Determinazione n del 03/12/2015
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- Adriano Meli
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1 Determinazione n del 03/12/2015 Oggetto: Ditta Caseificio Sociale Ballottara soc. coop.agricola. via Bugno Bergantino (RO) allevamento suinicolo - cod IPPC 6.6 b) allegato VIII alla parte II del D.Lgs n. 152/06 e s.m- Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito modifica non sostanziale per incremento numero di capi. D.L.vo 152/06 e s.m.; L.R. 26/07 e s.m. Il Dirigente VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità della dirigenza negli Enti locali; VISTO l'art. 51 dello Statuto della Provincia; VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi Sistema decisionale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del , così come modificato con deliberazione Giunta provinciale n. 145/33280 del ; CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo; VISTO il D.L.vo 152 del e s.m.; VISTA la L.R , n. 26; VISTE le disposizioni di cui alla L /1990 n. 241 ed al DPR n. 445; PREMESSO che la ditta Caseificio Sociale Ballottara soc. coop.agricola. via Bugno Bergantino (RO), è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per la gestione di un allevamento suinicolo con annesso caseificio, per una potenzialità di capi/suini ciclo,giusta determinazione provinciale n del , come successivamente aggiornata con determinazione n del ; VISTA la domanda di modifica non sostanziale dell'aia, inoltrata dalla ditta in questione ed acquisita agli atti il , prot ed il , prot , per un progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo in questione ; CONSIDERATO che detto progetto prevede l'aumento della capacità di accasamento da capi suini/ciclo a capi suni/ciclo, a seguito della costruzione di un nuovo capannone per 1494 capi, con contestuale demolizione di n.2 capannoni, indicati nella planimetria con le lettere B, C per complessivi 420 capi; VISTA la determinazione n. 904 del di non assoggettabilità a Valutazione d'impatto Ambientale, con prescrizioni, del progetto in questione; VISTO l'avvio del relativo procedimento amministrativo prot del ; VISTA l'istanza di riesame contro la determinazione n del , inoltrata dai legali
2 della ditta Caseificio Sociale Ballottara scrl -agli atti della scrivente prot del , in ordine ai limiti imposti di ammoniaca, idrogeno solforato ed odore ed alle modalità di monitoraggio degli inquinanti succitati; VISTO gli esiti della conferenza di servizi istruttoria del , nella quale, preso atto della domanda in questione e dell'istanza di revisione di cui sopra, si è deciso di aggiornare la trattazione al ; VISTO gli esiti della conferenza di servizi istruttoria del , nella quale gli Enti, hanno ritenuto opportuno effettuare degli approfondimenti, alla luce delle considerazioni esposte dalla ditta, soprattutto in merito agli odori; VISTO gli esiti dell'incontro istruttorio svoltosi tra gli Enti il , nel quale, visto la documentazione presentata dalla ditta, si è deciso di accettare, con prescrizioni, la richiesta del proponente di non fissare alcun valore limite alle immissione odorigene ai recettori, in attesa che anche lo Stato Italiano fissi dei limiti di accettabilità per l odore in aria ambiente; ATTESO che l ammoniaca è un inquinante che, oltre ad avere effetti a livello globale quale precursore di SIA (Secondary Inorganic Aerosol), è anche un agente chimico di interesse sanitario in quanto pericoloso se inalato (indicazione di pericolo H331 Tossico se inalato), lo stesso dicasi per l acido solfidrico (indicazione di pericolo H330 Letale se inalato); CONSIDERATO che tra gli inquinanti emessi dai ricoveri, dai lagoni di deposito dei liquami e dal depuratore aziendale, vi sono anche composti di interesse sanitario, quali, ammoniaca ed acido solfidrico; VISTE le verifiche analitiche dei monitoraggi ambientali eseguiti presso alcuni recettori, sia in regime di autocontrollo sia con controlli dell ente competente, che rilevano la presenza di ammoniaca e acido solfidrico; RITENUTO necessario caratterizzare il rischio sanitario correlato all inquinamento ambientale derivante dall attività in esame; VISTE le Linee Guida per la Valutazione del Rischio Sanitario, redatte nel 2004 