IL PRINCIPIO D IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI SFAVOREVOLI ALL AGENTE

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1 LIMITI DI APPLICABILITÀ DELLA LEGGE PENALE PROF.FABIO FOGLIA MANZILLO

2 Indice 1 IL PRINCIPIO D IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI SFAVOREVOLI ALL AGENTE NUOVE INCRIMINAZIONI E TRATTAMENTO PENALE PIÙ SEVERO PRINCIPIO D IRRETROATTIVITÀ E DIRITTO PROCESSUALE PENALE IL PRINCIPIO RETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI FAVOREVOLI ALL AGENTE ABOLITIO CRIMINIS SUCCESSIONE DI NORME MODIFICATIVE E INTEGRATICI LEGGI ECCEZIONALI E LEGGI TEMPORANEE IL DECRETO-LEGGE DECADUTO E NON CONVERTITO LA DICHIARAZIONE D ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TEMPUS COMMISSI DELICTI di 15

3 1 Il principio d irretroattività delle norme penali sfavorevoli all agente Il rispetto del principio di irretroattività delle norme che contengono nuove incriminazioni è imposto al giudice dall art. 2. co.1 c.p., il quale dispone che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. L art 2. co.4 c.p. vieta inoltre al giudice di applicare retroattivamente una legge successiva sfavorevole al reo: dispone infatti che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Queste norme penali non sono modificabili né derogabili dal legislatore ordinario, perché il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al cittadino è stato innalzato al rango di principio costituzionale. Secondo il disposto del l art 25.co.2 Cost.: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, e il divieto riguarda sia la punizione di fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato, sia la punizione più severa di fatti che già costituivano reato. Anche al di fuori della materia penale opera il principio di irretroattività della legge, vincolando il giudice. L art. 11 Preleggi stabilisce infatti che la legge non dispone che per l avvenire: essa non ha effetto retroattivo, tuttavia questa disciplina, non essendo coperta da garanzia costituzionale, non impedisce al legislatore ordinario di emanare leggi con efficacia retroattiva anche in pregiudizio dei diritti dei cittadini, ove sussista una ragionevole causa giustificatrice. Il principio di irretroattività ha ripercussioni sulla configurazione e sul funzionamento del sistema penale: 1. al pari del principio di legalità, è condizione indispensabile perché la minaccia della pena da parte del legislatore funzioni come strumento di prevenzione generale; 2. il principio di irretroattivita impone al legislatore a garanzia dei cittadini di includere fra i presupposti dell applicazione della pena la colpevolezza dell agente. Al fine di garantire al cittadino libere scelte di azione è necessario che non gli venga accollata alcuna responsabilità penale per fatti a lui non rimproverabili. La libertà d azione del cittadino viene rispettata solo se ciò che gli viene addossato è un fatto che, al momento in cui lo ha commesso, egli ha previsto e voluto (dolo), o che avrebbe evitato se 3 di 15

4 avesse impiegato la dovuta diligenza (colpa), se conosceva o almeno poteva conoscere la norma penale che vietava la realizzazione del fatto (errore inescusabile sulla legge penale), e se era capace di intendere e di volere (imputabilità). 4 di 15

5 2 Nuove incriminazioni e trattamento penale più severo L art.25 co.2 Cost. vieta al legislatore di attribuire efficacia retroattiva ad una legge che contenga una nuova incriminazione; mentre l art.2 co.1 c.p. vieta al giudice di applicare retroattivamente una legge di tale contenuto. Si configura una nuova incriminazione quando la legge individua una figura di reato integralmente nuova, comprensiva di una classe di fatti che in base alla disciplina previgente erano tutti penalmente irrilevanti. Es. art.615 bis c.p. interferenze illecite nella vita privata <<chiunque, mediante l uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata>>, come ampliamento della norma punitiva la violazione di domicilio. Una nuova incriminazione può essere altresì il risultato dell ampliamento di figure di reato preesistenti. Il divieto di retroattività abbraccia non solo le nuove incriminazioni, ma anche la previsione di pene principali, pene accessorie ed effetti penali della condanna più severi di quanto previsto nella legge vigente al tempo del commesso reato. Si discute se il principio di irretroattività interessi anche le misure di sicurezza. Il problema sorge perchè a proposito delle misure di sicurezza l art. 25.co 3 Cost. enuncia il principio di legalità, ma non il principio di irretroattività; inoltre l art. 200 c.p. stabilisce al primo comma che: le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e soggiunge al secondo comma che: se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell esecuzione. Nessuno può essere sottoposto ad una misura di sicurezza per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso o secondo una legge successiva, non costituisce reato. L art. 200 c.p. disciplina l ipotesi in cui il fatto fosse previsto come reato già al tempo della sua commissione e la legge del tempo già prevedesse l applicabilità di una misura di sicurezza, ma una legge successiva abbia disciplinato diversamente le modalità di esecuzione della misura. In questo caso, l art. 200 c.p. impone al giudice di cognizione di applicare la legge in vigore al momento in cui egli dispone la misura, se poi la legge in vigore al momento dell esecuzione è ancora diversa, il giudice dell esecuzione dovrà applicare la nuova legge. 5 di 15

