Ministero delle infrastrutture. Decreto ministeriale del 5 marzo 2007



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Ministero delle infrastrutture Decreto ministeriale del 5 marzo 2007 Applicazione della Direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio". Preambolo IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE; Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'unione europea; Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità; Vista la decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto; Viste le comunicazioni della Commissione dell'unione europea: 2002/C 320/05 del 20 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C320 del 20 dicembre 2002 e 2003/C 165/02 del 16 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C165 del 16 luglio 2003, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di "" EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-4:1997/ A1:2002, EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-7:2001/A1:2002, EN 54-12:2002; Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reso nella seduta del 19 aprile 2005; Espletata, con notifica 2005/0231/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano: Articolo 1: Metodi di attestazione della conformità 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1. 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246. 3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto. 4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - "Sistemi di attestazione della conformità" delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1. Articolo 2: 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'unione europea di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1. Articolo 3: Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto 1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre ventiquattro mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. Allegato 1: Individuazione dei prodotti e relative norme armonizzate di riferimento Per i sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio le norme europee di riferimento sono: EN 54-3:2001/A1:2002, recepita come UNI EN 54-3:2002 " - Parte 3:

Dispositivi sonori di allarme incendio"; EN 54-4:1997/A1:2002, recepita come UNI EN 54-:4 2003 " - Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione"; EN 54-5:2000/A1:2002, recepita come UNI EN 54-5:2003 " - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi"; EN 54-7:2000/A1:2002, recepita come UNI EN 54-7:2003 " - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione"; EN 54-12:2002, recepita come UNI EN 54-12:2003 " - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso". Allegato 2: Sistema di attestazione della conformità I sistemi di attestazione della conformità dei sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio sono quelli riportati nella decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella. Prodotto Impiego previsto Sistema di attestazione della conformità Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Sicurezza all'incendio 1 Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni. Allegato 3: da dichiarare a cura del fabbricante Il fabbricante di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA delle norme armonizzata di cui all'allegato 1. Dispositivi sonori di allarme incendio Prestazioni in caso di incendio

Apparecchiatura di alimentazione Prestazioni in caso di incendio Rivelatori di alore - Rivelatori puntiformi Condizioni nominali di attivazione/sensibilità, ritardo di risposta e prestazioni in caso di incendio Affidabilità di funzionamento Tolleranza al voltaggio di alimentazione - Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della

ionizzazione Condizioni nominali di attivazione/sensibilità, ritardo di risposta e prestazioni in caso di incendio Tolleranza al voltaggio di alimentazione - Rivelatori di fumo Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso Condizioni/sensibilità di attivazione nominali Ritardo nella risposta Affidabilità di funzionamento Tolleranza alla tensione di alimentazione Parametri prestazionali in condizioni di incendio www.codiceambientesicurezza.ilsole24ore.com/ Copyright Il Sole 24 Ore