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LETTERA CIRCOLARE N Roma, data protocollo Alle Direzioni Centrali All Ufficio Centrale Ispettivo Alle Direzioni Regionali e Interregionali VV.F. Agli Uffici di Staff del Capo Dipartimento Agli Uffici di Staff del Capo del CNVVF Ai Comandi Provinciali VV.F. S E D E Oggetto: Indennità di trasferimento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Innovazioni introdotte dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26. 1. Premessa Come noto la Legge n 26 del 26 febbraio 2010 di conversione del decreto legge n 195 del 30 dicembre 2009, recante Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, ha introdotto l art. 14 bis che ha esteso, dal 28 febbraio 2010, al personale del Corpo Nazionale di Vigili del fuoco, il disposto dell articolo 1 della legge n 86 del 29 marzo 2001 concernente l istituto dell indennità di trasferimento già previsto per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ed ordinamento militare e civile e della carriera prefettizia. In particolare, la norma prevede che Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento autonomo e militare e civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco trasferiti d autorità ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi. Pagina 1 di 4

Considerato che pervengono alla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie di questo Dipartimento istanze di riconoscimento del predetto beneficio in mancanza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla relativa disciplina legislativa, così come enucleata dalla giurisprudenza amministrativa, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni al riguardo. 2. Trasferimenti temporanei La funzione dell indennità è quella di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento e di compensare forfetariamente le maggiori spese sostenute dal dipendente alleviando il disagio connesso alla sistemazione personale e familiare presso la nuova sede. La legittimità della relativa corresponsione presuppone l adozione di un formale provvedimento dell Amministrazione che modifichi la sede di servizio del dipendente per esigenze dell apparato e non del singolo dipendente trasferito. In considerazione della natura dell emolumento sopra descritta, l indennità presuppone un servizio correlato in via ordinaria ad una permanenza potenzialmente irrevocabile nella nuova sede, rivelandosi all uopo inidoneo un mutamento provvisorio e contingente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 3 ottobre 2006, n. 9859 - T.A.R. Lazio, sez. I, 5 maggio 2009, n. 4589 - TAR Lombardia, 4 aprile 1995, n. 327). Si fa inoltre notare, a definitivo consolidamento dell orientamento giurisprudenziale sul punto, che il Consiglio di Stato nell Adunanza Plenaria del 14 dicembre 2011 ha affermato il principio secondo cui l attribuzione dell indennità per il trasferimento di autorità, prevista dall art.1, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n 86, estesa al Corpo Nazionale VV.F. per effetto del citato articolo 14 bis, è subordinata al requisito generale della destinazione permanente. 3. Requisiti e condizioni La giurisprudenza che si è autorevolmente affermata grazie alla citata AP del 14/12/2011, consente pertanto di delineare, come di seguito riportato, i requisiti e le condizioni che devono, in via cumulativa, ricorrere per l accesso ai benefici di cui trattasi: 1. deve trattarsi di trasferimento con destinazione permanente diversa da quella di prima assegnazione; in tal senso, la disposizione non può trovare applicazione nei trasferimenti temporanei per esigenze di servizio (per i quali si potrà operare attraverso l istituto dell indennità di missione) nonché nella prima assegnazione ad una sede di servizio su domanda dell interessato ovvero a seguito di: concorso interno, frequenza di un corso di formazione iniziale, progressione di carriera mediante nomina o promozione (si tratta di fattispecie riconducibili ad ipotesi di assegnazione e non di trasferimento); Pagina 2 di 4