6 Un problema ancora diverso riguarda la possibilità di applicare una misura di sicurezza prevista da una legge posteriore nel caso in cui la legge del tempo in cui il soggetto ha agito configurasse il fatto come reato, ma non prevedesse l applicabilità di quella misura: tale ipotesi non rientra nella previsione del 200 c.p. In base al generale principio di irretroattività della legge (art. 11 Preleggi), il giudice non potrà applicare la misura di sicurezza a chi abbia agito prima dell entrata in vigore della legge che ha previsto la misura. In assenza di una copertura costituzionale, questa regola potrebbe peraltro essere derogata in forma espressa dal legislatore 6 di 15

7 3 Principio d irretroattività e diritto processuale penale Non sono ricomprese nel divieto di retroattività le norme che regolano il processo penale, perché tali norme non interferiscono con le libere scelte di azione del cittadino: per la materia processuale opera di regola il principio tempus regit actum, cioè il principio secondo il quale gli atti processuali già compiuti conservano la loro validità anche dopo un mutamento della disciplina legislativa, mentre gli atti da compiere sono immediatamente disciplinati dalla nuova legge processuale, ancorché collegati ad atti compiuti in precedenza. L appartenenza di una norma al diritto penale sostanziale o al diritto processuale è pero controversa: per una serie di istituti si pone il problema se siano o no interessati dal divieto di retroattività. Problematica è soprattutto l efficacia nel tempo di una legge che allunghi la durata del tempo necessario per la prescrizione di un reato. Nel caso in cui sia già decorso il tempo per la prescrizione del reato, un applicazione retroattiva della nuova disciplina è inammissibile: decorso il tempo necessario per la prescrizione, l agente non è punibile. Se invece l allungamento intervenga prima che sia maturata la prescrizione in base alla legge vigente al momento del fatto, la legge che sancisce l allungamento dei termini potrebbe trovare applicazione retroattiva. La ratio è quella di soddisfare l aspettativa del cittadino di sapere preventivamente se ed in quale misura dovrà stare nascosto dopo aver commesso il fatto. 7 di 15

8 4 Il principio retroattività delle norme penali favorevoli all agente L art. 2 co. 2-4 c.p. regola le ipotesi in cui, dopo la commissione del fatto, sopravvenga una legge penale più favorevole all agente(principio di retroattivita della legge piu favorevole). Il comma 2 afferma che <<nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato;e, se vi è stata condanna, ne cessano l esecuzione e gli effetti penale>>. La norma sopravvenuta che abolisce l incriminazione si applica retroattivamente. Il comma 4 afferma che <<se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile>>. Il comma 3 afferma che <<se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell art.135>>. A questa disciplina fanno eccezione le leggi temporanee e le leggi eccezionali, per le quali vale il diverso principio dell incondizionata applicazione della legge del tempo in cui il fatto è stato commesso. Il principio di retroattività della norma penale favorevole al reo non è coperto da garanzia costituzionale: vincola il giudice, ma non il legislatore ordinario. 8 di 15

