PIÙPROTEZIONE ASSIMOCO

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1 PIÙPROTEZIONE ASSIMOCO Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale costante e a premio unico con garanzie complementari Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale decrescente e a premio unico con garanzie complementari Linea Protezione Persona Il presente Fascicolo Informativo, contenente: - Nota Informativa - Condizioni Contrattuali - Glossario - Fac-simile proposta di polizza - Fac-simile documento di polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di polizza ovvero del documento di polizza. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Il presente Fascicolo Informativo si compone altresì della proposta di polizza ovvero del documento di polizza, qualora sottoscritti dal Contraente.

2 AREA CLIENTI La tua assicurazione a portata di mano L Area Clienti Assimoco è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze: scadenze, documenti, sinistri aperti e molto altro. Iscriviti subito su assimoco.it, bastano pochi click! accedi a tutti i documenti controlla le scadenze segui un sinistro e molto altro! CON L AREA CLIENTI ASSIMOCO PUOI: Monitorare lo stato di avanzamento di un sinistro Controllare le scadenze e dettagli delle tue polizze Accedere in ogni momento a tutti i documenti Controllare i valori di riscatto delle polizze vita Accedere ai contatti della tua filiale o della tua Agenzia REGISTRARSI È SEMPLICE, TI BASTA: 1. Il Codice Fiscale 2. Il numero di polizza 3. L accesso alla tua casella di posta elettronica PER INFORMAZIONI: Via all indirizzo: areaclienti@assimoco.it Al numero verde: Attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle Nell'ambito dell'utilizzo dell'area Riservata, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del regolamento UE 2016/679. Per visionare l'informativa relativa visita il sito

3 PIU PROTEZIONE ASSIMOCO Assicurazione Temporanea per il caso di morte Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 Nota Informativa Condizioni Contrattuali Il presente Fascicolo Informativo si compone delle seguenti parti: Condizioni Contrattuali Specifiche per Prestazione Principale in caso di morte Condizioni Contrattuali Specifiche per Garanzia Complementare Invalidità Totale e Permanente Condizioni Contrattuali Specifiche per Garanzia Complementare Infortuni Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Condizioni per contratti stipulati senza visita medica e condizioni per contratti stipulati con visita medica in assenza del test HIV Questionario Assuntivo Accertamenti sanitari di base Glossario Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 Fac-Simile Proposta di Polizza Tariffa 215E-215F Fac-Simile Proposta di Polizza Tariffa 225E-225F Fac-Simile documento di Polizza Tariffa 215E-215F Fac-Simile documento di Polizza Tariffa 225E-225F

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5 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 24 maggio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI - Assimoco Vita S.p.A., di seguito definita Società, appartenente al Gruppo DZ Bank AG e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A., è una Società per Azioni con sede legale in Italia; - l indirizzo della Sede Legale e della Direzione Generale è: Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI), Italia; - Numero Verde: , Fax: , sito internet: indirizzo info@assimoco.it, indirizzo di posta elettronica certificata: assimocovita@legalmail.it; - autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M G.U. n. 279 del ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con numero di iscrizione Società facente parte del Gruppo Assimoco iscritto all Albo Gruppi IVASS con n INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ Il patrimonio netto totale della Società è pari a 140,5 milioni di Euro, la parte relativa al capitale sociale è pari a 76 milioni di Euro e il totale delle riserve patrimoniali è pari a 52,2 milioni di Euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita che rappresenta il rapporto tra Fondi Propri e Requisito Patrimoniale di Solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 195%. I dati sopra riportati sono relativi all ultimo bilancio approvato, con riferimento all esercizio Si rimanda al sito internet della Società per l aggiornamento annuale dei dati sopra riportati. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE PIU PROTEZIONE ASSIMOCO è un assicurazione temporanea per il caso di morte (Prestazione Principale), composta da due diverse tariffe a premio unico, con condizioni tariffarie specifiche in base all abitudine al fumo dell Assicurato. Le tariffe a cui il Contraente può accedere sono le seguenti: TARIFFA 215E (Non Fumatore) - 215F (Fumatore): Temporanea Caso Morte a capitale costante e a premio unico; TARIFFA 225E (Non Fumatore) - 225F (Fumatore): Temporanea Caso Morte a capitale decrescente e a premio unico; L assicurazione prevede inoltre la possibilità di abbinare alla Prestazione Principale e solo al momento della sottoscrizione del contratto le seguenti Garanzie Complementari: - Garanzia Complementare Invalidità Totale e Permanente; - Garanzia Complementare Infortuni. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 1 di 10

