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Siamo fermamente convinti che redigere un preciso quadro di riferimento, attestante le coperture Assicurative di un Cliente, consenta allo stesso di potersi dedicare con maggiore tranquillità agli impegni lavorativi assunti permettendoci di svolgere l'attività di consulenti godendo di un rinnovato prestigio e di una accresciuta affidabilità Vi ringraziamo per la fiducia accordataci Corso Garibaldi, 24/A - 40064 Ozzano Emilia (Bo) - Tel. 051 790006 Fax 051 790305

Attraverso l'analisi delle esigenze assicurative individuali e del nucleo familiare, in base alla valutazione dei rischi legati all' attività professionale, alla composizione del nucleo familiare, ai beni di proprietà e alla conduzione di beni di terzi, ricerchiamo sul mercato le coperture più idonee per il tipo di esigenza specifica > Individuazione delle esigenze assicurative > Impostazione insieme al cliente del piano assicurativo più idoneo > Gestione sinistri > Assistenza legale e peritale > Polizze R.C. Auto > Polizze Incendio, Furto, Responsabilità Civile Terzi > Polizze Vita, infortuni, Malattia, Investimenti > Individuazione delle componenti di rischio aziendale > Individuazione delle coperture assicurative più idonee per la copertura dei rischi > Analisi delle coperture assicurative in essere presso l'azienda > Ricerca sul mercato delle condizioni contrattuali e normative più favorevoli > Gestione dei contratti assicurativi (avvisi di scadenza premi, recupero franchigie, regolazioni premi per elementi fluttuanti, etc.) > Gestione dei sinistri attivi e passivi AREE DI INTERVENTO LINEA PERSONA AREA AZIENDA > Verifica annuale della congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, con particolare attenzione agli eventuali elementi di criticità da migliorare > Formazione professionale del personale interno per gestire nel migliore dei modi gli aspetti assicurativi aziendali Corso Garibaldi, 24/A - 40064 Ozzano Emilia (Bo) - Tel. 051 790006 Fax 051 790305

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Le presenti norme generali che regolano l assicurazione unitamente alle condizioni particolari di polizza e glossario per il rischio assicurato formano parte integrante del fascicolo informativo che deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa. ART. 1 DECORRENZA E OPERATIVITA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art.1901 C.C. Mancato pagamento del premio). Il premio è interamente dovuto anche se è stato contrattualizzato il suo frazionamento rateale. La garanzia opera altresì con efficacia: POSTUMA la garanzia è prestata con durata pari a 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza, ancorchè scoperti giudicati quando l assicurato si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate, compresi i reati di cui all art.238 C.P.M. Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato. Massimo esborso per l intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall art. IV denuncia dei sinistri e art. 2952 C.C. prescrizione in materia assicurativa. INSORGENZA DEL SINISTRO: la garanzia è operante con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di leggi o contrattuali anche verbali, indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurance) fatto salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui si riferisce la prima azione od omissione. ART. 2 LIMITI TERRITORIALI Vertenza in sede amministrativa: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, Repubblica di san Marino e che in caso di giudizio sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. Vertenza extracontrattuale Penale Illecito Amministrativo: eventi verificatisi in Italia, negli Stati Esteri nei quali si è inviati in missione ovvero a bordo di navi od aerei appartenenti alle forze armate. Circolazione Veicoli: Mondo Intero. ART. 3 MASSIMALE SPESE LEGALI E PERITALI E VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO DIMINUZIONE La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell anno assicurativo con massimo esborso di euro 12.000 per controversia, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione o diversamente indicato nelle singole garanzie; il massimale è comprensivo delle Spese Legali e Peritali, Informatori, Traduttori, Soccombenza, Registrazione degli atti giudiziari, Giustizia Penale. Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli onera da conciliazione e per tutte le fasi e i gradi di giudizio.

