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Transcript:

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Le forme di previdenza complementare Università Bicocca Milano, 17 ottobre 2014 Susanna Pellegrino - Responsabile Ufficio Fondi pensione negoziali e-mail - pellegrino@covip.it 1

I tre pilastri del sistema previdenziale I tre pilastri del sistema previdenziale I pilastro = Previdenza obbligatoria II pilastro = Previdenza complementare Fondi pensione negoziali Fondi pensione aperti (adesione collettiva, adesione individuale, misti) Piani pensionistici individuali Fondi pensione preesistenti III pilastro = Previdenza individuale (polizze/piani di accumulo) 2

L evoluzione del sistema pensionistico in Italia Dagli anni 90 si avviano le riforme del settore pensionistico tese a riportare sotto controllo il peso della spesa pensionistica. Riforma Amato del 1992 (D.Lgs. 503/1992), aumenta l età per la pensione di vecchiaia, la prestazione pensionistica viene calcolata sull intera vita lavorativa, le retribuzioni vengono rivalutate al tasso dell 1%, la rivalutazione delle pensioni viene limitata alla dinamica dei prezzi (e non anche dei salari reali). Si riduce il grado di copertura pensionistica rispetto all ultima retribuzione Necessità di introdurre una disciplina della previdenza complementare Nel 1993 viene emanato il D.Lgs. 124/1993 che disciplina le forme pensionistiche complementari (negoziali e aperti) 3

L evoluzione del sistema pensionistico in Italia - segue Riforma Dini (L.n.335/1995) si passa dal sistema di calcolo retributivo al sistema di calcolo contributivo ma con gradualità, individuando tre diverse fasce di lavoratori: - chi a fine 1995 ha più di 18 anni di contribuzione (sistema retributivo); - chi alla stessa data ha meno di 18 anni di contribuzione (sistema misto), - neoassunti (sistema interamente contributivo). Si riduce ulteriormente il tasso di sostituzione e un lavoratore con 35 anni di contribuzione percepisce una pensione pari al 50-60% dell ultima retribuzione. Aumenta l esigenza di promuovere l adesione a forme pensionistiche complementari. 4

L evoluzione del sistema pensionistico in Italia - segue Decreto Lgs. n.47/2000 introduce miglioramenti nel trattamento fiscale di chi aderisce ai fondi pensione, vengono introdotti i Piani individuali pensionistici (PIP). Riforma Maroni (Legge delega 243/2004), si pongono le basi per la riforma della previdenza complementare i cui punti cardine sono: maggior equiparazione fra le diverse forme, conferimento del TFR in silenzio/assenso e unitarietà della vigilanza di settore. Decreto Lgs. n.252/2005 attuazione della delega e riforma del settore viene interamente sostituito il D.Lgs.n.124/93 5

L evoluzione del sistema pensionistico in Italia - segue Gli interventi di riforma effettuati nel biennio 2009-2010 determinano a regime un aumento del tasso di sostituzione. Gli scenari della Ragioneria Generale dello Stato mostrano che con un età di pensionamento di 70 anni e periodi di contribuzione di 35 anni, si arriva a tassi di sostituzione che superano il 70% dell ultima retribuzione per i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi i tassi di sostituzione si attestano intorno al 55%. La riforma di fine 2011 (manovra Salva Italia - L.214/2011) principali innovazioni: Il regime di calcolo contributivo si applica dal 1 gennaio 2012 a tutti i lavoratori, anche a coloro che a dicembre 1995, avevano 18 anni di contribuzione (pro rata sui versamenti successivi al 31/12/2011); piena equiparazione dell età pensionabile delle donne a quella degli uomini dal 2018 (66 anni); Cambiano i requisiti per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità) Libertà di stabilire il momento del proprio pensionamento entro il compimento dei 70 anni; Aumento dell aliquota contributiva applicata ai lavoratori autonomi dal 20 al 24% 6

L evoluzione del sistema pensionistico in Italia - segue Gli ultimi interventi di riforma tendono ad attenuare gli effetti di riduzione delle pensioni di base prodotti dagli interventi degli anni 90. Condizioni del mercato del lavoro rendono difficile la continuità nella contribuzione, La mancanza di continuità nell attività lavorativa, rende al TFR la tradizionale funzione di ammortizzatore sociale; i lavoratori preferiscono poterne disporre in situazioni di interruzione dell attività lavorativa più che destinarlo alla previdenza complementare, Conseguentemente si rischia di non riuscire ad estendere le adesioni alla previdenza complementare, rimanendo fermi sui livelli attualmente raggiunti; Anche la recente proposta governativa di anticipare il TFR in busta paga rischia di incidere in modo significativo sullo sviluppo dei fondi pensione complementari nel nostro Paese. 7

La rilevanza sociale della previdenza complementare in Italia e le ragioni che inducono a ritenere ancora necessario lo sviluppo di un secondo pilastro Un sistema previdenziale basato su più pilastri si presenta più solido e affidabile di un sistema costruito solo sulla previdenza di base. Rimane fondamentale assicurare la diversificazione del rischio, soprattutto per le fasce di lavoratori più giovani. Il risparmio previdenziale ha una finalità specifica di rilievo sociale essendo finalizzato a far fronte ai bisogni previdenziali dei lavoratori. La previdenza privata è collegata strutturalmente e funzionalmente a quella pubblica (Corte Costituzionale sentenza n. 393 del 2000) La previdenza complementare si colloca nell alveo dell art. 38, comma 2, della Costituzione: I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 8

