SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DI VICENZA (ART. 30 D.LGS N. 267/2000)

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DI VICENZA (ART. 30 D.LGS N. 267/2000) In.l anno duemiladiciasette, il giorno..del mese di, presso. T R A - IL COMUNE DI VICENZA, con sede legale in Vicenza, c.so Palladio n. 98, C.F. e P.I.VA , rappresentato da.in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede del Comune; domiciliato per la carica presso la sede del Comune; domiciliato per la carica presso la sede del Comune domiciliato per la carica presso la sede del Comune domiciliato per la carica presso la sede del Comune Ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente CONVENZIONE in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle deliberazioni che, ancorchè non allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: - -. PREMESSO CHE - il decreto legislativo n. 267/2000 prevede, all art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata e le forme di consultazione, nonché i rapporti finanziari ed economici; - il D.lgs n. 112 del , recante disposizioni in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L , n. 59 al Capo II del Titolo IV, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti nella materia dei servizi sociali; - la L. 328/2000, avente ad oggetto il sistema integrato dei servizi sociali, descrive le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali; - La legge 15 ottobre 2013, n. 119 conversione in legge con modificazioni del D.L. 1

2 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere, prevede il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza; - In base all art. 5 bis, comma 3, lett. a) della citata L. 119/2013, i centri antiviolenza sono promossi dagli enti locali, in forma singola o associata; - la Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5 Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne prevede, all'art. 2, lett. b), attività di sostegno agli enti locali per la creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e servizi a supporto delle donne vittime di violenza; - gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con i centri antiviolenza, le case rifugio e le case di secondo livello per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurarne la continuità (art. 11 L.R. 5/2013); - che con delibera di Giunta Comunale n. 83 PGN del 28 marzo 2012 il Comune di Vicenza ha istituito il Centro Antiviolenza (CEAV), con sede in v.le Torino n. 10; - che tale centro offre i servizi previsti dalla L.R. 5/2013 e dalla L. 119/2013 nei confronti di donne residenti nell intero territorio del Distretto Est dell Azienda ULSS 8 Berica vittime di violenza intra ed extra familiare e i loro figli minori, per mediamente n. 100 persone in carico su base annua; - l efficacia delle azioni di contrasto alla violenza delle donne è favorita dalla creazione di reti di relazione che sostengano concretamente le donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza e realizzino programmi e progetti volti alla prevenzione, al miglioramento della protezione nelle situazioni di rischio e alla promozione di un cambiamento sociale e culturale; - l esperienza fin qui maturata ha mostrato come il servizio garantito dal CeaV sia indispensabile per garantire su tutto il territorio dei comuni interessati interventi tempestivi ed omogenei a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli; - in ragione di quanto sopra esposto, le Amministrazioni Comunali del Distretto Est dell Azienda ULSS 8 Berica intendono consolidare e sviluppare l esperienza del CeaV, attraverso l istituzione formale, mediante convenzione ex art. 30 del D.lgs 267/2000 di una gestione associata del servizio, affinchè si realizzino prassi, azioni e attività omogenee su tutto il territorio; - la Conferenza dei Sindaci dell AULSS 6 Vicenza, ora Distretto Est dell AULSS 8 Berica nella seduta del ha approvato all unanimità la proposta di adesione al Ceav del Comune di Vicenza mediante un riparto delle spese di gestione nella misura del 70% in base al numero dei casi seguiti e il 30% in base alla popolazione residente al dell anno precedente; - la Regione Veneto con DGR 1280 del , in attuazione dell'art. 12 della citata L.R. 5/2013 ha promosso un bando (anno 2016) per la concessione di contributi agli enti locali diretti a finanziare le attività e le strutture previste dalla citata Legge Regionale; - che il Comune di Vicenza ha presentato una propria proposta progettuale, beneficiando di un contributo di ,00 a favore del CeaV; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 PREMESSE Le premesse fanno parte integrante delle presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti. Articolo 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE Con la presente convenzione gli enti sottoscrittori intendono garantire in forma associata, ai sensi dell art. 30 del D.lgs 267/2000, il funzionamento del Centro Antiviolenza, che opererà secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare i seguenti servizi: 2

