LOTTO N. 2 CAPITOLATO ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

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1 LOTTO N. 2 CAPITOLATO ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

2 Le Norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate sui moduli della Compagnia assicuratrice eventualmente allegati alla presente polizza e quindi s intendono abrogate e prive di effetto. DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. POLIZZA Il documento che prova l'assicurazione. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione SOCIETA L impresa assicuratrice. RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell assicurazione. SINISTRO Il fatto e/o l evento per il quale è prestata l assicurazione e dal quale è derivato il danno INDENNIZZO/RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. FRANCHIGIA La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato SCOPERTO La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato FURTO L impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé e per altri. PATRIMONIO MOBILIARE - Tutto quanto non compreso nella definizione patrimonio immobiliare e quindi tutto il patrimonio mobiliare posto anche all aperto, quale a titolo 2

3 esemplificativo e non limitativo, mobilio, arredamento ed attrezzature, cancelleria, stampati, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione e quant altro serve al Comune per il normale funzionamento delle attività cui istituzionalmente competono ad esso. Sono incluse le apparecchiature elettriche ed elettroniche anche ad impiego mobile e relativi accessori, i supporti dati, i calcolatori ed elaboratori elettronici (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d uso), impianti telefonici, impianti telefax, fotocopiatrici, macchine da scrivere e da calcolo. OGGETTI PREGIATI Quadri in genere e quadri d autore, dipinti, mobili, mobili antichi, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzi, cere, raccolte scientifiche anche di valore storico, d antichità o numismatiche, collezioni in genere anche mussali, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, servizi di argenteria ed altri oggetti in genere che possono essere identificati come tali. PREZIOSI Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o greggi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso. VALORI Denaro, carte valori e titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell art del Codice Civile. VALORE INTERO Forma assicurativa che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l Assicurato sarà risarcito in proporzione (art del Codice Civile). DIPENDENTI Le persone che hanno con l Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell esercizio delle loro mansioni loro affidate dall Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, gli obiettori di coscienza in servizio presso l Assicurato, le guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali e loro contenuto, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l Assicurato anche in via temporanea. 3

4 SCHEDA DI POLIZZA Contraente/Assicurato : Comune di Tortona Domicilio : Via Alessandria n Tortona (AL) Codice Fiscale/Partita Iva: Partite Somme assicurate a P.R.A. Patrimonio mobiliare ,00 Opere d Arte ,00 Valori in mezzi di custodia ,00 Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave ,00 Portavalori ,00 N.22 esemplari storici di macchine agricole di proprietà Orsi e Berri, site nel museo allestito nei locali ex Orsi ,76 Durata ed effetto: decorrenza dalle ore 24 del 30/09/2013 scadenza alle ore 24 del 30/09/2016 con frazionamento annuale 4

5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1) Durata e proroga del contratto Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/09/2013 fino alle ore 24 del 30/09/2016 (scadenza anniversaria 30 Settembre di ogni anno), e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto 2) Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del C.C. In caso di premio frazionato in più rate (semestrali etc ) il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate. 3) Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 90gg. In tale caso essa, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Resta inteso che in caso di recesso della Società dal presente contratto, tale recesso s intenderà esteso a tutti gli altri eventuali contratti che l Assicurato ha in corso con la Società. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche all Assicurato e/o Contraente. 4) Aggravamenti di rischio L Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art C.C.) L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. 5) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la 5

6 perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. 6) Assicurazioni presso diversi assicuratori Il Contraente o l Assicurato deve comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell art del Codice Civile. 7) Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. La riduzione del premio avrà decorrenza dalla data di ricevimento, da parte della Società, della lettera di richiesta di diminuzione. La Società provvederà altresì a rimborsare la parte di premio (imposte escluse) relativa al periodo di rischio non corso. 8) Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il broker cui è assegnata la polizza ovvero dove ha sede legale il Contraente o l Assicurato. 9) Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni all assicurazione devono essere provate per iscritto 10) Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato 11) Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica o altro idoneo mezzo indirizzato alla Società o al broker. Le comunicazioni fatte al broker s intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al broker s intende come fatta all Assicurato. 12) Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le condizioni di legge 13) Interpretazione del contratto Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 14) Rinuncia al diritto di surroga 6

7 La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell art del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali ed Enti pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché verso i clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge salvo il caso di dolo, purchè l Assicurato a sua volta non eserciti l azione verso il responsabile. Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art del Codice Civile nei confronti del proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo, purchè l Assicurato a sua volta non eserciti l azione verso il responsabile. 15) Clausola Broker Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l intera durata dell appalto, la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l Ente essendo la stessa parte dell aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. 16) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati 7

8 all espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. 8

9 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO 1) Rischio assicurato La Società si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei modi sopraindicati, abbia violato le difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per cercare di commetterlo. 2) Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; b) agevolati dall'assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave; c) causati da persone che abitano con l'assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; d) causati da persone del fatto delle quali l'assicurato od il Contraente deve rispondere; e) causati da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro; 9

10 g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi; h) ai beni in rame; i) agli enti all aperto. 3) Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno. 4) Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione se il trasloco comporta l'aggravamento del rischio. 5) Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato od il Contraente deve: a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza; b) fornire alla Società entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità; c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'Assicurato od il Contraente deve altresì: e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro 10