Qualora il contraente-assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di euro 35.000, salvo diversamente disposto dalle singole garanzie o rischi. Il contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato quali cessazione, alienazione, trasformazione dell attività o altro, il contraente deve dare comunicazione scritta documentata alla Società entro 10 giorni dalla stessa, fermo l obbligo del pagamento del premio scaduto. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziali del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione (artt. 1892/3/8 C.C. dichiarazioni inesatte e reticenze). Il contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio. In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione (Art. 1897 C.C. diminuzione del rischio). ART. 4 DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia del sinistro come qualsiasi altro atto pervenuto dall assicurato, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail purchè supportate da adeguata ricevuta di ritorno da parte del Contraente/Assicurato unicamente alla direzione della società o all intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall inadempimento o dall avvenuta conoscenza, salvo casi di comprovata urgenza. È onere dell Assicurato trasmettere alla direzione della società o all intermediario, in sede di denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al professionista prescelto, purchè non sia iniziata la sua attività professionale, tutta la documentazione idonea e necessaria ivi compreso l accordo contenente il contratto preventivo pattuito nelle forme previste dall ordinamento e rilasciato dai professionisti al momento del conferimento dell incarico, salvo casi di comprovata urgenza. È altresì onere dell assicurato tenere aggiornata la direzione della società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti. L inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all indennizzo. ART. 5 GESIONE DELLE VERTENZE a) FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE L incarico conferito ad un legale liberamente scelto dall assicurato per la fase di trattazione stragiudiziale, nonché per procedimenti di mediazione e conciliazione, per promuovere azioni, difendersi in sede penale, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto alla direzione della società per ogni appello di giudizio. La direzione una volta adeguatamente istruito il fascicolo di sinistro prenderà atto della nomina di incarico sulla base della documentazione ed atti sottoposti, fermo restando quanto disposto dal comma successivo. Eventuali risultanze emerse anche nel corso della gestione del sinistro, pur correttamente gestito, comportano la sua revisione e possono essere ostative della copertura di cui è già stata effettuata a presa d atto. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, arbitrale, mediazione-conciliazione, che in qualunque stato, grado o fase anche di giudizio che non siano state preventivamente comunicate. Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l assicurato è tenuto a comunicare preventivamente alla società l indicazione del capitale e delle spese legali oggetto della stessa, salvo casi di comprovata urgenza.

b) LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE In osservanza della direttiva 1987/344/CEE art. 4 n. 1 l assicurato ha la facoltà di indicare il nominativo di un unico legale perito, informatore per le vertenze in sede civile e amministrativa con studio nel distretto di corte d appello in cui è ricompreso il giudice competente a conoscere della vertenza, in sede penale con studio del circondario del tribunale militate competente peri l procedimento di primo grado. Per l eventuale impugnazione, verranno corrisposte anche le spese di trasferta sostenute dal legale per la rappresentanza in udienza dell assicurato c/o la Corte Militare d Appello. Per i procedimenti avanti il tribunale di sorveglianza sono comprese anche le spese di trasferta sostenute dal legale per la rappresentanza in udienza dell assicurato. Per i reati commessi all estero, l assicurato ha la facoltà di nominare un legale e/o perito appartenente al circondario del tribunale militare di Roma. Qualora l assicurato scelga un legale e/o perito con studio in distretto o circondario diverso per i giudizi oggetto della presente polizza, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione FA2, la garanzia non è operante. Con riferimento all estensione FA3 ove perfezionata, all atto della trasmissione della denuncia, l assicurato ha facoltà di indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio nel distretto di corte d appello in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all autorità giudiziaria straniera. Qualora l assicurato scelga un professionista con studio in un distretto diverso la garanzia non è operante. Per i giudizi avanti la corte di cassazione qualora il professionista prescelto e incaricato non sia abilitato è facoltà dell assicurato nominare in sostituzione un altro legale abilitato a patrocinare tale sede. La Società non è responsabile dell operato dei professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti dell assicurato relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli art. 4 e 5 denuncia dei sinistri e gestione delle vertenze anche in punto prescrizioni o decadenze. c) OGGETTO DELL OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE In osservanza delle leggi 27/2012 e 247/2012 e succ. modifiche, la società è impegnata nei confronti dell assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex art. 4 denuncia dei sinistri e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento al cd. Accordo preventivo o preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai professionisti per le loro prestazioni, entro i massimi stabiliti dal decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le professioni regolarmente vigilate vigente come segue: - Vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti - In ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. vigente - Spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giurisdizionalmente - Esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi La società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai professionisti liberamente scelti dall assicurato, in osservanza agli organi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, essendo comunque obbligata sino ai massimi stabiliti dal D.M. vigente, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell azione giudiziale, garantendo all assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/assicurato e i professionisti liberamente scelti. L obbligazione oggetto del presente contratto, compresa la corresponsione di acconti e anticipi, attiene l attività effettivamente esperita dai professionisti liberamente scelti come disciplinato dal comma successivo e per questo previsto al cd.

