ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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1 DELIBERAZIONE N 180 IN DATA 30/03/2005 PROTOCOLLO N COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 4/04/2005 DELIB. IMM. ESEGUIBILE ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Indennità risarcitoria per opere abusive su aree sottoposte a vincolo ai sensi D. Lgs. 42/2004. Determinazioni. L anno duemilacinque addì trenta del mese di marzo alle ore in continuazione, in CONEGLIANO nella Residenza Municipale regolarmente convocata a norma delle disposizioni vigenti si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l intervento dei Sigg: N QUALIFICA COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 1 Presidente Sindaco Zambon Floriano x 2 Vice Sindaco E Maniero Alberto x Assessore 3 Assessore Mirto Paola In Bettiol x 4 Assessore Miorin Leopoldino x 5 Assessore Balliana Loris x 6 Assessore Roma Andrea x 7 Assessore Genovese Michele x 8 Assessore Perin Enzo x 9 Partecipa l infrascritto Segretario Generale del Comune dr. Salvatore Minardo. Assume la Presidenza il Sindaco Floriano Zambon il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando la Giunta a deliberare sull oggetto

2 DEL. G.C. N. 180 DEL 30 MARZO 2005 OGGETTO: Indennità risarcitoria per opere abusive su aree sottoposte a vincolo ai sensi de D.Lgs 42/2004. Determinazioni. LA GIUNTA COMUNALE VISTA la delibera di G.C. n. 20 del avente per oggetto: Esercizio provvisorio Assegnazione provvisoria ai Dirigenti delle dotazioni di risorse finanziarie e strumentali, ex art. 169 del D.Lgs n. 267, immediatamente eseguibile; VISTA la delibera di C.C. n del , esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: Bilancio di Previsione Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale Approvazione e ss.mm.i.i.; VISTA la delibera di G.C. n. 212 del avente per oggetto: Bilancio di Previsione Art. 169 del D.Lgs n Determinazione obiettivi di gestione e affidamento dotazioni ai responsabili dei servizi e ss.mm.ii.; PREMESSO che: l art.167 del D.L.vo 42/2004, prevede, per le opere realizzate in zona vincolata, la remissione in pristino ovvero il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinare previa perizia di stima; le stesse sanzioni risultano espressamente richiamate dalla L.431 del 08/08/1985; le leggi n. 47/85, n. 724/1994 e n. 350/2003, in materia di condono edilizio prevedono il rilascio della concessione edilizia anche relativamente ad opere realizzate su aree sottoposte a vincolo; anche la Legge regionale del Veneto n. 21/2004 non esclude la sanabilità di opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, limitando l applicabilità del cosiddetto nuovo condono ad alcune tipologie di abuso; l art. 2, comma 46, della legge n. 662 dispone che i versamento dell oblazione, per le aree sottoposte a vincoli paesaggistico - ambientali, non esime dall applicazione dell indennità risarcitoria, ora prevista dal D. L.vo 42/2004 già disciplinata dalla Legge 1497/1939 e dal TU n. 490/1999; il D.M. 26/09/1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali stabilisce, ai soli fini del condono edilizio (ad esclusione delle opere interne), la determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo; la sentenza del Consiglio di Stato, IV sezione, del 02/06/2000 n.3184, ha chiarito l ambito di applicazione dell indennità risarcitoria sopra definita, alternativa alla remissione in pristino, fissando l obbligo del pagamento della sanzione anche quando il danno sia pari a zero, e fissando l imprescrittibilità del potere sanzionatorio amministrativo; è stata successivamente sollevata la legittimità della irrogazione delle sanzioni conseguenti al rilascio di condoni edilizi, intervenuto in data antecedente all entrata in vigore della citata Legge 662 del 1996, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che la irrogazione dell indennità risarcitoria fosse possibile solo per tutti gli interventi per i quali è stata rilasciata concessione in sanatoria a far data dal 1 gennaio 1997, data di entrata in vigore della legge n. 662, alla luce di principi di legalità e irretroattività delle disposizioni sanzionatorie ai sensi della Legge n. 689/1991; tuttavia la giurisprudenza, ritornata sul punto, ha definitivamente chiarito che il versamento dell'oblazione non esime dalla applicazione dell'indennità risarcitoria, in quanto la legge del 1996 ha natura chiaramente interpretativa (tra le altre Consiglio di Stato, IV, 25 novembre 2003, n. 7765, TAR Lazio n. 590/2004);

