La disciplina fiscale degli impianti fotovoltaici. 21 ottobre 2011

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1 La disciplina fiscale degli impianti fotovoltaici 21 ottobre 2011

2 La disciplina fiscale degli impianti fotovoltaici 1. Le tematiche di imposizione diretta, IVA e ICI 2. La cumulabilità della tariffa incentivante con altri incentivi (Cenni) 2

3 Fonti normative comunitarie Direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità Art. 3: gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali. 3

4 Fonti normative nazionali D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità Art. 1 Il presente decreto ( )( è finalizzato a: a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario; b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali ( );( c) ( );( d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree a montane. 4

5 Fonti normative nazionali D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Art. 1 Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi i e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. 5

6 Fonti normative nazionali Decreto Interministeriale 28 luglio 2005 Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare D.I. 6 febbraio 2006 Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare D.I. 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 D.M. 6 agosto 2010 Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare 6

7 Prassi (principale) Circ. n. 46/E del 19 luglio 2007 Agenzia delle Entrate Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici Ris. n. 269/E del 27 settembre 2007 Agenzia delle Entrate - Cessione di kit per impianti termici solari - Aliquota del 10 per cento ex nn. 127-quinquies) e 127-sexies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Circ. n. 66/E del 6 dicembre 2007 Agenzia delle Entrate - Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici Precisazione Ris. n. 22/E del 28 gennaio 2008 Agenzia delle Entrate - Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici 7

8 Prassi (principale) Ris. n. 61/E del 22 febbraio 2008 Agenzia delle Entrate - Tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica Trattamento fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto e dell applicazione della ritenuta di acconto Ris. n. 3/T del 6 novembre 2008 Agenzia del Territorio - Rendita catastale impianti - Accertamento delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici Ris. n. 474/E del 5 dicembre 2008 Agenzia delle entrate - Iva agevolata anche per i contratti d'opera Impianti fotovoltaici Ris. n. 13/E del 20 gennaio 2009 Agenzia delle Entrate Cessione di energia elettrica Impianti fotovoltaici Tipologie di utenti percettori Trattamento fiscale 8

9 Prassi (principale) Ris. n. 20/E del 27 gennaio 2009 Agenzia delle - Agevolazioni tributarie - Credito di imposta - Impianti fotovoltaici e Visco-sud, benefici a cumulabilità limitata Ris. n. 112/E del 28 aprile 2009 Agenzia delle Entrate - Società agricola - Trattamento tributario ai fini delle imposte dirette e indirette - Regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR Circ. n. 32/E del 6 luglio 2009 Agenzia delle Entrate Imprenditori agricoli produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche ( ):( aspetti fiscali Circ. n. 38/E del 23 giugno 2010 Agenzia delle Entrate, risposte 1.8a e 1.8b Crediti d imposta d per investimenti in aree svantaggiate e Tremonti-ter ter Circ. n. 12/E dell 11 marzo 2011 Agenzia delle Entrate, par. 2.2 Leasing di impianti fotovoltaici Nota Agenzia Dogane 5 aprile 2011, n /RU officine di produzione di energia elettrica 9

10 Elementi rilevanti ai fini impositivi La cessione dell energia elettrica da parte del titolare (soggetto responsabile) dell impianto al gestore della rete viene remunerata: -con la tariffa incentivante, e -con il corrispettivo pagato dal gestore, oppure -con il contributo in conto scambio sul posto 10

11 Elementi rilevanti ai fini impositivi Lo scambio sul posto (cfr Delib. Aeeg n. 74/2008) è una particolare forma di autoconsumo in sito previsto per impianti sino a 200 Kw: (i)l utente conferisce l energia prodotta al GSE; (ii)il GSE la vende; (iii)l utente acquista l energia che gli serve dal fornitore (es. Enel) pagandola; (iv)il GSE corrisponde all utente un contributo in conto scambio allo scopo di rimborsarlo del costo sub (iii) che non avrebbe dovuto sostenere Il contributo (pari al minore tra il controvalore dell energia conferita e il valore dell energia prelevata) è un corrispettivo 11

12 Temi tributari connessi agli impianti fotovoltaici Rilevanza fiscale di: - corrispettivi, incentivi e contributi - costi e oneri Ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF E IRES) e dell IRAP Applicabilità IVA a corrispettivi, incentivi e contributi Detraibilità IVA assolta sugli acquisti Rilevanza ai fini ICI di impianti al suolo o integrati (sulle particolari aree di incertezza interpretativa sul tema si veda anche risposta Camera dei deputati 16 febbraio 2001, n ) 12