È comunque prevista la facoltà della società di richiedere all assicurato che le parcelle dei professionisti prescelti siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico della Società. d) MODALITA OPERATIVE L Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla società per la corretta istruzione del fascicolo. Una volta correttamente istruito il fascicolo di sinistro la società, ricorrendone le condizioni, prende atto dell incarico conferito ai professionisti liberamente scelti ex art. 2, o comunque e in ogni caso procede al riscontro ai soggetti destinatari a mezzo lettera, telefax, mail ex art.11 forma delle comunicazioni dell assicurato alla società. L assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dimensione, senza benestare della società, pena decadenza dai benefici del contratto. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari salvo duplicazione attività del secondo legale nominato dall assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri professionisti. Le spese di soccombenza liquidate a favore dell assicurato sono corrisposte dalla società una volta accertata con idonea documentazione l impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata. Qualora sussista il conflitto di interessi fra il contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del contraente. In caso di disaccordo tra l assicurato e la società sull interpretazione delle clausole del seguente contratto la decisione viene demandata ad un arbitro designato di comune accordo delle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Le spese di arbitrato saranno a carico dell assicurato e della società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell arbitro sia favorevole all assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista la possibilità per l assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione. e) DECADENZA DEI BENEFICI DEL CONTRATTO L inosservanza di una o più disposizioni del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all indennizzo. ART. 6 - RECUPERO DELLE SOMME Tutte le somme recuperate sono di competenza del contraente-assicurato. Onorari, spese legali e peritali in genere liquidate in giudizio, in sede arbitrale, o consensualmente spettano alla società che le ha sostenute. ART. 7 RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE Entro il 60 giorno successivo ad ogni: denuncia, riscontro al sinistro da parte della società, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo, la società potrà risolvere il contratto con preavviso minimo di 60 giorni, con ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Se il contraente è consumatore il diritto di recesso è bilaterale, ferme le condizioni sopra esposte per l esercizio dello stesso. Il contraente si risolve di diritto per congedo, o termine di appartenenza alla Forze Armate. Il premio pagato si intende acquisito (art. 1896 C.C. cessazione del rischio durante l assicurazione).

Per i sinistri già denunciati la società sosterrà l onere delle spese legali e peritali come segue: per i sinistri in fase stragiudiziale garantendo le spese di trattazione bonaria; per i giudizi pendenti garantendo le spese sino ad esaurimento del grado in corso. Qualora, relativamente agli eventi sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del contraente non sia stato soddisfatto, la società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso. ART. 8 PROROGA DEL CONTRATTO In mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata con lettera raccomandata, mail certificata, da inviarsi alla Direzione della società o all intermediario assegnatario del contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno. ART. 9 COMPETENZA TERRITORIALE È competente l autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la direzione della società; ove venga attivata una procedura stragiudiziale di mediazione obbligatoria o facoltativa, salvo diversamente disposto dalla legge vigente, il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la direzione della società. Per il contraente-consumatore è competente altresì l autorità giudiziaria o l organo di conciliazione del luogo ove ha sede il corrispondente assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui il consumatore è residente o ha eletto domicilio. ART. 10 ONERI FISCALI Sono a carico del Contraente/assicurato. ART 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL ASSICURATO ALLA SOCIETA Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, unicamente alla Direzione della Società o al Corrispondente assegnatario del contratto. Nessuna condizione, né accordo tra il contraente e l intermediario è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società. Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto del contraente/assicurato si intende effettuata da quest ultimo e parimenti ogni comunicazione effettuata dal contraente/assicurato al Broker si intende come effettuata dalla Direzione della Compagnia. ART. 12 INDICIZZAZIONE Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. I massimali, le indennità e il premio vengono assoggettati all adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati già costo della vita ISTAT. Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n indice del mese di settembre immediatamente precedente la scadenza e l aumento decorrerà dalla scadenza rata annua.

