CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO

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1 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Approvato con Deliberazione dell Assemblea Consortile n... del../../.

2 PREMESSA Il Servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D. è finalizzato a singoli o nuclei familiari che evidenzino condizioni di disagio e di parziale o totale non autosufficienza (art. 18 della L.R. n. 1/2004), per favorire il più possibile l autonomia dell utente ed evitare ricoveri impropri..il S.A.D. si configura altresì come un servizio integrato con i servizi sanitari e con tutte le risorse della comunità locale. La Legge Quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 328/2000), all articolo n.15 (Sostegno domiciliare per le persone non autosufficienti), incentiva ulteriormente interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti per favorire l autonomia e sostenere il nucleo familiare nell assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta, nonché investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell ambiente familiare, secondo gli indirizzi indicati dalla presente Legge. Con D.G.R /2003 1, in attuazione del D.P.C.M, 29/11/2001, la Regione Piemonte ha definito il percorso integrato sociosanitario per la presa in carico di persone non autosufficienti in lungoassistenza; il Consorzio e l ASL CN 2 hanno recepito le indicazioni contenute nella citata DGR siglando appositi protocolli a livello distrettuale. Con D.G.R. 6 aprile 2009 n la Regione Piemonte ha inoltre previsto il Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo-assistenza di anziani disabili non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n del Con riferimento alla succitata normativa il presente regolamento definisce i destinatari delle prestazioni di assistenza domiciliare, la tipologia dell intervento e i parametri economici per la compartecipazione economica al servizio da parte dell utente. Articolo 1 - Destinatari del Servizio Sono destinatari del servizio S.A.D. le persone residenti sul territorio dei Consorzio 2. In particolare, il S.A.D. è erogato a: - persone anziane, autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, - persone con handicap permanente grave - disabili psico-fisici - minori, - adulti in stato di disagio sociale e con rischio di emarginazione - nuclei familiari al cui interno sono presenti tipologie di utenza sopraindicate, qualora il nucleo presenti la necessità, anche solo temporanea, di essere supportato nei compiti di assistenza. Per quanto riguarda le persone con problemi psichiatrici, con problemi legati all abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, con problemi di non autosufficienza o di malattie croniche ed invalidanti o degenerative, l erogazione del SAD è subordinata alla valutazione delle competenti commissioni UMVD e UVG per la presa in carico integrata con l ASL CN2. Le commissioni predispongono un Piano Assistenziale individuale e gli aspetti finanziari vengono definiti sulla base della convenzione sottoscritta con l ASL CN 2. Articolo 2 Modalità di accesso al Servizio Per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento, le persone interessate, i familiari o altri soggetti segnalanti devono presentare domanda all Assistente Sociale territorialmente competente. Gli operatori delle suddette sedi provvederanno a: 1 D.G.R. 23 dicembre 2003, n D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1C Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all area dell integrazione socio-sanitaria 2 Coloro che per vari motivi sono soltanto domiciliati possono usufruire delle prestazioni del S.A.D., previa valutazione degli operatori competenti, fatto salvo l'impegno di rimborso delle spese sostenute da parte del Comune di residenza del fruitore o dell Ente gestore da questo delegato.