6 NOTA INFORMATIVA La Durata Contrattuale può essere fissata, a scelta del Contraente, da un minimo di 5 anni a un massimo di 30 anni in relazione agli obiettivi perseguiti, fermi restando i limiti di età più avanti riportati. Per Durata Contrattuale si intende l arco di tempo che intercorre fra la Data di Decorrenza e quella di scadenza del contratto durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. PIU PROTEZIONE ASSIMOCO può essere sottoscritta se l Età Contrattuale dell Assicurato alla sottoscrizione è ricompresa nei seguenti limiti: Minima (sia per il caso morte sia per il caso di invalidità totale e permanente) Massima per il caso morte Età alla sottoscrizione 18 anni 75 anni Massima per il caso di invalidità totale e permanente 70 anni Ciò significa che se in fase di sottoscrizione l Età Contrattuale dell Assicurato è pari o inferiore a 70 anni, alla garanzia principale per il caso di morte può essere abbinata la garanzia per il caso di invalidità totale e permanente. Diversamente, per Età contrattuale superiore a 70 anni, potrà essere attivata la sola garanzia principale per il caso di morte. E altresì prevista un Età Contrattuale massima a scadenza come da tabella che segue: Massima per il caso morte Età a scadenza 80 anni Massima per il caso di invalidità totale e permanente 75 anni Pertanto, qualora sia stata attivata la garanzia complementare invalidità totale e permanente e nel corso della Durata Contrattuale l Assicurato abbia raggiunto l Età Contrattuale massima prevista per tale garanzia, la stessa decade in occasione della ricorrenza annuale successiva. La copertura rimane operante per la sola prestazione principale in caso di morte. Per Età Contrattuale si intende l età, espressa in anni, compiuta all ultimo compleanno dell Assicurato. Qualora l ultimo compleanno preceda di sei mesi o più la Data di Decorrenza, l età compiuta viene aumentata di un anno. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazione Principale in caso di decesso dell Assicurato Le coperture assicurative qui descritte garantiscono ai Beneficiari designati un capitale pagabile immediatamente alla morte dell Assicurato, qualora questa avvenga nel corso della Durata Contrattuale. Per le tariffe 215E-215F a capitale costante, il Capitale Assicurato è quello indicato in polizza per tutta la Durata Contrattuale. Per le tariffe 225E-225F a capitale decrescente, il Capitale Assicurato quale risulta al momento del decesso consiste in un importo calcolato sulla base del Capitale Assicurato iniziale e della durata di polizza secondo un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti e con un TAN di riferimento del 6,50%. La decrescenza del Capitale Assicurato è pertanto fissata in periodi mensili. Si specifica che nel simplo di Polizza è riportato il piano di decrescenza del Capitale Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio relativi alla prestazione sopra descritta si rinvia all Art. 12 delle Condizioni Contrattuali. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 2 di 10