I presidi di garanzia del sistema posti dal Legislatore La tutela del risparmio previdenziale passa attraverso una disciplina di settore. I principali aspetti disciplinati dal D.Lgs. 252/2005 riguardano alle regole di accesso e di funzionamento delle forme pensionistiche complementari e la creazione di un sistema di vigilanza dedicato, con la previsione di una specifica Autorità di settore (COVIP). 9

I presidi di garanzia del sistema le regole di accesso 1) Con riferimento alle regole di accesso al settore, il nostro ordinamento prevede: - le forme pensionistiche possono essere istituite solamente dalle fonti individuate nell art. 3 d. lgs 252/2005; - le forme pensionistiche possono iniziare ad operare dopo aver ricevuto la formale autorizzazione da parte della COVIP, che provvede a iscriverle nell Albo tenuto dalla stessa; 10

I presidi di garanzia del sistema le modalità di funzionamento 2) In merito alle modalità di funzionamento dei fondi pensione, il nostro ordinamento prevede i seguenti presidi di garanzia: - il coinvolgimento dei lavoratori e dei datori di lavoro sia nella fase istitutiva dei fondi (attraverso le rispettive associazioni rappresentative) sia nella composizione (designazione di loro rappresentati negli organi di amministrazione e controllo, in misura paritetica nel caso di fondi a contribuzione bilaterale); - tutte le forme pensionistiche devono dotarsi di un responsabile (verificare che la gestione della forma sia svolta nell esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa, a vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse. Per i FPA opera anche un Organismo di sorveglianza); - previsione di rigorosi requisiti di professionalità ed onorabilità da parte degli esponenti dei fondi pensione (amministratori, sindaci, responsabili); 11

I presidi di garanzia del sistema - le modalità di funzionamento (segue) - affidamento della gestione delle risorse, in linea generale, ad intermediari specializzati (banche, intermediari finanziari, assicurazioni), mantenendo la titolarità delle stesse in capo a fondi pensione, - risorse affidate in gestione presso una banca ( banca depositaria ); - previsione della separatezza ed autonomia dei valori e delle disponibilità affidate in gestione, che costituiscono patrimonio separato e che non possono essere distratti dalle finalità alle quali sono destinati né formare oggetto di procedure esecutive da parte dei creditori del gestore; - affermazione del principio per cui gli investimenti devono essere effettuati nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, 12

I presidi di garanzia del sistema - le modalità di funzionamento (segue) - gli investimenti devono essere valutati secondo il criterio del the mark-to-market su base almeno mensile. - previsione di una linea di investimento garantita destinataria dei flussi di TFR conferiti tacitamente; la garanzia deve essere costituita da un effettivo impegno ad assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale dei contributi netti versati sul comparto, entro un tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi (ad es. il pensionamento); - definizione di rigorosi criteri ai quali i fondi si devono attenere al fine di garantire una completa ed efficace informativa sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia nei confronti dei lavoratori iscritti. 13

I presidi di garanzia del sistema l Autorità di vigilanza dedicata Con riguardo ai Compiti dell Autorità di vigilanza, questa deve: perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari, al buon funzionamento del sistema di previdenza e alla sana e prudente gestione delle forme pensionistiche preesistenti, delle forme negoziali e dei fondi aperti; autorizzare preventivamente l avvio di nuove iniziative di previdenza complementare e approvare tutte le successive modifiche delle disposizioni statutarie o regolamentari (adozione degli schemi - delibera 31 ottobre 2006) emanare direttive ai soggetti vigilati, definendo regole comuni per le diverse forme previdenziali al fine di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, comparabilità e portabilità (regolamenti, orientamenti, circolari, ); regolamentare e vigilare sulla documentazione che le forme pensionistiche utilizzano per la raccolta delle adesioni e per l informativa agli aderenti (nota informativa, comunicazione periodica); esercitare il controllo, anche ai fini della correttezza dei comportamenti, sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile di tutte le forme pensionistiche; esercita il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti vigilati 14

Il secondo pilastro: la previdenza complementare in Italia Fondi pensione negoziali: forme pensionistiche ad adesione collettiva, istituite tipicamente nell ambito della contrattazione collettiva nazionale a livello di settore, ovvero nell ambito di accordi aziendali Fondi pensione aperti: forme pensionistiche ad adesione individuale e collettiva, istituite da banche, imprese di assicurazione, SGR e SIM Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP): forme pensionistiche ad adesione individuale attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, istituite dalle imprese di assicurazione Fondi pensione preesistenti (antecedenti alla entrata in vigore della L. 421/1992): forme pensionistiche ad adesione collettiva caratterizzate da una platea di aderenti, nella maggior parte dei casi, non più estendibile 15

Forme pensionistiche complementari. Numero. (dati di fine anno) 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fondi pensione negoziali 42 42 41 39 38 38 39 39 Fondi pensione aperti 99 81 81 76 69 67 59 59 Fondi pensione preesistenti 578 433 411 391 375 363 361 330 autonomi 399 294 273 255 245 237 233 212 interni 179 139 138 136 130 126 128 118 PIP nuovi - 72 75 75 76 76 76 81 Totale (1) 719 629 609 582 559 545 536 510 16

La previdenza complementare in Italia: alcune caratteristiche di sistema IL SISTEMA E AD ADESIONE VOLONTARIA A CONTRIBUZIONE DEFINITA A CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE 17