3 - analizzare e valutare la situazione socio-economica, attraverso colloqui, visita domiciliare, e richiedere la documentazione attestante la Situazione Economica del nucleo e/o del singolo ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 (ISE) modificato dal D. Lgs. n. 130/00 ed i relativi decreti attuativi. Vengono sommati alla situazione economica ISE le seguenti entrate: pensioni di guerra, di invalidità civile, rendite INAIL, pensioni sociali, contributi percepiti da parenti obbligati ai sensi dell art. 433 del Codice Civile, i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali, i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti rivolti al sostegno del reddito (esclusi quelli espressamente dedicati da apposite norme all acquisto di beni o di servizi primari). La situazione economica dichiarata ha validità annuale. - istruire la pratica per l attivazione del servizio; - stipulare un contratto di intervento con il richiedente nel quale verranno specificate la frequenza e le modalità di erogazione del servizio; - elaborare un progetto assistenziale individualizzato (P.A.I.) contenente obiettivi da verificare periodicamente tra gli operatori interessati e con il richiedente; - effettuare verifiche periodiche delle singole situazioni. Articolo 3 - Priorità di ammissione al servizio In presenza di lista d attesa, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. n. 1/04, vengono individuati i seguenti criteri di priorità: 1. Anziani non autosufficienti 2. Minori segnalati dall Autorità Giudiziaria o in situazione di grave pregiudizio, giudicati tali a seguito di valutazione del Servizio Socio-Assistenziale 3. Persone sole con reddito minimo 4. Persone con handicap permanente grave Articolo 4 - Motivi per la cessazione e/o sospensione del servizio L erogazione delle prestazioni erogate dal S.A.D. può essere sospesa o interrotta in caso di: - Dimissione volontaria da parte dell utente; - Inserimento definitivo in Presidio; - Valutazione del Servizio del venire meno dei requisiti per i quali è stato avviato il servizio stesso - Dimissione per raggiungimento degli obiettivi fissati nel Progetto Assistenziale - Individualizzato (P.A.I.) - Mancato pagamento delle quote previste dal presente regolamento per la compartecipazione al SAD, Pasto a domicilio o Telesoccorso - Decesso. Il Servizio potrà modificare l erogazione in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione e sulla base di un Piano di lavoro concordato. Articolo 5 - Attività previste L Assistenza Domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l accesso ai servizi territoriali, nonché il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà. Le competenze dell O.S.S. (Operatore Socio Sanitario), come previsto dalla D.G.R. n del 25 marzo 2002, consistono nel: - collaborare con altre figure professionali e in équipe; - individuare i bisogni non soddisfatti dell'utente; - gestire strategie di relazione di aiuto; - rispettare l'autodeterminazione della persona; - individuare le norme igienico-alimentari e igienico-ambientali di sicurezza; - gestire situazioni di emergenza sanitaria e sociale; - orientarsi nel contesto organizzativo, istituzionale e informale di rete sociale e sanitaria.

4 Il S.A.D. può fornire, inoltre: - un servizio di lavanderia; - consegna di pasti a domicilio, forniti da Strutture del territorio; - un servizio di Telesoccorso a favore di persone che, per motivi di salute, di isolamento per mancanza di reti familiari necessitano di tale intervento. Articolo 6 - Impegni da parte degli utenti Gli utenti del Servizio: - devono rispettare il progetto di intervento concordato e non richiedere all O.S.S. prestazioni e orari diversi; - sono tenuti ad un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dell operatore; - devono fornire all O.S.S. il materiale necessario allo svolgimento delle attività progettuali concordate; - qualora l O.S.S. presti servizio presso un nucleo familiare dovrà svolgere esclusivamente mansioni riferentesi alla persona destinataria del servizio; - per qualsiasi osservazione, proposta e richiesta di cambiamenti del piano di lavoro, devono rivolgersi all Assistente Sociale del servizio territoriale di riferimento. Articolo 7 Compartecipazione ai costi del S.A.D. La compartecipazione finanziaria degli utenti è regolata, conformemente a quanto previsto dall art. 3, comma 1, lett.f) della L.R. n. 1/04. Per la determinazione delle quote a carico degli utenti si tiene conto della situazione economica del nucleo anagrafico. La situazione economica viene definita ai sensi del D. Lgs. n. 109/1998 modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 e relativi decreti attuativi, opportunamente integrata in base a quanto previsto dall art. 2 del presente Regolamento. L entità della quota di compartecipazione è determinata come di seguito indicata: Fascia ISEE Compartecipazione Fino a euro 5.500,00 Esente 3,00 Da 5.500,01 a 7.500,00 3 /h 5,00 Da 7.500,01 a 9.500,00 5 /h 8,00 Da 9.500,01 a ,00 10 /h 15,00 Oltre a euro ,00 Prezzo pieno Compartecipazione con indennità di accompagnamento o altre entrate superiori a 100 mensili In assenza della documentazione richiesta all art. 2 del presente Regolamento il servizio non verrà erogato In casi particolari - su richiesta scritta ed opportunamente documentata dall Assistente Sociale territorialmente competente, previo parere favorevole del Responsabile di Area - è possibile determinare esenzioni per situazioni non rientranti nelle tipologie previste, valutando il caso nel suo complesso, la necessità nonché l utilità dell erogazione del servizio stesso. Articolo 8 Compartecipazione al costo dei pasti È una prestazione integrativa del Servizio Domiciliare con l obiettivo di garantire una adeguata alimentazione agli anziani e/o adulti in difficoltà soli o con presenza di nucleo familiare non in grado di provvedere. - pasti a domicilio - pasti consumati presso mense pubbliche (pasto di tipo A completo) - pasti consumati presso strutture.