9 5 Abolitio criminis L art. 2 co. 2-4 c.p. regola le ipotesi in cui, dopo la commissione del fatto, sopravvenga una legge più favorevole all agente. Il comma 2 afferma che <<nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato;e, se vi è stata condanna, ne cessano l esecuzione e gli effetti penali>>. La norma sopravvenuta che abolisce l incriminazione si applica retroattivamente. Il comma 4 afferma che <<se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile>>. Il comma 3 afferma che <<se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell art.135>>. A questa disciplina fanno eccezione le leggi temporanee e le leggi eccezionali, per le quali vale il diverso principio dell incondizionata applicazione della legge del tempo in cui il fatto è stato commesso. Il principio di retroattività della norma penale favorevole al reo non è coperto da garanzia costituzionale: vincola il giudice, ma non il legislatore ordinario. 9 di 15

10 6 Successione di norme modificative e integratici Per quanto riguarda la successione di norme integratrici, si discute se e quando sia applicabile il principio della retroattività della norma penale più favorevole nei casi in cui, successivamente alla commissione del fatto, sia stata modificata una norma giuridica in varia forma richiamata dalla norma incriminatrice. La soluzione del problema sarà diversa a seconda che la norma richiamata integri o no la norma incriminatrice: solo nel primo caso si potrà parlare propriamente di successione di norme integratrici della norma penale e sara applicabile la disciplina dell art.2 co.2 c.p. Quando la norma incriminatrice faccia riferimento ad un altra norma attraverso un elemento normativo della fattispecie, la norma richiamata non integra la norma incriminatrice, con la conseguenza che la modifica della norma richiamata non si ripercuote sulla fisionomia del reato e non dà vita a fenomeni, anche parziali, di abolizione del reato. Sono vere e proprie norme integratrici della norma penale le norme definitorie, cioè le norme penali od extrapenali attraverso le quali il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo ad individuare il contenuto del precetto penale. Una modifica della norma definitoria, che restringa l ambito dell incriminazione, dà vita ad una (parziale) abolizione del reato, con efficacia retroattiva ex art. 2.2 c.p. rispetto ai fatti commessi prima della modifica. Un fenomeno di integrazione della norma penale si verifica anche quando una disposizione legislativa commini una sanzione penale per la violazione di un precetto contenuto in un altra disposizione legislativa Può darsi che una legge posteriore alla commissione del fatto riguardi solo la disciplina del reato. Se la legge posteriore è meno favorevole, il principio di irretroattività impone che si applichi la legge vigente al momento del fatto; mse viceversa la nuova legge è più favorevole, si applicherà quest ultima, in base al principio della retroattività della legge più favorevole. Dispone l art. 2 co. 4 c.p. che: se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. 10 di 15

11 La retroattività della legge posteriore più favorevole incontra un limite: non deve essere intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna. La regola dell art.2 co.4 c.p. si applica infatti salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Per stabilire quale sia la legge che contiene la disciplina in concreto più favorevole, il giudice deve considerare l intera disciplina: deve considerare in particolare la specie e la misura della pena principale, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna, le misure di sicurezza, le cause di estinzione del reato e della pena, le cause di giustificazione. 11 di 15

12 7 Leggi eccezionali e leggi temporanee Il principio della retroattività della legge penale più favorevole non opera per le leggi eccezionali e per le leggi temporanee; l art. 2 co.5 c.p. stabilisce che: se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, cioè le disposizioni dell art 2 co. 2-4 c.p. Per legge eccezionale ai sensi dell art. 2 co.5 c.p. si intende una legge emanata per fronteggiare situazioni oggettive di carattere straordinario. Col ritorno alla normalità il legislatore potrà abolire il reato previsto dalla legge eccezionale o potrà mitigarne il trattamento sanzionatorio, poiché è venuta meno la situazione di fatto che aveva dato origine a quella disciplina. Ragioni analoghe presiedono alla scelta legislativa di escludere che abbiano efficacia retroattiva le leggi abolitrici o modificatrici in senso favorevole all agente delle norme incriminatrici previste da una legge temporanea, cioè da una legge che contenga la predeterminazione espressa del periodo di tempo in cui avrà vigore. Anche in questo caso si tratta di norme dettate per fronteggiare situazioni contingenti, con la sola differenza che per queste è la legge stessa a stabilire un limite temporale di vigenza 12 di 15

