Regolamento disciplinante lo svolgimento delle sagre

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1 Comune di Poggio Rusco Provincia di Mantova Regolamento disciplinante lo svolgimento delle sagre Ai sensi dell art. 18-ter della L.R. n. 6 del ed s.m.i. Approvato con D.C.C. n del

2 Sommario Art. 1 Oggetto e finalità... 3 Art. 2 Definizione di sagra... 3 Art. 3 Forme di consultazione delle parti sociali... 3 Art. 4 L elenco delle fiere e delle sagre ed il registro delle manifestazioni storiche e di pregio ISTANZE PER L INSERIMENTO NELL ELENCO ANNUALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE FORMAZIONE DEL REGISTRO DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE E DI PREGIO PUBBLICAZIONE DELL ELENCO ANNUALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE... 5 Art. 5 Il calendario regionale delle fiere e delle sagre... 5 Art. 6 Modifiche all elenco annuale e al calendario regionale delle fiere e delle sagre... 6 Art. 7 Modalità di svolgimento delle manifestazioni inserite nell elenco annuale e nel calendario regionale AUTORIZZAZIONI E TITOLI ABILITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DI SAGRE E FIERE AREE DEDICATE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CAUZIONE O FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. 7 Art. 8 La somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere e sagre... 7 Art. 9 Norme di sicurezza in caso di utilizzo di impianti a gas GPL... 8 Art. 10 Forme di coinvolgimento degli operatori in sede fissa ed ambulanti... 8 Art. 11 Vigilanza e sanzioni... 8 Art. 12 Norme finali e transitorie... 8 ALLEGATO A MODULO D ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE E SAGRE COME DEFINITE DALLA L.R. N. 6/2010 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE... 9 ALLEGATO B ORDINANZA RELATIVA ALL IMPIEGO DI IMPIANTI GPL

3 Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento, in attuazione dell art. 18-ter della Legge Regionale 2 Febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché delle linee guida di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2 Agosto 2016, n. X/5519 (Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre), disciplina: a) i tempi e i criteri per la stesura dell elenco annuale delle fiere e delle sagre e le modalità atte a ricondurre gli eventi in elenco nella calendarizzazione regionale come previsto dall art. 18-bis della L.R. n. 6/2010; b) le forme e le modalità di consultazione delle parti sociali; c) le modalità e le condizioni per lo svolgimento dell attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande esercitata in occasione delle sagre che si svolgono sul territorio del Comune di Poggio Rusco, allo scopo di conciliare le necessità di salvaguardia del carattere libero e spontaneo di tale attività, nell ambito dei contesti sociali, culturali, sportivi e ricreativi a cui si riferisce, con l esigenza di adeguare l esercizio della stessa ai principi del diritto comunitario e alle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza; d) le misure dedicate a promuovere il coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli operatori ambulanti già presenti nell ambito comunale, nonché a favorire le manifestazioni volte alla valorizzazione dell attrattività del territorio, con l istituzione di un apposito registro. Art. 2 Definizione di sagra 1. Ai fini del presente regolamento, per sagra si intende qualsiasi manifestazione - su area pubblica o su area privata di cui il Comune abbia la disponibilità - in cui sia presente l attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in via temporanea, accessoria e non esclusiva. 2. Il programma della sagra deve affiancare all'attività di somministrazione temporanea, iniziative religiose, tradizionali, culturali, sportive, ricreative o espositive con accesso libero al pubblico. 3. Il termine sagra è riservato a manifestazioni il cui oggetto sia coerente con quanto indicato ai commi precedenti e il cui svolgimento sia previsto nell elenco e nell apposito calendario annuale, come meglio precisato agli articoli 4 e 5 di questo regolamento. 4. Le disposizioni qui contenute si applicano anche alle fiere, come definite dall art comma 2, lettera f) - della L.R. n. 6/2010, limitatamente al loro inserimento nei sopracitati elenco e calendario annuale delle fiere e delle sagre. Art. 3 Forme di consultazione delle parti sociali 1. È fatto obbligo sentire le Associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i comparti del commercio su area pubblica e della somministrazione, in riferimento: a) alla predisposizione e alla modifica dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l esercizio della somministrazione temporanea di alimenti e bevande, nell ambito di sagre e fiere che si svolgono su area pubblica o su area privata di cui questo Comune abbia la disponibilità; b) alla stesura e alla modifica dell elenco annuale delle fiere e delle sagre, approvato e pubblicato dal Comune e inviato alla Regione per la redazione del calendario regionale delle fiere e delle sagre; c) ad ogni altra questione attinente gli argomenti di cui ai punti precedenti, laddove lo prevedano le norme vigenti, questo regolamento, o laddove il Comune lo ritenga opportuno. 2. Le comunicazioni coi membri della Associazioni di cui al precedente comma avvengono mediante messaggi di posta elettronica, utilizzando gli indirizzi indicati da ciascun componente al Comune, salvo espresse segnalazioni di modifica. Art. 4 L elenco delle fiere e delle sagre ed il registro delle manifestazioni storiche e di pregio 4.1 ISTANZE PER L INSERIMENTO NELL ELENCO ANNUALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE 1. La Giunta Comunale provvede, annualmente, ad approvare l elenco delle Sagre e delle Fiere, una volta concluso l iter istruttorio descritto al successivo comma 2. La formazione dell elenco ha lo scopo di consentire il monitoraggio e la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul territorio. 3

