CO M UNE DIFO SSO M BRO NE (ProvinciadiPesaroeUrbino)
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- Arrigo Marini
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1 CO M UNE DIFO SSO M BRO NE (ProvinciadiPesaroeUrbino) VERBALEDIDELIBERAZIONEDELCONSIGLIO COMUNALE N.33 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO Data L'anno duemilaquindiciilgiorno trentadelmesediluglioaleore20:39nelasaladele adunanzedelconsiglio. ConvocatoperdeterminazionedelSINDACO,previoavvisonotificatoanormadilegge,si èriunitoilconsigliocomunaleinsedutapubblica. Risultanoal appelonominale: PELAGAGGIAMAURIZIO CHIARABILLIMICHELE BONCISTEFANO SACCOMANDIGIANLUCA PRUSSIANIPARIDE LUSTRISSIMINIORLANDO CIPRIANIELISA AMADORICRISTIAN DECAROLISMARIAGRAZIA MEZZANOTTIMAURIZIO LUZINICOLA CHIAVARELLILUIGI ZANCHETTIALEX Presenti 12 Asenti 1 A sente Accertatochegliintervenutisonoinnumerolegale,ilDot.MAURIZIO PELAGAGGIA nelasuaqualitàdisindaco,dichiaraapertalasedutaeneasumelapresidenza. PartecipailSEGRETARIOGENERALEDot.AndreaVolpini. VengonodalPresidentenominatiscrutatoriiConsiglieri SACCOMANDIGIANLUCA AMADORICRISTIAN CHIAVARELLILUIGI
2 Incontinuazionediseduta Punton.5del ordinedelgiorno. SONO PRESENTIN.12CONSIGLIERI. ***** RelazionasulprovvedimentoilSindaco.Seguel interventodelconsiglieremezzanoti.la relazioneel interventosonostatiregistratisunastromagnetico,agliatidelcomune,per eseresuccesivamentetrascritieconservatiacuradel UficioSegreteria. IlSINDACO sotoponequindiavotazionelasotoriportatapropostadideliberazione,così comedepositataagliatinelacartelaadisposizionedeiconsiglieri. ILRESPONSABILEDELSETTOREVI TRIBUTIEATTIVITA ECONOMICHE PREMESSO che l art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l Imposta Unica Comunale - I.U.C. che si compone: - dell imposta Municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - di una componente riferita ai servizi, che si articola del Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico dia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; VISTO l art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell IMU ; VISTO l art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall art. 4 del D.L. 16/2012, dall art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall art. 1, comma 707, della L. 147/2013; VISTE le disposizioni dell art. 8 e dell art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; VISTE le norme contenute nell art. 4 del D.L. 16/2012 e nell articolo 1, commi , della L. 147/2013; VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell art. 1, commi , della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall art. 13 del D.L. 201/2011; VISTO l art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall anno 2013: - è soppressa la quota di riserva statale di cui all art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; - è riservato allo Stato il gettito dell Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; Pag.2
3 - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell art. 13 del D.L. 201/2011: - il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all imposta diversi dall abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; - il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l aliquota dello 0,4% prevista per l abitazione principale e relative pertinenze; - il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell elenco dei Comuni italiani predisposto dall ISTAT, esenzione oggi estesa dall art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni; - il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; - il comma 10, ove si stabilisce che all unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d imposta pari ad 200,00, fino a concorrenza dell imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell unità immobiliare da parte dei diversi contitolari; RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014: - l esclusione dall Imposta dell abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; - l esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ; - l eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell abitazione principale del possessore e la Pag.3
4 conferma della detrazione di cui all art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; VISTI ulteriormente: - l art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; - l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 il quale, innovando il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, ha stabilito che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2015 approvata con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190; VISTO il D.L. n. 4/2015 il quale stabilisce che A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT); ATTESO che il territorio del Comune di Fossombrone in base al citato elenco ISTAT risulta classificato come montano; CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote I.M.U., occorre tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote I.M.U., quelle della T.A.S.I. in considerazione della disposizione dettata dall art. 1, comma 640 e 677 della legge n. 147/2013, in base ala quale l aliquota massima complessiva dell I.M.U. e della T.A.S.I. non può superare l aliquota massima consentita dalla legge statale per l I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; RAVVISATO che: - il comma 677 della Legge n. 147/2013, come sopra rilevato, dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore al aliquota massima consentita dalla legge statale per l I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; - l art. 1, comma 1, del D.L. n. 16/2014 prevede, anche per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0.8 per mille per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta T.A.S.I. equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili; DATO ATTO: - che, ai sensi dell art. 151, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell Interno, d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivata esigenze; Pag.4
