S T A T U T O Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 Aprile 2018

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "S T A T U T O Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 Aprile 2018"

Transcript

1 S T A T U T O Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 Aprile 2018

2 FONDO PENSIONE DELLE SOCIETA ESERCIZI AEROPORTUALI - FONSEA INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art. 8 - Contribuzione Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art Prestazioni pensionistiche Art Erogazione della rendita Art Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art Anticipazioni PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art Organi del Fondo Art Assemblea degli aderenti Criteri di costituzione e composizione Art Assemblea degli aderenti Attribuzioni Art Assemblea degli aderenti Modalità di funzionamento e deliberazioni Art Consiglio di Amministrazione Criteri di costituzione e composizione

3 Art Cessazione e decadenza degli Amministratori Art Consiglio di Amministrazione Attribuzioni Art Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 Presidente e Vice Presidente Art Direttore generale responsabile del Fondo Art Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Art Collegio dei Sindaci Attribuzioni Art Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art Incarichi di gestione Art Conflitti di interesse Art Gestione amministrativa Art Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art Esercizio sociale e bilancio d esercizio PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art Modalità di adesione Art Trasparenza nei confronti degli aderenti Art Comunicazioni e reclami Art. 34-bis - Clausola compromissoria PARTE VI - NORME FINALI Art Modifica dello Statuto Art Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 37 Rinvio

4 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 1. E costituito il Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali FONSEA, di seguito denominato Fondo in attuazione dell accordo integrativo stipulato in data 7 dicembre 1989 tra il datore di lavoro Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) e le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL e UILT/UIL (di seguito denominato fonte istitutiva ). 2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art Il Fondo ha sede in Segrate (Mi). Art. 2 - Forma giuridica 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP. Art. 3 - Scopo 1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell esclusivo interesse degli aderenti, e all erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro. PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO Art. 4 - Regime della forma pensionistica 1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione. Art. 5 - Destinatari 1. E' iscritto al Fondo Pensione tutto il personale della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (d'ora in avanti S.E.A.) già iscritto alla Cassa di Previdenza e Assistenza nei confronti del quale, alla data del 1 gennaio 1996, è stato attivato il nuovo Fondo al

5 fine di garantire un trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio pubblico. 2. E destinatario del Fondo il personale del Gruppo S.E.A. assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 3. I dipendenti di società operanti in ambito aeroportuale o di società partecipate da S.E.A. che abbiano stipulato regolari accordi sindacali con le società di appartenenza possono aderire al Fondo Pensione previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione del Fondo che, verificate le condizioni per la partecipazione, darà il benestare all'adesione. 4. I lavoratori dipendenti di società operanti nell'ambito del settore del trasporto aereo rappresentati dalle stesse organizzazioni sottoscrittrici delle fonti istitutive ed i lavoratori operanti nell'ambito degli aeroporti anche se il contratto di lavoro è diverso dal contratto applicato in ambito S.E.A. e sottoscritto da organizzazioni sindacali diverse da quelle territoriali che hanno sottoscritto le fonti istitutive, possono aderire al fondo con le modalità di cui al precedente comma, previo accordo dei lavoratori con il loro datore di lavoro. 5. Possono restare iscritti, previo accordo sindacale e con il mantenimento delle condizioni contributive in essere, i lavoratori che a seguito di trasferimento d azienda o di cessione di ramo d azienda, operato ai sensi dell articolo 2112 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni, abbiano perso i requisiti di cui ai commi precedenti. 6. Sono altresì iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, che vi abbiano aderito con conferimento tacito del TFR. Art. 6 Scelte di investimento 1. Le risorse del Fondo sono impiegate in un unico comparto gestito attraverso la stipula di convenzioni assicurative con gli operatori professionali di cui al successivo articolo 27. La Nota Informativa descrive le caratteristiche del comparto ed il relativo profilo di rischio e rendimento. 2. Tale comparto è idoneo a raccogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente. Art. 7 Spese 1. L iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese: a) spese relative alla fase di accumulo: a.1) direttamente a carico dell aderente:

6 - in % dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc. a.2) direttamente a carico del datore di lavoro: - in cifra fissa in base al numero dei dipendenti iscritti a.3) indirettamente a carico dell aderente: - una percentuale trattenuta sul rendimento annuo realizzato dall impresa di assicurazione b) spese in cifra fissa a carico dell aderente collegate all esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: b.1) trasferimento ad altra forma pensionistica; b.2) mantenimento della posizione individuale in presenza della perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per coloro che non hanno riscattato totalmente la loro posizione individuale. c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite; d) spese relative alla prestazione erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, da applicarsi su ogni singola rata, secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate. 2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa. 3. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica. Art. 8 - Contribuzione PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore aderente, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla Fonte Istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5