4 2. Per la definizione dell elenco: a) entro il 15 ottobre di ogni anno, i soggetti interessati all organizzazione di sagre e fiere devono presentare al competente Ufficio comunale apposita istanza, avvalendosi del modulo allegato al presente regolamento (Allegato A - Modulo d istanza per lo svolgimento di fiere e sagre). L istanza deve riportare, a pena d inammissibilità: dati anagrafici degli organizzatori (persone fisiche, giuridiche o enti non riconosciuti), con recapito telefonico e/o di posta elettronica; programma di massima della manifestazione recante denominazione, ubicazione, giorni e orari di svolgimento; tipologia e numero indicativo degli operatori commerciali di cui si propone la partecipazione; planimetria dell evento contenente l indicazione delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile; indicazione di presenza dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla norma vigente; eventuale segnalazione di somministrazione di prodotti tipici enogastronomici legati alla cultura locale; eventuale sito web dell iniziativa; b) le istanze complete e pervenute entro i termini vengono istruite dal responsabile del procedimento che, con provvedimento espresso e motivato, può richiedere modifiche, integrazioni, nonché respingere le richieste quando: l evento proposto sia in contrasto con le norme vigenti o con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali, incluso il presente regolamento; l evento, pur se non espressamente in contrasto con le norme vigenti né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali, sia considerato insostenibile; c) devono ritenersi insostenibili le manifestazioni che, ai sensi dell art. 18-ter, comma 5, della L.R. n. 6/2010, si svolgono nei medesimi giorni e su aree contigue ad altre sagre, fiere o mercati, ferma restando la possibilità di far confluire le iniziative in un unico evento, dove siano coinvolti anche gli operatori commerciali che sarebbero presenti nei mercati o nelle fiere; d) nel caso di sovrapposizione tra iniziative diverse, tenendo in considerazione anche gli eventi promossi dallo stesso Comune, e ferma restando la priorità degli eventi iscritti nel registro di cui al successivo paragrafo 4.2, l Ufficio competente determina la prevalenza di una manifestazione rispetto ad un altra attenendosi, nell ordine, ai seguenti criteri: finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT); forte connotazione tradizionale dell evento (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.); anzianità della manifestazione; grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; ordine cronologico di presentazione dell istanza. 3. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più Comuni, l organizzatore dovrà presentare istanza ad uno degli Enti che assumerà il ruolo di capofila per l espletamento delle procedure di valutazione di cui al comma precedente. In tal caso è comunque vincolante il parere favorevole di tutte le Amministrazioni interessate. 4. Le istanze di cui al presente paragrafo sono inviate alla casella di posta elettronica istituzionale del Comune o comunque fatte pervenire al protocollo municipale da parte dei soggetti interessati, complete di tutti i documenti richiesti. Ogni successiva comunicazione tra il Comune e i promotori dell evento avviene attraverso i medesimi canali di comunicazione, salvo espressa segnalazioni di modifica. 5. Qualora la sagra, o la fiera, sia organizzata direttamente dal Comune di Poggio Rusco, non è necessaria la presentazione dell istanza di cui al presente paragrafo. Restano fatti salvi il rispetto dei termini di programmazione per l inserimento dell evento in elenco annuale e, naturalmente, il rispetto delle altre condizioni per l esecuzione delle attività connesse alla manifestazione. 4

