Articoli tratti dalla newsletter Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico, Studio Cataldi, Ascoli Piceno
|
|
- Michelina Antonini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 15/12/2014 Separazione e divorzio. Gli istituti introdotti dal DL 132/2014: la negoziazione assistita dagli avvocati e l accordo dinnanzi all ufficiale dello stato civile. Contenuti e aspetti procedurali, esperibilità e rischi delle procedure. - Paolo Accoti Tra gli strumenti finalizzati a decongestionare il carico di lavoro dei tribunali e, pertanto, alternativi alla definizione contenziosa delle controversie, particolare rilievo assumono in materia familiare la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati e quella dinnanzi all ufficiale dello stato civile. Le misure di degiurisdizionalizzazione sono state introdotte dal Decreto Legge n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162 che ha istituito la Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6) nonché la Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all ufficiale dello stato civile (art. 12). Sin dall intitolazione dei predetti articoli appare evidente che i nuovi istituti risultano applicabili non solo alle separazioni personali e ai divorzi (a seguito di matrimonio civile o concordatario), ma anche alle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni e divorzi già sanciti. I principali benefici dei nuovi istituti sono senz altro rinvenibili nella tangibile contrazione dei tempi e dei costi rispetto le procedure ordinarie, tuttavia, per il loro esperimento sono necessarie determinate condizioni. NEGOZIAZIONE ASSISTITA (entrata in vigore 12 settembre 2014). In primo luogo, trattandosi di soluzione consensuale, è necessario l accordo tra i coniugi che, appunto dovranno sottoscrivere una convenzione con la quale stabiliscono le modalità della separazione o del divorzio ovvero della modifica delle condizioni per la separazione o il divorzio già consumato. In mancanza, l unica strada alternativa è quella della procedura giudiziale. La convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente (art. 6). I coniugi, nella stipula della convenzione scritta di negoziazione assistita, dovranno obbligatoriamente farsi assistere almeno da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un lasso di tempo determinato dalle stesse parti che, in ogni caso, non può essere inferiore a 1 mese né superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti. Com è evidente l accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che dovranno vieppiù autenticare le firme (artt. 2 e 5). Nello stesso poi si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato la conciliazione delle parti (sulla scorta del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del tribunale nei procedimenti giudiziali) e informato i coniugi della possibilità di esperire la mediazione familiare. In presenza di figli minori si dà atto vieppiù dell importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori (art. 6). L accordo, dalla data certificata della sua sottoscrizione - si presume che si faccia riferimento alla data del nulla osta ovvero all autorizzazione della Procura della Repubblica - produce i medesimi effetti dei
2 provvedimenti giurisdizionali, pertanto, ad esempio, da quella data decorreranno i termini (3 anni) per l eventuale domanda di divorzio; l accordo inoltre potrà costituire titolo esecutivo che, in quanto tale dovrà essere integralmente riportato nell atto di precetto, nonché costituire valido titolo per l iscrizione di ipoteca (Circ. Min. Interno n. 16 dell ). Aspetti procedurali. Passando all aspetto pratico, cerchiamo di esplicitare il percorso procedurale della negoziazione assistita dall avvio sino alla sua conclusione. Premesso che, in materia familiare, non vi è un obbligo di negoziare ma una mera facoltà, il procedimento viene avviato con il conferimento del mandato di uno dei coniugi all avvocato (uno o più) prescelto per l avvio della procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni degli stessi. Questi è tenuto ad informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita (costituisce un preciso obbligo deontologico, foriero di responsabilità professionali). Non vi è l obbligo di fornire una informativa scritta, tuttavia, risulta consigliabile redigerla e, nel caso, depositarla nel fascicolo giudiziale in caso di rifiuto di avvalersi di tale procedura (rinuncia chiaramente legittima trattandosi di diritti indisponibili). Qualora il coniuge decida di avvalersi della negoziazione assistita l avvocato formulerà, per iscritto, l invito all altro coniuge, comunicando la volontà del proprio assistito di addivenire ad una risoluzione negoziata della controversia. L invito deve contenere l oggetto della controversia e l avvertimento che, la mancata risposta ovvero il rifiuto ad accedere alla negoziazione assistita entro trenta giorni dalla ricezione, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642 c. I c.p.c. L invito, al pari del mancato accordo, deve includere la certificazione dell autografia delle firme apposte, a cura degli avvocati incaricati (art. 4). In ipotesi di accordo lo stesso deve contenere la modifica dello status dei coniugi (da sposati a separati o divorziati), gli aspetti economici della cessazione dell unione coniugale nonché le disposizioni riguardanti i figli e, quindi, il loro affidamento e il relativo mantenimento. