REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, CIMITERIALE E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

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1 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, CIMITERIALE E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con delibera CC N 13/2011

2 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, S O M M A R I O Art. DESCRIZIONE Art. DESCRIZIONE 1 2 CAPO I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI -NORME GENERALI Oggetto del regolamento Responsabilità del Comune CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI CAPO XiI CONCESSIONI IN USO DI LOCULI ED AREE EDIFICABILI Concessioni private nei cimiteri Divieti di concessione Programmazione delle concessioni di loculi cimiteriali 3 4 Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali Obblighi del custode del cimitero CAPO XIII PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI Disciplina del trasporto dei cadaveri Facoltà di disporre della salma e dei funerali Vigilanza per il trasporto dei cadaveri Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI Atto di concessione Durata delle concessioni Tariffa delle concessioni- Responsabilità per danni Aventi diritto all uso Ammissione alla tumulazione Divieto di cessione dei diritti d uso CAPO XIV DIRITTO ALL USO Ricevimento dei cadaveri Sepoltura nei giorni festivi Orario di apertura dei cimiteri al pubblico Divieti di ingresso nei cimiteri Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri Riti funebri all'interno dei cimiteri CAPO V INUMAZIONI TUMULAZIONI E CREMAZIONI Inumazioni e tumulazioni - Normativa Inumazioni e tumulazioni - Termini Epigrafi Introduzione di cassette con resti mortali o ceneri in nicchie occupate da feretri Inumazioni e tumulazioni Oneri Cremazioni Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche Destinazione delle ceneri Autorizzazione per l affidamento personale delle ceneri Autorizzazione alla dispersione delle ceneri Modalità conservative delle urne Cinerario Comune, Giardino delle Rimembranze, senso comunitario della morte Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Esumazioni ed estumulazioni - Normativa Esumazioni ordinarie Esumazioni straordinarie Estumulazioni ordinarie Estumulazioni straordinarie Esumazioni ed estumulazioni - Oneri Lavori privati nei cimiteri Materiali di scavo Sospensione dei lavori Opere private Vigilanza - Collaudo CAPO VII LAVORI EDILI ALL INTERNO DEL CIMITERO Doveri in ordine alla manutenzione CAPO XV MANUTENZIONE CAPO XVI RINNOVO DELLE CONCESSIONI RINUNCIA ALLE CONCESSIONI Rinnovo delle concessioni Rinuncia alle concessioni Rinuncia alle concessioni Rimborso parziale del canone CAPO XVII DECADENZA DELLE CONCESSIONI E DISCIPLINA IPOTESI PARTICOLARI Cause di decadenza Procedura per la regolarizzazione delle concessioni Disciplina concesioni perpetue Nuove tumulazioni in concessioni perpetue CAPO XVIII ILLUMINAZIONE VOTIVA Modalità di svolgimento del servizio Campo di applicazione Orario del servizio Sospensione del servizio Tariffe Durata del contratto Divieti Installazione di portalampade speciali Tutela dei dati personali Norme abrogate Pubblicità del regolamento Rinvio dinamico Vigilanza - Sanzioni Entrata in vigore. CAPO XIX DISPOSIZIONI FINALI CAPO VIII TRASPORTI FUNEBRI Modalità di svolgimento del servizio Tariffe CAPO IX ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Orario per il trasporto dei cadaveri Orazioni funebri Modalità del trasporto e percorsi consentiti Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri Trasporto a mano o a spalla Trasporto di morti di malattie infettive- diffusive Trasporto di cadavere portatore di radioattività CAPO X TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI DA E PER L ESTERO Trasporto per altro Comune Trasporto da altro Comune Trasporto per la cremazione Trasporto delle ceneri Trasporto da e per l estero CAPO XI DISPOSIZIONI PARTICOLARI Trasporto di ossa umane e altri resti mortali Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi 2

3 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, CAPO I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui: a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; b) al R.D. 1/7/1937 n.1379 Convenzione di Berlino; c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; d) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; e) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri, e successive modificazioni ed integrazioni; f) Legge 28/2/2001 n.26 e D.M. Interno 1/7/2002 (tariffe) g) alla Circolare del Ministero della Salute n.400 del 21/5/2002 (decentramento) h) alle norme regionali ed in particolare alla deliberazione Giunta Regionale n del 24/02/2003; i) al D.P.R. 15/07/2003 n.254 (rifiuti sanitari); l) alla legge regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, recante Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri; m) legge regionale 25/06/2008 n. 15 Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure ; i servizi funebri e cimiteriali di questo comune, il servizio per i trasporti funebri e la concessione in uso, a privati o enti, di loculi o aree edificabili. Art. 2 - Responsabilità del comune. Il comune, mentre ha cura perchè nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc. CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI Art. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dalla dotazione organica vigente e dai relativi profili professionali. Art. 4 - Obblighi del custode del cimitero. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico: a) una copia del presente regolamento; b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri. Art. 5 - Disciplina del trasporto dei cadaveri. CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI 3