ART. 13 ALTRE ASSICURAZIONI Il contraente/assicurato ha l onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio trasmettendo copia alla direzione (art. 1910 C.C.). La gestione del sinistro è a carico della compagnia la cui polizza prevede il massimale più elevato. La presente polizza è operante in osservanza e come disciplinato dall art. 1917 del C.C.. La presente garanzia non è operante se il mancato intervento delle altre compagnie garanti è conseguenza di inadempimento dell assicurato in materia di denuncia del sinistro, pagamento e/o regolazione premio. La società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato. Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI, compresa la formulazione di Denuncia - Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile, compreso fatti della circolazione stradale durante l'espletamento dei compiti di servizio. CONTROVERSIE CON IL MINISTERO DELLA DIFESA per inosservanza da parte dell'ente delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, controversie in materia di Equo indennizzo per perdita dell'integrità fisica a seguito di provvedimento di diniego o declassamento categoria di menomazione, vertenze inerenti lo status e il grado del servizio, semprechè nei casi di cui sopra il ricorso sia accolto anche solo parzialmente. Massimo esborso euro 5.000 per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale indicato in polizza per le garanzie. Esclusioni: spese di soccombenza. SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA DIFESA PENALE per reati militari commessi o attribuiti durante il servizio militare, compreso patteggiamento ex art. 444 c.p.p. si considera reato la violazione di norme penali MILITARI. DUPLICE DIFESA PENALE MILITARE per imputazioni colpose. A richiesta dell'assicurato la società ratificherà incarico ad un legale da lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla compagnia di R.C. IMPUTAZIONI PENALI MILITARI DI CARATTERE DOLOSO - rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in sede di indagini preliminari, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - patteggiamento. ILLECITI AMMINISTRATIVI rimborso spese, competenze onorari per l'opposizione all'autorità competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente. ESCLUSIONI L'Assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché in quelle Particolari e Oggetto dell'assicurazione ed è comunque esclusa per: fatti della vita privata, extraprofessionale, controversie con Compagnie di Assicurazione, Istituti o Enti Previdenziali, vertenze contrattuali, recupero crediti, difesa in sede civile per resistere alle richieste di terzi, vertenze realative alla partecupazione e assegnazione concorsi, perizie di parte preventive, spese di consulenza, spese di domiciliazione, spese di duplicazione attività, spese di trasferta salvo quanto previsto dall'art. CGP, circolazione veicoli fatto salvo il caso di incidente stradale durante l'espletamento dei compiti di servizio. L'assicurazione non è operante per quanto forma di oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate, e per quanto non inerente al rischio assicurato, per il pagamento di cauzioni, multe, ammende. Sono escluse le vertenze tra gli Assicurati e la Società UCA.

ESTENSIONI FACOLTATIVE FA1) MASSIMALE - La garanzia è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso di euro 15.000 per controversia. FA2) DIFESA PENALE PER REATI MILITARI: SPESE LEGALI DI SOSTITUZIONE PROCESSUALE, AVVOCATO APPARTENENTE AL FORO DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO - nel caso in cui l'assicurato sia citato a giudizio avanti ad un tribunale militare avente sede diversa dal distretto di appartenenza la società corrisponderà anche le spese di trasferta sostenute dal legale liberamente scelto per la rappresentanza in udienza dell'assicurato, o in sostituzione processuale. FA3) DIFESA PENALE PER IMPUTAZIONI DI REATO DI TIPO COMUNE - la garanzia è estesa alla difesa in sede penale nei limiti e con le modalità di cui all'art. 5 - gestione delle vertenze - per fatti accaduti al di fuori dell'orario di servizio.

