FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO"

Transcript

1 FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - DENOMINAZIONE DURATA SEDE Art. 2 FORMA GIURIDICA Art. 3 SCOPO PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA D INVESTIMENTO Art. 4 REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA Art. 5. DESTINATARI Art. 6 SCELTE D INVESTIMENTO Art. 7 SPESE PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art. 8 CONTRIBUZIONE Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE. Art. 10 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Art. 11 EROGAZIONE DELLA RENDITA Art. 12 TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE. Art ANTICIPAZIONI Art. 13-bis PRESTAZIONI ACCESSORIE PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 ORGANI DEL FONDO Art. 15 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE Art. 16 ASSEMBLEA - ATTRIBUZIONI Art. 17 ASSEMBLEA MODALITA DI FUNZIONAMENTO Art. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE Art. 19 CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI Art. 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI Art. 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITA DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA Art. 22 PRESIDENTE Art. 23 RESPONSABILE DEL FONDO Art.24 COLLEGIO DEI SINDACI CRITERI DI COSTITUZIONE Art. 25 COLLEGIO DEI SINDACI ATTRIBUZIONI Art. 26 COLLEGIO DEI SINDACI MODALITA DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 27 INCARICHI DI GESTIONE Art. 28 CONFLITTI DI INTERESSE Art. 29 GESTIONE AMMINISTRATIVA Art. 30 SISTEMA DI CONTABILITA Art. 31 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D ESERCIZIO PARTE V RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI Art. 32 MODALITA DI ADESIONE Art. 33 TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI Art. 34 COMUNICAZIONI E RECLAMI Art. 35 CLAUSOLA COMPROMISSORIA PARTE VI NORME FINALI Art. 36 MODIFICA DELLO STATUTO Art. 37 CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL FONDO E MODALITA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Art. 38 RINVIO

2 STATUTO PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1. DENOMINAZIONE DURATA SEDE 1.1 E' costituita l'associazione denominata MULTIFOND, CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO FONDO PENSIONE -, o, in forma abbreviata, "MULTIFOND", di seguito denominato FONDO La durata del FONDO è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art Il FONDO ha sede in Firenze. Art. 2 FORMA GIURIDICA Il FONDO ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP. Art. 3 SCOPO Il FONDO ha lo scopo di consentire agli associati di disporre, all atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine il FONDO provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell esclusivo interesse degli associati e alla erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il FONDO non ha scopo di lucro. PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA D INVESTIMENTO Art. 4 REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA Il FONDO è in regime di contribuzione definita. L entità delle prestazioni pensionistiche del FONDO è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione. Art. 5. DESTINATARI 5.1 Al FONDO partecipano: a. in qualità di associati ordinari le imprese e/o enti datori di lavoro subordinato o assimilato che ne facciano, per iscritto, espressa richiesta e questa venga accolta dal Consiglio di Amministrazione del FONDO, che potrà eventualmente respingerla a suo insindacabile giudizio; b. in qualità di associati beneficiari tutti i prestatori di lavoro subordinato o assimilato indicati dai rispettivi datori di lavoro associati ordinari. 5.2 L adesione al FONDO è libera e si esercita con le modalità stabilite all art L adesione al FONDO è realizzata anche tramite il solo conferimento tacito del TFR. Art. 6 SCELTE D INVESTIMENTO 6.1. Il Fondo gestisce le proprie risorse attraverso polizze assicurative stipulate con Imprese assicuratrici del Gruppo Fondiaria Sai in proprio o in qualità di impresa delegataria, nelle forme più idonee a conseguire le finalità previdenziali previste da disposizioni di legge, contratti, accordi o regolamenti aziendali, versando a titolo di premio i contributi ricevuti. La nota informativa descrive le caratteristiche delle polizze assicurative Per il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente, è prevista la stipulazione di contratti di assicurazione nelle linee dotate dei requisiti di garanzia ai sensi della vigente normativa. 6.3 Qualora il FONDO stipuli contratti di assicurazione in altro comparto, è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale a detto altro comparto, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno Statuto 2

3 dall iscrizione, ovvero dall ultima riallocazione. In caso di conferimento tacito del TFR, è riconosciuta all associato beneficiario la facoltà di richiedere il trasferimento ad altro comparto prescindendo dal periodo minimo di permanenza di un anno. Art. 7 - SPESE 7.1 L iscrizione al FONDO comporta le seguenti spese: a) spese relative alla fase di accumulo : a.1) direttamente a carico degli associati ordinari in proporzione al numero dei rispettivi dipendenti associati al FONDO. Tale spese verranno sostenute dalle Aziende, associati ordinari attraverso quote sociali annuali, la cui misura sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; a.2) indirettamente a carico degli associati beneficiari in misura percentuale sui contributi versati e sui rendimenti annuali secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate. b) direttamente a carico degli associati beneficiari cessati che proseguono la contribuzione oltre il raggiungimento dell età pensionabile, i quali sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale, la cui misura sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; c) spese relative alla fase di erogazione della rendita, secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate. d) spese e premi relativi alle prestazioni accessorie, secondo quanto stabilito dalle fonti istitutive. e) spese relative alla prestazione erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, da applicarsi in cifra fissa su ogni singola rata, secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate 7.2 Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa. 7.3 L Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite tra gli associati le eventuali differenze tra le spese gravanti sugli associati e i costi effettivamente sostenuti dal FONDO, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica. PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art. 8 CONTRIBUZIONE 8.1 Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando. 8.2 Le Aziende associate verseranno al FONDO i contributi previsti da disposizioni di legge, contratto, accordi o regolamenti aziendali, comprensivi della parte a carico dell associato beneficiario, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione Le Aziende associate verseranno al FONDO per ciascun associato beneficiario, oltre al contributo di cui al precedente punto, anche il Tfr maturando ovvero anche il solo Tfr maturando La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori iscritti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito Decreto Ferme restando le predette misure minime, l associato determina liberamente l entità della contribuzione a proprio carico Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. E comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo Statuto 3

