ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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1 C O M U N E D I T U R I P R O V I N C I A D I B A R I ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO Nr. 61 del Reg. Data: Oggetto: D.M. del 07/03/2014: Mantenimento dell Ufficio del Giudice di Pace di Putignano a servizio del territorio dei Comuni di Castellana Grotte, Putignano e Turi. Conferma adesione alla gestione associata del servizio dell Ufficio del Giudice di Pace di Putignano ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 156/2012 e dell art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000. L anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 13,00 ed in prosieguo nella sede Municipale, presente il Commissario Straordinario nella persona della dott. ssa Rossana Riflesso, nominata con D.P.R. del 20 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n.4 del (già nominata Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto della Provincia di Bari n.43861/13.2 Area II EE.LL. del 04/11/2013), assistita dal Segretario Generale, dott. Francesco Mancini, è adottata, con i poteri del Consiglio Comunale, la presente deliberazione; RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell art. 49, 1 comma, del D.lgs. n. 267/2000 sono stati resi i seguenti pareri: parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile ad interim del Settore Affari Istituzionali, dott.ssa Giulia Lacasella ; parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott.ssa Giulia Lacasella;

2 Premesso che con deliberazione di Consiglio n. 28 del 27/05/2013, esecutiva e che qui si intende integralmente richiamata, il Comune di Turi: 1) ha approvato, ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. 07/09/2012, n. 156 e dell art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, la gestione associata, con i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo e Putignano, dell Ufficio del Giudice di Pace (da costituirsi mediante accorpamento dei Giudici di Pace di Noci e Putignano), indicando il Comune di Putignano quale Ente capofila; 2) ha dato atto che esso si sarebbe fatto carico, con gli altri Comuni sopra indicati, degli oneri economici previsti per il funzionamento dell istituendo ufficio, come meglio specificati nei punti seguenti, rilevando che restavano comunque a carico del Ministero della Giustizia le spese per la gestione dei Giudici Onorari di Pace; 3) ha specificato che l Ufficio del Giudice di Pace sarebbe stato organizzato nel modo seguente: l Ufficio del Giudice di Pace, a seguito dell accorpamento dei Giudici di Pace di Noci e Putignano, avrebbe avuto sede in Putignano, in un immobile di proprietà del Comune di Putignano, stesso plesso della sede distaccata del Tribunale di Bari; il Comune di Putignano avrebbe rinunziato a richiedere, agli Enti interessati, il canone di locazione e si sarebbe accollato le spese per le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento; tutti gli altri costi di gestione per il funzionamento dell Ufficio del Giudice di Pace (cancelleria, pulizia dei locali, spese telefoniche, materiale informatico, forniture) sarebbero stati ripartiti, annualmente, fra i Comuni in proporzione al numero degli abitanti, con esclusione del Comune di Turi che avrebbe partecipato ai costi di funzionamento con la corresponsione della somma forfettaria di 5.000,00 annui e per il periodo relativo al mandato amministrativo attuale, poiché esso non avrebbe potuto mettere a disposizione dell Ufficio associato alcuna unità di personale; i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo e Putignano avrebbero messo a disposizione dell Ufficio del Giudice di Pace il personale dipendente proprio, necessario per il funzionamento del servizio associato, come riportato nelle premesse del deliberato consiliare; 4) ha dato atto che il medesimo deliberato comportava una spesa annua presunta di 5.000,00, spesa che avrebbe trovato imputazione al capitolo di spesa n. 2105/0 Quota spese di funzionamento ufficio del Giudice di Pace del redigendo bilancio di previsione esercizio 2013; 5) ha dato mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione, in conformità con quanto deliberato, successivamente all autonoma valutazione del Ministero della Giustizia, dando atto che i Sindaci dei Comuni interessati, con nota del 26 aprile 2013, prot. N del 29/04/2013, avevano già trasmesso la richiesta allo stesso Ministero per l istituzione dell Ufficio del Giudice di Pace nel Comune di Putignano con competenza sui territori dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Putignano e Turi; Preso atto che all adozione della succitata deliberazione consiliare n. 28/2013 non è seguita la sottoscrizione della convenzione di cui all art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, allegata al medesimo deliberato; Richiamati: la legge 21/11/1991, n. 374, con la quale sono state istituite le sedi degli Uffici del Giudice di Pace di Putignano e Noci che esercitano la loro giurisdizione in materia civile e penale, con funzioni di conciliazione in materia civile, oltre che nei territori dei Comuni sedi d ufficio anche nei Comuni del circondario; la legge 14/09/2011, n. 148, relativa a Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici Giudiziari, che ha previsto: 1. delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; Pag di 13