5 6. Concluso l iter istruttorio e sentite le parti sociali, come stabilito dal precedente articolo 3, il responsabile del procedimento, inoltra alla Giunta comunale un elenco provvisorio delle fiere e delle sagre, corredato dalle eventuali osservazioni proposte dalle parti sociali e da una sintetica relazione descrittiva della propria attività istruttoria. 4.2 FORMAZIONE DEL REGISTRO DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE E DI PREGIO 1. In sede di presentazione dell istanza, nei termini e con le modalità descritte nel precedente paragrafo 4.1, l organizzatore della sagra o della fiera può richiedere che l evento promosso venga inserito nel registro delle manifestazioni storiche e di pregio, anche al fine di favorirne il riconoscimento regionale, ai sensi dell art.18 della L.R. n. 6/2010. In tal caso l istanza dovrà essere corredata da un atto d impegno ad assumere, anche per gli anni a venire, il ruolo di organizzatore della manifestazione, purché siano mantenute le stesse condizioni che la qualificano come evento storico o di pregio e nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento. 2. L atto d impegno dovrà essere redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento (Allegato A - Modulo d istanza per lo svolgimento di fiere e sagre). 3. Possono essere inseriti nel registro di cui al precedente comma solo gli eventi che abbiano particolare valore storico, artistico, culturale, sociale, ecc.. L Ufficio competente ad istruire il procedimento può richiedere documentazione utile a verificare l effettiva esistenza dei presupposti dichiarati dal soggetto promotore. 4. Il responsabile del procedimento, in sede di stesura dell elenco provvisorio di cui al comma 6 del precedente paragrafo, dovrà indicare chiaramente per quali manifestazioni è stato richiesto l inserimento nel registro delle manifestazioni storiche e di pregio e dovrà fornire alla Giunta comunale l eventuale documentazione presentata dal soggetto promotore a sostegno della richiesta. 5. Le manifestazioni iscritte nel registro sono ogni anno, d ufficio, inserite nell elenco annuale e nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, ai sensi della D.G.R. n. 5519/2016. Questo implica che i promotori di tali eventi non abbiano necessità di ripresentare l istanza annuale, tuttavia entro ogni 15 ottobre, dovranno indicare le date di svolgimento della manifestazione per l anno successivo. 6. Gli organizzatori delle manifestazioni storiche e di pregio devono comunicare l eventuale modifica dei programmi e delle planimetrie relative all evento da loro gestito entro 30 giorni dalla data d inizio, ferma restando la possibilità di derogare a questo termine nei casi previsti dal successivo articolo Il promotore dell evento storico o di pregio ha l obbligo di comunicare, con almeno 6 mesi d anticipo, l eventuale impossibilità ad organizzare la manifestazione. È comunque facoltà della Giunta comunale modificare o rimuovere qualsiasi evento inserito nel registro di cui al presente paragrafo, con proprio atto motivato, garantendo il rispetto del summenzionato articolo 6 con riguardo alle modifiche ammissibili per gli eventi già pubblicati, nonché nel rispetto delle eventuali ulteriori norme predisposte dalla Regione per la tutela degli eventi di cui all art. 18 della L.R. n. 6/ PUBBLICAZIONE DELL ELENCO ANNUALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE 1. Sulla base dell elenco provvisorio e della relazione redatta dal responsabile del procedimento e viste le eventuali osservazioni proposte dalle parti sociali, la Giunta Comunale, con propria delibera, approva l elenco definitivo delle fiere e delle sagre e ne dispone la pubblicazione all albo on-line e sul proprio sito istituzionale, entro il 30 novembre di ogni anno. 2. Entro il medesimo termine, la Giunta comunale delibera altresì l inserimento delle manifestazioni storiche e di pregio nell apposito registro. Art. 5 Il calendario regionale delle fiere e delle sagre 1. L elenco annuale, approvato dalla Giunta comunale e pubblicato entro i termini di cui al precedente articolo, dovrà essere caricato entro il 15 dicembre di ogni anno sull apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia e concorrerà alla formazione del calendario regionale di cui all art. 18- bis della L.R. n. 6/

6 Art. 6 Modifiche all elenco annuale e al calendario regionale delle fiere e delle sagre 1. L elenco delle fiere e delle sagre approvato in via definitiva e trasmesso alla Regione per la formazione del calendario regionale, può essere integrato o modificato soltanto dal Comune, acquisito il parere preventivo delle parti sociali di cui al precedente articolo L inserimento di nuove manifestazioni in elenco è ammissibile solo per eventi non previsti e non prevedibili durante il periodo di normale programmazione (come ad esempio manifestazioni per la raccolta fondi a sostegno delle vittime di calamità naturali intercorse successivamente alla prima calendarizzazione). 3. La modifica di eventi già inseriti in calendario, è ammissibile quando supportata da valide motivazioni. 4. Le richieste di variazione dell elenco annuale (inserimento nuovi eventi o modifica di manifestazioni già inserite), devono essere formalizzate da parte del soggetto organizzatore con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata per la manifestazione. Tale termine può essere derogato solo per la modifica di eventi già calendarizzati ed esclusivamente in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. 5. La soppressione di manifestazioni già calendarizzate deve essere formalizzata dai promotori con almeno un mese d anticipo dalla data di inizio dell evento. Il soggetto promotore che non rispetti questo termine, ovvero che non dia comunicazione alcuna, non potrà presentare altre istanze per l organizzazione dello stesso evento o di eventi diversi, per 12 mesi consecutivi, calcolati a partire dalla data di inizio della manifestazione soppressa. 6. Al fine di consentire al Comune la ricerca di soluzioni alternative volte a garantire l esecuzione di eventi di particolare interesse storico o di pregio per il paese, i promotori delle manifestazioni inserite nel registro di cui al precedente paragrafo 4.2 hanno l obbligo di comunicare la sopravvenuta impossibilità ad organizzare l evento entro sei mesi dalla data d inizio. 7. La Giunta comunale, nei casi di deroga previsti dai precedenti commi 4 e 5, direttamente imputabili a situazioni di emergenza o a condizioni climatiche avverse, procede alla modifica della programmazione annuale delle fiere e delle sagre senza necessità di acquisire il preventivo parere delle parti sociali. Art. 7 Modalità di svolgimento delle manifestazioni inserite nell elenco annuale e nel calendario regionale 7.1 AUTORIZZAZIONI E TITOLI ABILITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DI SAGRE E FIERE 1. Qualora, nell ambito della sagra o della fiera, siano previste iniziative per loro natura soggette a licenza/autorizzazioni/scia, le relative istanze vanno presentate con le modalità e nei termini previsti dalle norme di riferimento per il caso che ricorre ed i relativi atti di assenso devono essere ottenuti prima dell effettuazione della manifestazione. 2. L organizzatore avrà cura di verificare altresì se l evento calendarizzato sia soggetto o meno alle norme previste dall art. 80 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). 7.2 AREE DEDICATE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 1. Per quanto attiene l individuazione delle aree in disponibilità di questo Comune, da dedicare alle sagre e alle fiere come definite dal presente regolamento, non si ritiene di porre a priori limitazioni. Il competente Ufficio può, tuttavia, in sede di presentazione delle istanze, prescrivere opportune limitazioni per oggettivi motivi di viabilità, di ordine pubblico, di tutela del diritto al riposo e alla quiete pubblica. 2. Per le modalità ed il calcolo degli eventuali costi derivanti dall occupazione di suolo pubblico occorre far riferimento al vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del e sue successive modifiche ed integrazioni. 7.3 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 1. Prima dell inizio di sagre e fiere, come definite dalla normativa regionale e dal presente Regolamento, l organizzatore deve stipulare idonea polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con massimale minimo di ,00, valida per tutta la durata dell evento. Copia della polizza dovrà essere depositata presso il competente Ufficio comunale entro 30 giorni dall inizio della manifestazione. 6

