COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE



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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE (Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 art. 9, comma 2, lettera l) Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento: Mercato di SAN CASCIANO posto in San Casciano; Mercato di CERBAIA posto in Cerbaia; Mercato di MERCATALE posto in Mercatale; Mercato RIONALE SAN CASCIANO posto in San Casciano; Mercato RIONALE CERBAIA posto in Cerbaia; Fiera di San Casciano denominata FESTA DI S. CASSIANO posta in San Casciano; Fiera di Mercatale denominata FIERA DI LUGLIO posta in Mercatale; Fiera di Mercatale denominata FESTA DEI CONFETTI posta in Mercatale; Fiera di Mercatale denominata SAGRA DEL CENCIO posta in Mercatale; Fiera di Mercatale denominata FESTA DELLA VENDEMMIA posta in Mercatale; Fiera di Mercatale denominata MERCANTICO posta in Mercatale; Fiera di La Romola denominata FIERA DI LUGLIO posta in La Romola; Fiera di La Romola denominata FESTA 1 MAGGIO posta in La Romola; Fiera di San Pancrazio denominata DUE PAESI IN FESTA SAN PANCRAZIO posta in San Pancrazio; Fiera di San Casciano denominata FESTA DELLA BATTITURA posta in San Casciano; Fiera promozionale di San Casciano denominata FESTA RICAMI DEL CASTELLO posta in San Casciano; Fiera promozionale di San Casciano denominata FESTA DEI FIORI E PITTORI posta in San Casciano.

Titolo 1 Norme generali Articolo 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell articolo 9, comma 2 lettera l) ed art. 9 comma 4 della Legge Regionale n 9 del 3 marzo 1999 dal titolo «Norme in materia di commercio su aree pubbliche». 2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell elenco di cui all articolo 5 della Legge 30 luglio 1998, n. 281 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», e riconosciute dalla Regione. 3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per la prima approvazione. Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale, si intendono: a) Per commercio sulle aree pubbliche, l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. c) Per mercato, l area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l erogazione di pubblici servizi. d) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi. e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale. f) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione. g) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o 2

particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese. i) Per autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche, l atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti. j) Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere. k) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia. l) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa. m) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato. n) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio. o) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap. p) Per settore merceologico, quanto previsto dall articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE. q) Per spunta, operazione con la quale, all inizio dell orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. r) Per spuntista, l operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall operatore in concessione o non ancora assegnato. Articolo 3 Modalità di esercizio dell attività 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica salvo quelle indicate dall art.35 del presente Regolamento; 2. L'esercizio dell attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 3. L'autorizzazione all'esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 3

5. La cessione e l affidamento in gestione dell attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. 6. La graduatoria per le assegnazioni temporanee redatta ai sensi della Legge 112/1991 verrà aggiornata ed adeguata secondo le disposizioni legislative e quelle contenute nel presente Regolamento. Articolo 4 Controllo e vigilanza sull attività 1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici, gli uffici di altri Enti pubblici e tramite il personale degli eventuali gestori dei servizi di mercato o di fiera, assicurando l espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza. 2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. 3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, all Ufficio Sviluppo Economico e/o a quello di Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche. 4. In ogni caso è garantita la più ampia facoltà di accesso alla documentazione amministrativa e di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990 ed ai regolamenti locali di attuazione. Articolo 5 Obblighi degli operatori 1. E vietato vendere generi diversi da quelli per i quali il soggetto è stato autorizzato. 2. E fatto obbligo agli operatori di rispettare gli orari di vendita, accesso e rimozione delle attrezzature, indicati nel presente Regolamento. E' in ogni caso consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio. 3. Nell esercizio dell attività, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni imposte dalla normativa igienico-sanitaria in relazione al personale, alle strutture di vendita e di supporto, alle attrezzature. Si rinvia, in quanto applicabile, alle disposizioni normative in materia igiene dei prodotti alimentari e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 4. L attività di vendita deve essere svolta personalmente o tramite soggetto delegato, espressamente indicato nell autorizzazione o nella comunicazione inviata all Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento. In caso di società di persone, l attività di vendita può essere esercitata personalmente anche dai singoli soci. 5. Il concessionario ha l obbligo di corrispondere all Amministrazione Comunale gli importi relativi alla occupazione del suolo pubblico ed ogni altra somma riferibile alla occupazione del posteggio secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti normative. 4

