NDR: in argomento si veda Cassazione civile, sez. I, 30/08/2007, n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "NDR: in argomento si veda Cassazione civile, sez. I, 30/08/2007, n"

Transcript

1 Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2018 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) Francesca PROIETTI (Magistrato) Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). Querela di falso: legittimazione passiva La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione. Pertanto per la sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che i documenti querelati, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella loro formazione, possano essere da loro utilizzati per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore. NDR: in argomento si veda Cassazione civile, sez. I, 30/08/2007, n Tribunale di Torino, sentenza del omissis omissis ha convenuto in giudizio L'Agenzia delle Entrate, omissis s.p.a., il Ministero dell'economia e delle Finanze, la Commissione Tributaria Centrale di Torino ( notificando l'atto introduttivo anche alla Procura della Repubblica del Tribunale di Torino) chiedendo che venga accertata la falsità della sottoscrizione di due ricevute di ritorno di due raccomandate con cui, rispettivamente, la Commissione Tributaria Centrale di Torino aveva comunicato la data dell'udienza di trattazione (tenuta il 5 maggio 2011) e, successivamente, del deposito della sentenza n. 525/11. Con questa decisione la Commissione Tributaria Centrale aveva "accolto il ricorso dell'ufficio" (in riforma

2 della decisione n.4180/1991) e aveva iscritto a ruolo le imposte e sanzioni relative all'accertamento n.348/1984 (anno di imposta 1978) emesso a carico di omissis. Ha lamentato di non avere mai ricevuto la comunicazione ex art. 38 D.P.R. n.636/1972 e, pertanto, di avere avuto notizia della sentenza n.525/2011 solo con la notifica della cartella di pagamento. L'attore aveva quindi deciso di presentare impugnazione (tardiva) della sentenza avanti alla Corte di Cassazione, con ricorso depositato il 13 settembre A seguito di "accesso del 24 febbraio 2014 presso la predetta Commissione Tributaria Centrale di Torino" l'attore, acquisita copia degli avvisi di ricevimento aveva constatato "che le firme apposte non erano quelle del ricorrente". Ha fatto inoltre presente di non essere residente all'indirizzo indicato negli avvisi di ricevimento e di non avere ricevuto nè l'avviso di trattazione all'udienza del 5 maggio 2011, nè l'avviso di deposito della sentenza. A sostegno della dedotta falsità ha prodotto un documento recante una firma dell'attore risalente al 2004, un altro documento con firma risalente al 1992, oltre al certificato storico di residenza. Si sono costituiti il Ministero dell'economa e Finanze e l'agenzia delle Entrate esponendo di avere notificato a omissis, il 1 marzo 2013, cartella di pagamento per gli anni di imposta 1976, 1977 e 1978 dopo la definizione del contenzioso instaurato con il contribuente avanti alla Commissione Tributaria centrale. Ha confermato che la decisione n.525/06/2011 depositata il 6 settembre 2011 era stato proposto dalla controparte ricorso tardivo per Cassazione fondato essenzialmente sulla nullità della decisione per omesso avviso dell'udienza di trattazione e del deposito della decisione. Ciò premesso ha eccepito di essere carente di legittimazione passiva per non avere preso parte alla compilazione degli avvisi di ricevimento, redatti dall'agente Postale e riteneva infondata la pretesa dell'attore di mettere in discussione quanto attestato dall'agente Postale al momento del recapito dei plichi e ha concluso per il rigetto della domanda. Si è costituita omissis s.p.a. contestando le argomentazioni della parte attrice ed eccependo che la raccomandata del 4 marzo 2011, così come quella del 22 giugno 2011, erano state consegnate all'effettivo destinatario, ossia il sig. omissis. Ha eccepito che: in base alle norme vigenti in materia di recapito di atto giudiziario a mezzo posta (articoli 7 e 8 legge n.890/82) l'addetto non era tenuto ad accertare l'identità del ricevente che si fosse qualificato come tale presso l'indirizzo indicato sul plico da recapitare; l'attore non aveva proposto il reclamo di