Guida pratica sulle principali fasi della procedura espropriativa per l esecuzione di opere di pubblica utilità.

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1 Guida pratica sulle principali fasi della procedura espropriativa per l esecuzione di opere di pubblica utilità. CAP.1: Presupposti per l avvio della procedura espropriativa. La presente guida si riferisce alla disciplina dell espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per l esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. Sono presupposti per l avvio della procedura espropriativa: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE unitamente all eventuale VARIANTE AL PRG. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati: a)relazione illustrativa; b)relazione tecnica; c)studio di prefattibilità ambientale; d)indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; e)planimetria generale e schemi grafici; f)prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; g)calcolo sommario della spesa 1. AVVISO dell AVVIO del PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ex ART. 7 L. 7 AGOSTO 1990, N L ente provvede a dare notizia dell avvio del procedimento mediante comunicazione personale 2 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Nella comunicazione devono essere indicati: a)l amministrazione competente per l approvazione del progetto di realizzazione di opera pubblica o di pubblica utilità (Comune) ; b)l oggetto del procedimento promosso (realizzazione di opera pubblica o di pubblica utilità); c)l ufficio o la persona responsabile del procedimento; d) l ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Nel caso in cui per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile 1 ART.18 D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni. 2 Cfr. fac-simile allegato n.1. 1

2 o risulti particolarmente gravosa, l Ente provvede con forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall Ente medesimo( ad esempio la pubblicazione all albo pretorio). Nel caso in cui i soggetti in esame non siano conosciuti, si provvede alla pubblicazione dell avviso nell albo pretorio del Comune in cui si trovano i beni. Entro il termine di 15 gg. dalla comunicazione, gli interessati possono presentare osservazioni scritte presso la segreteria del Comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare. APPROVAZIONE in GIUNTA del PROGETTO DEFINITIVO con CONTESTUALE DICHIARAZIONE di PUBBLICA UTILITÀ, INDIFFERIBILITÀ e URGENZA dei LAVORI. (Art. 1 L. 3 gennaio 1978 n.1, art. 1 L.R. 16 agosto 1984 n.42, e art.14 L. 11 febbraio 1994 n.109) Devono essere fissati contestualmente i termini iniziali e finali delle opere e delle espropriazioni ( art.13 L. 25 giugno 1865 n.2359). I termini in questione devono essere espressamente indicati oppure chiaramente desumibili dal progetto medesimo( ad es., dalla data di esecutività dell atto deliberativo o da quella di adozione dell atto). Talora la legge stessa dispone il termine di validità dell atto, così: 1. Il piano è valido 18 anni per i P.E.E.P.( art. 51 L. 5 agosto 1978 n.457); I piani urbanistici attuativi d ufficio hanno durata decennale, prorogabile dal Consiglio Comunale per un periodo non superiore a 5 anni ( art. 61, 4 comma, L.R. 27 giugno 1985 n. 61). L approvazione del progetto definitivo necessariamente presuppone la decisione di promuovere la procedura espropriativa per l acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione dell opera di pubblica utilità. Inoltre deve espressamente riportare l indicazione delle risorse finanziarie da utilizzarsi per la copertura dell operazione. Al progetto dovranno essere allegati: PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO (art. 33 D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554), il quale deve contenere in particolare l indicazione delle mappe catastali sulle quali siano individuate le aree da espropriare, nonché l elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell immobile da espropriare. Poiché le mappe esistenti presso ogni singolo Uff. Tecn. Comun. spesso non sono aggiornate alle ultime variazioni dovute a frazionamenti o agli aggiornamenti eseguiti direttamente dall Agenzia del Territorio, opportuna è la richiesta dell estratto di mappa all Agenzia del Territorio. Per quanto attiene l elenco delle ditte espropriande, si ritiene necessaria una verifica 2