2. il trasferimento deve avvenire di autorità (con provvedimento formale della autorità competente, secondo l ordinamento vigente) e destinato in via prioritaria a soddisfare esigenze dell Amministrazione; 3. il trasferimento deve avvenire tra sedi di servizio collocate in Comuni diversi; si ritiene che il beneficio non competa nel caso di distaccamenti cittadini o uffici diversi collocati nello stesso Comune, indipendentemente dalla distanza; 4. il trasferimento deve riguardare sedi di servizio collocate in Comuni distanti tra loro non meno di 10 KM, ciò sulla base delle ampie argomentazioni della citata decisione dell AP 2011 (sulla definizione di sede di servizio si rimanda al paragrafo 5). 4. Istituto del comando Rientrano nel concetto di trasferimento d autorità le movimentazioni disposte d ufficio per esigenze organizzative o di servizio in relazione alle quali la determinazione dell Amministrazione interviene senza alcun concorso della volontà del dipendente o comunque prescindendo dalla considerazione della medesima (T.A.R. Lazio, sentenza n. 3267 del 2 marzo 2010; T.A.R. Lazio, sentenza n. 24998 del 13 luglio 2010). Ne consegue che va esclusa la corresponsione dell indennità ove venga disposto il comando del dipendente. L istituto del comando non è infatti riconducibile ai trasferimenti con carattere di autoritatività essendo comunque subordinato all assenso - espresso, ove richiesto - del dipendente. La facoltà di autorizzazione/diniego riconosciuta in caso di comando all Amministrazione di appartenenza non assume rilevanza ai fini del riconoscimento dell indennità di trasferimento, dovendosi ritenere ogni altro elemento di valutazione assorbito dalla facoltà del dipendente di manifestare implicitamente o esplicitamente il proprio dissenso con conseguenze vincolanti per l Ente. 5. Movimentazione del personale nell ambito di competenza territoriale del Comando Provinciale Com è noto, ai sensi dell articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, la struttura periferica del distaccamento dei Vigili del Fuoco costituisce un articolazione del Comando alle cui dipendenze è istituita ed al quale resta funzionalmente collegata per l espletamento dei servizi di soccorso nel territorio della provincia di competenza. Il carattere unitario della sede di servizio costituita dal Comando provinciale e dalle strutture periferiche che insistono sul relativo ambito territoriale è confermato peraltro dall articolo 40 del Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco emanato con D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012. Una specifica previsione al riguardo è inoltre dettata dall articolo 67 del citato Regolamento con riferimento al servizio operativo di soccorso pubblico. Pagina 3 di 4

È evidente che, al di là del nomen iuris utilizzato, nei casi di movimentazione del personale nell ambito del territorio provinciale (tra il presìdio centrale ed i presìdi distaccati del medesimo) i relativi provvedimenti dirigenziali non integrano trasferimenti d ufficio in senso tecnico bensì costituiscono esercizio del potere di organizzazione interno al Comando e dunque meri atti dispositivi nell ambito della medesima sede giuridica di assegnazione, non configurandosi i presupposti e le garanzie procedimentali previsti per i trasferimenti in senso stretto disposti dall autorità centrale (Consiglio Stato, sentenza n. 3038 del 31 maggio 2003; T.A.R. Sicilia, sentenza n. 2082 del 22 novembre 2005). Si rileva l applicabilità in tali fattispecie delle previsioni di cui all articolo 53 del Contratto Collettivo del 30 luglio 2002 - Integrativo per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco del C.C.N.L. comparto Aziende e Amministrazioni Autonome dello Stato 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000 - ai sensi del quale l Amministrazione ha facoltà di operare spostamenti del personale tra uffici e servizi della stessa in presenza di comprovate esigenze organizzative. Tali spostamenti non costituiscono trasferimento e, ricorrendo le altre condizioni di legge, danno luogo alla corresponsione dell indennità giornaliera di missione. 6. Soppressione sedi Si segnala infine che l articolo 1 comma 163 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha previsto che l indennità di che trattasi non compete al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni». * * * * Stante la portata delle considerazioni sopra evidenziate gli Uffici in indirizzo avranno cura di dare ampia diffusione dei contenuti della presente circolare al personale interessato. IL CAPO DIPARTIMENTO TRONCA Pagina 4 di 4