5 Contribuzione a carico dell utente: è richiesta la partecipazione al costo nella misura e con le modalità di seguito riportate. Fascia ISEE ISEE inferiore a 3.250,00 1 fra 3.251,00 e 5.500,00 2 Da 5.500,01 a 7.500,00 3 Oltre 7.500,01 Intero Compartecipazione pasto e veicolazione o pasto presso le mense del territorio Articolo 9 Compartecipazione ai costi del telesoccorso La compartecipazione finanziaria degli utenti è regolata, conformemente a quanto previsto dall art. 3, comma 1 lett. f) della L.R. n. 1/04. L entità della quota è correlata a fasce di reddito del nucleo familiare e determinata come di seguito indicata: Fascia ISEE % Compartecipazione ISEE inferiore a 3.250,00 Esente fra 3.251,00 e 5.500,00 30% dell abbonamento annuale pari a 46,00 ( 3,84 al mese ) Da 5.500,01 a 7.500,00 50% dell abbonamento annuale pari a 77,00 ( 6,5 al mese ) Oltre a 7.500,00 100% dell abbonamento annuale pari a 154,00 annuale ( 12,90) Il pagamento del Telesoccorso avviene al momento dell attivazione e successivamente con un canone annuale sempre tramite bollettino postale predisposto dal Consorzio Articolo 10 Compartecipazione ai costi del s.a.d. e del telesoccorso da parte di soggetti anziani non autosufficienti e di persone con handicap permanente grave L utente anziano non autosufficiente e la persona con handicap permanente grave compartecipa al costo del servizio (D.G.R. n del 23/7/2007 e D.G.R. n del 6/4/2009) con l ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica. Per definire l entità residua della compartecipazione sulla parte non coperta dalle indennità sopra indicate e l entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita ai punti seguenti, utilizzando come base normativa il D.Lgs. n. 109/98 (ISE) modificato dal D. Lgs. n. 130/00 ed i relativi decreti attuativi (in particolare DPCM n. 221/99). In particolare per determinare l entità della compartecipazione non si rileva la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, ma solo quella dell utente. REDDITO E PATRIMONIO La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Sono da considerarsi i redditi risultanti dall ultima dichiarazione presentata ai fini dell imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) - o dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti

6 previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione dell istanza volta ad ottenere l erogazione della prestazione. REDDITO Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento è costituto: - dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. obbligati alla presentazione dell IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte; - dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato) Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata - per le quali sussiste l obbligo della presentazione della dichiarazione IVA - va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell azienda e reimpiegati nell azienda stessa. DIFFERENZA TRA REDDITO DELL ANNO IN CORSO E REDDITO RISULTANTE DALL ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA. Qualora il reddito per l anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall ultima dichiarazione presentata ai fini dell imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) - o dall ultimo certificato sostitutivo - il beneficiario della prestazione dovrà autocertificare la variazione alla Comunità Montana che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione. PATRIMONIO MOBILIARE Il patrimonio mobiliare è costituito da : a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell anno precedente a quello di erogazione della prestazione; b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lett. a); c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lett. a); d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo; e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitatile il diritto di riscatto; h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

7 i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). (Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate ). PATRIMONIO IMMOBILIARE Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel patrimonio immobiliare è ricompreso: - - il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della nuda proprietà. - - il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni. DIFFERENZA TRA CONSISTENZA PATRIMONIALE (MOBILIARE ED IMMOBILIARE) ALLA DATA DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CONSISTENZA PATRIMONIALE RILEVATA AL 31 DICEMBRE DELL ANNO PRECEDENTE Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 dal quella rilevata al 31 dicembre dell anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione. VALIDITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima alla Comunità Montana, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni. FRANCHIGIA Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva. FRANCHIGIA SUL REDDITO: Una somma non inferiore alla soglia di povertà relativa all anno precedente (somma adeguata annualmente su base ISTAT ) viene lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali. Per l anno e fino a nuova indicazione ISTAT tale somma è individuata in 600,00 mensili. FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE Dall ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: ,71. FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE 1) Dall ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: ,69 per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l acquisto o la costruzione del bene. 2) Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica CONTROLLI In attuazione delle disposizioni di cui all art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) questa Comunità Montana effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione. DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

