proposta di legge n. 135
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1 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 135 a iniziativa dei Consiglieri Gasperi, Ciccioli, Castelli, Romagnoli, Pistarelli, Novelli, Massi presentata in data 18 luglio 2002 GESTIONE DEI BENI CIVICI E COLLETTIVI E RIORDINO DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE (363)
2 REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Signori Consiglieri, la proposta di legge che viene presentata all esame del Consiglio regionale parte dalla consapevolezza che la materia degli Usi Civici è regolata dalla legge 16 giugno 1927, n che, anche se tecnicamente ancora valida nei suoi principi generali, richiede un aggiornamento per essere adeguata alle nuove esigenze delle popolazioni marchigiane. La nuova legge della montagna, 31 gennaio 1994, n. 97, pur riconfermando alcuni principi fondamentali già peraltro acquisiti dalla maggior parte dei gestori dei beni collettivi hanno natura privata, come anche natura giuridica privata hanno i loro organismi di gestione. Tale principio, in coerenza con l evoluzione della materia degli usi civici ed esattamente con i dispositivi legislativi che si sono succeduti dopo il 1927 (articolo 34, legge 991/1952, articolo 30, legge 1979/1952, articoli 10 e 11, legge 1102/1971 ), riforma di fatto e definitivamente la legge sui domini collettivi 4 agosto 1894, n. 397, che aveva fatto di questi organismi di gestione di terre collettive (Comunanze agrarie, Università agrarie, ecc.) degli enti pubblici alla stregua dei Comuni e degli altri Enti locali. Tuttavia le leggi che si sono ricordate, pur numerose e opportune lasciano ancora molti dubbi agli operatori e, soprattutto, alla Regione che deve svolgere la sua azione di tutela dei beni e dei diritti della popolazione, dopo il trasferimento ad essa con i noti d.p.r. 11/1972 e d.p.r. 616/1977 (articolo 66). I dubbi più cogenti da chiarire sono quelli relativi alla obbligata e necessaria differenziazione dei beni collettivi e civici con i loro organismi di gestione, cioè tra le Comunanze agrarie e le Amministrazioni separate di beni di uso civico (dette brevemente e comunemente ASBUC frazionali o comunali); i primi soggetti alle disposizioni del codice civile, i secondi alla legge degli usi civici e quindi soggetti alla tutela regionale. Altro intendimento della proposta di legge è quello della necessità di riordinare gli organismi di gestione di terre collettive (Comunanze agrarie, Università agrarie, ecc.). Nel territorio regionale marchigiano sembra (non è dato conoscerne il numero esatto!) esistano 366 di questi organismi di gestione, quando i Comuni sono soltanto duecentoquarantasei. Alcuni di questi enti hanno meno di un ettaro di patrimonio, altri addirittura non hanno popolazione; di altri ancora, pur avendo territorio da gestire popolazione residente, non se ne conosce l esistenza se non il nome. Il riordino si rende indispensabile sia pur soltanto per non lasciare ingovernato tanto territorio prezioso per la sua prevalente posizione altocollinare o montana. Esame dell articolato. L articolo 1 riassume l oggetto della legge e le leggi nazionali di riferimento. L articolo 2 definisce i beni collettivi, differenziandone la natura, in: beni civici, beni civici chiusi (o collettivi e beni civici misti). Gli articoli 3 e 4 distinguono i beni parademaniali da quelli patrimoniali degli enti gestori, cioè i beni silvo-pastorali a vincolo di destinazione, e da quelli di altra natura, definendo esattamente l autonomia statutaria ed i suoi limiti. L articolo 5, partendo dal principio della imprescrittibilità dei diritti e dell assoluta salvaguardia di questi, rammenta che per ragioni ambientali o, comunque, di salvaguardia del territorio, i diritti possono essere sospesi o limitati, ma l ente che richiede tale sospensione o riduzione deve assicurare ricaduta di vantaggi a favore degli utenti o del territorio interessato. L articolo 7 indirizza la voltura dei beni civici a catasto pubblico in modo tale da rendere visibile la natura giuridica dei beni civici. L articolo 8 tratta delle funzioni amministrative della Regione, dei Comuni e delle Comunità montane se delegate. L articolo 9 provvede a unificare la denominazione degli organismi di gestione di beni civici diversi dai Comuni e dalle Amministrazioni separate di beni di uso civico (ASBUC). Gli articoli 