7 2. Sono esonerati dall obbligo di cui al comma precedente, i promotori di sagre e fiere patrocinate dal Comune, ai sensi e con le modalità previste dal vigente Regolamento per l uso dello stemma comunale e concessione di patrocinio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2006 e successive modifiche, le quali saranno coperte della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, in corso di validità, stipulata dal Comune di Poggio Rusco. 3. Qualora l evento patrocinato, preveda l esecuzione di iniziative o attività non coperte dalla polizza assicurativa R.C.T. stipulata dall Ente, l organizzatore dovrà provvedere ad integrare ovvero a sottoscrivere idonea polizza assicurativa R.C.T. entro i termini di cui al precedente comma CAUZIONE O FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI 1. Ferme restando le responsabilità in capo al concessionario di suolo pubblico, previste dal vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, in presenza di particolari circostanze caratterizzanti la manifestazione, potenzialmente idonee ad alterare in misura significativa lo stato dei luoghi ove la stessa si deve svolgere, incluse le aree destinate a parcheggio e quelle in cui sono collocati i servizi igienici, o sia tale da rendere difficoltosa o non controllabile l attività di raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune potrà richiedere agli organizzatori la produzione di idonea garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, da versare a favore dello stesso Ente. 2. L importo forfettario della cauzione o fideiussione, a copertura dei costi per il ripristino e per la pulizia dei luoghi, per gli eventuali danni nei confronti di beni pubblici e per i costi derivanti da eventuali inadempienze, è stabilito dalla Giunta comunale in sede di approvazione dell elenco annuale delle fiere e delle sagre. 3. La verifica dello stato dei luoghi viene svolta prima dell inizio della manifestazione o del relativo allestimento da personale del Comune, mediante sopralluogo congiunto con gli organizzatori, di cui viene redatto apposito verbale, anche con l ausilio di documentazione fotografica. Il sopralluogo, con le medesime modalità, è ripetuto al termine della manifestazione o allo smantellamento dell allestimento. 4. Qualora all esito del sopralluogo finale vengano riscontrate alterazioni allo stato dei luoghi o forme scorrette di raccolta dei rifiuti, previa quantificazione delle spese di ripristino e separazione e formale contestazione, da farsi comunque nel termine massimo di 15 giorni, il Comune provvede all escussione totale o parziale della garanzia. Gli organizzatori possono evitare l escussione provvedendo direttamente, preventivamente e per intero al risarcimento. 5. La prestazione della garanzia non esonera comunque gli organizzatori dal risarcimento dell eventuale maggior danno. 6. La cauzione deve essere costituita con versamento della somma richiesta su conto corrente postale o bancario intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Poggio Rusco 7. La garanzia fideiussoria invece, a scelta dell organizzatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti nell albo di cui all articolo 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. 8. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. 9. La garanzia, sia essa in forma di cauzione o di fideiussione, dovrà essere prodotta almeno 30 giorni prima dell inizio della manifestazione. 10. Il rilascio dei provvedimenti abilitativi allo svolgimento della manifestazione e comunque lo stesso svolgimento della manifestazione, nei casi previsti dal presente paragrafo, è subordinato alla produzione della suddetta garanzia. 11. Il Comune nel termine di 30 giorni dal sopralluogo finale, senza che siano intervenute contestazioni, provvede allo svincolo della garanzia. Art. 8 La somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere e sagre 1. L esercizio dell attività di somministrazione alimenti e bevande svolta, in forma temporanea, accessoria e non esclusiva, nell ambito delle sagre e delle fiere, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale, tributaria, sindacale e di sicurezza posta a tutela dei consumatori, dei lavoratori e dei fruitori della manifestazione. 7

