COMUNE DI MODIGLIANA Provincia di Forlì - Cesena
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1 Originale COMUNE DI MODIGLIANA Provincia di Forlì - Cesena DELIBERAZIONE DEL CONIGLIO COMUNALE Numero: 65 Data: 30/07/2014 OGGETTO: APPLICAZIONE DIFFIDA AMMINITRATIVA - L.R Il giorno 30 Luglio 2014, alle ore 20:30, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione straordinaria, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge. All appello risultano presenti: NOMINATIVO PREENTE NOMINATIVO PREENTE ROCCALBEGNI VALERIO CALINI TEFANO CONTINELLI ALBA MARIA VALTANCOLI GIANPAOLO GENTILINI ALICE CICOGNANI DANILO AMARETTI ROBERTO COLLINA ALEANDRO CAZZAMALI ANTONIA BABINI DANIELE ROI MARIA CRITINA BABINI FABIO MICHELA BEDECHI Numero dei Presenti:13 Numero degli Assenti: 0 Assume la Presidenza il indaco ROCCALBEGNI VALERIO. Lo assiste il egretario Comunale DOTT.A FIORINI ROBERTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. Vengono designati scrutatori della votazione i signori: MICHELA BEDECHI, COLLINA ALEANDRO, GENTILINI ALICE. Il Consiglio prende in esame l oggetto sopraindicato.
2 C.C. n.65 del OGGETTO: APPLICAZIONE DIFFIDA AMMINITRATIVA - L.R IL CONIGLIO COMUNALE Premesso che: - la Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. 24 maggio 2013, n. 4 il cui art.8 ha introdotto nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, recante Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale l art.7-bis che introduce nel procedimento amministrativo sanzionatorio per le violazioni di competenza regionale l istituto della diffida amministrativa; Tenuto conto che il citato 7 bis: - al comma 4 precisa che la diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali; - al comma 3 precisa che la diffida è applicabile alle sole violazioni sanabili; - al comma 3 fa salva la disciplina della diffida prevista in normative di settore, intendendo con tale previsione salvaguardare, cioè non modificare né tanto meno disapplicare le procedure in tali normative previste ed applicate; - al comma 3 prevede, come conseguenza della salvaguardia posta, che la diffida amministrativa, come disciplinata nella legge regionale n. 21 del 1984, si applica in assenza di normative di settore che già prevedano e disciplinano l applicazione della diffida a specifiche fattispecie; al comma 5 individua la procedura di applicazione della diffida; - al comma 6 stabilisce che la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile e che essa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato; - al comma 6 stabilisce altresì che la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida; - il comma 7 precisa che gli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva, cui le sanzioni amministrative accedono, individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al punto precedente in quali procedimenti sanzionatori introdurre la diffida amministrativa; - il comma 7 precisa altresì che la regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia. Tenuto presente che: - l art.14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35 ha stabilito che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, devono conformare le attività di controllo di loro competenza ad apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata; - sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013 è stata pubblicata l Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell articolo 14, comma 5, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (Repertorio atti n. 2/CU) ;
3 OGGETTO: APPLICAZIONE DIFFIDA AMMINITRATIVA - L.R Viste le linee guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza unificata tato-regioni in data 24 gennaio 2013 che: - rappresentano lo strumento con cui le regioni, le province autonome e gli enti locali devono conformare le rispettive attività di controllo e si applicano in tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere che ad essi possa conseguire l applicazione di una sanzione; - indicano i principi cui devono uniformarsi le attività di controllo sulle imprese e vengono proposti dei percorsi operativi per la loro attuazione; - nel principio denominato Approccio collaborativo del personale, finalizzato ad avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con le imprese, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all'effettiva tutela dell'interesse giuridico protetto, viene citata come esempio di buona prassi la diffida amministrativa di cui all art. 7-bis della L.R. 21/1984; Rilevato che l istituto della diffida amministrativa introdotto dall art. 7-bis della L.R. n. 21/1984 trova sicuramente applicazione per le violazioni di competenza regionale nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo disciplinate da normative regionali (oltre che dai Regolamenti Comunali) ma che, con riferimento a quanto indicato nelle linee guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza unificata tato-regioni, in data 24 gennaio 2013, cui si devono conformare gli enti locali ai sensi dell articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è possibile, quando non doveroso, estendere tale istituto anche alle violazioni nei settori precitati si di