3 a) Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; b) Accoglienza: protezione e accoglienza gratuita alle vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza; c) Assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, servizio che andrà ad integrare lo Sportello Psicologico previsto nel protocollo con l Azienda ULSS 6 per sei ore settimanali; d) Assistenza legale: colloqui di informazione e orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile; e) Collaborazione con i servizi socio sanitari dedicati al supporto ai minori vittime di violenza assistita; f) Orientamento al lavoro e Orientamento all autonomia abitativa attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con gli altri servizi interessati per individuare un percorso verso l autonomia economica, dove necessario; g) Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione del fenomeno, attraverso la promozione di attività rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi e l adesione a progetti promossi dalla rete sociale; h) collegamento con la rete dei servizi esistenti del territorio e in particolare modalità di collaborazione con Autorità giudiziaria e Forze dell Ordine, i) Servizio di mediazione linguistico culturale. Articolo 3 FUNZIONI DEL CEAV Il Ceav: - gestisce un servizio dedicato, pubblico e gratuito, di contatto e primo accesso per chiunque necessiti di aiuto e consulenza o di interventi di protezione immediata, in quanto vittime di violenza; - si coordina con la rete dei servizi e delle strutture già esistenti sul territorio che si occupano di violenza, attraverso la definizione di protocolli operativi, anche per quanto riguarda l'attivazione di interventi di protezione immediata avvalendosi di strutture di pronta accoglienza; - attiva iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte alla cittadinanza in generale o a target specifici di popolazione, finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza; - monitora il fenomeno della violenza nel contesto territoriale, attraverso l elaborazione dei dati raccolti, al fine di migliorare i servizi ed individuare nuove strategie di prevenzione e nuove metodologie. Articolo 4 - COMUNE CAPOFILA Viene concordemente individuato il Comune di VICENZA quale comune capofila, attribuendogli responsabilità amministrativa e risorse economiche come specificato nel presente atto. Articolo 5 GESTIONE DEL CEAV All affidamento della gestione del Ceav provvede l ente capofila nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Il servizio, a seguito di gara d appalto, è attualmente affidato all Associazione Donna Chiama Donna onlus di Vicenza, fino al

4 Il soggetto affidatario garantisce: il funzionamento del centro (CEAV) per almeno 5 giorni alla settimana con un monte orario minimo di 30 ore settimanali e un orario di apertura al pubblico articolato su 5 giorni per almeno 20 ore settimanali; un numero di telefono dedicato per le emergenze; l adesione al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522, l ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalle norme regionali; l adozione della Carta dei Servizi, garantendo l accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività; l anonimato e la segretezza a tutti gli utenti che si rivolgono al centro e in ogni aspetto della propria attività nonché il trattamento dei dati personali nel rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs. n.196/2003; i collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio; la partecipazione alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari; l attività di raccolta e analisi dei dati e di informazioni sul fenomeno della violenza; la promozione di iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni (art. 3 lett. h LR 5/2013). Articolo 6 - SEDE DEL CEAV La sede del Ceav è situata nel Comune di Vicenza, presso idonei locali di proprietà del Comune di Vicenza, siti in v.le Torino n. 10. E fatta salva ogni futura e diversa determinazione in merito alla sua ubicazione Articolo 7 IMPEGNI DEI COMUNI I soggetti firmatari della presente convenzione si riconoscono partner associati per la gestione del Centro Antiviolenza di Vicenza di cui in premessa e, come tali, assumono un ruolo di pari responsabilità, partecipazione e attivazione per il buon funzionamento e sostenibilità del Centro secondo i seguenti obblighi e condizioni: Il COMUNE DI VICENZA, in qualità di capofila: 1. effettua le verifiche sul svolgimento delle attività; 2. elabora e trasmette alla Regione le proposte progettuali al fine di concorrere agli specifici finanziamenti; 3. promuove i protocolli d intesa con i soggetti della rete antiviolenza; 4. svolge attività di monitoraggio e verifiche sul servizio attraverso periodici incontri con i referenti della gestione; 5. garantisce la disponibilità della sede del CeaV 6. esercita l attività negoziale e/o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit 7. presenta una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; 8. adotta, in generale, tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all operatività del servizio e previsti dalla presente convenzione. I COMUNI DEL DISTRETTO EST, compreso il comune di Vicenza: 1. sostengono gli oneri relativi alla gestione con un finanziamento determinato come stabilito dal successivo art. 8; 4

