1. RIFERIMENTI NORMATIVI
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- Bernardo Genovese
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1 PREMESSA Il Comune di Desenzano del Garda ha definito la delimitazione del Centro Abitato attualmente vigente in occasione dell approvazione del PGT con D.C.C. n.123 del 19/21 Dicembre l presente documento ha l obiettivo di illustrare l inquadramento legislativo di riferimento nonché l evidenziazione delle modifiche che si intendono apportare rispetto alla delimitazione del centro abitato vigente, la quale necessita oggi di un aggiornamento in forza delle espansioni e modificazioni urbane avvenute nel corso degli anni. Oltre la seguente relazione di testo che evidenzia le modifiche apportate, si è provveduto a redigere una tavola grafica che evidenzia la perimetrazione della proposta di nuova delimitazione. Ai sensi della normativa vigente in materia che verrà descritta in seguito, si ritiene utile evidenziare che l approvazione della nuova delimitazione dovrà avvenire attraverso una deliberazione della giunta comunale con trasmissione allo specifico settore della provincia di Brescia, la quale provvederà entro trenta giorni a rilasciare il parere ai sensi dell artico 79 comma 3 del regolamento viario del PTVE.
2 1. RIFERIMENTI NORMATIVI Di seguito vengono riportati i principali riferimenti normativi necessari per la procedura di identificazione della nuova perimetrazione del centro abitato del comune di Desenzano del Garda. 1.1 Nuovo codice della strada del n.285 Art. 3 - Definizioni stradali e di traffico Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Art. 4 - Delimitazione del centro abitato. 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso. 1.2 Regolamento viario provinciale estratto dal PTVE titolo 8 Art Aspetti procedurali 1. I Comuni provvedono alla delimitazione del centro abitato (art. 4 del Nuovo codice della strada). 2. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alla delimitazione stessa. A tale aggiornamento consegue: la ridefinizione dei tratti interni (ovvero dei segmenti urbani della viabilità provinciale); la ridefinizione delle strade comunali, nel caso dei centri con popolazione superiore ai abitanti; il ricollocamento dei segnali di inizio e fine del centro abitato, in corrispondenza del punto esatto di delimitazione del centro abitato riportato nella cartografia allegata al provvedimento; la variazione della classe funzionale della nuova tratta inclusa nel centro abitato (da tipo C F a tipo E o interzonale ) ed il conseguente ridisegno della sezione stradale con individuazione di percorsi pedonali in sede separata, coerentemente alle prescrizioni normative (DM 5/11/2001). 3. Nei casi in cui la delimitazione dei centri abitati interessi strade provinciali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall art. 4-1 del Nuovo codice della strada, con la relativa cartografia allegata è inviata a mezzo pec alla Provincia di Brescia, Settore Manutenzione e gestione strade. La Provincia di Brescia rilascia il relativo parere vincolante entro 30 giorni e sottoscrive con il comune il verbale attestante l inizio e la fine del centro abitato lungo le strade provinciali. Art. 80 Definizione di centro abitato 1. Il centro abitato è definito (art. 3-1 n. 8 del Nuovo codice della strada) come insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso da appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici deve intendersi un raggruppamento continuo di almeno venticinque fabbricati ed aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada, anche se intervallato da strade, piazze, giardini e simili. Si chiarisce che per fabbricato si intende un qualsiasi edificio, indipendentemente dalla sua destinazione d uso.
