REGOLAMENTO per le Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca (ADiR)

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1 REGOLAMENTO per le Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca (ADiR) 1) MODALITA DI INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA DESTINARE AD ASSEGNAZIONI INDIVIDUALI Ciascun dipartimento, entro 30 gg dalla data di assegnazione del Fondo Unico di Dotazione Dipartimentale (FUDD), è tenuto a stabilire, con delibera del primo Consiglio di dipartimento utile, la quota del Fondo di Dotazione da destinare ad assegnazioni individuali per il finanziamento dell attività di ricerca dei docenti afferenti e a comunicare tale importo all Area Ricerca. 2) DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO Possono presentare domanda di finanziamento i docenti dell Università Ca Foscari Venezia appartenenti alle seguenti categorie: 1) Professori ordinari e associati di ruolo; 2) Ricercatori Universitari confermati; 3) Ricercatori non confermati e a tempo determinato; Sono tuttavia esclusi i docenti non in regola, alla data di scadenza per la presentazione della richiesta di finanziamento, con la presentazione della Relazione triennale sull attività scientifica o la cui relazione abbia ricevuto valutazione negativa. Sono inoltre esclusi dal primo bando utile di assegnazione dei fondi, i docenti che abbiano ricevuto giudizio negativo relativamente alla relazione sull attività scientifica svolta nel periodo di congedo per studio e ricerca o che non abbiano presentato al Dipartimento, entro la chiusura del bando, la rendicontazione motivata delle spese relative ai fondi ADiR utilizzati nel precedente anno solare, come previsto al successivo Punto 9. Sono inoltre esclusi i docenti che non hanno sottomesso all ANVUR le proprie pubblicazioni per la Valutazione della Qualità della Ricerca o che non abbiano completato la propria Scheda Competenze al 30 novembre di ciascun anno. La verifica di queste condizioni è a cura del Dipartimento di afferenza, che trasmetterà la relativa certificazione all Area Ricerca entro la chiusura della procedura di assegnazione dei fondi ADiR. 3) DOMANDA DI FINANZIAMENTO La domanda di finanziamento deve contenere le seguenti informazioni: 1) nome, qualifica del richiedente e codice del settore scientifico disciplinare di afferenza; 2) titolo e Settore SD delle ricerche in corso (il dato è ricavato da quanto indicato dai docenti nella scheda di rilevazione delle competenze); 3) informazioni relative all accesso ai finanziamenti esterni per il calcolo dei coefficienti aggiuntivi di cui al punto 7; 4) elenco delle pubblicazioni sottoposte a valutazione fino a un massimo stabilito da ciascun dipartimento, con indicazione della tipologia, dei dati bibliografici e di eventuali altre informazioni utili alla valutazione (Per la selezione delle pubblicazioni si farà riferimento al Catalogo di Ateneo U- GOV). 4) PRODOTTI DI RICERCA VALUTABILI Sono valutabili le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie: - articoli su rivista, anche elettronica, se dotate di ISSN*; - libri, articoli su libro e proceedings se dotati di ISBN o ISSN*; - edizioni critiche/commentate (con ISBN*); - traduzioni, ove considerate rilevanti dal punto di vista scientifico (con ISBN o ISSN*); - brevetti concessi nel periodo di riferimento; - software, mostre, banche dati, ecc. (purché con documentazione scientifica di supporto); REGOLAMENTO per le Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca (ADiR) 1

