Studio Tiravia Tullio consulenza tecnica & supporto professionale Associato Sede Operativa : Via I Maggio,151 63036 Pagliare d. Tronto Spinetoli (AP) - Tel e fax 0736.890164 Geom. Tullio Tiravia Risparmio energetico e utilizzo razionale dell'energia Per risparmio energetico, in senso stretto, si intende il risparmio di fonti energetiche altrimenti utilizzabili, quindi, in concreto, si intende il risparmio di petrolio, metano, combustibili solidi e materiali fissili. Questo perché in massima parte le fonti energetiche rinnovabili non si possono risparmiare, ad es. non si può risparmiare l'energia solare incidente al suolo o il vento che soffia. Le stesse fonti rinnovabili quindi spesso possono essere un mezzo di risparmio energetico: il loro utilizzo può ridurre il consumo di fonti energetiche altrimenti utilizzabili. Quindi il risparmio energetico è una forma di energia rinnovabile, e viceversa. Il risparmio energetico è un fine, mentre l'utilizzo razionale dell'energia (e quindi l'applicazione delle tecnologie efficienti) è il mezzo o il metodo: è ciò che permette, nella pratica, di ridurre il consumo di risorse energetiche altrimenti utilizzabili. Esempio di utilizzo razionale dell'energia: investendo energia per coibentare meglio la casa si ottiene un minor consumo di combustibili, (risparmio energetico passivo). Altro esempio: investendo energia per produrre e installare sistemi di riscaldamento e/o per generazione di energia elettrica tramite sistemi FER ( risparmio energetico attivo) si avrà ancora una riduzione del consumo di combustibili. Per favorire il risparmio energetico ottenibile tramite l'utilizzo razionale dell'energia e delle tecnologie efficienti sono stati stabiliti, a norma di legge, degli standard minimi di efficienza energetica, e degli incentivi per chi adotta misure più efficienti della norma, o su quanto esistente Anche il risparmio di materie prime contribuisce al fine del risparmio energetico, in quanto per ottenerle serve comunque l'impiego di energia, quindi il riciclaggio dei rifiuti, la riduzione degli stessi e il riutilizzo di prodotti concorrono all'obiettivo del risparmio energetico. Via P. Picasso, 8 64027 Garrufo di S.Omero (TE) P. IVA n 01665600670 Cod. Fisc. TRV TLL66 S26C781W Tel. 340.8886292 E-mail t.tiravia@alice.it Progettazione Direzione Lavori Certificazione Energetica Prevenzione Incendi Sicurezza Cantieri
Quadro Giuridico e Normativo Una recente direttiva europea, la 2002/91/CE sulla prestazione energetica nell edilizia, ha riportato all attenzione il problema dei consumi energetici negli edifici, individuando nel contempo uno strumento per il contenimento di tali impieghi. Si tratta di uno strumento di carattere prevalentemente conoscitivo: il certificato energetico. Questo strumento dovrà accompagnare l edificio, durante la sua vita, in particolare nel momento della costruzione, della compravendita o della locazione. La caratterizzazione dell edificio rispetto al consumo di energia è richiesta sia in termini assoluti, con l indicazione dei valori della Prestazione Energetica (EP), sia in termini relativi con l inserimento in Classi di merito, riproponendo un approccio per certi aspetti analogo a quanto stabilito per gli elettrodomestici. La Direttiva 2002/91/CE è stata recepita in Italia dal DLgs. 192/2005 e successivi : Lo scopo è quello di fornire un giudizio oggettivo sull impatto energetico dell edificio che consenta la sua confrontabilità con i limiti di legge e con le prestazioni di altri edifici e che fornisca al tempo stesso informazioni sulle potenzialità di miglioramento. La Prestazione Energetica e la relativa Classe di merito, individuabili in un certificato o attestato energetico dovrebbe peraltro rappresentare un incentivo all adozione di tecnologie e accorgimenti costruttivi rivolti al risparmio energetico, stimolando l utente ad apprezzarne il risultato Pagina2
Le disposizioni contenute nella Direttiva 2002/91/CE riguardano: il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici nuova costruzione; l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; la certificazione energetica degli edifici; Dal 1 gennaio 2007 è necessario l attestato di certificazione energetica per accedere a incentivi ed a agevolazioni di qualsiasi natura correlati in qualsiasi modo ad interventi sull edificio, impianti o modalità d esercizio; (si vedano Leggi Finanziarie). Il calcolo della prestazione energetica degli edifici, alla luce del DLgs 192/05 e successive revisioni, implica una nuova visione dell EDIFICIO : Pagina3
La certificazione energetica edifici La certificazione energetica edifici è un passo obbligatorio le cui radici risalgono alla L. 10/91 rivista ed integrata dal d.lgs. 192/2005 e successivamente corretto e integrato dal il d.lgs. 311/06. La certificazione energetica negli edifici o negli immobili è un obbligo e consiste sostanzialmente in una certificazione (o dichiarazione), rilasciata da personale qualificato, in grado di attestare il consumo degli edifici esistenti. Il professionista che firma si assume la responsabilità di ciò che dichiara per dieci anni! Il consumo degli edifici dipende chiaramente da molti fattori quali a titolo esemplificativo e non certo esaustivo: tipo di struttura, grado di illuminazione, ore di esposizione al sole, ampiezza delle finestre, esistenza di isolamento termico nonchè dalla tipologia di impianti in esso contenuti. Produrre una certificazione energetica edifici significa quindi fare una dichiarazione che prenda in considerazione tutti questi fattori e creare un documento complesso denominato attestato di certificazione energetica. Per ora solo alcune regioni, tra cui la Lombardia, l'emilia Romagna e la Liguria hanno dato il via a questa obbligatorità. La certificazione energetica è stata pensata per ridurre i consumi energetici a livello globale: così come scegliere un elettrodomestico o un condizionatore che consuma poco, già adesso sarebbe opportuno scegliere un edificio o parte di esso sulla base del suo consumo in KWh, quindi non solo più esclusivamente per posizione, qualità e distanza dei servizi, rumorosità, etc. etc.). Con la certificazione energetica si avranno vantaggi per molte categorie: 1. per i cittadini tutti che avranno in mano uno strumento con il quale poter scegliere l appartamento anche in base ai consumi e non solo in base alla finiture; 2. per la Nazione tutta per la ricaduta in termini di sostenibilità energetica e ambientale dovuti al miglioramento delle prestazioni energetiche del parco edilizio. 