3 2. La "delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici. 3. Per "raggruppamento continuo" s intende che gli edifici devono essere in relazione tra di loro e non costituire "episodi edilizi isolati". Quindi, tra un edificio ed un altro vi possono essere solo "strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico, con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc.". Art. 81 Distinzione tra strade urbane ed extraurbane 1. Obiettivo della delimitazione del centro abitato è definire una corretta ed univoca distinzione tra strade urbane ed extraurbane, soprattutto ai fini della sicurezza nella circolazione. Le prime si individuano all interno della delimitazione di centro abitato, le seconde, all esterno. 2. Questa distinzione, come riporta il comma 3 all art. 5 del regolamento del codice (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495), risulta molto importante, perché è "finalizzata ad individuare l ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l ambiente circostante, è necessaria da parte dell utente della strada una particolare cautela nella guida e sono imposte particolari norme di comportamento". Art. 82 Condizioni che consentono di mantenere extraurbana un arteria all interno del centro abitato 1. Il punto 6 della circolare 29 dicembre 1997 n. 6709/97 stabilisce che i tratti di strada che si trovano all interno di centri abitati "non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell art. 2, comma 7, del Codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana", nel caso che siano parte di una direttrice stradale, con inizio e proseguimento all esterno degli stessi centri, e che siano privi di intersezioni a raso e di accessi privati e dotati di attraversamenti pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, siano vietati alla circolazione dei pedoni. Art. 83 Tratti di strada tra due centri abitati 1. Lo stesso regolamento del codice pone in evidenza il caso di un breve tratto di strada extraurbana tra due centri abitati, suggerendo di inglobare il tratto di strada nella delimitazione del centro abitato, così da unire i due centri. Questa soluzione consentirebbe comportamenti omogenei da parte degli utenti della strada (art. 5-4). Art Ulteriori indicazioni metodologiche suggerite 1. É necessario verificare che il carattere urbano o extraurbano della strada sia chiaramente percepibile dall utenza e che il comportamento degli utenti sia effettivamente coerente con le esigenze legate al carattere urbano o extraurbano della strada, ovvero con le funzioni che la strada svolge nel territorio. 2. All interno del centro abitato la viabilità è costituita da strade urbane ; ciò comporta la presenza o previsione di tutti gli elementi infrastrutturali e di arredo funzionale atti a garantire tale funzionalità, in particolare per la circolazione pedonale (marciapiedi) e l attraversamento pedonale in sicurezza. 3. Ai fini della sicurezza stradale è buona norma evidenziare all utente l inizio del centro abitato realizzando porte di accesso, con ricorso ad elementi infrastrutturali di moderazione della velocità opportunamente pre-segnalati (ad esempio, mediante rallentatori sonori e/o ottici), in grado di condizionare il comportamento degli utenti in ingresso al centro abitato. Art. 85 Segnali di località 1. I segnali di inizio e fine centro abitato (fondo bianco, scritta nera) sono da collocarsi esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato lungo ciascuna strada di accesso al centro stesso e in corrispondenza della medesima sezione stradale, salvo problemi di visibilità della segnaletica (art. 5-5). 2. L apposizione e la manutenzione dei segnali di località è a carico dei Comuni, anche se i segnali risultano collocati lungo strade non comunali (art. 37-1b).
4 1.3 Circolare 29 dicembre 1997 n.6709/97 1. La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo». Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc. I comuni, qualora non abbiano già ottemperato, provvederanno tempestivamente, ai sensi dell'art. 4 del codice della strada, con delibera di giunta, alla delimitazione dei centri abitati, aventi le caratteristiche individuate dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice stesso, e ricadenti nell'ambito del proprio territorio comunale. Nel caso in cui gli enti proprietari delle strade segnalino situazioni nelle quali le delibere di delimitazione dei centri abitati siano in contrasto con quanto disposto dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, si procede ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso codice della strada, e secondo le modalità previste dali'art. 6 del relativo regolamento di attuazione, così come modificato dal d.p.r. n. 610/ 1996; 2. Nella delibera di giunta saranno specificate le progressive chilometriche, di inizio e fine, delle strade in accesso a ciascun centro abitato. Tale delibera, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del codice della strada, sarà scortata da «idonea cartografia», aggiornata alla situazione attuale e recante in