3 la giurisprudenza ha inoltre recentemente confermato (tra le altre Consiglio di Stato, VI, 3 aprile 2003, n. 1179, TAR Basilicata 814/2004, TAR Liguria n. 181/2004) che proprio alla luce dei suddetti principi di irretroattività - detta sanzione non è applicabile in carenza di un preesistente vincolo di tutela, ossia nel caso in cui il vincolo sia stato imposto in epoca successiva alla commissione dell abuso, fermo restando l obbligo di acquisire il parere favorevole dell autorità preposta alla tutela, considerati gli interessi primari oggetto di valutazione; a seguito dei più recenti pronunciamenti giurisprudenziali ( Consiglio di stato, IV, n. 7047/2003, Consiglio di Stato, IV n. 397/2004) gli illeciti in materia urbanistica edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, caratterizzato, nel caso di specie caratterizzato dal mancato ripristino secundum ius dello stato dei luoghi; pertanto in materia di decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, deve trovare applicazione il principio penalistico dettato per il reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158 comma 1 Cod. pen.), connotato nel caso di specie dalla remissione in pristino ovvero dal pagamento della indennità; pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica urbanistica edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689 del 1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (C. d. S., Sez. VI, 19 ottobre 1995 n. 1162; Sez. V, 8 giugno 1994 n. 614). appare necessario assumere le conseguenti determinazioni di natura organizzativa al fine di definire le modalità di riscossione delle sanzioni; RICHIAMATO l art.167 del D.L.vo 42/2004 che recita: In caso di violazione degli obblighi e degli ordini., il trasgressore è tenuto alla remissione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima ; ATTESO: che le due vie (rimessa in pristino o irrogazione della sanzione) sono alternative e che quindi si rende necessario individuare, nel caso dell applicazione di sanzione, i criteri di determinazione della stessa, a seconda della tipologia degli abusi edilizi; che la sanzione pecuniaria si applica in alternativa alla demolizione, nel caso in cui i condoni abbiano ottenuto o ottengano nulla osta da parte della autorità competente alla tutela del vincolo; PRESO ATTO: che l art.2 del D.M. 26/09/1997 prevede che l indennità sia determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato, alle norme di tutela vigenti sull area interessata e mediante stima del profitto conseguito alla esecuzione delle opere edilizie abusive; che in via generale il profitto è definito come differenza tra il valore dell opera realizzata ed i costi sostenuti per l esecuzione della stessa alla data di effettuazione della perizia; che l art.3 dello stesso decreto stabilisce una regola per l individuazione del profitto in via ordinaria, definendolo come 3% del valore d estimo dell unità immobiliare ; CONSIDERATO che la definizione di profitto come stabilita dal citato Decreto Ministeriale debba essere individuata quale regola generale per il calcolo dell indennità, senza avvalersi della possibilità affidata dal legislatore alla discrezionalità di ciascuna amministrazione comunale, entro i limiti stabiliti da una apposita tabella - di incrementare l aliquota in relazione alle tipologie di abuso, dato l impatto che l applicazione di questa tipologia di sanzione avrà sulla cittadinanza,

