STATUTO. Capo I. Art.1 Origine e Sede

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1 STATUTO Capo I Art.1 Origine e Sede Con testamento olografo 25 giugno 1942, Il Dott. Paolo Segattini, morto in Pastrengo il 1 dicembre 1946, disponeva che fosse fondato un ricovero da erigersi in Ente Morale per i vecchi dei due sessi appartenenti al Comune di Pastrengo. A tale scopo lasciava le proprietà nel Comune denominati della Stella e la villa padronale la solitaria annessa, già da Lui abitata, quale sede della Casa di Riposo. L Istituto è stato intitolato al Dott. Paolo Segattini in omaggio al suo munifico gesto, con il quale provvide a dotarla di un cospicuo patrimonio e di una sede propria assicurandone fin dal momento della istituzione l indipendenza economica. La sede propria è a Pastrengo nella villa La Solitaria in via Oliveti, 4. La Casa di Riposo è stata eretta in Ente Morale con decreto n in data 15 dicembre 1949 e la ricorrenza celebrativa dell Istituzione è stata individuata il 25 giugno di ogni anno. Art.2 Patrimonio 1) Il patrimonio dell Ente è costituito dai beni immobili e mobili, risultanti dai relativi inventari o pubblici registri immobiliari. I beni saranno classificati a norma di legge secondo la loro specifica destinazione in relazione al raggiungimento degli scopi dell Ente. Il patrimonio immobiliare, alla data attuale risulta cosi costituito: a) Terreni b) Fabbricati 2) Il patrimonio dell Ente potrà essere aumentato ed integrato con oblazioni, donazioni, legati ad elargizioni di Enti o privati cittadini o con acquisti effettuati direttamente dell Ente stesso con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi. Art.3 Scopi Scopi dell IPAB, secondo le tavole di fondazione sono cosi individuati: a) Accogliere anziani di ambo i sessi residenti nel Comune di Pastrengo e/o in qualsiasi altro Comune. b) Promuovere, sostenere, realizzare tutte le iniziative sociali e di assistenza a favore delle persone anziane e non, che si trovino in condizioni di bisogno a causa di menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali o malattie croniche, tanto abbienti che non, attraverso la gestione diretta o indiretta di strutture e servizio sociali sanitari ed educativi di ogni tipo; c) Collaborare con Enti Pubblici e/o Privati, anche instaurando rapporti di convenzione;

2 d) Promuovere, coordinare e sviluppare l attività di Enti ed Associazioni, soprattutto di familiari, di volontari, aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, coadiuvando gli stessi sul piano tecnico, culturale ed economico, in particolare valorizzando l impegno e la disponibilità delle famiglie di origine degli assistiti; e) Sostenere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni; procurare l educazione, l istruzione, l avviamento a qualche professione, arte o mestiere attraverso lo svolgimento di ogni tipo di attività formativa, didattica e promozionale che possa risultare utile ai fini dell Ente; f) Coinvolgere a livello di informazione, di consulenza e di partecipazione, ospiti, familiari e personale o loro rappresentanze nella vita dell Ente; g) Organizzare la propria struttura e i propri servizi secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle finalità dell Istituto stesso. Art.4 Norme di accesso Nel rispetto della normativa della Regione Veneto, la priorità di accesso è riservata ai residenti nel Comune di Pastrengo. Art.5 Programmazione L istituto riconoscendo la necessità che i propri interventi siano coordinati con quelli degli enti pubblici territoriali competenti in materia socio assistenziale, svolge la propria attività sulla base di programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da tali Enti. Art.6 Mezzi e Funzionamento La Casa di Riposo provvede al proprio funzionamento: a) Con i proventi delle rette degli ospiti, siano esse da privati e/o da Ente pubblico; b) Con eventuali contributi e oblazioni di Enti e privati e da entrate non destinate ad aumentare il patrimonio; c) Con le rendite del proprio patrimonio. L Istituto può stipulare sia con il Comune di Pastrengo che con altri Comuni, Enti o privati particolari convenzioni per l accoglimento di ospiti e per l erogazione di altre forme di assistenza nei limiti previsti dalla legge. Speciali regolamenti interni stabiliranno le modalità di accoglimento e dimissioni degli ospiti, il loro trattamento, nonché le garanzie da richiedere per il pagamento delle rette e delle altre prestazioni, in tutto o in parte a carico degli stessi (carta dei servizi).