10 e 11 trattano dell assemblea degli utenti e i poteri di questa; definisce la nozione di utente quale avente diritti all uso dei beni di loro appartenenza, mentre l articolo 12 definisce la natura giuridica degli organismi di gestione Gli articoli 12 e 13 dettano norme per le elezioni e le modalità di gestione da parte degli organismi preposti e l importante argomento del riordino degli organismi di gestione, prevedendo incentivi per quegli enti che accorpano. L affrancazione dei canoni enfiteutici, già posti su terre civiche è l argomento dell articolo 16. L importanza di questo articolo è quello della distinzione netta dell affrancazione di questi particolari canoni, derivanti dall allodiazione di beni già demaniali, dall affrancazione di canoni livellari che prevede la partecipazione dell ente concedente alle migliorie apportate dal livellario. Tale problema tormenta alcune Regioni (es. la Regione Basilicata) per la confusione della natura dei due canoni di fatto differenti. L articolo 17 riguarda la reintegra dei beni non legittimabile e la legittimazione delle aree occupate senza titolo legittimo, ma assoggettate a miglioria permanente e sostanziale. Al fine di snellire il procedimento di legittimazione, ove ne ricorrano i requisiti di cui all articolo 9 della legge fondamentale, viene proposta la sostituzione dell istituto dell alienazione, con un possibile sconto per le migliorie effettuate. L inventario delle terre civiche silvo-pastorali è previsto dall articolo 18 da tenersi dalla Regione con la collaborazione dei Comuni, al fine di una utile programmazione pubblica dell uso del suolo. L articolo 19 regola la questione della formazione dei periti e degli istruttori indispensabili per il delicato e complesso accertamento storico-giuridico dei diritti civici. Ne determina i compensi, rammentando che l articolo 66 del d.p.r.
3 REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE 616/1977 trasferisce alla Regione la nomina dei periti e degli istruttori con la determinazione dei loro compensi. La sanatoria delle concessioni a terzi e delle vendite senza la prescritta autorizzazione regionale è prevista dall articolo 20. In caso di aree edificate, la concessione dell autorizzazione in sanatoria avviene soltanto se compatibile con le norme della legge di sanatoria n. 47/1985. E comunque previsto il pagamento dell area nella somma forfettaria che l ente di gestione avrà stabilito. Disposizioni circa la gestione dei boschi di proprietà civica, così come ha già fatto la Regione Toscana, è regolamentata opportunamente dall articolo 21. L articolo 22 regola la raccolta dei prodotti spontanei del suolo nel rispetto delle esigenze degli utenti, dell ambiente e delle norme statali e regionali in materia. Le agevolazioni fiscali che lo Stato accorda in materia di usi civici vengono rammentate dall articolo 23. Chiude l articolato l articolo 24 con le disposizioni finanziarie.
4 REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative degli Usi Civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, trasferiti alla Regione con il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11 e il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e riordina le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 397, attuando i principi di cui alla legge 31 gennaio 1994, n Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle leggi fondamentali di cui al comma 1. Art. 2 (Definizione) 1. Sono beni collettivi, o di uso civico, i beni di proprietà di comunità di abitanti comunque denominate, aperti all uso dei residenti o dei soli originari o di entrambi. Sono, altresì, beni di proprietà collettiva, o di uso civico, quei beni che a qualsiasi titolo sono pervenuti alle stesse comunità in attuazione di leggi sugli usi civici e quelli dall origine intestati ai comuni. 2. Sono beni gravati da diritti collettivi, o civici, le terre di privati di enti pubblici posseduti a titolo patrimoniale, quando il diritto d uso sia stato dichiarato nei sei mesi dall entrata in vigore della legge n. 1766/1927 in esercizio a quell epoca. 3. I beni privati gravati non possono essere mutati di destinazione prima della loro affrancazione. 