5 2. partecipano ad almeno un incontro annuale, mediante la rappresentanza di un delegato per ogni ex distretto, per verificare l andamento della convenzione e del progetto; 3. si impegnano a realizzare, anche a livello di ex distretto, almeno un evento annuale di sensibilizzazione sul tema della violenza sul proprio territorio. Articolo 8 - RAPPORTI FINANZIARI La gestione associata è finanziata dai trasferimenti comunali e da altri eventuali contributi erogati dalla Regione Veneto. I comuni aderenti si impegnano a stanziare annualmente nei rispettivi bilanci di previsione le somme di propria competenza per il finanziamento delle spese di gestione. I costi annuali di funzionamento del Ceav, a carico dei Comuni, sono stati stimati in ,00, per gli anni Per le annualità successive, i costi di funzionamento saranno determinati ed approvati in sede di Comitato dei Sindaci del Distretto in tempo utile per la predisposizione dei rispettivi Bilanci di Previsione. Le spese di gestione del Ceav sono ripartite tra gli enti associati con le seguenti modalità: - il 70% sulla base dei casi in carico per ciascun comune nell anno precedente - il 30% sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell anno precedente. I Comuni versano al Comune di Vicenza, entro il 30 aprile di ciascun anno, previa approvazione in sede di Comitato dei Sindaci del Distretto Est del rendiconto sull andamento del servizio, la quota dovuta per l anno precedente. A tal fine il comune capofila trasmetterà ai comuni la rendicontazione approvata con la determinazione della quota a carico di ciascun ente. Per l anno 2016, come da decisione della Conferenza dei Sindaci ULSS 6 del ,i Comuni si impegnano a corrispondere la quota dovuta, secondo le modalità di cui all art. 8, entro il termine del Articolo 9 Durata La presente convenzione decorre dalla data della stipula e fino alla data del , senza possibilità di tacito rinnovo. La convenzione potrà essere rinnovata solo con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi afferiscono, ciascuno per il proprio organo competente. A tal fine il Comune di Vicenza promuove, almeno tre mesi prima della scadenza, l avvio del procedimento relativo all eventuale rinnovo. Articolo 10 Modifiche e scioglimento della convenzione La presente convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1 gennaio dell anno successivo nel quale si è registrato il quorum previsto per lo scioglimento. Articolo 11 - Trattamento dei dati personali I singoli enti sottoscrittori sono titolari, ciascuno per le proprie competenze, dei dati personali trattati in attuazione della presente convenzione relativamente agli utenti che usufruiscono dei servizi in essa compresi e sono tenuti conseguentemente al pieno e totale rispetto della vigente normativa con riferimento a tutti gli adempimenti previsti a protezione, tutela e sicurezza dei dati, così come previsto dal D.lgs 196/

6 Articolo 12 Rinvio Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del codice civile e le disposizioni legislative esistenti in materia. In caso di contenzioso la competenza è del Foro di Vicenza. Articolo 13 Spese contrattuali La presente scrittura viene redatta in 39 copie originali, di cui il primo sarà conservato dal Comune di Vicenza e le restanti saranno consegnate ad ognuno dei contraenti. La presente convenzione sarà registrata solo n caso d uso. a norma dell'art. 5, comma 2, DPR 131/1986. In tal caso le spese di registrazione sono a carico del richiedente. Letto, confermato e sottoscritto 6

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