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari Forme pensionistiche di carattere collettivo (fondi pensione negoziali e fondi aperti ad adesioni collettive): - contributi a carico dei lavoratori - contributi a carico dei datori di lavoro - TFR (anche senza le altre due componenti) Forme pensionistiche di carattere individuale (fondi pensione aperti ad adesioni individuali e PIP): - contributi a carico dei lavoratori - TFR - contributi a carico dei datori di lavoro 18

Cos e il TFR Salario differito corrisposto al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. L ammontare accantonato è annuale e pari al 6,91% della retribuzione lorda (art.2120 c.c.). Il montante accumulato è rivalutato, al 31 dicembre di ogni anno, con l applicazione di un tasso che viene determinato sommando un coefficiente fisso, pari all 1,5%, ed uno variabile, pari al 75% dell aumento dell indice dei prezzi al consumo rilevato dall Istat. 19

La riforma del 2005: il TFR A partire dal 1 gennaio 2007, conferimento del flusso annuo del TFR dei lavoratori dipendenti del settore privato ai fondi pensione salvo esplicito dissenso Irreversibilità della scelta di conferimento, esplicito o tacito e, invece, reversibilità della scelta di mantenere il TFR in azienda/fondo Tesoreria INPS Conferimento tacito presso: la forma prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche aziendali ovvero la forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell azienda ovvero la forma residuale costituita presso l INPS (FONDINPS) Nel caso di conferimento tacito del TFR, devoluzione dello stesso nel comparto garantito 20

Le prestazioni Pensioni erogate tramite rendita (liquidazione in capitale ammessa fino a un massimo del 50 per cento del montante finale) Anticipazioni per spese sanitarie connesse a gravi motivi di salute (in ogni momento e fino a un max del 75% della posizione individuale), per acquisto o ristrutturazione prima casa di abitazione (decorsi otto anni dall iscrizione e fino a un max del 75% della posizione individuale) per altre esigenze dell iscritto (decorsi otto anni dall iscrizione e fino a un max del 30%) Riscatto parziale (50% della posizione individuale) per inoccupazione per periodi compresi fra i 12 e i 48 mesi, procedure di mobilità, CIG ordinaria o straordinaria; Riscatto totale della posizione individuale per invalidità permanente e per cessazione dell attività lavorativa oltre 48 mesi I singoli statuti dei fondi possono aggiungere a queste ipotesi di riscatto anche quella per perdita dei requisiti di partecipazione (in questo caso opera un regime fiscale meno favorevole). Ove statutariamente previsto, il riscatto può essere parziale. 21

La previdenza complementare in Italia. Tassi di adesione. (dati di fine 2013) Tipologia di lavoratori Iscritti alla previdenza complementare Occupati Tasso di adesione (%) Dipendenti del settore privato Dipendenti del settore pubblico 4.355.970 13.543.000 32,2 160.263 3.335.000 4,8 Autonomi 1.687.530 5.542.000 30,4 Totale 6.203.763 22.420.000 27,7 Per memoria: Forze di lavoro 25.533.000 22

Tasso di adesione alla previdenza complementare per classi di età. (dati di fine 2013; iscritti in percentuale dell occupazione scala di sinistra; iscritti e occupati in migliaia di unità scala di destra; sono esclusi i lavoratori del pubblico impiego) 70 60 50 40 30 20 Iscritti Forze di lavoro Tasso di adesione FPC 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 10 1.000 0 15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e oltre 0 23

Il secondo pilastro: la previdenza complementare in Italia I fondi pensione negoziali 24

Fondi pensione negoziali: elementi di identificazione - Soggetti giuridici di natura associativa (soggetti dotati di personalità giuridica) - Operano in regime di contribuzione definita, l entità delle prestazioni è in funzione dei versamenti contributivi effettuati e dei rendimenti conseguiti dalla gestione finanziaria - Operano secondo il principio della capitalizzazione individuale N.B. Dal 1 gennaio 2007 la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti, ivi compreso il riconoscimento della personalità giuridica. 25

Fondi pensione negoziali: destinatari Sono destinatari dei fondi pensione negoziali: Lavoratori dipendenti del settore privato che appartengono alla stessa categoria contrattuale o alla stessa impresa/gruppo di imprese o allo stesso territorio Lavoratori dipendenti pubblici che appartengono a specifici comparti di contrattazione Soci lavoratori di cooperative Lavoratori autonomi e liberi professionisti Soggetti fiscalmente a carico (se lo statuto lo prevede) 26

Fondi pensione negoziali: le Fonti istitutive (art.3 D.Lgs.n.252/05) Si tratta di forme pensionistiche complementari collettive istituite da: Contratti o Accordi collettivi, Accordi aziendali, Accordi plurimi o plurisoggettivi, Regolamenti di enti o aziende, qualora i rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti collettivi anche aziendali, Accordi fra lavoratori o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale, Accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da loro associazioni nazionali, Legge regionale, Enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/96, mediante gestione separata 27

Fondi pensione negoziali: le Fonti costitutive La fonte costitutiva di una forma pensionistica complementare di tipo negoziale è lo statuto. I principali contenuti statutari sono stati disciplinati in un documento lo Schema di statuto, deliberato dalla Covip il 31 ottobre 2006. I principali contenuti riguardano: Elementi di identificazione e scopo (denominazione,fonte, durata, forma, scopo), Caratteristiche del fondo e modalità di investimento (regime, destinatari, scelte di investimento, spese), Contribuzione e prestazione (contribuzione, determinazione posizione individuale, prestazioni pensionistiche, trasferimento, riscatto, erogazione della rendita), Organizzazione del fondo (organi del fondo), Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile (incarichi di gestione, banca depositaria, gestione amministrativa, sistema contabile, ), Rapporti con gli aderenti (modalità di adesione, trasparenza, reclami) 28