4 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché le norme regionali e le disposizioni relative ai trasporti funebri contenute in questo regolamento comunale. Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali. 1. Il funerale è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. 2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. 3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.). Art. 7 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri. L ufficiale dello stato civile, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza. Art. 8 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione. 1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa. 2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.). Art. 9 - Ricevimento dei cadaveri. CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI 1. Nel cimitero comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ceneri ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n Art Sepoltura nei giorni festivi. 1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. 2. L ufficiale dello stato civile può autorizzare le sepolture nei giorni festivi solo per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario dell azienda sanitaria locale. Art Orario di apertura dei cimiteri al pubblico. 1. L orario di apertura al pubblico è il seguente: dalle ore 8.00 alle nel periodo invernale (ottobre marzo) e dalle ore 7.00 alle nel periodo estivo (aprile settembre). 2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche. 4

5 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, Art Divieti di ingresso nei cimiteri. Nei cimiteri è vietato l'ingresso: a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; b) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto. Art Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri. 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato: a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare; b) introdurre armi, cani o altri animali; c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi; e) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri; f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero; g) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari; h) commerciare oggetti di decorazione delle tombe; i) chiedere l elemosina od offerte; l) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio. 2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero. Art Riti funebri all'interno dei cimiteri. 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, con rito civile, con rito della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. 2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali. CAPO V INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI Art Inumazioni e tumulazioni - Normativa. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali. Art Inumazioni e tumulazioni - Termini. 1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un 5

6 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, massimo di tre giorni nel periodo estivo e sette nel periodo invernale. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni. 3. L'accordo risulta in calce alla richiesta. 4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone l inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n Nelle inumazioni le fosse sono assegnate in ordine progressivo. Art Epigrafi. 1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. 2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. 3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime seguite dalla traduzione in italiano. 4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. Art Introduzione di cassette con resti mortali o ceneri in nicchie occupate da feretri. 1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali o ceneri nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali o ceneri a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza. 2. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale. Art Inumazioni e tumulazioni - Oneri. 1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni devono avvenire sotto la vigilanza di personale comunale. 2. A Tutte le operazioni relative alle tumulazioni gli interessati debbono provvedere direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti non essendo i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi di detti oneri. 3. Sono, comunque, sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali. 4. In entrambi i casi, sono a carico degli interessati le tariffe relative ai diritti cimiteriali determinate con deliberazione della Giunta Comunale. 5.Il costo del servizio di inumazione, determinato dalla Giunta Comunale, è a carico della famiglia del defunto, salvo i casi di indigenza, bisogno o disinteresse da parte dei famigliari. In questi casi il costo è a carico del Comune di ultima residenza. Art. 20 Cremazioni. 1. La materia è disciplinata da: art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440; art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26; circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell art. 3 della legge 30/03/2001, n Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/ Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge. 6

7 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, Art. 21 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche. 1. L autorizzazione alla cremazione spetta all ufficiale di stato civile del comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 1. L autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità: a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b) l iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell iscrizione all associazione. L iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari; c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della unanimità di essi, manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso; d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette. 2. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali. 3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall ASL del luogo di amputazione, come previsto dall art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n Art. 22 Destinazione delle ceneri. 1. Le ceneri possono essere: - tumulate nel cimitero in cellette cinerarie, cellette ossario, loculi, tombe di famiglia; - conservate nel cinerario comune che nel Comune di ROCCA GRIMALDA coincide con l ossario comune; - inumate, qualora le caratteristiche del materiale dell urna lo consentano; - consegnate al soggetto affidatario (art. 23) ; - disperse, nei modi e luoghi indicati all art Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell ambito territoriale del Comune di ROCCA GRIMALDA. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere anche l autorizzazione del Comune di competenza. Art. 23 Autorizzazione per l affidamento personale delle ceneri. 1. L affidamento personale di un urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. 2. La consegna dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 7