4 8.7. L adesione al FONDO realizzata tramite il solo conferimento, esplicito o tacito, del Tfr maturando non comporta l obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al FONDO, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive In costanza del rapporto di lavoro l associato ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Tfr maturando al FONDO. E possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento L associato può decidere di proseguire la contribuzione al FONDO oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare I contributi versati dall associato ordinario a favore e per conto del proprio associato beneficiario vengono accreditati in un conto individuale, presupposto per la formazione della posizione previdenziale dell associato beneficiario medesimo In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell associato beneficiario secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun associato, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, è ridotta da eventuali riscatti e anticipazioni ed è maggiorata dei rendimenti tempo per tempo realizzati 9.2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell associato e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate. 9.3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione separata della Compagnia di assicurazione. La Compagnia determina il valore della posizione individuale con cadenza annuale. Art. 10 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 10.1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell associato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L associato che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell articolo 8.9 ha facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione L associato, che abbia cessato l attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza L associato, che abbia cessato l attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza Nel corso dell erogazione della RITA l associato può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell erogazione delle rate residue Nel caso in cui non venga utilizzata l intera posizione individuale a titolo di RITA, l associato ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica. Statuto 4

5 10.7 In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l intera posizione individuale L associato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell associato il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell assegno sociale di cui all art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l associato può optare per la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata L associato che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data associato a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica complementare in capitale Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria L associato che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall art. 12 commi 5 e 6. Art. 11 EROGAZIONE DELLA RENDITA Per l erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il FONDO stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con compagnie del Gruppo Fondiaria Sai A seguito dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata Il FONDO può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia. Art. 12 TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE L associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al FONDO, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al FONDO Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l associato che perda i requisiti di partecipazione al FONDO prima del pensionamento può: a) trasferire la posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, cui l interessato possa accedere in relazione alla nuova attività; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; d) riscattare ai sensi dell art.14, comma 5, del Decreto l intera posizione individuale maturata; e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il FONDO, anche in assenza di contribuzione In caso di decesso dell associato prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai beneficiari espressamente indicati dall associato, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al FONDO Al di fuori dei predetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all esercizio delle predette facoltà da parte dell associato con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l importo oggetto di Statuto 5

6 trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al FONDO. Art ANTICIPAZIONI L associato può conseguire un anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualunque momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell associato e in qualsiasi momento, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Art. 13-bis PRESTAZIONI ACCESSORIE 13-bis.1 Il FONDO ha per oggetto anche l attuazione a favore degli associati, di prestazioni complementari contro i rischi di premorienza e invalidità 13-bis.2 L adesione alle suddette prestazioni consegue all iscrizione al FONDO secondo le modalità previste dalle fonti istitutive. 13-bis.3 L erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante convenzioni con imprese di assicurazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 ORGANI DEL FONDO Sono Organi del FONDO: il Presidente ed il Vice Presidente l Assemblea degli Associati il Consiglio di Amministrazione il Collegio dei Revisori il Responsabile del FONDO. Statuto 6

7 Art. 15 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati (ordinari e beneficiari). Gli associati ordinari possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati non Consiglieri o Revisori. Gli associati beneficiari partecipano all'assemblea unicamente facendosi rappresentare, con delega scritta, da altro associato non Consigliere o Revisore, portatore di non meno di 100 deleghe, o frazione di 100 deleghe. La frazione di 100 deleghe è, peraltro, ammessa solo nel caso in cui i deleganti associati beneficiari, riferiti a ciascun associato ordinario siano, nel loro complessivo ammontare o nel residuo ammontare in eccedenza a 100, di numero inferiore a Hanno diritto di voto sia gli associati ordinari che quelli beneficiari. Ogni associato avrà diritto a un voto. Art. 16 ASSEMBLEA - ATTRIBUZIONI 16.1 L Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria 16.2 L'Assemblea delibera sul bilancio annuale, sugli indirizzi e direttive generali del FONDO; sul numero, sulla nomina e sulla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori; sull azione di responsabilità verso gli amministratori ed i revisori; sul compenso agli amministratori, ai revisori e al responsabile del FONDO; su forme di tutela, da prestare anche in forma assicurativa, a favore dei consiglieri e dei revisori, a copertura delle conseguenze che potessero derivare agli stessi dall esercizio delle proprie funzioni, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave; sulle modifiche dello Statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge. Art. 17 ASSEMBLEA MODALITA DI FUNZIONAMENTO L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione non meno di una volta all'anno mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, diretta a ciascun associato ordinario anche per quanto attiene ai rispettivi dipendenti associati beneficiari, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di particolare urgenza L'Assemblea deve essere inoltre convocata qualora lo richieda almeno un decimo degli associati L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale. Può essere altresì convocata in più luoghi contemporaneamente collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamenti dei soci. In tale evenienza: - sono indicati nell avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario; - il Presidente deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; - il Segretario e gli intervenuti devono poter recepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - gli intervenuti devono inoltre poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea nonché, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, da due scrutatori designati dall'assemblea per ogni sede in cui è convocata l Assemblea, se questa si tiene con mezzi di telecomunicazione, come previsto all art Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale di riunione dell Assemblea straordinaria può essere redatto anche da un Notaio L Assemblea in sede ordinaria: - in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti; - in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. Per le modificazioni all atto costitutivo e allo Statuto, l Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell Associazione ed alla devoluzione del patrimonio occorre il voto Statuto 7