7 NOTA INFORMATIVA Avvertenza: la presente garanzia decade e pertanto non ha più efficacia nel momento in cui la Società corrisponde una prestazione in seguito al verificarsi dello stato di invalidità totale e permanente dell Assicurato nella misura del 100%. In tale caso, i premi versati restano acquisiti dalla Società, poiché le prestazioni sono alternative tra di loro; qualora nel corso della durata contrattuale sia stata precedentemente liquidata la prestazione prevista in caso di Invalidità totale e permanente dell Assicurato (in caso di scelta della garanzia complementare Invalidità Totale e Permanente nella misura del 50%), la presente garanzia rimane operante per il 50% del Capitale Assicurato specificato in polizza. Per i dettagli si rimanda all Art. 12 delle Condizioni Contrattuali. b) Garanzia Complementare Invalidità Totale e Permanente In caso di invalidità totale e permanente per infortunio o per malattia dell Assicurato, come definita in dettaglio all Art. 22 delle Condizioni Contrattuali, che si verifichi nel periodo di operatività della copertura assicurativa e che venga accertata dalla Società, quest ultima corrisponde al Beneficiario un importo che, in base alla scelta effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione, può essere alternativamente pari al 50% o 100% del Capitale Assicurato riferito alla garanzia principale in caso di morte. Tale Capitale sarà quello in essere alla data del verificarsi dell infortunio o dell insorgenza della malattia che ha causato l invalidità. Nel caso in cui sia stata scelta la liquidazione del capitale nella misura del 50%, l importo corrisposto costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato con la garanzia principale che, per effetto di ciò, si riduce automaticamente dell importo liquidato. Nel caso in cui, invece, sia stata scelta la liquidazione del capitale nella misura del 100%, al pagamento della presente prestazione da parte della Società, la copertura decade e pertanto nulla è più dovuto in caso di decesso dell Assicurato. Il decesso dell Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. Si rimanda all Art. 20 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. c) Garanzia Complementare Infortuni In caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale causato da infortunio, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un capitale aggiuntivo indicato in polizza. Qualora il decesso sia causato da infortunio dovuto a incidente stradale il capitale liquidato sarà pari al doppio di tale capitale aggiuntivo. Si rimanda all Art. 26 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze: a) Limiti di capitale Il capitale minimo assicurabile è pari a ,00 Euro. Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all età dell Assicurato; in particolare, se l Assicurato ha un Età Contrattuale inferiore o uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a ,00 Euro. Per Età Contrattuali maggiori di 60 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di ,00 Euro. Nel caso di sottoscrizione di più contratti PIU PROTEZIONE ASSIMOCO da parte del medesimo Assicurato, il Capitale massimo assicurabile per l insieme di tutti i contratti non potrà essere superiore ai limiti sopra indicati. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 3 di 10

8 NOTA INFORMATIVA Limitatamente alla garanzia complementare Infortuni il capitale massimo liquidabile è pari a ,00 Euro in caso decesso da infortunio e pari a ,00 Euro in caso di decesso da infortunio stradale. Tali limiti sono da intendersi anche a fronte di più contratti PIU PROTEZIONE ASSIMOCO sottoscritti dallo stesso Assicurato. b) Operatività della copertura Poiché i premi corrisposti, al netto della parte relativa ai costi del contratto, vengono interamente utilizzati per far fronte ai rischi demografici (copertura del rischio di morte o del rischio di invalidità totale e permanente), nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza. Alla scadenza contrattuale, infatti, se l Assicurato sarà in vita, il contratto si estinguerà e i premi versati resteranno acquisiti dalla Società. c) Esclusioni relative alla prestazione principale in caso di decesso La copertura per il rischio di morte non è operante nei casi descritti in dettaglio all Art. 17 delle Condizioni Contrattuali. In tali casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. d) Esclusioni relative alla Garanzia Complementare Invalidità Totale e Permanente La copertura per il rischio di invalidità totale e permanente non è operante nei casi descritti in dettaglio all Art. 23 delle Condizioni Contrattuali. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del riconoscimento dell invalidità. e) Esclusioni relative alla Garanzia Complementare Infortuni La copertura per il rischio di morte causata da infortunio semplice o stradale non è operante nei casi descritti in dettaglio all Art. 29 delle Condizioni Contrattuali. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. f) Carenza per infezione da H.I.V. Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso o all invalidità totale e permanente dovuti ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie collegate). g) Assunzione del rischio da parte della Società e periodo di carenza Queste tipologie di contratti richiedono il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, a determinate condizioni di seguito specificate, limitarsi alla compilazione di un questionario assuntivo. In questo caso l efficacia delle garanzie risulterà limitata per sei mesi (periodo di carenza) secondo quanto specificato nelle Condizioni per contratti stipulati senza visita medica riportate nelle Condizioni Contrattuali. Se dalle risposte fornite in detto modulo non si evidenziano fattori di rischio e, inoltre, sussistono le seguenti condizioni: - Età Contrattuale alla stipula non superiore a 54 anni e Capitale Assicurato iniziale non superiore a ,00 Euro; - Età Contrattuale alla stipula maggiore di 54 anni e non superiore a 60 anni e Capitale Assicurato iniziale non superiore a ,00 Euro; la polizza può essere stipulata senza visita medica, applicando il periodo di carenza. In caso contrario, l emissione avviene previa sottoscrizione di una Proposta di assicurazione corredata della documentazione medica richiesta. La Società procederà agli accertamenti del caso e quindi a comunicare al Contraente l accettazione o meno della Proposta e la conseguente conclusione o meno del contratto. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 4 di 10