13 Distinzioni soggettive rilevanti ai fini dell inquadramento dei temi fiscali 1) Persone fisiche ed enti non commerciali che agiscono al di fuori dell attività d impresa: associazioni, fondazioni, condomini. 2) Persone fisiche ed enti non commerciali che agiscono nell ambito di attività di impresa (in conseguenza delle dimensioni dell impianto) 3) Persone fisiche o giuridica che realizzano l impianto nell ambito di attività commerciali: imprenditori individuali, società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a), società di persone commerciali (snc, s.a.s) 4) Persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo: geometri, consulenti del lavoro, avvocati, etc. 13

14 Proventi per persone fisiche e enti non commerciali e impianti 20Kw 1) Persona fisica o ente non commerciale che agiscono al di fuori dall esercizio di attività d impresa (salvo quanto precisato sub B) e impianti di potenza sino a 20 Kw E necessario distinguere due ipotesi: A)impianto posto al servizio dell abitazione o della sede dell ente ente B)impianto posto su un area separata dall abitazione abitazione o sede e non di pertinenza della stessa 14

15 Proventi per persone fisiche e enti non commerciali e impianti 20Kw A) impianto posto al servizio dell abitazione o della sede dell ente: ente: -la tariffa incentivante è fiscalmente irrilevante -i i corrispettivi derivanti dalla vendita di energia eccedente rispetto all autoconsumo autoconsumo rilevano fiscalmente come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i) TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) -il contributo in conto scambio derivante dal servizio SSP è parimenti fiscalmente irrilevante - i costi di acquisto o di realizzazione dell impianto sono fiscalmente irrilevanti, e quindi non deducibili 15

16 Proventi per persone fisiche e enti non commerciali e impianti 20Kw B) impianto posto su un area separata dall abitazione abitazione o sede e non di pertinenza della stessa In tale ipotesi la vendita di energia eccedente l autoconsumo l individua un attivit attività di tipo commerciale abituale, e di conseguenza : -la tariffa incentivante, per la parte commisurata all energia ceduta -i i corrispettivi derivanti dalla vendita di energia eccedente rispetto all autoconsumo autoconsumo -il contributo in conto scambio derivante dal servizio SSP sono tutti fiscalmente rilevanti come ricavi da reddito d impresa ex art. 85 TUIR e rilevano anche ai fini IRAP 16

17 Proventi per persone fisiche e enti non commerciali e impianti 20Kw B) impianto posto su un area separata dall abitazione abitazione o sede e non di pertinenza della stessa (segue) Oneri: i costi di acquisto o realizzazione dell impianto sono deducibili tramite ammortamento per la persona fisica nella misura del 50% ex art. 64 TUIR, perché l impianto è bene promiscuo, essendo utilizzato per autoconsumo; per l ente non commerciale in base al rapporto tra ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d impresa e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ex art. 144 (4) TUIR Coefficiente di ammortamento 9% (circa 11 anni, come per le centrali termoelettriche) Rilevano anche ai fini IRAP 17

18 Proventi per persone fisiche e enti non commerciali e impianti 20Kw B) impianto posto su un area separata dall abitazione abitazione o sede e non di pertinenza della stessa (segue) Inoltre: -la tariffa incentivante non rientra nell ambito di applicazione dell IVA (esclusione oggettiva), ma per la parte commisurata all energia ceduta, deve essere assoggettata a ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973 -i i corrispettivi derivanti dalla vendita di energia e il contributo to in conto scambio sul posto sono da assoggettare ad IVA 18

19 Proventi per persone fisiche e enti non commerciali e impianti 20Kw B) impianto posto su un area separata dall abitazione abitazione o sede e non di pertinenza della stessa (segue) -L IVA sui costi di acquisto e produzione è detraibile in proporzione al rapporto tra la quantità di energia ceduta alla rete e quella complessivamente prodotta -Qualora il bene non venga più utilizzato promiscuamente essendo destinato solo ad uso personale o familiare, si configura una destinazione del bene all'uso personale del contribuente, da assoggettare ad Iva (come se l impianto l venisse venduto) 19

20 Proventi per persone fisiche e enti non commerciali e impianti >20Kw 2) Persona fisica o ente non commerciale e impianti di potenza superiore a 20 Kw La vendita di energia individua in ogni caso un attivit attività di tipo commerciale. Di conseguenza : -la tariffa incentivante, per la parte commisurata all energia ceduta -i i corrispettivi derivanti dalla vendita di energia -il contributo in conto scambio derivante dal servizio SSP (in quanto particolare forma di autoconsumo) sono tutti fiscalmente rilevanti come ricavi da reddito d impresa d ex art. 85 TUIR e rilevano anche ai fini IRAP 20