3 2. riduzione degli Uffici del Giudice di Pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro così come riportato nella lettera b) dell art.1; 3. che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del Giudice di Pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di Tribunale o di Procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del Giudice di Pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse; 4. la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della Giustizia degli elenchi degli Uffici del Giudice di Pace da sopprimere o accorpare; 5. che, entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente punto n. 4, gli Enti Locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli Enti medesimi, restando a carico del Ministero della Giustizia unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo; 6. che, entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente punto n. 5, su istanza degli Enti Locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della Giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale Uffici del Giudice di Pace, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente punto n. 5; la Circolare (con annesse tabelle allegate) dal titolo Revisione delle circoscrizioni giudiziarie- Mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace - pubblicata in data 28 febbraio 2013 sul sito del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi), contenente disposizioni sulle modalità e procedure di presentazione, entro il termine perentorio del 29 aprile 2013, delle istanze di mantenimento della sede dell Ufficio del Giudice di Pace; la predetta circolare ministeriale, al comma 3 dell art.1, espressamente dichiara irricevibili le istanze precedentemente presentate imponendo la loro riproposizione con le modalità e formalità indicate; l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 7/09/2012, n. 155, concernente Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità alle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al R.D. 30/01/ 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; l'art. 1 del D.Lgs. 7/09/2012, n. 156, concernente Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; l'art. 2 del predetto D.Lgs. n. 156/2012, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21/11/1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del Giudice di Pace; l'art. 3, comma 2, del succitato D.Lgs. n. 156/2012, con il quale viene stabilito che entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite Pag di 13

4 eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi ; il D.Lgs. 19/02/2014, n. 14, concernente Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari ; l'art. 1 del citato D.Lgs. n. 14/2014, con il quale la tabella A allegata al D.Lgs. n. 155/2012 e la tabella A allegata al R.D. n. 12/1941, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; gli articoli 11 e 12 del suddetto D.Lgs. n. 14/2014, con i quali le tabelle A e B allegate al D.Lgs. n. 156/2012 e la tabella A allegata alla legge n. 374/1991, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo; il decreto, in data 07/03/2014, del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14/04/2014, recante Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, entrato in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U., ovvero il 29 aprile 2014 e, in particolare, l art. 1, con il quale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 156/2012, sono stati mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del Giudice di Pace specificamente indicati nell'allegato 1 del medesimo decreto e quindi, in concreto, l Ufficio del Giudice di Pace di Putignano; Rilevato che l art. 3 del succitato D.M. ha stabilito che la tabella A vigente allegata alla legge 21/11/1991, n. 374, inserita a norma dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 7/09/2012, n. 156, sia sostituita dalla tabella di cui all'allegato 4 del medesimo decreto, la quale prevede, nel caso