cui all'art. 20, Commi II e III del DPR n. 156/73 con conseguente prescrizione del termine triennale per la proposizione dell'azione giudiziaria contro l'amministrazione "per i servizi postali"; la nullità della querela in quanto proposta senza un adeguato supporto probatorio, non essendo stato prodotto agli atti l'originale delle ricevute di ritorno oggetto di contenzioso delle quali era stata disconosciuta la firma da parte dell'attore. Non si è invece costituita la Commissione Tributaria centrale di Torino. Con ordinanza 8 luglio 2015 le parti sono state invitate a precisare, per quanto di ragione, chi fosse a quella data il depositario dei documenti querelati e quale fosse lo stato del procedimento instaurato avanti alla Corte di Cassazione. Alla successiva udienza (28 ottobre 2015) sono state rese le dichiarazioni che risultano dal relativo verbale. Il Giudice, ritenuto opportuno rimettere la causa al Collegio, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 25 maggio Nel termine assegnato l'agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle Finanze, pur avendo depositato il loro fascicolo di parte, non hanno depositato gli scritti difensivi finali. Con ordinanza collegiale in data 7 ottobre 2 novembre 2016 è stata rigettata l'istanza di esibizione formulata dalla parte attrice e la causa è stata rimessa sul ruolo allo scopo di consentire il deposito dell'originale dei documenti querelati. La difesa di omissis ha prodotto copia autentica degli avvisi di ricevimento oggetto di querela insistendo per l'acquisizione degli originali. Con ordinanza 4 marzo 2017 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 luglio 2017 ed è stata discussa dal Collegio nella camera di consiglio del 8 novembre 2017.

3 Nel termine assegnato tutte le parti, ad eccezione dell'agenzia delle Entrate e del Ministero delle Finanze, hanno depositato i rispettivi scritti difensivi finali. Le questioni preliminari. Il Ministero e l'agenzia delle Entrate hanno eccepito di essere carenti di legittimazione passiva per non avere posto in essere le attività che, secondo la prospettazione della parte attrice, avrebbero dato luogo alle false attestazioni delle quali si chiede l'accertamento. L'eccezione non è fondata, avuto riguardo all'azione proposta, alle allegazioni di fatto su cui essa si fonda e all'interesse manifestato dall'attore all'accertamento della dedotta falsità degli avvisi notificati a mezzo posta. Oggetto di querela sono infatti le attestazioni, rilasciate dall'agente postale, in ordine al recapito di due avvisi relativi al procedimento che contrapponeva omissis e l'ufficio Distrettuale delle Imposte dirette di Torino, avente ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi a carico del omissis per gli anni 1976, 1977 e 1978 e che era in corso, al momento delle notifiche contestate, avanti alla Commissione Tributaria Centrale di Torino. Come esposto dal Ministero e dall'agenzia delle Entrate, entrambe le convenute hanno interesse ad avvalersi degli effetti di tali avvisi, avendo proceduto, dopo la conclusione del procedimento avanti a detta Commissione Tributaria, ad escutere le somme che si ritengono dovute da omissis all'erario. E' noto che : "La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che ha anche fatto corretta applicazione del principio affermato, essendo stato ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle finanze sul presupposto che la stessa amministrazione non si identificava con il soggetto che si sarebbe potuto avvalere del credito risultante da alcune tratte di cui era stata contestata l'autenticità...", così Cassazione civile, sez. I, 30/08/2007, n ). Pertanto per la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero e dell'agenzia delle Entrate è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che i documenti querelati, a prescindere dal coinvolgimento materiale degli enti convenuti nella loro formazione, possano essere da loro utilizzati per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore. In applicazione del medesimo principio di diritto deve invece essere rilevata la carenza di legittimazione passiva di omissis e della Commissione Tributaria Centrale di Torino. Con riferimento a quest'ultimo soggetto è qui