Corso di aggiornamento-perfezionamento per Certificatori CENED di Edifici, 16 ore Direttore del Corso: Attilio Carotti 1 Andrea Alessi - Quadro normativo di riferimento : ultimi aggiornamenti - Fasi operative redazione ACE: reperimento dati sul campo - Sw cened+ 1.2.0.: esempio ACE edificio residenziale esistente - Legge 10/91: schema di flusso e schema dei progetti e documenti da depositare in comune CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE 2 29 MARZO 2012 ore 14.00 18.00 - Quadro normativo di riferimento : ultimi aggiornamenti sulla certificazione energetica - Fasi operative redazione ACE : reperimento dati sul campo - Esempio di certificazione energetica, con l utilizzo del sw cened+ 1.2.0., di un appartamento esistente all interno di un condominio con impianto di riscaldamento centralizzato. - Legge 10/91: schema di flusso e schema dei progetti e documenti da depositare in comune (Soggetti obbligati, relativi obblighi e sanzioni per i contravventori.)
QUADRO NORMATIVO : CONTESTO ITALIANO 3 Legge 10/1991 DPR 412/1993 Direttiva 2002/91/CE DPR 551/1999 D.Lgs 192/2005 D.Lgs. 311/2006 Costituzione Italiana art. 117 D.Lgs. 112/1998 Legge 239/2004 D.M. 26 giugno 2009 Linee Guida Nazionali D.P.R. 59/2009 Metodologie di Calcolo D.P.R. requisiti professionali e criteri di accreditamento certificatori Disposizioni regionali D.LGS 115/08 : metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti certificatori 4 La Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. viene recepita in Italia dal Decreto Legislativo n.115 del 2008 con l obiettivo del miglioramento dell approvvigionamento energetico e la riduzione delle emissioni climalteranti attraverso una serie di misure volte a promuovere l efficienza energetica negli usi finali, eliminando le attuali barriere normative e legislative e favorendo lo sviluppo di un mercato di servizi energetici. Art.11 Semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi il D.Lgs. 115/08 permette di non considerare, nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura, una determinata quota di spessore per elementi quali murature esterne, tamponature, muri portanti, necessari alla riduzione del 10% dell indice di prestazione energetica. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività alcuni interventi di incremento dell efficienza energetica, tramite fonti rinnovabili, quali ad esempio l installazione di mini generatori eolici, di pannelli solari termici e/o fotovoltaici integrati, e così via. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi/società pubbliche o private che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti Il tecnico abilitato opera quindi all interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo da copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
ATTUAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA In grigio le Regioni (10) che hanno emanato dei provvedimenti legislativi in tema di certificazione energetica degli edifici In bianco le Regioni (10) che non hanno nessuna legge quadro regionale in tema di certificazione energetica degli edifici Fonte : CTI rapporto 2011 ATTUAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA Fonte : CTI rapporto 2011
MODELLI DI CALCOLO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA Fonte : CTI 2011 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONE LOMBARDIA 8 Direttiva 2002/91/CE D.Lgs 192/2005 D.Lgs. 311/2006 D.P.R. 59/2009 UNI TS 11300 NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA DGR VIII/5018 5773-8745 PROCEDURA CALCOLO DECRETO 5796 entrata in vigore il 26/10/2009 Direttiva 2010/31/CE Dal 1/02/2012 sostituirà la direttiva del 2002, tra gli auspici della Direttiva : - adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici conforme al quadro generale (ammesse differenze a livello nazionale e regionale. - quadro metodologico comparativo per l'individuazione dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi. - aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Entro il 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero. Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31/12/2018.
REGIONE LOMBARDIA : NUOVO A.C.E. E GESTIONE PRATICA 9 Con la Delibera N IX/1811 è stato approvato il nuovo modello di Attestato di Certificazione Energetica degli edifici : "A decorrere dal 1 settembre 2011, l'ace acquista efficacia con l'inserimento, nel sistema informativo regionale, del file di interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del soggetto certificatore che lo ha asseverato." Il nuovo modello di A.C.E. è in vigore dal 1 settembre 2011 A partire dal 1 settembre, l acquisizione tramite il catasto energetico di ACE il cui file di interscambio dati sia stato in esso inserito prima del 1 settembre non avrà nessun valore giuridico; pertanto nel caso sia necessario, al fine di ottemperare agli obblighi di legge, acquisire un ACE inserito prima di tale data, occorrerà richiedere il rilascio di una copia conforme dell ACE originale da parte del Comune territorialmente competente. Il Comune, anche successivamente al 1 settembre 2011, provvede, ove richiesto, a rilasciare una copia conforme degli ACE originali in suo possesso purché depositati entro il 31 Agosto 2011. LEGGE REGIONALE 3/2011 10 In Lombardia, la LR 3/2011 ha introdotto l obbligo - dal 1 gennaio 2012 - di inserire la classe e l indice di prestazione energetica degli edifici o delle singole unità abitative in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione. L inosservanza di questo obbligo è soggetta a una sanzione da 1.000 a 5.000 euro di competenza dei Comuni in cui è situato l immobile oggetto dell annuncio. Con la deliberazione IX/2555 del 24 novembre 2011, la Regione Lombardia ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici messi in vendita o in affitto. La Delibera spiega che l annuncio commerciale deve indicare la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kwh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d uso dell edificio) e la classe energetica riportata nell attestato di certificazione energetica, redatto ai sensi della dgr 5018/2007.