specifico, che la circoscrizione dell Ufficio del Giudice di Pace di Putignano sia costituita dai Comuni di Castellana Grotte, Putignano e Turi; Considerato che il mantenimento dell Ufficio del Giudice di Putignano, con la determinazione della relativa circoscrizione, è stato stabilito in relazione alla richiesta formulata dagli enti locali interessati con nota in data 26/04/2013, prot. N del 29/04/2013, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del succitato D.Lgs. n. 156/2012 e che l'esercizio della facoltà di cui al medesimo art. 3 comporta l'assunzione, da parte degli enti interessati, degli oneri relativi alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che deve essere messo a disposizione dagli enti medesimi; Rilevato che, in considerazione degli oneri derivanti a regime dall'accoglimento della richiesta di mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace, l art. 5 del D.M. 07/03/2014 prevede, in favore degli enti richiedenti, la facoltà di revocare l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 156/2012, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro il 14 maggio 2014, e con le medesime modalità previste per la presentazione; Rilevato altresì che, al fine di definire in tempo utile le attività propedeutiche all'esercizio dell'attività giudiziaria secondo il nuovo modello organizzativo e gestionale, l art. 6 del succitato D.M. stabilisce: che gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di recesso di cui all'art. 5, sono tenuti a individuare, dandone comunicazione al Ministero della Giustizia entro 60 giorni dalla entrata in vigore del D.M., ossia entro il 28 giugno 2014, con le medesime modalità indicate all'art. 5, i locali destinati ad ospitare l'ufficio nonché il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa; che la mancata comunicazione, entro il predetto termine perentorio di 60 giorni (28 giugno 2014), determina la decadenza dell'istanza di mantenimento dell ufficio; Pag di 13

5 che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. è fissata l'entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del Giudice di Pace mantenuti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 156/2012; Vista la circolare, in data 15 aprile 2014, del Ministero della Giustizia, recante istruzioni per l attuazione del D.M. 7/03/2014 e per l individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 156/2012, con la quale è stato ulteriormente chiarito: che il citato D.M. individua gli uffici definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti a totale carico di questi ultimi con riferimento alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il fabbisogno di personale amministrativo; che la tempistica dell intero intervento di attuazione del citato D.M. fino al suo totale esaurimento, va calcolata a partire dal 29 aprile 2014, data in cui il medesimo decreto è entrato in vigore e che determina la definitiva chiusura degli uffici di Giudice di Pace soppressi; che entro i successivi 15 giorni, decorrenti dal 29 aprile 2014, ossia entro il 14 maggio 2014, gli enti locali hanno la facoltà di revocare la domanda di mantenimento accolta; che gli enti locali che intendano revocare la richiesta di mantenimento dell Ufficio del Giudice di pace, dovranno presentare formale dichiarazione che attesti univocamente la volontà di recedere dall istanza, utilizzando per la trasmissione le medesime modalità adottate per la relativa presentazione (posta certificata all indirizzo ufficio3.gdp@giustiziacert.it, oppure plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviare a Ministero della Giustizia, Ufficio III del Capo Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Piante Organiche - Via Arenula n Roma); che entro il termine perentorio di 60 giorni (dalla data di entrata in vigore del D.M.), ossia entro il 28 giugno 2014, gli enti locali che non hanno revocato la domanda devono assicurare materialmente gli impegni dichiarati in sede di istanza di mantenimento e che in particolare, a pena di decadenza, devono comunicare allo stesso Ministero della Giustizia i nominativi e i requisiti del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all attività giurisdizionale da avviare a formazione; l esatta ubicazione della sede comunale prescelta, specificando se sia diversa o meno dalla precedente; il nominativo di un referente che dovrà essere designato da ciascun ente locale interessato e al quale il Ministero della Giustizia potrà rivolgersi per le opportune interlocuzioni, anche con riferimento alle attività di supporto informatico demandate alla D.G.S.I.A. che il termine di 60 giorni è stato previsto per consentire ai Comuni, i cui territori