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1 "Professionalità per il terzo settore" Via Tibullo, Roma T F a.isoldi@legalenelsociale.it Testo unico sugli stupefacenti commento breve alle modifiche apportate dal decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272 convertito in legge 21 febbraio 2006 n Introduzione La riforma della normativa sugli stupefacenti attuata con la legge n. 49/2006 è stata l atto conclusivo di un lungo iter politico e parlamentare iniziato fin dal principio della scorsa legislatura con il disegno di legge n del Va, innanzitutto, precisato che il testo normativo di riforma non ha riscritto tutte le norme in materia ma è intervenuto sull impianto normativo già esistente ossia quello del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n Le modifiche apportate riguardano sostanzialmente: 1) la composizione delle tabelle in cui sono classificate le sostanze stupefacenti e psicotrope, 2) le sanzioni penali ed amministrative previste e 3) la possibilità di attribuire funzioni assicurate dal servizio pubblico per le tossicodipendenze (Ser.T.) anche ad enti privati accreditati (le varie comunità di accoglienza e di recupero). Preliminarmente, e prima di procedere con le osservazioni tecniche sulla riforma, va sottolineato come la metodologia usata dal legislatore del 2006 abbia creato tra gli addetti ai lavori molto sconcerto per la bizzarra scelta di introdurre sostanziali ed importanti modifiche alla regolamentazione di una materia, così importante come quella in esame, ricorrendo ad un maxiemendamento, inserito (o meglio mimetizzato) all interno di una legge riguardante le incombenti Olimpiadi invernali di Torino 2006 (!). Inoltre, come si vedrà in seguito, l operazione di inasprimento delle sanzioni in relazione alle condotte illecite, sia penali che amministrative, che è stato presentato come lo strumento necessario 1

2 al fine di combattere l uso ed il commercio di stupefacenti, sia stata posta in essere, cadendo in evidenti contraddizioni, utilizzando un testo poco chiaro e raffazzonato. Passando ora all esame dei contenuti di questa riforma, prenderemo in esame gli aspetti salienti in relazione alle condotte sanzionate ed all esecuzione delle pene (artt. 73, 75, 75bis, 90 e 94 del d.p.r. 309/90 come modificato dalla L. 49/2006 d ora in avanti anche solo t.u. stupefacenti ). 2. La riforma dell art. 73 T.U. stupefacenti. L art. 4 bis della legge n. 49/2006 ha profondamente mutato il delitto di produzione e traffico di sostanze stupefacenti in un ottica evidentemente repressiva con la dichiarata finalità di comprendere definitivamente, tra le condotte penalmente punite, anche la figura borderline del piccolo spacciatore. Va subito sottolineato, come molti commentatori hanno anche fatto 1, che detta finalità repressiva non appare in realtà essere stata pienamente raggiunta. Infatti ad un notevole inasprimento delle pene previste per le condotte relative alle sostanze stupefacenti c.d. leggere vi è stato un abbassamento, rilevante, del minimo edittale di pena, per le condotte riguardanti le c.d. droghe pesanti ; ciò in un momento di grande allarme sociale per la sempre più ampia diffusione del consumo di cocaina e di sostanze sintetiche, anche tra i giovanissimi, rappresenta senz altro un chiaro esempio di forte contraddittorietà dell intervento normativo. La riforma dell art. 73 non ha mutato le condotte punite, ma le ha distinte suddividendole in due diversi commi. L art. 73 comma n. 1 2 ha compreso le seguenti condotte: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta e messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, passaggio o spedizione in transito, nonché il procurare ed il consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti e psicotrope. L art. 73 comma n. 1 bis 3, invece, ha compreso le condotte di importazione, esportazione, acquisto, ricezione nonché l illecita detenzione. 1 Silvio Riondato, in Commento pratico alle modifiche al testo unico sugli stupefacenti, Cedam 2006 e Carlo Alberto Zaina, in La nuova disciplina penale delle sostanze stupefacenti, Maggioli Editore Art. 73, comma n.1: Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro a euro Art. 73, comma 1-bis: Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, 2