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 c.c. - si tratta di trasferimenti di immobili, altri diritti reali e, in generale, degli atti sottoposti a trascrizione -, per procedere alla trascrizione dello stesso, occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5 c. III). Si rammenta che impugnare l accordo sottoscritto può costare molto caro. Infatti, per espressa disposizione normativa, costituisce illecito deontologico per l avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato (art. 5 c. IV). L intero procedimento, infine, deve essere improntato al principio di lealtà, cui devono conformarsi parti e avvocati (art. 2). Agli avvocati e alle parti è fatto obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute. Si fa esplicito riferimento in merito all inutilizzabilità nel giudizio (con medesimo oggetto, anche parziale) delle dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento ed alla mancanza di obbligo, per i difensori e per coloro che partecipano a vario titolo al procedimento, di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite, risultando applicabile sia la normativa sul segreto professionale ex art. 200 cp.p. che le garanzie, in quanto adottabili, di libertà del difensore, giusto disposto dell art. 103 c.p.p. (art. 9 c. IV)
3 Ritornando all aspetto procedurale vero e proprio, si possono aprire due possibili scenari a seconda delle condizioni familiari, vale a dire la presenza o meno di figli minorenni ovvero maggiorenni ma incapaci o non autosufficienti. In assenza di figli (minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti) l accordo concluso deve essere trasmesso, senza alcun apposizione di termine, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio. Se questi rileva delle irregolarità non concede il nulla osta. Le parti in questo caso o rinegoziano l accordo e ripetono l iter ovvero procedono in via giudiziale. In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti l accordo, questa volta nel termine perentorio di 10 giorni dalla sua conclusione, deve essere trasmesso al PM che può autorizzarlo se ritiene lo stesso corrispondente all interesse dei figli oppure, se non valuta positivamente detto aspetto, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale. Purtroppo la riforma nulla dice in merito alla fase successiva al diniego del PM, limitandosi a parlare della trasmissione degli atti al Presidente del tribunale così paventando una sorta di automatismo nell avvio della fase giurisdizionale. Cercando brevemente di intuire i possibili scenari successivi, il Presidente potrebbe omologare l accordo non tenendo conto della mancata autorizzazione ovvero invitare le parti a modificare l accordo per ripresentarlo all autorizzazione del PM oppure avviare una vera e propria fase contenziosa assumendo i provvedimenti temporanei e urgenti tipici di questa fase. Probabilmente la giurisprudenza che si verrà a formare sul punto chiarirà questi dubbi e quelli successivi, relativi alla eventuale fase di impugnazione dei provvedimenti assunti, venendo meno, in caso di modifica dell accordo, l obbligo deontologico degli avvocati di non impugnarlo. Ma andiamo oltre e ipotizzando il rilascio del nulla osta ovvero della autorizzazione, a seconda dei casi sopra visti, l avvocato è tenuto a trasmettere all ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, l'accordo autenticato dallo stesso, munito delle certificazioni di cui all'articolo 5. Come detto, in presenza di figli e, pertanto, nella sola ipotesi di autorizzazione, l accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni (art. 6 c. III); copia dello stesso deve essere inviata anche al Consiglio dell Ordine degli Avocati per fini statistici. In mancanza, all avvocato che viola il lasso temporale dei dieci giorni sopra detto, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro , di competenza del Comune interessato alla procedura (art. 6 c. IV). Detta norma, che già non brillava per equità - l avvocato che non trasmette l accordo entro 10 giorni viene multato, per il PM che non trasmette la mancata autorizzazione al tribunale entro 5 giorni non è prevista alcuna sanzione -, ma neppure per chiarezza, dato che appariva sensato e ragionevole che l invio tempestivo dell accordo da parte di un avvocato esonerasse l altro dal farlo, è stata interpretata in maniera inquietante dalla circolare del Ministero dell interno n. 19 del La stessa, infatti, ha disposto del tutto illogicamente che l'ufficiale dello stato civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo autorizzato, ai fini dei conseguenti adempimenti e, trascorso il termine di dieci giorni, dovrà avviare l'iter per l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione entro il predetto termine. La circolare del Ministero dell interno n. 16 dell , precisa infine qual è l ufficio di stato civile competente per territorio:. compete all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, secondo le indicazione che seguono, curare l'esatta esecuzione degli adempimenti che
