L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE



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COMUNE DI ALSERIO REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI COMO Ufficio Tributi VIA CARCANO, 9 22040 ALSERIO Tel. 031.630063 Fax 031.630917 e-mail: ufficiosegreteria@comune.alserio.co.it PARTITA IVA 00600170138 Ai sensi dell art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) per l anno 2014 L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE non sono sggetti al pagamento dell imposta (con esclusione delle categorie: A/1, A/8 e A/9). SOGGETTI PASSIVI ABITAZIONE PRINCIPALE FAMIGLIE CON CASE DIVERSE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PERTINENZE Per soggetti passivi si intendono i proprietari di immobili (fabbricati - terreni agricoli - aree fabbricabili) e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili. Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i componenti della famiglia, ad esempio i coniugi, hanno residenza e dimora in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni prima casa si applicano a una sola casa. Per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, che sono soggette al pagamento dell IMU, dall imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (soffitte, cantine, magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie e posti auto), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo.

FABBRICATI La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale. I nuovi coefficienti sono: 160 Fabbricati classificati nella categoria catastale A (escluso A/10) e C/2-C/6-C/7 140 Fabbricati classificati nella categoria catastale B e C/3-C/4-C/5 80 Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5 65 Fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5) 55 Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 IMMOBILI STORICI ARTISTICI IMMOBILI INAGIBILI e INABITABILI ANZIANI E DISABILI SEPARAZIONE O DIVORZIO I fabbricati di interesse storico od artistico, così come definiti dall articolo 10 del Codice dei Beni Culturali (Dlgs. 42/2004), beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile. La norma vale anche per gli immobili diversi dalle case e per l abitazione principale. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati - la base imponibile è ridotta del 50%. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato mediante perizia tecnica da parte dell Ufficio Tecnico Comunale (con spese a carico del possessore dell immobile) o mediante dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445). Se un anziano o un disabile risiede in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, la sua abitazione secondo deliberazione comunale è considerata come prima casa (a condizione che la stessa non risulti locata), e quindi o non è soggetta ad IMU, o è tassata con aliquota del 4 per mille, se di categoria A/1, A/8 e A/9. In caso di abitazione assegnata in sede di separazione o di divorzio al coniuge non titolare di diritti reali su di essa, ai soli fini dell I.M.U., il coniuge assegnatario si considera titolare del diritto di abitazione. Ne consegue che l unico soggetto che deve effettuare il versamento è il coniuge assegnatario dell abitazione. L altro coniuge, quindi, potrà sempre beneficiare delle agevolazioni per l abitazione principale sull eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede e dimora.

IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA E COLLATERALE ENTRO IL 2 GRADO RESIDENTI ALL ESTERO TERRENI AGRICOLI FABBRICATI RURALI COLTIVATORI DIRETTI IMPRENDITORI AGRICOLI Contrariamente a quanto previsto dalla precedente normativa relativa all applicazione dell ICI, l esenzione NON è applicabile ai fini IMU. ABOLITE le agevolazioni precedenti. L I.M.U. è dovuta applicando l aliquota ordinaria. Sono esenti. La base imponibile è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicata per il coefficiente 135. L imposta si applica sul valore eccedente i 6.000 euro con la riduzione: 70% dell imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 6.000 e 15.500; 50% dell imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 15.500 e 25.500; 25% dell imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 25.500 e 32.000. AREE FABBRICABILI RESIDENZIALI (ZONE R1-R2-VS - VV1-VV2 - NC) La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, stabiliti da Deliberazione di Consiglio Comunale. I valori venali sono: CON INDICE VOLUMETRICO FINO A 0,3 MQ/MQ (COMPRESO) con concessione semplice 120,00 soggetto a piano attuativo 96,00 soggetto a piano attuativo per edilizia economico/popolare 84,00 CON INDICE VOLUMETRICO SUPERIORE A 0,3 MQ/MQ con concessione semplice 132,00 soggetto a piano attuativo 106,00 soggetto a piano attuativo per edilizia economico/popolare 92,00 PRODUTTIVE (ZONE I-A) intervento con semplice concessione edilizia 108,00 Intervento soggetto a piano attuativo 86,00 COMMERCIALI (ZONE C) Intervento con semplice concessione edilizia 144,00 Intervento soggetto a piano attuativo 115,00

MODALITA F24 c/o qualsiasi sportello bancario e postale Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E del 12.04.2012, N. 53/E del 5 giugno 2012 e N. 33/E del 21/05/20103 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24. I Codici Tributo sono distinti per la quota COMUNE e per la quota STATO CODICI TRIBUTO QUOTA COMUNE 3912 Abitazione principale e pertinenze 3916 Aree Fabbricabili 3918 Altri fabbricati 3930 Fabbricati categoria D (incremento) 3923 Interessi da accertamento 3924 Sanzioni da accertamento CODICI TRIBUTO QUOTA ALLO STATO 3925 Fabbricati categoria D ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE SOSPESO IL PAGAMENTO DELL IMPOSTA PER L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (con esclusione degli immobili di categoria: A/1, A/8 e A/9). L imposta dovuta è interamente a favore del Comune TERMINI - SCADENZE 1^ RATA: 16 GIUGNO 2014 2^ RATA: 16 DICEMBRE 2014 Il versamento può essere effettuato in numero due rate e alle seguenti scadenze: Acconto pari al 50% dell imposta dovuta; Unica soluzione dell imposta dovuta. SALDO a conguaglio dell imposta complessivamente dovuta. ALTRI IMMOBILI L imposta dovuta è interamente a favore del Comune ad esclusione dei Fabbricati D la cui imposta va interamente a favore dello Stato TERMINI - SCADENZE 1^ RATA: 16 GIUGNO 2014 2^ RATA: 16 DICEMBRE 2014 Il versamento può essere effettuato in rate e alle seguenti scadenze: Acconto pari al 50% - dell imposta dovuta; Unica soluzione dell imposta dovuta. SALDO a conguaglio dell imposta complessivamente dovuta.

SCADENZE Entro il 30 giugno dell anno successivo alla variazione Approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 16/05/2014-4 per mille per abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e sue pertinenze - 7,6 per mille per altri fabbricati - 7,6 per mille per terreni ed aree fabbricabili Il Responsabile del Settore Economico Finanziario COLZANI STEFANO Info: Sito web: www.comune.alserio.co.it E-mail: ufficiosegreteria@comune.alserio.co.it Tel. 031/630063 Calcolo I.M.U.: www.comune.alserio.co.it