3 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per ovviare ai notevoli ritardi nell aggiornamento catastale a cura dell Agenzia del Territorio 3. PLANIMETRIE DEI PIANI URBANISTICI VIGENTI, quindi lo stralcio del P.R.G. vigente, relativo alle aree da espropriare. RELAZIONE ESPLICATIVA DELL OPERA o DELL INTERVENTO DA REALIZZARE. Il progetto dovrà, comunque, contenere tutti gli elaborati riportati nella circolare n.1 inviata dalla scrivente Amministrazione nel gennaio ( Alcuni elaborati e/o documenti non sono espressamente indicati dalla normativa; tuttavia, si ritiene opportuno che tale ulteriore documentazione, diretta ad identificare con la massima precisione il bene da espropriare, possa evitare l insorgere di contenzioso tra Ente Pubblico e soggetto espropriando). Nel caso in cui l adozione del progetto comporti anche una variante al P.R.G. è necessario attendere la relativa approvazione da parte della Giunta regionale 4 ( art. 1, 5 comma, L. 1/78). In merito alla questione della modifica del P.R.G. successiva all approvazione del progetto definitivo si suggerisce, comunque, vista la complessità dell argomento, che ogni singola fattispecie venga specificamente approfondita. È opportuno che l Ente provveda a controdedurre alle osservazioni proposte dagli interessati contestualmente all approvazione del progetto definitivo, che potrà, se del caso e compatibilmente con il piano preliminare, essere modificato in accoglimento delle osservazioni medesime. 3 Cfr. Cons.St., sez.iv, sent.20 giugno 1983 n.443( è illegittima la procedura di espropriazione qualora non sia esplicata nei confronti o dei proprietari effettivi o degli intestatari catastali dei beni, in Cons.Stato, 1983, I, 654). 4 Salvo il caso delle varianti di cui all'art.50 L.R. 27 giugno 1985 n.61, come modificato dalla L.R. 5 maggio 1998 n.21: in tali ipotesi accelerate è necessario attendere l approvazione da parte del Comune. 3

4 CAP.2: Avvio della procedura espropriativa. DEPOSITO di DOCUMENTAZIONE presso la SEGRETERIA del COMUNE in cui devono essere eseguiti i lavori. COMUNICAZIONE agli INTERESSATI per EVENTUALI OSSERVAZIONI. Presso la segreteria del Comune nel cui territorio devono essere eseguiti i lavori va depositata la seguente documentazione: - la relazione esplicativa dell opera o dell intervento da realizzare; - piano particellare di esproprio( mappe catastali con individuate le opere da espropriare + elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali); - planimetrie dei piani urbanistici vigenti. Entro 10 giorni dal deposito si deve provvedere a: notifica, tramite messo comunale/provinciale, agli espropriandi dell avvenuto deposito; La legge prevede che la notifica sia effettuata al proprietario individuato dalle risultanze catastali; peraltro, si ritiene opportuno un accertamento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. - affissione all albo comunale e provinciale dell avviso dell avvenuto deposito 5. Decorso il termine di 15 giorni dalla data di affissione, gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria Comunale. Entro i successivi 15 giorni l Ente espropriante deve redigere delibera di controdeduzioni. Successivamente, si dà luogo all APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO dell opera da realizzare, tenendo conto anche delle osservazioni presentate dagli interessati. l Ente espropriante, quindi, provvede alla trasmissione di tutti gli atti al Presidente della Provincia, autorità delegata ai sensi dell art.1 L.R.2 aprile 1981 n L art.10, 2 comma, dispone l inserimento dell avviso dell avvenuto deposito nel Foglio degli annunci legali della Provincia; analogamente altre disposizioni della legge in esame prevedono il ricorso a tale forma di pubblicità di atti della procedura espropriativa. A decorrere dal 9 marzo 2001, però, i F.A.L. delle province sono stati aboliti ai sensi dell art. 31, 1 comma, L. 24 novembre In merito, la Scrivente Amministrazione, in attesa di un intervento legislativo o regolamentare della Regione, ritiene opportuna la sostituzione della pubblicazione sul F.A.L. con la pubblicazione all Albo pretorio ( Cfr. Circolare del prot. n 13875). 4