4 essendo infatti imprescrittibile (nei termini di cui alla sentenza Consiglio di Stato, IV sez. n.3184/2000) e tenuto conto del fatto che dovranno essere riaperte situazioni di condono, oltre che di sanatorie proprie, già concluse e definite da tempo; ATTESO infatti che la tardiva applicazione della norma consegue ad una decisione del Consiglio di Stato del 2000, di quindici anni successiva alla entrata in vigore della legge 47; RITENUTO tuttavia di dover demandare a successivo provvedimento ogni valutazione in ordine agli incrementi applicabili in ordine al nuovo condono di cui alla Legge 350/2003; CONSIDERATO pertanto di dover in questa fase disciplinare le sole sanzioni riferite alle domande di condono giacenti e presentate ai sensi della Legge 47/85 e 724/94; VISTO inoltre che, per le tipologie di abuso 4,5,6,7 delle tabelle allegate alla L.47/85 e succ. modifiche ed integrazioni, il valore del profitto deve essere applicato comunque in misura non inferiore a : tipol , pari ad 516,46 tipol. 5 e , pari ad 387,34 tipol , pari ad 258,23 RITENUTO quindi di poter individuare i seguenti criteri di applicazione seguendo in generale principio del favor rei ed in riferimento alle tabelle della L.47/85: per la tipologia 1, 2, 3: la sanzione sarà pari al 3% del valore d estimo dell unità immobiliare, con un minimo di 516,46; per la tipologia 4: 516,46 per la tipologia 5 e 6: 387,34 per la tipologia 7 : 258,23 CONSIDERATO che la documentazione catastale, necessaria per definire il valore d estimo dell unità immobiliare e quindi il 3% dello stesso, allegata alle domande di condono edilizio, può essere almeno di tre tipi: a) l originale impianto catastale in riferimento alle opere eseguite in corso d opera, b) la denuncia di variazione presentata in data antecedente al 30/06/1996, c) l accatastamento presentato successivamente al 30/06/1996 con il sistema informatico denominato DOCFA; CONSIDERATO inoltre che detta documentazione catastale consente, nella maggior parte dei casi, di individuare sia la categoria che la classe dell immobile oggetto di condono e, quand anche la classe potesse non essere facilmente definibile, in riferimento al tipo di abuso eseguito, la stessa possa essere attribuita d ufficio, tenendo conto dei criteri applicati dall UTE, sulla base del criterio di classe media per ciascuna categoria, dove si prenderà in considerazione la media per classi in numero dispari e l arrotondamento della media più favorevole al cittadino nel caso di classi di numero pari; RITENUTO comunque opportuno accertare in via preliminare la disponibilità dei dati catastali nelle banche dati in dotazione del Comune ed in particolare dell Uff. Tributi e quindi procedere all accertamento della sanzione sulla base dei dati già possesso dell Amministrazoine, ricorrendo al criterio sopra descritto solo nel caso in cui non si possano reperire i dati stessi; DEFINITO il seguente schema di calcolo da applicare alle tipologie 1, 2, 3 precisando che in riferimento a quanto disposto dall art.3 del D.M. 26/09/1997 per valore d estimo si intende il valore unitario riferito alle singole categorie e classi catastali determinato in base alla normativa vigente moltiplicato per il relativo coefficiente catastale pari a 100, ad eccezione delle categorie A10 e C1 per le quali i coefficienti sono rispettivamente 50 e 34: A x B x 1.05 = R R x C x 3% = I dove : A = consistenza abuso B = tariffa R = rendita

5 C = coefficiente rivalutativo catastale I = indennità risarcitoria RILEVATO che, per le tipologie 1,2,3, una volta acquisita la categoria e la classe catastale ed individuata la tipologia esatta dell abuso, A indica la consistenza dell abuso ricondotta ai vani catastali o calcolata a seconda della categoria relativa, B indica il valore unitario catastale delle opere quindi /mq o /mc, ricondotti in, e determinati dal D. Lgs che approva le tariffe d estimo in vigore per il Comune di Conegliano; 1.05 rappresenta il coefficiente di maggiorazione previsto dall art. 3, comma 48 della L.662/96; R indica il