7 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito Decreto. 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l aderente determina liberamente l entità della contribuzione a proprio carico. 4. E prevista l integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa. 5. L adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore aderente né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore con contratto a tempo indeterminato contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. Nel caso di aderenti con contratto a tempo determinato che contribuiscano al Fondo con il solo conferimento del TFR, gli stessi possono versare una contribuzione volontaria, senza obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro. 6. In costanza del rapporto di lavoro l aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. In caso di sospensione della retribuzione per periodi pari o superiori a quindici giorni nel mese, per qualunque causa, in costanza di rapporto di lavoro, il versamento dei contributi dell aderente e del datore di lavoro verrà sospeso per il corrispondente periodo di tempo. E comunque facoltà dell aderente proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione. 7. L aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. 8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. Art. 9 - Determinazione della posizione individuale 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

8 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell aderente, di cui all art. 7, comma 1, lett. a La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione assicurativa. La compagnia determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno annuale. Art. 10 Prestazioni pensionistiche 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 2. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 3. L aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. 4. L aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. 5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. 6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica. 7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9 8. L aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell assegno sociale di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l aderente può optare per la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata. 9. L aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica complementare in capitale. 10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 11. L aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall art. 12 commi 5 e 6. Art Erogazione della rendita 1. Per l erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata. 3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia. Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale 1. L aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

10 a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; d) riscattare l intera posizione individuale maturata ai sensi dell art. 14, comma 5 del Decreto; e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. 3. In caso di decesso dell aderente prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all esercizio delle predette facoltà da parte dell aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Art Anticipazioni 1. L aderente può conseguire un anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di

11 restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento. 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 4. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell aderente e in qualsiasi momento. 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 Organi del Fondo 1. Sono organi del Fondo Pensione: a) L'Assemblea degli aderenti; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente ed il Vice Presidente; d) Il Direttore generale responsabile del Fondo; e) Il Collegio dei Sindaci. Art. 15 Assemblea degli aderenti Criteri di costituzione e composizione 1. L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

12 Art. 16 Assemblea degli aderenti Attribuzioni 1. L Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. 2. L Assemblea in seduta ordinaria: a) delibera l'approvazione di bilancio e gli indirizzi e direttive generali del fondo; b) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci di sua competenza e delibera sull eventuale compenso e revoca degli stessi; c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, promuovendo la relativa azione sociale; d) delibera, con decisione motivata, sull'esclusione degli aderenti; e) delibera su ogni altra questione sottoposta alla sua decisione dal Consiglio di Amministrazione. 3. L Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio, nonché sullo scioglimento del Fondo Pensione e sulle modalità di liquidazione del patrimonio. Art. 17 Assemblea degli aderenti Modalità di funzionamento e deliberazioni 1. L'Assemblea deve essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità. 2. L Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, per l approvazione del bilancio. 3. L Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da almeno 5 componenti il Consiglio di Amministrazione. 4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione del 51 per cento degli aderenti ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti. 5. L Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti, anche in seconda convocazione. 6. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Ogni aderente può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro aderente. La delega di rappresentanza può essere

13 conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun aderente le deleghe non possono superare il numero di due. 7. Delle riunioni dell Assemblea ordinaria viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione. 8. Il verbale di riunione dell Assemblea straordinaria è redatto da un notaio. 9. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere esposto nei luoghi di lavoro almeno 20 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può utilizzare anche altri mezzi di convocazione. 10. Possono essere convocate assemblee separate degli aderenti presso ogni unità produttiva aeroportuale nella quale prestino la loro opera gli aderenti. Le riunioni potranno essere tenute anche in giorni diversi ed è fatto divieto agli aderenti di partecipare a più di una riunione. 11. Nel caso di assemblee separate si procederà sommando i voti dei partecipanti alle assemblee. 12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori ed i Sindaci, laddove siano anche componenti dell'assemblea, non hanno diritto di voto. Art. 18 Consiglio di Amministrazione Criteri di costituzione e composizione 1. Il Fondo Pensione è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei componenti, di cui tre designati dai datori di lavoro e tre eletti direttamente dall Assemblea degli aderenti. 2. L elezione del Consiglio di Amministrazione avviene dietro presentazione di almeno una lista di candidati sottoscritta da almeno 200 aderenti. Ogni aderente non può sottoscrivere più di una lista pena l annullamento delle sue sottoscrizioni. In caso di presentazione di più liste i Consiglieri vengono eletti in misura proporzionale tra le liste, tenuto conto dell ordine di posizione dei candidati della singola lista. 3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