5 CAP.3: Richiesta di determinazione indennità provvisoria di esproprio. RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELL INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO ( Art.10 L. 22 ottobre 1971 n.865 e art.3 L.R. 2 aprile 1981 n.11). L Ente espropriante deve chiedere alla Provincia la determinazione dell indennità provvisoria di esproprio 6. Il decreto di determinazione viene comunicato dalla Provincia alla Regione Veneto. Il decreto medesimo deve essere, a cura dell Ente espropriante: affisso, a cura dell Ente espropriante, all albo pretorio del Comune e della Provincia; notificato alle ditte espropriande nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Se, decorsi 30 giorni dalla notifica, l espropriando manifesta la volontà di concordare la CESSIONE VOLONTARIA del bene, l ente espropriante provvede alla stipula di apposito atto di compravendita e al pagamento dell indennità stabilita ( art.12 L.865/71). In alternativa l espropriando può manifestare la volontà di accettare l indennità 7 ; in tal caso, l ente espropriante chiede alla Provincia l emissione dell ordinanza di pagamento dell indennità accettata, e procede con l iter espropriativo. Il decreto che dispone il pagamento dovrà essere, a cura dell espropriante: - comunicato ai proprietari, nonché ai terzi titolari di diritti reali o obbligatori (ad es. titolari del diritto di ipoteca) sul bene oggetto di esproprio; - affisso all albo comunale e provinciale. 8 Se l espropriando non manifesta la volontà di concordare la cessione volontaria del bene, la procedura espropriativa prosegue con la fase successiva. 6 Cfr. fac-simile allegato n.2, dove è riportata inoltre la documentazione che deve integrare la richiesta medesima. 7Cfr. fac-simile allegato n.3, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da produrre contestualmente all accettazione dell indennità. 8 Si evidenzia che la Corte costituzionale, con sent. 22 aprile 1991, n.173, ha disposto: è illegittimo l art. 12, 5 comma, l.22 ottobre 1971, n.865, così come modificato dalla l. n.10 del 1977, nella parte in cui non prevede che l espropriante, in alternativa al pagamento dell indennità accettata dall espropriato, possa esperire, entro sessanta giorni dal provvedimento con il quale il presidente della giunta regionale dispone detto pagamento, opposizione ai sensi dell art.19, l.865/71 ( in Foro it., 1992, I, 1094, n. CASO R.). Inoltre, gli artt.30 e 48 L.25 giugno 1865 n.2359 prevedono che il decreto con cui si dispone il pagamento dell indennità all avente diritto diventa esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti( comunicazione e pubblicazione), se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l ammontare della indennità sia per le garanzie. In ogni caso, non è ammessa l opposizione contro l indennità provvisoria offerta ai sensi dell art.11 L.865/71, in quanto essa non equivale al provvedimento espropriativo né implica la sua emissione ( Cass. Civ., sez.i, 15 dicembre 1997 n.12644). 5

6 CAP. 4: Richiesta di emissione ordinanza di deposito dell indennità provvisoria. RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINANZA DI DEPOSITO DELL INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( Art.12 L. 22 ottobre 1971 n.865). L Ente espropriante chiede alla Provincia di emettere l ordinanza di deposito dell indennità provvisoria di espropriazione presso la Cassa Depositi e Prestiti( c/o Direzione provinciale del Tesoro, Riviera Ruzante n.2, 35100, Padova), allegando: copia del decreto di determinazione dell indennità provvisoria comunicato, al fine di dimostrare l avvenuta notificazione nel rispetto delle forme di legge; copia dell avviso affisso all albo pretorio comunale e provinciale. 9 Il decreto contenente l ordine di deposito dovrà essere, a cura dell Ente espropriante: comunicato alle ditte espropriande, nonché ad eventuali terzi, titolari di diritti reali di godimento sui beni da espropriare; affisso all albo pretorio del Comune e della Provincia. Effettuato il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti, l Ente espropriante prosegue con la fase successiva. 9 Cfr. fac-simile allegato n.4. 6

7 CAP.5: Richiesta di emissione del decreto di espropriazione definitiva e contestuale richiesta di determinazione dell indennità definitiva di esproprio. RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA ( Art.13 L.22 ottobre 1971 n.865). L Ente espropriante chiede alla Provincia l emissione del decreto di espropriazione definitiva allegando la seguente documentazione 10 : attestazione del Comune dell avvenuta comunicazione alle ditte interessate, nonché dell avvenuta affissione all albo pretorio, dell ordinanza di deposito dell indennità provvisoria di esproprio; quietanze originali dei depositi effettuati presso la Cassa Depositi e Prestiti; - copia della visura catastale; - copia del tipo di frazionamento; - eventuale copia di atto di proprietà o di successione. Emesso il decreto, a cura dell Ente espopriante, si devono eseguire le seguenti operazioni: registrazione e trascrizione del decreto medesimo presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, entro 15 giorni dalla data di emissione del medesimo; notificazione agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili; affissione del decreto medesimo all albo comunale e provinciale. Il decreto viene comunicato, a cura della Provincia di Padova, alla Regione Veneto. L Ente espropriante deve provvedere alla voltura catastale dei beni oggetto di espropriazione. Inoltre viene data comunicazione anche ai consorzi di bonifica competenti allegando copia del decreto e tipo di frazionamento. DETERMINAZIONE DELL INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO ( Artt.15 e 16 L. 22 ottobre 1971 n.865). Contestualmente all emissione del decreto di espropriazione, la Provincia chiede alla Commissione Provinciale la determinazione dell indennità definitiva di esproprio. La Commissione Provinciale Espropri, istituita in ogni Provincia, è composta dal Presidente della Provincia (o da un suo delegato), che la presiede, dall ingegnere capo del genio civile (o da un suo delegato), dal Presidente dell Istituto autonomo delle case popolari della provincia (o da un suo delegato), nonché da due esperti, nominati dalla Regione, in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa. Tale Commissione determina ogni anno il valore agricolo medio dei terreni secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. La Commissione Provinciale, inoltre, su richiesta della Provincia (o della Prefettura in ipotesi di espropri a rilevanza statale), determina l indennità definitiva di espropriazione; quindi, provvede a comunicarla all Ente espropriante e, per conoscenza, alla Provincia. 10 Cfr. fac-simile allegato n.5. 7

