Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Catasto ed esecutività sentenze: le novità A cura di Pasquale Pirone Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Varie In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 156/2015, per quanto riguarda la disciplina del contenzioso tributario, e con particolare riferimento all immediata esecutività delle sentenze, in questa sede si procede a soffermarsi sulla sua applicazione in materia catastale analizzandone anche l eventuale impatto sul calcolo dei tributi locali (IMU e TASI su tutti). PREMESSA Il D.Lgs. n. 156/2015 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 ottobre 2015) recante le misure per la revisione della disciplina dell interpello e del contenzioso tributario, ha rinnovato completamente l art. 69 ( Condanna dell'ufficio al rimborso ) del D.Lgs. 546/1992 e contemporaneamente abrogato il successivo art. 69-bis dello stesso decreto. D. Lgs. 546/1992 (prima del D. Lgs. 156/2015) Art. 69 (Prima del D. Lgs: 156/2015) Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza è passata in giudicato, la Art. 69 bis (Prima del D. Lgs. 156/216 Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art.2 comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la 1
2 segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2. segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali. D. Lgs. 546/1992 (Dopo il D. Lgs. 156/2015) Art. 69 (Dopo il D. LGS: 156/2015) Art. 69 bis 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità' dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi. Abrogato 3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio. 4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. 5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale. 2
3 Dunque, mentre prima, in merito all esecutività delle sentenze in materia tributaria, erano previsti due differenti articoli (ossia 69 e 69-bis con quest ultimo specificamente riguardante le liti in ambito catastale) con cui il legislatore stabiliva che la sentenza diveniva esecutiva solo dopo il suo passato in giudicato, con il novellato art. 69 è stabilita una nuova regola che va a disciplinare sia agli atti aventi ad oggetto tributi, sia quelli aventi ad oggetto la materia catastale. La regola prevede che la sentenza diviene immediatamente esecutiva, il che sta a significare che sin da subito il contribuente vittorioso può chiederne l annotazione nel registro del catasto con conseguente aggiornamento degli archivi (rendita inclusa). Confronto Prima del D. Lgs. 156/2015 Dopo il D. Lgs. 156/2015 L Agenzia del territorio aggiornava l archivio catastale solo dopo che l atto impugnato era divenuto definitivo (ovvero dopo il passato in giudicato della sentenza). Il contribuente può chiedere sin da subito l aggiornamento dei dati catastali senza dover attendere il passato in giudicato della sentenza. In seguito ad atto di contestazione ricevuto dal proprietario di un immobile, questi presenta ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale addita. La commissione tributaria accoglie il ricorso. In passato, l Agenzia del Territorio era tenuta all aggiornamento dell archivio catastale solo dopo il passato in giudicato della sentenza (ossia solo dopo l eventuale ricorso in cassazione o comunque solo dopo che l atto sarebbe stato definitivo). In base alla nuova disciplina, invece, il contribuente vittorioso, può già dopo la sentenza di primo grado chiedere al catasto l aggiornamento degli archivi sulla base di quanto stabilito dal giudice nella sentenze (ad esempio la nuova rendita, la nuova categoria catastale, ecc.). APPLICABILITÀ DELLA NOVITÀ La nuova disciplina si applica, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all articolo 12, comma 1, dello stesso D.Lgs. 156/2015, a decorrere dal 1 giugno 2016, ossia per le sentenze depositate a decorrere dalla predetta data; mentre, per le sentenze depositate precedentemente al 1 giugno 2016 restano applicabili le disposizioni dell articolo 69-bis e, quindi, per l aggiornamento degli atti catastali dovrà aspettarsi il relativo passaggio in giudicato (Circolare n. 38/E/2015). 3