14 5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. Art Cessazione e decadenza degli Amministratori 1. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori nominati dai datori di lavoro questi provvedono mediante nuova designazione nel rispetto del criterio di rappresentanza. Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori eletti dall Assemblea, subentrano automaticamente i primi candidati non eletti delle liste cui appartenevano gli Amministratori cessati. 2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. 3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi viene meno la maggioranza degli Amministratori eletti dalla Assemblea, quelli rimasti in carica devono, senza indugio, convocare l'assemblea perché provveda a nuove elezioni. 4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d urgenza l Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione. 5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo. Art. 20 Consiglio di Amministrazione Attribuzioni 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all Assemblea. 2. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione: a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente; b) nominare, anche fuori dal proprio ambito, il Direttore Generale responsabile del Fondo previa determinazione dei requisiti necessari; c) deliberare in merito alla gestione ordinaria e straordinaria del Fondo Pensione; d) attuare quanto disposto dall articolo 6 del D.Lgs. 252/05 e) effettuare gli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione così come previsti dalla normativa emanata dalla COVIP sui fondi pensione;

15 f) deliberare sul conferimento dei poteri di incasso e pagamento al Presidente, al Vice Presidente e al Direttore Generale responsabile del Fondo. g) informare periodicamente gli aderenti ed adottare le misure di trasparenza così come previsto dalla normativa emanata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione; h) segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso; i) riunirsi almeno una volta all anno per deliberare in merito al bilancio annuale consuntivo ed al budget previsionale di spesa; l) approvare i regolamenti attuativi; m) al Consiglio di Amministrazione compete altresì il potere di adeguamento dello statuto nei casi di cui all'art. 35 secondo comma; n) verificare periodicamente lo stato di applicazione degli accordi di lavoro che regolamentano il finanziamento e le modalità di funzionamento del Fondo Pensione. Art. 21 Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che egli ne ravvisi la necessità. E', inoltre, convocato quando ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri ovvero il Collegio dei Sindaci all unanimità. La convocazione avviene mediante invio di telegramma o di telefax o di lettera, recante gli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno tre giorni liberi precedenti l'adunanza. 2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l anno. 3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il segretario in via permanente o in occasione di ogni singola seduta, anche al di fuori dei propri membri; il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le sue riunioni possono essere tenute anche per il tramite di videoconferenze o sistemi similari purché ogni partecipante sia chiaramente riconoscibile non solo attraverso la voce e possa liberamente ed attivamente partecipare alla discussione. In tal caso devono essere presenti contemporaneamente nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. 4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale. 5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni

16 derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori. 6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1 comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile. Art. 22 Presidente e Vice Presidente 1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori. 2. Il Presidente rappresenta il Fondo in giudizio e verso i terzi. 3. Spetta al Presidente: a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione; b) impartire le disposizioni generali della gestione del Fondo Pensione. c) riscuotere somme ed effettuare pagamenti nel limite dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione. d) trasmettere alla COVIP copia di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate. 4. In caso di sua assenza od altro impedimento, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente. Art. 23 Direttore generale responsabile del Fondo 1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. 3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall incarico. 4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all art del Codice Civile.

17 6. Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo: - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti; - riscuotere somme ed effettuare pagamenti nel limite dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione; 7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. In mancanza del Direttore generale responsabile del Fondo, ovvero per suo impedimento purché temporaneo, le relative funzioni sono assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Art. 24 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione 1. E' costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti. Due Sindaci effettivi, ed uno supplente saranno designati dai datori di lavoro. Due Sindaci effettivi ed uno supplente saranno eletti dall'assemblea degli aderenti. 2. L elezione del Collegio dei Sindaci avviene dietro presentazione di almeno una lista di candidati sottoscritta da almeno 200 aderenti. Ogni aderente non può sottoscrivere più di una lista pena l annullamento della scheda. In caso di presentazione di più liste i Sindaci vengono eletti in misura proporzionale tra le liste, tenuto conto dell ordine di posizione dei candidati della singola lista. 3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall incarico. 5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.