4. I beni che interessano, pertanto, si distinguono in : a) beni civici, quelli riservati a tutti i cittadini anagraficamente residenti nel territorio dell organismo di gestione; b) beni civici chiusi (o collettivi); quelli riservati a una determinata collettività di cittadini originari; c) beni civici misti; quelli riservati ai residenti, ma aperti agli originari quando questi conservano interessi nel luogo d origine. Art. 3 (Natura dei beni) 1. I beni collettivi di natura silvo-pastorale, comprese le costruzioni di pertinenza, sono indisponibili, inusucapibili e destinati all uso perpetuo delle popolazioni, per trarne tutte le utilità compatibili con la conservazione dei beni stessi e dell ambiente. 2. I beni di natura diversa da quella silvo-pastorale sono patrimoniali e, quindi, disponibili. Art. 4 (Autonomia degli enti gestori di beni civici o collettivi) 1. Gli enti gestori diversi da Comuni e ASBUC frazionali o comunali, hanno autonomia statutaria e natura giuridica di diritto privato. I loro statuti sono
5 REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE trasmessi alla Regione al solo fine della verifica dell avvenuto rispetto delle norme di tutela dei diritti delle comunità interessate. 2. I Comuni e le ASBUC frazionali hanno autonomia gestionale dei loro beni patrimoniali, ma non possono disporre di quelli di categoria a) di cui all articolo 5 per il godimento di terzi senza la preventiva autorizzazione regionale. Art. 5 (Categorie di beni e destinazione dei proventi) 1. Gli organismi di gestione distingueranno i loro beni in due categorie: silvo-pastorali o comune, a questi frazionali; patrimoniali. I primi sono indisponibili, inusucapibili e i diritti su di questi imprescrittibili; i secondi sono disponibili secondo regole che gli enti gestori si daranno autonomamente. 2. I proventi delle eventuali alienazioni, come quelli derivanti da affrancazione di canoni, sono destinati all incremento, in valore o in estensione, dei beni da conservare, o investiti in opere di generale interesse della collettività proprietaria. Gli altri proventi sono disponibili secondo norme stabilite in appositi regolamenti. Art. 6 (Riduzione e sospensione di diritti) 1. I diritti civili possono essere ridotti o sospesi per ragioni dimostrate di conservazione ambientale; l autorità che dispone il relativo provvedimento concorda con l organismo di gestione una ricaduta di vantaggi a compensazione degli effetti della riduzione o della sospensione. Art. 7 (Visibilità dei beni collettivi) 1. Per una migliore visibilità, i beni collettivi (o civici) saranno intestati a catasto come segue: Beni di proprietà della comunità di soggetti al vincolo delle norme statutarie. 2. A ciò provvedono gli enti gestori interessati, entro sei mesi dall accertamento definitivo dei beni stessi, con le agevolazioni fiscali di cui all articolo 23 della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine vi provvede la Regione a spese degli enti interessati. Art. 8 (Funzioni amministrative della Regione e dei Comuni) 1. Spetta alla Regione l esercizio delle funzioni amministrative nella materia degli usi civici, e in particolare: a) il definitivo accertamento delle terre collettive con l assegnazione di queste alle categorie di cui all articolo 5; b) l approvazione degli statuti degli enti gestori, al
6 REGIONE MARCHE 6 CONSIGLIO REGIONALE solo fine della verifica dell avvenuto rispetto dei diritti delle popolazioni; c) l affrancazione dei canoni (livelli, censi, ecc.) già costituiti su terre civiche, come quelli derivanti da assegnazione di terre civiche in enfiteusi; d) l autorizzazione, per Comuni e per le ASBUC, alle alienazioni, al mutamento di destinazione, alle concessioni a terzi e alle permute delle terre assegnate alla categoria a); e) il giudizio di congruità del valore dei beni di cui alla lettera d); f) l accertamento delle migliorie per l affrancazione dei canoni delle quotizzazioni di cui alla legge 1766/1927; g) la reintegra delle occupazioni abusive non sanabili; h) spetta alle Comunità Montane la vigilanza sulla corretta gestione di beni civici inseriti in progetti di sviluppo sostenibile; i) restano ferme le funzioni attribuite ai Comuni ai sensi della legislazione vigente; j) i Comuni possono delegare le funzioni riguardanti la sorveglianza di cui all articolo 64 del r.d. 322/1928 e la vigilanza sulle amministrazioni dei beni civici di cui all articolo 78 del d.p.r. 616/ 1977 alla Comunità montana territorialmente competente. Art. 9 (Comunanze agrarie) 1. I domini collettivi, detti Comunanze agrarie, Università agrarie, Uomini originari, ecc. assumono tutti il nome di Comunanze agrarie marchigiane (CAM). Art. 10 (Assemblea e Organismi di gestione) 1. L assemblea è formata da tutti gli aventi diritto al voto ed è chiamata ad eleggere, ogni cinque anni, l Organismo di gestione. 