rientrano nella competenza degli uffici dei Giudici di Pace mantenuti ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. n. 156/2012, di pervenire tra loro ad accordi sulla ripartizione degli oneri economici ed organizzativi, nonché di individuare le risorse; che per gli uffici dei Giudici di Pace il cui mantenimento sarà a carico dei Comuni ed inclusi nell allegato 1 al D.M. 7/03/2014, il periodo transitorio dovrà tener conto anche del tempo necessario alla formazione del personale comunale e delle attività demandate alla D.G.S.I.A. per cui, fino al completamento delle stesse, l attività presso gli uffici interessati prosegue con il medesimo assetto gestionale ed organizzativo; che in ogni caso l entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici del Giudice di Pace mantenuti dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dall entrata in vigore del decreto, decorso il quale i suddetti uffici dovranno, quindi, avvalersi esclusivamente del personale dei propri ruoli; Vista la nota prot. N. 31/14 dell 01/04/2014, acquisita al protocollo generale dell Ente n del 02/04/2014, con la quale il Giudice di Pace reggente di Putignano, nel comunicare l avvenuto mantenimento dell ufficio del Giudice di Pace e nel rammentare l obbligo, posto a carico degli enti locali interessati, di farsi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, incluso il fabbisogno del personale amministrativo da mettere a disposizione dell ufficio, onde garantire il regolare svolgimento dell attività giudiziaria, ha richiesto l adozione degli opportuni provvedimenti diretti all assegnazione immediata del personale amministrativo già individuato e al Pag di 13

6 sostenimento di ogni spesa connessa al funzionamento dell ufficio al fine di non incorrere nella decadenza del mantenimento della sede ai sensi dell art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 156/2012; Vista la nota prot. N dell 11/04/2014, acquisita al protocollo generale dell Ente n del 14/04/2014, con la quale il Sindaco del Comune di Putignano, nel dare atto che il Ministero della Giustizia ha disposto il mantenimento dell Ufficio del Giudice di Pace di Putignano accogliendo la richiesta formulata dai Comuni di Putignano, Castellana Grotte e Turi in data 26/04/2013, prot. N del 29/04/2013, e nel richiamare la nota prot. N. 39/14 dell 11/04/2014 del Giudice di Pace reggente della medesima sede, ha, tra l altro, richiesto ai Sindaci dei Comuni interessati di stabilire una data per la sottoscrizione della convenzione per la gestione associata, ai sensi dell art. 30 del TUEL, del servizio dell ufficio di Giudice di Pace, così come approvata dai rispettivi consigli comunali, al fine di assicurare continuità del funzionamento del predetto ufficio; Vista la nota prot. N dell 11/04/2014, acquisita al protocollo generale dell Ente n del 17/04/2014, con la quale il Sindaco del Comune di Putignano, nel dare atto che il Ministero della Giustizia ha disposto il mantenimento dell Ufficio del Giudice di Pace di Putignano, e facendo riferimento alla nota prot. N. 31/14 dell 01/04/2014 del Giudice di pace della medesima sede, ha, tra l altro, richiesto ai Sindaci dei Comuni interessati di mettere a disposizione, con urgenza, il personale amministrativo necessario per il funzionamento della sede e, nel contempo, ha richiesto allo stesso Dicastero di far conoscere al più presto tempi e modalità di svolgimento della formazione preventiva del predetto personale onde consentire il trasferimento di sede dello stesso; Vista la nota prot. N del 16/04/2014, acquisita al protocollo generale dell Ente n del 17/04/2014, con la quale il Sindaco del Comune di Putignano, nel riepilogare la tempistica e le modalità con cui porre in essere gli adempimenti necessari a dare attuazione al succitato D.M. 07/04/2014, così come ribaditi nella sopra richiamata circolare ministeriale del 15/04/2014, ha evidenziato la necessità che, entro il 28 giugno 2014, gli enti locali che hanno chiesto il mantenimento dell ufficio del Giudice di Pace devono, a pena di decadenza, comunicare l ubicazione dei locali ove ospitare l ufficio e i nominativi e le categorie del personale da destinare al funzionamento del medesimo ufficio; Rilevato che con la succitata nota il Sindaco del Comune di Putignano ha altresì evidenziato: che il Comune di Turi, con deliberazione di Consiglio n. 28 del 27/05/2013, esecutiva, ha aderito alla richiesta di mantenimento dell ufficio del Giudice di Pace di Putignano con il concorso finanziario omnicomprensivo di 5.000,00 ma nel contempo ha specificato, al punto n. 03 dell art. 3 del dispositivo che tutti gli altri costi di gestione per il funzionamento