Premessa. by Gestione Processi Formativi 2



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Transcript:

Premessa Una presentazione in cui si affronta il tema della fiscalità delle polizze vita e delle forme di previdenza complementare. Viene ripreso il vecchio regime fiscale (valido per tutte le polizze ancora in essere) e presentata la Riforma 47 del 2000. Durante la presentazione vengono presentate le logiche che hanno portato il legislatore ad impostare questa riforma. Ci sono, infine, una serie di esempi numerici e pratici per chiarire al meglio i temi della detraibilità e della deducibilità. by Gestione Processi Formativi 2

Premessa Il trattamento fiscale applicabile ad un contratto di assicurazione vita è diverso a seconda della data di stipula dello stesso Qual è la data discriminante? 31 dicembre 2000 La legge introduce una data che indica chiaramente quando una polizza segue la vecchia normativa e quando rientra nella nuova. by Gestione Processi Formativi 3

Il vecchio regime fiscale prevedeva: Polizze stipulate entro 31 dicembre2000 Trattamento fiscale del premio detraibilità del premio per qualunque tipo di polizza ramo vita, per le polizze infortuni (IP>5%) e i contributi previdenziali non obbligatori aliquota del 19%, nel limite di un importo massimo di euro 1.291,14 a condizione che la durata minima del contratto > 5 anni entro i primi cinque anni dalla polizza non deve essere prevista la concessione di prestiti applicazione imposta sui premi: 2,50% by Gestione Processi Formativi 4

Polizze stipulate entro 31 dicembre 2000 Trattamento fiscale delle prestazioni esenzione IRPEF del capitale erogato in caso di morte tassazione capitale: 12,50% sul capital gain in caso di durata > 10 anni, l aliquota si riduce del 2% per ogni anni di durata eccedente il 10 tassazione rendita: il 40% della rendita è esente dall IRPEF by Gestione Processi Formativi 5

Polizze stipulate post 2000 La riforma 47/2000 ha suddiviso i prodotti di previdenza complementare e le polizze vita in base alle loro finalità, individuando 3 grandi gruppi: Polizze con finalità assicurativa (di protezione) Polizze con finalità di risparmio Strumenti con finalità previdenziali by Gestione Processi Formativi 6

Polizze con finalità assicurativa Rientrano nella categoria di protezione tutte le polizze assicurative a copertura del rischio morte, invalidità permanente superiore al 5% e le Long Term Care (polizze di non autosufficienza) by Gestione Processi Formativi 7

Polizze con finalità assicurativa Trattamento fiscale del premio Trattamento fiscale della prestazione Detraibilità del 19% su un premio massimo di euro 1.291,14 I capitali o le rendite in caso di decesso, invalidità e non autosufficienza dell assicurato non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF sono esenti da ogni forma di tassazione by Gestione Processi Formativi 8

Polizze con finalità di risparmio Sono considerate polizze di risparmio tutte quelle operazioni la cui unica componente è quella finanziaria, senza alcuna componente demografica: polizze di capitalizzazione polizze di capitale differito piani di risparmio assicurativi unit linked index linked by Gestione Processi Formativi 9

Polizze con finalità di risparmio ATTUALMENTE Trattamento fiscale del premio I premi non sono soggetti a nessuna imposizione all atto del versamento Non è prevista alcuna detrazione d imposta DOMANI D.Lgs. 138/2011 Trattamento fiscale della prestazione 12,50% sulla differenza tra capitale percepito e somma dei premi versati plusvalenza Il capitale al netto della tassazione può essere convertito in rendita. In questo caso la rendita non rientra nell imponibile ai fini IRPEF I capitali liquidati in caso di decesso sono esenti IRPEF by Gestione Processi Formativi 10

D. Legge 138 del 13 agosto 2011 - Art. 2 Le ultime novità legislative in tema di tassazione delle rendite finanziarie: Decreto legge n.138 del 13/08/2011 coordinato con legge di conversione n.148 del 14/09/2011 (Gazzetta Ufficiale, serie generale n.216 del 14/09/2011) DOMANI by Gestione Processi Formativi 11

D. Legge 138 del 13 agosto 2011 Art. 2 RENDITE FINANZIARIE Per effetto dell art. 2 del D.l. 138/2011, l aliquota di tassazione delle cosiddette rendite finanziarie viene fissata al 20% PREVIDENZA Le forme di previdenza complementare non subiscono variazioni sono esclusi i Titoli di Stato (che rimangono al 12,50%) è prevista una riduzione della tassazione in funzione della quota parte di attivi legati ai Titoli di Stato la tassazione del risultato di gestione resta soggetto all applicazione dell imposta sostitutiva dell 11% by Gestione Processi Formativi 12