4 discendono dal ricevimento dell'accordo Ai fini della corretta individuazione dell'ufficiale di stato civile competente, si precisa che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire. Altra evidente illogicità è quella per la quale, per i non abbienti, il gratuito patrocinio - in altri termini il pagamento a carico dello Stato del compenso per l opera professionale svolta dall avvocato - è previsto solo per le negoziazioni assistite obbligatorie (art. 3 c. VI), tra le quali non rientrano quelle in ambito familiare. In buona sostanza, l avvocato chiamato a negoziare una separazione o un divorzio, trovandosi dinnanzi ad un cliente non abbiente (ossia con reddito annuo inferiore ad euro ,24) o assiste il predetto gratis oppure rinuncia all incarico. SEPARAZIONE, DIVORZIO E MODIFICHE DINNANZI ALL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE (entrata in vigore ). Ai sensi dell art. 12 DL 132/2014, i coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile (Sindaco), un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il medesimo articolo stabilisce che competente territorialmente è l ufficio di stato civile del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio nonché, a differenza di quanto visto per la negoziazione assistita, il comune di residenza di uno dei coniugi. Si tratta pertanto di competenza territoriale alternativa, rimessa alla libera volontà delle parti. Le stesse possono farsi assistere da un avvocato, pertanto, non vi è alcun obbligo di patrocinio legale e, sotto l aspetto puramente economico, la procedura avrà un costo massimo di 16 euro, atteso che la spesa richiesta dal Comune non potrà superare l imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio (art. 12 c. VI). Una manna dal cielo si potrà pensare, non tanto, considerato che l accesso ad un simile istituto prevede diversi vincoli di talché, premettiamo sin da adesso, tale procedimento potrà essere utilizzato in limitatissimi sparuti casi. Ed invero, l accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni può essere concluso esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti. Tuttavia, il vero impedimento per l accesso alla procedura è rappresentato dal fatto che l accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (art. 12 c. III), in altri termini, viene esclusa qualsiasi pattuizione economica. A tal proposito, il Ministero dell interno con la circolare n. 19 del , ha specificato che: Per quanto concerne, altresì, l'esclusione dei «patti di trasferimento patrimoniale», si richiama l'attenzione sulla ratio della previsione, evidentemente volta ad escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell'atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile. In assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.
5 Facile prevedere che la suddetta previsione inibirà, alla stragrande maggioranza dei coniugi, l esperibilità della procedura, risultando davvero improbabile che alla fine di un rapporto coniugale non vi siano conti da regolare. L iter procedimentale. I coniugi, con l assistenza discrezionale di uno o più avvocati, comunicano personalmente all ufficiale dello stato civile la loro volontà di separarsi ovvero di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento oppure di modificare le condizioni di separazione o di divorzio, secondo le modalità concordate tra essi. L'atto contenente l accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni. La norma precisa che i coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi (rimane escluso il caso di modifica delle condizioni della separazione o divorzio) siano riconvocati dall ufficiale dello stato civile non prima di trenta giorni, per la conferma dell accordo. Una sorta di diritto di ripensamento. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell accordo. Per come precisato dalla circolare ministeriale sopra richiamata, l assistenza delle parti a cura di uno o più avvocati, risultando meramente facoltativa, non conferisce a questi un diritto di rappresentanza delle parti, di talché l avvocato non può sostituire davanti all ufficiale dello stato civile la parte assistita. Da rammentare, infine, che l accordo concluso innanzi all ufficiale dello stato civile, così come avviene per la negoziazione assistita, produce gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell atto contenente l accordo di separazione o divorzio, e non da quella della conferma.
Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di. cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle
Art. 12 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello
DettagliNegoziazione assistita l.10/11/14 n Avv. Cristina Bellini Consigliera dell Ordine
Negoziazione assistita l.10/11/14 n. 162 Avv. Cristina Bellini Consigliera dell Ordine NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA ART. 3 È condizione di procedibilità:
DettagliConvenzione di negoziazione assistita. Accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio)
I CONIUGI CHE VOGLIANO RAGGIUNGERE UN ACCORDO PER UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE O UN DIVORZIO CONGIUNTO (OVVERO UNA MODIFICA CONDIVISA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO), NON SONO PIÙ OBBLIGATI
DettagliART. 12 L.162/ ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
ART. 12 L.162/2014 - ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o
DettagliCOMUNE DI ZAMBANA PROVINCIA DI TRENTO
All Ufficio Anagrafe del Comune di ZAMBANA COMUNE DI ZAMBANA (TN) Tel. 0461246412 telefax: 0461242084 E-mail: anagrafe@comune.zambana.tn.it PEC: certificata@pec.comune.zambana.tn.it COMUNE DI ZAMBANA PROVINCIA
DettagliGuida. La procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt D.L. 12 settembre 2014, n. 132)
Guida La procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2 11 D.L. 12 settembre 2014, n. 132) Procedimento La parte che intende promuovere l azione, per il tramite del suo avvocato invita l altra
DettagliPROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, TRIBUNALE DI ISERNIA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA
r------------------------------------------------------------- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, TRIBUNALE DI ISERNIA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA Convenzione
DettagliSEZIONE I CONTESTO REGOLAMENTARE E QUADRO NORMATIVO
SEZIONE I CONTESTO REGOLAMENTARE E QUADRO NORMATIVO LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA ART. 2 DL 134/2014 (come convertito dalla L. 162/2014) Articolo 6 D.L. 132/2014 E CONVERTITO IN LEGGE 162/2014 CONVENZIONE
DettagliDecreto Legge - 12/09/2014, n Gazzetta Uff. 12/09/2014, n.212
Decreto Legge - 12/09/2014, n.132 - Gazzetta Uff. 12/09/2014, n.212 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014 n. 132 (in Gazz. Uff., 12 settembre 2014, n. 212). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge
DettagliLE NOVITÀ IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
CHIARA ANGIOLINI DOTTORANDA UNIVERSITÀ CA FOSCARI DIPARTIMENTO DI ECONOMIA LE NOVITÀ IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO INTRODOTTE DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162 *** Sommario: 1. La legge 10 novembre
DettagliSeparazione e Divorzio. Avv. Francesca Romani
Separazione e Divorzio Avv. Francesca Romani La separazione dei coniugi La separazione personale dei coniugi può essere chiesta per: Intollerabilità della prosecuzione della convivenza; Grave pregiudizio
DettagliCOMUNE DI SALICE SALENTINO Provincia di LECCE *****
Pubblicata sul sito istituzionale il 09/01/2015 - N.14 del Reg. COMUNE DI SALICE SALENTINO Provincia di LECCE ***** COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 del Reg. del 08/01/2015 OGGETTO: Modalità
DettagliDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITOFTALI Direzione Centrale per i Servizi Demografici
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITOFTALI CIRCOLARE N. 19/2014 Gabinetto Capo Dlpartlmento Prot. Uscita del 28/11/2014 Numero: 0013026 Classifica: UFFICIO 1.04A/A Roma, 28 novembre 2014 - AI SIGG.
DettagliORDINI AVVOCATI PIEMONTE E VALLE D AOSTA COMMISSIONE DISTRETTUALE FAMIGLIA E MINORI
ORDINI AVVOCATI PIEMONTE E VALLE D AOSTA COMMISSIONE DISTRETTUALE FAMIGLIA E MINORI LINEE GUIDA SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA DL 132/2014 CONVERTITO IN L 162/2014 Tabelle tratte e
Dettagliconvenzione e trascrizione
LA NORMATIVA Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione 1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce
DettagliCOMUNE DI CURSI COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI CURSI c.a.p. 73020 PROVINCIA DI LECCE COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 del Reg. OGGETTO: Modalità di adempimento degli accordi previsti dalla L. 10 novembre 2014, n.
DettagliProcura della Repubblica di Lecce
Le parti sono: Procura della Repubblica di Lecce NEGOZIAZIONE ASSISTITA: NOTA DI DEPOSITO DELL ACCORDO RAGGIUNTO (art. 6 D.L. 132/2014 conv in legge 162/2014) Cognome e Nome C.F. Assistita dall Avv. PEC
DettagliMinistero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015 OGGETTO: Art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162, (Convenzione di negoziazione assistita da uno
DettagliVie alternative: possibili intese extra-giudiziali. TROVANO UN ACCORDO
A003170, 1 A003170 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da il sole 24 ore del 25/5/2015, , di Bianca Lucia Mazzei, giornalista. Per la
DettagliLa negoziazione assistita (D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014)
La negoziazione assistita (D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014) Cosa sono: - la negoziazione assistita - la procedura di negoziazione assistita Nozione di procedura di negoziazione assistita Iter procedimentale
DettagliNegoziazione assistita in materia di famiglia: i chiarimenti sul rilascio del certificato
Negoziazione assistita in materia di famiglia: i chiarimenti sul rilascio del certificato Ministero Giustizia, circolare 22/05/2018 di Giuseppina Vassallo Pubblicato il 19/06/2018 Ai fini del riconoscimento
DettagliNegoziazione Assistita e semplificazione ex dl 132/14. Circolare del Min. Interni: arrivano i chiarimenti
Negoziazione Assistita e semplificazione ex dl 132/14. Circolare del Min. Interni: arrivano i chiarimenti Min. Interni, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi
DettagliAll Ufficiale dello Stato Civile del COMUNE DI MONDOVÌ (CN)
All Ufficiale dello Stato Civile del COMUNE DI MONDOVÌ (CN) Oggetto: art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 162/2014. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o
DettagliPROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO. Linee Guida. (testo modificato ed integrato a seguito della nota ministeriale n. DAG U del 29.7.