18 6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell ambito della relativa componente. 7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 8. I Sindaci eleggono al loro interno il Presidente del Collegio nell ambito della componente istitutiva del Fondo che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Art. 25 Collegio dei Sindaci Attribuzioni 1. Il Collegio dei Sindaci controlla l amministrazione del Fondo, vigila sull osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. 2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti. 3. Il Collegio ha l obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. 4. Il Collegio ha altresì l obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell art Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio. Art. 26 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità 1. I Sindaci si riuniscono almeno ogni 90 giorni secondo le modalità indicate dall'articolo 2404 del codice civile. 2. Per la convocazione del Collegio valgono le stesse regole previste per il Consiglio di Amministrazione. 3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono. 5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un

19 esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono. 6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. 8. L azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall art del Codice Civile. B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 27 Incarichi di gestione 1. Le risorse del Fondo sono gestite mediante convenzione con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento ( Soggetti gestori ). 2. Le suddette convenzioni ed i relativi investimenti risponderanno alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 252/05 e al regime di deroga contemplato per i fondi pensione preesistenti che gestiscono le risorse attraverso polizze assicurative di ramo I, III e V dall art. 5, comma 1, del DM 62/ I Soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei Soggetti gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP. 4. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto. Art Conflitti di interesse 1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. Art. 29 Gestione amministrativa 1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

20 a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori; b) la tenuta della contabilità; c) la raccolta e gestione delle adesioni; d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; e) la gestione delle prestazioni; f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti; h) gli adempimenti fiscali e civilistici. 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità ( Gestori amministrativi ). 3. Nell ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. 4. In tal caso, i Gestori amministrativi sono responsabili nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione. Art Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio 1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP. 2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci. 3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP. Art. 31 Esercizio sociale e bilancio d esercizio 1. L esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione sottopone all approvazione dell Assemblea degli aderenti il bilancio consuntivo dell esercizio precedente. Il

21 Bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci. 3. Il Bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione. Art. 32 Modalità di adesione PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI 1. L adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di iscriversi al Fondo deve essere preceduta dalla messa a disposizione dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. 2. All atto dell adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di iscrizione. 3. L aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei medesimi e nelle sedi del Fondo. 6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all aderente l avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest ultimo l esercizio delle scelte di sua competenza. Art. 33 Trasparenza nei confronti degli aderenti 1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il Bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati. 2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull andamento della gestione.

22 Art. 34 Comunicazioni e reclami 1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa. Art. 34-bis - Clausola compromissoria 1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale irrituale composto di tre arbitri. 2. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato dai primi due, o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Milano. 3. Qualora una delle parti, entro trenta giorni dall'insorgenza della controversia, non abbia provveduto a nominare l'arbitro, la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza dell'altra parte. 4. Il collegio giudicherà secondo diritto senza formalità. 5. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico. 6. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti. 7. Le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale. Art Modifica dello Statuto PARTE VI - NORME FINALI 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall Assemblea straordinaria del Fondo. 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito dell entrata in vigore di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. 3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell Assemblea degli Aderenti alla prima riunione utile. Art Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

23 1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo. 2. L Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo. 4. In caso di liquidazione del Fondo, l Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Art Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo. Modifiche al Regolamento. Schema di Raffronto

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo. Modifiche al Regolamento. Schema di Raffronto Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Modifiche al Regolamento Schema di Raffronto Nota: La colonna di sinistra (testo depositato) riporta la formulazione attualmente prevista dall articolato;

Dettagli

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (nuovo testo) Fondo Pensione per i Dipendenti IBM INDICE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (nuovo testo) Fondo Pensione per i Dipendenti IBM INDICE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Fondo Pensione per i Dipendenti IBM INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE

Dettagli

Fondo Pensione dei dipendenti amministrativi delle Agenzie Generali INA-Assitalia

Fondo Pensione dei dipendenti amministrativi delle Agenzie Generali INA-Assitalia Fondo Pensione dei dipendenti amministrativi Sede legale in Roma Via del Tritone, 53 STATUTO Approvato dall Assemblea degli aderenti del 9 giugno 2008 pag. 2 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL

Dettagli

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (vecchio testo) (nuovo testo) Vimercate, 25 maggio 2012 INDICE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (vecchio testo) (nuovo testo) Vimercate, 25 maggio 2012 INDICE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Vimercate, 25 maggio 2012 Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (vecchio testo) Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (nuovo testo) INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione,

Dettagli

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare OGGETTO: STATUTO SOCIALE MODIFICHE AGLI ARTT. 6, 8, 10 E 12 LEGGE DI BILANCIO 2018 (L. 205/2017) Decorrenza: immediata Tipo: Circolare Data: 14 marzo 2018 Numero:

Dettagli

Previmoda Fondo Pensione - Modifiche Statutarie

Previmoda Fondo Pensione - Modifiche Statutarie Previmoda Fondo Pensione - Modifiche Statutarie Il testo evidenziato in rosso è soppresso, quello evidenziato in verde è il nuovo testo approvato dall Assemblea il 24/10/2012. Il testo non evidenziato

Dettagli

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE NON MEDICO DEGLI OSPEDALI DI NEGRAR Iscritto all Albo Covip - I sez. speciale - n. 1470

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE NON MEDICO DEGLI OSPEDALI DI NEGRAR Iscritto all Albo Covip - I sez. speciale - n. 1470 FONDO PENSIONE DEL PERSONALE NON MEDICO DEGLI OSPEDALI DI NEGRAR Iscritto all Albo Covip - I sez. speciale - n. 1470 STATUTO Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2018 Indice Art.

