Comune di Fermignano DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 Comune di Fermignano Provincia di Pesaro e Urbino *** COPIA *** DELIBERAZIONE N 68 del 27/11/2014 Codice Comune DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria in 1 Convocazione OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA L'anno duemilaquattordici(2014), addì ventisette(27) del mese di novembre alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare, convocati con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all ordine del giorno. Assume la presidenza il Dr. Cancellieri Giorgio nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Pistelli. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune: Nominativo CANCELLIERI GIORGIO BETONICA DELFINA BONCI NICOLETTA GUIDARELLI ANDREA MARTINELLI GIGLIOLA CERPOLINI ALICE GROSSI ROBERTO Presente S S S S S N S Nominativo FERRI STEFANIA GOSTOLI FLAVIO FEDUZI EMANUELE RAGNONI UBALDO GENOVA FRANCESCA ANGELI ARPO Presente S S S S N N Le funzioni di presidente vengono esercitate da Dr. Cancellieri Giorgio. Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto. LA SEDUTA E' PUBBLICA. Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: FERRI STEFANIA, GROSSI ROBERTO, RAGNONI UBALDO.

2 Comune di Fermignano Provincia di Pesaro e Urbino DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 27/11/2014 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che la presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni: - Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, e s.m.i.; - D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria); - Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; - Legge n. 130 del 30/03/2001; - Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002; - D.P.R. n. 254 del 10/07/2003; - Legge Regionale delle Marche n. 3 del 01/02/2005, e del Regolamento Regionale Marche , n. 3 (B.U.R n. 17); Considerato che questo Comune ha intenzione di valersi di un regolamento che abbia per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita; Preso atto che è stata predisposta di concerto tra i Responsabili del Settore Affari Generali, del Settore Finanziario, del Settore Demografico - Statistico ed URP e del Settore LL.PP. Patrimonio Serv. Manutentivi, ognuno per le proprie competenze, una proposta di "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria", composta da n. 79 articoli, che si allega alla presente; Visti gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica espressi da parte del Responsabile del Settore I Affari Generali, Dott. Pietro Pistelli, del Responsabile del Settore II - Finanziario, D.ssa Anna Maria Ferri, del Responsabile del Settore III - Demografico- Statistico ed URP e del Responsabile del Settore V - LL.PP. Patrimonio Serv. Manutentivi, Geom. Brenno Trufelli ai sensi dell art. 49 del T.U.EE.LL., così come sostituito dall art. 3 comma 1 lett. B) del D. Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213, pubblicata nella G.U. del ; Udita la discussione in merito, come da verbale in atti;

3 Comune di Fermignano Provincia di Pesaro e Urbino DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 27/11/2014 Dato atto che la votazione sull argomento ha dato il seguente esito: PRESENTI N. 10 VOTANTI N. 10 ASTENUTI N. 0 FAVOREVOLI N. 8 CONTRARI N. 2 (Emanuele Feduzi, Ubaldo Ragnoni) D E L I B E R A Di approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che si compone di n. 79 articoli, nel testo riportato in allegato al presente atto; Di dare atto che il presente Regolamento abroga le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia il giorno successivo l esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Fermignano; Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE Ritenuta l urgenza di provvedere in merito; Visto l art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000; Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito: PRESENTI N. 10 VOTANTI N. 10 ASTENUTI N. 0 FAVOREVOLI N. 8 CONTRARI N. 2 (Emanuele Feduzi, Ubaldo Ragnoni) Con voti come sopra espressi; DELIBERA Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

4 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 27/11/2014 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI FERMIGNANO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27/11/2014)

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6 INDICE INDICE... 3 CAPO I... 6 NORME PRELIMINARI... 6 Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI... 6 Art. 2 OGGETTO E DEFINIZIONI... 7 Art. 3 COMPETENZE... 8 Art. 4 - RESPONSABILITÁ... 8 CAPO II... 9 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI... 9 Art. 5 - PERSONALE DI CUSTODIA... 9 Art. 6 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI... 9 C A P O III TRASPORTI FUNEBRI--FERETRI Art. 7- CONSISTENZA DEL TRASPORTO - PERCORSO ORARI Art. 8 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE Art. 9 - FACOLTÁ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI Art. 10 TRAPIANTO TERAPEUTICO Art VIGILANZA PER IL TRASPORTO FUNEBRE Art SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE Art. 13 RITI Art TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE Art. 15 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO Art. 16 VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI Art. 17 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI Art. 18 TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO CAPO IV POLIZIA INTERNA NEI CIMITERI Art ELENCO DEI CIMITERI Art. 20 DISPOSIZIONI GENERALI VIGILANZA Art. 21 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO Art AMMISSIONE NEI CIMITERI Art ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO Art DISCIPLINA DELL'INGRESSO NEI CIMITERI Art COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI Art RITI FUNEBRI ALL'INTERNO DEI CIMITERI CAPOV PIANI CIMITERIALI Art DISPOSIZIONI GENERALI Art INDIVIDUAZIONE DI SPAZI CAPO VI INUMAZIONI E TUMULAZIONI Art DISPOSIZIONI GENERALI Art. 30 INUMAZIONE Art. 31 TUMULAZIONE Art EPIGRAFI Art COLLOCAZIONE IN UNICO TUMULO CAPO VII Pagina 3 di 36