da ARPAV in collaborazione con il Centro Tematico Regionale di Epidemiologia Ambientale ULSS 22 ( VALUTATE le informazioni riportate sui documenti pubblicati dal Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry - U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Toxicological profile for AMMONIA Settembre 2004 Toxicological profile for HYDROGEN SULFIDE and CARBONYL SULFIDE Ottobre 2014 RITENUTO necessario, al fine di limitare l incidenza degli effetti avversi di detti inquinanti nelle persone esposte, fissare dei limiti alle concentrazioni ai recettori più prossimi; VERIFICATA, pertanto, la necessità di reperire degli standard di riferimento che quantifichino la relazione tra esposizione agli inquinanti e risposta nella popolazione, ritenuti idonei allo scopo i valori di RfC (EPA's Reference Concentration for Chronic Inhalation Exposure) riportati nel database IRIS (Integrated Risk Information System), pari a 100 µg/m 3 per l ammoniaca e 2 µg/m 3 per l acido solfidrico;
3 CONSIDERATO che gli allevamenti intensivi di cui al punto 6.6 lettera b) dell allegato VIII alla parte II del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i. esistono: il documento Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - Luglio 2003 il Final Draft Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs Agosto 2015 VISTA la DGR n del 28 aprile 2009 D.lgs 18 febbraio 2005 n. 59 LR 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione dell inquinamento. Approvazione Linee Guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici e del Piano Monitoraggio e Controllo (PMC). VISTO gli esiti della conferenza di servizi decisoria del , nella quale si è proposto: di accettare la richiesta del proponente di non fissare alcun valore limite alle immissione odorigene ai recettori, in attesa che anche lo Stato Italiano fissi dei limiti di accettabilità per l odore in aria ambiente; di ritenere necessario caratterizzare il rischio sanitario correlato all inquinamento ambientale derivante dall attività in esame, per gli inquinanti emessi tipo ammoniaca ed acido solfidrico, fissando per essi i valori di RfC (EPA's Reference Concentration for Chronic Inhalation Exposure) riportati nel database IRIS (Integrated Risk Information System), pari a 100 µg/m 3 per l ammoniaca e 2 µg/m 3 per l acido solfidrico e prevedendo il loro monitoraggio, così come proposto dalla ditta; di mantenere il monitoraggio degli odori emessi dalle sorgenti emissive ( capannoni, lagoni,ecc ), così come proposto dalla ditta, prendendo come valore di riferimento, il massimo riportato nella tabella 3.81 del Final Draft Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs Agosto 2015.; di prescrivere che prima dell'aumento del numero di capi, siano effettuati i monitoraggi di cui sopra, al fine di verificarne i risultati ottenuti e proporre le eventuali azioni di adeguamento; di prescrivere che qualora dai monitoraggi-ante aumento del numero di capi, vi siano superamenti di ammoniaca ed acido solfidrico ai ricettori, la ditta dovrà inviare un piano di adeguamento, che sarà esaminato dagli Enti competenti; qualora i valori di odore rilevati alle sorgenti emissive, fossero superiori al valore massimo previsto nella tabella 3.81 del Final Draft Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs Agosto 2015, la ditta dovrà presentare un piano di gestione degli odori per verificare gli interventi possibili, alla luce anche dei criteri riportati al paragrafo del Final Draft citato, che sarà valutato dagli Enti competenti ; nonché di acqusire la seguente ulteriore documentazione: PMC integrato con le modalità di controllo delle emissioni in atmosfera, l'indicazione delle modalità di controllo delle acque di falda ( frequenza ) e dei parametri analizzati, inserimento nella fase di gestione dell'impianto, dei parametri monitorati nell'alimentazione, quali sostanza secca, proteina grezza *, fosforo * nei mangimi (* eventualmente rilevata nei cartellini dei mangimi), conformemente a quanto previsto dalla DGRV n.1105 /2009; integrazione dello stesso con le parti richiamate del manuale di gestione ISO 14001, previo confronto con l'arpav; scheda C10 con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dei piezometri installati od in via d'installazione; relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m e DGRV n. 395 del ,sulle sostanze pericolose per l'ambiente. VISTO le integrazioni inviate dalla ditta a seguito della succitata conferenza di servizi del