dell Ufficio del Giudice di Pace (cancelleria, pulizia dei locali, spese telefoniche, materiale informatico, forniture) saranno ripartiti, annualmente, fra i Comuni in proporzione al numero degli abitanti, con esclusione del Comune di Turi che parteciperà ai costi di funzionamento con la corresponsione della somma forfettaria di 5.000,00 annue e per il periodo relativo al mandato amministrativo attuale, poiché, tale ente, non potrà mettere a disposizione dell Ufficio associato del Giudice di Pace alcuna unità di personale ; che quindi, per effetto di quanto sopra disposto, l impegno del Comune di Turi è venuto meno dal 04 novembre 2013, data di insediamento dell Organo commissariale prefettizio e che l eventuale rinnovazione, da parte di questo Organo straordinario, di una volontà di siffatto contenuto porterebbe comunque alla perdita di efficacia del relativo atto deliberativo subito dopo le prossime elezioni amministrative del 25 maggio, ovvero al momento della consegna formale del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale; che, una volta insediati i nuovi organi elettivi, è molto probabile, tenuto conto della complessità degli adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge dopo la proclamazione degli eletti, che il Consiglio comunale neo eletto non sia in grado di predisporre, Pag di 13

7 per la scadenza perentoria del 29 giugno 2014, tutti gli atti necessari a dare attuazione al citato D.M. 7/03/2014 e da trasmettere al Ministero della Giustizia; che la mancata adozione dei suddetti atti amministrativi comporterebbe la decadenza dell assegnazione della sede, così come espressamente stabilito dall art. 6 del predetto D.M. 7/03/2014, per esclusiva responsabilità di questo Comune, con gravissime conseguenze anche per i Comuni di Castellana e di Putignano, che di quella circoscrizione fanno parte; che con verbale prot. N del 16 aprile 2014, allegato alla medesima nota sindacale, i Sindaci dei Comuni di Putignano e Castellana Grotte hanno formalmente confermato gli impegni assunti con le deliberazioni consiliari n. 13 del 22/04/2013 (Comune di Putignano) e n. 18 del 26/04/2013 (Comune di Castellana Grotte), che possono essere così riassunti: il Comune di Putignano, quale ente proprietario dell immobile destinato a sede dell ufficio di Giudice di Pace, rinunzia a richiedere il canone di locazione agli Enti interessati, si accolla le spese per le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento e mette a disposizione una unità lavorativa di categoria D ed una unità lavorativa di categoria B, entrambe per 36 ore settimanali; il Comune di Castellana Grotte mette a disposizione due unità lavorative per 18 ore settimanali, riservandosi di comunicare le categorie di appartenenza; i Comuni di Castellana Grotte e Putignano si accollano gli altri costi di gestione per il funzionamento dell ufficio del Giudice di Pace da ripartirsi annualmente tra i suddetti enti in modo proporzionale al numero degli abitanti; che il sopra riportato verbale conferma, per il Comune di Turi, l impegno, riveniente dalla deliberazione consiliare n. 28 del 27/05/2013, di corrispondere annualmente, a titolo di partecipazione alle spese complessive di funzionamento dell ufficio del Giudice di Pace la somma omnicomprensiva di 5.000,00, unitamente alla previsione che il Comune di Turi adotti una nuova deliberazione, con i poteri del Consiglio, diretta a confermare il mantenimento dell ufficio del Giudice di Pace e ad eliminare sia il punto n. 3 dell art. 3 del dispositivo della citata deliberazione consiliare n. 28/2013 nella parte in cui limita l adesione alla gestione associata del medesimo ufficio al periodo relativo al mandato amministrativo attuale, sia ogni riferimento ai Comuni di Alberobello e Locorotondo che, ai sensi del D.M. 7/03/2014, sono confluiti nella circoscrizione dell ufficio del Giudice di Pace di Noci; Preso atto che i Comuni di Alberobello e Locorotondo, ai sensi del D.M. 7/03/2014, sono confluiti nella circoscrizione dell ufficio del Giudice di Pace di Noci; Visto l art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di convenzioni, secondo cui al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; Dato atto che, per effetto di quanto stabilito dal punto n. 3 dell art. 3 del dispositivo della deliberazione di Consiglio n. 28 del 27/05/2013, l impegno del Comune di Turi a contribuire al mantenimento della gestione associata dell ufficio del Giudice di Pace di Putignano è venuto meno dal 04 novembre 2013, data di insediamento dell Organo commissariale prefettizio e che l eventuale rinnovazione, da parte di questo Organo straordinario, di una volontà di siffatto contenuto porterebbe comunque alla perdita di efficacia del relativo atto deliberativo subito dopo le prossime elezioni amministrative del 25 maggio, ovvero al momento della consegna formale del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale; Tenuto conto: che, una volta insediati i nuovi organi elettivi, è molto probabile, tenuto conto della complessità degli adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge dopo la proclamazione degli eletti, che il Consiglio comunale neo eletto non sia in grado di predisporre, per la scadenza perentoria del 29 giugno 2014 prevista dall art. 6, comma 1, del D.M. Pag di 13