7 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art DISPOSIZIONI GENERALI Art ESUMAZIONI ORDINARIE Art ESUMAZIONI STRAORDINARIE Art VERBALE DELLE OPERAZIONI Art SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI Art ESTUMULAZIONI Art ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - ONERI Art. 41 OPERAZIONI CIMITERIALI DOVE È RICHIESTA LA PRESENZA DEL PERSONALE SANITARIO CAPO VIII CREMAZIONE Art. 42 MODALITÁ PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE Art. 43 URNE CINERARIE Art. 44 DISPERSIONE DELLE CENERI Art AFFIDAMENTO DELL URNA CINERARIA Art AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DI URNE Art CREMAZIONE DOPO 10 ANNI PER LE SALME INUMATE O DOPO 20 ANNI PER LE SALME TUMULATE CAPO IX CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE Art COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE CAPO X Art APPROVAZIONE DEI PROGETTI CAPO XI LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO Art OPERE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI Art OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO Art MATERIALI DI SCAVO Art ORARI DI LAVORO Art OPERE PRIVATE: VIGILANZA E COLLAUDO CAPO XII CONCESSIONI Art SEPOLTURE PRIVATE Art DURATA DELLE CONCESSIONI Art MODALITA' DI CONCESSIONE Art MODALITA' DI USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE DAI CONCESSIONARI Art MANUTENZIONE Art DIVISIONE E SUBENTRI Art. 61 -RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI SEPOLTURA INDIVIDUALE Art RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE Art RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE Art REVOCA Art DECADENZA Art PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA Art ESTINZIONE Art. 68 DEPOSITO PROVVISORIO Pagina 4 di 36

8 Art. 69 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA Art. 70 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI Art. 71 INTESTAZIONE DELLE CONCESSIONI E MODALITA DI STIPULA DEI CONTRATTI CAPO XIII NORME TRANSITORIE FINALI Art. 72 CAUTELE Art CONCESSIONI PREGRESSE Art RINVIO Art CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO Art ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI Art SANZIONI Art INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Art. 79 ENTRATA IN VIGORE Pagina 5 di 36

9 CAPO I NORME PRELIMINARI Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI 1.La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni: - Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, e s.m.i.; - D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria); - Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; - Legge n. 130 del 30/03/2001; - Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002; - D.P.R. n. 254 del 10/07/2003; - Legge Regionale delle Marche n. 3 del 01/02/2005, e del Regolamento Regionale Marche , n. 3 (B.U.R n. 17); Pagina 6 di 36

10 Art. 2 OGGETTO E DEFINIZIONI 1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita. 2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato: - per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre; - per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione; - per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba; - per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all interno del cimitero o in altro cimitero; - per esumazione si intende l operazione di recupero dei resti ossei da terra; - per estumulazione si intende l operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo; - per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;. - per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione. - per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par Circ. Min Sanità 24/93). Pagina 7 di 36

11 Art. 3 COMPETENZE 1.Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco,quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dagli organi responsabili del Servizio Sanitario, per quanto di competenza. 2.Il servizio di polizia mortuaria è gestito nelle forme di legge. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono esercitate in conformità alle norme del presente regolamento. I dipendenti addetti al servizio sono alle dirette dipendenze dei rispettivi responsabili. Art. 4 - RESPONSABILITÁ 1.Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per gli atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l uso scorretto e/o improprio dei mezzi e strumenti a disposizione del pubblico; 2.Chiunque causi danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Il Comune è in ogni caso esente da responsabilità anche per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori. Pagina 8 di 36

12 CAPO II ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI Art. 5 - PERSONALE DI CUSTODIA 1.Ai cimiteri comunali è assegnato un servizio di custodia. 2.Il personale addetto alla custodia è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n Egli ha inoltre l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico: a) una copia del presente regolamento; b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri. É tenuto altresì a tenere ben visibili al pubblico in ogni cimitero l'orario di apertura e chiusura, la disciplina dell'ingresso e i divieti speciali; 3.Al fine di ottimizzare il servizio, rendendolo meno oneroso per l Amministrazione Comunale, in conformità con le normative Europee e con la normativa inerente la sicurezza del lavoro, è consentito alle imprese di pompe funebri di coadiuvare l addetto cimiteriale, per il tempo strettamente necessario, alla messa a dimora della salma (inumazione o tumulazione). Art. 6 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI 1.Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. 2.Il personale di cimiteri è tenuto inoltre: a) a mantenere un comportamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; b) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. 3. Al personale suddetto è vietato: a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'ambito, che al di fuori, dell'orario di lavoro; b) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. 4.Salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. 5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o delle malattie connesse con l'attività svolta. Pagina 9 di 36