9 NOTA INFORMATIVA h) Cumulo di capitali In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con la Società, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per il singolo Assicurato risultasse superiore a ,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. L importo di ,00 Euro si intende limitato a ,00 Euro se l Assicurato ha un Età contrattuale superiore a 54 anni. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. A tale proposito si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Proposta/Documento di polizza relative alla compilazione del questionario sanitario e si rimanda all Art. 4 delle Condizioni Contrattuali. 4. PREMI Il premio unico dovuto dal Contraente in via anticipata è determinato in relazione alle garanzie prestate, al Capitale Assicurato, alla durata dell assicurazione, all età dell Assicurato, nonché al suo stato di salute, all attività professionale svolta e agli sport praticati e alla condizione dello stato di Non Fumatore o Fumatore dello stesso. Il versamento del premio può essere effettuato mediante le seguenti modalità: addebito automatico sul conto corrente del Contraente previa autorizzazione del titolare del conto corrente stesso, salvo buon fine; bonifico bancario con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa; assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa. Avvertenza: Qualora la Polizza sia legata a un mutuo o altro contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento dello stesso presso altro istituto di credito, il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società. In seguito a tale comunicazione, la copertura assicurativa decade e la Società procede, entro 30 giorni dal relativo ricevimento, con il rimborso della parte di premio riferita al rischio non goduto. In tal caso, la Società non è più tenuta al pagamento di alcuna prestazione. In alternativa, il Contraente può richiedere di mantenere attiva la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria. Qualora la Polizza sia legata ad un mutuo o altro contratto di finanziamento, nel caso in cui il Contraente estingua in maniera parziale il contratto di finanziamento sottostante prima della data di scadenza dell assicurazione, lo stesso ha facoltà/diritto di richiedere con comunicazione scritta da inviare alla Società quanto di seguito indicato: - la sostituzione del contratto alla prima ricorrenza annua utile successiva alla richiesta. Per i dettagli si rimanda all Art. 18 delle Condizioni Contrattuali; - la prosecuzione dell assicurazione alle condizioni originariamente pattuite fino alla data di scadenza inizialmente prevista. Si rimanda all Art. 18 delle Condizioni Contrattuali. Per tutti i costi a carico del Contraente, nonché per la quota parte percepita in media dagli intermediari si rimanda alla successiva Sezione C. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 5 di 10

10 NOTA INFORMATIVA C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. COSTI 5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Di seguito si riportano i costi gravanti sul premio. COSTI APPLICATI AL PREMIO UNICO Caricamento sul premio 27,00% Spese di emissione 5,00 Euro per ogni anno di durata contrattuale con un massimo di 75,00 Euro Altri costi In tutti i casi in cui l assunzione del rischio comporti l effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall Assicurato, con costo a suo carico. * * * * Di seguito è riportata, con riferimento all esercizio 2017, la quota parte percepita in media dagli intermediari, sia in valore assoluto (*) sia in valore percentuale, in relazione alle suddette tipologie di costo. COSTO Caricamento sul premio al netto delle spese di emissione Spese di emissione MISURA DI COSTO 27,00% 5,00 Euro per ogni anno di durata contrattuale con un massimo di 75,00 Euro QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE PERCENTUALE) tariffe 215E e 215F: 53,57% del caricamento sul premio tariffe 225E e 225F: 53,49% del caricamento sul premio Non prevista QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE ASSOLUTO) tariffe 215E e 215F: 188,07 Euro tariffe 225E e 225F: 258,30 Euro (*) Non prevista Altri costi Non quantificabili Non prevista Non prevista (*) Il valore assoluto della quota parte percepita si riferisce ad un premio di: ,36 Euro per la Tariffa 215E e per la Tariffa 215F ,00 Euro per la Tariffa 225E e per la Tariffa 225F 6. SCONTI Il contratto non prevede l applicazione di alcun tipo di sconto. 7. REGIME FISCALE Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Sono soggetti a un imposta del 2,50% i premi relativa alla Garanzia Complementare Infortuni. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 6 di 10

11 NOTA INFORMATIVA Detrazioni fiscali dei premi I premi versati sul presente contratto danno diritto a una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente per l anno in cui tali premi sono stati versati a condizione che l Assicurato sia il Contraente stesso o una persona fiscalmente a carico di questo. Tale detrazione è pari ad una percentuale dei premi pagati nell anno entro un limite massimo. La percentuale ed il limite massimo sono fissati dalla Legge. La percentuale ed il limite massimo sono rispettivamente pari a 19,00% e a 530,00 Euro. L'importo di 530,00 Euro è elevato a 750,00 Euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione d imposta. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in caso di morte dell Assicurato sono esenti dall IRPEF e dall imposta sulle successioni. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono illustrate all Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. 9. RISCATTO E RIDUZIONE Il contratto non prevede né la facoltà di riscatto né quella di riduzione della prestazione. 10. REVOCA DELLA PROPOSTA L eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI) o tramite Posta Elettronica Certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it. 11. DIRITTO DI RECESSO Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI) o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 7 di 10