2 - Curatele (con ISBN*), solo se il curatore è anche autore di un capitolo della curatela o di una introduzione non meramente descrittiva, ma di approfondimento. In questo caso il contributo interno non potrà essere presentato anche come pubblicazione distinta; - Recensioni configurabili come review article, ovvero come approfondito contributo critico. NON sono considerate valutabili, ai fini del riparto, le seguenti tipologie di pubblicazione: - prodotti didattici; - riedizioni di pubblicazioni del periodo precedente al triennio, prive di rilevanti aggiornamenti; - attività editoriali di curatela prive di contributi interni del curatore; - prefazioni/introduzioni di breve dimensione; - abstract di conferenze; - working paper, rapporti di ricerca interni, analisi di routine; - articoli pubblicati su quotidiani o altri periodici non scientifici; - recensioni; - dattiloscritti, anche se pubblicati a norma del D.L.L. n. 660 del 31/8/1945. * Tranne, per il solo Bando ADiR2013, motivate eccezioni riferite alla mancanza del codice ISSN o ISBN approvate dal Comitato Ricerca di ciascun Dipartimento. Il periodo di riferimento per le pubblicazioni coincide con i tre anni solari precedenti al termine fissato da ciascun dipartimento per l invio delle pubblicazioni da valutare. Per la determinazione dell anno di pubblicazione, va fatto riferimento all anno di edizione impresso nel volume o nel fascicolo della rivista. Gli articoli usciti in forma elettronica sono valutabili solo se la versione elettronica attesta in modo univoco la data del fascicolo cartaceo della rivista e questa rientra nei termini del Bando. 5) NUMERO MINIMO DI PUBBLICAZIONI RICHIESTE Per avere accesso all assegnazione il docente deve aver pubblicato, nell arco del triennio indicato al precedente punto 4, un numero di pubblicazioni valutabili non inferiore a 6 (3 per chi ha rivestito nel triennio incarichi istituzionali e proporzionale riduzione della soglia per i periodi di maternità). Se le pubblicazioni sono inferiori alla soglia, verrà comunque escluso solo chi ha un numero di pubblicazioni appartenente al primo quartile della produttività scientifica di Dipartimento nel triennio considerato. Tale valore verrà comunicato dall Area Ricerca sulla base delle pubblicazioni salvate nel Catalogo di Ateneo U-GOV. Il numero minimo di pubblicazioni richieste viene diminuito di 2/3 per i Ricercatori universitari che, nel periodo di riferimento del bando, abbiano maturato fino a un anno di anzianità di servizio e di 1/3 per i Ricercatori universitari con un anzianità di servizio compresa tra uno e due anni. Nel caso di periodi di congedo avvenuti nel triennio di riferimento per motivi estranei allo svolgimento di attività di ricerca (quali congedo parentale, malattia ecc), il numero minimo di pubblicazioni valutabili da presentare per avere accesso al fondo è ridotto di 1/3 per congedi di durata complessiva compresa tra uno e due anni e di 2/3 per periodi di congedo di durata complessiva compresa tra due e tre anni. Il congedo per maternità comporta in ogni caso la riduzione di 1/3 del numero minimo di pubblicazioni richieste per accedere al riparto del fondo ADiR. Il numero di pubblicazioni attese risultante dalle riduzioni elencate, se decimale, va arrotondato per difetto, secondo la prassi adottata dall ANVUR. 6) MODALITA DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI Ai fini della valutazione delle pubblicazioni ciascun dipartimento è tenuto a dotarsi di un Comitato Ricerca, come previsto dallo Statuto di Ateneo (Art.30 comma 3). I singoli Comitati sono autonomi, nel rispetto delle presenti linee guida, nella definizione dei criteri di valutazione più idonei a determinare l originalità e la rilevanza delle singole pubblicazioni, alla luce delle REGOLAMENTO per le Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca (ADiR) 2

