il servizio gratuito di informazioni fiscali BILANCIO UE - Direttiva 2013/34/UE Decreto legislativo n. 139/2015 ottobre 2016
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1 BILANCIO UE - Direttiva 2013/34/UE Decreto legislativo n. 139/2015 ottobre 2016 Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015 ed entrato in vigore il primo gennaio 2016, ha recepito la Direttiva 2013/34/UE introducendo numerose novità in materia di contabilità e di bilancio. Le nuove disposizioni dovranno essere applicate ai bilanci da presentare nel corso del 2017 e relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1/1/2016, impattando di conseguenza anche sulla contabilità Microimprese Il nuovo articolo 2435-ter c.c. introduce la definizione di micro-imprese, considerando tali le società di cui all art bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell attivo dello Stato patrimoniale: euro. totale delle vendite e delle prestazioni: euro. dipendenti occupati in media nell esercizio: 5. Le micro imprese così definite applicano gli schemi di bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) ed i criteri di valutazione previsti dall art bis c.c., e sono previste queste semplificazioni: esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario. esonero dalla redazione della Nota integrativa, a patto che in calce allo Stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste dall art c.c. (così come modificato dal D.Lgs. 139/2015): n. 9: importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest ultime. n. 16: ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, a patto che in calce allo Stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste dall art c.c.: n. 3: il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente. n. 4: il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. Alle micro-imprese non si applicano inoltre le seguenti disposizioni: art. 2423, co. 5 (vecchio co. 4 rinominato), c.c.: se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
2 disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. art. 2426, co. 1 nuovo n. 11-bis c.c. relative agli strumenti finanziari derivati. Rendiconto finanziario obbligatorio Nell art comma 1 c.c., tra i documenti che costituiscono il bilancio d esercizio, è stato aggiunto il rendiconto finanziario, il cui contenuto è poi definito nel nuovo art ter: Dal rendiconto finanziario risultano, per l esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all inizio e alla fine dell esercizio, ed i flussi finanziari dell esercizio derivanti dall attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci. Il rendiconto finanziario diventa così un prospetto obbligatorio di bilancio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, e non più solo un prospetto raccomandato dai Principi contabili nazionali. Con riferimento alle c.d. micro-imprese, l art bis stabilisce che Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. Modifiche ai principi di redazione del bilancio Le modifiche apportate agli artt e 2423-bis del codice civile hanno riguardato: Principi di redazione del bilancio - Postulato della rilevanza. E stata introdotta la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili ed illustrando in Nota integrativa i criteri con i quali si è attuata questa disposizione). Principi di redazione del bilancio - Postulato della sostanza economica. E stato sancito il principio della prevalenza della sostanza dell operazione e del contratto nella rilevazione e presentazione delle voci, rispetto alla precedente formulazione della norma che richiedeva di tenere conto della funzione economica dell elemento dell attivo e del passivo. Pertanto gli eventi ed i fatti di gestione devono essere rilevati sulla base della loro sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali. Nello specifico nell'art bis, al comma 1, è stato aggiunto il nuovo punto 1-bis la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell operazione o del contratto. Modifiche agli schemi di bilancio ordinario Le modifiche apportate agli artt. 2424, 2424-bis e 2425 del codice civile hanno determinato il cambiamento degli schemi di bilancio. I punti interessati sono: Azioni proprie. Nello Stato patrimoniale non devono più essere indicate tra le immobilizzazioni o nell attivo circolante, ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l iscrizione di una specifica voce di segno negativo, con conseguente allineamento alla prassi dei Principi Contabili Internazionali - Ifrs. Nello specifico, il D.Lgs. n.139/15 ha: modificato il comma 3 dell'art ter, secondo cui l acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.... introdotto il comma7, art.2424-bis, in base al quale le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dall art ter,
3 comma 3. eliminato, nell art. 2424, entrambe le voci dell attivo dello Stato patrimoniale riferite alle azioni proprie (voce B.III.4 e voce C.III.5) e la Riserva per azioni proprie in portafoglio (voce A.IV del patrimonio netto). introdotto nell art la nuova voce A.X del patrimonio netto Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. Costi di ricerca e pubblicità. Non vanno più indicati nello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni, ma entrano interamente nel Conto economico dell esercizio di sostenimento, con conseguente allineamento anche in questo caso alla prassi dei Principi Contabili Internazionali - Ifrs. Di conseguenza rimangono capitalizzabili solo i costi di sviluppo. Nello specifico, il D.Lgs. n.139/15 ha modificato l art sostituendo la voce B.2 dell attivo dello Stato patrimoniale Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità che diviene Costi di sviluppo. Viene quindi mantenuta la possibilità, in presenza dei presupposti, di capitalizzare i costi di sviluppo (per la comprensione della natura di tali costi si fa riferimento al Principio contabile Oic 24 - Immobilizzazioni immateriali ). Al riguardo è stato modificato l art che ora al punto 5 prevede che I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. Rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), l attivo circolante (crediti) e debiti è richiesta l indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cd imprese sorelle ). Pertanto gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati modificati in modo tale da inserire nuove voci per evidenziare partecipazioni, crediti e debiti verso imprese controllate dalle controllanti della società che redige il bilancio. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta la nuova voce VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Aggi ed i disaggi di emissione. Non vanno più indicati gli aggi ed i disaggi di emissione tra i ratei e risconti. Conti d ordine. Non vanno più riportati in calce allo Stato patrimoniale i conti d ordine, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa. Area straordinaria del Conto economico. Nella nuova formulazione dell art è stata eliminata l intera macroclasse E) (voci 20 e 21) relativa all area straordinaria. I proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati all interno delle voci A5 e B14; inoltre, se di ammontare apprezzabile, vanno dettagliati nella Nota integrativa. Strumenti finanziari derivati. La Direttiva n. 34/13 prevede valutazione al fair value degli strumenti finanziari; il D.Lgs. n.139/15 ha fatto proprio questo orientamento spostando gli strumenti derivati dai conti d ordine (dove si collocavano in precedenza) alle sezioni attiva e passiva dello Stato patrimoniale, nonché distinguendo tali strumenti secondo la loro funzione economica (derivati di copertura distinti dai derivati di negoziazione). Le modifiche hanno riguardato: l art per cui nello Stato patrimoniale sono state inserite le seguenti nuove voci: B.III.4) dell attivo di Stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie: Strumenti finanziari derivati attivi; C.III.5) dell attivo di Stato patrimoniale, tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: Strumenti finanziari derivati attivi; A.VII del passivo di Stato patrimoniale, tra il Patrimonio netto: Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; B.3) del passivo di Stato patrimoniale, tra i fondi per rischi e oneri: Strumenti finanziari derivati passivi. l art per cui nel Conto economico sono state inserite le seguenti nuove voci:
4 D.18.d): Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati D.19.d): Svalutazioni di strumenti finanziari derivati. Modifiche ai criteri di valutazione Avviamento. Va ammortizzato secondo la sua vita utile se determinabile, altrimenti entro un periodo non superiore a dieci anni (in precedenza il periodo poteva arrivare a 20 anni), e la valutazione dei derivati in base al principio del fair value. Infatti le nuove disposizioni del punto 6 dell art prevedono che L ammortamento dell avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni. Nella Nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell avviamento. La modificazione in esame può non essere applicata alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Titoli immobilizzati, crediti e debiti. Il nuovo articolo 2426, al comma 1, punto 1, prevede che Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. Al punto 8, prevede che: I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Quindi per i titoli immobilizzati, i crediti ed i debiti è stato introdotto il criterio del costo ammortizzato, in linea con i Principi Contabili Internazionali. Tale principio prevede che gli interessi attivi e passivi siano rilevati in Conto economico sulla base del tasso di interesse effettivo e non del tasso di interesse nominale. Di fatto, quindi, i costi accessori ai finanziamenti (aggi e disaggi compresi) vengono ammortizzati cioè ripartiti lungo la durata dei finanziamenti in modo tale da garantire la costanza del tasso di interesse. La modificazione in esame può non essere applicata alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Strumenti finanziari derivati. La valutazione degli strumenti finanziari deve avvenire al fair value. E stato pertanto modificato l art Modifiche alla Nota integrativa Le modifiche già commentate nei punti di precedenti hanno avuto riverbero anche sulla nota integrativa. Ordine di esposizione. E previsto che in Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico siano esposte secondo l ordine delle voci nei rispettivi schemi, e che i fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell esercizio siano illustrati in tale documento e non più nella Relazione sulla gestione. Postulato della rilevanza. Occorre illustrare in Nota integrativa i criteri con i quali si è eventualmente attuata la disposizione che prevede la facoltà di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. Conti d ordine. Le informazioni relative ai conti d ordine vanno riportate in Nota integrativa e non più in calce allo Stato patrimoniale. Proventi e oneri straordinari. I proventi e gli oneri straordinari, se di ammontare apprezzabile, vanno dettagliati nella Nota integrativa. Periodo di ammortamento dell avviamento. Nella Nota integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell avviamento. Strumenti finanziari derivati. Il comma 1 dell articolo 2427-bis, dedicato all informativa sugli strumenti
5 finanziari, prevede che nella Nota integrativa siano indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, le seguenti informazioni: il loro fair value; informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, inclusi termini e condizioni significative che possono influenzare l importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell esercizio. Modifiche agli schemi di bilancio abbreviato Per quanto riguarda il bilancio in forma abbreviata, regolato dall art bis c.c., le novità più importanti sono così sintetizzabili: per le voci B.I (immobilizzazioni immateriali) e B.II (immobilizzazioni materiali) dello Stato patrimoniale, non è più richiesta l indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni. Sarà peraltro necessario indicare in Nota integrativa i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni è consentita la deroga a quanto previsto dall art c.c. in tema di criteri di valutazione, con la possibilità di iscrivere i titoli al costo d acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale è stata eliminata la macroclasse E) relativa all area straordinaria. I proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa è stata introdotta tra le voci del patrimonio netto della voce VII (Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi) è stata introdotta la possibilità di raggruppare le voci relative alle rivalutazioni e svalutazioni (macroclasse D del Conto economico) anche con riferimento alle nuove voci relative agli strumenti finanziari derivati e' previsto l esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario.
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