8 favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE 18.1 Il FONDO è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sei a un massimo di dieci membri eletti dall Assemblea, anche tra i non associati, di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari nel rispetto del principio della partecipazione paritetica. Sono nominati consiglieri di amministrazione i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio: se persiste la parità risulta eletto il candidato più anziano di età. Gli Amministratori in rappresentanza degli associati beneficiari vengono espressi con il metodo elettivo da questi ultimi. Gli amministratori in rappresentanza degli associati ordinari vengono designati dagli stessi Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. Art. 19 CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI 19.1 Qualora nel corso del mandato dovessero cessare dall incarico per qualsiasi motivo uno o più amministratori tra quelli eletti dall Assemblea, subentrano nel loro incarico, nell ordine, i primi dei non eletti. Laddove cessino dall incarico uno o più membri nominati dalle aziende associate, le aziende provvederanno alla loro sostituzione Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all atto della loro nomina Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l Assemblea affinché provveda a nuove elezioni Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d urgenza l Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo. Art. 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI 20.1 Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del FONDO che non siano attribuiti all Assemblea In particolare, il Consiglio di Amministrazione: - verifica che la gestione del FONDO sia svolta nell esclusivo interesse degli associati, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; - vigila sulla gestione assicurativa attuata dal FONDO; - invia alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull attività complessiva del FONDO e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; - vigila sulle operazioni di conflitto di interesse e sull adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli associati; - elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e nomina il Responsabile del FONDO; - stabilisce misure di trasparenza nei rapporti con gli associati in particolare per quanto riguarda l informazione periodica sull andamento amministrativo e finanziario delle posizioni previdenziali individuali, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa vigente; - adegua le norme statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, della normativa secondaria Statuto 8

9 e di istruzioni della COVIP, sottoponendole all Assemblea, alla prima riunione utile; - redige il bilancio annuale e la relazione da sottoporre all assemblea degli associati; - riferisce alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull equilibrio del FONDO, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; - stabilisce la misura delle quote sociali annuali, come previsto dall art. 7 del presente Statuto. Art. 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITA DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA 21.1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque non meno di una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio annuale Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti. E ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il FONDO per i danni derivanti dall inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite a uno o più Amministratori Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1 comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile. Art. 22 PRESIDENTE 22.1 Il presidente e il Vice Presidente del FONDO sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente tra i propri componenti. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente spetteranno rispettivamente ed alternativamente di triennio in triennio, ad un consigliere di nomina aziendale ed a uno nominato dagli associati beneficiari, salvo diversa unanime deliberazione. Agli ex Presidenti del FONDO che abbiano completato due mandati, l Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, attribuisce il titolo di Presidente Onorario Il Presidente rappresenta legalmente il FONDO, con uso della firma sociale, nei confronti sia dei terzi che in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio. La firma sociale, nonché la rappresentanza giudiziale del FONDO, spettano inoltre, disgiuntamente, al Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, congiuntamente, dal Presidente e dal Vicepresidente o da uno di essi con un Consigliere, a ciò designato dal Consiglio. E inoltre consentito l utilizzo della firma anche mediante sistemi di elaborazione automatica, nei casi disciplinati dal Consiglio di Amministrazione Sia il Presidente che il Vicepresidente debbono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente sui fondi pensione. Art. 23 RESPONSABILE DEL FONDO 23.1 Il Responsabile del FONDO è nominato dal Consiglio di Amministrazione Il Responsabile del FONDO deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall incarico. Statuto 9