8 2. L attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea è soggetta al deposito della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) resa, a cura del soggetto organizzatore, ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 241/90 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), che costituisce altresì notifica all autorità sanitaria territorialmente competente, come previsto dal Regolamento CE n. 852/2004. Art. 9 Norme di sicurezza in caso di utilizzo di impianti a gas GPL 1. Qualora durante le fiere e le sagre di cui al presente regolamento vengono impiegati impianti a gas GPL, devono essere rispettate tutte le condizioni di cui alla vigente ordinanza recante Norme di sicurezza da rispettare per l'utilizzo di impianti a gas GPL e impianti di sicurezza durante mercati, fiere, sagre ed altre manifestazioni pubbliche similari su aree pubbliche o aperte al pubblico, allegata al presente regolamento (allegato B). Art. 10 Forme di coinvolgimento degli operatori in sede fissa ed ambulanti 1. In occasione delle fiere e delle sagre inserite in elenco annuale e nel calendario regionale, il Comune concede agli esercizi di vicinato in sede fissa, ai pubblici esercenti e ai titolari delle attività di artigianato alimentare e non alimentari, operanti nell area interessata dall evento, di vendere e somministrare i propri prodotti sull area pubblica antistante l esercizio commerciale. 2. La concessione è attribuita a titolo gratuito, purché il titolare/legale rappresentante dell attività ne dia comunicazione, almeno 60 al competente Ufficio, indicando la superficie occupata, i giorni e gli orari di occupazione. 3. Per ragioni di pubblico interesse e di rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il responsabile del procedimento può decidere di modificare i termini dell occupazione indicati dall esercente nella comunicazione di cui al precedente comma, informandolo comunque prima dell inizio dell evento. 4. È facoltà della Giunta comunale prevedere, in base alle caratteristiche e alla rilevanza dell evento, che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l attività sul territorio. L eventuale utilizzo di uno spazio che superi il 10% della superficie totale della sagra è consentito solo previo accordo col soggetto organizzatore. 5. Indipendentemente dalle forme dirette di coinvolgimento degli operatori presenti sul territorio, il Comune si impegna a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, l elenco annuale delle fiere e delle sagre approvato in via definitiva, nonché gli eventuali provvedimenti di modifica della viabilità adottati in occasione della fiera o della sagra, in modo da poterne dare la più ampia visibilità. Art. 11 Vigilanza e sanzioni 1. La Polizia municipale vigila sull applicazione del presente regolamento, erogando le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all art. 18-ter della L.R. n. 6/2010. Art. 12 Norme finali e transitorie 1. In fase di prima applicazione, al fine di consentire il rispetto dei termini di legge, la procedura per la formazione dell elenco annuale delle sagre e delle fiere è istruita in deroga alle modalità ed ai termini di presentazione delle istanze, di cui al precedente articolo 4. In particolare, per il solo anno 2016, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 15/11/2016 e la modulistica da utilizzare è quella pubblicata sul sito istituzionale dell Ente. 8

9 ALLEGATO A MODULO D ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE E SAGRE COME DEFINITE DALLA L.R. N. 6/2010 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE ANAGRAFICA Il sottoscritto (nome e cognome) nato a (Comune, Provincia ed eventuale Stato estero) il / /, in qualità di titolare e/o legale rappresentante della ditta individuale/società/associazione/altro (specificare: ) denominata con sede in (indirizzo con codice postale, Comune, Provincia ed eventuale Stato estero) avente Codice fiscale o Partita IVA e iscritta (compilare solo se impresa) al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di in data / / ; consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste in caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, COMUNICA di voler organizzare il seguente evento: sagra; fiera; denominato e situato sul territorio comunale in Via/P.za/Ecc. nei giorni (indicare le date) durante gli orari e con le modalità indicate negli allegati. A TAL FINE DICHIARA Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale lombarda n del 2/8/2016, nonché del regolamento comunale disciplinante questo tipo di manifestazioni: di essere a conoscenza che la presente comunicazione è strumentale all eventuale inserimento della manifestazione indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all art. 18-bis della L.R. n. 6/2010, ovvero all autorizzazione della stessa in quanto attività temporanea svolta su area sottoposta a tutela, non sostituendo in alcun modo ogni tipo di concessione/autorizzazione/segnalazione o altro atto di assenso comunque definito, che si renda necessario per il corretto svolgimento dell evento; di voler ricevere ogni segnalazione informale al seguente numero di telefono nonché ogni comunicazione formale al seguente indirizzo di posta elettronica o 9