4 ed acquisite il , prot ; CONSIDERATO che tale procedimento è stato pubblicizzato nel web della provincia- alla sezione ingegneria- pagina AIA- procedimenti in corso, ed alla data odierna non sono pervenute osservazioni; RITENUTO di emettere un unico provvedimento sostitutivo delle determinazioni n del e n del ; determina 1. di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Caseificio Sociale Ballottara soc. coop. agricola via Bugno Bergantino (RO), per una modifica non sostanziale dell'annesso allevamento suinicolo ( codice IPPC 6.6 b dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs n. 152/06 e s.m impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini con più di 2000 posti suini da produzione ( di oltre 30 Kg) ) come da domanda della ditta in questione, acquisita agli atti il , prot ed il , prot ; 2. di ritenere abrogato il provvedimento n del , come modificato dalla determinazione n del , in quanto sostituito dalla presente determinazione; 3. di dare atto che la modifica proposta consiste nell aumento della capacità di accasamento da capi/ciclo a capi/ciclo a seguito della costruzione di un nuovo capannone per capi, con contestuale demolizione di n. 2 capannoni, indicati nella planimetria n.1 allegata con le lettere B e C, per complessivi 420 capi; 4. di dare atto che il gestore, prima di aumentare il numero di capi allevati, dovrà : inoltrare agli Enti competenti ( Provincia, Comune, Arpav ed ASL18 ) apposito cronoprogramma, con evidenziati i tempi per la dismissione dei capannoni B e C, l'inizio dell'accasamento degli animali nel nuovo capannone ed i tempi necessari per l'ingrasso dei suinetti; effettuare i controlli alle immissioni di ammoniaca ed acido solfidrico, presso i ricettori indicati nella planimetria n.2, con le sigle R1, R2, R3, R4 ( PMC - capitolo A- Emissioni Diffuse - punto A.1) secondo le seguenti modalità: Tempi di campionamento, in funzione della concentrazione attesa dovrà essere deciso il tempo minimo di campionamento, in ogni caso questo non potrà essere inferiore a 24 ore; Metodi di campionamento, dovranno essere usati metodi idonei a valutare le concentrazioni in aria ambiente; Condizioni di campionamento, i campionamenti dovranno essere eseguiti nelle condizioni più gravose e nella relazione conclusiva dovranno essere indicati: - Dati meteo - Numero animali presenti - Quantità acqua reflua trattata al depuratore - Quantità liquami presenti nelle 5 vasche effettuare i controlli alle emissioni odorigene (come da proposta della ditta - punto A2 del PMC ), mediante olfattometria dinamica, da ogni sorgente emissiva ( porcilaie, lagoni,
5 depuratore ); Qualora i valori di concentrazione di NH 3 e H 2 S riscontrati presso i ricettori dovessero essere superiori, rispettivamente, a 100 μg/m 3 e 2 μg/m 3, dovrà essere presentato un piano d adeguamento che descriva le azioni tecniche e gestionali e i tempi necessari per il rientro. Tale piano dovrà essere trasmesso a Provincia, Comune, ARPAV ed Azienda ULSS 18 e, così come approvato, farà parte integrante dell'aia; Qualora i valori di concentrazione di odore dai capannoni, dai sistemi di stoccaggio dei liquami o dall impianto di depurazione dell annesso caseificio dovessero essere superiori, rispettivamente, al valore massimo riportato nella tabella 3.81 del Final Draft Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs Agosto 2015, ai valori riportati sulla Linea guida per le emissioni odorigene in atmosfera da impianti di depurazione reflui della Regione Lombardia, la ditta dovrà presentare un piano di gestione degli odori per verificare gli interventi possibili, alla luce anche dei criteri riportati al paragrafo del Final Draft citato, che sarà valutato dagli Enti competenti ( Provincia, Comune, ARPAV ed Azienda ULSS 18) e, così come approvato, farà parte integrante dell'aia); 5. di stabilire che i controlli di cui al punto 4 devono essere effettuati nella situazione attuale, poi con i capi nel capannone nuovo (mantenendo la capacità complessiva di capi) ed