PERCORSO PER GIOVANI AVVOCATI * L ACCORDO ASSOCIATIVO 1
Riferimenti normativi Legge n. 247 del 31-12-2012 (cd. Legge Forense) Decreto Ministeriale n. 34 del 8-02-2013 (per le società tra professionisti) 2
LEGGE FORENSE Art. 4 - Associazioni tra avvocati e multidisciplinari Comma 1 La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. (...) La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario 3
LEGGE FORENSE Art. 4 - Associazioni tra avvocati e multidisciplinari Comma 2 Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti. 4
FORMA DEL CONTRATTO ASSOCIATIVO Il contratto sociale della società semplice (o dell associazione) di professionisti può essere concluso in forma scritta - atto pubblico, scrittura privata autenticata e scrittura privata semplice - oppure anche in forma orale, ma nella maggior parte dei casi si preferisce ricorrere, per motivi di opportunità, alla forma della scrittura privata autenticata o all'atto pubblico. 5
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore di conferimenti non risulta determinato le quote si presumono uguali. 6
Le disposizioni che regolano il rapporto associativo possono essere riunite in un unico atto, oppure essere tenute separate. Il fatto di tenere separato il regolamento interno può risultare opportuno in quanto il regolamento raccoglie disposizioni a carattere esecutivo e come tali soggette a frequenti cambiamenti e/o approfondimenti (ed es., la regolamentazione dei rimborsi spese agli associati).... > 7
...segue OGGETTO SOCIALE Gli associati si associano per svolgere insieme la propria attività professionale, coordinando l'attività di più professionisti. Tale scopo è legittimo ed è tutelato dalla legge. Possono quindi rientrare nell'oggetto sociale tutte le attività rientranti nell'ambito della professione degli associati: tutte le attività professionali che il singolo può svolgere individualmente. 8
Nulla vieta che gli associati possano limitare il proprio oggetto sociale a specifiche attività. In fase di realizzazione dell associazione i professionisti potranno quindi: escludere dall'ambito del proprio oggetto alcune attività, per tutti gli associati; prevedere che alcune attività vengano escluse dall'ambito dello studio, limitatamente ad alcuni associati. 9
REQUISITI Gli associati dello Studio professionale devono possedere i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della loro professione. Nei limiti e nei modi previsti dalla legge possono essere ammessi a collaborare, all'interno dello Studio, praticanti e altri collaboratori, anche non subordinati. I collaboratori interni non possono svolgere attività riservata dalla legge ai professionisti iscritti. 10
Possibili categorie di associati Associati fondatori (founder partners) Associati senior (senior partners) Associati junior (junior partners) 11
Ammissione di nuovi associati Gli Associati si danno atto della loro comune volontà che l'associazione possa essere estesa anche ad altri professionisti, anche appartenenti ad altre professioni intellettuali. L'ammissione di nuovi Associati nello Studio sarà possibile soltanto con decisione dell'assemblea degli Associati. Con la delibera d'ammissione l'assemblea determinerà altresì la qualità dell'associato fra quelle previste nello Statuto, nonché l'entità della partecipazione del nuovo Associato agli Utili. 12
Attività degli associati e dello studio Attualmente non esistono limiti espressi: comunque è bene che tale punto risulti chiarito nello statuto. È possibile prevedere diverse soluzioni alternative: divieto di operare fuori dallo studio; libertà di operare fuori dallo studio; possibilità di operare fuori dallo studio, però : solo per determinati casi prefissati negli altri casi, su autorizzazione. 13
REGOLAMENTO Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, l'attività degli associati e dello Studio può essere disciplinata mediante un apposito Regolamento, approvato dall'assemblea degli associati [degli amministratori]. In caso di variazione del regolamento, gli Associati dissenzienti possono recedere, ai sensi dell'art.... dello Statuto (vd. infra), con un preavviso di... mesi 14
Amministrazione e rappresentanza L'amministrazione e la rappresentanza dello Studio spettano disgiuntamente a ciascuno degli associati [ovvero, ai seguenti associati...], secondo quanto previsto agii artt. 2257 e 2266 c.c., salve diverse previsioni dello Statuto. Vale a dire...... >> 15
