ÃÃ Ã )RJOLR,QIRUPDWLYR Ã Pag. 1 / 5 &2175$772',3(*12,1)250$=,21,68//$%$1&$ '(120,1$=,21(( MPS Banca Personale S.p.A )250$*,85,',&$ 6('(/(*$/(( Lecce, Strada Provinciale Lecce Surbo $00,1,675$7,9$,1',5,==27(/(0$7,&2 WWW.MPSBANCAPERSONALE.IT,6&5,=,21( $//$/%2'(//(%$1&+( Numero: 5544 7(1872'$%$1&$',7$/,$ &2',&($%, 3140.1 *58332%$1&$5,2', $33$57(1(1=$,6&5,=,21($/5(*,6752 '(//(,035(6( 6,67(0,',*$5$1=,$$&8,/$ %$1&$$'(5,6&( &$3,7$/(62&,$/( Banca appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Gruppo 1030.6 MPS Banca Personale S.p.A. è una società soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lecce: 03658570753 Aderente al Fondo Interbancario Tutela dei Depositi Al 23.03.2004 il Capitale Sociale della Società è di ¼ &$5$77(5,67,&+((5,6&+,7,3,&,'(/6(59,=,2 Il pegno è una garanzia reale che viene prestata in favore del creditore per assicurare l adempimento di una obbligazione assunta dal debitore costituente ovvero da un terzo. In base a tale garanzia il creditore ha diritto di prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. Possono essere costituiti in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Si possono quindi avere operazioni bancarie garantite da pegno titoli di credito, pegno denaro, pegno crediti ed altri diritti e pegno merci e/o documenti rappresentativi di merce. I Servizi collegati ed accessori sono il servizio conti correnti e il servizio a custodia e amministrazione. (le condizioni sono riportate sui Fogli Informativi dei conti correnti). 35,1&,3$/,5,6&+, Tra i principali rischi è da tenere presente che, in caso di inadempimento dell obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia. &21',=,21,(&2120,&+('(/6(59,=,2 Per quanto concerne i costi relativi a: VALORI TITOLI GESTIONI PATRIMONIALI CERTIFICATI E/O QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE PRODOTTI ASSICURATIVI
Pag. 2 / 5 ceduti in pegno (a garanzia), la banca applica spese e commissioni identiche a quelle percepite per gli stessi valori depositati a custodia, elencate negli specifici Fogli Informativi dei singoli prodotti se previsti, ovvero nella sezione Prestazione di servizi di investimento ed attività accessorie dei Fogli Informativi dei conti correnti. Imposta di bollo: recupero come per Legge. &/$862/(&2175$778$/,&+(5(*2/$12,/6(59,=,2 2JJHWWRGHOSHJQRHFUHGLWRJDUDQWLWRDUW 1 I titoli e/o libretti e/o buoni fruttiferi e/o certificati di deposito e/o quote di fondi comuni d investimento mobiliare e/o i diritti costituenti il credito riveniente dalle gestioni patrimoniali e/o i diritti di credito connessi alle polizze assicurative e/o il saldo attivo relativo a conto corrente di corrispondenza sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore della banca, ai sensi dell art. 2786 e segg. C.C. e/o per il credito da essi rappresentato, ai sensi dell art. 2800 e segg. C.C. in garanzia dei crediti della stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni dei crediti concessi. 2 Il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che la banca consentisse oltre i limiti del credito accordato o dopo la sua scadenza o la comunicazione del recesso, nonché quanto fosse stato incassato dalla banca in pagamento di obbligazioni garantite e che dovesse essere restituito in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. 3 I titoli e/o libretti e/o buoni fruttiferi e/o certificati di deposito e/o quote di fondi comuni d investimento mobiliare e/o i diritti costituenti il credito riveniente dalle gestioni patrimoniali e/o i diritti di credito connessi alle polizze assicurative e/o il saldo attivo relativo a conto corrente di corrispondenza che con il consenso della Banca fossero depositati e/o comunque vincolati in favore della Banca, in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o vincolati e/o a reintegrazione della garanzia a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno, escludendo fin d'ora ogni effetto novativo. 