8 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. Rimane inteso che l affidamento si concretizza solo con accettazione da parte dell affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale. 3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l espressione della maggioranza sull affidamento stesso e/o sull affidatario, l urna cineraria è tumulata nel cimitero a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta per il periodo previsto dall apposito regolamento. 4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune di ROCCA GRIMALDA, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione: a) i dati anagrafici e la residenza dell affidatario, nonché i dati identificativi del defunto; b) la dichiarazione di responsabilità per l accettazione dell affidamento dell urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato; c) l accettazione dell affidatario a garantire i controlli da parte del Comune; d) l obbligazione per l affidatario di informare l Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell affidamento; e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell urna; f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell urna in cimitero, nel caso in cui l affidatario non intendesse più conservarla; g) dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all affidamento sanciti dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. 4. Il luogo ordinario di conservazione dell urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell affidatario della variazione del luogo di conservazione dell urna cineraria per l ottenimento della autorizzazione al trasporto dell urna. 5. Nel caso in cui l affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. 6. In caso di decesso dell affidatario, chiunque rinvenga un urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale. 7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l indicazione: 1) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto; 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data; 3) per i recessi dall affidamento: dell identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso; 4) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate. Art. 24 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri. 1. L autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall ufficiale di stato civile del comune di ROCCA GRIMALDA nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta ovvero nel caso in cui siano disperse nel territorio comunale. 2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l indicazione: a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge; b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri; c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse. 3. L autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità: 8

9 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell iscrizione all associazione. L iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari; unicamente: a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero comunale (giardino delle rimembranze); b) in natura, all interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi; in aree eventualmente individuate dall Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto; c) la dispersione nell alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti; d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro; e) nel cinerario comune. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall articolo 3, c.1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada). 4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale. 5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l attività funebre di cui all articolo 13 della Legge Regionale n. 19/ La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all ora autorizzata. Per la dispersione all interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal responsabile del cimitero. 7. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di ROCCA GRIMALDA, anche tramite il responsabile del cimitero. 8. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite. 9. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal comune di ROCCA GRIMALDA ma in territorio nazionale, l ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso. I soggetti legittimati alla dispersione sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri. Art. 25 Modalità conservative delle urne. 1. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in celletta (nicchia cineraria). 2. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se contenute in contenitore di materiale resistente all azione degli agenti atmosferici e di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l entrata di liquidi. 9

10 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, 3. In caso di affidamento familiare l urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione. Art. 26 Cinerario Comune, Giardino delle Rimembranze, senso comunitario della morte. 1. Nel cimitero del Comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione; il cinerario comune si trova all interno dell ossario comune. 2. All interno del cimitero del Comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri. 3. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, è realizzata, a spese dei congiunti, apposita targa collettiva riportante i dati anagrafici del defunto. Art. 27 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie. 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. 2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. 3. La consegna dell urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest ultimo conservato. CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art Esumazioni ed estumulazioni - Normativa. 1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, nonchè quelle regionali (D.G.R. n del 5/08/2002) e quelle integrative di questo regolamento. Art Esumazione ordinarie. 1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. 2. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nel periodo: dal 1 ottobre al 30 aprile. 3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, i familiari vengono avvisati circa il giorno e l'ora presunta in cui l esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo. Art Esumazioni straordinarie. 1. L esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell Autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e con autorizzazione 10

11 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione solo nel periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta aprile di ogni anno. 2. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 come modificate dal D.G.R. n del che prevedono la sola presenza dell incaricato del servizio di custodia del cimitero, come per quelle ordinarie. 3. Se sono trascorsi piu di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le limitazioni stagionali previste dalla lettera a) dell art.84. Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al servizio competente della ASL che provvederà al controllo della causa di morte, e se non dovuta a cause infettive, concederà il parere; in caso contrario l esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Art. 31 Estumulazioni ordinarie. 1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n Anche per le estumulazioni (come avviene per le esumazioni ordinarie) non occorre il parere sanitario per la raccolta dei resti in caso di completa mineralizzazione. Art. 32 Estumulazioni straordinarie. 1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: - a richiesta dei famigliari, prima dello scadere della concessione; - su ordine dell Autorità giudiziaria. Le estumulazioni su ordine dell Autorità giudiziaria possono essere eseguite in ogni momento dell anno; quelle richieste dai famigliari possono essere eseguite solo nel periodo dal primo settembre al trentuno maggio di ogni anno. 2. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto del feretro di cui all art.88 del D.P.R. 285/90 saranno autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione del feretro si basa su elementi visivi e può essere fatta dall incaricato del servizio di custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta, il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purchè il feretro venga sistemato in cassa metallica. 3. I resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, oppure alla cremazione, previa domanda degli aventi diritto. Se non sussiste alcuna indicazione di collocazione dei resti mortali, questi vengono collocati nell ossario comune del cimitero. 4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, esso è avviato per l inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione puo essere ridotto rispetto al termine ordinario con ordinanza del Sindaco. Art Esumazioni ed estumulazioni - Oneri. 1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono avvenire sotto la vigilanza di personale comunale. 2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe approvate con deliberazione della Giunta comunale. Art Lavori privati nei cimiteri. CAPO VII LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO 1. Per l esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o che il Comune non ritiene di dover eseguire, gli interessati debbono valersi dell opera di privati imprenditori, in possesso dei requisiti di ordine professionale richiesti dalla normativa vigente. 11

