VISTI CONSIDERATO CHE



Documenti analoghi
VISTI. il Decreto Legislativo 29 Marzo 2012, n. 68 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;

CONVENZIONE. valevole per gli anni accademici , e in

CONVENZIONE. valevole per gli anni accademici , e in merito. al versamento della tassa regionale per il diritto

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana ISSM RINALDO FRANCI DI SIENA

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana. Università degli Studi di Siena

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia BANDO DI CONCORSO PER ESONERO TOTALE E/O PARZIALE TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI SOMMARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO BORSE DI STUDIO PER IL MASTER IN. l'università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia BANDO DI CONCORSO PER ESONERO TOTALE E/O PARZIALE TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI SOMMARIO

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL UMBRIA

MODIFICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA

BANDO DESTINATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA, AI DOTTORATI DI RICERCA E ALLE SCUOLE

PREMESSO CHE VISTE INDIVIDUATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI CONVENZIONE TRA. L Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata Università), con

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI ) con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33,

PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE

CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA

Comune di Milano, Direzione Centrale Cultura, con sede legale in Milano p.zza

PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

DELIBERAZIONE N. 1812/2014 ADOTTATA IN DATA 13/11/2014 IL DIRETTORE GENERALE

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO

Corsi di diploma accademico di secondo livello indirizzo Design del prodotto e Design della comunicazione

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

CONVENZIONE. tra: Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia BANDO DI CONCORSO PER ESONERO TOTALE E/O PARZIALE TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI SOMMARIO

Oggetto: Bando di gara per la stipula di convenzione del servizio di cassa - quadriennio 01/01/ /12/ Codice CIG Z3715F0800

CONTRATTO CON LO STUDENTE

ACCORDO ATTUATIVO TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA E LA. PER L ESPLETAMENTO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente

DISCIPLINARE SUL VERSAMENTO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli studi di Palermo

Università degli studi di Palermo

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

L Università Telematica Guglielmo Marconi (di seguito denominata UTGM),

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

2013/2014. Bando per la concessione di: Modena e Reggio Emilia SEDE TERRITORIALE DI

Corso annuale di Perfezionamento e di. Aggiornamento Professionale

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)

Erogazione di altri benefici

CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI FORMATIVI UNIVERSITARI TRIENNALI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE TRA

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RESE DAGLI STUDENTI NELLE ATTIVITA E NEI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

che con Decreto Rettorale n.2103 del 06/11/2006 questo Ateneo ha adottato il proprio Regolamento per l istituzione e l attivazione dei corsi di Master

DETERMINAZIONE N DEL

Bando di selezione per tirocinio formativo e di orientamento

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N DEL 10/09/2015

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

DECRETA. ART. 1 (Posti a concorso) ART. 2 (Compiti e funzione dei distaccati)

PROCEDURA DI STIPULA CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

VISTO gli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo comma, della costituzione;

PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE NELL AMBITO DEI CONTROLLI SUL TERZO SETTORE PREMESSE


LA GIUNTA COMUNALE. Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta previa adozione del necessario atto formale;

Riconoscimento dell attività formativa professionale di aggiornamento

CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTA' DI FARMACIA ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Modena e Reggio Emilia 2014/2015

REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE Anno accademico 2015/2016

CONCORSI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

L Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata USGM) con sede in Roma, Via Plinio,44 rappresentata dal Rettore Prof.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI TRA

DECRETO DELL AMMINISTRATORE UNICO. n. 80 del 09/12/2013

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto

CONVENZIONI PRIVATI TRA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Decreto n (33) Anno 2014

SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA FACOLTA DI GIURISPRUDENZA BANDO PER CONTRIBUTI DI MOBILITA PER TESI ALL ESTERO. Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza

CONVENZIONE. per la disciplina delle operazioni di delegazione di pagamento di cui al D.P.R. 180/1950 Il giorno del mese di dell anno 2015 in Firenze

NORME PER L AMMISSIONE

CONVENZIONE. tra l Università telematica delle Scienze Umane UNISU - NICCOLO CUSANO e A.N.A.S.PO.L.