sufficiente rilevare che si tratta dell'organo giurisdizionale avanti al quale si è svolto il processo nell'ambito del quale sono stati emessi gli avvisi di accertamento oggetto di querela. E' evidente l'impossibilità di ipotizzare che detta Commissione, che si è spogliata della controversia con la decisione ora impugnata avanti alla Corte di Cassazione, possa avanzare pretese nei confronti dell'attore basate sui documenti di cui si discute. Con riferimento alla posizione di omissis s.p.a. si deve osservare che la parte attrice l'ha convenuta in giudizio esclusivamente quale soggetto responsabile delle modalità con cui gli avvisi di ricevimento erano stati redatti. Tale allegazione non è però sufficiente a fondarne la legittimazione passiva, non avendo omissis allegato che la società convenuta possa avanzare nei suoi confronti pretese che trovino il loro fondamento nei provvedimenti querelati, nè, correlativamente, ha proposto nei confronti di omissis domande dipendenti dalle modalità di compilazione delle relate, avendo appunto proposto esclusivamente domanda di mero accertamento della falsità degli avvisi. Nel merito si osserva quanto segue La querela di falso presentata da omissis è fondata e deve essere accolta. Ai fini della decisione non si ritiene necessario ordinare alla parte attrice il deposito degli originali dei documenti querelati, essendo sufficiente, ai fini delle decisione disporre della copia autentica prodotta dalla parte attrice.

4 Neppure si ritiene necessario procedere agli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dalla parte attrice (CTU grafologica), potendo la causa essere definita allo stato degli atti, per i motivi di seguito indicati. Sulla sufficienza dei documenti querelati in copia autentica anzichè in originale. La conformità delle copie prodotte agli originali non è stata contestata dalla parte convenuta e legittimata a resistere alla domanda. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero che di tali documenti intendono avvalersi ritengono hanno anzi assunto difese addirittura incompatibili con una simile ipotesi, dato che, secondo quanto da loro prospettato, proprio il contenuto dei documenti in questione dimostrerebbe l'infondatezza della pretesa della parte attrice. Sulla falsità degli avvisi. Ritiene il Collegio che le relate di notifica oggetto di querela debbano essere dichiarate false senza necessità, ai fini del decidere, di acquisire un parere tecnico (di tipo grafologico) sulla riconducibilità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da omissis sugli avvisi di ricevimento. Le parti convenute infatti non hanno mai contestato la fondamentale allegazione fattuale dell'attore secondo cui si tratterebbe di atti non firmati da omissis, avendo anzi assunto difese incompatibili con l'esistenza di un simile contestazione. La parte convenuta, per sostenere l'infondatezza della pretesa della parte attrice, ha eccepito che la notifica era stata eseguita mediante spedizione degli avvisi al domicilio indicato dallo stesso omissis in sede di ricorso, ossia presso la omissis s.r.l. "società fiduciaria e di revisione", con sede omissis. Ad avviso della parte convenuta non vi era quindi spazio per l'attore per contestare l'autenticità della firma apposta sugli avvisi, dato che era "fuori discussione che il ricevente la notifica (e sottoscrivente) è soggetto affatto diverso da lui stesso... invero l'agente postale non ha consegnato le lettere raccomandate alla persona del contribuente, bensì ad altro soggetto verosimilmente addetto a mansioni di segreteria operante nella società indicata dal contribuente quale propria domiciliataria per il giudizio tributario". Dunque omissis non sollevano dubbi sul fatto che l'avviso sia stato consegnato (e dovesse esserlo) a persona diversa da omissis che aveva espressamente indicato di volersi avvalere di un domiciliatario la cui sede si trovava (all'epoca del recapito degli avvisi) nello stabile di Corso omissis. La circostanza di fatto relativa all'invio di detti avvisi a un indirizzo diverso da quello di residenza di omissis è pertanto del tutto pacifica ed è provato che le comunicazioni di cui si controverte sono state inviati a un indirizzo corrispondente a quello della sede