infine con capi possibilmente nella stessa stagione climatica, al fine di avere dati confrontabili; 6. di prendere atto che semestralmente il gestore effettuerà autocontrolli alle immissioni di ammoniaca e di acido solfidrico presso i recettori indicati, nella planimetria n.2 allegata, con le sigle R1, R2, R3 e R4, seguendo i criteri riportati al punto A1 del PMC ed autocontrolli alle emissioni di odore seguendo i criteri riportati al punto A.2 del PMC; 7. per quanto riguarda la gestione, le modalità di movimentazione e trasporto degli effluenti prodotti dall'attività di allevamento IPPC, il gestore deve attenersi a quanto dichiarato nella documentazione A.I.A presente agli atti della Provincia di Rovigo e nel PUA, nel rispetto della periodicità, della frequenza e dei mezzi utilizzati ivi previsti; 8. ogni variazione delle modalità di gestione dei liquami prodotti rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di A.I.A., deve essere tempestivamente comunicata e documentata ai competenti uffici della Provincia di Rovigo; 9. di prendere atto che, semestralmente, il gestore effettuerà sugli effluenti i controlli riportati nella tabella Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo del PMC allegato; 10. di autorizzare l'impianto di depurazione di 2^ categoria di tipo biologico a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue provenienti dall annesso caseificio alle seguenti prescrizioni: 9.1) le acque depurate sono scaricate nello Scolo Marughello; 9.2) il punto in cui vengono effettuati i prelievi per i campionamenti ed i controlli deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile; 9.3) le caratteristiche delle acque depurate scaricate devono essere conformi ai limiti di emissione indicati in Tab. 3, Allegato 5 alla Parte III del D. L.vo 152/2006; 9.4) i limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
6 9.5) i controlli dovranno essere effettuati nei tempi e nei modi riportati nella tabella emissioni in aqua ( Scarichi ) del PMC allegato; 9.6) i fanghi prodotti devono essere periodicamente smaltiti nei tempi e nei modi di cui alla Parte IV del D. L.vo 152/2006 e s.m.i.; 9.7) la ditta dovrà mantenere attivo e monitorare nel tempo il livello dei liquami nelle vasche di stoccaggio, secondo le modalità a suo tempo proposte; 9.8) la ditta dovrà predisporre un calendario dell'attivazione di detto scarico, da comunicare ad Arpav e predisporre un idoneo pozzetto al posizionamento di un autocampionatore programmabile; 11. di stabilire che l'eventuale stoccaggio dei rifiuti prodotti dovrà rispettare le condizioni previste dall'art. 183 c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 12. di stabilire che, nelle fasi di caricamento del mangime negli appositi silos, deve essere evitata la formazione e la dispersione di polveri; 13. di stabilire che con il presente provvedimento vengono autorizzate anche le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento, considerate di carattere diffuso e costituite principalmente dai seguenti inquinanti: NH 3, CH 4, N 2 O, per le quali la normativa vigente (ex D.M.A ) prevede, ai fini della loro mitigazione, l'applicazione di tecniche gestionali basate sulle migliori tecnologie disponibili, anche in relazione alla fattibilità economica (rapporto costi/benefici), quali: utilizzo buone pratiche gestionali; rispetto delle superfici minime di allevamento previste dalle norme sul benessere anima le; adozione di un Piano di Monitoraggio e Controllo. 14. di stabilire che il gestore, dovrà entro 30 giorni dal ricevimento della presente, concordare con l'arpav, la stesura di un piano di monitoraggio e di controllo (PMC), che sia coerente con quello attualmente presente; 15. di dare atto che i livelli del rumore prodotto dall'attività produttiva dovranno rispettare i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Bergantino; 16. di stabilire che la ditta è tenuta ad effettuare analisi sui piezometri ivi installati, concordando con Arpav i parametri da analizzare; 17. di comunicare al gestore che il documento di valutazione dello stato di degrado delle coperture in cemento amianto deve essere conservato presso la sede della ditta a disposizione degli Enti di controllo 18. di stabilire che la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell art.1 del D.M deve essere conservata presso la sede della ditta a disposizione degli Enti di controllo; 19. di comunicare al gestore che, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione Integrata Ambientale, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'arpav, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 1 del D. L.vo 152/2006 e s.m.i., ivi compresi i metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 29-