3 La ratio di questa separazione (precedentemente tutte le suddette condotte erano previste e punite nel medesimo art. 73 comma 1) si giustificherebbe con la necessità di separare dalle prime quelle condotte (di cui al comma 1 bis) che, perché ritenute compatibili con l uso esclusivamente personale delle sostanze, possano essere soggette a depenalizzazione. Infatti il comma n. 1 bis è stato costruito come il nuovo art. 75 comma 1 4 che prevede sanzioni amministrative in caso di importazione, esportazione, acquisto, ricezione nonché di illecita detenzione ad uso esclusivamente personale. Quindi rispetto alla precedente normativa, da un lato, ex art. 73 comma 1 bis, si punisce con le medesime pene previste per il comma n. 1 dell art. 73 coloro che importano, esportano, acquistano, ricevono o detengono sostanze stupefacenti e psicotrope per un uso non esclusivamente personale; dall altro, invece, si mantengono le medesime sanzioni amministrative pur aumentate nella durata per le condotte, ad uso esclusivamente personale. Sanzioni, queste ultime, che riguardano sia le condotte già previste dal vecchio art. 75 comma 1 (importazione, acquisto e detenzione) e sia le condotte di esportazione e di ricezione aggiunte dalla riforma, perché ritenute come indicato nella Relazione al disegno di legge n presentato al Senato della Repubblica nel 2004 (c.d. disegno di legge Fini) - di pari gravità rispetto alle condotte di acquisto, importazione e detenzione La modifica delle tabelle di classificazione delle sostanze. L aspetto più significativo della riforma, su cui più degli altri si sono maggiormente soffermate le discussioni dei mass media, è quello della modifica della composizione delle tabelle. Si è passati, infatti, a due tabelle dalle sei della precedente previsione normativa. Lo scopo evidente del legislatore del 2006 è quello di distinguere con nettezza le sostanze stupefacenti e psicotrope che non trovano nessun impiego terapeutico (come definite nella suddetta Relazione al disegno di legge n. 2953) dai medicinali aventi impiego terapeutico, registrati nel nostro Paese, pur se a base di sostanze stupefacenti e psicotrope. La tabella I, quindi, accomuna le vecchie tabelle I e II e supera la vecchia distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere, pertanto ora tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope dall oppio alle sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. 4 Art. 75 comma 1: Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. 3

4 foglie di coca, all anfetamina e alla cannabis sono soggette allo stesso regime normativo e quindi anche alle stesse sanzioni. Mentre la tabella II contiene tutte le sostanze considerate medicinali e accomuna le vecchie tabelle III, IV, V e VI e in più l allegato III bis che riguarda sostanze utilizzate nella terapia del dolore. Questa operazione, che ha provocato molte critiche, appare di dubbia correttezza. Non è, infatti, per nulla condivisibile la giustificazione addotta dai sostenitori della riforma, secondo i quali si afferma il principio scientifico che non esistono droghe di seria A o di serie B e che il comune ed uguale trattamento punitivo adottato troverebbe spiegazione nella circostanza che tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope producono effetti negativi e nuocciono in maniera indifferenziata alla salute. Non può certamente porsi in dubbio che ben diversa appare la reale offensività, per la salute fisica e mentale del soggetto, di droghe quale la cocaina e l eroina rispetto all hashish ed alla marijuana e che, dunque, oltremodo ingiustificata appare la comunanza dei medesimi riflessi sanzionatori, come fatto dal legislatore del Le nuove pene previste dall art. 73. L aver ricondotto in un unica tabella tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope diverse dai medicinali ha indotto il legislatore a modificare le pene che erano previste dalla vecchia normativa. In particolare il legislatore ha adottato per tutte le sostanze, anche quelle c.d. droghe leggere, le pene più gravi precedentemente previste per le c.d. droghe pesanti, con la sola modifica verso il basso del minimo di pena. Se prima della legge n. 49/2006 le pene di cui all art. 73 erano: - per le droghe pesanti da 8 a 20 anni di reclusione e da a Euro di multa; - per le droghe leggere da 2 a 6 anni di reclusione e da a Euro di multa; ora per ogni tipo di sostanza la pena prevista è: - da 6 a 20 anni di reclusione e da a Euro di multa. Quindi la riforma dell apparato sanzionatorio si è risolto in un evidente innalzamento della pena detentiva per le droghe leggere ed in un abbassamento del minimo di pena per le droghe pesanti, in tal modo evidenziando quel elemento di contraddittorietà descritto sopra nel paragrafo n. 1. Stesso procedimento è stato seguito nella riforma dell art. 73, 5 comma 5. 5 Art. 73 comma 5: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro a euro