11 elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'autorità competente, in relazione al sinistro. 6) Esagerazione dolosa del danno L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo. 7) Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato fra le Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. 8) Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. e) che precede; d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate); e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. 11

12 9) Determinazione dell'ammontare del danno L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra la differenza del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. 10) Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e con effetto sino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo eguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. 11) Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'azione cambiaria. 12) Assicurazione parziale Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate riguardanti altre partite. 13) Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo Esclusioni, lett. b). 14) Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione 12

13 del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto. 15) Limite massimo di risarcimento Salvo il caso previsto dall art del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia. 16) Obblighi informativi della Società per i sinistri La Società alle scadenze del terzo mese successivo ad ogni annualità assicurativa si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi: - numero del sinistro - data di accadimento - tipologia di avvenimento - importo pagato - importo riservato - importo franchigia - data del pagamento o della chiusura senza seguito Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 13

14 CONDIZIONI PARTICOLARI 1) Franchigia fissa per sinistro Per ogni tipologia di danno si applica in caso di sinistro una franchigia di 1.500,00 salvo quanto diversamente stabilito nelle singole garanzie. 2) Cose di proprietà di terzi La presente polizza è stipulata dall'assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni, ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all'assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei terzi proprietari o comproprietari. 3) Furto commesso con chiavi autentiche A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione furto, la garanzia comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purché l'estorsione od il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'assicurato. 4) Guasti cagionati da ladri L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. 14

15 La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'assicurazione furto e gli eventuali scoperti e franchigie previste in polizza. Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di ,00 per sinistro ed anno assicurativo. 5) Atti vandalici L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La garanzia e' prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'assicurazione furto. Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di ,00 per sinistro ed anno assicurativo. 6) Garanzia per uffici Limitatamente agli uffici la garanzia è valida durante le ore di apertura, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè nei locali stessi vi sia presenza di persone. 7) Reintegro automatico delle somme assicurate A parziale deroga delle Norme che regolano l assicurazione furto, d'accordo fra le Parti si conviene che in caso di sinistro il capitale assicurato si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si e' verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini delle condizioni di polizza, impegnandosi l'assicurato a versare il corrispondente rateo di premio. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro per uno o più sinistri è valido sino al raggiungimento dei valori assicurati al momento del primo sinistro. 8) Rapina L'assicurazione e' estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. 9) Mezzi di chiusura L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, che le aperture dei locali contenenti le cose assicurate e di quelli con essi comunicanti siano difese, almeno dai seguenti mezzi di protezione e chiusura: a) gli accessi dall'esterno: da porte e vetrate, chiuse con serrature o robusti lucchetti ed altri congegni atti a determinare una chiusura efficace; b) le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture situate in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani praticabili ed accessibili dall'esterno: da imposte di ferro e vetro o di legno e vetro, le une e le altre munite di valida chiusura interna. Nell'eventualità che le misure di sicurezza non siano in tutto corrispondenti a quelle sopraindicate la garanzia si intenderà comunque operante con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 258,23. 10) Archivi di documenti e registri 15

16 In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di ,00 per sinistro. 11) Assicurazione portavalori L assicurazione è prestata, limitatamente ai valori e fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo contro: il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; il furto con destrezza, ossia compiuto con speciale abilità in modo da eludere l attenzione del derubato o di altre persone presenti, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi; il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sulla persona del Contraente/Assicurato o di suoi familiari, nonché dei dipendenti o persone di fiducia appositamente incaricate e appartenenti alle Sedi del medesimo, adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano- detengono i valori stessi. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell Ordine ed agli Istituti di Vigilanza legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti". Per Sedi s intendono le sedi propriamente dette, le succursali, le filiali, le Agenzie e qualsiasi altra dipendenza dell Assicurato. Agli effetti dell assicurazione, la sede cui appartiene un determinato dipendente, quella presso cui il dipendente stesso, al momento del sinistro, prestava servizio anche se soltanto in via temporanea. L assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori ed accompagnatori) che: - non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni; - non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori. Qualora due o più dipendenti appartenenti a sedi diverse, adibiti al trasporto di valori, si trovino insieme, l assicurazione s intende complessivamente limitata alla somma assicurata per una sola delle sedi di appartenenza. Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell Assicurato. L'assicurazione viene prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all articolo Assicurazione parziale. Il valore del recupero spetterà all Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società. In caso di sinistro il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dello scoperto del 10% che rimarrà a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri. 16

17 12) Raccolte e collezioni Premesso che per collezioni si intendono raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore; si conviene tra le parti che in caso di sinistro parziale liq uidabile a termini di polizza, la Società provvederà ad indennizzare il singolo oggetto e non l intera collezione. 13) Colpa grave A parziale deroga delle "Norme che regolano l assicurazione furto la garanzia si estende ai danni conseguenti a colpa grave dell'assicurato e dei suoi dipendenti o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate 14) Furto commesso da dipendenti dell'assicurato La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti alla lettera a) delle Norme che regolano l assicurazione anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: 1) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, ne di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna ai locali stessi; 2) che il furto si commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi. 17

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