3 Capo II ORGANI DI RAPPRESENTANZA DELL ENTE Art.7 Organi Sono organi dell Ente: a) Il Consiglio di Amministrazione; b) Il Presidente; c) Il Segretario/Direttore. Art.8 Consiglio di Amministrazione L istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri come segue: - N.2 componenti ordinari, con investitura del diritto perpetuo in virtù dell art.6 dello statuto originario, nominati dalla famiglia Segattini senza obbligo di parentela; - N.3 componenti ordinari eletti dal Consiglio Comunale con il sistema del voto limitato a uno e con il rispetto delle minoranze. I membri elettivi durano in carica 5 anni e possono essere rieletti senza interruzione. La nomina del Presidente e dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull incapacità ed incompatibilità prevista dall art.11 della legge 17 luglio 1890 n.6972, sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Il Presidente e i Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso. Alle surrogazioni straordinarie provvedono gli organi statutari, a seconda della propria competenza alla nomina, non appena si siano verificate e siano loro notificate le vacanze. Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale vengono a far parte. I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall incarico. La decadenza è pronunciata dall organo di nomina su proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione. I membri decaduti non possono essere riconfermati finché dura in carica il Consiglio che ne ha proposta decadenza. Le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono presentate per l accettazione al Consiglio medesimo e trasmesse all organo di nomina. Art.9 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

4 Il Consiglio di Amministrazione delibera lo Statuto e tutti i provvedimenti relativi al governo dell Ente, in particolare: a) Il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica; b) I regolamenti interni relativi alle norme sull accoglimento degli ospiti e dai servizi per il funzionamento dell istituzione; c) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo; la destinazione delle nuove e maggiori entrate; d) Lo storno di fondi da capitolo a capitolo; e) La nomina, le assunzione e le cessazioni dal servizio del personale dell Ente; f) L accettazione di donazioni, eredità e legati; g) L approvazione dei contratti di gestione; h) I ricorsi e le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni; i) La misura delle rette di assistenza; j) La nomina del Tesoriere nonché tutte le convenzioni, attinenti all attività dell Ente; k) I contratti di locazione e conduzione di immobili; l) Tutti i provvedimenti demandati al Consiglio di Amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto. m) Determinare, nei limiti derivanti dalle rendite patrimoniali, i contributi a favore di non abbienti del comune di Pastrengo; In via ordinaria, le deliberazioni si ritengono approvate con la maggioranza dei 3/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione. È invece richiesta la maggioranza dei 4/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l approvazione delle seguenti delibere: a) Le modifiche dello Statuto; b) L alienazione e l acquisto di immobili; c) L alienazione e l acquisto di titoli di debito pubblico, di titoli di credito. Art.10 Indennità al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è ammessa la corresponsione di una indennità di carica omnicomprensiva. L importo sarà determinato e corrisposto con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa regionale. Art.11 Adunanze del Consiglio di Amministrazione La adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalla legge per l approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per eventuali variazione degli stessi. Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente deve convocare lo stesso entro dieci giorni.

5 Art.12 Ordine del Giorno L ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, con l invito ad intervenire, deve essere consegnato, con data e firma di ricevimento (a mezzo raccomandata, fax ed ) a domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l adunanza. In casi di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 24 ore. Art.13 Procedura per la validità degli atti del Consiglio di Amministrazione Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l intervento della metà più uno dei membri assegnati, ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone. A parità di voti la proposta si intende respinta. Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, giusto l art.15 della L.6972/1890, non può prendere parte alle deliberazioni. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Segretario/Direttore dell Ente, e devono essere firmati dal Presidente, dai Consiglieri intervenuti e dal Segretario. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmarlo, deve essere fatte menzione nel verbale della seduta. Art.14 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di amministrazione dell Ente viene sciolto dalla Regione nei casi previsti dalla legge. È fatto obbligo al Presidente o a chi ne svolga le funzioni ai sensi del successivo art.16 di comunicare alla Regione le avvenute dimissioni dandone, nel contempo, notizia agli Enti che hanno competenza alla nomina. Art.15 Nomina del Presidente Il Presidente viene scelto tra i membri assegnati ed eletto nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei 3/5 dei membri nominati. Con la stessa maggioranza, lo stesso può essere sfiduciato. Art.16 Presidente Il Presidente ha la legale rappresentanza e sovraintende a tutte le attività dell Ente, interpretandone e individuandone le prospettive ai fini del suo buon funzionamento come Ente erogatore del servizio e come Ente di rilevante interesse sociale e pertanto esplica funzioni di promozione, di coordinamento e di controllo dell attività dell Ente. In particolare promuove e dirige l attività del Consiglio di Amministrazione e garantisce l esecuzione delle sue deliberazioni; sorveglia l attività degli organi interni e ne assicura l efficienza anche risolvendone gli eventuali conflitti di competenza; verifica l espletamento di tutti i servizi affinché essi corrispondano alle finalità dell Ente sotto il profili dell economicità e della socialità. Esercita le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni.