SCHEDA TECNICA RISCHIO ASSICURATO SPESE LEGALI E PERITALI PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DEGLI ASSICURATI IN CONSEGUENZA DI FATTI COMMESSI O ATTRIBUITI DURANTE IL SERVIZIO MILITARE. SOGGETTI ASSICURABILI MILITARI PROFESSIONISTI NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica o nella guardia di finanza nonché le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari. OGGETTO DELLA GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI in Sede CIVILE, PENALE per le imputazioni di cui al Codice Penale Militare e AMMINISTRATIVA dalla fase stragiudiziale e per ogni stato o grado di giudizio. PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE PROCEDIMENTI SPECIALI E DI URGENZA SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI E CONTRIBUTO UNIFICATO SPESE DI SOCCOMBENZA nel procedimento in sede civile SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI constituite contro l'assicurato nel giudizio penale SPESE DI GIUSTIZIA PENALE MASSIMALI 12.000,00 PER VERTENZA, ILLIMITATO NELL'ANNO ASSICURATIVO LIBERA SCELTA DEI PROFESSIONISTI LEGALE, PERITO DI PARTE E D'UFFICIO, ARBITRO DI PARTE E TERZO ARBITRO, INFORMATORE GARANZIA POSTUMA 24 MESI PER SINISTRI INSORTI NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE MA DENUNCIATI DOPO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

DATI GENERALI NOME COGNOME GRADO FORZA ARMATA CORPO DISTRETTO DI APPARTENENZA COMPOSIZIONE DELLA POLIZZA GRADO FORZA ARMATA A MASSIMALE 12.000,00 B MASSIMALE 15.000,00 ESTENSIONE FA 2) ESTENSIONE FA 3) MILITARE IN FERMA PREFISSATA E/O SERVIZIO PERMANENTE 120,00 156,00 24,00 36,00 SOTTOUFFICIALE 150,00 195,00 30,00 45,00 UFFICIALE 170,00 221,00 34,00 51,00 UFFICIALE DI COMANDO 250,00 325,00 50,00 75,00 COMBINAZIONE SCELTA MASSIMALE A B FA 2) ESTENSIONE FA 3) PREMIO ANNUO Consenso al trattamento dei dati personali INFORMATIVA ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (DL 196 del 30/06/03). I dati personali raccolti, obbligatori per l emissione del preventivo, saranno trattati per comunicazioni o per dare esecuzione al preventivo stesso e saranno protetti conformemente alle disposizioni dell art. 13 del Codice della Privacy (DL 196 del 30/06/03); potranno essere comunicati a Collaboratori, Partner, Periti, Compagnie di Assicurazione o Riassicurazione, IVASS, ANIA, Banche, Carte di Credito, Società di Recupero Crediti. Il Contraente ha i diritti di cui all art. 13 della legge citata e, in particolare, verificare l esistenza, aggiornare, rettificare i propri dati od opporsi al loro trattamento. Data / / Firma per accettazione

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COME CONTATTARCI PER QUANTO INERENTE CONVENZIONI, MODULI RICHIESTA PREVENTIVI, MODULI ADESIONE, PREVENTIVI ON-LINE, INFORMATIVE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE CON LE QUALI OPERIAMO, VI INVITIAMO A VISIONARE IL NOSTRO SITO www.gavanellibroker.it info@gavanellibroker.it GLI ESTREMI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL PREMIO AL FINE DI OTTENERE LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA: CONTO CORRENTE SEPARATO - ART. 117 COD. ASSICURAZIONI CASSA RISPARMIO DI CENTO - FILIALE DI OZZANO EMILIA CODICE IBAN: IT63 K061 1536 9900 0000 0001 509 Corso Garibaldi, 24/A - 40064 Ozzano Emilia (Bo) - Tel. 051 790006 Fax 051 790305