Sanremo, 9 aprile 2014 Al Sindaco Agli Assessori Al Presidente del Consiglio Ai Consiglieri Comunali Ai Dirigenti All Ufficio Elettorale

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1 SEGRETERIA GENERALE Cod. Fisc Sanremo, 9 aprile 2014 Al Sindaco Agli Assessori Al Presidente del Consiglio Ai Consiglieri Comunali Ai Dirigenti All Ufficio Elettorale Oggetto: Elezioni amministrative. Divieto di svolgere attività di comunicazione e calendario elettorale. Con riferimento all oggetto si forniscono, di seguito, alcune brevi indicazioni circa l attività di comunicazione da parte dell Ente durante il periodo elettorale, nonché un sintetico calendario delle relative fasi e della disciplina della propaganda elettorale. A - COMUNICAZIONE NEL PERIODO PRECEDENTE LA CONSULTAZIONE ELETTORALE I divieti Nel periodo temporale che precede la consultazione elettorale la comunicazione istituzionale, realizzata dalle pubbliche amministrazioni, subisce parziali limitazioni, per evitare che la stessa possa sovrapporsi ed interagire con l attività propagandistica, svolta dalle liste e dai candidati, dando vita ad una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione. Il fondamento giuridico di tali limitazioni è rappresentato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica. In particolare, l art. 9 (rubricato Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione ) prevede che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. In base a tale divieto, le amministrazioni devono astenersi dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale nonchè da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell immagine politica o dell attività istitu- 1

2 zionale dell ente, favoriscano una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale. Eccezioni consentite È opportuno evidenziare che tale divieto non implica che l attività di comunicazione si debba arrestare completamente; infatti, lo stesso art. 9 prevede una deroga per le attività di comunicazione effettuate in forma impersonale e indispensabili per l efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni. Non essendo però agevole individuare le fattispecie comunicative che rientrano nella deroga normativa, al riguardo occorre effettuare una duplice considerazione: 1) nell individuazione delle funzioni proprie del Comune (che sono quelle di cui all articolo 13, comma 1 1, D. Lgs. 267/2000); 2) nella successiva interpretazione dell espressione efficace assolvimento. Occorre, in pratica, riuscire a stabilire quali siano le attività indispensabili, per il cui corretto svolgimento l ente in questione ha necessità di utilizzare le forme di comunicazione istituzionale, previste dalla legge 7 giugno 2000, n.150, recante Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Sulla base di tali premesse si ritiene che gli Amministratori, possano svolgere le seguenti attività: tutte le attività di comunicazione ascrivibili al funzionamento degli uffici, alla normativa vigente, ai servizi erogati dal territorio che restano ammesse nel periodo preelettorale, sottoscrivendo i relativi atti (l apposizione della firma in calce ad un atto non costituisce di per sé stessa una personalizzazione dell attività di comunicazione ma solo di perfezionamento necessario dell atto stesso); pubblicazioni anche periodiche dell amministrazione in cui vengono elencati in maniera asettica le attività svolte dall Amministrazione stessa, riferite ai diversi settori o porzioni di territorio; partecipazione a tutte le iniziative convocate da altri soggetti, siano essi istituzioni e/o associazioni di varia natura, poiché il divieto si riferisce alle iniziative di comunicazione promosse dalla propria amministrazione; presenziare manifestazioni legate a festività e solennità civili e/o religiose locali o nazionali dove la presenza di rappresentanti dell Amministrazione è prevista o dal protocollo o dalla prassi; partecipare alle iniziative politiche del proprio partito e della propria coalizione politica. Le attività devono avere carattere assolutamente impersonale, evitando di dare risalto alle figure singole degli Amministratori, soprattutto nell ipotesi in cui questi si candidino per essere rieletti. Viceversa, i seguenti comportamenti dei pubblici amministratori sono vietati: o manifestazioni volte ad appoggiare le liste dei candidati impegnati nel confronto elettorale; o lettere ai cittadini elettori, su carta intestata dell Amministrazione, di autovalutazione od anche, nel caso di iniziative ordinariamente previste, qualora nelle comunicazioni, il me- 2