8 L Ente espropriante, quindi, è tenuto a: notificare la relazione di stima della Commissione Provinciale agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili; depositare la stima nella Segreteria del Comune territorialmente interessato; rendere noto l avvenuto deposito mediante avviso da affiggere all albo comunale e provinciale. 8

9 CAP.6: Indennità definitiva. DEPOSITO INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO. Trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica della relazione di stima, in assenza di dichiarazione di accettazione dell indennità da parte degli espropriati, l Ente espropriante deve chiedere alla Provincia l emissione dell ordinanza di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell eventuale differenza tra l indennità definitiva e quella provvisoria. SVINCOLO INDENNITÀ DEPOSITATE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI Lo svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti avviene su richiesta degli aventi titolo indirizzata alla Provincia di Padova (Ufficio Espropri) 11. Accertata l inesistenza di impedimenti allo svincolo, la Provincia medesima emette un decreto da inoltrarsi alla Cassa Depositi e Prestiti e, per conoscenza, anche ai richiedenti la riscossione, nonché all Ente espropriante. 11 Cfr. fac-simile allegato n.6. L allegato n.7, invece, fornisce il fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da produrre insieme alla richiesta di svincolo. 9

10 CAP.7: Occupazione temporanea o d urgenza. DECRETO DI OCCUPAZIONE D URGENZA. Il decreto di occupazione d urgenza 12 è disciplinato dalle seguenti disposizione di legge: art.71 L.2359/1865, art.20 L.865/71, art.106 D.P.R. 616/77, art.3 L.1/78. Esso consente l immissione in possesso, e quindi l utilizzazione del bene per la realizzazione dell opera pubblica o di pubblica utilità, senza attendere il completamento della procedura espropriativa. Ai fini della procedura espropriativa, ha validità, non prorogabile, di 5 anni. Inoltre, qualora l occupazione non venga effettuata entro 3 mesi dall emanazione del decreto di occupazione d urgenza, quest ultimo perde efficacia. Il decreto deve essere: - notificato alle ditte proprietarie degli immobili nelle forme previste per gli atti processuali civili; - affisso all Albo pretorio del Comune per 20 giorni; - comunicato alla Regione Veneto. INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE. La determinazione dell indennità di occupazione, da parte della Commissione Provinciale, può seguire due distinti criteri normativi. È fissata: per le aree agricole e non classificabili come edificabili in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione > in misura pari per ciascun anno di occupazione ad 1/12 dell indennità dovuta calcolata a norma dell art.16 della stessa legge ( art.20, 3 comma L.865/71); per le aree edificabili in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione con il criterio dell interesse legale sulla somma corrispondente al valore venale, mediato con il reddito dominicale rivalutato decennale, decurtato del 40% (art.5bis L.8 agosto 1992 n.359). Contro la determinazione dell indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d Appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all occupante entro 30 giorni dalla comunicazione dell indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili ( art.20, comma 4, L.865/71) Cfr. infra, allegato n È illegittimo l art. 20, 4 comma, l. 22 ottobre 1971, n.865, nella parte in cui non prevede che anche l espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d appello contro la determinazione dell indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall art. 16 della legge citata ( Corte cost., 27 luglio 1992, n.365, in Foro it., 1992, I, 3210). 10

11 Il periodo da considerare per il calcolo dell indennità in esame decorre dalla data di immissione in possesso e termina con la data del decreto di espropriazione definitiva. Contro il decreto d occupazione d urgenza e contro il decreto di espropriazione può essere proposto ricorso: al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione del decreto, ai sensi dell art.21 L.6 dicembre 1971 n.1034; - al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica e dalla comunicazione del decreto, ai sensi dell art.8 D.P.R. 1199/1971. Si ricorda che il ricorso straordinario è alternativo rispetto a quello giurisdizionale. 11

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