8 07/03/2014, tutti gli atti necessari a dare attuazione al citato D.M. 7/03/2014 e da trasmettere al Ministero della Giustizia; che la mancata adozione dei suddetti atti amministrativi comporterebbe la decadenza dell assegnazione della sede, così come espressamente stabilito dall art. 6, comma 2, del predetto D.M. 7/03/2014, per esclusiva responsabilità di questo Comune, con gravissime conseguenze anche per i Comuni di Castellana Grotte e di Putignano, che di quella circoscrizione fanno parte; che l intervenuto mantenimento dell ufficio del Giudice di Pace di Putignano arreca un indubbio ed esclusivo beneficio per i cittadini dei tre Comuni, che altrimenti sarebbero costretti, anche per controversie di modesto valore economico, a recarsi presso l ufficio del Giudice di Pace di Bari, con conseguenti aggravi di spese e di tempo; Ravvisata, quindi, l urgenza del provvedere onde garantire la permanenza nel territorio dell ufficio del Giudice di Pace, giudice di prossimità, che assicura l accesso alla giustizia da parte dei cittadini e, quindi, il mantenimento della gestione associata dell ufficio del Giudice di Pace di Putignano, unitamente ai Comuni di Putignano e Castellana Grotte; Ritenuto di non dover esercitare la facoltà di recesso di cui all art. 5 del D.M. 7/03/2014, in quanto, da un lato, il Consiglio comunale di Turi aveva comunque espresso, con deliberazione n. 28 del 27/05/2013, la volontà politica di aderire alla gestione associata dell Ufficio del Giudice di Pace di Putignano, dall altro, vi è l esigenza, una volta che è stato disposto il mantenimento del predetto Ufficio, di non privare i cittadini dei tre Comuni aderenti di un indubbio ed esclusivo beneficio, atteso, come già detto sopra, che gli stessi sarebbero costretti, anche per controversie di modesto valore economico, a recarsi presso l ufficio del Giudice di Pace di Bari, con conseguenti aggravi di spese e di tempo, fermo restando le eventuali azioni giudiziarie che i Comuni di Putignano e Castellana Grotte potrebbero promuovere nei confronti di questo Ente a tutela delle proprie comunità territoriali; Ritenuto pertanto, alla luce di quanto suesposto, di dover confermare la volontà di sottoscrivere con i Comuni di Castellana Grotte e Putignano, ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 156/2012 e dell art. 30 del TUEL, la convenzione per la gestione associata del servizio relativo all Ufficio del Giudice di Pace di Putignano approvando l allegato schema di convenzione in cui sono definiti: i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie ed in cui è individuato il Comune di Putignano quale Ente capofila; Ritenuto di far proprio ed approvare il verbale prot. N del 16 aprile 2014, allegato alla nota del Sindaco del Comune di Putignano prot. N del 16/04/2014, acquisita al protocollo generale dell Ente n del 17/04/2014, come successivamente integrato, con il quale i Sindaci dei Comuni di Putignano e Castellana Grotte hanno formalmente confermato gli impegni assunti con le deliberazioni consiliari n. 13 del 22/04/2013 (Comune di Putignano) e n. 18 del 26/04/2013 (Comune di Castellana Grotte), che possono essere così riassunti: il Comune di Putignano, quale ente proprietario dell immobile destinato a sede dell ufficio di Giudice di Pace, rinunzia a richiedere il canone di locazione agli Enti interessati, si accolla le spese per le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento e mette a disposizione una unità lavorativa di categoria D ed una unità lavorativa di categoria B, entrambe per 36 ore settimanali; il Comune di Castellana Grotte mette a disposizione due unità lavorative di categoria B per 18 ore settimanali; i Comuni di Castellana Grotte e Putignano si accollano gli altri costi di gestione per il funzionamento dell ufficio del Giudice di Pace da ripartirsi annualmente tra i suddetti enti in modo proporzionale al numero degli abitanti; Pag di 13