10 23.4 Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del FONDO dei suddetti requisiti, nonché l assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente Il Responsabile del FONDO svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all art del Codice Civile Spetta, in particolare al Responsabile del Fondo: - verificare che la gestione del FONDO sia svolta nell esclusivo interesse degli associati, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; - vigilare sulla gestione assicurativa attuata dal FONDO; - inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull attività complessiva del FONDO e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; - vigilare sulle operazioni di conflitto di interesse e sull adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli associati Il Responsabile del FONDO ha l obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull equilibrio del FONDO, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. Art.24 COLLEGIO DEI SINDACI CRITERI DI COSTITUZIONE 24.1 La gestione del FONDO è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea anche tra i non associati di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari, nel rispetto del principio della partecipazione paritetica I revisori in rappresentanza degli associati beneficiari sono espressi col metodo elettivo da parte degli associati beneficiari medesimi. Sono nominati revisori i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio. Se persiste la parità risulta eletto il candidato più anziano di età. I revisori in rappresentanza degli associati ordinari vengono designati da questi ultimi Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall incarico I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell ambito della relativa componente La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente. Art. 25 COLLEGIO DEI SINDACI ATTRIBUZIONI 25.1 Il collegio dei Sindaci controlla l amministrazione del FONDO, vigila sull osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal FONDO e sul suo corretto funzionamento Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile Il Collegio ha l obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull equilibrio del FONDO nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio Il Collegio ha altresì l obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del FONDO e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni Statuto 10

11 che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell art Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio. Art. 26 COLLEGIO DEI SINDACI MODALITA DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA 26.1 Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l anno Le convocazioni sono fatte dal Presidente. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di eseguire i controlli, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio o, in sua assenza, il sindaco più anziano di età Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al FONDO, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica L azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall art del Codice Civile. B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 27 INCARICHI DI GESTIONE Le risorse finanziarie del FONDO destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante contratti di assicurazione stipulati con imprese di assicurazione di cui al Dlgs 209/2005. Art. 28 CONFLITTI DI INTERESSE La gestione del FONDO è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. Art. 29 GESTIONE AMMINISTRATIVA 29.1 Al FONDO spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al FONDO compete: a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori; b) la tenuta della contabilità; c) la raccolta e gestione delle adesioni; d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli associati; e) la gestione delle prestazioni; f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli associati; h) gli adempimenti fiscali e civilistici. Statuto 11

12 29.2 Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità Nell ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura di servizi amministrativi, il FONDO adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del FONDO e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione. Art. 30 SISTEMA DI CONTABILITA Il Consiglio di Amministrazione del FONDO cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla normativa vigente. Art. 31 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D ESERCIZIO 31.1 L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale che verrà sottoposto all approvazione dell Assemblea, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio dei Revisori, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. PARTE V RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI Art. 32 MODALITA DI ADESIONE 32.1 L associazione al FONDO avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al FONDO deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente All atto dell adesione il FONDO verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione L associato è responsabile della completezza e vericidità delle informazioni fornite al FONDO La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del FONDO Alla domanda deve essere allegata copia del contratto collettivo, dell Accordo o del Regolamento aziendale in conformità ai quali le prestazioni previdenziali vengono richieste In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il FONDO, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all associato l avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest ultimo l esercizio delle scelte di sua competenza L iscrizione al FONDO decorre dalla data di accettazione della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione o, per i lavoratori di nuova assunzione, dalla data di assunzione, fatte salve eventuali decorrenze successive a tali date, stabilite dalle fonti istitutive. La decorrenza delle coperture assicurative è regolata dalle convenzioni stipulate per la gestione assicurativa. Art. 33 TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI 33.1 Il FONDO mette a disposizione degli associati : lo Statuto del FONDO, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni e tutte le altre informazioni utili all associato richieste dalla normativa vigente Viene inviata annualmente all associato una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull andamento della gestione. Statuto 12

13 Art. 34 COMUNICAZIONI E RECLAMI 34.1 Il FONDO definisce le modalità attraverso le quali gli associati possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze. Tali modalità sono portate a conoscenza degli associati nella Nota informativa. Art. 35 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 35.1 Tutte le eventuali controversie tra Associati e tra questi e il FONDO o suoi Organi, saranno sottoposte ad arbitrato rituale. Il Collegio sarà formato da tre membri di cui i primi due scelti rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in caso di mancato Accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze; essi giudicheranno secondo diritto senza formalità di procedura. I compensi agli Arbitri sono posti a carico della parte soccombente. Il loro lodo sarà inappellabile. PARTE VI NORME FINALI Art. 36 MODIFICA DELLO STATUTO 36.1 Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall Assemblea straordinaria del FONDO e trasmesse alla Covip per i conseguenti adempimenti alla stessa spettanti Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell Assemblea alla prima riunione utile. Art. 37 CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL FONDO E MODALITA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 37.1 Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il FONDO si scioglie per deliberazione dell Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del FONDO L Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del FONDO a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del FONDO nonché alla Covip tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del FONDO In caso di liquidazione del FONDO, L Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli associati nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Art. 38 RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge all'epoca vigenti. Statuto 13

MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO FONDO PENSIONE Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n.

MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO FONDO PENSIONE Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO FONDO PENSIONE Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1366 PROPOSTA DI MODIFCA STATUTARIA DOCUMENTO DI RAFFRONTO

Dettagli

FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO

FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - DENOMINAZIONE DURATA SEDE Art. 2 FORMA GIURIDICA Art. 3 SCOPO PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA D

Dettagli

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo. Modifiche al Regolamento. Schema di Raffronto

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo. Modifiche al Regolamento. Schema di Raffronto Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Modifiche al Regolamento Schema di Raffronto Nota: La colonna di sinistra (testo depositato) riporta la formulazione attualmente prevista dall articolato;

Dettagli

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (vecchio testo) (nuovo testo) Vimercate, 25 maggio 2012 INDICE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (vecchio testo) (nuovo testo) Vimercate, 25 maggio 2012 INDICE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Vimercate, 25 maggio 2012 Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (vecchio testo) Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (nuovo testo) INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione,

Dettagli

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (nuovo testo) Fondo Pensione per i Dipendenti IBM INDICE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM (nuovo testo) Fondo Pensione per i Dipendenti IBM INDICE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Fondo Pensione per i Dipendenti IBM INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE

Dettagli

Fondo Pensione dei dipendenti amministrativi delle Agenzie Generali INA-Assitalia

Fondo Pensione dei dipendenti amministrativi delle Agenzie Generali INA-Assitalia Fondo Pensione dei dipendenti amministrativi Sede legale in Roma Via del Tritone, 53 STATUTO Approvato dall Assemblea degli aderenti del 9 giugno 2008 pag. 2 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL

Dettagli

NUOVO TESTO. (delibera adottata nella seduta dell Assemblea degli iscritti del 20/05/10) STATUTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI

NUOVO TESTO. (delibera adottata nella seduta dell Assemblea degli iscritti del 20/05/10) STATUTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI NUOVO TESTO (delibera adottata nella seduta dell Assemblea degli iscritti del 20/05/10) STATUTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA PARTE I - IDENTIFICAZIONE

Dettagli

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare OGGETTO: STATUTO SOCIALE MODIFICHE AGLI ARTT. 6, 8, 10 E 12 LEGGE DI BILANCIO 2018 (L. 205/2017) Decorrenza: immediata Tipo: Circolare Data: 14 marzo 2018 Numero:

Dettagli

NOTA INFORMATIVA MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE

NOTA INFORMATIVA MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE NOTA INFORMATIVA MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE Multifond Cassa Interaziendale di Previdenza per Prestatori di Lavoro Subordinato è un

Dettagli

Fondo Pensione Interaziendale AXA MPS. Sede in Roma Via Aldo Fabrizi, 9 STATUTO

Fondo Pensione Interaziendale AXA MPS. Sede in Roma Via Aldo Fabrizi, 9 STATUTO Sede in Roma Via Aldo Fabrizi, 9 STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO... 5 Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede... 5 Art. 2 - Forma giuridica... 5 Art. 3 - Scopo...

Dettagli

STATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 26 aprile 2010

STATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 26 aprile 2010 STATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 26 aprile 2010 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva,

Dettagli

STATUTO. S.p.A. 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP.

STATUTO. S.p.A. 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP. STATUTO S.p.A. PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 1. E costituito il Fondo Pensione Complementare per il Personale Direttivo di Fintecna S.p.A.,

Dettagli

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE NON MEDICO DEGLI OSPEDALI DI NEGRAR Iscritto all Albo Covip - I sez. speciale - n. 1470

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE NON MEDICO DEGLI OSPEDALI DI NEGRAR Iscritto all Albo Covip - I sez. speciale - n. 1470 FONDO PENSIONE DEL PERSONALE NON MEDICO DEGLI OSPEDALI DI NEGRAR Iscritto all Albo Covip - I sez. speciale - n. 1470 STATUTO Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2018 Indice Art.

Dettagli

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA STATUTO (LUGLIO 2018) FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA COSTITUITO A TORINO IL 16 NOVEMBRE 1988 S T A T U T O

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA STATUTO (LUGLIO 2018) FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA COSTITUITO A TORINO IL 16 NOVEMBRE 1988 S T A T U T O FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA STATUTO (LUGLIO 2018) FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA COSTITUITO A TORINO IL 16 NOVEMBRE 1988 S T A T U T O INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art.

Dettagli

Previmoda Fondo Pensione - Modifiche Statutarie

Previmoda Fondo Pensione - Modifiche Statutarie Previmoda Fondo Pensione - Modifiche Statutarie Il testo evidenziato in rosso è soppresso, quello evidenziato in verde è il nuovo testo approvato dall Assemblea il 24/10/2012. Il testo non evidenziato

Dettagli

Art Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art Trasferimento e riscatto della posizione individuale STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI

Dettagli

STATUTO approvato nell assemblea del INDICE

STATUTO approvato nell assemblea del INDICE STATUTO approvato nell assemblea del 10.12.2015 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II

Dettagli

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera

Dettagli

DIRCOOP. Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi. Iscritto all'albo dei Fondi Pensione I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti - numero 1112

DIRCOOP. Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi. Iscritto all'albo dei Fondi Pensione I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti - numero 1112 DIRCOOP Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi Iscritto all'albo dei Fondi Pensione I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti - numero 1112 STATUTO 11 giugno 2015 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO

Dettagli

FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI STATUTO

FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI STATUTO FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI STATUTO (Modificato con assemblea straordinaria del 27 aprile 2010) INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva,

Dettagli

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UGF STATUTO

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UGF STATUTO FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UGF STATUTO ( aggiornato con le modifiche deliberate dall Assemblea Straordinaria del 12 Marzo 2009) Art. 1 DENOMINAZIONE - FONTI ISTITUTIVE La Cassa

Dettagli

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria 1 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO pag. 4 Art. 1 Definizioni pag. 5 Art. 2 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede pag. 6 Art. 3 Scopo

Dettagli

STATUTO. (aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2018)

STATUTO. (aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2018) FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti STATUTO (aggiornato con le modifiche approvate

Dettagli

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole 1 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO pag. 4 Art. 1 Definizioni pag. 5 Art. 2 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede pag. 6 Art.