Dettagli

NUOVO TESTO. (delibera adottata nella seduta dell Assemblea degli iscritti del 20/05/10) STATUTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI

NUOVO TESTO. (delibera adottata nella seduta dell Assemblea degli iscritti del 20/05/10) STATUTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI NUOVO TESTO (delibera adottata nella seduta dell Assemblea degli iscritti del 20/05/10) STATUTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA PARTE I - IDENTIFICAZIONE

Dettagli

Fondo Pensione Interaziendale AXA MPS. Sede in Roma Via Aldo Fabrizi, 9 STATUTO

Fondo Pensione Interaziendale AXA MPS. Sede in Roma Via Aldo Fabrizi, 9 STATUTO Sede in Roma Via Aldo Fabrizi, 9 STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO... 5 Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede... 5 Art. 2 - Forma giuridica... 5 Art. 3 - Scopo...

Dettagli

STATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 26 aprile 2010

STATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 26 aprile 2010 STATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 26 aprile 2010 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva,

Dettagli

STATUTO. S.p.A. 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP.

STATUTO. S.p.A. 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP. STATUTO S.p.A. PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 1. E costituito il Fondo Pensione Complementare per il Personale Direttivo di Fintecna S.p.A.,

Dettagli

STATUTO approvato nell assemblea del INDICE

STATUTO approvato nell assemblea del INDICE STATUTO approvato nell assemblea del 10.12.2015 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II

Dettagli

DIRCOOP. Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi. Iscritto all'albo dei Fondi Pensione I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti - numero 1112

DIRCOOP. Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi. Iscritto all'albo dei Fondi Pensione I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti - numero 1112 DIRCOOP Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi Iscritto all'albo dei Fondi Pensione I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti - numero 1112 STATUTO 11 giugno 2015 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO

Dettagli

Art Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art Trasferimento e riscatto della posizione individuale STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI

Dettagli

STATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 30 giugno 2014

STATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 30 giugno 2014 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO

Dettagli

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA STATUTO (LUGLIO 2018) FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA COSTITUITO A TORINO IL 16 NOVEMBRE 1988 S T A T U T O

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA STATUTO (LUGLIO 2018) FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA COSTITUITO A TORINO IL 16 NOVEMBRE 1988 S T A T U T O FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA STATUTO (LUGLIO 2018) FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA COSTITUITO A TORINO IL 16 NOVEMBRE 1988 S T A T U T O INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art.

Dettagli

INDICE PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO

INDICE PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO

Dettagli

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria 1 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO pag. 4 Art. 1 Definizioni pag. 5 Art. 2 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede pag. 6 Art. 3 Scopo

Dettagli

Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse. Redatto ai sensi del D.M n. 166 del 2 settembre 2014

Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse. Redatto ai sensi del D.M n. 166 del 2 settembre 2014 Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse Redatto ai sensi del D.M n. 166 del 2 settembre 2014 Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 Dicembre 2016 Sommario 1 PREMESSA...

Dettagli

FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI STATUTO

FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI STATUTO FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI STATUTO (Modificato con assemblea straordinaria del 27 aprile 2010) INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva,

Dettagli

Documento sulla politica di investimento. Redatto ai sensi della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012

Documento sulla politica di investimento. Redatto ai sensi della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012 Documento sulla politica di investimento Redatto ai sensi della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012 Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 Giugno 2016 Sommario 1 PREMESSA... 3 2 OBIETTIVI

Dettagli

FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO

FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - DENOMINAZIONE DURATA SEDE Art. 2 FORMA GIURIDICA Art. 3 SCOPO PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA D

Dettagli

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole 1 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO pag. 4 Art. 1 Definizioni pag. 5 Art. 2 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede pag. 6 Art.

Dettagli

STATUTO. (aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2018)

STATUTO. (aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2018) FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti STATUTO (aggiornato con le modifiche approvate

Dettagli

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 1 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO pag. 4 Art. 1 Definizioni pag. 5 Art. 2 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede pag.