21 Proventi per persone fisiche e enti non commerciali e impianti >20Kw 2) Persona fisica o ente non commerciale e impianti di potenza superiore a 20 Kw (segue) Oneri: i costi di acquisto o realizzazione dell impianto deducibili tramite ammortamento: per la persona fisica nella misura del 50% ex art. 64 TUIR, se usato promiscuamente per l ente non commerciale in base al rapporto tra ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d impresa e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ex art. 144 (4) TUIR Coefficiente di ammortamento 9% (circa 11 anni, come per le centrali termoelettriche) Rilevano anche ai fini dell applicazione dell IRAP 21

22 Proventi per persone fisiche e enti non commerciali e impianti >20Kw 2) Persona fisica o ente non commerciale e impianti di potenza superiore a 20 Kw (segue) -la tariffa incentivante non rientra nell ambito di applicazione dell IVA, ma deve essere assoggettata a ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973 per la parte commisurata all energia ceduta -i i corrispettivi derivanti dalla vendita di energia sono da assoggettare ad IVA 22

23 Proventi per persone fisiche e enti non commerciali e impianti >20Kw 2) Persona fisica o ente non commerciale e impianti di potenza superiore a 20 Kw (segue) -L IVA sui costi di acquisto e produzione è detraibile in proporzione al rapporto tra la quantità di energia ceduta alla rete e quella complessivamente prodotta -Qualora il bene non venga più utilizzato promiscuamente essendo destinato solo ad uso personale o familiare, si configura una destinazione del bene all'uso personale del contribuente, da assoggettare ad Iva (come se l impianto l venisse venduto)) 23

24 Proventi per soggetti che esercitano attività commerciale 3) Persona fisica o giuridica che realizza l impianto l nell ambito di attività commerciali Vale il regime appena descritto sub 2). In sintesi: -sia i corrispettivi, sia la tariffa incentivante costituiscono ricavi r rilevanti ai fini del reddito d impresa d -i i corrispettivi sono soggetti ad IVA -la tariffa incentivante è soggetta a ritenuta del 4% ma non a IVA - i costi di acquisto o realizzazione dell impianto sono deducibili tramite ammortamento e la relativa IVA è detraibile 24

25 Proventi per soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo 4) Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o associazione professionale E necessario distinguere due ipotesi: A)Utilizzo dell impianto esclusivamente per le esigenze dell attivit attività di lavoro autonomo B) Utilizzo dell impianto nell ambito dell attivit attività di lavoro autonomo e vendita dell energia energia in eccesso 25

26 Proventi per soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo A) Utilizzo dell impianto esclusivamente per le esigenze nell ambito della attività di lavoro autonomo - La tariffa incentivante non è fiscalmente rilevante - I costi di acquisto o realizzazione dell impianto sono deducibili tramite ammortamento - L IVA assolta sui costi di acquisto e produzione è detraibile 26

27 Proventi per soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo Casi particolari: 1. Non uso esclusivo per le esigenze dell attivit attività,, ma uso promiscuo anche per esigenze private: I costi di acquisto e produzione dell impianto sono deducibili per il 50% L IVA sui costi di acquisto e produzione è detraibile in proporzione al rapporto tra la quantità di energia ceduta alla rete e quella complessivamente prodotta 27

28 Proventi per soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo Casi particolari: 2. L impianto L inizialmente ad uso esclusivo per l attivitl attività o ad uso promiscuo viene destinato ad uso personale: - Qualora il bene non venga più utilizzato promiscuamente essendo destinato solo ad uso personale o familiare, si configura una destinazione del bene all'uso personale del contribuente, da assoggettare ad Iva (come se l impianto l venisse venduto) 28

29 Proventi per soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo B) Utilizzo dell impianto nell ambito della attività di lavoro autonomo e vendita dell energia energia in eccesso La vendita dell energia energia in eccesso individua un attivit attività d impresa. Di conseguenza : -la tariffa incentivante, in misura proporzionale all energia ceduta (ma senza ritenuta 4%) -i i corrispettivi derivanti dalla vendita di energia -il contributo in conto scambio derivante dal servizio SSP (in quanto particolare forma di autoconsumo) sono tutti fiscalmente rilevanti come ricavi da reddito d impresa ex art. 85 TUIR e rilevano anche ai fini IRAP 29

30 Proventi per soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo B) Utilizzo dell impianto nell ambito della attività di lavoro autonomo e vendita dell energia energia in eccesso (segue) Oneri: i costi di acquisto o realizzazione dell impianto sono deducibili tramite ammortamento: dal reddito d impresa d e dal reddito di lavoro autonomo pro quota, tenendo conto dell effettivo effettivo utilizzo. L IVA sui costi di acquisto e produzione è detraibile (con necessità di gestire le due attività separatamente determinando il relativo prorata) 30