9 Ritenuto altresì di far proprio ed approvare il succitato verbale prot. N del 16 aprile 2014 anche per la parte riguardante il Comune di Turi e, pertanto, di assumere esclusivamente, nell ambito dei rapporti finanziari tra gli enti aderenti, l impegno di corrispondere annualmente, a titolo di partecipazione alle spese complessive di funzionamento dell ufficio del Giudice di Pace, la somma omnicomprensiva di 5.000,00, non potendo mettere a disposizione alcuna unità lavorativa, somma che sarà liquidata secondo modalità stabilite nell allegato schema di convenzione; Visti: l'art. 151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; il Decreto del Ministero dell Interno in data 19/12/2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2014; la nota prot. N. 7510/13.2/EE.LL. del 21/02/2014, con la quale la Prefettura di Bari ha comunicato che con decreto ministeriale del 13/02/2014 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014; il decreto del Ministro dell Interno datato 29/04/2014, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014 è stato ulteriormente differito al 31/07/2014; l art. 2-bis della legge 02/05/2014, n. 68 (in G.U. n. 102 del 5 maggio 2014), in vigore dal 6 maggio 2014) e di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6/03/2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, con cui il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'art. 151 del TUEL, è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014; Considerato che l art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da leggi statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l ultimo bilancio definitivamente approvato e, quindi, che gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; Visto il Regolamento comunale di contabilità; Dato atto che il presente provvedimento comporta una spesa annua di 5.000,00 che troverà copertura finanziaria con apposito stanziamento al Capitolo di spesa n. 2105/0 Quota spese di funzionamento ufficio del Giudice di Pace del redigendo bilancio di previsione esercizio 2014, nonché di quello pluriennale 2014/2016, oltre che negli esercizi finanziari successivi; Precisato che, al fine di garantire il rispetto dei vincoli stabiliti dall art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i. e dall art. 76, comma 6, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008, n. 133, e s.m.i. in materia di aggregato della spesa del personale, questo Comune, per il triennio 2014/2016, non ha spazi finanziari necessari per coprire la quota-parte delle spese annue del personale messo a disposizione dai Comuni di Putignano e Castellana Grotte e da utilizzare per la gestione associata del servizio dell Ufficio del Giudice di pace di Putignano; Pag di 13

10 Visto lo Statuto comunale; Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile ad interim del Settore Affari Istituzionali, dott.ssa Giulia Lacasella, giusta decreto commissariale n. 41 del 14/05/2014 e stante l assenza dal servizio dei soggetti titolati; Visto parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Capo Settore Economico-finanziario; Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 19 maggio 2014, prot. N del 20/05/2014, ai sensi dell art.239, comma 1, lett. b), n.3), del D.Lgs. n.267/2000; Assunti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; D E L I B E R A La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 1) DI CONFERMARE la deliberazione del Consiglio comunale di Turi n. 28 del 27/05/2013, esecutiva, nella parte relativa alla gestione in forma associata con i Comuni di Castellana Grotte e Putignano, ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. n. 156/2012 e dell art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, del servizio dell Ufficio del Giudice di Pace di Putignano, indicando il Comune di Putignano quale Ente capofila. 2) DI FARE PROPRIO ED APPROVARE il verbale prot. N del 16 aprile 2014, allegato alla nota del Sindaco del Comune di Putignano prot. N del 16/04/2014, acquisita al protocollo generale dell Ente n del 17/04/2014, come successivamente integrato, con il quale i Sindaci dei Comuni di Putignano e Castellana Grotte hanno formalmente confermato gli impegni assunti con le deliberazioni consiliari n. 13 del 22/04/2013 (Comune di Putignano) e n. 18 del 26/04/2013 (Comune di Castellana Grotte), che possono essere così riassunti: a) il Comune di Putignano, quale ente proprietario dell immobile destinato a sede dell ufficio di Giudice di Pace, rinunzia a richiedere il canone di locazione agli Enti interessati, si accolla le spese per le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento e mette a disposizione una unità lavorativa di categoria D ed una unità lavorativa di categoria B, entrambe per 36 ore settimanali; b) il Comune di Castellana Grotte mette a disposizione due unità lavorative di categoria B per 18 ore settimanali; c) i Comuni di Castellana Grotte e Putignano si accollano gli altri costi di gestione per il funzionamento dell ufficio del Giudice di Pace da ripartirsi annualmente tra i suddetti enti in modo proporzionale al numero degli abitanti. 