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO Linee Guida (testo modificato ed integrato a seguito della nota ministeriale n. DAG 111198.U del 29.7.2015) per la convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni
DettagliP17 - Vorrei informazioni sulla separazione e sul divorzio consensuale-rev.1 del
P17 - Vorrei informazioni sulla separazione e sul divorzio consensuale-rev.1 del 21.5.2015 Definizione La separazione consensuale è uno dei due modi per ottenere la separazione legale tra coniugi (l'altro
DettagliCITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)
CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO) DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n 72 del 14 maggio 2015 O G G E T T O : DETERMINAZIONE DELL IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE PER ACCORDI
DettagliAll Ufficiale dello Stato Civile del COMUNE DI MONDOVÌ (CN)
All Ufficiale dello Stato Civile del COMUNE DI MONDOVÌ (CN) Oggetto: art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 162/2014. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o
DettagliLa Negoziazione Assistita
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 27/02/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/36880-la-negoziazione-assistita Autore: De Francisci Giuseppe La Negoziazione Assistita La Negoziazione Assistita Con la
DettagliSEPARARSI IN COMUNE. D.L. n. 132/2014 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162
Municipalità 4 S. Lorenzo Vicaria Poggioreale Zona Industriale Il Direttore SEPARARSI IN COMUNE D.L. n. 132/2014 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162 ART. 6 - SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE
DettagliCITTÁ DI SORSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 029 del 24.03.2015
CITTÁ DI SORSO COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 029 del 24.03.2015 Oggetto: Determinazione importo della sanzione amministrativa pecuniaria per l applicazione degli artt. 6 e 12
Dettaglia cura di Avv. Giuliana Barberi
Separarsi e divorziare oggi: negoziazione assistita e soluzioni consensuali Con il D.L. 132/2014, convertito in legge con modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162, nell ambito del riassetto del
DettagliSeparazioni e divorzi «brevi»
Tipologia di accordi «brevi» 2.741 accordi* «brevi» registrati a Roma nel 217 (-5,6% rispetto al 216) 1.291 separazioni (+3,7%) 1.289 divorzi (-17,4%) 161 variazioni delle condizioni di divorzio o separazione
DettagliIndice-sommario Indice-sommario
Indice-sommario Indice-sommario PARTE I - GLI ADR IN GENERALE SCHEMI INTRODUTTIVI 1. ADR, le alternative al processo: principali tentativi conciliativi facoltativi.... 19 2. ADR, le alternative al processo:
DettagliNon soggetta ad autenticazione - esente da bollo (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1)
Al Comune di Pradamano Ufficio dello Stato Civile Non soggetta ad autenticazione - esente da bollo (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL ATTO
Dettaglic) Il Mediatore Familiare nei nuovi scenari normativi Avv. Rita Della Lena Avv. Francesca Bonavia
c) Il ediatore Familiare nei nuovi scenari normativi Avv. Rita Della Lena Avv. Francesca Bonavia Dalla riforma del 1975 ad oggi Legge 8 febbraio 2006 n. 54 affido condiviso ascolto del minore mediazione
DettagliSeparazioni e divorzi «brevi»
Tipologia di accordi «brevi» 2.95 accordi* «brevi» registrati a Roma nel 216 1.56 divorzi 1.245 separazioni 1 variazioni delle condizioni di divorzio o separazione Accordi «brevi» per tipologia 1 3,4%
DettagliConferma dell accordo Costo
Separazione consensuale richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all Ufficiale di Stato Civile
DettagliPROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
\ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI Il Procuratore della Repubblica F.F. Letta la nota del Dirigente Amministrativo allegata, Ritenuto meritevole il lavoro effettuato dall'ufficio Affari
DettagliNEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE
NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE LE PROCEDURE DI SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Profili deontologici nel corso della trattativa condotta dall'avvocato dell'elenco
Dettagliminori, maggiorenni incapaci o affetti da grave handicap o economicamente non autosufficienti.