Dettagli

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

FONDI PENSIONE NEGOZIALI FONDI PENSIONE NEGOZIALI Fondi pensione di origine contrattuale costituiti in forma associativa (art. 3, comma 1, lettere a) - f) del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) SCHEMA DI STATUTO Deliberato

Dettagli

NOTA INFORMATIVA MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE

NOTA INFORMATIVA MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE NOTA INFORMATIVA MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE Multifond Cassa Interaziendale di Previdenza per Prestatori di Lavoro Subordinato è un

Dettagli

FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO

FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - DENOMINAZIONE DURATA SEDE Art. 2 FORMA GIURIDICA Art. 3 SCOPO PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA D

Dettagli

Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso

Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso Entro 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2007 (dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007) o entro

Dettagli

(aggiornato al 31 luglio 2018)

(aggiornato al 31 luglio 2018) (aggiornato al 31 luglio 2018) www.prevaer.it info@prevaer.it PREVAER FONDO PENSIONE Sede Legale Via Giacomo Schneider snc Torre Uffici 1 Aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino RM Codice Fiscale 97192890586

Dettagli

STATUTO. Fondo Pensione

STATUTO. Fondo Pensione Fondo Pensione PREVILABOR Via Milazzo, 17/G - 40121 BOLOGNA Associazione non riconosciuta art. 36 cc. Iscrizione all Albo dei Fondi Pensione N 1092 3 maggio 2000 Tel. 051 242009 - Fax 051 251564 - E-Mail

Dettagli

INDICE. Fondo Pensione per i Dipendenti IBM Testo deliberato il 4 aprile 2008 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

INDICE. Fondo Pensione per i Dipendenti IBM Testo deliberato il 4 aprile 2008 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO FONDO PENSIIONE PER II DIIPENDENTII IIBM STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II

Dettagli

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO Art. 6 - Scelte di investimento 1.Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto con gestione assicurativa di ramo I. Tale comparto risulta idoneo, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PIP INDICE

REGOLAMENTO DEL PIP INDICE REGOLAMENTO DEL PIP (dati aggiornati al 06/03/2018) INDICE Parte I) Identificazione e scopo del PIP...3 Art. 1 - Denominazione...3 Art. 2 - Istituzione del PIP...3 Art. 3 - Scopo...3 Parte II) Caratteristiche

Dettagli

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM Fondo Pensione per i Dipendenti IBM INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE

Dettagli

STATUTO ( DICEMBRE 2010)

STATUTO ( DICEMBRE 2010) STATUTO FONDO PENSIONE CASINO DE LA VALLEE ( DICEMBRE 2010) FONDO PENSIONE CASINO' DE LA VALLEE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Denominazione, fonte istitutiva, durata,

Dettagli

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO Milano, 30 ottobre 2014 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO... 3 ART. 1 - DENOMINAZIONE, FONTE

Dettagli

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 5008 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) FUTURO ATTIVO Genertellife

Dettagli

STATUTO INDICE PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO

STATUTO INDICE PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI

Dettagli

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UGF STATUTO

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UGF STATUTO FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UGF STATUTO ( aggiornato con le modifiche deliberate dall Assemblea Straordinaria del 12 Marzo 2009) Art. 1 DENOMINAZIONE - FONTI ISTITUTIVE La Cassa

Dettagli

FondoSanità STATUTO FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE INDICE

FondoSanità STATUTO FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE INDICE FondoSanità FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE STATUTO INDICE PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva,

Dettagli

INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO

INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO Milano, 19 aprile 2018 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO

Dettagli

Pagina 2 di 16 INDICE

Pagina 2 di 16 INDICE STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI

Dettagli

FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA STATUTO. Testo approvato dall Assemblea Straordinaria del 29/05/2007 e dal C.d.A.

FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA STATUTO. Testo approvato dall Assemblea Straordinaria del 29/05/2007 e dal C.d.A. FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA STATUTO Testo approvato dall Assemblea Straordinaria del 29/05/2007 e dal C.d.A. del 29/05/2007 Art. 1 DENOMINAZIONE FONTI ISTITUTIVE La Cassa interaziendale

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

STATUTO FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM VERSIONE DEL 15 FEBBRAIO 2018 INDICE

STATUTO FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM VERSIONE DEL 15 FEBBRAIO 2018 INDICE STATUTO FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM VERSIONE DEL 15 FEBBRAIO 2018 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3

Dettagli

Documento sul regime fiscale

Documento sul regime fiscale Documento sul regime fiscale Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dagli schemi di Nota Informativa delle forme pensionistiche complementari predisposti dalla Commissione di Vigilanza

Dettagli

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT STATUTO

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT STATUTO FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT STATUTO APPROVATO IL 08 SETTEMBRE 2017 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica

Dettagli

EUROVITA FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE ED. MARZO 2015 REGOLAMENTO

EUROVITA FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE ED. MARZO 2015 REGOLAMENTO ED. MARZO 2015 EUROVITA FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

Dettagli

UNIPOL FUTURO PRESENTE

UNIPOL FUTURO PRESENTE UNIPOL FUTURO PRESENTE Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 5050 Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento

Dettagli

REGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2017

REGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2017 REGOLAMENTO Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2017 Indice Art. 1 - Scopi... pag. 3 Art. 2 - Modalità di iscrizione al... pag. 3 Art. 3 - Registri amministrativo-contabili... pag.