10 PEC, che sarà peraltro utilizzato per comunicare eventuali variazioni ai suddetti recapiti. di aver preso visione del Regolamento comunale disciplinante le sagre e di averne compreso il contenuto, con particolare riferimento alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle sagre e delle fiere; che l evento è proposto in area situata parzialmente al di fuori del territorio comunale (campo non obbligatorio); di richiedere che l evento venga inserito nel registro delle sagre, fiere e altre manifestazioni storiche e di pregio (campo non obbligatorio). Comunica infine di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti in questo documento saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Data / / Firma ALLEGATI: 1) copia documento d identità o permesso di soggiorno del dichiarante (se cittadino extracomunitario); 2) copia del programma di massima dell evento, indicando anche gli orari di svolgimento del medesimo; 3) indicazione della tipologia e numero degli operatori di cui è proposta la partecipazione; 4) dichiarazione relativa all eventuale vendita e somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell artigianato locale. 5) planimetria dell area su cui si svolge l evento, con indicazione delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili; 6) indicazione (in planimetri o con altro adeguato sistema) della presenza di servizi igienici compresi quelli per i soggetti diversamente abili. 7) SOLO IN CASO DI RICHIESTA D INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE E DI PREGIO Atto di impegno redatto in base allo schema approvato dal Comune di Poggio Rusco. 10

11 ATTO DI IMPEGNO ALLEGATO ALL ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE E SAGRE COME DEFINITE DALLA L.R. N. 6/2010 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE Io sottoscritto (nome e cognome) nato a (Comune, Provincia ed eventuale Stato estero) il / /, in qualità di titolare e/o legale rappresentante della ditta individuale/società/associazione/altro (specificare: ) denominata con sede in (indirizzo con codice postale, Comune, Provincia ed eventuale Stato estero) avente Codice fiscale o Partita IVA e iscritta (compilare solo se impresa) al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di in data / /, con la presente, CHIEDO che la sagra/fiera denominata venga inserita nel registro delle manifestazioni storiche e di pregio, per il seguente motivo: (in caso di spazio insufficiente è possibile inserire una breve relazione a supporto della richiesta, unitamente ad eventuale documentazione utile a valutare il valore storico o il pregio dell evento). Ammesso l accoglimento della presente richiesta e al corrente delle sanzioni amministrative e penali previste in caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, DICHIARO - che l organizzazione da me rappresentata si impegna per il prossimo e per gli anni a venire, a mantenere il ruolo di promotore della manifestazione in oggetto, alle stesse condizioni che la qualificano come evento storico o di pregio e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale disciplinante lo svolgimento delle sagre; - di essere consapevole che le manifestazioni iscritte nel registro sono, ogni anno, inserite d ufficio nell elenco annuale e nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. Il soggetto organizzatore ha il solo vincolo di comunicare, entro ogni 15 ottobre, le date di svolgimento della manifestazione per l anno successivo. Dichiaro, inoltre: - l impegno a mantenere inalterati programmazione ed allestimenti proposti nella planimetria depositata presso il Comune di Poggio Rusco, ovvero a comunicare l eventuale modifica dei programmi e delle planimetrie con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata per la manifestazione, ferma restando la possibilità di deroga esclusivamente in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà; - di essere consapevole che l eventuale impossibilità ad organizzare la manifestazione deve essere comunicata, almeno 6 mesi prima della data di inizio, al fine di consentire al Comune la ricerca di soluzioni alternative volte garantire l esecuzione di un evento di particolare interesse storico o di pregio per il paese; 11

12 - di essere consapevole che, qualora nell ambito della sagra o della fiera siano previsti eventi per loro natura assoggettati a licenza, autorizzazione, segnalazione certificata (SCIA) o qualsiasi altro atto di assenso comunque definito, le relative istanze vanno presentate nei termini e con le modalità previsti dalle norme che li regolamentano ed i provvedimenti finali vanno acquisiti prima dell inizio della sagra o della fiera; - di rispettare, se ricorre il caso, le altre condizioni poste dal vigente Regolamento comunale per le sagre, con particolare riferimento alle modalità di somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico, agli obblighi in ambito assicurativo, all eventuale garanzia a sostegno delle spese di ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione. Comunico infine di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti in questo documento saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Luogo e data Firma Si allega fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del dichiarante ai sensi dell art. 38 del DPR 445/2000 (non necessario in caso di sottoscrizione digitale del modello) 12