Dettagli

INDICE PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO

INDICE PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO

Dettagli

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

FONDI PENSIONE NEGOZIALI FONDI PENSIONE NEGOZIALI Fondi pensione di origine contrattuale costituiti in forma associativa (art. 3, comma 1, lettere a) - f) del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) SCHEMA DI STATUTO Deliberato

Dettagli

GenSanDir Fondo Sanitario dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali

GenSanDir Fondo Sanitario dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali GenSanDir Fondo Sanitario dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali STATUTO E REGOLAMENTO ELETTORALE Aggiornato al 20 aprile 2012 DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA Art. 1 Art. 2 Art. 3 L'Associazione,

Dettagli

STATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 30 giugno 2014

STATUTO di Fondo Ventidue Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero Approvato dall'assemblea dei Delegati il 30 giugno 2014 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO

Dettagli

STATUTO. Fondo Pensione

STATUTO. Fondo Pensione Fondo Pensione PREVILABOR Via Milazzo, 17/G - 40121 BOLOGNA Associazione non riconosciuta art. 36 cc. Iscrizione all Albo dei Fondi Pensione N 1092 3 maggio 2000 Tel. 051 242009 - Fax 051 251564 - E-Mail

Dettagli

STATUTO del FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO FONDIARIA SAI

STATUTO del FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO FONDIARIA SAI STATUTO del FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO FONDIARIA SAI ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 1.1) E costituita l Associazione denominata Fondo Pensione Cassa di previdenza

Dettagli

STATUTO ( DICEMBRE 2010)

STATUTO ( DICEMBRE 2010) STATUTO FONDO PENSIONE CASINO DE LA VALLEE ( DICEMBRE 2010) FONDO PENSIONE CASINO' DE LA VALLEE INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Denominazione, fonte istitutiva, durata,

Dettagli

GenFonDir Fondo Pensione dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali

GenFonDir Fondo Pensione dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali GenFonDir Fondo Pensione dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali STATUTO E REGOLAMENTO ELETTORALE Deliberato dal CdA in data 22 marzo 2018 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione,

Dettagli

Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso

Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso Entro 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2007 (dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007) o entro

Dettagli

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO Art. 6 - Scelte di investimento 1.Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto con gestione assicurativa di ramo I. Tale comparto risulta idoneo, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma

Dettagli

" FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" già

 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO già " FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO" già STATUTO Denominazione - Fonti istitutive

Dettagli

VERBALE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI ACI INFORMATICA (FIACI) del 16/05/2018

VERBALE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI ACI INFORMATICA (FIACI) del 16/05/2018 VERBALE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI ACI INFORMATICA (FIACI) del 16/05/2018 Presso la sala mensa della sede legale del FIACI in Roma, Via Fiume delle Perle 24,

Dettagli

STATUTO INDICE PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO

STATUTO INDICE PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI INVESTIMENTO STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA DI

Dettagli

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM Fondo Pensione per i Dipendenti IBM INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE

Dettagli

I fondi e la crisi. I fondi e la crisi

I fondi e la crisi. I fondi e la crisi I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 1 I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 2 I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 3 I fondi e la crisi Seminario Toscana/ Umbria 4 I fondi e la

Dettagli

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia Statuto del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 1 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO pag. 4 Art. 1 Definizioni pag. 5 Art. 2 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede pag.

Dettagli

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO Milano, 30 ottobre 2014 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO... 3 ART. 1 - DENOMINAZIONE, FONTE

Dettagli

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" già

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO già " FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO" già STATUTO Denominazione - Fonti istitutive

Dettagli

NOTA INFORMATIVA MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE

NOTA INFORMATIVA MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE NOTA INFORMATIVA MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE Multifond Cassa Interaziendale di Previdenza per Prestatori di Lavoro Subordinato è un

Dettagli

STATUTO APULIA FONDO DI PREVIDENZA

STATUTO APULIA FONDO DI PREVIDENZA STATUTO APULIA FONDO DI PREVIDENZA Art. 1 Denominazione E costituito il Fondo di Previdenza Apulia Fondo di Previdenza di seguito denominato Fondo come soggetto giuridico di natura associativa non riconosciuta

Dettagli

INDICE. Fondo Pensione per i Dipendenti IBM Testo deliberato il 4 aprile 2008 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

INDICE. Fondo Pensione per i Dipendenti IBM Testo deliberato il 4 aprile 2008 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO FONDO PENSIIONE PER II DIIPENDENTII IIBM STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II

Dettagli

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL REGOLAMENTO

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL REGOLAMENTO FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL REGOLAMENTO (aggiornato con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria 30 maggio 2000) REGOLAMENTO OPERATIVO DEL FONDO PENSIONE DEI

Dettagli

F.P.G.G. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Generali. Statuto. Indice