5 Detta disposizione prevedeva e prevede i casi c.d. di lieve entità ovvero i casi in cui le condotte punite, per i mezzi usati, per la modalità e le circostanze e per la qualità e quantità della sostanza possono essere ritenute di lieve entità. Le pene previste prima della legge n. 49/2006 erano: - per le droghe pesanti da 1 a 6 anni di reclusione e da a Euro di multa; - per le droghe leggere da 6 mesi a 2 anni di reclusione e da a Euro di multa; ora per ogni tipo di sostanza la pena prevista è: - da 1 a 6 anni di reclusione e da a Euro di multa. Invece, una importante novità apportata dal legislatore del 2006 è stata la previsione del lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva di cui si dirà di seguito Il comma n. 1 bis dell art. 73. Questa norma è stata aggiunta con la legge n. 49/2006. Come si è già sopra evidenziato, le condotte punite sulla base di questa norma sono la detenzione, l acquisto, la ricezione, l importazione e l esportazione. Tali condotte diventano penalmente rilevanti quando per la quantità della sostanza, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute ovvero per le modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale (cfr. art. 73 comma 1 bis lett. a). Mentre le condotte sui medicinali assumono penale rilevanza quando l oggetto materiale della condotta ecceda il quantitativo prescritto dal medico (cfr. art. 73 comma 1 bis lett. b). Soffermandoci sull ipotesi prevista sub a), va notato come la lettera della norma rappresenti un evidente esempio della poca chiarezza e della confusione che questa riforma ha creato nell interprete del diritto. Infatti, non è dato capire con assoluta certezza se il superamento dei limiti di quantità massima individuati dal decreto ministeriale sia di per sé sufficiente a provare la destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale. Secondo alcuni commentatori della riforma, i criteri della quantità rapportata ai livelli indicati nel decreto ministeriale, quelli della modalità dell azione e delle altre circostanze dell azione devono essere considerati alternativi ed equivalenti 6, mentre altri ritengono che il primo criterio (quello della quantità) sia quello che determina l illiceità o meno della condotta 7. 6 Cfr. Silvio Riondato alla pag. 28 ss. - già citato 7 Cfr. Carlo Alberto Zaina alla pag. 291 ss. già citato 5

6 A tale proposito l uso nella norma del verbo apparire invece di dover essere, ad esempio, lascia intendere che, comunque, la valutazione della liceità della condotta rimane sempre affidata al Giudice. Sotto tale profilo, dunque, non si differenzia dalla norma precedentemente in vigore, non potendosi escludere secondo il comma 1 bis dell art. 73 -, infatti, che pur in presenza di un quantitativo di sostanza stupefacente superiore ai limiti previsti nel decreto ministeriale, seppur altresì conservato in modo frazionato, il Giudice, alla luce della altre circostanze dell azione, possa valutare che detta sostanza appaia destinata ad un uso esclusivamente personale e dunque faccia ricadere la relativa condotta nell alveo del penalmente non punibile. D altro canto, però, non può neanche escludersi che nella prassi giurisprudenziale, che dovrà formarsi, il superamento dei limiti massimi ministeriali possa essere considerato alla stregua di una presunzione assoluta di finalità di spaccio. Ne consegue, in maniera evidente, che l introduzione da parte della legge 49/ della dose massima consentita, che palesemente rievoca la dose media giornaliera oggetto di abrogazione referendaria nel 1993, non raggiunge lo scopo dichiarato dallo stesso legislatore ovvero quello di una maggiore chiarezza nel discrimine tra condotta penalmente rilevante e condotta rilevante ai fini amministrativi. Salvo ulteriori modifiche legislative sul punto, soltanto la futura prassi giurisprudenziale permetterà di orientarsi nell interpretazione di questa norma raffazzonata e confusionaria, nel frattempo i soggetti interessati correranno il rischio di vedersi applicare la norma in esame secondo l una o l altra interpretazione (!) Il lavoro di pubblica utilità di cui all art. 73 comma 5 bis Una delle novità, introdotte dalla legge n. 49/2006 al comma 5 bis dell art. 73 8, che più fortemente potranno avere risvolti applicativi è rappresentata dalla possibilità di sostituire, su richiesta dell imputato, nei casi di lieve entità (di cui al comma n. 5 dell art. 73) le pene della reclusione e 8 Art. 73 comma 5-bis: Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte 6

7 della multa con il lavoro di pubblica utilità (ex art. 54, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274), nel caso in cui non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell art. 163 c.p. 9. Detta misura sostitutiva della pena consiste nella prestazione di una attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato ovvero in favore delle strutture private accreditate ai sensi dell art. 116 del t.u. sugli stupefacenti (tra l altro le comunità) 10. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva (in espressa deroga a quanto previsto dall art. 54, comma 2, d.lgs n. 274/2000 che invece prevede una durata non inferiore a 10 giorni e non superiore a 6 mesi) e la pena comporta una prestazione di non più di sei ore di lavoro a settimana da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. 9 Art. 163 c.p. Sospensione condizionale della pena. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, [ ], il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. [ ]. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, [ ].Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi [ ]. 10 Art. 116 t.u. stupefacenti : Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private.1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto; d) presenza di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza; e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. 3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione. 5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per: a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114; b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129; c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione. 7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali. 8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari. 9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, 7