3) DI RIFORMARE la deliberazione del Consiglio comunale di Turi n. 28 del 27/05/2013, esecutiva, nella parte in cui limita l adesione alla gestione associata dell ufficio del Giudice di Pace di Putignano al periodo relativo al mandato amministrativo attuale. 4) DI STABILIRE che il Comune di Turi, nell ambito dei rapporti finanziari tra gli enti aderenti, assuma unicamente l impegno di corrispondere annualmente, a titolo di partecipazione alle spese complessive di funzionamento dell ufficio del Giudice di Pace, la somma omnicomprensiva di 5.000,00, non potendo mettere a disposizione alcuna unità lavorativa, somma che sarà liquidata secondo modalità stabilite nell allegato schema di convenzione. Pag di 13

11 5) DI APPROVARE l allegato schema di convenzione per la gestione associata dell Ufficio in esame, disciplinante i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporta una spesa annua di 5.000,00 che troverà copertura finanziaria con apposito stanziamento al Capitolo di spesa n. 2105/0 Quota spese di funzionamento ufficio del Giudice di Pace del redigendo bilancio di previsione esercizio 2014, nonché di quello pluriennale 2014/2016, oltre che negli esercizi finanziari successivi, dando già mandato sin da ora, con il presente deliberato, al Capo Settore Affari Istituzionali e al Capo Settore Economico-finanziario, ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere tutti i relativi adempimenti gestionali e contabili. 7) DI PRECISARE che, al fine di garantire il rispetto dei vincoli stabiliti dall art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i. e dall art. 76, comma 6, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008, n. 133, e s.m.i. in materia di aggregato della spesa del personale, questo Comune, per il triennio 2014/2016, non ha spazi finanziari necessari per coprire la quota-parte delle spese annue del personale messo a disposizione dai Comuni di Putignano e Castellana Grotte e da utilizzare per la gestione associata del servizio dell Ufficio del Giudice di pace di Putignano. 8) DI DESIGNARE quale Referente di questa Amministrazione la dott.ssa Graziana Tampoia, in atto Capo Settore Affari istituzionali (indirizzi affaristituzionali@comune.turi.ba.it; pec: affaristituzionali.comuneturi@pec.rupar.puglia.it ). 9) DI INCARICARE il Rappresentante legale pro-tempore di questo Ente alla sottoscrizione dell allegata convenzione, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia. 10) DI STABILIRE: a) che la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Istituzionali, sia soggetta a pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni, all'albo Pretorio informatico; b) che i contenuti della presente deliberazione, a cura del Settore Affari Istituzionali, siano soggetti a pubblicazione, nel formato tabellare sintetico, sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione 1 livello Provvedimenti, sotto-sezione 2 livello Provvedimenti organi indirizzo-politico. c) che copia del presente atto, a cura del Settore Affari Istituzionali, venga trasmesso: ai Sindaci dei Comuni di Castellana Grotte e Putignano; al Ministero della Giustizia (mediante posta certificata all indirizzo ufficio3.gdp@giustiziacert.it, oppure plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviare a Ministero della Giustizia, Ufficio III del Capo Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Piante Organiche - Via Arenula n Roma); al Presidente della Corte di Appello di Bari; al Presidente del Tribunale di Bari; al Giudice di Pace di Putignano, con sede presso lo stesso plesso della sede distaccata del Tribunale di Bari. Successivamente, stante l urgenza del provvedere, Pag di 13

12 D E L I B E R A di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. Pag di 13

13 Letto, approvato e sottoscritto Il Commissario Straordinario Dott.ssa Rossana Riflesso Il Segretario Generale Dott. Francesco Mancini ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Turi, lì L Istruttore Direttivo Amministrativo Antonia Valentini La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267). La presente deliberazione diverrà esecutiva l undicesimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione all albo pretorio informatico di questo Comune (art.134, comma 3, del D.Lgs ). Turi, lì _ L Istruttore Direttivo Amministrativo Antonia Valentini Pag di 13

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