CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1



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CONTROLLO FORMALE 1

Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate. Art. 36 ter Controllo formale vero e proprio della dichiarazione utilizzando dati e notizie acquisiti dall Amministrazione Finanziaria anche attraverso l utilizzo di altre dichiarazioni. Eseguito solo su dichiarazioni individuate in base a criteri selettivi e a specifiche analisi di rischi 2

Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni Ufficio competente Agenzia delle Entrate Direzioni Provinciali Modalità di esecuzione Con procedure automatizzate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria Oggetto Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta 3

Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni Termine (ordinatorio) Entro l inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all anno successivo: anno di imposta 2012 dichiarazione successiva anno 2013 controllo entro luglio 2014 4

Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni Singole ipotesi Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; Ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione; 5

Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni Singole ipotesi Controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché la regolarità delle compensazioni Richieste al contribuente Comunicazioni nessuna si 6

Art. 36 bis le comunicazioni (c.d. avviso bonario) Di regolarità; Irregolarità nei soli versamenti; Irregolarità; Di minor credito; Di minor rimborso; Di incoerenza; quando emergono errori non correggibili automaticamente che potrebbero innescare o condizionare le ulteriori attività dell Amministrazione Finanziaria 7

Comunicazione ex art. 36 bis Comunicazione dell esito (art.39 comma 8 bis DL. 159/07) Trasmessa in via telematica all intermediario Procedura opzionale (solo se previsto nell incarico di trasmissione) Entro 60 g.g.dalla data di invio della comunicazione (e non dalla data in cui l intermediario preleva il file inviato dall Agenzia delle Entrate), l intermediario dovrà portare a conoscenza l esito al contribuente Il contribuente, decorsi i 60 g.g. dalla data di invio della comunicazione all intermediario, entro 30 g.g. deve provvedere al pagamento 8

Comunicazione ex art. 36 bis Opzioni del contribuente Versare le somme richieste entro 30 giorni usufruendo della riduzione delle sanzioni ad un terzo (10% della maggiore imposta). Instaurare il contraddittorio con l Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Predisporre l istanza di riesame, inviare la documentazione necessaria. Non effettuare il pagamento di quanto richiesto: in tal caso l Ufficio procede all iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, delle sanzioni al 30% e degli interessi. Successiva notifica da parte di Equitalia della cartella di pagamento. Possibilità di presentare reclamo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro la cartella di pagamento notificata 9

Comunicazioni di irregolarità ex art. 36 bis - Rateizzazione delle somme dovute Fino a euro 5 mila (D.L.70/2011, conv. dalla L.106/2011 - decreto sviluppo ) possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo; Se superiori a euro 5 mila possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; Per somme inferiori a euro 2 mila è possibile rateizzare solo se l Ufficio riconosce la temporanea difficoltà del contribuente. (norma abrogata dal decreto Sviluppo ) Se l importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a euro 50 mila, non è più richiesta idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria). (D.L. 201/2011, conv. dalla L.214/2011- decreto salva Italia ) 10

E IMPUGNABILE L AVVISO BONARIO? La giurisprudenza, allo stato attuale, si è espressa in senso discordante in merito alla possibilità di impugnazione del c.d. avviso bonario Sfavorevole all impugnazione sentenza Corte di Cassazione SS.UU. n. 16293 del 24.7.2007 e n. 16428 del 26.7.2007; Favorevole all impugnazione sentenza Corte di Cassazione n. 7344 del 11.5.2012 e n. 18642 del 30.10.2012; Tuttavia, l Agenzia delle Entrate, prima con la ris. n. 110/E del 22.10.2010 e successivamente con un comunicato stampa del 23 maggio 2012, ribadisce la propria adesione all orientamento giurisprudenziale che ritiene detti provvedimenti non autonomamente impugnabili. Alla luce di tale presa di posizione, l Agenzia delle Entrate non ha pertanto provveduto a modificare le avvertenze poste all interno degli avvisi e continuerà a sostenere l inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari. 11

Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni Ufficio competente Agenzia delle Entrate Direzioni Provinciali Modalità di esecuzione Controlli selettivi tenendo conto di specifiche analisi di rischio Oggetto Controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, attraverso un riscontro documentale. 12

Art. 36 ter controllo formale delle dichiarazioni Termine (ordinatorio) Entro il 31/12 del 2^ anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi: anno di imposta 2011 presentata nel 2012 controllo entro il 31/12/2014 13

Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni Richieste al contribuente il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi 14

Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni Singole ipotesi Escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30/12/1991, n. 413 ; le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); 15

Singole ipotesi Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni Determinare Liquidare Correggere i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 16

Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni Comunicazione al contribuente con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale 17

Controllo formale ex art. 36 Ter Opzioni del contribuente Versare le somme richieste entro 30 giorni usufruendo della riduzione delle sanzioni a due terzi (20% della maggiore imposta). Non effettuare il pagamento di quanto richiesto: in tal caso l Ufficio procede all iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, delle sanzioni al 30% e degli interessi. Successiva notifica da parte di Equitalia della cartella di pagamento. Possibilità di presentare reclamo - ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro la cartella di pagamento notificata 18

Art. 25 DPR 602/73 - NOTIFICA (modifica L.156/2005) Notifica cartella di pagamento Entro il 31/12 - pena decadenza del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell attività di liquidazione ex articolo 36 bis; del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell attività di liquidazione ex articolo 36 ter; Del secondo anno successivo a quello in cui l accertamento e divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti (esclusi accertamenti esecutivi art. 29 DL 78/2010 conv. dalla L.122/2010); 19

Art. 25 DPR 602/73 - NOTIFICA (modifica L.156/2005) Notifica cartella di pagamento Entro il 31/12 - pena decadenza del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, nel caso il contribuente abbia optato per la dilazione degli importi e non abbia versato la prima rata, oppure sia decaduto per mancato pagamento delle rate successive, come prevede l art.3-bis del DLgs. 462/97; 20

Art. 25 DPR 602/73 NOTIFICA (a seguito controllo ex art. 36 bis) Periodo di imposta Anno in cui è stata presentata la dichiarazione Termine per la notifica della cartella 2009 2010 31.12.2013 2010 2011 31.12.2014 2011 2012 31.12.2015 2012 2013 31.12.2016 21

Art. 25 DPR 602/73 NOTIFICA (a seguito controllo ex art. 36 Ter) Periodo di imposta Anno in cui è stata presentata la dichiarazione Termine per la notifica della cartella 2009 2010 31.12.2014 2010 2011 31.12.2015 2011 2012 31.12.2016 2012 2013 31.12.2017 22