8 Il lavoro, su richiesta del condannato, può essere autorizzato per un tempo superiore purché non ecceda le otto ore giornaliere; ciò significa che una giornata di lavoro di otto ore equivale a quattro giorni di reclusione. Infine, va ricordato che detta pena sostitutiva non può essere concessa più di due volte. 3. L articolo 75 e 75 bis del t.u. sugli stupefacenti. Si è già detto della modifica dell art. 75, laddove, alle condotte già previste, sono state aggiunte anche quelle della esportazione e della ricezione. Per ciò che riguarda invece le sanzioni amministrative 11, la riforma ha lasciato immutata la tipologia delle sanzioni, ma ne ha elevato l entità: - prima della legge n. 49/2006 era prevista una durata della sanzione amministrativa da 1 a 3 mesi nel caso della droghe leggere e da 2 a 4 mesi nel caso delle droghe pesanti; - ora con la presente riforma la durata è stata portata a da un minimo di 1 mese ad un massimo di 1 anno. Le sanzioni previste possono essere irrogate congiuntamente ed è stato introdotto, anche la misura del ritiro immediato della patente di guida nei confronti di chi, al momento dell accertamento, abbia la diretta ed immediata disponibilità ossia stia alla guida o si stia per porre alla guida di un veicolo a motore (nel caso sia un ciclomotore la misura comprende anche il ritiro del certificato di idoneità tecnica ed il fermo amministrativo del mezzo). Per quanto riguarda la procedura, dinanzi alla Prefettura territoriale, un elemento introdotto dalla riforma è l invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo ovvero un programma educativo e informativo personalizzato predisposto dal servizio pubblico o dai servizi privati accreditati ai sensi dell art. 116 t.u. stupefacenti, non previsto dalla precedente norma. Detta norma però non prevede più, come invece la precedente, che nel caso in cui venga intrapreso detto programma la procedura dinanzi al Prefetto rimanga sospesa sino all esito dello stesso, per poi essere archiviata in caso di esito positivo. La norma in vigore prevede, invece, soltanto la possibilità di revoca della sanzione amministrativa una volta che il programma sia terminato con esito positivo con il concreto ed evidente pericolo che i tempi necessari all elaborazione di un programma ed al compimento del trattamento rischiano di essere molto più lunghi della durata delle sanzioni principali, rendendo in tal modo assai poco attrattiva la sottoposizione a detti programmi da parte degli interessati, potendo infatti giungere la revoca solo a sanzione già interamente espiata. lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee. 11 Sospensione o divieto di conseguire di: a) la patente di guida, b) la licenza di porto d armi, c) il passaporto o altro documento equipollente e d) permesso di soggiorno per motivi di turismo. 8

9 La riforma ha, inoltre, introdotto un nuovo articolo (art. 75 bis) che prevede una serie di misure di prevenzione 12 irrogabili dal Questore, per una durata massima di due anni, da sottoporsi - entro 96 ore successive all adozione ad un giudizio di convalida da parte del Giudice di Pace. Sull applicabilità di dette misure, la norma fa riferimento ad un giudizio di pericolosità legato all uso di sostanze stupefacenti e psicotrope di un soggetto che risulti già condannato, anche con sentenza non ancora definitiva, per un reato contro il patrimonio, la persona o previsto dal codice della strada o dal t.u. sugli stupefacenti oppure destinatario di misure di sicurezza. In caso di violazione delle disposizioni così imposte l interessato può essere condannato con l arresto da tre a 18 mesi. In questo modo, appare evidente che un consumatore di sostanza stupefacente, pur rimanendo nell alveo del consumo esclusivamente personale, potrà essere destinatario di sanzioni di carattere penale. 4. L esecuzione delle sanzioni penali prevista dagli artt. 90 e 94 del t.u. sugli stupefacenti. L art. 90, come novellato dalla legge n. 49/2006, prevede che nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente - con la pena detentiva se non superiore a sei anni (o a quattro se relativa a condanna per un reato compreso tra quelli previsti nell art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull ordinamento penitenziario 13 ) la pena possa essere sospesa per un periodo di 5 anni, qualora si accerti che la persona si sia sottoposta con esito 12 a) obbligo di presentarsi almeno 2 volte a settimana presso la Polizia o i Carabinieri; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di un altra; c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia negli orari di entrata ed uscita dalle scuole; f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. 13 Art. 4 bis, comma 1, legge 354/75: Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n [ ]. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291- ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609- ter, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio1998,n