Accordi di separazione personale, di scioglimento del matrimonio,di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Ufficio di riferimento
DettagliComune di Padova Settore Programmazione Controllo e Statistica Accordi extragiudiziali di separazione o divorzio Anno 2016
Comune di Padova Settore Programmazione Controllo e Statistica Accordi extragiudiziali di separazione o divorzio Anno 2016 Comune di Padova - Settore Programmazione Controllo e Statistica - Via Tommaseo,
DettagliPROCURADELLAREPUBBLICADI BUSTOARSIZIO ORDINEDEGLIAVVOCATIDI BUSTOARSIZIO
et ORDINE AVVOCATI HUSTO J\H:\I%iO PROCURADELLAREPUBBLICADI BUSTOARSIZIO ORDINEDEGLIAVVOCATIDI BUSTOARSIZIO LINEEGUIDA PERL'INDIVIDUAZIONEDI UNA PRASSICONDIVISAIN TEMA DI NEGOZIAZIONEASSISTIT AI SENSIDELL'ART.6
DettagliComune di Castiglione Cosentino PROVINCIA DI COSENZA
Comune di Castiglione Cosentino PROVINCIA DI COSENZA Piazza Vittorio Veneto, 16 CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 Fax 0984.442185 www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it
DettagliL ufficiale di stato civile. di separazione e divorzio. Made with OpenOffice.org 2
L ufficiale di stato civile nelle procedure semplificate di separazione e divorzio Renzo Calvigioni Quinto di Treviso 9 aprile 2015 1 Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
DettagliLA DEONTOLOGIA NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
LA DEONTOLOGIA NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA INCONTRO DI STUDI FIRENZE 30 GIUGNO 2016 LA FONTI IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE E' stato emanato il 31.1.2014 e quindi prima del DL 132 del 2014. Il Codice
DettagliLa crisi della famiglia. Le modalità della separazione La separazione giudiziale Antonella Fabi
La crisi della famiglia Le modalità della separazione La separazione giudiziale Antonella Fabi Il procedimento dinanzi al Sindaco Art. 12 L. 162/14 Separazione Divorzio Se non ci sono figli minori o portatori
DettagliSEPARAZIONE E DIVORZIO
SEPARAZIONE E DIVORZIO SEPARAZIONE In senso giuridico con il termine "separazione si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli
DettagliAlternative Dispute Resolution
A D R? Alternative Dispute Resolution ADR aggiudicativi ARBITRATO ADR non aggiudicativi NEGOZIAZIONE ASSISTITA MEDIAZIONE ARBITRATO: Art. 806 e seguenti cpc COMPROMESSO CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONVENZIONE
DettagliGiulio SPINA. Art. 6 comma 2 del D.L , convertito nella legge n. 162
4.5.2015 ------------------------------------ Negoziazione assistita familiare con figli minori: cosa accade se il PM non autorizza l accordo? Contrasto giurisprudenziale nella prima giurisprudenza di
DettagliSCATTA LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA: PROCEDIMENTO ED AMBITO D APPLICAZIONE
SCATTA LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA: PROCEDIMENTO ED AMBITO D APPLICAZIONE I casi di esclusione, gli elementi essenziali dell invito e della convenzione di negoziazione Lucio Orlando (redattore
DettagliSEPARAZIONE E DIVORZIO
SEPARAZIONE E DIVORZIO SEPARAZIONE In senso giuridico con il termine "separazione si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli
DettagliCOMUNE DI BELPASSO PROVINCIA DI CATANIA
COMUNE DI BELPASSO PROVINCIA DI CATANIA VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE Delibera N. 38 del 22/05/2015 Proposta N. 64 del 30/04/2015 ORIGINALE OGGETTO: ARTICOLI 6 E 12 DEL DECRETO LEGGE 12.09.2014,N.132
Dettagli-ALL'ANUSCA CASTEL S.PIETRO TERME (BO)
Servizi Demografici Prot. Uscita del 2410412015 Numero: 0001307 Classifica: 15100.area 3 2 lo11 411 1101 112 1,11,11 11 ji DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Roma, 24 aprile 2015 - AI SIGG.