Fondi pensione negoziali: elementi di identificazione Lo scopo esclusivo del Fondo pensione è di consentire agli aderenti di disporre all atto del pensionamento di prestazioni complementari del sistema pensionistico obbligatorio. La complessiva operatività del Fondo pensione (articolata nella raccolta della contribuzione, nella gestione delle risorse, nell erogazione delle prestazioni) è svolta: - senza finalità di lucro - nell esclusivo interesse degli iscritti - nel rispetto del principio di massima trasparenza - fornendo adeguata informativa agli iscritti 29

Fondi pensione negoziali: modello di governance ASSEMBLEA DEI DELEGATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO DEI SINDACI DIRETTORE GENERALE RESPONSABILE DEL FONDO CONTROLLO INTERNO STRUTTURA OPERATIVA SERVICE AMMINISTRATIVO (attività amministrativo contabile) GESTORE FINANZIARIO (gestione delle risorse finanziarie) Vincolo legislativo BANCA DEPOSITARIA (custodia delle disponibilità del fondo) Vincolo legislativo SOCIETÀ DI REVISIONE (certificazione del bilancio del fondo) IMPRESA DI ASSICURAZIONE (erogazione della rendita) Vincolo legislativo 30

Fondi pensione negoziali: la governance - segue Soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri Vincoli alla composizioni degli organi: rispetto criterio partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro metodo elettivo per l individuazione di rappresentanti dei lavoratori associati specifici requisiti per l assunzione della carica (art. 2, comma 1 del DM lavoro 79/2007) 31

Fondi pensione negoziali: la governance - segue in seduta ordinaria: - approva il bilancio Assemblea dei delegati - nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci ne fissa il compenso, delibera l eventuale revoca degli amministratori e dei sindaci - decide sull azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo; - sceglie la società incaricata della revisione del bilancio o dell attività di controllo contabile - in seduta straordinaria: - modifica dello Statuto sulla base di proposte del Consiglio di Amministrazione - delibera l eventuale scioglimento del fondo, procede alla nomina dei liquidatori e provvede agli adempimenti necessari 32

Fondi Pensione negoziali: la governance - segue Consiglio di amministrazione In particolare ad esso compete: Partendo dallo studio della popolazione di riferimento, individuazione degli obiettivi e definizione della strategia finanziaria da attuare nella gestione delle risorse (combinazioni rischio/rendimento efficienti nell arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti, da sottoporre a verifica periodica). (Documento sulla politica di investimento); sistema di controllo e valutazione dei risultati conseguiti, (Documento sulla politica di investimento); individuazione nel rispetto delle disposizioni vigenti dei soggetti terzi cui affidare la gestione del patrimonio, il servizio di banca depositaria, e l attività amministrativo contabile (predisposizione dei relativi atti contrattuali); comunicazione alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull equilibrio del Fondo, dei provvedimenti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. 33

Fondi pensione negoziali: la governance - segue Collegio dei sindaci Organo di controllo dell amministrazione del Fondo pensione Vigila sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Fondo pensione e sul suo concreto funzionamento Può esercitare l attività di controllo contabile Obbligo di segnalazione alla COVIP delle eventuali vicende in grado di incidere sull equilibrio del fondo nonché dei provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio Obbligo di segnalare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo 34

Fondi pensione negoziali: la governance - segue Responsabile del Fondo Svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente riferendo direttamente al CDA sugli esiti delle verifiche effettuate Verifica che la gestione del Fondo pensione sia svolta nell esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente, dello statuto e delle convenzioni Vigila sul rispetto dei limiti di investimento complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il patrimonio del Fondo pensione, sulle operazioni in conflitto di interessi e sull adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti Invia alla COVIP dati e notizie sull attività complessiva del Fondo pensione e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente. Alcuni fondi di tipo negoziale uniscono la figura del Responsabile a quella del Direttore generale (Direttore generale responsabile del Fondo). 35

Fondi pensione negoziali: modelli gestionali Gestori finanziari La gestione delle risorse è affidata a soggetti che svolgono professionalmente detta attività (Compagnie di assicurazione, SGR, SIM, Banche) e che sono in possesso dei necessari requisiti patrimoniali minimi fissati dalle rispettive Autorità di vigilanza. I soggetti gestori sono individuati attraverso un processo di selezione regolato da disposizioni Covip (9 dicembre 1999) in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra gli obiettivi fissati preventivamente dal CdA (nel Documento sulla politica di investimento) e le scelte gestionali attuate nei singoli mandati. E prevista la sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione delle risorse finanziarie. 36

Fondi pensione negoziali: modelli gestionali Banca depositaria Le risorse affidate in gestione sono depositate presso una banca distinta dai gestori scelta sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del Fondo pensione se non sono contrarie alla legge, allo statuto e ai criteri fissati dal DM tesoro 703/1996. Inoltre, su delega del fondo, la banca può svolgere le funzioni di calcolo del valore della quota. Gli amministratori ed i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo pensione 37