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n del deliberazioni di approvazione del

Art. 82 L.R. 8/02 FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Prot. n 5365/5366/ 5367/5368 B/15 Marsciano, 21 Settembre 2011

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

Università Europea degli Studi di Roma Ufficio Relazioni Internazionali

TITOLO II ACCESSO AI FONDI PER LA MOBILITA

IL RETTORE DECRETA. Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Senato Accademico1

Il Rettore. Decreto n (912) Anno 2015

COPIA TRATTA DAL SITO WEB ASLBAT.IT

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Decreto Rep. 6138/2015. Prot. n del pos. V/5.3

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Regolamento sulle condizioni di utilizzo per i Corsi di Post Laurea, Alta formazione e Formazione INDICE

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI KORE DI ENNA E AUTOMOBILE CLUB D ITALIA

Il Rettore. Decreto n (53) Anno 2016

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU)

Transcript:

Convenzione tra l Università degli Studi di Siena e l Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana relativa alle modalità di riscossione della tassa regionale ed alla definizione delle modalità di regolamentazione dei rapporti di collaborazione ed integrazione nei servizi Il giorno del mese di dell anno 2014, con la presente scrittura, a valere tra l Università degli Studi di Siena, con sede in Siena via Banchi di Sotto, 55 (P.I. 00273530527), in seguito denominata Università, rappresentata dal Rettore Prof. Angelo Riccaboni nato a La Spezia il 24 luglio 1959 domiciliato per la carica in Siena, Via Banchi di Sotto, 55 E L Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana con sede legale in Firenze, Viale Gramsci, 36, C.F. 94164020482, in seguito denominata Azienda, rappresentata dal Presidente Prof. Marco Moretti nato a Firenze il 2 gennaio 1970 e domiciliato per la carica in Firenze, Viale Gramsci, 36 VISTI - la Legge 28 Dicembre 1995, n.549, che all art.3, commi dal 19 al 23, istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata tassa ), prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni/iscrizioni (di seguito denominate iscrizioni ), previa verifica del versamento della tassa e regolano l applicazione della tassa; - il Decreto Legislativo n.68, del 29 Marzo 2012 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio ; - la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e sue successive modificazioni ed integrazioni ; - la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.4 Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione CONSIDERATO CHE - Ai sensi dell Art.3 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n.4, è necessario definire la procedura per la riscossione della tassa e la comunicazione degli esoneri, nell ambito di una logica di semplificazione delle procedure e delle incombenze amministrative a carico degli studenti; - La convenzione già stipulata in data 4 Agosto 2008 tra l Università e l Azienda per la determinazione delle modalità di riscossione della tassa ed il relativo atto integrativo del 9 marzo 2009 sono scaduti; - Nelle more della stipula della nuova convenzione la riscossione della tassa della Toscana è stata mantenuta con le modalità e procedure definite nella convenzione di cui al punto precedente; - L importo della tassa è attualmente di 140,00, come definito dalla Regione Toscana a partire dall A.A. 2012-2013; PREMESSO Che sono esonerati dal pagamento della tassa, ai sensi dell art. 6 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.4 : 1

a) gli studenti beneficiari di borse di studio e di prestiti d onore; b) gli studenti non beneficiari che hanno conseguito l idoneità per l attribuzione dei benefici di cui alla lettera a); c) le altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuata nell ambito della programmazione regionale prevista dall art. 31 della Legge della Regione Toscana 32/2002; d) gli studenti disabili esonerati, dai rispettivi Istituti, dal pagamento della tassa di iscrizione immatricolazione; Che, al fine di agevolare la riscossione della tassa dell Azienda e le verifiche a carico dell Università degli avvenuti pagamenti, l Azienda e l Università stipulano la presente convenzione, tenendo conto che per l Azienda è in corso di programmazione la messa in opera di un nuovo applicativo informatico unico, che avrà impatto anche sulla modalità di riscossione della tassa; Che si ritiene opportuno definire altresì le collaborazioni e le integrazioni di servizi utili a favorire la semplificazione delle procedure per lo studente universitario, la massima informazione e comunicazione di azioni ed interventi, la disponibilità di accesso ai servizi universitari ed aziendali utile a favorire la massima fruizione da parte dei soggetti interessati. Tutto ciò premesso e considerato, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. L Università e l Azienda concorrono a realizzare una collaborazione intesa all attuazione di quanto sancito nelle premesse del presente atto: - per la riscossione della tassa di cui alla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.4 nonché per le modalità di versamento della stessa all Azienda; - per la definizione degli ambiti di riferimento delle collaborazioni ed integrazioni ritenute utili, le finalità e le modalità di perseguimento e gestione delle stesse. Capitolo 1 La tassa regionale ART. 2 Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, ai corsi delle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca le procedure sono le seguenti: a) L Università e l Azienda utilizzano per la riscossione della tassa e della prima rata delle tasse/contributi universitari a carico degli studenti universitari un unico bollettino MAV, che lo studente può stampare autonomamente ed effettuare il pagamento con Carta di Credito all'interno delle procedure previste nelle pagine web di segreteria online, oppure pagare presso qualsiasi istituto di credito; 2