DettagliNon soggetta ad autenticazione - esente da bollo (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1)
Al Comune di Pradamano Ufficio dello Stato Civile Non soggetta ad autenticazione - esente da bollo (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL ATTO
DettagliGazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 12 settembre 2014, n [Preambolo]
www.diritto24.ilsole24ore.com/lex24/ Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 12 settembre 2014, n. 212 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
DettagliSeparati, divorziati, conviventi e unioni civili
Separati, divorziati, conviventi e unioni civili di Paolo Tonalini IMPORTANTE N.B.: Nelle versioni digitali del volume tutti i rimandi (per es. da Sommario a Paragrafi) sono attivabili (link) Indice sistematico
DettagliLa mediazione e la negoziazione assistita. I casi di obbligatorietà e gli aspetti procedurali.
La mediazione e la negoziazione assistita. I casi di obbligatorietà e gli aspetti procedurali. Autore: Accoti Paolo - Trebisacce (CS) In: Mediazione Civile e Commerciale Aggiornamenti giurisprudenziali:
DettagliISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE Domanda Albo Presidenti Domanda Albo Scrutatori NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA DI SEPARAZIONE PERSONALE FRA CONIUGI - DIVORZIO - E MODIFICA DELLA
DettagliCITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 14
COPIA CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 14 OGGETTO: Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
DettagliIndice INDICE ANALITICO. Capitolo II IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE
Indice INDICE ANALITICO Premessa Capitolo I IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE 1.1 Fase introduttiva 1.2 La competenza 1.3 Decreto di comparizione e fattispecie pratiche 1.4 Rappresentanza legale,
DettagliNIENTE PROCURA SPECIALE NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI AL SINDACO
NIENTE PROCURA SPECIALE NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI AL SINDACO La circolare n. 19 del 15 novembre 2016 del Ministero dell Interno stabilisce che nella procedura
DettagliComune della Città di Arco PROVINCIA DI TRENTO. VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 181 della GIUNTA COMUNALE
Scm. 10.1/6 rev 1 ORIGINALE Del N 181 data 09/12/2014 Comune della Città di Arco PROVINCIA DI TRENTO VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 181 della GIUNTA COMUNALE OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI
DettagliProcura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
i ' A Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno Prot. Iflfc l\ Linee Guida (testo modificalo ed integralo a seguito della nota ministeriale n. DAG 111198.11 del 29.7.2015) Salcrno, 6 agosto
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Fac-simile di convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale e divorzio (si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, per stipulare la
DettagliSeparazione e divorzio
e divorzio Che cosa fare in caso di separazione, il divorzio e il regime di separazione dei beni. legale : divorzio, scioglimento o cessazione effetti civili Che cosa è E' la volontà di due coniugi di
DettagliIndice 503. Capitolo III IL MATRIMONIO
Indice 503 Prefazione... p. 9 Capitolo I IL MATRIMONIO 1. Il matrimonio nell ordinamento italiano...» 11 2. Il matrimonio civile...» 14 2.1. Condizioni per contrarre matrimonio...» 14 2.2. Celebrazione
DettagliDELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERAZIONE
COMUNE DI BORGETTO Provincia di Palermo ------------ ----------- DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERAZIONE N 39 Del 11/03/2015 OGGETTO: Istituzione del diritto fisso per gli accordi di
DettagliDALL AGENZIA DELLE ENTRATE: ESENZIONE FISCALE PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONCLUSI IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA
DALL AGENZIA DELLE ENTRATE: ESENZIONE FISCALE PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONCLUSI IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA Con la risoluzione n. 65/E del 16/07/2015 l Agenzia delle Entrate chiarisce che gli accordi
DettagliSINTESI DEL D.LGS 28/2010
SINTESI DEL D.LGS 28/2010 AMBITO D APPLICAZIONE E IPOTESI DI RICORSO AMBITO DI APPLICAZIONE Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia sono competenti in tutte le controversie
DettagliLa nuova mediazione civile L incontro preliminare
La nuova mediazione civile L incontro preliminare Damiano Marinelli Mediatore, Arbitro, Formatore - Docente Università E Campus marinelli@areaconsulenze.it centroricerca@lelab.it Panorama normativo Il
DettagliSeparazione e divorzio
Separazione e divorzio Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 i coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni
DettagliVERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 11-02-2015 Pag. 1 di 8 COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 31 del 11-02-2015 Oggetto: Istituzione di un diritto fisso per divorzi e separazioni
DettagliDecreto del presidente del consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144, pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2016
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144, pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2016 Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri
DettagliCOMUNE DI CERVETERI (Provincia di Roma) BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PEG 2015
COMUNE DI CERVETERI (Provincia di Roma) BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PEG 2015 sviluppo Area 1^ Area Affari Istituzionali SERVIZIO/CENTRO DI COSTO Servizi Demografici Dirigente Dott.ssa LUISA COGLIANO RESPONSABILE
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144 Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo
DettagliLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA CLAUDIA TROISI
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEL DL 132/2014 CLAUDIA TROISI Sommario: 1. Il DL 132/2014. 2. Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati. 3. La negoziazione assistita in materia di separazione
DettagliOSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI ROMA
OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI ROMA GRUPPO GIURISDIZIONE E ADR Pres.te Dr.ssa Franca Mangano Avv. Paola Moreschini Avv. Marina Petrolo AGGIORNATO AL NOVEMBRE 2016 VADEMECUM SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
DettagliCittà di Somma Vesuviana
Città di Somma Vesuviana Provincia di Napoli Ufficio di Stato Civile - Posizione Organizzativa n.1 Separazione e divorzio (consensuali) DESCRIZIONE - COS'È - CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA - MODALITÀ I coniugi
DettagliVERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI PIEVE D OLMI 21 MARZO 2015 Provincia di Cremona VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA
DettagliSOMMARIO PREFAZIONE PROFILO PROFESSIONALE AUTORI INTRODUZIONE
BOOK - Formulario diritto famigliatoc.fm Page VII Monday, June 20, 2005 3:42 PM SOMMARIO PREFAZIONE PROFILO PROFESSIONALE AUTORI INTRODUZIONE XV XIX XXI Capitolo Primo LA SEPARAZIONE 1 1. Generalità -
DettagliIntroduzione... LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
INDICE SOMMARIO Introduzione... XIII PARTE PRIMA LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI CAPITOLO 1 LA SEPARAZIONE CONSENSUALE 1. Il consenso come presupposto sostanziale e processuale... 3 2. La competenza
DettagliVADEMECUM SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA E UNIONI CIVILI
OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI ROMA GRUPPO GIURISDIZIONE E ADR Pres.te Dr.ssa Franca Mangano Avv. Paola Moreschini Avv. Marina Petrolo VERSIONE N 11 - AGGIORNATA AL SETTEMBRE 2017 VADEMECUM SULLA
DettagliDivorzio breve: la nuova disciplina
Divorzio breve: la nuova disciplina Autore: AR redazione In: Diritto civile e commerciale Il tanto atteso testo di legge sul divorzio breve, titolato Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione
DettagliPATTI PREMATRIMONIALI LA PROPOSTA DI LEGGE
PATTI PREMATRIMONIALI LA PROPOSTA DI LEGGE Sostanzialmente la proposta di legge consta di 5 articoli che introducono l art. 162 bis nel codice civile, nonché gli effetti dell inserimento di questo istituto
DettagliModello di rilevazione per gli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio
Ril IST-00115 e IST-00116 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Mod. Istat SC.6-12.sd Modello di rilevazione per gli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio da compilare in caso sia di procedura ex
DettagliLa negoziazione in materia familiare
La negoziazione assistita La negoziazione in materia familiare La Negoziazione familiare come strumento di risoluzione della crisi familiare: il ruolo dell avvocato tra obbligo di conciliazione ed informazione,
DettagliLINEE GUIDA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL ART. 6 DEL D.L. N. 132/2014, CONV. DALLA L. n. 162/2014
LINEE GUIDA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL ART. 6 DEL D.L. N. 132/2014, CONV. DALLA L. n. 162/2014 Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, di concerto col Presidente
DettagliMEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA Com è noto, nel novero delle cosiddette Alternative Dispute Resolution rientrano la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita, le quali si propongono
DettagliUDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA. Schema di Giulio SPINA. (art. 183 c.p.c.)
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.12.2016 La Nuova Procedura Civile, 6, 2016 Editrice UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA
DettagliCOMUNE di GIGNESE Provincia di Verbania. Verbale di deliberazione del Sindaco del n. 2 del 14/01/2015.
COMUNE di GIGNESE Provincia di Verbania COPIA Verbale di deliberazione del Sindaco del n. 2 del 14/01/2015. OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA
DettagliSupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 10 novembre 2014
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
DettagliCONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 132/2014 CONV. IN L. 162/2014 TRA., in persona del legale rappresentante pro
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 132/2014 CONV. IN L. 162/2014 TRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d
DettagliCOMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI Provincia di Venezia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO
COPIA N 229 COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI Provincia di Venezia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO Determinazione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta
Dettagli