6. In caso di subingresso nell attività, il nuovo concessionario succede al precedente in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti; in conseguenza di ciò questi sarà tenuto a corrispondere gli oneri dovuti dal precedente concessionario, qualora sussistano importi non onorati. 7. E fatto obbligo agli operatori di tenere ostensibile ed a disposizione degli addetti al controllo l autorizzazione, la concessione ed ogni altro atto di assenso o di comunicazione, autorizzazione e/o abilitazione, comunque denominato, nonché eventuali atti e comunicazioni necessari per la vendita di particolari prodotti. Articolo 6 Poteri e doveri dell Amministrazione Comunale 1. I competenti uffici dell Amministrazione Comunale ricevono le segnalazioni degli operatori, degli utenti e delle associazioni di categoria al fine di fornire adeguati servizi accessori alle zone di mercato o di fiera ed ai singoli posteggi. 2. L erogazione dei servizi accessori, è a carico degli interessati, i quali potranno concordare con l Amministrazione forme di corresponsione forfettaria o pro quota per la copertura delle spese. 3. L Amministrazione si impegna a fornire tali servizi secondo criteri di imparzialità, omogeneità, adeguatezza ed economicità. Articolo 7 - Delega 1. In caso di assenza del titolare dell autorizzazione l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita, su delega, ai dipendenti, ai collaboratori familiari (art.230 bis del C.C.), ai lavoratori interinali (Legge 196/1997), all associato in partecipazione (art.2549-2554) del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art.2 Legge 335/1995) e a tutte quelle forme previste dalla legislazione sul lavoro. 2. Tali soggetti devono essere indicati nell autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione ad integrazione della stessa. 3. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato. 4. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l attività senza la nomina del delegato. 5. I soggetti delegati devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalle vigenti disposizioni. Articolo 8 - Durata delle concessioni 1. Le concessioni di cui all art.3 comma 1 lett. a) hanno validità decennale e possono essere rinnovate. 2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all operatore la documentazione necessaria al rinnovo. 5

3. Nel caso l area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell area da parte del Comune, ed in ogni caso si intenderà revocata con il venir meno della disponibilità della stessa. Articolo 9 - Norme generali per lo svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche 1. I concessionari di posteggio con concessione decennale o temporanea non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. 2. Ove non diversamente previsto nelle prescrizioni dettate, anche in via d urgenza, dagli organi di vigilanza, le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 m e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per un massimo di mt.1, a condizione che non siano di impedimento e che non impediscano l illuminazione corretta delle zone di mercato. 3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre ché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, agli utenti ovvero ai residenti. 4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. 5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato, per ogni mercato o fiera, per l'inizio delle vendite. 6

Titolo 2 Posteggi e presenze Articolo 10 - Norme in materia di funzionamento dei mercati 1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno. In tal caso l Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l attività sul mercato. 2. L Amministrazione Comunale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, rende noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive. Articolo 11 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi 1. Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità: maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell ambito del mercato; ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda; anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per le attività su aree pubbliche. Nel caso dei produttori agricoli per l anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge 241/1990 o alla certificazione comprovante la qualità di agricoltore rilasciata dal Comune di residenza o autocertificata dall interessato. 2. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si procederà alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria. 3. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap. Articolo 12 - Posteggi riservati ai produttori agricoli 1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione. 2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere: a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare; 7

b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. Articolo 13 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi 1. Gli incaricati della Polizia Municipale, nonché gli altri soggetti incaricati della vigilanza e/o della gestione dei servizi di mercato e di fiera segnalano, anche negativamente, l elenco dei posti liberi (per rinuncia dell operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, all ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2. 2. Prima di procedere all assegnazione mediante bando dei posti resisi liberi il Comune procederà all emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori. 3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il termine stabilito dal bando di miglioria. 4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti: maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato; anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. 5. E consentito lo scambio di posteggio fra i concessionari, a condizione che questi appartengano allo stesso settore. Allo scopo gli interessati devono presentare richiesta motivata e congiunta alla Amministrazione Comunale, la quale provvederà al rilascio delle nuove concessioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Le nuove concessioni vengono rilasciate senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati. Articolo 14 Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse 1. Qualora si debba procedere alla soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, salvo diverso accordo con i soggetti interessati, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità: nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando; nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti; Il Comune si impegna a tenere conto, nei limiti delle disponibilità, delle scelte dell operatore. Articolo 15 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze 1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti. 2. L operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l orario previsto, per ciascun mercato o fiera, per l inizio delle vendite. 8