3 rito delle stesse venga riferito direttamente all attività non dell Ente ma degli amministratori stessi, ossia risultino personalizzate; o trasmissioni video o interventi sulla stampa di identico contenuto; o convegni, conferenze stampa, etc., organizzati dall Amministrazione di appartenenza, su tematiche amministrative e politiche. Per concludere, ciò che la legge intende evitare sono le occasioni di propaganda istituzionale, non ogni tipo di comunicazione culturale o politica da parte dell'ente pubblico. La diffusione di informazioni di stretta utilità sociale integra la realizzazione di un servizio pubblico, la cui continuità non può venire meno nel periodo che precede la consultazione elettorale. B - CALENDARIO ELETTORALE Per opportuna conoscenza si riportano, di seguito, le principali scadenze elettorali, di maggiore interesse (45 giorno antecedente le elezioni) Pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Da questa data il Consiglio Comunale si limita ad adottare solo gli atti urgenti e improrogabili (art. 38, 4 comma, D.Lgs. 267/2000). Viceversa, la Giunta svolge normalmente la propria attività. Inizio del divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ai sensi dell art. 9, comma 1, della legge 28/2000. (30 giorno antecedente le elezioni) Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore. Inizio del divieto di determinate forme di propaganda 2 : propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive; propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti); lancio o getto di volantini; propaganda luminosa mobile; uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati dall art.7, 2 comma, della legge 130/1975 e dal nuovo Codice della strada Non rientrano nel divieto: gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati; le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste partecipanti alla consultazione, nonché delle pubblicazioni di presentazione dei loro programmi elettorali. 1 Servizi alla persona e alla comunità; assetto ed utilizzazione del territorio; sviluppo economico. 2 Si riporta, in calce alla presente nota, lo specifico richiamo alla disciplina della propaganda elettorale 3

4 (3 giorno antecedente le elezioni) Il Sindaco notifica, agli interessati, l'avvenuta nomina, mediante sorteggio, a scrutatore di seggio elettorale, in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento. Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio. (2 giorno antecedente le elezioni) Presentazione al Segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti di lista, presso i singoli seggi e presso l'ufficio centrale (decorso il termine anzi detto, la designazione può essere comunicata ai Presidente degli Uffici elettorali, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione), anche per l'eventuale votazione di ballottaggio. Dalle ore 00:00 Inizio del divieto di effettuare: - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, luoghi pubblici od aperti al pubblico; - la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti propaganda elettorale; - la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale. Giorno di votazione Continuano ad essere vietati: - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico; - la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale; - la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale; - ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni e- lettorali. Prima dell'inizio della votazione: presentazione, direttamente ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali, che non fossero state presentate in precedenza al Segretario comunale. C - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLE ELEZIONI Si segnalano gli adempimenti principali successivi alle elezioni ed, in particolare, l insediamento del Sindaco, della Giunta e del Consiglio. Gli eletti sono proclamati alla chiusura delle operazioni di scrutinio a cura del Presidente dell Ufficio elettorale centrale. All atto della proclamazione degli eletti cessano dalla carica il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale precedenti e contestualmente entrano in carica i Consiglieri e il Sindaco. 4

5 Il primo Consiglio Comunale è convocato entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi nei successivi dieci giorni (così come previsto dall art 40 del D. Lgs. 267/2000), in tale seduta gli adempimenti previsti sono: Esame condizione degli eletti (art. 41 D. Lgs. 267/2000) Giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione (art. 50 comma 11 D. Lgs. 267/2000) Comunicazione della composizione della Giunta nominata dal Sindaco (art. 46 D. Lgs. 267/2000) Elezione Presidente del Consiglio e del Vice Presidente (art. 40 comma 2 D. Lgs. 267/2000) D DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE 1. I comizi e le riunioni di propaganda elettorale Ai sensi dell'art. 7 della L. 130/75 e dell art. 18 del D. Lgs. 267/2000, le riunioni elettorali che si tengono a partire dal 30 giorno antecedente la data fissata per le e lezioni non necessitano di preventivo avviso al Questore, come invece per altro tipo di riunioni, per cui deve essere data comunicazione, almeno 3 giorni prima, all Autorità di P.S. sopra citata. E' prassi che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni elettorali siano concordati tra i promotori delle manifestazioni, con l'intervento delle locali autorità di P.S. Durante i comizi o le riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti che riproducano la voce dell'oratore o riproducano discorsi, motti o inni registrati. Le apparecchiature di amplificazione possono essere fisse o montate su apposito veicolo fermo (capitolo III Circolare Mininterno 08/04/80 n 1943/V). Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale (art. 9 L. 212/56). 2. Propaganda elettorale a mezzo fonica su mezzi mobili Tale tipo di propaganda, a partire dal 30 giorno antecedente la data fissata per le elezioni, è possibile nel rispetto di due condizioni: a) possesso della autorizzazione prevista dall art. 23 C.d.S, rilasciata dal Comune; b) rispetto delle condizioni previste dall art. 7/2 L. 130/75: l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito solamente per il preavviso dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solo dalle ore alle ore del giorno della manifestazione e di quello precedente. Nell'annuncio del comizio possono essere compresi il nome dell'oratore e il tema del discorso (capitolo III Circolare Mininterno 08/04/80 n 1943/V). Durante il passaggio del veicolo è consentita l'esposizione di manifesti, ma ciò fino a quando il veicolo circola, una volta fermo gli stessi devono essere tolti. N.B. La limitazione all'uso della propaganda a mezzo fonica riguarda i mezzi mobili in movimento, quando questi siano fermi ed asserviti ad un comizio o riunione di propaganda elettorale invece non esistono le limitazioni di cui al punto b) (capitolo III Circolare Mininterno 08/04/80 n 1943/V). 5