12 NOTA INFORMATIVA Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto, diminuito delle eventuali imposte, delle spese di emissione indicate al precedente punto della Sezione C e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. 12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE Per la liquidazione del capitale in caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell Assicurato il Beneficiario della prestazione è tenuto a presentare la documentazione indicata agli Artt. 19, 24 e 31 delle Condizioni Contrattuali. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Società esegue il pagamento stesso entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari della prestazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario. Attenzione: si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. L avverarsi della prescrizione comporta l estinzione del relativo diritto, ai sensi dell Art del Codice Civile e la devoluzione (ai sensi dell Art. 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005 n. 266) degli importi dovuti ai beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, al Fondo costituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell Art. 1, comma 343 della sopracitata legge LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la Legge italiana. 14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 15. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto mediante posta al seguente indirizzo: Assimoco Vita S.p.A. - Ufficio Reclami Vita - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE - MI, in alternativa via fax al numero o via all indirizzo: ufficioreclamivita@assimocovita.it Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell esame e della gestione dei reclami è l Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: il numero di polizza o il numero di sinistro; il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Sarà cura dell Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni. Compete ad Assimoco Vita S.p.A. anche la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 8 di 10

13 NOTA INFORMATIVA Spetta, invece, all intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n 5/2006. In questo caso, l esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nel modello 7B che viene consegnato dall intermediario all atto della sottoscrizione del contratto di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di mancata risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, Roma, oppure trasmettere via fax al n o via posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo ivass@pec.ivass.it È possibile, inoltre, presentare direttamente all IVASS: 1. i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; 2. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari. In tali casi è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; la copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito alla sezione Guida ai Reclami, ove è anche possibile trovare il modulo che l esponente può utilizzare. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Mediazione (obbligatoria) Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ( Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 9 di 10

14 NOTA INFORMATIVA Negoziazione assistita (facoltativa) È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto la possibilità di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a ,00. La parte che sceglie di affidarsi alla procedura invia alla controparte, obbligatoriamente tramite il proprio legale, un invito a stipulare la convenzione di negoziazione. La controparte deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dell invito indicando la propria volontà di aderire o meno al procedimento e, nell ipotesi negativa, specificandone la motivazione. Se l invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono. Si evidenzia che, in caso di ipotesi di esito negativo della negoziazione assistita, permane l obbligo di ricorrere al sistema della Mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 16. COMUNICAZIONE DEL CONTRAENTE E DELL ASSICURATO ALLA SOCIETÀ Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società modifiche di professione dell Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto (Art del Codice Civile). Se l Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizi o ricominci a fumare in corso di contratto anche sporadicamente, il medesimo o il Contraente sono tenuti a darne comunicazione scritta tramite lettera raccomandata o messaggio di Posta Elettronica Certificata alla Società. Se l Assicurato, dichiaratosi fumatore, passa allo stato di non fumatore in corso di contratto, il medesimo e il Contraente possono darne comunicazione scritta tramite raccomandata o messaggio di Posta Elettronica Certificata alla Società. 17. CONFLITTO DI INTERESSI La Società si è dotata di presidi per il monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interesse, originate anche da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società di gruppo, nonché idonee procedure volte alla loro gestione. Tutte le operazioni di investimento collegate, direttamente o indirettamente, a controparti qualificate come parti correlate, ai sensi della normativa vigente, sono soggette a precise regole procedurali e limiti, formalizzati in apposita delibera. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e s impegna ad ottenere per gli stessi Contraenti il miglior risultato possibile. * * * * * * Assimoco Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Assimoco Vita S.p.A. Il Rappresentante Legale Paul Gasser Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 10 di 10