13 C A P O III TRASPORTI FUNEBRI--FERETRI Art. 7- CONSISTENZA DEL TRASPORTO - PERCORSO ORARI 1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc, il corteo, con sosta per le esequie ordinari presso la Chiesa o il tempio e, quindi il proseguimento al cimitero per la successiva sepoltura o sosta in attesa della cremazione. 2. Il trasporto può farsi in via diretta senza corteo né sosta con eventuale celebrazione delle esequie nella cappella cimiteriale. 3. Lo stesso tipo di vettura è impiegato per tutto il percorso. 4. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso. 5. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Art. 8 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE 1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della L.R. del , n. 3 e dell art. 18 del Regolamento Regionale Marche n. 3 del ; 2. Nell ambito del territorio comunale, anche per le salme provenienti da altro Comune, lo i trasporti funebri si svolgono in tutti i giorni feriali dell anno; di regola non si svolgeranno quindi la domenica, i giorni festivi e il giorno della Festa del Patrono (26 luglio); 3. Si svolgeranno comunque anche la domenica, e in analogia anche in altri giorni festivi, i funerali di persone decedute nel Comune nella giornata di venerdì quando il trasporto non può essere effettuato, tenuto conto dell ora del decesso, nella giornata di sabato o prefestiva. 4.Qualora il giorno festivo risulti precedente o successivo alla domenica, il trasporto sarà effettuato il secondo giorno festivo, purché questo non cada nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell Angelo: in tale caso il trasporto verrà effettuato il giorno precedente o successivo anche se di domenica. Nel caso in cui si verifichino n. 3 festività consecutive il trasporto sarà effettuato nella seconda giornata festiva (Esempio: per i decessi che avvengono nel giorno di giovedì 24 Dicembre e Venerdì 25 Dicembre verrà effettuato nella giornata di Sabato 26 Dicembre); 5.I cortei funebri che sostano per la funzione religiosa presso il Duomo, Via Martiri della Libertà, o la Chiesa di Santa Veneranda, P.zza Santa Veneranda, con destinazione Cimitero capoluogo, potranno svolgersi a piedi. Quelli con sosta in altre chiese del territorio comunale si svolgeranno di regola con i veicoli. È comunque possibile che i cortei funebri provenienti da altre chiese del territorio comunale, giungano con i veicoli solo fino al piazzale sito all incrocio tra le vie Sant Agostino e Martin Luther King e di lì proseguano a piedi fino al Cimitero capoluogo; Deve essere comunque garantita la presenza del Corpo di Polizia Locale che sarà informata con le modalità appositamente concordate con il Comando 5.Le salme che arrivano ai Cimiteri comunali oltre i seguenti orari saranno tumulate o inumate il giorno successivo non festivo: Mesi da aprile a settembre ore 18,00 Mesi da ottobre a marzo ore 16,00; 6.In attesa di essere tumulata o inumata, la salma sosterà presso la cappella cimiteriale. Pagina 10 di 36

14 Art. 9 - FACOLTÁ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI 1.Il trasporto funebre è autorizzato secondo le volontà testamentarie espresse dal defunto. 2.In assenza di disposizioni testamentarie la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato in conformità agli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 3.La previsione di cui al comma 2. trova applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, cremazione, epigrafi, ecc.). Art. 10 TRAPIANTO TERAPEUTICO 1.Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi , n. 578, recante Norme per l accertamento e la certificazione di morte, e 01/04/1999, n. 91, recante Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti. 2.Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all ASUR. 3.Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l utilizzo del proprio cadavere a scopo di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all ufficio dello stato civile, che rilascia l autorizzazione al trasporto, previo assenso ed a spese dell istituto ricevente. 4. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l art. 12 della L.R. n. 3/2005. Art VIGILANZA PER IL TRASPORTO FUNEBRE 1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere, di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 285/90, all'ultima abitazione, o sale di commiato, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. 2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Responsabile del Servizio Sanitario. Art SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE 1. Il servizio di trasporti funebri non è esercitato con diritto di privativa nel territorio del Comune. 2. Per il trasporto delle salme si applicano le norme di cui al capo IV del D.P.R. n. 285/90, la normativa regionale in materia e il presente regolamento. Art. 13 RITI 1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri dei culti, di cui all'art. 8 della Costituzione e le altre figure a ciò incaricate possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale. 2. La salma può sostare nella cappella cimiteriale solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia delle esequie. Art TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE 1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere effettuato con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da Pagina 11 di 36