2. Gli Organismi autonomi di gestione di beni collettivi sono le Giunte comunali, i Comitati nelle amministrazioni separate di beni di uso civico (dette brevemente ASBUC frazionali o ASBUC comunali) e i Consigli nelle Comunanze agrarie. 3. I Comuni integrano i loro statuti per adeguarli alle norme della presente legge. 4. Le Comunanze agrarie e le ASBUC sono gestite secondo quanto previsto dall articolo 11, assicurando il diritto di voto ai residenti, e/o agli originari, nei limiti fissati dallo statuto. 5. Possono essere assicurati particolari diritti a nuclei familiari, ma in una quota annualmente prefissata in funzione del numero dei suoi componenti. Art. 11 (Utenti) 1. Sono utenti i residenti stabili nel territorio della comunità di abitanti, i cittadini originari di
7 REGIONE MARCHE 7 CONSIGLIO REGIONALE questa terra o entrambi secondo modalità prefissate dallo statuto. 2. Gli statuti o i regolamenti, tutti immediatamente da uniformarsi alle norme della presente legge, possono prevedere tempi diversi per l ammissione a utenza di nuovi residenti; possono altresì prevedere diritti ridotti nel caso di residenti per periodi inferiori a sei mesi l anno e diritti particolari per i cittadini originari in occasione del loro ritorno nel luogo di origine. 3. Per le finalità di cui al comma 2, gli organismi di gestione terranno distinti elenchi. 4. I soggetti di cui al comma 1, sono elettori attivi e passivi ai fini della costituzione degli organi di gestione. Art. 12 (Natura degli Organismi di gestione) 1. Gli organismi di gestione di beni collettivi hanno natura giuridica di diritto privato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I Comuni e le ASBUC hanno natura giuridica pubblica con solo autonomia gestionale nei limiti fissati dalla presente legge. 3. Tali organismi gestiscono i beni nel rispetto delle norme della presente legge al fine di garantirne la migliore fruibilità compatibile con la loro riproducibilità e conservazione e al fine di garantire i diritti a tutti gli utenti. 4. Per le finalità di cui al comma 2, gli statuti degli organismi di gestione prevedono, tra l altro, procedimenti diretti ad assicurare che: a) il godimento dei beni sia assicurato a tutti gli utenti; b) sia assicurata la buona conservazione del patrimonio silvo-pastorale, compreso il maggior valore derivante dalla diversa destinazione dei beni; c) i rappresentanti delle comunità, liberamente scelti tra tutti gli utenti, possano partecipare alla gestione comune; d) siano attuate le forme di pubblicità dei patrimoni civici di categoria a) e le forme di garanzie interne di cui alla legge 97/ Gli statuti e le loro modificazioni vengono trasmessi alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla loro adozione e non acquistano efficacia fino a che non sia intervenuta la loro approvazione. Decorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale, gli stessi si intendono approvati. 6. Al fine dell esercizio delle funzioni di sorveglianza e vigilanza sui patrimoni civici, gli organismi di gestione inviano copia delle proprie deliberazioni al Comune, o alla Comunità montana competente per territorio, se delegata. Art. 13 (Elezione degli Organismi di gestione diversi dalle Giunte comunali) 1. Gli organismi di gestione diversi dalle Giunte comunali vengono eletti senza quorum, nel numero
8 REGIONE MARCHE 8 CONSIGLIO REGIONALE di cinque, a maggioranza dei presenti in osservanza delle disposizioni della legge 17 aprile 1957, n Il comitato resta in carica cinque anni, in caso di dimissioni o assenza per qualsiasi causa a tre sedute consecutive, il componente è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. 3. L assemblea è convocata almeno una volta l anno e comunque ogniqualvolta si adottino atti regolamentari. 4. Gli organismi di gestione deliberano a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 5. Con regolamento regionale sono dettate ulteriori norme per l elezione e funzionamento dei Comitati di gestione di cui al presente articolo. Art. 14 (Modalità di gestione e partecipazione a provvidenze pubbliche) 1. I beni civici sono gestiti direttamente dalla Giunta comunale o dai Comitati, con concessioni a utenti, singoli o associati, o a soggetti terzi, pubblici o privati; in quest ultimo caso e per i beni assegnati alla categoria a), le concessioni necessitano dell autorizzazione regionale. 