Dettagli

FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA. ( iscritto al n 158 dell Albo Fondi Pensione ) STATUTO

FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA. ( iscritto al n 158 dell Albo Fondi Pensione ) STATUTO FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA ( iscritto al n 158 dell Albo Fondi Pensione ) STATUTO PREV.I.LOG. cod. fisc. 97462060159 - iscritto al n 158 dell

Dettagli

FondoSanità STATUTO FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE INDICE

FondoSanità STATUTO FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE INDICE FondoSanità FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE STATUTO INDICE PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva,

Dettagli

Programma Per Te REGOLAMENTO

Programma Per Te REGOLAMENTO Programma Per Te Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP) (art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) REGOLAMENTO Indice PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO

Dettagli

I fondi e la crisi. I fondi e la crisi

I fondi e la crisi. I fondi e la crisi I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 1 I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 2 I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 3 I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 4 I fondi e la

Dettagli

GenFonDir Fondo Pensione dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali

GenFonDir Fondo Pensione dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali GenFonDir Fondo Pensione dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali STATUTO E REGOLAMENTO ELETTORALE Deliberato dal CdA in data 22 marzo 2018 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione,

Dettagli

" FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" già

 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO già " FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO" già STATUTO Denominazione - Fonti istitutive

Dettagli

Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali INA-Assitalia (Iscr. COVIP n. 1362) STATUTO 2018

Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali INA-Assitalia (Iscr. COVIP n. 1362) STATUTO 2018 STATUTO 2018 (approvato dal CDA del 26.3.2018 e dall Assemblea dei Rappresentanti del 18.4.2018) 1 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Dettagli

Statuto Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI)

Statuto Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI) Statuto Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI) 01 NOVEMBRE 2018 1 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma

Dettagli

STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL FONDENEL

STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL FONDENEL STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL FONDENEL I N D I C E PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede 3 Art. 2 Forma giuridica 4 Art.

Dettagli

Piano Individuale Pensionistico (PIP) Forma pensionistica complementare individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita

Piano Individuale Pensionistico (PIP) Forma pensionistica complementare individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita FONDO PENSIONE DOMANI SICURO Piano Individuale Pensionistico (PIP) Forma pensionistica complementare individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita (Art. 13 del decreto legislativo

Dettagli

Cento Stelle TaxPlan

Cento Stelle TaxPlan Cento Stelle TaxPlan PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Istituito dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5073 REGOLAMENTO

Dettagli

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" già

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO già " FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO" già STATUTO Denominazione - Fonti istitutive

Dettagli

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO INDIICEI PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE

Dettagli

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - PROGRESSIVE PENSION PLAN - PROGRAMMA DINAMICO - FONDO PENSIONE

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - PROGRESSIVE PENSION PLAN - PROGRAMMA DINAMICO - FONDO PENSIONE PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - PROGRESSIVE PENSION PLAN - PROGRAMMA DINAMICO - FONDO PENSIONE Forma pensionistica complementare individuale attuata mediante contratto di Assicurazione

Dettagli

STATUTO FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT APPROVATO IL 1 DICEMBRE 2010

STATUTO FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT APPROVATO IL 1 DICEMBRE 2010 STATUTO FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT APPROVATO IL 1 DICEMBRE 2010 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art.

Dettagli

INDICE. Pagina 2 di 15. Regolamento

INDICE. Pagina 2 di 15. Regolamento OUVERTURE 2007 REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ART.13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N.252) INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP...

Dettagli

STATUTO. Statuto di Cooperlavoro 22 giugno

STATUTO. Statuto di Cooperlavoro 22 giugno STATUTO Statuto di Cooperlavoro 22 giugno 2011 1 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II

Dettagli

F.P.G.G. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Generali. Statuto. Indice

F.P.G.G. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Generali. Statuto. Indice F.P.G.G. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Generali Statuto Approvato dal CDA del 7 aprile 2016 Approvato dall Assemblea Straordinaria 22 aprile 2016 (inviato a COVIP) Piazza Duca

Dettagli

STATUTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del

STATUTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del STATUTO Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12.04.2018 Sede Legale: 20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14 - Codice Fiscale n. 97116730157 - Iscrizione all Albo n. 1165 Segreteria: telefono

Dettagli

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE

Dettagli

Gruppo Reale Mutua. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione. (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Gruppo Reale Mutua. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione. (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Gruppo Reale Mutua Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) REGOLAMENTO Regolamento Mod. VITA58478 - Ed. 03/07 C11

Dettagli

REGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del

REGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del REGOLAMENTO Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6.06.2013 Indice Art. 1 - Scopi... pag. 3 Art. 2 - Modalità di iscrizione al... pag 3 Art. 3 - Registri amministrativo-contabili... pag 3 Art.

