La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO in base al quale i figli restano affidati ad entrambi i genitori che continuano ad esercitare la potestà su di essi.
L AFFIDAMENTO ESCLUSIVO, cioè ad un solo genitore, è riservato alle ipotesi in cui l altro genitore manifesti gravi carenze che possano arrecare pregiudizio ai figli (es. episodi di tossicodipendenze, alcolismo, violenza, abuso ecc.).
Prima del 2006: Dal 2006 in poi: REGOLA GENERALE REGOLA GENERALE Affidamento esclusivo Affidamento condiviso ECCEZIONE ECCEZIONE Affidamento congiunto Affidamento esclusivo
La FINALITÀ del nuovo istituto è espressa dal primo comma dell art. 155 c.c., così come sostituito dalla L. n. 54/2006, che prevede che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto: di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi; di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi; di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (es. nonni, zii).
Affidamento. Prima del 2006: esclusivo come regola. Dopo il 2006: condiviso come regola. Rapporti dei figli con la parentela. Prima del 2006: nessuna tutela dei rapporti con il ramo di parentela del genitore non affidatario. Dopo il 2006: riconoscimento del diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Esercizio della potestà. Prima del 2006: spettava solo al genitore affidatario (solo la titolarità rimaneva ad entrambi). Dopo il 2006: spetta ad entrambi e, su disposizione del giudice, può essere esercitata separatamente per l ordinaria amministrazione da ciascuno di essi, senza obbligo di consultare l altro. Residenza. Prima del 2006: i figli risiedevano stabilmente presso il genitore affidatario. Dopo il 2006: il giudice, se richiesto, stabilisce i tempi di permanenza dei figli presso l uno o l altro genitore. Viene eventualmente individuato un genitore «collocatario», presso il quale risiedono abitualmente, ma le modalità stabilite possono essere mutate in base alle esigenze della prole.
Assegnazione casa familiare. Prima del 2006: al genitore affidatario era, di norma, assegnata la casa familiare (anche se di proprietà dell altro coniuge). Dopo il 2006: il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell interesse dei figli. Mantenimento dei figli. Prima del 2006: il genitore affidatario provvedeva a tutte le necessità dei figli, compiendo le scelte attinenti l ordinaria amministrazione e gestendo l assegno ricevuto dall altro genitore. Dopo il 2006: entrambi i genitori provvedono alle necessità dei figli, proporzionalmente al reddito. Viene eventualmente stabilito un assegno a carico di uno dei due, quando vi è sproporzione tra oneri e risorse.
Figli maggiorenni. Prima del 2006: l assegno di mantenimento doveva essere corrisposto al genitore convivente. Dopo il 2006: il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, versato a loro direttamente (salvo diversa disposizione).