3. L operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l orario prefissato per l inizio delle vendite è considerato assente. 4. E obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l operatore, salvo casi di forza maggiore ovvero di peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico ecc.. sarà considerato assente a tutti gli effetti. 5. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. 6. Gli incaricati dell Amministrazione Comunale provvederanno ad annotare in apposito registro le presenze che l operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso i competenti uffici comunali. Articolo 16 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 1. L operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l orario prefissato per l inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all assegnazione del posteggio ad altro operatore. 2. L assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. 3. L assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti aventi gli stessi requisiti, secondo le modalità di cui al comma 2. 4. L assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti secondo le modalità di cui al comma 2. 5. L assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti secondo le modalità di cui al comma 2. 6. Nel caso in cui non si presentino gli operatori di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 il posteggio può essere occupato da associazioni non lucrative o di volontariato, per finalità di sensibilizzazione della collettività, di informazione e comunque per finalità istituzionali dell associazione, previa comunicazione al Comune. L assegnazione è effettuata sulla base della priorità temporale della domanda attestata dal protocollo dell Ente. Articolo 17 - Decadenza e sospensione della autorizzazione decennale del posteggio 1. La concessione è revocata nel caso in cui l operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente comunicati all Amministrazione Comunale. 9

2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dalla Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 e successive modificazioni. 3. Si applicano in ogni caso le norme di cui alla Legge 241/1990 ed i relativi Regolamenti locali di attuazione. Articolo 18 - Mercati straordinari 1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati dall Amministrazione Comunale e si svolgono, con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi. 2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. 3. Vengono in ogni caso conteggiate le presenze degli spuntisti. 10

Titolo 3 Mercati Articolo 19 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari MERCATO DI SAN CASCIANO a) svolgimento del mercato: annuale; cadenza: settimanale; giornata di svolgimento: lunedì. In caso di festività il mercato avrà ugualmente luogo. Con atto del Sindaco potrà esserne autorizzato lo svolgimento in giorno diverso, su richiesta delle associazioni di categoria. ubicazione: Piazza della Repubblica - Viale Garibaldi b) superficie complessiva dei posteggi: mq 2.689; c) totale posteggi: n. 82, di cui: n. 11 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 65 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 4 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) n. 2 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) d) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso: posteggi su area scoperta n. 4 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 132 posteggi su area scoperta n. 76 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 2.341 di cui del settore alimentare mq 330 e per il settore extra-alimentare mq 2.011 posteggi su area scoperta n. 2 riservati a un portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 60; le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: l ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva; i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extra-alimentare; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. f) L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 11

MERCATO DI CERBAIA a) svolgimento del mercato: annuale; cadenza: settimanale; giornata di svolgimento: giovedì; in caso di festività lo svolgimento sarà posticipato al giorno di venerdì successivo alla festa. b) ubicazione: Via Bini Smaghi (zona adiacente a Piazza del Monumento) c) superficie complessiva dei posteggi: mq 330 d) totale posteggi: n. 11, di cui: n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 2 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso: posteggi su area scoperta n. 2 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 60; posteggi su area scoperta n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 240, di cui per il settore alimentare mq 30 e per il settore extra-alimentare mq 210 posteggi su area scoperta n. 1 riservato a un portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 30; f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: l ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva; i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extra-alimentare; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. g) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 12

MERCATO DI MERCATALE a) svolgimento del mercato: annuale; cadenza: settimanale; giornata di svolgimento: giovedì; in caso di festività lo svolgimento sarà posticipato al venerdì successivo alla festa b) ubicazione: Piazza Tellini; c) superficie complessiva dei posteggi: mq 330; d) totale posteggi: n. 11, di cui: n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 2 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso: posteggi su area scoperta n. 2 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 60 posteggi su area scoperta n. 1 riservato a un portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 30 posteggi su area scoperta n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 240 di cui del settore alimentare mq 120 e per il settore extra-alimentare mq 120 f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: l ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva; i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extra-alimentare; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. g) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 13

MERCATO DI SAN CASCIANO RIONALE a) svolgimento del mercato: annuale; cadenza: 5 giorni per settimana; giornata di svolgimento: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato; b) ubicazione: Piazza della Repubblica; c) superficie complessiva dei posteggi: mq 240 d) totale posteggi: n. 8, di cui: n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 4 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso: posteggi su area scoperta n. 4 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 120 posteggi su area scoperta n. 1 riservato a un portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 30; posteggi su area scoperta n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 90 di cui per il settore alimentare mq 30 e per il settore extra-alimentare mq 60 f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: l ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva; i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extra-alimentare; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. g) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 14

MERCATO DI CERBAIA RIONALE a) svolgimento del mercato: annuale cadenza: settimanale; giornata di svolgimento: martedì; b) ubicazione: Via Bini Smaghi (zona adiacente Piazza del Monumento); c) superficie complessiva dei posteggi: mq 60; d) totale posteggi: n. 2, di cui: n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 0 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso: posteggi su area scoperta n. 1 riservato a un portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 30 posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 30. di cui per il settore alimentare mq 30 f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: l ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva; i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extra-alimentare; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. g) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. Articolo 20 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 1. L area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal provvedimento del sindaco. 2. Di conseguenza l area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. 15