F.P.G.G. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Generali. Statuto. Indice F.P.G.G. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Generali Statuto Approvato dal CDA del 7 aprile 2016 Approvato dall Assemblea Straordinaria 22 aprile 2016 (inviato a COVIP) Piazza Duca

Dettagli

S T A T U T O Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 Aprile 2018

S T A T U T O Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 Aprile 2018 S T A T U T O Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 Aprile 2018 FONDO PENSIONE DELLE SOCIETA ESERCIZI AEROPORTUALI - FONSEA INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione,

Dettagli

(aggiornato al 31 luglio 2018)

(aggiornato al 31 luglio 2018) (aggiornato al 31 luglio 2018) www.prevaer.it info@prevaer.it PREVAER FONDO PENSIONE Sede Legale Via Giacomo Schneider snc Torre Uffici 1 Aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino RM Codice Fiscale 97192890586

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PIP INDICE

REGOLAMENTO DEL PIP INDICE REGOLAMENTO DEL PIP (dati aggiornati al 06/03/2018) INDICE Parte I) Identificazione e scopo del PIP...3 Art. 1 - Denominazione...3 Art. 2 - Istituzione del PIP...3 Art. 3 - Scopo...3 Parte II) Caratteristiche

Dettagli

INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO

INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL STATUTO Milano, 19 aprile 2018 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO

Dettagli

STATUTO DELIBERATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA in data 27/04/2010 con modificazioni ed integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione del

STATUTO DELIBERATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA in data 27/04/2010 con modificazioni ed integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione del CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO FONDO PENSIONE STATUTO DELIBERATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA in data 27/04/2010 con modificazioni ed integrazioni approvate dal Consiglio

Dettagli

STATUTO FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM VERSIONE DEL 15 FEBBRAIO 2018 INDICE

STATUTO FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM VERSIONE DEL 15 FEBBRAIO 2018 INDICE STATUTO FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM VERSIONE DEL 15 FEBBRAIO 2018 PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3

Dettagli

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 5008 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) FUTURO ATTIVO Genertellife

Dettagli

Statuto Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI)

Statuto Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI) Statuto Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI) 01 NOVEMBRE 2018 1 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma

Dettagli

Programma Per Te REGOLAMENTO

Programma Per Te REGOLAMENTO Programma Per Te Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP) (art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) REGOLAMENTO Indice PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO

Dettagli

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT STATUTO

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT STATUTO FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT STATUTO APPROVATO IL 08 SETTEMBRE 2017 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica

Dettagli

VERA VITA S.p.A. VERA VITA PENSIONE SICURA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 563)

VERA VITA S.p.A. VERA VITA PENSIONE SICURA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 563) VERA VITA S.p.A. VERA VITA PENSIONE SICURA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 563) REGOLAMENTO del PIP (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre

Dettagli

Feelgood REGOLAMENTO. Mod. VITA58586

Feelgood REGOLAMENTO. Mod. VITA58586 Feelgood REGOLAMENTO Mod. VITA58586 PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE ISCRITTO ALL ALBO TENUTO DALLA COVIP AL N. 5053 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre2005)

Dettagli

EUROVITA FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE ED. MARZO 2015 REGOLAMENTO

EUROVITA FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE ED. MARZO 2015 REGOLAMENTO ED. MARZO 2015 EUROVITA FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

Dettagli

FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA. ( iscritto al n 158 dell Albo Fondi Pensione ) STATUTO

FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA. ( iscritto al n 158 dell Albo Fondi Pensione ) STATUTO FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA LOGISTICA ( iscritto al n 158 dell Albo Fondi Pensione ) STATUTO PREV.I.LOG. cod. fisc. 97462060159 - iscritto al n 158 dell

Dettagli

Documento sul regime fiscale

Documento sul regime fiscale Documento sul regime fiscale Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dagli schemi di Nota Informativa delle forme pensionistiche complementari predisposti dalla Commissione di Vigilanza

Dettagli

UNIPOL FUTURO PRESENTE

UNIPOL FUTURO PRESENTE UNIPOL FUTURO PRESENTE Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 5050 Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento

Dettagli

STATUTO FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT APPROVATO IL 1 DICEMBRE 2010

STATUTO FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT APPROVATO IL 1 DICEMBRE 2010 STATUTO FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT APPROVATO IL 1 DICEMBRE 2010 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art.

Dettagli

Cento Stelle TaxPlan

Cento Stelle TaxPlan Cento Stelle TaxPlan PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Istituito dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5073 REGOLAMENTO

Dettagli

STATUTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del

STATUTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del STATUTO Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12.04.2018 Sede Legale: 20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14 - Codice Fiscale n. 97116730157 - Iscrizione all Albo n. 1165 Segreteria: telefono

Dettagli

REGOLAMENTO. Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

REGOLAMENTO. Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO REGOLAMENTO Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO (Art. 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Regolamento - 1/21 2/21 - Regolamento

Dettagli

Gruppo Reale Mutua. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione. (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Gruppo Reale Mutua. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione. (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Gruppo Reale Mutua Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) REGOLAMENTO Regolamento Mod. VITA58478 - Ed. 03/07 C11

Dettagli

Associazione PREVIAMBIENTE. Fondo Nazionale Pensione a favore del settore dell igiene ambientale e dei settori affini STATUTO