b) In caso di necessità l Università provvede alla stampa e alla consegna, del bollettino incassi non predeterminati per la tassa regionale e per le tasse e i contributi universitari, pagabile esclusivamente presso del filiali della Banca Monte dei Paschi di Siena; c) Il bollettino MAV e il bollettino incassi non predeterminati devono essere corredati di idonea informativa allo studente che evidenzi gli importi distinti per i relativi percettori; d) L Università incassa per ordine e conto dell Azienda la quota riferita alla tassa, impegnandosi a riversarla all Istituto Bancario Tesoriere dell Azienda con le modalità indicate nei seguenti punti; e) L Università, entro il giorno 30 di ogni mese, procede a corrispondere all Azienda gli importi della tassa regionale incassati nel mese precedente, unitamente all indicazione del numero di studenti che hanno provveduto a pagare la tassa regionale; f) Entro il 31 maggio di ogni anno, l Università, a seguito della verifica di tutti gli iscritti all A.A. di riferimento (comprese anche le rinunce), del numero degli esoneri concessi e preso atto del numero dei vincitori delle borse di studio concesse dall Azienda e dalla stessa comunicati, procede a corrispondere l eventuale saldo derivante dalla differenza della tassa complessivamente dovuta e delle quote già versate dall Università all Azienda, procedendo altresì, ad inviare il numero relativo agli studenti iscritti paganti e agli esoneri concessi, suddivisi per anno di riferimento. ART. 3 L Università si impegna: - ad inserire all interno dei bandi di concorso/avvisi per l accesso a tutti i corsi di studio, compresi le scuole di specializzazione e i dottorati di ricerca per i quali è dovuta la tassa, la prevista obbligatorietà del pagamento; - ad autorizzare il differimento, per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio, del termine di pagamento di tutte le tasse e contributi entro il termine massimo del 31 Marzo dell anno successivo; - ad accettare le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, compresi le scuole di specializzazione (ove previsto) e i corsi di dottorato di ricerca, previa verifica dell avvenuto versamento della tassa nella misura dovuta. ART. 4 L Azienda si impegna ad inviare all Università: - l elenco in formato elettronico degli studenti idonei vincitori e idonei non vincitori, esonerati dal pagamento della tassa e dalle tasse/contributi universitari; - l elenco degli esclusi che devono effettuare il pagamento delle tasse in argomento entro il 31 marzo successivo; - l elenco degli studenti vincitori e idonei che risultano successivamente revocati con l indicazione dell obbligo o meno al pagamento delle tasse universitarie. ART. 5 Le eventuali variazioni, disposte dalla Regione Toscana, all ammontare della tassa dovuta dagli studenti, non comportano modifiche alla presente convenzione ed entrano in vigore nei termini previsti, a seguito della pubblicazione delle relative disposizioni sul BURT. 3