13 C O M U N E D I P O G G I O R U S C O P R O V I N C I A D I M A N T O V A COPIA n. 2013/6862 prot. ORDINANZA N. 45 DEL 18/06/2013 OGGETTO: NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI A GAS GPL (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO) E IMPIANTI DI SICUREZZA DURANTE MERCATI, FIERE, SAGRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SIMILARI SU AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO. AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - PREMESSO che nel territorio del Comune di Poggio Rusco, su aree pubbliche o aperte al pubblico, si organizzazione e svolgono mercati e manifestazioni a vario titolo, con presenza di operatori, stando gastronomici, autonegozi, ecc. e che: si utilizzano impianti a GPL (gas di petrolio liquefatto) si utilizzano impianti elettrici alimentati alla tensione di 220/400 Volt, alimentati dalla rete di distribuzione o da piccoli gruppi elettrogeni; - CONSIDERATO che: il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bidoni e pertanto un non corretto utilizzo può provocare incendi, esplosioni con danni a persone e cose; il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo; l utilizzo di impianti elettrici realizzati all aperto ed in modo provvisorio può creare un rischio di elettrocuzione sia per gli operatori che per chi frequenta tali aree; - RILEVATO dalle cronache nazionali e locali il verificarsi di incidenti, anche gravi, dovuti ad esplosioni di serbatoi di GPL, in occasione di fiere paesane, sagre e mercati; - EVIDENZIANDO la necessità di adottare un regolamento che recepisca le indicazioni date dalle norme CEI per la corretta realizzazione manutenzione degli impianti elettrici utilizzati nelle aree in oggetto; - IN ATTESA che a livello nazionale vengano regolamentate in modo specifico le modalità di gestione degli impianti alimentati a GPL contenuto in bidoni; - VISTE le norme nazionali UNI-CIG e le norme CEI 64-8;

14 - VISTO il Decreto 26/11/1998 del Ministero dell Industria, Commercio e Artigianato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/1998; - VISTO il Decreto 22/01/2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008; - VISTA la nota pervenuta dalla Prefettura di Mantova prot. n. 2013/2294 del 03/06/2013, con la quale invitavano le amministrazioni comunali ad adottare un provvedimento amministrativo, al fine di tutelare la sicurezza e l incolumità delle persone; - SENTITA l Amministrazione comunale di Poggio Rusco; - VISTO l art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; ORDINA Che durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per impianti a gas GPL impiegati nelle stesse: 1. L uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico. 2. Non è consentito l uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande. 3. Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1, devono corrispondere alle seguenti tipologie: a) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati sui banchi di vendita; b) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia; c) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati nelle cucine e negli stando gastronomici; 4. Per ciascun tipo di apparecchio utilizzatore a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell ambito delle proprie competenze), in caso di auto market e simili anche il costruttore/allestitore, in cui si attesti la rispondenza dell impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia (ovvero in assenza di norme specifiche, per analogia la UNI 7129:2001, UNI 7131:1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, ecc.). A tal fine la dichiarazione deve essere resa in conformità al modello di cui all allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 5. La dichiarazione di cui al precedente punto 4., in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l attività non potrà essere esercitata. 6. Gli operatori che utilizzano impianti a GPL, dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l esercizio dell attività a persone e/o cose. 7. E fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL.

15 8. Fatto salvo che l attribuzione del posto ove collocare il banco o auto market o similare nell ambito dei mercati fissi rientra nelle competenze di questo Comune, che vi provvederà tenendo in opportuna considerazione tutti gli aspetti legati alla sicurezza, per quanto concerne invece i mercati comunque denominati e le manifestazioni che hanno carattere di temporaneità (fiere, sagre, manifestazioni locali, ecc.) ove vi sia l impiego di apparecchi utilizzatori a gas (apparecchio provvisto di uno o più bruciatori e di dispositivi di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare il gas combustibile) la collocazione degli stessi dovrà preferibilmente avvenire sul lato perimetrale dell area pubblica adibita a mercato o similare garantendo una distanza minima di m. 5,00 da eventuali fabbricati anche al fine di garantire il passaggio di mezzi di soccorso. Non è ammessa nelle vicinanze la presenza di pozzetti, griglie, grate od altro a protezione di aree sottostanti il piano normale di calpestio. 9. In quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ove applicabile ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (> 6 Kg 21A89BC), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull impianto di GPL. L impiego di detti estintori dovrà essere supportato da previa specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell emergenza almeno di rischio BASSO. 10. Le bombole di GPL utilizzate devono essere riempite tassativamente non oltre l 80% del proprio volume ed esclusivamente da parte di Ditte autorizzate. Un riempimento superiore all 80% effettuato abusivamente presso distributori stradali di GPL può costituire pericolo di scoppio in presenza di variazioni di temperatura dovute anche all irraggiamento solare. 11. Che gli impianti elettrici fissi o mobili del punto vendita (stand, bancarella o autocarro) e gli allacciamenti sino al punto di fornitura siddisfino alle indicazioni sotto riportate: 12. I collegamenti e gli impianti, così come richiesto dalla normativa tecnica, dovranno essere protetti contro i contatti elettrici diretti e indiretti, e dotati di dispositivi di selezionamento e di protezione contro le sovracorrenti. 13. L allacciamento temporaneo realizzato per l alimentazione degli impianti (dal punto di fornitura al punto di vendita) deve essere eseguito seguendo il percorso più breve possibile evitando attraversamenti stradali, zone di transito veicoli e senza costituire intralcio al passaggio delle persone. Sono sconsigliati gli attraversamenti aerei. 14. Il punto vendita dovrà essere ubicato in modo che l allacciamento ed i relativi passaggi consentano la posa dei cavi a terra nelle aree retrostanti le bancarelle, ove non sussiste la possibilità di transito delle persone che frequentano la manifestazione. Qualora non sia possibile eseguire i collegamenti come indicato, si dovrà valutare la possibilità di cambio di posizione, di spostamento del punto di fornitura o l adozione di idonee cautele. 15. Gli allacciamenti dovranno possedere idonee caratteristiche di robustezza meccanica, protezione contro i danneggiamenti e contro gli agenti atmosferici. Qualsiasi allacciamento o impianto provvisorio dovrà essere eseguito solo con inserzione di prese/spina, utilizzando quadri e collegamenti adatti all uso esterno e provvisti di idonea certificazione. Sono vietati i collegamenti con morsetti o giunzioni castrate. 16. Gli impianti dei banchi di vendita, impianti fissi a bordo di autocarro o semifissi per le bancarelle, dovranno essere realizzati in modo conforme a quanto richiesto dalla norma CEI L impianto fisso così come il quadro di distribuzione dello stand, o della bancarella, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di corretta installazione a firma di installatore qualificato. 17. Nel caso in cui l alimentazione elettrica sia fornita con gruppo elettrogeno, le modalità di installazione del gruppo e di collegamento degli impianti dovranno essere certificate da installatore/tecnico qualificato e riportate si schema. L inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Poggio Rusco; il suddetto generatore deve essere collocato in modo