12 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, 2. Per gli interventi edilizi di cui al precedente comma 1, i singoli progetti debbono essere approvati dal competente organo del Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. 3. Nell atto di approvazione del progetto di costruzione delle sepolture private viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. 4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l esterno del cimitero. 5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. 6. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di manutenzione ordinaria in genere, nonché la collocazione di lapidi, ricordi e similari, è sufficiente una comunicazione scritta al Comune. 7. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è regolamentata e determinata, con apposito provvedimento di carattere generale, dalla Giunta Comunale. 8. E' escluso il rilascio di titoli abilitativi ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro. 9. Più in generale, in riferimento alle procedure, trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune. Art Materiali di scavo. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato. Art Sospensione dei lavori. Nel periodo dal 15 ottobre al 15 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre sono consentiti solamente lavori di riordino o abbellimento. Art Opere private - Vigilanza - Collaudo. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri. Art Modalità di svolgimento del servizio. CAPO VIII TRASPORTI FUNEBRI 1. Il servizio sarà assicurato nel pieno rispetto delle norme di cui al Capo IV del «Regolamento di polizia mortuaria» approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, in una delle forme previste dagli artt. 113 e 113-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. 2. La scelta della forma di gestione potrà essere oggetto di apposita deliberazione con la quale, ove occorra, sarà integrato il presente regolamento. Art Tariffe. 1. Ai sensi di quanto dispone l art. 16 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.p.r. n. 285/1990, il trasporto delle salme è: a) a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla giunta comunale; b) a carico del comune nei casi previsti dalla legge. 2. Il trasporto è comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. 3. La tariffa di cui al primo comma disciplina anche l imposizione del diritto di cui all art. 19 del regolamento sopraccitato. 12

13 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, Art Orario per il trasporto dei cadaveri. CAPO IX ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1. Il sindaco, in relazione al disposto dell art. 22 del d.p.r. n. 285/1990, con apposito provvedimento, può disciplinare: - l orario per il trasporto dei cadaveri; - i percorsi consentiti; - il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. 2. L orario per il trasporto dei cadaveri deve essere compatibile con quello di apertura dei cimiteri. Art. 41 Orazioni funebri. Gli oratori per i funerali civili, i sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione, sono richiesti direttamente dai familiari del defunto e possono intervenire all accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale fissate dal presente regolamento. Art Modalità del trasporto e percorsi consentiti. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: a) il prelievo della salma dall abitazione o dall istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; b) il corteo, a passo, alla chiesa, tempio o piazza, con sosta per le esequie ordinarie; c) il proseguimento al cimitero con l itinerario più breve, senza svolgimento di cortei, salvo espressa autorizzazione. Art Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri. 1. Lungo il percorso i cortei funebri, ai sensi dell art. 163 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non possono essere interrotti. Art Trasporto a mano o a spalla. 1. Nel rispetto delle disposizioni precedenti, il trasporto può essere effettuato a mano o a spalla, da persone designate dalla famiglia del defunto. 2. Detta modalità di trasporto è comunicata all amministrazione comunale specificando anche il tratto di percorso che si intende effettuare. 3. Di norma il tratto di percorso da effettuarsi a mano o a spalla non può superare i 500 metri ed il carro funebre deve sempre seguire il corteo. Art Trasporto di morti di malattie infettive-diffusive. 1. Se la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 2. E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Art Trasporto di cadavere portatore di radioattività. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. 13