valore della rendita catastale rivalutato; C è il coefficiente rivalutativo catastale in base al D.M. 16/09/1989 e L.413/91 e succ. modificazioni; 3% indica il parametro stabilito dal D.M. 26/09/1997; I indica l indennità e cioè l importo della sanzione; DATO ATTO che dove non sia possibile ricondurre l entità dell abuso all unità di misura alla base di dati catastali, cioè - in particolare per le abitazioni - ai vani catastali, si ricorrerà a una quantificazione proporzionale stabilendo come dimensione media di riferimento del vano catastale mq.16, tenendo conto dei criteri applicati dall UTE, ed applicando quindi la sanzione commisurata alla quota parte di vano; CONSIDERATO che per gli edifici individuati con la categoria catastale D e E, l indennità verrà calcolata attraverso il metodo della rendita catastale e, qualora quest ultima non fosse disponibile, verrà determinata sulla base della rendita dell edificio preesistente o, comunque, di quella di edifici contermini o facendo riferimento eventualmente anche ai valori riportati nelle dichiarazioni I.C.I.; RITENUTO comunque che l indennità risarcitoria, nel suo complesso, per gli abusi di tipo 1,2 o 3, non potrà essere inferiore al minimo di legge stabilito dal D.M.26/09/1997 per gli abusi di tipo 4,e cioè non potrà essere inferiore a. 516,46; CONSIDERATO inoltre opportuno prevedere la possibilità di rateizzare, su richiesta dell interessato, gli importi per sanzioni superiori a. 516,46, ai sensi dell art. 33 del R.D , in non più di dieci rate bimestrali, dando atto che la somma rateizzata verrà maggiorata del tasso di interesse legale e garantita da polizza fidejussoria; VISTI gli allegati pareri favorevoli resi dai Dirigenti dell Area Servizi al Territorio in ordine alla regolarità tecnica/ e dell Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; VISTO l art. 48 del D.Lgs n. 267; VISTO l art. 163 del D. Lgs n. 267; A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di Legge; D E L I B E R A di applicare l indennità risarcitoria di cui all art art.167 del D.L.vo 42/2004, per le opere abusive eseguite in area sottoposta alle disposizioni dello stesso decreto legislativo realizzate dopo la data di apposizione del vincolo, che siano oggetto di istanza di condono edilizio e per le quali sia stato emesso Nulla Osta da parte dell autorità competente alla tutela del vincolo; di dare atto che l indennità risarcitoria, in presenza di condono da rilasciare o già rilasciato, per le violazioni sopra richiamate è determinata in base ai criteri, termini e modalità di cui all art.3, comma 1, 2, del Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 26/09/1997, individuando la rendita catastale su cui calcolare l indennità stessa secondo i criteri seguenti: A x B x 1.05 = R R x C x 3% = I come in premessa meglio precisato;

6 di adottare per le tipologie di abuso 4, 5, 6 e 7 i minimi previsti dalla citato decreto ministeriale al comma 2 dell art.3 e cioè: per la tipologia 4: 516,46 per la tipologia 5 e 6: 387,34 per la tipologia 7 : 258,23 di non avvalersi, con riferimento della facoltà prevista dal comma 2 dell art.3 del D.M. 26/09/1997 di incrementare l aliquota in relazione alle tipologie di abuso; di demandare tuttavia a successivo provvedimento ogni valutazione in ordine agli incrementi applicabili in ordine al nuovo condono di cui alla Legge 350/2003; di disciplinare pertanto le sole sanzioni riferite alle domande di condono giacenti e presentate ai sensi della Legge 47/85 e 724/94; di stabilire che, relativamente agli abusi edilizi di tipologia 1, 2, 3, nel caso in cui la rendita catastale non sia contenuta nella documentazione dell istanza di condono, e non sia reperibile negli archivi di questo comune, la stessa sarà calcolata d ufficio secondo quanto riportato in premessa ed ai soli fini dell applicazione della sanzione ex art. 164 D.L.vo 490/99; di stabilire che qualora l entità dell abuso non sia immediatamente riconducibile al vano catastale la stessa sarà quantificata