Polizze con finalità di risparmio Vantaggi fiscali ll vantaggio fiscale delle polizze vita sta nel differimento dell imposizione sul risultato del sottostante. L imposta sostitutiva che è attualmente del 12,50% e che dal 1/1/2012 sarà del 20,00%, e infatti dovuta solo se, quando e nella misura in cui si realizza (ad es. nel caso di riscatti parziali) un differenziale positivo tra il capitale pagato dall impresa di assicurazione ed i premi versati. Si applica quindi una tassazione per cassa rispetto ad una tassazione sul maturato, tipica di altre forme di risparmio gestito. La compagnia di assicurazioni in questo frangente opera quale sostituto di imposta. In un ottica di pianificazione successoria, va inoltre considerato che l onere fiscale sul risultato della gestione del patrimonio può addirittura essere del tutto eliminato qualora il capitale sia corrisposto al beneficiario in caso di morte dell assicurato; in tal caso infatti i capitali percepiti dal beneficiario sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche by Gestione Processi Formativi 13

Polizze con finalità previdenziale Rientrano nella categoria previdenza tutti i contributi volontari versati in forme individuali o collettive attraverso l adesione a fondi pensione chiusi o aperti e le polizze previdenziali (PIP) stipulate con Compagnie Assicurative by Gestione Processi Formativi 14

Polizze con finalità previdenziale Trattamento fiscale del premio Trattamento fiscale della prestazione I premi non sono soggetti a nessuna imposta all atto del versamento 15% scontato di 0,3 per ogni anni superiore al 35 fino ad un minimo del 9% È prevista la deducibilità dalla base imponibile pari al massimo a 5.164,57 by Gestione Processi Formativi 15

Polizze con finalità previdenziale: tassazione delle prestazioni Prestazione in forma di capitale (max 50% del montante*) Prestazione in forma di rendita tassazione con ritenuta d imposta (15%) ridotta per ogni anno di iscrizione eccedente il 15 fino ad un minimo del 9% * È possibile percepire l intera prestazione in forma di capitale qualora convertendo il 70% del montante si ottenga una rendita inferiore al 50% dell assegno sociale by Gestione Processi Formativi 16

Polizze con finalità previdenziale: tassazione dei rendimenti Rendimenti fondi pensione tassazione con imposta sostitutiva pari all 11% by Gestione Processi Formativi 17

Polizze con finalità previdenziale: fiscalità prestazioni Riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; Riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; Riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti Prestazione in forma capitale al momento del pensionamento Ritenuta d imposta a titolo definitivo pari al 15% meno lo 0.30% per ogni anno eccedente il quindicesimo (riduzione max 6%) su una base imponibile al netto dei redditi già assoggettati ad imposta Riscatto fuori dalle ipotesi suddette 23% N.B.: L imponibile è colpito da ritenuta a titolo d imposta al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei versamenti non dedotti by Gestione Processi Formativi 18

Polizze con finalità previdenziale: anticipazioni Per spese sanitarie gravissime - in qualsiasi momento - fino al 75% del capitale aliquota fissa (min. 9% max. 15%) Per acquisto o ristrutturazione 1a casa - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 75% del capitale aliquota fissa (23%) Per ulteriori esigenze - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 30% del capitale aliquota fissa (23%) Ai fini dell anzianità valgono i periodi di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare by Gestione Processi Formativi 19

Cenni fiscali by Gestione Processi Formativi 20

Definizioni e differenze DETRAIBILITÀ Possibilità concessa per legge al Contraente di ottenere un risparmio fiscale detraendo dall importo dell imposta lorda sui redditi per le persone fisiche (IRPEF) dovuta, una certa percentuale del costo subito/premio versato. DEDUCIBILITÀ Possibilità concessa per legge al Contraente di ottenere un risparmio fiscale deducendo le somme versate dalla base imponibile. Rappresentano quindi un onere deducibile (abbattono il reddito). Il risparmio ottenibile dipende quindi dall aliquota marginale più elevata. by Gestione Processi Formativi 21

Detraibilità: esempio Reddito: 30.000 Polizza vita ante 2000: 1.000 TCM stipulata nel 2007: 250 PIP stipulato nel 2010: 2.000 CALCOLO DETRAIBILITÀ Quali tra le forme sopra riportate hanno diritto alla detraibilità fiscale? Polizza vita ante 2000: 1.000 TCM stipulata 01/10/2007: 250 + ----------- TOTALE 1.250 x 19% = 237,50 Cifra da togliere dall importo delle tasse da pagare by Gestione Processi Formativi 22

Reddito: 30.000 Importo deducibile 2.000 ----------- Reddito imponibile 28.000 15.000 x 23% = 3.450 13.000 x 27% = 3.510 ----------- TOTALE IMPOSTE 6.960 Deducibilità: esempio Reddito in Aliquota fiscale 0 15.000 23% 15.000,01 28.000 27% 28.000,001 55.000 38% 55.000,01 75.000 41% > 75.000 43% Reddito: 30.000 Importo deducibile 0 ----------- Reddito imponibile 30.000 RISPARMIO FISCALE (7.720-6.960) 760 15.000x23% = 3.450 13.000x27% = 3.510 2.000x38% = 760 ----------- TOTALE IMPOSTE 7.720 by Gestione Processi Formativi 23