Fondi pensione negoziali: gli investimenti Il fondo propone agli iscritti uno o più comparti di investimento (azionari, bilanciati, obbligazionari, garantiti). Ciascun comparto si caratterizza per una propria politica di investimento basata su diverse combinazioni di rischio/rendimento (percentuali di patrimonio da investire nelle diverse classi di strumenti finanziari - azioni/obbligazioni-). Il lavoratore che ha aderito a un comparto può modificare la propria scelta trascorso un anno (dall adesione al fondo o dalla precedente variazione). La politica di investimento seguita nella gestione del comparto (deliberata dal CdA) è sintetizzata nel portafoglio benchmark che rappresenta anche un parametro oggettivo di riferimento per la verifica dei risultati ottenuti nella gestione. 38

Fondi pensione negoziali: i costi Il lavoratore che aderisce ad un fondo pensione negoziale sostiene costi nella fase di accumulo e costi nella fase di erogazione della prestazione. I primi fanno riferimento a spese sostenute per la gestione amministrativa, direttamente a carico dell iscritto, (costi una tantum da versare all atto dell adesione, costi annuali, prelevati in cifra fissa ovvero in percentuale della contribuzione al fondo ovvero in percentuale della retribuzione). Le spese per la gestione finanziaria, indirettamente a carico dell iscritto, gravano invece sul patrimonio. ISC (calcolato a 2, 5, 10 e 35 anni) è lo strumento che consente una stima dei costi, che gravano direttamente e indirettamente sull iscritto, applicati da ciascuna forma e rende possibile il confronto fra le forme. L ISC di ciascuna forma pensionistica e di ciascun comparto è pubblicato sul sito della COVIP. 39

Il secondo pilastro: la previdenza complementare in Italia I fondi pensione aperti 40

FPA: elementi identificativi e modalità di costituzione Chi può istituire un fondo pensione aperto? SIM, SGR, Banche, Imprese di assicurazione autorizzate all esercizio dell attività di ramo VI. Questi soggetti devono essere in possesso di specifici requisiti patrimoniali, fissati dalle competenti Autorità di controllo, e la possibilità di istituire FPA deve essere statutariamente prevista Come si costituisce un FPA? Patrimonio di destinazione separato e autonomo rispetto al patrimonio della società, con gli effetti di cui all art. 2117 c.c. L art.2117 c.c. dispone che: i fondi speciali per la previdenza e l assistenza che l imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell imprenditore o del prestatore di lavoro 41

Fondi pensione aperti. Struttura del mercato. (dati di fine anno) 2012 2013 Fondi/ Comparti Iscritti ANDP Fondi/ Comparti Iscritti ANDP Fondi pensione aperti gestiti da: Numero % % Numero % % Assicurazioni 42 48,8 46,5 33 46,4 46,1 Banche 1 4,0 1,9 - - - SGR 11 35,8 39,1 10 35,6 40,3 SIM 5 11,4 12,4 1 17,9 13,6 Totale 59 100,0 100,0 44 100,0 100,0 Per memoria: Fondi dei 5 maggiori gruppi per numero di iscritti 22 59,7 59,1 21 60,0 59,3 42

FPA: elementi identificativi e modalità di costituzione A chi si rivolge un fondo pensione aperto? Tutti coloro che intendono costituirsi una rendita integrativa possono aderire ad un Fondo pensione aperto. Un FPA può essere dedicato esclusivamente alla raccolta di adesioni su base collettiva ovvero su base individuale o, ancora, ad entrambe le tipologie di adesione 43

Fondi pensione aperti: le Fonti contrattuali Il contratto sulla base del quale il lavoratore aderisce all offerta di gestione del soggetto promotore è il regolamento del FPA. I principali contenuti del regolamento sono stati disciplinati in un documento «Schema di regolamento», deliberato dalla Covip il 31 ottobre 2006, e riguardano: Elementi di identificazione e scopo (denominazione, istituzione e scopo), Caratteristiche del fondo e modalità di investimento (regime, destinatari, scelte di investimento, spese), Contribuzione e prestazione (contribuzione, determinazione posizione individuale, prestazioni pensionistiche, trasferimento, riscatto, erogazione della rendita), Organizzazione del fondo (Il Responsabile del fondo, Organismo di sorveglianza), Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile (incarichi di gestione, banca depositaria, gestione amministrativa, sistema contabile, ), Rapporti con gli aderenti (modalità di adesione, trasparenza, reclami) 44

Fondi pensione aperti la governance Trattandosi di un patrimonio di destinazione il fondo pensione aperto non ha propri organi interni, tutte le attività di funzionamento relative al soggetto (adozione del regolamento, modifiche, accertamento dei requisiti in capo al responsabile ed ai componenti l OdS, ) sono svolte dall organo di amministrazione del soggetto che promuove il FPA. 45

Fondi pensione aperti la governance Il Responsabile è nominato dal Consiglio di amministrazione della Società che istituisce il Fondo, non devono sussistere rapporti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione continuativa (causa di incompatibilità); L incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva; Possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (D.M. Lavoro n.79 del 15 maggio 2007). 46

Fondi pensione aperti la governance Il Responsabile ha il compito di: vigilare sulla gestione finanziaria con particolare riferimento: al rispetto della politica di investimento e controlla le modalità di gestione e monitoraggio dei rischi vigilare sulla gestione amministrativa con riferimento ai controlli su: separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del fondo e regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti, con riferimento al momento della raccolta delle adesioni, agli oneri di gestione, alla completezza ed esaustività delle comunicazioni periodiche agli aderenti nonché all adeguatezza della procedura degli esposti, e alla tempestiva gestione delle richieste di trasferimento, anticipazione,.; vigilare sul rispetto delle delibere COVIP e verifica l invio alla stessa delle segnalazioni, documentazione e relazioni richieste. Entro il 31 marzo trasmette alla Commissione una relazione analitica sull attività svolta e comunica le eventuali irregolarità riscontrate 47