Amministrazione e rappresentanza L'amministrazione spetta congiuntamente, ai sensi dell'art. 2258 co. 1 c.c., ai seguenti associati... oppure L'amministrazione spetta a un consiglio composto dai seguenti associati... oppure L'amministrazione spetta al seguente associato...: la (nuova) figura del Managing Partner 16
L Assemblea Le delibere aventi ad oggetto: l'approvazione del rendiconto; [la nomina e la sostituzione degli amministratori]; [i seguenti atti di straordinaria amministrazione...]: l'ammissione di nuovi associati; l'esclusione e il recesso degli associati; le modifiche in genere dello Statuto [o del regolamento] vengono prese da tutti gli associati [assemblea] con delibera presa all'unanimità [o a maggioranza, determinata secondo le quote di partecipazione agli utili al capitale]. 17
DURATA - MODIFICAZIONI STATUTARIE Il presente accordo è stipulato a tempo indeterminato. I patti sociali possono essere variati e lo Studio può essere sciolto con il consenso di tutti gli associati. Ogni variazione della compagine dello Studio deve essere resa nota ai terzi contraenti con mezzi idonei. 18
RECESSO Ogni associato può recedere dall Associazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata agli altri associati con preavviso di... mesi. Durante il periodo di preavviso l'associato recedente deve portare a termine le singole prestazioni in corso; nonché, ove possibile e il cliente acconsenta, trasmettere le pratiche dal medesimo trattate, senza indugio e comunque in modo da non arrecare danno alla clientela. 19
CLAUSOLA ARBITRALE Qualsiasi controversia inerente o conseguente al presente Statuto, agli accordi sociali e ai rapporti che ne derivano sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il quale deciderà la controversia secondo equità in contraddittorio delle parti o loro aventi causa, irritualmente e inappellabilmente senza formalità di procedura. L'arbitro, salvo diversa unanime designazione, verrà designato dal Consiglio dell'ordine... nella cui circoscrizione lo Studio ha la sede, a richiesta della parte più diligente 20
PERCORSO PER GIOVANI AVVOCATI LE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 21
Tipolologie di collaborazioni Collaborazioni coordinate e continuative oppure Vere e proprie collaborazioni professionali 22
Collaborazione Coordinata e Continuativa Forma scritta: non necessaria.. ma auspicabile (soprattutto per il collaboratore.!!) 23
Elementi essenziali del contratto di collaborazione Oggetto (=> attività) Durata (tendenzialmente, a tempo indeterminato) Compenso 24
IL COMPENSO Solo Fisso Solo a percentuale (sull attività svolta) Misto (fisso + percentuale sull attività svolta) 25
UN PRESUPPOSTO ESSENZIALE nel rapporto tra avvocato e collaboratore LA FORMAZIONE basata sostanzialmente su tre punti essenziali 1) PAZIENZA! 2) PAZIENZA!! 3) PAZIENZA!!! 26
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROPRIA DA PARTE DEL COLLABORATORE Come porsi? Tendenzialmente si tende a vietarla, ma. potrebbe rappresentare un opportunità..., se adeguatamente valorizzata (e compensata!) 27
PERCORSO PER GIOVANI AVVOCATI GLI ACCORDI CON I DIPENDENTI 28
QUALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE? Collaborazione a progetto? Collaborazione occasionale?!? Associazione in partecipazione?!? Lavoro non regolarizzato?!?!? 29
QUALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE? Collaborazione occasionale Collaborazione a progetto Lavoro non regolarizzato Associazione in partecipazione 30
QUALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE? Solo rapporto di lavoro subordinato nelle sue varie forme: A tempo indeterminato o determinato Full-time o part-time a seconda delle esigente del professionista e/o dello studio associato 31
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato Specifica indicazione delle esigenze tecnicoorganizzative, produttive o sostitutive Reale sussistenza delle esigenze tecnicoorganizzative, produttive o sostitutive L eccezione del contratto cd. acausale (max 1 anno non prorogabile) 32
Contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (part-time): Specifica indicazione dell orario di lavoro, non modificabile unilateralmente, ma solamente su accordo delle parti. 33
PERCORSO PER GIOVANI AVVOCATI * FINE 34