4 Si intende in ogni caso costituito in pegno a favore della banca il diritto del costituente alla riconsegna dei titoli e/o libretti e/o buoni fruttiferi e/o certificati di deposito e/o quote di fondi comuni d investimento mobiliare e/o i diritti costituenti il credito riveniente dalle gestioni patrimoniali e/o i diritti di credito connessi alle polizze assicurative e/o il saldo attivo relativo a conto corrente di corrispondenza oppignorati e/o comunque del loro controvalore monetario, per cui, la banca stessa potrà comunque avvalersi delle facoltà di cui all'art. 1851 C.C.. (IILFDFLDGHOSHJQRDUW 1 Il pegno permane nella sua integrità fino a completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite, fermo ed impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore, sia verso gli altri eventuali coobbligati. (VWHQVLRQHHWUDVIHULPHQWRGHOSHJQR DUW 1 La garanzia pignoratizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o in denaro, azioni e obbligazioni gratuitamente assegnate ed a quant'altro possa spettare sui titoli e/o libretti e/o buoni fruttiferi e/o certificati di deposito e/o quote di fondi comuni d investimento mobiliare e/o i diritti costituenti il credito riveniente dalle gestioni patrimoniali e/o i diritti di credito connessi alle polizze assicurative e/o il saldo attivo relativo a conto corrente di corrispondenza, anche a seguito di operazioni societarie, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.. 2 Nel caso di conversione dei titoli dati in pegno - ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni - la garanzia pignoratizia si trasferisce sui nuovi titoli. Nel caso di rimborso totale o parziale dei titoli e/o libretti e/o buoni fruttiferi e/o certificati di deposito e/o quote di fondi comuni d investimento mobiliare e/o diritti costituenti il credito riveniente dalle gestioni patrimoniali e/o diritti di credito connessi alle polizze assicurative la garanzia pignoratizia si trasferisce sulle somme incassate.
Pag. 3 / 5 6FDGHQ]DGLWLWROLGL6WDWRFRVWLWXLWLLQSHJQRDUW 1 La banca cura la riscossione dei titoli di Stato che venissero a scadere nel corso del rapporto ed è autorizzata a reimpiegare gli importi riscossi per il riacquisto di altrettanti titoli della stessa specie, quantità e durata di quelli scaduti ed al tasso in vigore al momento del rinnovo e così di seguito ad ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi effettuati, fermo l'obbligo della Banca di comunicare al costituente i dati identificativi dei nuovi titoli. Gli importi riscossi ed i titoli acquistati sono soggetti all'originario vincolo di pegno. 9DORUHGHLWLWROLHGLPLQX]LRQHGHOODJDUDQ]LD DUW 1 Il valore dei titoli e/o quote di fondi comuni d investimento mobiliare e/o i diritti costituenti il credito riveniente dalle gestioni patrimoniali e/o i diritti di credito connessi alle polizze assicurative all'atto della loro costituzione in pegno è stabilito di comune accordo fra le parti, tenendo conto, per i titoli quotati, dei prezzi correnti. 2 Qualora il valore dei titoli e/o quote di fondi comuni d investimento mobiliare e/o i diritti costituenti il credito riveniente dalle gestioni patrimoniali e/o i diritti di credito connessi alle polizze assicurative costituiti in pegno abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con altri titoli di gradimento della banca - il cui valore, a giudizio di questa, sia tale da consentire il permanere del credito concesso - la banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito dandone comunicazione, anche verbale, al debitore. 5HDOL]]D]LRQHGHOSHJQR DUW 1 In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta, di 2 giorni - di 5 giorni ove il costituente sia un soggetto diverso dal debitore - in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altro soggetto autorizzato a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario. 2 Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore, denaro riveniente da saldo di conto corrente di corrispondenza o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi o vincolati, la Banca, col preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, sulle somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, applicando, nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato ove questo sia previsto. 3 Se i libretti al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore sono emessi da altra banca, ovvero ancora il conto corrente di corrispondenza recante un saldo attivo sia in essere presso altra Banca, la Banca creditrice e pignoratizia, col preavviso di cui sopra, può esigere direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto; nel caso in cui si tratti di libretti o di titoli vincolati a termine, essa può esigere le somme depositate alla scadenza oppure anche durante il corso del vincolo alle condizioni pattuite. 