Fondi pensione aperti la governance L Organismo di sorveglianza è composto da due componenti effettivi ed un supplente nominati dal soggetto istitutore; L organismo è integrato con la nomina di un rappresentante designato dall azienda e da uno nominato in rappresentanza dei lavoratori, in presenza di aziende con almeno 500 lavoratori iscritti; E previsto un limite max di 12 componenti; Durata del mandato triennale e i componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati. 48

Fondi pensione aperti la governance I compiti dell Organismo di Sorveglianza: Verifica che l amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell esclusivo interesse degli iscritti, riportando al CdA del soggetto istitutore eventuali istanze della collettività; A tal fine si relaziona con il Responsabile dal quale riceve informazioni periodiche sull attività complessiva del fondo e sull attività svolta dal Responsabile stesso; Riceve inoltre informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono sulla redditività degli investimenti ovvero sulla caratterizzazione del Fondo 49

Fondi pensione aperti : la gestione la gestione delle risorse è prevalentemente svolta dal soggetto che istituisce il fondo; I FPA attuano una gestione su più comparti; la politica di gestione di ciascun comparto è sinteticamente riportata nel regolamento del fondo pensione aperto e nella nota informativa dove è indicato anche il relativo benchmark; I fondi operano in modo che le loro risorse siano gestite in maniera sana e prudente nel rispetto del principio di diversificazione degli investimenti, efficiente gestione, diversificazione dei rischi, contenimento dei costi e massimizzazione dei rendimenti; La gestione delle risorse deve avvenire nel rispetto degli specifici limiti posti da norme di legge (d.lgs. n.252/05 e D.M. Tesoro 703/96) e dalle stesse disposizioni regolamentari. 50

Fondi pensione aperti: modelli gestionali Banca depositaria Le risorse affidate in gestione sono depositate presso una banca depositaria in possesso dei suddetti requisiti previsti dalla B.d I. (requisiti patrimoniali, idoneo assetto organizzativo, struttura dedicata, sistema informativo adeguato, segregazione e sicurezza delle informazioni acquisiti, verifica periodica delle procedure). La banca depositaria esegue le istruzioni se non sono contrarie alla legge, allo statuto e ai criteri fissati dal DM tesoro 703/1996. Inoltre, su delega del fondo, la banca può svolgere le funzioni di calcolo del valore della quota. Per i FPA le funzioni di custodia e controllo delle risorse affidate in gestione coincidono con l intero patrimonio del fondo. Gli amministratori ed i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo pensione 51

I FPA: l erogazione delle rendite Per l erogazione delle rendite i fondi pensione aperti sottoscrivono apposite convenzioni con un impresa di assicurazione di cui all art.2 del D.lgs.n. 209/05; Nel caso in cui sia la stessa impresa di assicurazione a promuovere il fondo pensione aperto il passaggio alla fase di erogazione viene dalla stessa gestito; Il testo di convenzione, ovvero le condizioni e le modalità di erogazione della rendita, risultano allegati allo stesso regolamento del fondo pensione aperto. 52

Il secondo pilastro: la previdenza complementare in Italia Piani Individuali Pensionistici 53

PIP: elementi identificativi e modalità di costituzione Il PIP è una forma pensionistica complementare individuale E istituito esclusivamente da Compagnie di assicurazione E costituito attraverso la formazione di un Patrimonio di destinazione separato e autonomo rispetto agli altri attivi della compagnia, con gli effetti di cui all art. 2117 c.c. 54

PIP: elementi identificativi e modalità di costituzione Il PIP è attuato attraverso contratti di assicurazione sulla vita di: - RAMO I (le assicurazioni sulla durata della vita umana) La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più GESTIONI INTERNE SEPARATE - RAMO III (solo polizze unit linked con esclusione delle index linked) La rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più FONDI INTERNI detenuti dall impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) - FORMA MISTA (Ramo I e III) 55

PIP nuovi. Struttura del mercato. (dati di fine anno; valori percentuali) % Iscritti % ANDP 2012 2013 2012 2013 Linee di investimento per tipologia (2) Ramo I (gestioni separate) 71,8 72,9 69,5 70,5 Ramo III (unit linked) 28,2 27,1 30,5 29,5 Obbligazionaria 6,5 7,5 5,8 4,9 Bilanciata 7,4 7,0 7,9 7,7 Azionaria 14,4 12,6 16,8 16,8 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 56

PIP: avvio ed evoluzione normativa 2000 D.lgs. 47/2000: Riforma della normativa fiscale dei fondi pensione Introduzione dei piani individuali pensionistici (PIP) realizzati tramite polizze di assicurazione vita Collocamento a partire dal 1 gennaio 2001 2005 D.lgs. 252/2005: Riforma della disciplina sulla previdenza complementare Equiparazione alle altre forme di previdenza Entrata in vigore nuova disciplina: 1 gennaio 2007 57

PIP: vecchi e nuovi PIP vecchi non adeguati: PIP istituiti ai sensi dell art. 9-ter del D.lgs. 124/1993 prima del 1 gennaio 2007 per i quali l impresa non abbia provveduto agli adeguamenti al D.lgs. 252/2005 PIP nuovi : PIP conformi al D.lgs. 252/2005, o per essere stati istituiti ex-novo o in quanto derivanti dall adeguamento di PIP vecchi 58