3 caratteristiche dei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento, a maggior ragione per le aree in cui l indice bibliometrico sia inesistente o inefficace. Non sono tuttavia ritenuti ammissibili criteri di valutazione che prendano esclusivamente in considerazione il numero di pagine delle pubblicazioni o la loro semplice tipologia ( monografia, articolo, ecc.). È richiesto che per la valutazione delle pubblicazioni i Comitati si rifacciano, ove disponibili, ad indicatori bibliometrici riconosciuti a livello internazionale, e che i criteri adottati dai Comitati dipartimentali prevedano adeguata incentivazione per le pubblicazioni su riviste censite dai ranking internazionali Compatibilmente con le caratteristiche delle aree di ricerca, è inoltre necessario che i criteri di valutazione stabiliti dal Comitato per la Ricerca incentivino le pubblicazioni edite da case editrici di riconosciuto valore nazionale o internazionale e siano il piu possibile corrispondenti con quelli adottati dall ANVUR per la Valutazione della Qualità della Ricerca. I Comitati Ricerca dipartimentali sono inoltre tenuti ad adottare, per la valutazione delle pubblicazioni, la seguente griglia comune per l attribuzione dei punteggi, corrispondente a diversi gradi di giudizio: - 10 punti; - 8 punti; - 5 punti; - 3 punti; - 1 punto; - 0 punti (Non Valutabile). I criteri di valutazione adottati vanno trasmessi all Area Ricerca in tempo utile per verificarne la congruità con i vincoli e indicazioni previsti a livello di Ateneo dal presente Regolamento, quindi almeno dieci giorni prima rispetto alla data stabilita dal Dipartimento per l avvio della procedura di valutazione Ciascun dipartimento è tenuto a informare i propri docenti degli esiti della valutazione delle pubblicazioni, comunicando loro anche il termine per la presentazione, al Comitato Ricerca, di eventuali osservazioni e obiezioni relative alle valutazioni ricevute. Scaduto questo termine vengono definite le assegnazioni individuali. 7) COEFFICIENTI AGGIUNTIVI RELATIVI AI FINANZIAMENTI ESTERNI E AI RISULTATI DELLA VQR Considerato che il 10% del FUDD è assegnato ai dipartimenti sulla base della capacità di autofinanziarsi tramite l accesso a fondi esterni, nel calcolo delle assegnazioni individuali ADiR sono applicati i seguenti coefficienti: A - finanziamenti PRIN e FIRB i) coefficiente complessivo previsto nel caso in cui si ottenga il finanziamento per almeno un modello A nel periodo di riferimento: 0.25 ii) coefficiente complessivo previsto nel caso in cui si ottenga il finanziamento per almeno un modello B nel periodo di riferimento: 0.15 (vengono considerati i finanziamenti approvati nello stesso periodo di riferimento delle pubblicazioni) B - finanziamenti dall Unione Europea e da altre istituzioni pubbliche estere su bandi competitivi: i) coefficiente complessivo previsto nel caso in cui si ottenga il finanziamento per almeno un progetto in cui Ca Foscari è leader: Nel caso in cui il numero di progetti finanziati sia superiore a 3, sarà applicato il coefficiente complessivo ii) coefficiente complessivo previsto nel caso in cui si ottenga il finanziamento per almeno un progetto in cui Ca Foscari è partner: Nel caso in cui il numero di progetti finanziati sia superiore a 3, sarà applicato il coefficiente complessivo (vengono considerati i finanziamenti approvati nello stesso periodo di riferimento delle pubblicazioni) C - altri finanziamenti esterni per attività di ricerca: coefficiente aggiuntivo complessivo = 0.10 (vengono considerati i finanziamenti ottenuti nello stesso periodo di riferimento delle pubblicazioni) D - finanziamenti esterni per attività di didattica: coefficiente aggiuntivo complessivo = 0.10 (vengono considerati i finanziamenti ottenuti nello stesso periodo di riferimento delle pubblicazioni) REGOLAMENTO per le Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca (ADiR) 3