6 3. Volantinaggio L'art. 6 della L. 212/56 prevede che, a partire dal 30 giorno precedente la data fissata per le elezioni, è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre è consentita la distribuzione a mano (capitolo II Circolare Mininterno 08/04/80 n 1943/V ). 4. Affissione stampati, giornali murali, manifesti Ai sensi degli artt. 1 e 6 della L. 212/56, a partire dal 30 giorno precedente la data fissata per le elezioni, l'affissione di stampati, manifesti, ecc. può avvenire solo negli appositi spazi a ciò destinati. La Giunta Comunale, a tal fine, provvede ad adottare delibere con cui: a) stabilisce gli spazi (cioè i luoghi in senso generico) dove è possibile l affissione di propaganda elettorale da parte di partiti, o gruppi di partiti, partecipanti alla competizione e- lettorale; b) delimita gli spazi di cui alla lett. a) ripartendo gli spazi in sezioni di dimensioni prestabilite; c) assegna le sezioni a tutti coloro che hanno diritto a eseguire le affissioni. Ai sensi della Circolare Mininterno 08/04/80 n 194 3/V par. 6 lett. a) e b), dal momento della assegnazione degli appositi spazi a coloro che ne hanno titolo, è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati alle normali affissioni. È altresì vietata l esposizione di materiale di propaganda elettorale in spazi a disposizione dei partiti o privati, tipo le bacheche, con l unica eccezione di affiggere giornali quotidiani o periodici. Ugualmente, ai sensi dell'art. 6 della L. 212/56, dallo stesso momento, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti e, ai sensi della Circolare Mininterno 08/04/80 n 1943/V par. 6 lett. c), " è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo" e deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad e- sempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende,ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo. (capitolo II paragrafo 2 Circolare Mininterno 08/04/80 n 1943/V). Le Amministrazioni comunali sono tenute per legge, dal momento dell assegnazione degli spazi suddetti, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi assegnati, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. Le spese sostenute per la rimozione del materiale di propaganda elettorale sono a carico in solido dell esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93, come modificato dall articolo 1, comma 178,della Legge 296/2006) E altresì vietata l esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle vetrine dei point elettorali. I manifesti dei candidati e delle liste potranno essere affissi esclusivamente alle pareti interne dei point medesimi. 6

7 Ai sensi dell art. 9 della L. 212/56, nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni, è vietata la nuova affissione di stampati, manifesti, ecc. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche di partiti o associazioni. La propaganda elettorale effettuata tramite veicolo in movimento (tipici veicoli pubblicitari definiti vele ) e a carattere figurativo non rientra nei divieti sopra indicati, in quanto essa, da una parte non costituisce affissione, e dall altra non è né propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, né propaganda luminosa. La legittimità di tale forma di forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento, sono consentite brevi soste tecniche, orientativamente di 15 minuti; il rimessaggio deve avvenire in luoghi che non ne consentono la visibilità. Se queste condizioni non vengono rispettate si configura una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso. Sono consentiti i cosiddetti flash mob, ma solo se in movimento, come il termine stesso indica. 5. Sedi di partito, sedi comitati e gazebo Non sono riconducibili a forme di pubblicità, e sono pertanto consentite, le insegne indicanti le sedi dei partiti, movimenti o liste. Nei gazebo è consentita, pertanto, soltanto la suddetta pubblicità, mentre è vietato l utilizzo di manifesti dei candidati e delle liste. Nelle postazioni assegnate per i banchetti elettorali, con autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, è vietato l uso di vele fisse o flash. 6. Divieti e obblighi particolari Durante la campagna elettorale non dovranno essere effettuate staffette ciclistiche o motorizzate, fiaccolate o cortei e festival in genere a scopo propagandistico. Non potranno essere organizzati eventi musicali, se non strettamente correlati a manifestazioni di propaganda elettorale. Nel giorno precedente le votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale. Nei giorni destinati alle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di mt. 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. Augurandomi di essere stata sufficientemente esaustiva, pur rimanendo a disposizione per e- ventuali e ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. IL SEGRETARIO GENERALE (Dr.ssa Nicoletta BLENCIO) 7

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