PIP: vecchi e nuovi PIP vecchi non adeguati: - continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del D.lgs. 252/2005 - sono chiusi a nuove adesioni - sono sottoposti alla vigilanza dell IVASS PIP nuovi : - possono ricevere il TFR (non con modalità tacita) - possono raccogliere nuove adesioni - sono sottoposti alla vigilanza della COVIP (iscritti all Albo) 59

PIP nuovi e vecchi. Principali dati. (dati di fine anno per gli iscritti e le risorse destinate alle prestazioni; dati di flusso per i contributi; importi in milioni di euro) 2012 2013 PIP vecchi PIP nuovi Totale (1) PIP vecchi PIP nuovi Totale (1) Numero PIP 76 81 Iscritti 534.816 1.794.835 2.266.580 505.110 2.134.038 2.577.223 di cui: lavoratori dipendenti 178.139 1.105.858 1.247.089 171.974 1.310.404 1.446.223 Nuovi iscritti nell anno (3) 338.000 360.000 Contributi (2) 529 2.207 2.736 501 2.607 3.108 di cui: TFR 365 365 417 417 Risorse destinate alle prestazioni 6.273 9.813 16.086 13.014 19.513 Per memoria: Iscritti contemporaneamente a PIP nuovi e vecchi 63.071 61.925 di cui: lavoratori dipendenti 36.908 36.155 60

I PIP nuovi : le competenze COVIP e IVASS Le imprese di assicurazione devono ora far riferimento alla COVIP per i profili di: Correttezza dei comportamenti Approvazione dei regolamenti Trasparenza e offerta al pubblico Rimangono ferme le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all IVASS ( ) incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziale (D. lgs. 262/2005) La gestione delle risorse avviene secondo quanto previsto per il settore delle assicurazioni dal D.lgs. 209/2005 61

I PIP: l assetto di governance Trattandosi di un patrimonio di destinazione il PIP non ha propri organi interni, tutte le attività funzionali relative al soggetto (adozione del regolamento, modifiche, accertamento requisiti in capo al responsabile, ) sono svolte dall organo di amministrazione dell impresa di assicurazione. La governance del PIP ruota intorno alla figura del responsabile del PIP 62

I PIP: l assetto di governance Il RESPONSABILE del PIP: nominato dall organo amministrativo della compagnia (che ne stabilisce anche la retribuzione); l incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per non più di una volta consecutivamente; deve soddisfare i requisiti previsti dal Decreto n.79 del 15 maggio 2007 (Requisiti di onorabilità e professionalità, cause di ineleggibilità e incompatibilità), non devono sussistere rapporti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione continuativa (causa di incompatibilità). soggetto esterno alla compagnia. 63

I PIP: l assetto di governance I compiti del RESPONSABILE del PIP: vigilare sulla gestione finanziaria di GS/FI/OICR; vigilare sulla gestione amministrativa; vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti; vigilare sul rispetto delle delibere COVIP 64

Il secondo pilastro: la previdenza complementare in Italia Fondi Pensione Preesistenti 65

FPP elementi identificativi e modalità di istituzione Forme pensionistiche complementari che: - risultavano già istituite alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della L. 23/10/1992 n. 421 (Legge di delega al Governo per il riordino del sistema previdenziale); - sono ad adesione collettiva, caratterizzate da una platea di aderenti di fatto non più estendibile, riferita in prevalenza ad ambiti aziendali o di gruppo. 66

FPP natura giuridica Possono configurarsi come: Fondi autonomi, cioè costituiti come soggetti giuridici (associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni o enti morali) Fondi interni, cioè costituiti all interno del patrimonio di una società (come patrimonio separato ex art. 2117 c.c. ovvero come posta contabile) 67

FPP regime previdenziale A contribuzione definita: regime previdenziale che assicura una prestazione commisurata al livello dei contributi versati e dei relativi rendimenti. A prestazione definita: regime previdenziale che assicura una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. (Per i lavoratori dipendenti, tale regime previdenziale non è più utilizzabile a partire dal 28/4/1993) Misto: combinazione dei due regimi precedenti 68

FPP La normativa di riferimento Il D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 Il D.M. 62 del 10 maggio 2007 Le Direttive COVIP del 23 maggio 2007 69

FPP Adeguamenti richiesti in materia di governance D.M. 62/2007 I fondi pensione preesistenti si sono adeguati alle norme dettate in materia di governance dal d.lgs. n. 252/2005 (art. 5, assetto organizzativo). i fondi autonomi devono assicurare nella composizione degli organi di amministrazione e controllo il rispetto del criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Inoltre sono tenuti alla nomina di un Responsabile del fondo. i fondi interni bancari o assicurativi nominano organismi rappresentativi degli iscritti e procedono alla nomina di un Responsabile (che può essere scelto anche tra gli esponenti della società istitutrice) N.B. Tutti i componenti gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo e i membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal D.M. 79/2007. 70

FPP Adeguamenti richiesti in materia di forma giuridica D.M.62/2007 I fondi pensione istituiti all interno di soggetti diversi da quelli bancari e assicurativi hanno acquisito autonoma soggettività giuridica. I fondi che risultino rivolti ai soli pensionati (art. 20, comma 6/bis) possono mantenere la forma di fondi interni. I fondi pensione costituiti nell ambito di categorie, comparti o raggruppamenti sono tenuti all acquisizione della personalità giuridica 71