DELIBERA N IX/2601 30/11/2011 11 Disposizioni per l installazione, l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici nel territorio regionale 7 Attività di ispezione degli impianti termici Verifica del rendimento di combustione che deve essere superiore ai valori minimi previsti per legge (a seconda del tipo di vettore termico utilizzato ed installazione). Se tale rendimento non rientra nei limiti previsti, il responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall ispezione. Verifica dell efficienza media globale stagionale dell impianto termico centralizzato di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 116 kw di età superiore a 15 anni. Che deve risultare inferiore al limite previsto di 65+3 log Pn il responsabile di impianto dovrà provvedere entro il termine del 31 luglio della stagione termica successiva a sostituire il/i generatore/i di calore 10.2 Termoregolazione e Contabilizzazione L obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari : Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di centrale. Il responsabile dell impianto soggetto all obbligo deve assicurare il rispetto della scadenza che lo riguarda e assicurare che tutto il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo all obbligo della propria scadenza. SANZIONE AMMINISTRATIVA da 500 a 3.000 PER OGNI UNITA IMMOBILIARE DELL EDIFICIO SERVITA DALL IMPIANTO A.C.E.: fasi operative FASI PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 1) SOPRALLUOGO e reperimento dati : catastali, caratteristiche involucro e impianti 2) Elaborazioni numeriche : valutazioni e calcoli superfici disperdenti 3) Inserimento dati sw Cened+ per la determinazione prestazione energetica e relativa classificazione 4) Individuazione di interventi per il miglioramento della prestazione energetica (edificio/impianto) 5) Apertura / chiusura pratica sito Cestec per la stampa dell'attestato di certificazione energetica.
A.C.E. : normativa In presenza dell asseverazione del Direttore Lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica (ex Legge 10/91), il Certificatore, al fine di compilare l attestato di certificazione energetica, può utilizzare i dati contenuti in tali documenti. E fatto obbligo al Certificatore verificare, attraverso uno o più sopralluoghi, la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione e lo stato di fatto dell edificio. A tale scopo non sono richieste al Soggetto certificatore verifiche di tipo invasivo. Responsabilità di assicurare la congruenza tra i dati mutuati nella documentazione progettuale e lo stato di fatto dell edificio. Obbligo per il Soggetto certificatore specificare, in fase di registrazione dell ACE, l effettiva destinazione d uso dell edificio in funzione di quanto indicato all art.3 del D.P.R. 412/93 e la rispettiva categoria catastale. DDG 14006, punto 3 : SOPRALLUOGO Il certificatore che si trova nell impossibilità ad accedere a tutti i subalterni che compongono l immobile, in assenza di elementi oggettivi diversi rispetto a quelli rilevati dall esterno e dagli spazi comuni, sulla base della documentazione, può supporre che le caratteristiche dei subalterni ai quali non è potuto accedere siano identiche a quelle dei subalterni rilevati. In caso di evidenti disomogeneità il certificatore è tenuto ad assumere le prestazioni di qualità inferiore rilevate nel corso dei sopralluoghi. E necessario che il certificatore indichi nel campo note, presente nel software CENED+, le unità immobiliari alle quali non ha avuto accesso.
Documentazione da conservare Il Soggetto certificatore è tenuto a conservare, per i 5 anni successivi la registrazione dell A.C.E. nel catasto energetico, tutta la documentazione acquisita ed utilizzata al fine del calcolo degli indici di prestazione energetica. Ad esempio, : copia del libretto di impianto o di centrale copia della prova di combustione; relazione tecnica (Legge 10) o capitolato delle opere (o relazione 376/76); planimetrie e visure catastali; documentazione progettuale se presente documentazione fotografica. Il Certificatore è tenuto inoltre a conservare copia dell ACE, timbrato per accettazione dal Comune.