4 E risultato delle valutazioni VQR (da applicare nel primo riparto ADiR utile, successivamente alla comunicazione ufficiale degli esiti della valutazione da parte dell ANVUR e fino al successivo esercizio di valutazione) i) due pubblicazioni valutate A Eccellente : coefficiente aggiuntivo complessivo = 0.20 ii) due pubblicazioni valutate B Buono : coefficiente aggiuntivo complessivo = 0.15 In entrambi i casi è richiesto un giudizio minimo B Buono per la terza pubblicazione se richiesta per la VQR (considerando la possibilità che ad alcuni docenti siano state richieste solo due pubblicazioni). Nel caso in cui, nel periodo di riferimento, un docente abbia avuto accesso a finanziamenti previsti al punto A e al punto B sia nel ruolo di coordinatore che nel ruolo di partner, sarà applicato il coefficiente più favorevole per ciascuna tipologia di fondo. I coefficienti sono applicati al 100% ai responsabili scientifici dei progetti, e al 50% ai componenti del gruppo di ricerca che presentano domanda ADiR. 8) MODALITA DI CALCOLO DELLE QUOTE INDIVIDUALI La quota del Fondo di Dotazione destinata ad assegnazioni individuali viene ripartita tra tutti i richiedenti del Dipartimento che siano autori del numero minimo di pubblicazioni valutabili previsto al punto 2, in proporzione al loro punteggio complessivo. Questo è pari al prodotto del punteggio relativo alle pubblicazioni e della somma tra il coefficiente individuale e i coefficienti previsti al punto 6 In ALLEGATO 1 è disponibile la formula per il calcolo delle quote individuali. Conclusa la procedura di assegnazione dei fondi, ciascun Comitato dipartimentale è tenuto a trasmettere all Area Ricerca l esito delle attribuzioni individuali firmato dal Presidente del Comitato Ricerca. 9) UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI Le assegnazioni individuali sono destinate a finanziare/cofinanziare attività di ricerca, quali: cofinanziamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali; finanziamento o cofinanziamento di assegni di ricerca; print-on-demand di volumi pubblicati presso le Edizioni Ca Foscari (eccezioni a tale regola possono essere autorizzate dal Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento per pubblicazioni di particolare prestigio e per particolari e motivate situazioni; la regola inoltre non si applica alle pubblicazioni internazionali, come previsto dalla Delibera del Senato del , n ); organizzazione di convegni; iscrizione ai convegni; missioni scientifiche; acquisto di beni inventariabili (libri, banche dati, computers, scanners, stampanti, etc.); materiali di consumo. Le assegnazioni devono essere utilizzate entro 24 mesi, al termine dei quali l eventuale residuo costituirà economia di spesa e rientrerà nella piena disponibilità del Dipartimento. La verifica del corretto utilizzo del finanziamento, compete ai Dipartimenti secondo i vincoli sopra indicati. Ogni docente dovrà fornire al Dipartimento di afferenza una rendicontazione motivata delle spese relative ai fondi ADiR utilizzati nel precedente anno solare, che sarà cura del dipartimento trasmettere all Area Ricerca entro la chiusura della procedura di assegnazione dei fondi ADiR. REGOLAMENTO per le Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca (ADiR) 4

5 10) MODALITÀ DI GESTIONE DEI FONDI ASSEGNATI I Dipartimenti sono tenuti a dare separata evidenza contabile ad ogni assegnazione ADiR, segnalando il nome per esteso del docente titolare dell assegnazione e l anno di riferimento dell assegnazione preceduto dall acronimo ADiR. Nel caso in cui il docente titolare dei fondi si trasferisca ad un altro Dipartimento dell Ateneo, i fondi già assegnati sono trasferibili alla struttura di destinazione previa delibera positiva del Consiglio del Dipartimento di provenienza. In caso di cessazione dal servizio del titolare dei fondi, questi restano al Dipartimento, il quale può deliberarne il nuovo utilizzo. 11) TEMPISTICA Le procedure di assegnazione dei fondi di ricerca devono essere concluse entro il 31 gennaio di ogni anno. REGOLAMENTO per le Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca (ADiR) 5

6 ALLEGATO 1 CALCOLO DELLE ASSEGNAZIONI INDIVIDUALI FONDO = Quota del FUDD dedicata alle assegnazioni individuali dal Dipartimento (Regolamento - Art. 1) d = Docente autore del numero minimo di pubblicazioni valutabili richiesto nel periodo di riferimento (Regolamento - Art. 2) COEF_TOT d = Totale coefficienti aggiuntivi ottenuti dal docente d (Regolamento - Art. 6) PUBBL_TOT d = Punteggio delle pubblicazioni totalizzato dal docente d (Regolamento - Art. 7) QUOTA d = Assegnazione individuale ottenuta dal docente d QUOTA d FONDO * (1 COEF_TOT d) * PUBBL_TOT d [(1 COEF_TOT d) * PUBBL_TOT d d ] REGOLAMENTO per le Assegnazioni Dipartimentali per la Ricerca (ADiR) I

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