2. Le concessioni a terzi avvengono con convenzioni ed hanno la durata massima di dieci anni, eventualmente rinnovabili. 3. I canoni delle concessioni ad enti pubblici possono essere sostituiti da investimenti ad incremento del valore dei patrimoni civici o all incremento dell occupazione locale. In ogni caso sono sempre fatti salvi i diritti degli utenti. 4. I beni civici e collettivi situati in zona montana partecipano a tutte le provvidenze comunitarie statali o regionali per migliorare il patrimonio e offrire occasioni di occupazione. Art. 15 (Riordino degli organismi di gestione e contributi) 1. Entro tre mesi dall emanazione della presente legge le Associazioni agrarie, comunque denominate, comunicheranno alla Regione con lettera raccomandata AR la volontà di voler proseguire la gestione autonoma dei loro beni. 2. La Regione, su proposta dei rappresentanti degli utenti o d ufficio, sentito il Comune interessato, procede allo scioglimento di tutte le associazioni agrarie che non hanno inoltrato la.dichiarazione di cui al comma 1 o che, comunque, abbiano patrimonio insufficiente e/o un numero esiguo di utenti; sono comunque sciolte le istituzioni civiche prive di utenti o di patrimonio esiguo, fermo restando il diritto degli utenti, qualunque sia il suo numero. 3. In caso di scioglimento, i beni delle associazioni soppresse sono trasferiti alle associazioni agrarie limitrofe o ai Comuni. 4. I beni trasferiti ai Comuni hanno gestione separata, tramite Comitati eletti ai sensi della legge
9 REGIONE MARCHE 9 CONSIGLIO REGIONALE 278/1957; quando il patrimonio è insignificante, la Regione dispone che i Comuni adottino una gestione a bilancio separato a beneficio del territorio e dei residenti. 5. Al fine di incentivare l accorpamento di organismi di gestione di uno stesso ambito comunale, secondo criteri di efficienza ed economicità, la Giunta regionale concede contributi fino al settantacinque per cento per i primi cinque anni, della spesa di gestione riconosciuta. Art. 16 (Affrancazione dei canoni) 1. I canoni già costituiti su terre civiche prima dell avvento del r.d. 751/1924 possono essere affrancati su domanda degli interessati. E escluso il ricorso alle norme di affrancazione dei livelli di cui alla legge 22 luglio 1964, n La domanda di affrancazione è rivolta dal privato interessato all ente gestore o al Comune, cui sono ancora cointestati catastalmente i beni. 3. L ente gestore, o il Comune, dispone l affrancazione del canone e il versamento dell importo relativo, pari a venti volte l ammontare del canone stesso, rivalutato e con gli interessi degli ultimi cinque anni nella misura del 5 per cento. In mancanza di un canone prefissato da rivalutare, si fa riferimento ai valori medi di esproprio dei terreni agricoli, fissati in base alla legislazione vigente in materia di espropriazione di beni agricoli. 4. Le operazioni tecniche, economiche ed amministrative relative all affrancazione sono effettuate dai tecnici a ciò abilitati, con onere a carico del privato. Art. 17 (Reintegra e legittimazione di possessi impropri) 1. In presenza di occupazioni abusive insanabili, la Regione ne ordina la reintegra, notificandone la decisione agli interessati e assegnando un termine per il rilascio e per l eventuale riduzione in pristino. 2. Ove non sia disposta la reintegra le occupazioni abusive, in presenza dei requisiti di cui all articolo 9 della legge 1766/1927, sono sanate con l istituto dell alienazione a prezzo di mercato; la somma introitata è utilizzata in conformità a quanto previsto dall articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 1766/ L organismo di gestione, sentita la Regione, previa fissazione di criteri univoci per ogni ambito territoriale comunale, può disporre la riduzione del prezzo di cui al comma precedente nella misura massima del trenta per cento a favore degli occupatori. Art. 18 (Inventario) 1. La Regione predispone e tiene l inventario dei beni civici, con l indicazione dei relativi dati