Dettagli

REGOLAMENTO. Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

REGOLAMENTO. Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO REGOLAMENTO Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO (Art. 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Regolamento - 1/21 2/21 - Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO. ARTICOLO l. Statuto del "Fondo pensione Integrativo dei Dipendenti ACI Informatica", denominato in forma abbreviata FIPACI.

REGOLAMENTO. ARTICOLO l. Statuto del Fondo pensione Integrativo dei Dipendenti ACI Informatica, denominato in forma abbreviata FIPACI. c REGOLAMENTO Allegato "B" Repertorio n. 9509 Raccolta n. 6853 ARTICOLO l Il presente regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del "Fondo pensione Integrativo dei Dipendenti ACI Informatica",

Dettagli

STRALCIO RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE STATUTARIE DI PROPRIA COMPETENZA

STRALCIO RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE STATUTARIE DI PROPRIA COMPETENZA STRALCIO RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE STATUTARIE DI PROPRIA COMPETENZA Le modifiche ART. 2 Forma giuridica 1. Il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit

Dettagli

Feelgood REGOLAMENTO. Mod. VITA58586

Feelgood REGOLAMENTO. Mod. VITA58586 Feelgood REGOLAMENTO Mod. VITA58586 PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE ISCRITTO ALL ALBO TENUTO DALLA COVIP AL N. 5053 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre2005)

Dettagli

Associazione PREVIAMBIENTE. Fondo Nazionale Pensione a favore del settore dell igiene ambientale e dei settori affini STATUTO

Associazione PREVIAMBIENTE. Fondo Nazionale Pensione a favore del settore dell igiene ambientale e dei settori affini STATUTO Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto Associazione PREVIAMBIENTE Fondo Nazionale Pensione a favore del settore dell igiene ambientale e dei settori affini STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE

Dettagli

VERA VITA S.p.A. VERA VITA PREVIDENZA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 537) REGOLAMENTO del PIP

VERA VITA S.p.A. VERA VITA PREVIDENZA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 537) REGOLAMENTO del PIP VERA VITA S.p.A. VERA VITA PREVIDENZA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 537) REGOLAMENTO del PIP (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ART.13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N.

REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ART.13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N. REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ART.13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N.252) PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP 3 Art. 1 Denominazione

Dettagli

STATUTO DELIBERATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA in data 27/04/2010 con modificazioni ed integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione del

STATUTO DELIBERATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA in data 27/04/2010 con modificazioni ed integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione del CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO FONDO PENSIONE STATUTO DELIBERATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA in data 27/04/2010 con modificazioni ed integrazioni approvate dal Consiglio

Dettagli

STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ENEL (FOPEN)

STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ENEL (FOPEN) STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ENEL (FOPEN) Testo approvato, da ultimo, dall Assemblea Straordinaria dei Delegati del 16 aprile 2007 e dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione il

Dettagli

STATUTO PREVINDAPI Approvato nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 28/09/2011

STATUTO PREVINDAPI Approvato nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 28/09/2011 STATUTO PREVINDAPI Approvato nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 28/09/2011 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 1. E costituito

Dettagli

VERA VITA S.p.A. VERA VITA PENSIONE SICURA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 563)

VERA VITA S.p.A. VERA VITA PENSIONE SICURA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 563) VERA VITA S.p.A. VERA VITA PENSIONE SICURA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 563) REGOLAMENTO del PIP (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre

Dettagli

Elios Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione

Elios Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione Elios Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione REGOLAMENTO Pagina 1 di 16 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP... 3 Art. 1 Denominazione... 3 Art. 2

Dettagli

CBA PREVIDENZA. Regolamento. Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n.

CBA PREVIDENZA. Regolamento. Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. CBA PREVIDENZA Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n.5001 Regolamento CBA PREVIDENZA - Regolamento Mod. Reg 21PR-0318 Regolamento

Dettagli

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE FIAT - FIPDAF - FONDO PENSIONE STATUTO - 19 APRILE

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE FIAT - FIPDAF - FONDO PENSIONE STATUTO - 19 APRILE FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE FIAT - FIPDAF - FONDO PENSIONE STATUTO - 19 APRILE 2018 - INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata,

Dettagli