31 Cumulabilità della tariffa incentivante con altri incentivi La tariffa incentivante non è applicabile (cfr Circ 36/E del 2007): -all elettricità prodotta da impianti realizzati con incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale ale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti i il 20% del costo dell'investimento (il credito d'imposta per la realizzazione dell impianto fotovoltaico previsto dall art. art. 1, commi L. 296/2006 e concesso nella misura del 50 per cento dell investimento, può essere fruito e cumulato con la tariffa incentivante, solo nella misura del 20 per cento. Cfr Ris 20/E del d 2009) -all elettricità prodotta da impianti realizzati con incentivi pubblici derivanti dal programma tetti fotovoltaici del Ministero dell ambiente, erogati dal Ministero, dalle regioni o dalle Province autonome (D.Lgs. 19 agosto 2005, 192) 31

32 Cumulabilità della tariffa incentivante con altri incentivi (segue) La tariffa incentivante non è applicabile: -all elettricità prodotta con impianti per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi enti di recupero del patrimonio edilizio richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 La tariffa incentivante non è cumulabile con: -i i "certificati verdi" di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del l D.Lgs. 29 dicembre 2003, n i titoli di efficienza energetica ( certificati bianchi ) derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n

33 Cumulabilità della tariffa incentivante con altri incentivi, regime dal 2010, (segue) Ai sensi dell articolo 5 del DM 6 agosto 2010 il regime di cumulabilità diventa il seguente. 1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell impianto: a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del d costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW; b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell edificio edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome; 33

34 Cumulabilità della tariffa incentivante con altri incentivi, regime dal 2010, (segue) c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del d costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati zati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l ente l pubblico o l organizzazione non lucrativa di utilità sociale; d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del d costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all interno di siti contaminati come definiti dall articolo articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purché il soggetto responsabile dell impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all articolo articolo 10, comma 1, lettera a); 34

35 Cumulabilità della tariffa incentivante con altri incentivi, regime dal 2010, (segue) e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del d costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del d costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) benefici conseguenti all accesso accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. 35

36 Cumulabilità della tariffa incentivante con altri incentivi, regime dal 2010, (segue) 2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972,, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le l tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali. 3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte otte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio f

37 Cumulabilità della tariffa incentivante con altri incentivi, regime dal 2010, 4. Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data d di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino o in esercizio entro il 31 dicembre

38 Impianti fotovoltaici ed ICI Il tema ICI si pone - sia per gli impianti collocati a terra - sia per gli impianti collocati sugli edifici 38

39 Impianti fotovoltaici collocati a terra ed ICI Art. 1 D.Lgs. 504/1992: presupposto dell imposta è il possesso di fabbricati,, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati Art. 2 D.Lgs. 504/1992: ai fini ICI per fabbricato si intende l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano Art. 2 D. M. 2 gennaio 1998, n. 8: si qualificano altresì come unità immobiliari le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, 39

40 Impianti fotovoltaici collocati a terra ed ICI L impianto fotovoltaico collocato a terra non è un fabbricato né tanto meno un edificio; Problema: : se l impianto l fotovoltaico sia una costruzione dotata di autonomia funzionale e reddituale, nel senso indicato dal D. M. 2 gennaio 1998, n. 8 L amministrazione con la Ris 3/T del 2008 ha risposto affermativamente ed ha precisato che gli impianti devono essere accatastati nella categoria D/1 Opifici- applicando un criterio interpretativo analogo a quello seguito con riferimento alle centrali elettriche e valorizzando i pannelli come le turbine 40

41 Impianti fotovoltaici collocati a terra ed ICI La tesi dell amministrazione non è condivisibile perché: a) vi sono fondamentali differenze strutturali tra gli impianti fotovoltaici e le centrali idroelettriche (in particolare sul piano del ciclo produttivo e della connessione al suolo) sulla base delle quali si può concludere che i primi non costituiscono costruzioni; b) quand anche anche gli impianti fotovoltaici costituissero costruzioni accatastabili, si dovrebbe ritenere che debbano essere classificati nella categoria catastale E costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche in quanto definiti opere di pubblica utilità dall art. art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/

42 Impianti fotovoltaici collocati sugli edifici ed ICI Gli impianti collocati sugli edifici non hanno un autonoma rilevanza catastale Tuttavia: -mentre gli impianti di potenza sino a 20 Kw non hanno alcun rilievo ai fini ICI -gli impianti fissi di maggior potenza comportano un aumento del valore del fabbricato e quindi della relativa rendita, con conseguente incremento della base imponibile ICI 42

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