13 8 Il decreto-legge decaduto e non convertito Un decreto-legge convertito in legge che contenga una nuova incriminazione o un trattamento penale più severo non può avere efficacia retroattiva(lo impone al legislatore l art25 co. 2 Cost. e al giudice l art.2 co.1 c.p.). Problemi delicati sorgono in relazione ai decreti-legge decaduti o non convertiti in legge, ove contengano una abolizione del reato od una disciplina penale più favorevole all agente. L entrata in vigore dell art.77 co. 3 Cost., che dispone che i decreti-legge non convertiti perdano efficacia sin dall inizio, impedisce che si possa delineare in questo caso l ipotesi di una successione di leggi penali. Muovendo da questo principio la Corte cost. ( Corte cost. 22 febbraio 1985 n.51) ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell ultimo comma dell art. 2 c.p. nella parte in cui rendeva applicabile ai decreti-legge decaduti o non convertiti o convertiti con emendamenti l intera disciplina della successione di leggi penali favorevoli al reo. La Corte ha così cercato di evitare che il Governo mirasse a sottrarre in tutto o in parte alla responsabilità penale chi avesse precedentemente commesso uno o più reati. Per comprendere la portata dell intervento della Corte cost. è necessario distinguere a seconda che si tratti di fatti commessi prima dell emanazione del decreto-legge non convertito (fatti pregressi) o di fatti commessi dopo l emanazione del decreto e prima dello spirare del termine per la sua conversione (fatti concomitanti). Quanto ai fatti pregressi, ove il fatto fosse preveduto come reato dalla legge del tempo, l abolizione del reato o la disciplina più favorevole prevista dal decretolegge non convertito non avrà nessun effetto: l agente sarà punito in base alla legge in vigore al tempo del fatto. Quanto ai fatti concomitanti, il principio di irretroattività impone di applicare la disciplina più favorevole contenuta nel decreto-legge non convertito, con la conseguenza che se il decreto-legge non convertito prevedeva l abolizione del reato, l agente non sarà punibile; se invece il decreto-legge prevedeva una disciplina più favorevole, il giudice dovrà applicare tale disciplina. 13 di 15

14 9 La dichiarazione d illegittimità costituzionale La dichiarazione di illegittimità costituzionale. di una legge penale non è riconducibile alla disciplina della successione di leggi penali. Una volta dichiarata l incostituzionalità della legge penale in base di una sentenza di condanna passata in giudicato, sorge a carico del giudice il divieto di applicare tale legge: l ultimo comma dell art. 30 l. 11 marzo 1953 n.87 afferma che <<quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l esecuzione e tutti gli effetti penali>>. Si discute se la Corte possa sindacare la legittimità delle norme penali di favore dichiarandone l incostituzionalità con l effetto di estendere l area della responsabilità penale o di rendere applicabile un trattamento più severo. Se si tratta di fatti commessi prima della dichiarazione di illegittimità, andrà applicata la norma penale di favore, e quindi l agente dovrà essere prosciolto o dovrà essere punito meno severamente. La disciplina più sfavorevole risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale andrà invece applicata ai fatti commessi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte. 14 di 15

15 10 Tempus commissi delicti Problema comune all intera disciplina della successione di leggi penali è l individuazione del tempo in cui è stato commesso il fatto (c.d. tempus commissi delicti). La soluzione più persuasiva sembra quella che individua il tempo del commesso reato per i reati commissivi nel momento dell azione o dell ultima azione prevista dalla norma incriminatrice; per i reati omissivi propri ed impropri nel momento in cui andava compiuta l azione doverosa (c.d. teoria della condotta). Nei reati permanenti, come es. il sequestro di persona, il reato si considera commesso nel momento in cui il soggetto compie l ultimo atto con cui volontariamente mantiene la situazione antigiuridica. Ne segue che se durante il reato permanente il legislatore inasprisse il trattamento sanzionatorio di tale reato e gli autori continuassero volontariamente a mantenere in vita il reato stesso, sarà applicabile la legge più severa in quanto legge del tempo del commesso reato. Stessa conclusione vale per i reati abituali, es. maltrattamenti in famiglia: il tempo del commesso reato è quello in cui si realizza l ultima condotta che integra il fatto di reato. 15 di 15

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