5 - che, con Decreto del Ministro dell Interno del 24 dicembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 301 del 30/12/2014) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2015 da parte degli enti locali è stato fissato al 31 marzo 2015; - che, con Decreto del Ministro dell Interno del 16 marzo 2015 (pubblicato in G.U. n. 67 del 21/03/2015) il predetto termine è stato differito al 31 maggio 2015; - che, con Decreto del Ministero dell Interno del 13 maggio 2015 (pubblicato in G.U. n. 115 del 20/05/2015) differisce ulteriormente il termine dal 31 maggio al 30 luglio 2015; CONSIDERATO che l art. 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 stabilisce, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, che le Provincie e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell approvazione del bilancio di previsione ; RICHIAMATO l art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno ; VISTO altresì l art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ; VISTA la nota del Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell imposta unica comunale; VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/07/2015 e successive modifiche ed integrazioni; RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 19/07/2014 con la quale sono state approvate le aliquote per l anno 2014 in materia di Imposta Municipale Propria; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 29/05/2015 con la quale sono state determinare le aliquote per l anno 2015 in materia di Imposta Municipale Propria e sottoposte all approvazione del Consiglio Comunale; Pag.5
6 RITENUTO, nell esercizio del potere regolamentare conferito per legge di approvare le aliquote meglio riportate nella parte dispositiva al fine di ottenere, sulla base delle stime effettuate, un gettito complessivo tale da contribuire a garantire gli equilibri del bilancio di previsione per l anno in oggetto; DATO ATTO che la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU, è stata elaborata sulla base delle informazioni contenute nel gestionale dell Ufficio Tributi; DATO ATTO che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell Ente, è richiesto ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e così come da ultimo modificato dall'art 3. lettera b) del D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213, il parere del Responsabile del Settore Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile ; DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione da sottoporre all approvazione del Consiglio Comunale è richiesto il parere dell organo di revisione ai sensi dell art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000; VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; P R O P O N E con riferimento all anno 2015, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente; DI DETERMINARE per l anno 2015 le aliquote e le agevolazioni 1) dell Imposta Municipale Propria (I.M.U.) così come proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 68 del 29/05/2015, come riportato nel seguente prospetto: Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti nella stessa con il proprio nucleo famigliare, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali unitamente alle pertinenze, il tutto come definito A1 - A8 - A9 Detta aliquota si applica anche alle seguenti unità, purché classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: a) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. In caso di più unità immobiliari, l agevolazione può essere applicata ad una sola unità. Per tutte le categorie di immobili, ivi compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 0,76%). 0,4% 1,06% Pag.6
7 Aree fabbricabili 1,06% DI CONFERMARE per l anno 2015 nella misura di euro 200,00 la detrazione 2) per abitazione principale e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante anche per le altre fattispecie indicate al nella tabella (SOLO CATEGORIA A1 - A8 - A9), oltre che ai casi espressamente previsti dalle norme vigenti; DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo 3) nell apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; DI TRASMETTERE, a norma dell art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 4) presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell approvazione dell apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. DI INSERIRE nell apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale 5) gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l ANCI; DI PRECISARE che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, 6) oltre che all Albo Pretorio del Comune, anche nell apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità. ILCONSIGLIO COMUNALE VISTAlapropostadideliberazionesopratrascrita; IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI Tributi Attività Economiche F.to Rag. Nadia Cavanna PRESO ATTO chetalepropostaècoredatadaiseguentipareriespresiaisensidel art.49 deld.lgs n.267: ResponsabiledelSetoreVI-TributiedAtivitàEconomicheindata16/07/2015: parerefavorevoleinordinealaregolaritàtecnica; ResponsabiledelSetoreV-ServizioEconomicoFinanziarioindata17/07/2015: parerefavorevoleinordinealaregolaritàcontabile; PRESO ATTO,altresì,chetalepropostaècoredatadalseguenteparere: RevisoredeiContiindata23/07/2015:parerefavorevole; CONVOTAZIONE,efetuataperalzatadimano,chedàilseguenteesito: - Consiglierifavorevoli:n.9 - Consigliericontrari :n.3(mezzanoti,chiavareli,zancheti) - Consiglieriastenuti :n.= APPROVA Pag.7
8 lapropostadideliberazionesopratrascrita. Quindi, ILCONSIGLIO COMUNALE CONVOTAZIONE,efetuataperalzatadimano,chedàilseguenteesito: - Consiglierifavorevoli:n.9 - Consigliericontrari :n.3(mezzanoti,chiavareli,zancheti) - Consiglieriastenuti :n.= DELIBERA DIDICHIARAREilpresenteatoimmediatamenteeseguibileaisensidelcomma4 del art. 134delD.Lgs n.267. Approvatoesotoscrito ILSINDACO Dot.MAURIZIOPELAGAGGIA ILSEGRETARIO GENERALE Dot.AndreaVolpini Pag.8
9 ATTESTATO DIPUBBLICAZIONE Delapresentedeliberazione,aisensidel art.124,comma1,deld.lgs.267/2000,viene iniziataoggilapubblicazioneperquindicigiorniconsecutivisul AlboPretorio OnLine, istituitosulsitointernetdelcomuneaccesibilealpubblico,comeprevistodal art.32,c.1, delal.18/06/2009n.69. Lì IlSegretarioComunale Dot.AndreaVolpini ESECUTIVITA Ilsotoscrito,vistigliatid uficio; ATTESTA Chelapresentedeliberazioneèstatadichiarataimmediatamenteeseguibile(art.134, comma4,d.lgs.n.267/2000) Chelapresentedeliberazioneèstatapubblicatasul AlboPretorio OnLine,istituito sulsitointernetdelcomune,perquindicigiorniconsecutividal al Reg.n.778del ,edèdivenutaesecutiva,decorsi10giorni dal ultimodipubblicazione(art.134,c.3,delt.u.n.267/2000),il Lì, IlSegretarioComunale Dot.AndreaVolpini Pag.9
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