PROPOSTA DI LEGGE N. 134

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1 PROPOSTA DI LEGGE N. 134 presentata dal consigliere Piccin l 1 febbraio 2016

2 Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente legge interviene per disciplinare con più flessibilità quei casi che conducono a multe per ipotesi di cartelli dimenticati o avvisi perduti e situazioni analoghe che si verificano largamente nella prassi del commercio. La nuova disciplina interviene esclusivamente nella regolamentazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale come hanno già fatto altre regioni. Si stabilisce una procedura innovativa che prevede un invito formale a sanare un'eventuale posizione irregolare, entro un preciso limite di tempo, prima di attuare procedimenti sanzionatori. Un atto di civiltà che permetta agli esercenti di mettersi in regola, senza essere immediatamente multati con importi a volte insostenibili, a causa di irregolarità dovute a dimenticanze o ad un eccesso di regolamentazione che a volte può causare lacune nella sua piena attuazione. Grazie a questa norma gli esercizi hanno fino ad un massimo di dieci giorni per conformarsi alla regola, dopodiché si passa all'esecutività della sanzione vera e propria, senza rinnovi o proroghe. Questa iniziativa vuole rappresentare una iniezione di buon senso che, per spiegare il concetto con una banalizzazione volutamente estremizzata, eviti a distratti e smemorati di essere multati al primo passo falso, ma che garantisca comunque a chi viola la legge che, dopo la diffida, la multa non gliela toglierà nessuno. L origine di questa proposto di legge è rinvenibile nel comma 5 dell'articolo 14 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha previsto l'adozione, mediante intesa in sede di Conferenza unificata, di linee guida con l'obiettivo di uniformare le diverse normative ed attività regionali e delle province autonome in materia di controllo, in una prospettiva di semplificazione ma anche di maggior efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nel perseguimento dell'interesse pubblico tutelato. Non più controllo come mero accertamento della conformità formale, ma come corrispondenza sostanziale delle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso un'azione di orientamento e collaborazione con le imprese. Proprio in quest'ottica le linee guida individuano, come esempio di buona prassi, l'istituto della diffida amministrativa che consiste in un invito a sanare la violazione contestata dall'accertatore in un termine breve. L'istituto è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo e nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali, ad esclusione delle normative di settore che già prevedono una diffida. I

3 La proposta di legge si compone di tre articoli. Il primo articolo introduce la diffida amministrativa nell ordinamento regionale. L articolo 2 e l articolo 3 contengono rispettivamente la norma transitoria e l entrata in vigore. Si confida nella più ampia condivisione della proposta di legge da parte di codesto Consiglio Regionale. PICCIN II

4 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari PROPOSTA DI LEGGE N. 134 Art. 1 (Diffida amministrativa) 1. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese, è introdotto, nei settori di cui al comma 2, l istituto della diffida amministrativa, in luogo dell immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine fissato dal comma La diffida amministrativa è applicabile nell ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. 3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall accertatore al trasgressore e all eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L invito è contenuto nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale, notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. 4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei due anni precedenti. 5. Gli enti competenti individuano, nell ambito dei settori indicati al comma 2, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Giunta regionale monitora l applicazione dell istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia. Art. 2 (Norma transitoria) 1. I procedimenti afferenti agli atti di accertamento già contestati o notificati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza PROPOSTA DI LEGGE N. 134 NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all articolo 1 - Il testo dell articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il seguente: Articolo 13 Atti di accertamento Gli organi addetti al controllo sull osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell art. 334 del codice di procedura penale. E fatto salvo l esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. - Il testo dell articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari PROPOSTA DI LEGGE N. 134 Articolo 14 Contestazione e notificazione La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all autorità competente con provvedimento dell autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell articolo 22 per il giudizio di opposizione. L obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

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