7 quattordecies, c. 7. In caso di silenzio da parte dell'arpav entro 30 gg dall'avvenuta comunicazione, le indicazioni contenute nella proposta avanzata da parte della Ditta si intendono accettate; 20. di dare atto che la Ditta è obbligata a comunicare ad ARPAV, Comune e Provincia, con almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo; 21. di dare atto che l'arpav di Rovigo, effettuerà, con oneri a carico del gestore, i controlli previsti dai commi 3 e 11-ter dell'art. 29-decies del D. L.gs n. 152/2006 e s.m.i., nell'arco della validità dell'autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente a tutte le matrici ambientali coinvolte nel Piano di Monitoraggio e Controllo; le modalità di tali controlli verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante ai fini dell'impatto ambientale) nella lettera che verrà trasmessa da ARPAV entro il 31 gennaio dell'anno in cui verrà effettuata la prima ispezione integrata ambientale. La Provincia di Rovigo può disporre ispezioni straordinarie, secondo quanto disposto dall'art. 29-decies, c. 4 del D. L.vo 152/2006 e s.m.i.; 22. di comunicare al gestore che, come previsto dall'art. 29-decies comma 2 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., deve provvedere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla compilazione del report annuale utilizzando la procedura telematica Rapporto Annuale dei Piani di Monitoraggio e Controllo predisposta dalla Regione del Veneto riferito all'anno precedente di gestione, ivi compresa una relazione dell'attività aziendale svolta nel periodo considerato. Tale report, accompagnato da una relazione dell'attività aziendale svolta nel periodo considerato ed esplicativa dei dati in esso riportati, dovrà essere quindi trasmesso a Provincia e Comune, con le seguenti tempistiche: la prima volta, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata rilasciata l'a.i.a., anche se non sono stati maturati i 12 mesi di attività produttiva; negli anni seguenti, entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello cui si fa riferimento. 23. di comunicare al gestore che in caso di mancata trasmissione annuale, entro i termini sopra previsti, del report e della relazione esplicativa di accompagnamento ai competenti Enti, si provvederà all'applicazione della sanzione di cui all'art. 29-quattordecies, c.8; 24. di dare atto che il gestore, qualora risulti soggetto obbligato alla comunicazione E-PRTR di cui al Regolamento CE 166/06, dovrà entro il 30 aprile di ogni anno, trasmettere al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente; 25. di stabilire che l'autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 12 anni dalla data del primo provvedimento del (quindi fino al ), in quanto la ditta è in possesso di certificazione UNI-ISO 14001:04; 26. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-octies del D. L.vo 152/2006 e s.m.i., salvo i casi previsti dal comma 4, il presente provvedimento sarà sottoposto a riesame ai fini del rinnovo delle condizioni autorizzative: entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività categoria IPPC 6.6 b);
8 trascorsi 12 anni dalla data del suo rilascio, in quest'ultimo caso, il relativo procedimento amministrativo verrà avviato a seguito della presentazione di istanza di riesame ai fini del rinnovo da parte del gestore che dovrà pervenire prima dello scadere dei 12 anni di validità del presente provvedimento. 27. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per gli adempimenti di competenza di quest ultimo. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs n. 104 e ss.mm.ii). Allegati: 1) Piano di Monitoraggio e Controllo 2) Relazione Ott-15 il Dirigente dr. Vanni BELLONZI Bellonzi Vanni
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