in maniera proporzionale adottando come dimensione media del vano catastale mq.16, e comunque tenendo conto dei criteri applicati dall UTE; di stabilire che comunque l importo della indennità risarcitoria, nel suo complesso, per gli abusi di tipo 1,2 o 3, non potrà essere inferiore al minimo di legge stabilito dal D.M.26/09/1997 per gli abusi di tipo 4,e cioè non potrà essere inferiore a. 516,46; di stabilire la possibilità di rateizzare, su richiesta dell interessato, gli importi per sanzioni superiori a. 516,46 in non più di dieci rate bimestrali, dando atto che la somma rateizzata verrà maggiorata del tasso di interesse legale e garantita da polizza fidejussoria; l intera somma o la prima rata dovranno essere versati entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della sanzione; il mancato versamento dell intera somma o delle rate alla prevista scadenza comporterà la riscossione coattiva a mezzo di ruolo; di stabilire, per gli edifici individuati con la categoria catastale D e E, che l indennità verrà calcolata attraverso il metodo della rendita catastale e, qualora quest ultima non fosse disponibile, verrà determinata sulla base della rendita dell edificio preesistente o, comunque, di quella di edifici contermini o facendo riferimento eventualmente anche ai valori riportati nelle dichiarazioni I.C.I. - di dare atto che l oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell art. 48 del D.Lgs n. 267; - di dare atto, inoltre, che è/sono stato/i acquisito/i il/i parere/i in ordine alla regolarità tecnica/contabile ai sensi dell art. 49, 1 comma, del D.Lgs n. 267; - di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all albo ai sensi dell art. 125 del D.Lgs n. 267; - di dichiarare con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D.Lgs n. 267; W:\Segreteria Serv-Terr\Delibere\2005\SPORTELLO UNICO\del25condonoaggiornata 2005.doc

7 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. prot. n.14027/su del 21 marzo 2005 OGGETTO: : Indennità risarcitoria per opere abusive su aree sottoposte a vincolo ai sensi de D.Lgs 42/2004. Determinazioni. PARERE DI REGOLARITA TECNICA Il sottoscritto arch. Carlo Canato, Dirigente dell Area Servizi al Territorio, Vista la proposta di deliberazione di cui all oggetto; Richiamato il decreto Sindacale prot. n /URU del , che gli attribuisce le funzioni dirigenziali in materia, così come integrato dal decreto Sindacale prot. n /URU del ; Richiamato il provvedimento del Segretario e Direttore Generale prot. n /URU del ; Visto l art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; Esprime PARERE: FAVOREVOLE Conegliano, il IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO (arch. Carlo Canato) PARERE DI REGOLARITA CONTABlLE Il sottoscritto rag. Gianni Zorzetto, Dirigente dell Area Ecomico-Finanziaria, Vista la proposta di deliberazione di cui all oggetto; Richiamato il decreto Sindacale prot. n /URU del , che gli attribuisce le funzioni dirigenziali in materia, così come integrato dal decreto Sindacale prot. n /URU del ; Richiamato il provvedimento del Segretario e Direttore Generale prot. n /URU del ; Visto l art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; Esprime PARERE: FAVOREVOLE Conegliano, il IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rag. Gianni Zorzetto

8 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto: IL SINDACO Floriano Zambon IL SEGRETARIO GENERALE dr. Salvatore Minardo REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs , n. 267) Attesta il sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale sarà pubblicata all Albo Pretorio del Comune il giorno 4/04/2005 e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell art. 124, 1 comma del D.Lgs , n.267. IL MESSO COMUNALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA (Art. 134, 3 comma, del D.Lgs , n. 267) Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il. IL DIRIGENTE AREA SEGRETERIA GENERALE dr. Franco Canal

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