Capitolo 2 Le collaborazioni nei servizi ART. 6 Lo scambio dati L Università e l Azienda nell ambito delle rispettive finalità stabiliscono la necessità di dettare disposizioni specifiche per definire la reciproca fruibilità dei dati informatici inerenti gli studenti universitari e presenti nelle rispettive banche dati. La disciplina del rapporto di cui al punto precedente deve individuare le categorie e le tipologie di dati oggetto di comunicazione, le modalità di accesso, le finalità e regole di trattamento e sicurezza in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali. ART. 7 Estensione della rete informatica di Ateneo alle Residenze Universitarie L Università e l Azienda collaborano per la realizzazione dell estensione della rete wired e wireless di Ateneo alle Residenze Universitarie al fine di garantire agli studenti e altri soggetti universitari residenti o ospiti la possibilità di utilizzare un collegamento a banda larga efficiente e stabile per l accesso ai servizi informatici e informativi dell Ateneo. Tale obbiettivo sarà esteso a tutte le Residenze gestite dall Azienda e alle nuove strutture abitative di prossima apertura. ART. 8 Le attività culturali, di informazione e orientamento e tutorato L'Università e l'azienda, per garantire il benessere e la crescita formativa dello studente e la sua integrazione nella città, collaborano per la progettazione e la realizzazione di iniziative culturali, sportive, di orientamento tra le quali i tirocini curriculari ed extra curriculari, di accoglienza, di tutorato rivolte sia agli studenti fruitori dei benefici del diritto allo studio, che alla generalità degli studenti. ART. 9 Accesso al servizio alloggio L Università e l Azienda concordano di mantenere la disponibilità di posti letto all interno delle Residenze Universitarie da poter destinare all ospitalità di studenti e altri soggetti universitari nell ambito delle attività didattiche e di ricerca al fine di favorire e incentivare la mobilità nazionale e internazionale. L Università e l Azienda individuano, altresì, la necessità di predisporre modalità operative condivise per la regolamentazione dell accesso ai posti letto di cui al punto precedente. 4

ART. 10 Accesso al servizio di ristorazione L Università e l Azienda ribadiscono la possibilità di accesso al servizio di ristorazione, alle tariffe specificatamente individuate per ciascuna categoria, per tutti i soggetti universitari coinvolti nelle attività didattiche e di ricerca, anche al fine di favorire e incentivare la mobilità nazionale e internazionale. ART. 11 I disciplinari operativi I rapporti tra l Università e l Azienda riguardo ai temi di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8, 9 e 10 saranno regolamentati da appositi disciplinari operativi tesi alla definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività e alla individuazione dei rispettivi obblighi e competenze. I disciplinari saranno considerati parti integrali e sostanziali della presente convenzione e potranno essere approvati dalle competenti strutture organizzative dell Università e dell Azienda. Su esplicito accordo tra Università e Azienda specifici aspetti organizzativi nell ambito dei suddetti disciplinari potranno essere concordati tramite scambio di corrispondenza Le seguenti convenzioni stipulate per la regolamentazione dei rapporti tra l Università e l Azienda in corso di validità e non compiutamente eseguite restano valide e saranno progressivamente sostituite dai disciplinari di cui al punto precedente: convenzione per lo scambio dati e per la connettività, stipulata in data 31 maggio 2013 con la durata di 3 anni. convenzione per l accesso al servizio alloggio e ristorazione stipulata il 14 febbraio 2012 con la durata di 3 anni; convenzione per il servizio di tutorato stipulata il 14 gennaio 2014 con la durata di 3 anni. Capitolo 3 Disposizioni finali ART. 12 La presente convenzione ha validità a decorrere dall anno accademico 2014-2015, e per gli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017, con possibilità di rinnovo per un uguale periodo. L Università e l Azienda potranno, comunque, di comune accordo e mediante comunicazioni scritte, proporre modifiche al presente atto per adeguarlo ad eventuali nuove esigenze. L Università e l Azienda potranno richiedere la disdetta della presente convenzione dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima dell inizio di ciascun anno accademico. ART. 13 Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall insorgere della controversia stessa. Qualora ciò non sia possibile, si farà ricorso ad un arbitro unico, appositamente nominato dal Presidente del Tribunale di Siena su istanza di una delle parti. L arbitro deciderà in via irrituale, secondo equità, nel rispetto degli interessi pubblici rispettivamente coinvolti. 5