FPP Il potere di deroga della COVIP D.M. 62/2007 In relazione agli adeguamenti sopra richiamati, alla COVIP è attribuito il potere di consentire specifiche deroghe per i regimi previdenziali a prestazione definita e per i regimi previdenziali connotati da particolari specificità, in funzione di esigenze connesse: all equilibrio tecnico del fondo; al rispetto del criterio della sana e prudente gestione; alla tutela degli interessi degli iscritti, con riguardo anche al contenimento dei costi. 72

FPP Le modalità di gestione D.M. 62/2007 I fondi pensione preesistenti possono gestire le risorse: in forma diretta La COVIP può limitare le categorie di attività nelle quali i fondi possono investire direttamente le risorse in funzione dell adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti mediante convenzioni con gestori abilitati di cui all art. 6, comma 1, del d.lgs. 252/2005 (politica di investimento deliberata dal CdA del Fondo); mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I (assicurazioni sulla durata della vita umana), III (unit linked o index linked) e V (operazioni di capitalizzazione) del d.lgs. 209/2005 ( Codice delle assicurazioni private ) 73

D.M. 62/2007 Le deroghe alla disciplina degli investimenti Investimenti immobiliari diretti: entro il limite del 20% del patrimonio del fondo pensione; La COVIP può accordare deroghe per specifiche esigenze coerenti con la politica di gestione e la situazione complessiva del fondo Quote di fondi immobiliari: ammessi con percentuali anche superiori a quelle previste dal D.M. 703/1996 per i fondi di nuova istituzione Concessione di prestiti: strettamente connessi all attività del fondo per un ammontare limitato sulla base di parametri che saranno fissati dalla COVIP Assunzione di prestiti: solo a fini di liquidità e su base temporanea 74

D.M. 62/2007 Banca depositaria Entro la data del 31 maggio 2012 i fondi pensione preesistenti si sono dovuti adeguare alle disposizioni dell art.7 (banca depositaria) del d.lgs. 252/2005, compatibilmente con il modello gestionale adottato. Con circolare del 2 marzo 2012 la Covip ha stabilito che l obbligo di adeguarsi alle disposizioni in materia di banca depositaria riguarda certamente per i fondi che affidano la gestione delle risorse in convenzione. Detto obbligo non sussiste per i fondi interni e per quelli che gestiscono mediante contratti assicurativi di Ramo I, III, V. 75

La previdenza complementare in Italia. Iscritti e risorse destinate alle prestazioni. (dati di fine periodo) (importi in milioni di euro) Iscritti (1) Risorse destinate alle prestazioni Fondi var. % var. % Numero Importi 2013/2012 2013/2012 Fondi pensione negoziali 39 1.950.552-1,0 34.504 14,4 Fondi pensione aperti 59 984.584 7,7 11.990 19,0 Fondi pensione preesistenti 330 654.627-1,1 50.376 5,0 PIP nuovi (3) 81 2.134.038 18,9 13.014 32,6 TOTALE (4) 510 5.760.578 7,1 109.944 12,1 PIP vecchi (5) 505.110 6.499 3,6 TOTALE GENERALE (4)(6) 6.203.763 6,1 116.443 11,6 76

Forme pensionistiche complementari. Serie storiche dei rendimenti. (valori percentuali) Anni Fondi pensione negoziali Fondi pensione aperti PIP nuovi ramo I PIP nuovi ramo III TFR 2000 3,5 2,9 - - 3,5 2001-0,5-5,6 - - 2,9 2002-3,4-13,1 - - 3,1 2003 5,0 5,7 - - 2,8 2004 4,6 4,3 - - 2,5 2005 7,5 11,5 - - 2,6 2006 3,8 2,4 - - 2,4 2007 2,1-0,4 - - 3,1 2008-6,3-14,0 3,5-24,9 2,7 2009 8,5 11,3 3,5 16,3 2,0 2010 3,0 4,2 3,8 5,2 2,6 2011 0,1-2,4 3,5-5,7 3,5 2012 8,2 9,1 3,8 8,9 2,9 2013 5,4 8,1 3,6 12,2 1,7 77

Fondi pensione preesistenti. Iscritti e pensionati. (dati di fine anno) Fondi Iscritti (1) Pensionati 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Autonomi 233 212 645.213 640.616 107.521 106.512 Interni 128 118 16.949 14.011 23.875 23.211 a banche 108 100 16.662 13.767 20.362 19.820 a imprese di assicurazione 7 7 43 42 496 469 a società diverse da quelle bancarie o assicurative 13 11 244 202 3.017 2.922 Totale 361 330 662.162 654.627 131.472 129.823 78

Forme pensionistiche complementari. Indicatore sintetico dei costi. (dati di fine 2013; valori percentuali) Indicatore sintetico dei costi (ISC) 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni Fondi pensione negoziali 0,9 0,5 0,4 0,2 Minimo 0,4 0,2 0,1 0,1 Massimo 2,6 1,2 0,7 0,5 Fondi pensione aperti 2,1 1,4 1,2 1,1 Minimo 0,6 0,6 0,6 0,6 Massimo 4,5 2,8 2,2 1,7 PIP nuovi 3,5 2,3 1,8 1,5 Minimo 0,9 0,9 0,9 0,7 Massimo 5,4 3,8 3,0 2,5 79