15 CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti Condizioni sono aggiornate alla data del 24 maggio Art. 1 Durata contrattuale ed età assicurabile La Durata Contrattuale può essere fissata, a scelta del Contraente, da un minimo di 5 anni a un massimo di 30 anni in relazione agli obiettivi perseguiti, fermi restando i limiti di età più avanti riportati. Per Durata Contrattuale si intende l arco di tempo che intercorre fra la Data di Decorrenza e quella di scadenza del contratto durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. PIU PROTEZIONE ASSIMOCO può essere sottoscritta se l Età Contrattuale dell Assicurato alla sottoscrizione è ricompresa nei seguenti limiti: Minima (sia per il caso di morte sia per il caso di invalidità totale e permanente) Massima per il caso di morte Massima per il caso di invalidità totale e permanente Età alla sottoscrizione 18 anni 75 anni 70 anni Ciò significa che se in fase di sottoscrizione l Età Contrattuale dell Assicurato è pari o inferiore a 70 anni, alla garanzia principale per il caso di morte può essere abbinata la garanzia per il caso di invalidità totale e permanente. Diversamente, per Età contrattuale superiore a 70 anni, potrà essere attivata la sola garanzia principale per il caso di morte. E altresì prevista un Età Contrattuale massima a scadenza come da tabella che segue: Massima per il caso di morte Età a scadenza 80 anni Massima per il caso di invalidità totale e permanente 75 anni Pertanto, qualora sia stata attivata la garanzia complementare invalidità totale e permanente e nel corso della Durata Contrattuale l Assicurato abbia raggiunto l Età Contrattuale massima prevista per tale garanzia, la stessa decade in occasione della ricorrenza annuale successiva. La copertura rimane operante per la sola prestazione principale in caso di morte. Per Età Contrattuale si intende l età, espressa in anni, compiuta all ultimo compleanno dell Assicurato. Qualora l ultimo compleanno preceda di sei mesi o più la Data di Decorrenza, l età compiuta viene aumentata di un anno. Art. 2 - Valutazione del rischio Il contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, a determinate condizioni di seguito specificate, limitarsi alla compilazione di un questionario assuntivo. In questo caso, l efficacia delle garanzie risulterà limitata per sei mesi (periodo di carenza) secondo quanto specificato nelle Condizioni per contratti stipulati senza visita medica riportate nelle presenti Condizioni Contrattuali. Se dalle risposte fornite in detto modulo non si evidenziano fattori di rischio e, inoltre, sussistono le seguenti condizioni: Età Contrattuale alla stipula non superiore a 54 anni e Capitale Assicurato iniziale non superiore a ,00 Euro; Età Contrattuale alla stipula maggiore di 54 anni e non superiore a 60 anni e Capitale Assicurato iniziale non superiore a ,00 Euro; Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 1 di 22

16 CONDIZIONI CONTRATTUALI la polizza può essere stipulata senza visita medica, applicando il periodo di carenza. In caso contrario, l emissione avviene previa sottoscrizione di una Proposta di assicurazione corredata della documentazione medica richiesta. La Società procederà agli accertamenti del caso e quindi a comunicare al Contraente l accettazione o meno della Proposta e la conseguente conclusione o meno del contratto. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per il singolo Assicurato risultasse superiore a ,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. L importo di ,00 Euro si intende limitato a ,00 Euro se l Assicurato ha un Età contrattuale superiore a 54 anni. Art. 3 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui il simplo di Polizza viene sottoscritto dal Contraente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta e accettazione del rischio da parte della Società, sottoscrivono il predetto simplo di Polizza. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore del giorno di conclusione del contratto o della Data di Decorrenza indicata nel simplo di Polizza, se successiva, fatti salvi i periodi di carenza secondo quanto specificato nelle Condizioni per contratti stipulati senza visita medica riportate nelle presenti Condizioni Contrattuali (Allegato 1). Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato tramite addebito automatico sul conto corrente, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che intercorrono tra la Data di Decorrenza e l effettivo pagamento del premio, sempreché l effettivo pagamento del premio risulti verificato (addebito automatico andato a buon fine). Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Decorsi tre mesi dall entrata in vigore dell assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall Assicurato nella Proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede e salvo la rettifica del capitale in base all età vera dell Assicurato, quando quella denunciata risulti errata. In particolare, in base agli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre in caso di sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato. Il Contraente, ai sensi e per gli effetti di cui all Art del Codice Civile, è tenuto a comunicare alla Società modifiche di professione dell Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 2 di 22