10 positivo a un programma terapeutico eseguito presso una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata ai sensi dell art. 116 t.u. sugli stupefacenti. Le novità rispetto al precedente testo sono rilevanti: a) innanzitutto il limite di condanna è stato elevato da quattro a sei anni, anche se residua e congiunta a pena pecuniaria (salvo i casi relativi ai suddetti reati di cui all art. 4 bis l. 354/75); b) i soggetti destinatari della misura non potranno più essere coloro che hanno in corso un programma terapeutico ma soltanto chi si è già sottoposto con esito positivo ad esso. Qualora, invece, il programma sia ancora in corso il soggetto interessato potrà beneficiare soltanto dell affidamento ai servizi sociali nei casi particolari previsto dall art. 94 t.u. stupefacenti 14, che il 14 Art. 94 t.u. stupefacenti: Affidamento in prova in casi particolari 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo. 2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1e Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresí stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione. 5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte. 6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione 10

11 legislatore del 2006 ha ritenuto la misura più idonea anche rispetto alla sospensione - a contemperare, da un lato, le esigenze di tutela della collettività, dall altro, quelle della salute dell interessato. Va detto che secondo alcune osservazioni critiche questa modifica degli art. 90 e 94 del t.u. stupefacenti è coerente con uno degli obbiettivi, conosciuti ma non dichiarati, però, da questa riforma ovvero quello di favorire gli enti privati (le comunità e gli altri centri) che non solo hanno ottenuto l equiparazione con il servizio pubblico ma sono diventati, nella maggior parte dei casi, l unico sbocco per evitare ai condannati, di reati legati allo status di tossicodipendente, di finire in carcere. E necessario segnalare, però, che, da un lato, l elevazione del limite di pena a sei anni e, dall altra, la previsione del comma 6 bis dell art. 94 introdotto dalla riforma hanno probabilmente risolto un grave problema che spesso inficiava l esito del cammino di recupero del tossicodipendente condannato. Infatti dette norme sono volte ad evitare che il condannato tossicodipendente, con in corso un programma terapeutico, che sia destinatario di ordini di esecuzione di pene commesse prima di intraprendere il programma, con il cumulo delle pene ed il superamento dei limiti per la concessione del beneficio (che prima era sempre 4 anni), debba interrompere il programma ed entrare in carcere, vanificando così tutto il cammino già percorso. Detto pericolo appare ora sventato, invece, dall aver innalzato il limite per la concessione degli affidamenti ai servizi sociali nei casi particolari a 6 anni e dall aver previsto la norma di cui al comma 6 bis la quale sancisce che nel caso in cui il programma terapeutico sia terminato positivamente il magistrato di sorveglianza possa disporre la prosecuzione rideterminando le prescrizioni del programma stesso per il reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi il limite dei tre anni prevista dall art. 47 ord. pen. (ovvero l affidamento ai servizi sociali per i soggetti non tossicodipendenti 15 ). 5. Obbligo di denuncia da parte dei responsabili delle strutture residenziali Va, infine, sottolineato altresì questa ulteriore novità apportata dalla riforma, che fa molto discutere. Il comma 5 bis dell art. 89 ed il comma 6 ter dell art. 94 t.u. stupefacenti introducono uno specifico obbligo a carico dei responsabili delle strutture, presso cui l interessato svolge il programma terapeutico: segnalare all autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Nel caso in cui dette violazioni costituiscano anche delle ipotesi di reato, se il alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. 15 V. Relazione al disegno di legge n citata. 11

12 responsabile omette di farne denuncia, ne deriva la sospensione o la revoca dell autorizzazione prevista dall art. 116 t.u. stupefacenti. La previsione di detto obbligo di denuncia non può resistere a critiche perché appare in netto contrasto con l esclusione di tale obbligo previsto dall art. 362 comma 2 c.p.. Tale ultima disposizione aveva escluso, infatti, la configurabilità del reato di omessa denuncia a carico dei responsabili di comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti a loro affidate. Detta disposizione che è risalente alla legge n. 685/1975 rispondeva ad una richiesta specifica degli operatori del settore al fine di preservare il buon esito dei programmi in corso. Con la norma vigente, invece, il responsabile che non denunci colui che, agli arresti domiciliari presso la struttura, si sia allontanato dal centro visto che questo configura un ipotesi di evasione quindi di un reato - rischia la sospensione o revoca dell autorizzazione, assumendo nei confronti del tossicodipendente anche una veste di polizia. Roma, 31 ottobre 2006 Avv. Antonio Isoldi

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