RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI TRATTAMENTO FISCALE OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA MODULISTICA Art. 143, c. 3, lett. a) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Artt. 20, 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - C.M. 12.05.1998, n. 124/E - Circ. Ag. Entrate 31.10.2007, n. 59/E La raccolta pubblica di fondi costituisce una tipica modalità di acquisizione delle risorse necessarie all ente non profit per il perseguimento degli obiettivi statutari. Questa peculiarità del terzo settore per cui le risorse, normalmente, non pervengono in virtù di un tipico rapporto sinallagmatico, ovvero il dare qualcosa in cambio di altro, è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, che ha opportunamente ritenuto, in presenza di determinate condizioni, di prevedere specifiche agevolazioni fiscali. A tal fine, l art. 20 del D.P.R. 600/1973 prevede l obbligo, per gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, di redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell art. 143, c. 3, lett. a) del Tuir. Con circolare del 31.10.2007, n. 59/E l Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine di agevolare l attività di accertamento, gli enti devono specificare nella relazione illustrativa oltre all importo dei fondi raccolti che risultano dai documenti attestanti i singoli versamenti, le somme effettivamente destinate alle attività ed ai progetti, descritti in modo dettagliato, per i quali la raccolta fondi è stata posta in essere. Questa specificità della relazione illustrativa è da collegare alla richiesta dell Agenzia che la maggior parte dei proventi della raccolta fondi debba essere destinata al progetto o all attività per cui è stata attivata e, quindi, che i fondi raccolti non siano utilizzati dall ente per autofinanziarsi. SCHEMA DI SINTESI AGEVOLAZIONI FISCALI Art. 143, c. 3, lett. a) Tuir Art. 2, c. 2 D. Lgs. 460/1997 Non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi. Esclusione dall IVA. Esenzione da ogni altro tributo. Raccolte pubbliche, ossia proposte al pubblico. Iniziative occasionali. Condizioni Anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori. In concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Obbligatorietà La raccolta pubblica di fondi deve essere rendicontata. Art. 20, c. 2 D.P.R. 600/1973 Specificità Termini Tenuta e conservazione Apposito e separato rendiconto distinto dal rendiconto annuale economico e finanziario dell ente. Entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio. Ai sensi dell art. 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600. Struttura Rendiconto di natura finanziaria integrato da relazione illustrativa. 59
TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLAZIONI FISCALI CONDIZIONI Non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi Esclusione da IVA Esenzione da ogni altro tributo Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) c. 1 dell art. 73 Tuir i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Alle raccolte pubbliche di fondi si applica il regime di esclusione dall imposta sul valore aggiunto. La raccolta pubblica di fondi è altresì esentata da ogni altro tributo sia erariale che locale. Art. 143, c. 3, lett. a), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 Le disposizioni sopra riportate, sebbene statuite relativamente agli enti non commerciali, risultano altresì applicabili alle Onlus per effetto della norma di rinvio di cui all art. 26 D. Lgs. 460/1997. Organizzazioni di volontariato Art. 8, c. 4 L. 266/1991 Art. 1, c. 1, lett. a) D.M. 25.05.1995 Le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali sono le seguenti:.. deve trattarsi di iniziative occasionali;.. la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;.. i fondi pervenuti a seguito della raccolta possono derivare anche da offerte di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi ai sovventori. Occasionalità Dal punto di vista lessicale occasionale si contrappone ad abituale, ripetitivo, ecc.; quindi, si potrebbe dedurre che la mera assenza del carattere di abitualità dovrebbe essere sufficiente per ottenere il beneficio dell agevolazione. In concreto, il concetto di occasionalità non risulta precisamente individuato; infatti, la C.M. 12.05.1998, n. 124/E si limita a richiamare la condizione prevista dalla legge senza spingersi ad una puntuale definizione del concetto. Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 Art. 2, c. 2, D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 Per le organizzazioni di volontariato non costituiscono redditi imponibili ai fini Ires i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, qualora sia documentato il totale impiego per i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato. Tra le predette attività rientrano le attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato. Art. 25 L. 133/1999 Tuttora si attende il D.M. cui l art. 2, c. 3 D. Lgs. 460/1997 demanda la precisazione di condizioni e limiti affinché la raccolta pubblica di fondi possa considerarsi occasionale. Per le società/associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di 51.645,69. C.M. Fin. 124/E/1998 Raccolte pubbliche Modico valore 60 Deve trattarsi di proposte dirette alla generalità dei soggetti ( pubblico inteso nella sua accezione più ampia), effettuate in occasione di particolari circostanze e manifestazioni di rilevanza nazionale o locale ed opportunamente pubblicizzate. Anche in questo caso la C.M. 124/E/1998 non è di aiuto nel chiarire la portata dell espressione modico valore riferita ai beni offerti, né tanto meno aiuta a definire quali siano i servizi che possono essere resi ai sovventori in esenzione d imposta. Un possibile criterio di discriminazione può essere desunto dalla ratio della norma che, ponendo le condizioni in commento, mira ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, soprattutto nei confronti di piccole e medie imprese.
OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE Obbligatorietà A fronte delle agevolazioni di natura fiscale, l art. 20, c. 2 del D.P.R. 600/1973 sancisce un obbligo generalizzato di redazione del rendiconto per la raccolta pubblica di fondi, indipendentemente dagli obblighi contabili cui gli enti non profit siano tenuti ai fini civilistici, fiscali o in virtù di leggi speciali. Anche il regime contabile prescelto (contabilità ordinaria o semplificata di cui all art. 18 del D.P.R. 600/1973) non ha rilevanza al fine di stabilire l obbligo di redigere tale rendiconto. C.M. 124/E/1998, par. 6 Questo obbligo costituisce una garanzia posta a tutela della pubblica fede. Contenuto Nel rendiconto devono essere riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni che hanno originato le entrate e le spese medesime. Celebrazioni Ricorrenze Campagne di sensibilizzazione Termini Finalità Raccordo tra fondi raccolti e impiego Il rendiconto deve essere redatto entro il termine di 4 mesi dalla chiusura dell esercizio. La redazione di uno specifico rendiconto per ciascuna raccolta pubblica di fondi risulta necessaria al fine di salvaguardare principi di trasparenza e, pertanto, di rappresentare correttamente i fatti della gestione, nell interesse di coloro che intendono partecipare alle iniziative di cui l ente si faccia promotore. In altre parole, l apposito e separato rendiconto deve dare la dimostrazione di come i fondi raccolti siano stati impiegati, realizzando, se necessario, anche un collegamento con la contabilità generale dell ente. Ciò è stato, peraltro, rimarcato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la quale ha evidenziato come la normativa, con la previsione di specifiche condizioni e di appositi adempimenti, sottolinei la necessità di:.. sorvegliare la modalità di raccolta;.. assicurare la destinazione dei fondi al progetto o alle attività per i quali è stata posta in essere la raccolta;.. contenere l apparato organizzativo ed i conseguenti costi amministrativi e di gestione. Pertanto, è necessario individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l attività di raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da destinare ai progetti ed alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata. Richiedendo l occasionalità dell iniziativa. C.M. 59/E/2007 In sostanza, i fondi raccolti devono essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l attività per cui la raccolta fondi è stata attivata. Pertanto, i fondi raccolti non devono essere utilizzati dall ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare. Artt. 20, 22 D.P.R. 600/1973 C.N. 59/E/2007 Struttura Poiché lo scopo è quello di dare conto di operazioni finanziarie (entrate e spese), mentre l aspetto economico riveste scarsa rilevanza, il rendiconto assume natura finanziaria. Tale strutturazione appare la più idonea a fornire la dimostrazione: da un lato dell entità dei fondi raccolti e dall altra degli impieghi effettuati. 61
(segue) Tenuta e conservazione Il rendiconto deve essere tenuto e conservato in osservanza delle disposizioni di cui all art. 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600. Deve, quindi, essere tenuto a norma dell art. 2219 C.C. e numerato progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall imposta di bollo. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un ordinata contabilità senza spazi in bianco, Art. 2219 C.C. senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Ai fini pratici, tale rendiconto può essere riportato in calce al bilancio, sul libro dei verbali delle assemblee dell ente; in alternativa, può essere istituito un apposito registro dei rendiconti senza la necessità di alcuna formalità iniziale, stante la soppressione dell obbligo di vidimazione iniziale per effetto della modifica all art. 22 D.P.R. 600/1973, apportata dall art. 8, c. 3, L. 18.10.2001, n. 383. Al pari degli altri documenti contabili, il rendiconto deve essere conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l accertamento relativo al periodo d imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall art. 2220 del Codice Civile. RELAZIONE ILLUSTRATIVA C.M. 59/E/2007 Struttura Il rendiconto è accompagnato da una relativa illustrativa concernente le entrate e le spese afferenti a ciascuna manifestazione. Per agevolare l attività di accertamento da parte degli organi preposti alla vigilanza sulla raccolta fondi, le organizzazioni interessate devono specificare nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto:.. l importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti;.. le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata. ATTIVITÀ DI VIGILANZA ORGANO PREPOSTO Agenzia per le Onlus La vigilanza sull attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l impiego di mezzi di comunicazione, svolta dagli enti non commerciali spetta all Agenzia per le Onlus. Lo scopo è di assicurare la tutela da abusi e pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento. Art. 3, c. 1, lett. i) DPCM 329/2001 62
MODULISTICA Esempio Rendiconto della raccolta fondi... del.../.../... Entrate Erogazioni libere: - Da enti privati - Da società - Da enti pubblici Entrate manifestazione pubblica - Vendita di beni di modico valore - Offerte Uscite Acquisto di beni di modico valore Spese per allestimento manifestazione - Noleggio stand - Noleggio furgoni - Spese attrezzatura (sedie, tavoli) - Compensi per effettuazione di spettacoli Spese per promozione evento - Volantini, stampe - Spese di pubblicità: tv, radio, giornale - Viaggi e trasferte - Altre spese Rimborso spese volontari Stampe e spese postali Spese per utenze Spese per altri servizi Risultato della raccolta pubblica (A-B) Totale entrate (A) Totale uscite (B) Totale Totale Relazione illustrativa RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI... DEL... Descrizione dell iniziativa/manifestazione pubblica L associazione..., in data... ha posto in essere un iniziativa/ manifestazione denominata..., al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (breve descrizione dell iniziativa e delle finalità)... Modalità di raccolta fondi (Entrate) In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di... (totale entrate). Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da società ed enti privati/ pubblici per un totale di...; le entrate relative alla manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, per un totale di... Spese relative alla manifestazione (USCITE) Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all acquisto di... beni (n. dei beni/qualità, prezzo unitario)... Le altre spese sono relative a... (dettaglio spese con relativo importo). I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad... Lì,... Il Presidente... 63