6 Il Presidente può affidare ai membri del Consiglio di Amministrazione lo svolgimento di speciali mansioni, ai fini dell istruttoria di delibere che egli ritenga di porre allo studio. Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza (ordinanze presidenziali) necessari per garantire il funzionamento dell Ente e li sottopone alla ratifica del Consiglio nella riunione immediatamente successiva. Nei casi di assenza temporanea od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente di cui al successivo art.17. Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente promuove presso gli Enti interessati, l adozione degli atti della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Art.17 Vicepresidente Il Vicepresidente viene scelto tra i membri assegnati ed eletto nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei 3/5 dei membri nominati. Con la stessa maggioranza, lo stesso può essere sfiduciato. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni. Art.18 Il Segretario/Direttore Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario/Direttore. Il Segretario/Direttore potrà essere una persona esterna o un dipendente dell istituzione. Con la delibera di nomina dovrà essere stabilita la durata, la natura della prestazione e la misura del compenso. Il Segretario/Direttore esegue le direttive del Consiglio di Amministrazione e: - Collabora con il Presidente per l esecuzione delle delibere del Consiglio; - Svolge tutte le funzioni di gestione non attribuite al Consiglio di Amministrazione; - Predispone, sulla base dell indicazione del Presidente, gli schemi di deliberazione da adottarsi dal Consiglio o dal Presidente stesso; - Esprime il proprio parere tecnico sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; - Propone la struttura organizzativa del personale; - Redige i verbali di deliberazione e predispone i contratti; - Sottoscrive i mandati di pagamento insieme al Presidente ed al responsabile amministrativo; - Controfirma le ordinanze del Presidente e sottoscrive i contratti di fornitura ed ogni altro atto dell Ente. Art.19 Rappresentanza degli ospiti È istituita una rappresentanza degli ospiti le cui norme regolamentari e costitutive dovranno essere determinate da un apposito Regolamento interno.

7 Scopo della rappresentanza degli ospiti è di: - Fornire al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza; - Collaborare con il Consiglio di Amministrazione, al fine di rafforzare i rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione con gli ospiti e con il personale; - Esprimere pareri e proposte sull attuazione di programmi di tempo libero a favore di beneficiari intra ed extramura. Capo III SERVIZI E UFFICI DELL ENTE Art.20 Regolamento per l amministrazione Un regolamento interno disciplinerà il modello organizzativo con l individuazione delle responsabilità degli uffici amministrativi e dei servizi gestionali. Capo IV NORME GENERALI Art.21 Amministrazione Contabilità Bilancio L Ente delibera, a termine del precedente art.9, il bilancio di previsione per l esercizio finanziario, dal il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre. Art.22 Esercizio annuale L esercizio annuale comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre dell anno stesso. Però all effetto di liquidare, esigere o pagare l importo di operazioni relative al detto periodo, l esercizio si protrae fino alla fine di febbraio dell anno successivo, nel qual giorno l esercizio stesso è definitivamente chiuso. Art.23 il Tesoriere Il servizio di cassa è espletato dal Tesoriere nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

8 I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non muniti delle firme del Presidente, del Direttore/Segretario e del Responsabile amministrativo. Art.24 Volontariato Viene recepito il principio di cui alla legge regionale , n.55, art.20, pertanto l Ente ammetterà le associazioni e le istituzioni di volontariato previa convenzione. Capo V NORME FINALI E TRANSITORIE Art.25 Le disposizioni contenute negli articoli del presente statuto verranno integrate dai previsti regolamenti interni alla pianta organica del personale. Art.26 Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le leggi e i regolamenti vigenti. Art.27 L attuale Consiglio di Amministrazione resta in carica fino a scadenza naturale del proprio mandato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, una volta in possesso del decreto regionale di approvazione del nuovo Statuto, darà immediata esecuzione alle nuove norme contenute nel presente Statuto.

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