15 non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro questo deve essere aperto. 2.Se la salma non è nell'abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Comune può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. 3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con impiego di apposita vettura chiusa. 4. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsia o per essere consegnate agli istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.. Art. 15 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Non devono essere presenti oggetti, di qualunque natura, non degradabili. Art. 16 VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI 1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dagli art. 18, 25, 30 e seguenti del D.P.R. 285/90, e l avvenuto trattamento antiputrefattivo sono certificate dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell identità del cadavere. 2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. Art. 17 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche prescritte dal D.P.R. 285/90. Per l inumazione: - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002; - Ai feretri che provengono da luoghi la cui distanza è superiore ai 100 Km., si applicano le disposizioni di cui all Ordinanza Sindacale n. 52 del 14/11/2002 relativa alla sostituzione della cassa zinco con idoneo sacco in materiale Mater-Bi; - I feretri estumulati, dopo un periodo minimo di 20 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90). Per la tumulazione: - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno, l altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90). Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: Pagina 12 di 36

16 - Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma, nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall estero. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: - É sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90. Per la cremazione: - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/ La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche sopra descritte, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso. - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno e l altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso. 2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90). 3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi dell Azienda Sanitaria Locale che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98). 4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata. 5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. É consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. 6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite. Art. 18 TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Pagina 13 di 36

17 CAPO IV POLIZIA INTERNA NEI CIMITERI Art ELENCO DEI CIMITERI 1. Ai sensi dell art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n e ss.mm.ii. e del D.P.R.285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri: Cimitero di Fermignano Capoluogo; Cimitero di Pagino. Art. 20 DISPOSIZIONI GENERALI VIGILANZA 1. L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/ Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato. 3. Le funzioni di cui agli artt. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Fermignano. Art. 21 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO 1. All interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90). 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti. Art AMMISSIONE NEI CIMITERI 1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme o le ceneri: a) di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel territorio del Comune; b) di persone residenti nel Comune; c) di persone e loro conviventi che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano nel cimitero tumulati/inumati parenti/affini entro il terzo grado di parentela, al fine del ricongiungimento del nucleo familiare. 2. Sono parimenti ricevute, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. 3. Sono inoltre ricevute, su richiesta di cittadini residenti nel Comune, le salme dei parenti fino al terzo grado e dei conviventi anche se non residenti. 4. Sono pure accolti i nati morti, i prodotti del concepimento e i loro resti mortali, le parti anatomiche riconosciute, derivanti da interventi avvenuti in strutture sanitarie, di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, nelle ipotesi riconducibili ai commi precedenti. 5. Sempre che sussista adeguata disponibilità nei cimiteri, è consentita l'ammissione delle salme di persone residenti in vita nei territori di altri comuni. Apposita autorizzazione viene rilasciata del Pagina 14 di 36

18 responsabile del Servizio Cimiteriale nel rispetto delle disposizioni in materia impartite dalla Giunta Municipale. Art ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO 1. I cimiteri sono aperti al pubblico nei seguenti orari: Mesi da aprile a settembre dalle ore 8,00 alle ore 20,00; Mesi da ottobre a marzo dalle ore 8 alle ore 18, L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. 3. L orario sarà esposto in tutti gli ingressi dei cimiteri. Art DISCIPLINA DELL'INGRESSO NEI CIMITERI 1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso: a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; b) a chiunque, quando il personale addetto ai cimiteri, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto. Art COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare: a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare e bestemmiare; b) introdurre armi, cani o altri animali; c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi; e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del custode; f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività nel cimitero; h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura; i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari; j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra privati entro il recinto del cimitero; k) accedere con veicoli o mezzi automobilistici privati, tranne quelli utilizzati da persone autorizzate ad eseguire lavori all interno del cimitero o quelli che trasportano persone portatrici di handicap, se ritenuti idonei a circolare all interno del cimitero da parte del personale addetto; l) chiedere elemosine e/o offerte; 2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacenti al cimitero. Art RITI FUNEBRI ALL'INTERNO DEI CIMITERI 1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l ordinamento giuridico italiano. Pagina 15 di 36

19 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio. Pagina 16 di 36

20 CAPOV PIANI CIMITERIALI Art DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il Consiglio Comunale adotterà il Piano regolatore cimiteriale, nel quale saranno recepite le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Il piano sarà sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della Azienda Sanitaria Locale ; 2. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto: a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) dell'eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno verificare nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni; f) delle zone soggette a tutela, o per le quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. 2. Il Comune è tenuto a revisionare almeno ogni dieci anni il piano regolatore cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. Art INDIVIDUAZIONE DI SPAZI 1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare: a) a campi di inumazione comune e privati; b) a campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività; c) a tumulazioni individuali (loculi); d) a cellette ossario; e) a ossario comune; f) a cinerario comune; 2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90. Pagina 17 di 36

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