16 tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un ora di esposizione al fuoco. Le sorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l utilizzo dell impianto per il ragionevole periodo della giornata. 18. Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l esito dei controlli dovrà essere riportato su registro. 19. Fatto salvo l esercizio dell azione penale e amministrativa per le violazioni a quanto indicato nella presenza ordinaria, ai sensi dell art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00. In ogni caso, l attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste, deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino. In caso di impossibilità ad adempiere a quanto sopra, l attività non potrà essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall area occupata. Al fine di consentire l adeguamento alla suesposta normativa, si ritiene di fissare un termine congruo concordato con gli indirizzi dell Amministrazione, pertanto le presenti disposizioni entrano in vigore dal giorno 30/09/2013. DISPONE Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento, mediante la sua pubblicazione all albo pretorio comunale e sul sito internet nonché attraverso altri canali d informazione. Di inviare copia della presente ordinanza agli organi di vigilanza: servizio di Polizia Locale, Comando compagnia Carabinieri, Prefettura di Mantova, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Il personale della Polizia Locale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60giorni dalla pubblicazione all albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell art. 9 del DPR 1199/1971. Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio (Arch. Vincenzi Raffaella)

17 COMUNE DI POGGIO RUSCO - Protocollo n /2013 del 18/06/2013 Allegato 1 (N.B. da compilarsi su carta intestata del tecnico sottoscrittore) DICHIARAZIONE IMPIANTI GPL PER SAGRE, FIERE E SIMILARI DICHIARAZIONE in cui si attesta la rispondenza dell impianto utilizzato, alle norme tecniche previste in materia, ovvero in osservanza di norme specifiche, per analogia alla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione (barrare): UNI 7129:2001, UNI 7131:1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, altro Il sottoscritto 1. iscritto all Albo/collegio di in qualità di tecnico incaricato dalla (ditta individuale/società)... in qualità di costruttore/installatore in caso di automarket e simili con sede in via.. n.. C.F./P.I.., svolgente attività di vendita o somministrazione su area pubblica di cibi e/o bevande cotti in mercati, fiere, sagre ed altre manifestazioni pubbliche similari su aree pubbliche o aperte al pubblico DICHIARA 1. che l attività sopra indicata utilizza gas combustibile solamente per esigenze di cottura di prodotti alimentari; 2. che la cottura dei prodotti alimentari avviene: mediante un singolo apparecchio utilizzatore a gas per la cottura istallato sul banco di vendita rispondente alle seguenti caratteristiche: gli apparecchi utilizzatori a gas (apparecchio provvisto di uno o più bruciatori e di dispositivi di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare il gas combustibile) non presentano perdite di gas a valle del collegamento all impianto e inoltre: risultano non risultano marcati CE; sono non sono muniti di termo valvola di sicurezza; di un numero massimo di bidoni pari a.. corrispondente alla quantità fissata nel documento di omologazione rilasciato dal costruttore dell impianto; alloggiati in. di un recipiente in pressione, di tipo fisso, verificato e collaudato secondo quanto previsto dalle norme vigenti; **************** mediante n. apparecchi utilizzatori a gas per la cottura istallati su autonegozio per la gastronomia targato:, marca. Alimentato con impianto fisso, aventi le seguenti caratteristiche: gli apparecchia utilizzatori a gas (apparecchio provvisto di uno o più bruciatori e di dispositivi di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare il gas combustibile) non presentano perdite di gas a valle del collegamento all impianto e inoltre: risultano non risultano marcati CE; sono non sono muniti di termo valvola di sicurezza; l alimentazione degli apparecchi utilizzatori a gas avviene tramite l utilizzo:

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