4 Termie entro cui è depositata la sentenza Decorrenza delle novità Normativa applicabile Esecutività della sentenza Sentenze delle Commissioni tributarie depositate fino al 31 maggio 2016 ed aventi ad oggetto materia catastale Art. 69-bis D.Lgs. 546/1992 previgente le modifiche apportare dal D.Lgs. n. 156/2015 La sentenza è esecutiva solo dopo il suo passaggio in giudicato Sentenze delle Commissioni tributarie depositate dal 1 giugno 2016 ed aventi ad oggetto materia catastale Art. 69 D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.lgs. 156/2015 La sentenza è immediatamente esecutiva TEMPI DI ESECUZIONE E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA Dunque, sulla base di quanto di nuovo previsto, una volta ottenuta la sentenza (anche di primo grado), la parte vittoriosa del contenzioso può immediatamente chiedere l annotazione (e quindi l aggiornamento dei dati) nei registri del catasto. In merito ai tempi di esecuzione della sentenza, si rende applicabile il termine previsto dal nuovo comma 4 del novellato art. 69 D. Lgs. n. 546/1992. Nuovo comma 4 Art. 69 D.Lgs. 546/1992 Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione Applicando il predetto dettato normativo in materia catastale si traduce nel dire che, al fine di dare immediata esecutività alla sentenza, il contribuente deve notificare la sentenza alla parte soccombente (ossia Agenzia del Territorio) la quale deve provvedere all aggiornamento catastale entro i successivi 90 giorni. Nel caso di inerzia dal parte del catasto, si rende applicabile il successivo nuovo comma 5 dell art. 69: In caso di mancata esecuzione della sentenza il Nuovo comma 5 Art. 69 D.Lgs. 546/1992 contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale. 4
5 Il contribuente, quindi, può ricorrere per ottemperanza dinanzi alla stessa commissione tributaria che ha emanato la sentenza di cui si è chiesta l immediata esecutività e a fronte della quale l Agenzia delle Territorio non ha agito di conseguenza. L IMPATTO SU TRIBUTI LOCALI Appare utile prospettare quali possono essere le conseguenze della nuova disciplina esaminata fin qui per i tributi locali, come ad esempio IMU e TASI, per la cui base di calcolo, come si sa, occorre partire propria dai dati presenti negli archivi catastali. In primo luogo occorre richiamare i commi 4 e 5 dell art. 13 D.L. n. 201/2011 (Disciplina IMU). Comma 4 Art. 13 D.L. 201/2011 Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile IMU è data dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento Comma 5 Art. 13 D.L. 201/2011 Per i terreni agricoli iscritti in catasto, la base imponibile IMU è data dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento Dunque, ciò che si evince, è che in ogni caso per il calcolo della base imponibile IMU (valida anche per la TASI) occorre far riferimento ai dati catastali così come risultanti alla data del 1 gennaio dell anno cui il tributo si riferisce. Pertanto, per il calcolo dell IMU 2016, ad esempio, occorre considerare la rendita così come iscritta in catasto al 1 gennaio Che cosa succede se in corso d anno, il contribuente chiede l esecutività immediata di una sentenza catastale che ridetermina la rendita in suo favore? In risposta alla predetta domanda, il contribuente è certamente legittimato a considerare la nuova rendita (aggiornata in catasto) per il calcolo dell IMU e della TASI, ma lo sarà dal 1 gennaio dell anno successivo. 5
6 E cosa succede se il contenzioso continua fino ad arrivare alla sentenza passata in giudicato con la quale viene rideterminata di nuovo la rendita ma a sfavore del contribuente e questi nel frattempo ha liquidato i tributi locali sulla base delle prima sentenza a suo favore e della quale ne aveva richiesto l immediata esecutività? In tal caso è da ritenersi che il comune sarà legittimato al recupero della differenza d imposta notificando al contribuente i relativi accertamenti. Un contribuente ha liquidato IMU e TASI 2016 sulla base della rendita risultante in catasto al 1 gennaio dello stesso anno. Nel frattempo era in atto un contenzioso con il Catasto ed a settembre è arrivata la sentenza dalla commissione tributaria provinciale adita. La sentenza ha rideterminato la rendita in favore del contribuente abbassandone l importo rispetto a quella attuale. Il contribuente chiede quindi l immediata esecutività notificando la sentenza all Agenzia del Territorio la quale provvede al relativo aggiornamento. In tal caso il contribuente dovrà comunque versare il saldo IMU e TASI a dicembre 2016 sulla base della rendita non aggiornata, mentre potrà fare riferimento alla nuova rendita accertata solo a decorrere dal 1 gennaio 2017, tenendo presente che se il contenzioso va avanti e la sentenza definitiva gli sarà sfavorevole, il Comune potrà procedere alla richiesta della differenza d imposta. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI D. Lgs. 546/1992 D. Lgs. 156/2015 D.L. n. 201/2011 Circolare n. 38/E/ Riproduzione riservata - 6
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