competenza regionale (così individuata dal punto di vista costituzionale o delegata da Legge dello tato) ma ancora disciplinate da normativa statale; Considerato che le linee guida in materia di controlli, adottate ai sensi dell articolo 14, comma 5, del decreto - legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, di fatto considerano buona prassi quella di adottare la diffida amministrativa in tutti i controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi nelle imprese, a prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l applicazione di una sanzione, ad esclusione dei controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 14, comma 6, della D.L. 5/2012); Dato atto che la Regione Emilia Romagna non ha, al momento, esercitato la facoltà assegnatole dalla legge regionale di emanare specifiche proprie linee guida in materia di diffida amministrativa; Visto il parere favorevole ai sensi dell art.49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del ervizio Polizia Municipale in data ;
4 OGGETTO: APPLICAZIONE DIFFIDA AMMINITRATIVA - L.R Udito l intervento del Capogruppo Cicognani che segnala la presenza di tre errori nella proposta di deliberazione, che riporta comune di Bertinoro, anziché Modigliana, e la precisazione del indaco, che assicura che si procederà alla correzione, comunque l errore è dovuto al fatto che il Responsabile della polizia municipale è dipendente del comune di Bertinoro. Messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione che ha ottenuto il seguente risultato: Voti unanimi favorevoli: D E L I B E R A 1. Di applicare la diffida amministrativa, con le modalità indicate dall art.7-bis, della L.R. n. 21/1984: - a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l autorità competente all applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia il Comune di Modigliana, indipendentemente dall Ente competente ad incassare i proventi sanzionatori; - a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l autorità competente all applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed ad incassare i proventi sanzionatori sia il Comune di Modigliana; - a tutte le violazioni di regolamenti comunali o di ordinanze comunali di natura non contingibile ed urgente; - solamente e qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l eventuale obbligato in solido, con un azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione ; - indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, etc ); 2. Di dare atto che: - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione; - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio del Comune di Modigliana; - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no; - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante);
5 OGGETTO: APPLICAZIONE DIFFIDA AMMINITRATIVA - L.R un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido in opposizione, nel merito, a comportamenti sanzionati amministrativamente preceduti da una diffida amministrativa, qualora risulti vinto dall opponente annulla, con effetto retroattivo (ex tunc), anche la diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie; 3. Di dare atto che, la diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 5 dell art.7-bis della LR. n. n. 21/1984 e più precisamente: - la diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa; - essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni; - qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento; 4. Di dare atto che: a) la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile; b) la diffida amministrativa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato; c) la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida; 5. Di incaricare il Comando Polizia Municipale a predisporre una idonea banca dati che consenta la gestione delle diffide amministrative. Tale banca dati, a specifica richiesta, potrà essere accessibile anche ad altri organi di Polizia. Inoltre, attesa l urgenza di provvedere in merito; IL CONIGLIO COMUNALE Ad unanimità di voti resi in forma palese; D E L I B E R A - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n OTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA TECNICA PARERE EX ART. 49, COMMA 1 D.Lgs.267/2000: FAVOREVOLE, dando atto che, non si rende necessario acquisire il parere del responsabile Finanziario poiché il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale. Lì, IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE (DOTT.A TEFANIA LANZONI)
6 Letto, approvato e sottoscritto. IL INDACO ROCCALBEGNI VALERIO IL EGRETARIO COMUNALE DOTT.A FIORINI ROBERTA PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00) Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'albo Pretorio il giorno per giorni 15 consecutivi Comunicata alla Prefettura il prot. n. X Dichiarata I.E. IL REPONABILE DEL PROCEDIMENTO Roccalbegni Dott.ssa Monica Il sottoscritto egretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione all'albo Pretorio per gg. 15 dal al (N. di Reg.) La presente deliberazione è divenuta esecutiva il Modigliana, lì IL REPONABILE DEL PROCEDIMENTO Roccalbegni Dott.ssa Monica
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