4 Nell ipotesi di pegno di polizze assicurative, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca può esigere il valore della prestazione assicurata esistente a quel momento, o della rendita vitalizia che risulti dovuta, con preavviso di due giorni dato in qualunque forma scritta, o di cinque giorni ove il costituente sia un soggetto diverso dal debitore. La Banca ha diritto di riscuotere le somme relative al valore della prestazione assicurata al momento della scadenza del contratto "(originaria o differita)" della morte dell'assicurato e dell'esercizio del diritto di riscatto compiuto, previo il suo consenso, da parte del contraente, dietro consegna della documentazione richiesta nelle predette disposizioni di assicurazione, e quelle costituenti la rendita vitalizia per la quale abbia espresso opzione il contraente, accreditandole in un apposito conto, soggetto a vincolo di pegno a proprio favore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1851 C.C. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso o altra formalità, ha diritto di utilizzare il saldo di detto conto, per capitale, interessi, ad estinzione o decurtazione di quanto ad essa dovuto, dandone immediatamente comunicazione al costituente il pegno. 3HJQRFRVWLWXLWRGDOWHU]R DUW 1 La Banca è tenuta, a richiesta del terzo costituente, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del terzo costituente del consenso scritto del debitore, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa. 6SHVHHGRQHULILVFDOLDUW
Pag. 4 / 5 1 Le spese e gli oneri fiscali di qualunque genere che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente atto, anche in caso d uso, sono a carico del costituente. )RURFRPSHWHQWHDUW 1HOOHLSRWHVLLQFXLLOFRVWLWXHQWHQRQVLDFRQVXPDWRUHSHUTXDOXQTXHFRQWURYHUVLDWUDLO&OLHQWHHOD%DQFD ULFRQGXFLELOHDOO LQWHUSUHWD]LRQHHRDOO HVHFX]LRQHGHOSUHVHQWH&RQWUDWWRLO)RURFRPSHWHQWHLQYLDHVFOXVLYD qtxhoorgl/hffh 5LQYLR$UW 3HUWXWWRTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWRQHOSUHVHQWH&RQWUDWWRFLVLULSRUWDDOOHQRUPHFRGLFLVWLFKHLQ PDWHULDDUWWGHO&RGLFH&LYLOH PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 1) Questa banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio reclami della clientela e dell Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all Ufficio reclami o all Ombudsman - Giurì Bancario. Ogni Cliente può rivolgersi all Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114-00187 Roma. Il ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall invio della contestazione all Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente. Le controversie per cui è competente l Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione, motivata, viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall esecuzione o dalla messa a disposizione del bonifico. Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a Euro 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso all Ufficio reclami o all Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale. 1) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento. 2) Per bonifico transfrontaliero si intende un operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere 5. /(*(1'$
Pag. 5 / 5 Gestione accentrata Strumenti finanziari Strumenti finanziari dematerializzati Modalità di gestione in monte degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate. Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, Titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di Fondi Comuni d investimento; titoli normalmente negoziati sul Mercato Monetario; qualsiasi altro titolo negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza ed i relativi indici; i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc; i contratti di scambio a pronti ed a termine su tassi di interesse, su valute ecc; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti e di titoli indicati in precedenza. Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili. PER QUALSIASI INFORMAZIONE E POSSIBILE FARE RIFERIMENTO AL PROPRIO PROMOTORE FINANZIARIO O DIRETTAMENTE A MPS BANCA PERSONALE TRAMITE IL NUMERO VERDE 800.475.475 'DFRPSLODUHSHUO RIIHUWDIXRULVHGH Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato (firma)