3. nel settore delle costruzioni ci saranno sempre più ristrutturazioni indirizzate al contenimento della spesa energetica; 4. per i professionisti si svilupperanno figure specifiche operanti nel settore energetico; Pagina4
Aggiornamento del quadro Giuridico e Normativo In data 6 marzo 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPR (DPR del 02 Aprile 2009 n.59 ) attuativo dell art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 e pubblicato sulla GURI del 10/06/2009 n. 132: Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari. Applicazione della nuova normativa Le nuove norme si applicano all edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, quindi sia per il caso invernale che per quello estivo - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 a oggi disponibili che sono le seguenti: a) UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Novità introdotte dall art 4 del D. Lgs. 192/2005 L art. 4 illustra i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quelli fissati dell allegato I del Dlgs 192/2005, con l aggiunta di ulteriori disposizioni, quali, ad esempio: 1) precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell edificio (porte, finestre, ecc); 2) relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti verifiche: a. che il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma 22 dell'allegato A, sia superiore a 230 kg/m2; b. che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE (1), di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a v 0,12 W/m2 K ; c. relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE (1), di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a 0,20 W/m2 K ; 3) introduzione, in attesa del completamento della normativa tecnica (UNI/TS 11300-3), di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell involucro edilizio. Per le varie categorie di edifici sono state prefissate dei limiti: Pagina5
I. per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, così come classificati, in base alla destinazione d'uso, all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, ai seguenti valori: 40 kwh/m2 anno nelle zone climatiche A e B; 30 kwh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F; II. per tutti gli altri edifici ai seguenti valori: 14 kwh/m3 anno nelle zone climatiche A e B; 10 kwh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F. 4) introduzione di limitazioni all installazione di impianti termici centralizzati e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali; 5) requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e l isolamento dell involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 6) modifica degli obblighi di trattamento dell acqua per gli impianti di riscaldamento; 7) valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate; 8) fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più restrittivi rispetto all edilizia privata. Energia prodotta da fonti rinnovabili Per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica (solare termico) ed elettrica (fotovoltaico). Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Questo limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici (ove possibile realizzare questi tipi di impianti rispettando i vincoli paesaggistici e/o storici). Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento, se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell ambito di opportuni strumenti pianificatori. Pagina6
Calcoli e verifiche delle prestazioni energetiche I calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche dovranno essere inserite dal progettista in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che, ai sensi dell art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell inizio dei lavori. I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, come le norme tecniche predisposte - ad esempio - da UNI e CEN. L utilizzo di altri metodi e procedure sviluppati da organismi istituzionali quali l ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo suddetti. Normative regionali Le disposizioni del nuovo decreto - si legge all art. 6 - si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della Direttiva 2002/91/CE. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome possono definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle nazionali, ma che facciano sempre riferimento alle UNI TS 11300 ad oggi esistenti. Possono, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi, tenendo conto dei costi di costruzione e di gestione dell edificio, delle problematiche ambientali e dei costi a carico dei cittadini, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale. Le Regioni e le Province autonome che hanno già una normativa in materia, devono attuare un graduale adeguamento dei propri provvedimenti con le norme statali e quindi con la normativa unica nazionale di riferimento. Geom. Tullio Tiravia ASSOCIATO : ACCREDITATO : PARTNER : Pagina7
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