14 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, Art Trasporto per altro Comune. CAPO X TRASPORTI DA E PER ALTRI COMUNI - DA E PER L ESTERO 1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco ai sensi dell art. 24 e seguenti del Regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n L autorizzazione è rilasciata su domanda dei familiari del defunto. 3. Il decreto di autorizzazione è comunicato al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento. 4. Se è richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto è comunicato anche a questi comuni. Art Trasporto da altro Comune. 1. Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione, sono trasportate direttamente al cimitero, ove, da parte del custode, sono accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato. 2. Per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute in casse regolamentari, il Sindaco, sentito il parere del responsabile del competente servizio sanitario della A.S.L., può autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente regolamento. Art Trasporto per la cremazione - Trasporto delle ceneri. 1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva dimora, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Art Trasporto da e per l estero. Per i trasporti da e per l estero trovano applicazione le norme di cui all art. 25 e seguenti del d.p.r. n. 285/1990. CAPO XI DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art Trasporto di ossa umane e altri resti mortali. 1. Il trasporto di ossa umane e altri resti mortali assimilabili, entro l ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, fuori del comune, in Stati esteri, è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere. 2. Detto trasporto non è comunque soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive-diffusive. 3. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono in ogni caso raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto. 4. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta deve recare l indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Art Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi. 1. Per il trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi di cui all art. 7 del regolamento approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, non trovano applicazione le norme del presente regolamento. 2. I detti trasporti sono disciplinati dall azienda sanitaria locale. 14

15 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, CAPO XII CONCESSIONE IN USO DI LOCULI ED AREE EDIFICABILI Art Concessioni private nei cimiteri. 1. Il Comune può concedere in uso a privati: aree per tombe di famiglia o monumentali, loculi individuali e nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e/o urne cinerarie. 2. Le concessioni in uso sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile. 3. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili. 4. Quando il numero dei loculi disponibili scende sotto il 21 (ventuno), i medesimi sono riservati in concessione unicamente alla persone nate e/o residenti nel Comune di ROCCA GRIMALDA. Art Divieti di concessione. 1. Tali concessioni non possono essere fatte: a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione; b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti. 2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, è notificato agli interessati nei termini di legge. Art Programmazione delle concessioni di loculi cimiteriali. 1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute. CAPO XIII PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI Art Atto di concessione. 1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 55 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto. 2. L'atto di concessione segue lo schema predisposto dall amministrazione comunale. Art Durata delle concessioni. 1. Le concessioni di loculi e nicchie ossario cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30(TRENTA) dalla data di sepoltura, salvo rinnovo. 2. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 dalla data di concessione, salvo rinnovo. 3. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo, i loculi e le aree tornano nella piena disponibilità del comune. Art Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni. 1.Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa, stabilita da apposita delibera della Giunta Comunale, in vigore al momento della domanda di concessione. 15

16 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, La Giunta Comunale può stabilire tariffe particolari per la concessione di loculi o nicchie ossario già in precedenza occupati da salme o da resti mortali e tornati nella piena disponibilità del Comune. 2. Il rilascio delle concessioni di loculi, nicchie ossari cimiteriali e aree edificabili intestate ai non residenti e non nati nel Comune di ROCCA GRIMALDA per le tumulazioni di persone non nate e non residenti nel Comune di ROCCA GRIMALDA sono maggiorate del 20% (venti) della tariffa in vigore al momento della domanda di concessione. La maggiorazione non si applica per le tumulazioni di persone che sono state residenti a ROCCA GRIMALDA per almeno 15 (quindici) anni. 3. Per l applicazione della maggiorazione del 20% devono ricorrere i requisiti inerenti la non nascita o la non residenza sia con riferimento all intestatario della concessione che con riferimento alla persona da tumulare. La maggiorazione non si applica se la concessione viene rilasciata a nato o residente in ROCCA GEIMALDA, o a non nato e non residente a ROCCA GRIMALDA ma per la tumulazione di persona nata o residente in ROCCA GRIMALDA o che è stata residente a ROCCA GRIMALDA per almeno 15 (quindici) anni. 4. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri. CAPO XIV DIRITTO ALL'USO Art Aventi diritto all'uso. 1. Il diritto di sepoltura, nei loculi e nelle nicchie ossario, è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione, o, su sua esplicita richiesta, al coniuge, ai discendenti o agli ascendenti diretti. 2. Il diritto alla tumulazione nelle tombe di famiglia è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione. 2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti. 3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione o successivamente, così anche per maggiori limitazioni. 4. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi. 5. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari. Art Ammissione alla tumulazione. 1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa. 2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai Sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione. 3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. 4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza. Art Divieto di cessione dei diritti d'uso. 16

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