modo chiaro e leggibile: i fabbricati, esistenti o in costruzione, le aree di uso pubblico, le strade, le piazze, i giardini o simili, ubicati lungo le strade di accesso, nonché le progressive chilometriche di inizio e fine delle medesime; 3. La delibera di giunta e relativa cartografia, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dali'art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal d.p.r. n. 610/1996, sarà trasmessa in triplice copia a mezzo raccomandata a.r. agli enti proprietari delle strade. Per l'ente ANAS alla Direzione generale Direzione centrale lavori - Servizio esercizio - Ufficio consistenza, classifica, concessioni - Via Monzambano, Roma; 4. Un verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, in analogia al verbale di consegna della strada previsto dall'art. 4, comma 6, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, cosi come modificato dal d.p.r. n. 610/1996, sarà comunque redatto anche per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, attraversanti centri abitati, con popolazione inferiore a diecimila abitanti, al fine di disciplinare i rapporti tra ente proprietario della strada e comune; 5. In mancanza della delibera di giunta di delimitazione di centro abitato, o nelle more di redazione del suddetto verbale alle richieste di autorizzazioni o concessioni, lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali interni ai possibili centri abitati, per i quali non è stato redatto un verbale per il riconoscimento di traversa interna ai sensi della legge n. 126/1958 si applicano la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati. Per contro, nel caso in cui sia stato redatto il suddetto verbale, di riconoscimento di traversa interna, alle stesse richieste si applica la disciplina prevista per i tratti esterni ai centri abitati, mentre rimangono invariate le procedure e le competenze fissate dal verbale; 6. I tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del nuovo codice della strada aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche: sono prive di intersezioni a raso; sono prive di accessi privati; sono dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni, non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7 del nuovo codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana.
5 In tali circostanze il centro abitato ha inizio in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana; 7. I comuni sono tenuti a comunicare alle sezioni circolazione e sicurezza stradale dei provveditorati regionali, alle organizzazioni provinciali, organi periferici di questo Ministero, di cui si riportano in allegato gli indirizzi, se hanno ottemperato o meno all'obbligo di delimitazione dei centri abitati previsto dall'art. 4 del nuovo codice della strada. In caso affermativo dovranno comunicare anche gli estremi della relativa delibera della giunta municipale. Ciascun comune farà riferimento al provveditorato regionale competente per territorio.
6 2. NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO A seguito degli ampliamenti dell abitato avvenuti negli anni, si è reso necessario, (cosi come previsto nell articolo 79 del regolamento viario del PTVE) un aggiornamento della delimitazione del centro abitato del comune di Desenzano del Garda. Secondo quanto disposto dall Art.4 comm.2 del nuovo codice della strada del n.285. si è provveduto a redigere una tavola grafica con base cartografica aggiornata con evidenziazione della perimetrazione del Nuovo Centro Abitato. Nei paragrafi successivi di cui alla seguente Relazione Tecnica si è provveduto ad evidenziare puntualmente, attraverso estratti cartografici, le variazioni apportate alla delimitazione del centro abitato. L elaborato grafico ha dunque il fine di individuare il nuovo centro abitato in base a quanto definito all Art. 80 del regolamento viario (agg.2015) del PTVE. 2.1 Evidenziazione delle modifiche apportate della nuova delimitazione del centro abitato La delimitazione del centro abitato è stata redatta conformemente a quanto disposto dall articolo 3 del nuovo codice della strada del n.285 che definisce per centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Di seguito al fine di una maggior comunicazione delle principali modifiche che si sono rese necessarie, si ritiene opportuno illustrare con degli estratti e relative breve spiegazioni le modifiche apportate. Legenda
7 Estratto 1 Rettifica del perimetro del centro abitato con inclusione delle aree di recente urbanizzazione AUT/CV14 e AUT/CV15. Estratto 2 Rettifica del perimetro del centro abitato con inclusione delle seguenti aree urbanizzate: parco del laghetto, cimitero di Rivoltella, AUT/CV18, AUT/CV19, AUT/CV20, AUT/CV23.
8 Estratto 3 Rettifica del perimetro del centro abitato con inclusione delle aree di recente urbanizzazione: EEP e lotto PEEP. Estratto 4 Rettifica del perimetro del centro abitato con inclusione delle aree di recente urbanizzazione a San Martino della Battaglia: AUT/CV24, AUTR-P13, AUT/CV25, AUT/CV26.
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