Titolo 4 Fiere Articolo 21 - Norme in materia di funzionamento delle fiere 1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l' espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. Regionale 9/1999 e successive modificazioni. 2. L incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l operatore matura nella fiera. 3. L operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l orario prefissato per l inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, non sarà considerato assente e potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate. 4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. 5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all operatore è consentito presentarsi con l atto di concessione e con copia dell autorizzazione. Articolo 22 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi 1. Ai sensi della Legge Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità: maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera; ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda; anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese per le attività su aree pubbliche. 2. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto. 3. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera. 4. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti. 5. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si procederà alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, 16

concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando conterrà le modalità per la presentazione delle domande di miglioria. Articolo 23 - Revoca della concessione decennale di posteggio 1. In conformità alla Legge Regionale 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio. Articolo 24 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche FESTA DI SAN CASSIANO 1. La Fiera denominata Festa di San Cassiano, si svolge il 13 Agosto di ogni anno. 2. L ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti: a) ubicazione: San Casciano: Piazza della Repubblica Viale Garibaldi; b) superficie complessiva dei posteggi: mq 1956; c) numero totale posteggi: n. 59, di cui: n. 18 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 39 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 2 posteggi riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b). d) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così previsto: tutti i posteggi sono collocati su area scoperta 3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/199 4) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 17

FIERA DI LUGLIO (MERCATALE) 1) La Fiera denominata Fiera di Luglio, si svolge il lunedì più vicino al 25 Luglio. 2) L ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti: a) ubicazione: Mercatale: Piazza V. Veneto, Piazza Tellini; b) superficie complessiva dei posteggi: mq 540 c) numero totale posteggi: n. 18, di cui: n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 1 posteggi riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b). d) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così previsto: tutti i posteggi sono collocati su area scoperta 3) Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998. 4) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 18

FESTA DEI CONFETTI 1 La Fiera denominata Festa dei Confetti, si svolge nella Domenica in Albis. 2 L ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti: a) ubicazione: Mercatale:Piazza Tellini; b) superficie complessiva dei posteggi: mq 270; c) numero totale posteggi: n. 9, di cui: n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 1 posteggi riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b). d) riguardo alla tipologia della struttura il numero totale dei posteggi è così previsto: tutti i posteggi sono collocati su area scoperta. 3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998. 4 Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 19

SAGRA DEL CENCIO 1 La Fiera denominata Sagra del Cencio, si svolge di norma, e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel mese di Maggio, con durata giornaliera. 2 L ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti: a) ubicazione: Mercatale: Piazza V. Veneto, Piazza Tellini, Piazza del Popolo, Via Sonnino; b) superficie complessiva dei posteggi: mq 630 c) numero totale posteggi: n. 21, di cui: n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n.1 posteggi riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b). d) Riguardo alla tipologia della struttura il numero totale dei posteggi è così previsto: tutti i posteggi sono collocati su area scoperta 3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998. 4 Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 20

MERCANTICO 1 La Fiera denominata Mercantico, si svolge di norma, e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la domenica in Albis. 2 L ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti: a) ubicazione: Mercatale: Piazza V. Veneto, Piazza del Popolo, Via Sonnino; b) superficie complessiva dei posteggi: mq 2.430; c) numero totale posteggi: n. 81, di cui: n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 77 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n.1 posteggi riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b). d) Riguardo alla tipologia della struttura il numero totale dei posteggi è così previsto: tutti i posteggi sono collocati su area scoperta. 3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998. 4 Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 21

FESTA DELLA VENDEMMIA 1 La Fiera denominata Festa della Vendemmia, si svolge di norma, e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, gli ultimi due sabati e domeniche del mese di Settembre. 2 L ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti: a) ubicazione: Mercatale: Piazza V. Veneto, Piazza Tellini, Piazza del Popolo, Via Sonnino; b) superficie complessiva dei posteggi: mq 90; c) numero totale posteggi: n. 3, di cui: n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 0 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n.1 posteggi riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b). d) Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così previsto: tutti i posteggi sono collocati su area scoperta. 3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998. 4 Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 22

FIERA DI LUGLIO (LA ROMOLA) 1 La Fiera denominata Fiera di Luglio, si svolge il secondo martedì di Luglio. 2 L ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti: a) ubicazione: La Romola: Piazza IV Novembre, Via Treggiaia; b) superficie complessiva dei posteggi: mq 150; c) numero totale posteggi: n. 5, di cui: n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) n. 1 posteggi riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) d) Riguardo alla tipologia della struttura il numero totale dei posteggi è così previsto: tutti i posteggi sono collocati su area scoperta. 3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998. 4 Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 23