17 CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 5 - Facoltà di revoca della Proposta L eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI) o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it. Art. 6 - Diritto di recesso dal contratto Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI) o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto, diminuito delle eventuali imposte, delle spese di emissione indicate al successivo Art. 18 e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Art. 7 Riscatto e riduzione Il contratto non prevede la facoltà di riscatto né quella di riduzione della prestazione. Art. 8 - Cessione - Pegno - Vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in Pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull originale di polizza o su appendice. Nel caso di Pegno o Vincolo, l operazione di recesso richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. La vigente normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto. Art. 9 - Beneficiario Per quanto attiene la copertura per il caso di morte il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. In riferimento alla copertura per il caso di Invalidità Totale e Permanente beneficiario della prestazione è l Assicurato. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 3 di 22

18 CONDIZIONI CONTRATTUALI In tali casi, le operazioni di Vincolo di polizza richiedono l assenso scritto del Beneficiario. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento. La vigente normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di beneficiario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto. Art Foro competente Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Contraente ha la propria residenza o domicilio. Art Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni Contrattuali valgono le disposizioni di Legge. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 4 di 22

19 CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE PER PRESTAZIONE PRINCIPALE IN CASO DI MORTE Le presenti Condizioni sono aggiornate alla data del 24 maggio Art Prestazioni assicurate Con la presente garanzia la Società si obbliga a pagare ai Beneficiari designati in caso di decesso dell Assicurato che avvenga prima del termine dell assicurazione (data di scadenza) una delle seguenti prestazioni: - il 100% del Capitale Assicurato specificato in polizza, qualora il Contraente abbia optato per la sola prestazione principale in caso di morte; - il 100% del Capitale Assicurato specificato in polizza, qualora nel corso della durata contrattuale non sia stata precedentemente liquidata la prestazione prevista in caso di Invalidità totale e permanente dell Assicurato (in caso di scelta della garanzia complementare Invalidità Totale e Permanente); - il 50% del Capitale Assicurato specificato in polizza, qualora nel corso della durata contrattuale sia stata precedentemente liquidata la prestazione prevista in caso di Invalidità totale e permanente dell Assicurato (in caso di scelta della garanzia complementare Invalidità Totale e Permanente nella misura del 50%). Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza. Alla scadenza contrattuale infatti se l Assicurato sarà in vita, il contratto si estinguerà e il premio pagato resterà acquisito dalla Società. E previsto un capitale minimo assicurabile pari a ,00 Euro. Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all età dell Assicurato; in particolare, se l Assicurato ha un Età Contrattuale inferiore o uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a ,00 Euro. Per Età Contrattuali maggiori di 60 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di ,00 Euro. Nel caso di sottoscrizione di più contratti PIU PROTEZIONE ASSIMOCO da parte del medesimo Assicurato, il Capitale massimo assicurabile per l insieme di tutti i contratti non potrà essere superiore ai limiti sopra indicati. Le caratteristiche del contratto si differenziano in base alla tariffa prescelta: TARIFFA 215E (non fumatore) - 215F (fumatore): Temporanea Caso Morte a capitale costante e a premio unico: il Capitale Assicurato è costante per tutta la Durata Contrattuale, salvo nel caso di passaggio dallo stato di non fumatore a quello di fumatore; TARIFFA 225E (non fumatore) 225F (fumatore): Temporanea Caso Morte a capitale decrescente e a premio unico: il Capitale Assicurato quale risulta al momento del decesso consiste in un importo calcolato sulla base del Capitale Assicurato iniziale e della durata di polizza secondo un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti e con un TAN di riferimento del 6,50%. Si specifica che la Polizza riporta il piano di decrescenza del Capitale Assicurato. Il Capitale Assicurato presente nel piano di decrescenza potrebbe subire modifiche a seguito di passaggio dallo stato di non fumatore a quello di fumatore. Art. 13 Definizione di non fumatore Ai fini della copertura si definisce non fumatore l Assicurato che nel corso dei trentasei mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta/polizza o la data della comunicazione, in corso di contratto, dell eventuale passaggio dallo stato di fumatore a quello di non fumatore, non abbia mai fumato sigarette, sigari, pipa o altro, neanche sporadicamente, e che non abbia dovuto smettere di fumare dietro consiglio medico. Alla sottoscrizione della proposta/polizza lo stato di non fumatore deve essere attestato da apposita dichiarazione riportata sul questionario assuntivo e sottoscritta dall Assicurato. Mod. V PIU PROTEZIONE ASSIMOCO U FI 04 ED. 10/18 - Pagina 5 di 22

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