8 Articolo 11 Partecipazione al costo per Prestazioni complementari alla domiciliarita per anziani non autosufficienti Per prestazione complementare si intende la frequenza a strutture semiresidenziali fascia oraria 8,30-17 Per le suddette prestazioni destinate a anziani non autosufficienti la compartecipazione è cosi regolamentata *: Reddito individuale fino a 7.200,00 euro Reddito individuale annuale fino a 9.200,00 euro Reddito individuale annuale oltre gli 9.200,01 euro Prestazione gratuita, paga il pasto 5,00 al giorno + il costo del pasto 10,00 al giorno + il costo del pasto In presenza di indennità di accompagnamento la prestazione è maggiorata di 5,00/die Articolo 12 Orario e sedi di lavoro Nel rispetto delle norme contrattuali l orario di lavoro deve articolarsi in modo da favorire al massimo l efficacia delle prestazioni ed è ricompresso dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 Articolo 13 Metodologia e organizzazione del lavoro L Operatore Socio Sanitario, lavora in integrazione con le altre figure professionali del territorio (Assistente Sociale, Educatore Professionale, Medico di base, Infermiere Professionale, ecc.). L O.S.S. opera individualmente nell esecuzione di compiti specifici di cui al precedente articolo 6. L O.S.S. fa costante riferimento all Assistente Sociale per: - verifiche periodiche del servizio svolto e programmazione settimanale del lavoro; - segnalazione per ogni nuova richiesta e problematiche emergenti; - nuove prese in carico di utenti. Articolo 14 Doveri L O.S.S., deve attenersi ad una precisa deontologia professionale che prevede: - rispetto del segreto professionale che comporta il non far commenti o rivelare notizie inerenti alle situazioni di cui è a conoscenza, con persone estranee al servizio; - astensione assoluta dal ricevere compensi, in denaro o in natura, da parte degli utenti; - stimolo e rispetto dell autodeterminazione degli utenti; - rispetto del piano di lavoro secondo gli orari o i giorni precedentemente concordati con gli utenti e quindi stabiliti in sede di programmazione settimanale del lavoro; - adeguamento ad eventuali variazioni di orario o sedi di servizio disposti dall Assistente Sociale in base a motivate esigenze di servizio. Articolo 15 Procedure di erogazione, verifiche e controlli Le procedure inerenti la richiesta, l'erogazione, la verifica ed il controllo del SAD sono regolate mediante gli appositi strumenti predisposti dai tecnici incaricati dall'ente. I protocolli operativi e le disposizioni di carattere organizzativo che verranno definiti a seguito dell'approvazione del presente regolamento faranno preciso riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

9 Articolo 16 Norme transitorie di attuazione Il presente Regolamento si applica a tutti i Progetti Assistenziali Individualizzati (P.A.I.) nuovi e/o soggetti a revisione da parte del servizio sociale e/o delle Unità di Valutazione Multidisciplinari competenti. Per tutti i Progetti Assistenziali Individualizzati (P.A.I.) di persone già in carico alla data di approvazione del presente Regolamento, si prevede l applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento a far data dal 01/03/2012 compreso - entro e non oltre tale data i beneficiari del SAD saranno tenuti e produrre tutta la documentazione di cui all art. 2 all Ufficio protocollo del Consorzio Articolo 17 Reclami Le istanze di reclamo devono essere presentate per iscritto presso gli Uffici del Servizio Socio-Assistenziale e/o presso la sede della Comunità Montana e devono contenere tutti gli elementi necessari relativi all'interessato e alla pratica o procedimento amministrativo che lo riguardano; le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione. Articolo 18 Tutela dei dati personali I dati personali sono trattati con riferimento al D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione della predetta normativa in vigore presso questo Ente. Articolo 19 Pubblicità del regolamento Copia del presente regolamento, a norma dell articolo n. 22 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede della Comunità Montana e presso le Unità Operative Territoriali, per favorirne la visione in qualunque momento. Il Regolamento sarà inoltre pubblicato sul sito internet della Consorzio. Articolo 20 Modifiche al regolamento Ogni variazione ed integrazione al presente Regolamento dovrà essere approvata con atto dell Assemblea Consortile. Articolo 21 Rinvio Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri Atti e regolamenti dell Ente Gestore. Articolo 22 Entrata in vigore Il presente regolamento pubblicato all Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutivo dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

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