10 REGIONE MARCHE 10 CONSIGLIO REGIONALE catastali e gli estremi del provvedimento di riconoscimento, in collaborazione con i Comuni e gli organismi di gestione interessati. 2. Le modalità per la verifica e l accertamento dei beni civici, per la redazione e la tenuta dell inventario, nonché per il rilascio di certificazione sulla natura civica dei beni sono stabilite con apposita deliberazione. 3. L inventario è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche. Art. 19 (Istruttori e periti) 1. E istituito presso la Regione l elenco degli istruttori e di periti per le operazioni tecnico-amministrative riguardanti la sistemazione degli usi civici. 2. La sezione degli istruttori è riservata a liberi professionisti agronomi e forestali, architetti, laureati ritenuti idonei alla ricerca storico-giuridica ed archivistica e a diplomati che esercitano la professione da almeno dieci anni; la sezione dei periti è riservata esclusivamente ai liberi professionisti tecnici. 3. L accesso all elenco avviene tramite corso di formazione, di durata non inferiore a sessanta ore, cui è data la più ampia pubblicità anche tramite gli ordini e i collegi professionali. 4. La partecipazione al corso è onerosa nella misura stabilita dalla Regione che vi partecipa con un proprio adeguato contributo. 5. Corsi gratuiti periodici di aggiornamento sono aperti a tutti coloro che saranno in possesso dell attestato di qualificazione. 6. I corsi sono tenuti dalla Regione o da istituzioni pubbliche e private. 7. L attestato di istruttore e di perito è rilasciato a tutti coloro che hanno assicurato almeno il 75 per cento delle presenze o, se già impiegati positivamente in operazioni simili, il 50 per cento. 8. Sono selezionati per l inserimento nell elenco regionale quattro istruttori e quattro periti per ogni Provincia; a parità di votazione conseguita, viene iscritto il professionista già impiegato in operazioni simili o colui che vanta l iscrizione più antica all albo o collegio professionale. 9. L eventuale integrazione dell elenco avviene attingendo ai primi non selezionati. 10. Gli incarichi sono conferiti con il criterio della rotazione, tenendo conto delle competenze specifiche e dell area interessata, assicurando comunque la terzietà dell incaricato. 11. I compensi degli istruttori sono determinati sulla base di quelli spettanti ai consulenti degli organi giudiziari; i compensi dei periti sono determinati sulla base delle specifiche tariffe professionali. Art. 20 (Disposizione di terre civiche senza autorizzazione) 1. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione
11 REGIONE MARCHE 11 CONSIGLIO REGIONALE di terre civiche in assenza della prescritta autorizzazione di cui all articolo 12 della legge 1766/1927, già operati alla data del 31 dicembre 2001, su parere tecnico del Comune e su richiesta dello stesso, possono ottenere l autorizzazione in sanatoria, fatto salvo il conseguimento della sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 se edificate. Art. 21 (Boschi di proprietà civica) 1. L amministrazione dei boschi di proprietà civica o collettiva è regolata dalla disciplina statale e regionale prevista per la proprietà privata, in accordo con i piani di sviluppo sostenibile delle Comunità montane e fatta salva la necessità di garantire i bisogni delle popolazioni proprietarie e dell ente di gestione. Art. 22 (Prodotti spontanei del suolo) 1. La raccolta, la coltivazione e il commercio dei funghi, dei tartufi e degli altri prodotti spontanei del suolo è disciplinata dalle leggi 16 dicembre 1985, n. 752 e 23 agosto 1993, n. 352 e dalle l.r. 25 luglio 2001, n. 17 e 6 ottobre 1987, n. 34 e regolata da regolamenti d uso compilati ai sensi dell articolo 46 del r.d. 26 febbraio 1928, n Art. 23 (Agevolazioni fiscali) 1. Gli enti gestori di beni civici o collettivi sono esenti da IRPEG. 2. I provvedimenti di riordino e di sistemazione dei beni civici o collettivi sono esenti da imposte di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692; sono, altresì, esenti da tributi speciali ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 228 le pratiche catastali connesse ai predetti procedimenti. Art. 24 (Disposizioni finanziarie) 1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, l entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall anno 2003 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio. 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella relativa UPB a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l anno 2003 e successivi.
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