Associazione PREVIAMBIENTE. Fondo Nazionale Pensione a favore del settore dell igiene ambientale e dei settori affini STATUTO Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto Associazione PREVIAMBIENTE Fondo Nazionale Pensione a favore del settore dell igiene ambientale e dei settori affini STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE

Dettagli

VERA VITA S.p.A. VERA VITA PREVIDENZA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 537) REGOLAMENTO del PIP

VERA VITA S.p.A. VERA VITA PREVIDENZA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 537) REGOLAMENTO del PIP VERA VITA S.p.A. VERA VITA PREVIDENZA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Fondo pensione (Tariffa n 537) REGOLAMENTO del PIP (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre

Dettagli

Aviva Top Pension. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva S.p.A. Gruppo Aviva Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione

Dettagli

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE

Dettagli

Allegato 3) Le modifiche proposte, una volta ottenuto il necessario avallo dell assemblea e della Capogruppo, dovranno essere approvate dalla Covip.

Allegato 3) Le modifiche proposte, una volta ottenuto il necessario avallo dell assemblea e della Capogruppo, dovranno essere approvate dalla Covip. Allegato 3) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE STATUTARIE DA SOTTOPORRE ALL APPROVAZIONE DELL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI E DELLA CAPOGRUPPO La novellazione dello Statuto

Dettagli

CBA PREVIDENZA. Regolamento. Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n.

CBA PREVIDENZA. Regolamento. Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. CBA PREVIDENZA Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n.5001 Regolamento CBA PREVIDENZA - Regolamento Mod. Reg 21PR-0318 Regolamento

Dettagli

FONDO VENTIDUE. REGOLAMENTO sulla Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

FONDO VENTIDUE. REGOLAMENTO sulla Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) FONDO VENTIDUE FONDO PENSIONE DIPENDENTI AUTOBRENNERO Iscrizione Albo Covip dei Fondi Pensione n. 1428 REGOLAMENTO sulla Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Dettagli

FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA STATUTO. Testo approvato dall Assemblea Straordinaria del 29/05/2007 e dal C.d.A.

FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA STATUTO. Testo approvato dall Assemblea Straordinaria del 29/05/2007 e dal C.d.A. FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA STATUTO Testo approvato dall Assemblea Straordinaria del 29/05/2007 e dal C.d.A. del 29/05/2007 Art. 1 DENOMINAZIONE FONTI ISTITUTIVE La Cassa interaziendale

Dettagli

5 agosto Aggiornato in base alle Delibere Covip n.431 del 24 gennaio e n.888 dell 8 febbraio 2018

5 agosto Aggiornato in base alle Delibere Covip n.431 del 24 gennaio e n.888 dell 8 febbraio 2018 5 agosto 2014 5288 Aggiornato in base alle Delibere Covip n.431 del 24 gennaio e n.888 dell 8 febbraio 2018 Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2018 Fondo Pensione Complementare

Dettagli

5 agosto Aggiornato in base alle Delibere Covip n.431 del 24 gennaio e n.888 dell 8 febbraio 2018

5 agosto Aggiornato in base alle Delibere Covip n.431 del 24 gennaio e n.888 dell 8 febbraio 2018 5 agosto 2014 5288 Aggiornato in base alle Delibere Covip n.431 del 24 gennaio e n.888 dell 8 febbraio 2018 Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2018 Fondo Pensione Complementare

Dettagli

F.S.G.G. Fondo Sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali. Statuto. Approvato dall Assemblea Straordinaria 22 aprile 2016

F.S.G.G. Fondo Sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali. Statuto. Approvato dall Assemblea Straordinaria 22 aprile 2016 F.S.G.G. Fondo Sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali Statuto Approvato dall Assemblea Straordinaria 22 aprile 2016 Piazza Duca degli Abruzzi 2, Trieste Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3

Dettagli

STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA. Art.1. E costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del

STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA. Art.1. E costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA Art.1 E costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, un Associazione, non avente finalità di lucro, denominata Cassa Interanziendale

Dettagli

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STATUTO INDIICEI PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo PARTE II CARATTERISTICHE

Dettagli

Aviva Valore Futuro REGOLAMENTO. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Valore Futuro REGOLAMENTO. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Valore Futuro Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13

Dettagli

MyLife Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione

MyLife Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione MyLife Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione REGOLAMENTO Mod. VI041/2 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP...3 Art. 1 Denominazione...3 Art. 2 Istituzione

Dettagli

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - PROGRESSIVE PENSION PLAN - PROGRAMMA DINAMICO - FONDO PENSIONE

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - PROGRESSIVE PENSION PLAN - PROGRAMMA DINAMICO - FONDO PENSIONE PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - PROGRESSIVE PENSION PLAN - PROGRAMMA DINAMICO - FONDO PENSIONE Forma pensionistica complementare individuale attuata mediante contratto di Assicurazione

Dettagli

Elios Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione

Elios Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione Elios Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione REGOLAMENTO Pagina 1 di 16 INDICE PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP... 3 Art. 1 Denominazione... 3 Art. 2

Dettagli

Associazione Italiana di Acustica

Associazione Italiana di Acustica Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica

Dettagli

Aviva Vita Pro Futuro

Aviva Vita Pro Futuro Aviva Vita Pro Futuro Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13

Dettagli