del domiciliatario omissis s.r.l. (v. documenti da 3 a 5 del Ministero). Tuttavia costituisce dato parimenti pacifico che l'attore neppure dimorava in quel luogo e che lo stesso omissis e non ddd.r.l. era indicato, in entrambi gli atti, come il destinatario degli avvisi. Le comunicazioni erano quindi indirizzate al solo omissis al recapito omissis e l'agente postale ha attestato di averli consegnati al destinatario, come da apposita firma (illeggibile) apposta sullo spazio riservato alla sottoscrizione per ricevuta del destinatario. Al contenuto delle due relate oggetto di querela, pertanto, non può che essere attribuito un significato diverso dal loro tenore letterale, ossia l'attestazione di consegna dei due avvisi di ricevimento a mani di omissis in omissis dato che non è stato indicato, nella relata, che gli atti venivano consegnati all'attore presso omissis s.r.l. a persona incaricata da quest'ultima per il ritiro (la denominazione di omissis è del tutto omessa negli avvisi), nè è stata indicata la qualità del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di ricezione nello spazio destinato alla firma del destinatario che, quindi, non può essere identificato (per assoluta carenza di elementi di collegamento con il luogo in cui la notifica è stata eseguita e per assoluta carenza degli elementi utilizzati dall'agente postale per identificare il ricevente) nè nello stesso omissis, nè in un soggetto riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 7 Legge n.890/82, nè a soggetto che ha ritirato l'atto per conto della omissis s.r.l., la cui denominazione, appunto, neppure compare sugli avvisi stessi e che non può essere, per questo, indicata come soggetto presso il quale gli avvisi venivano recapitati. Ne deriva che, in difetto di elementi di fatto in senso contrario che non sono stati neppure allegati dalle parti convenute

5 l'attestazione, ex art. 7 Legge n.890/82, di avvenuta consegna degli avvisi querelati al destinatario omissis non può che dddd falsa in quanto rappresentativa di un fatto storico che non vi è prova sia avvenuto nelle circostanze di tempo e di luogo oggetto di attestazione da parte dell'agente postale. Tale considerazione deriva, del resto, dalla natura e ampiezza degli obblighi dell'agente postale in sede di notifica: "nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto", così Cassazione Civile, sez. III, 04/02/2014, n Per tutte queste ragioni deve essere accertata la falsità della relata di notifica degli avvisi di ricevimento prodotti, rispettivamente, dall'attore in copia quali documenti 5 e 6, oltre che in forma di copia autenticata rilasciata in data 18 novembre 2016, e dal Ministero delle Finanze e dall'agenzia delle Entrate, in copia, quali documenti 1 e 2, nella parte in cui viene attestato, su ciascun documento, la consegna del plico al dddddndicato come soggetto destinatario dell'atto. I provvedimenti di cui all'art. 226 ultimo comma c.p.c. La norma prevede che "con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'art. 480 c.p.c.", tale ultima disposizione è stata sostituita dal vigente art. 537 c.p.p. i cui commi 1 e 2 così prevedono: 1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna è dichiarata nel dispositivo. 2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. Il Collegio pertanto dispone che il Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, sugli originali dei documenti querelati ovvero, in caso di loro perdurante indisponibilità, sulla copia autentica prodotta dalla parte attrice al passaggio in giudicato del presente provvedimento. Le spese. In applicazione del generale principio della soccombenza la parte attrice deve essere condannata a rimborsare a omissis s.p.a. le spese di lite. Nulla si deve invece statuire nei rapporti tra l'attore e la Commissione Tributaria Centrale di Torino che pur citata in giudizio, non si è costituita. Il Ministero Finanze e Agenzia delle Entrate, soccombenti rispetto alla domanda di accertamento della falsità degli avvisi di ricevimento, devono invece essere condannate a rimborsare all'attore le spese di lite. ddd pqm 1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di dd. e di Commissione Tributaria Centrale di Torino; 2) dichiara la falsità della relata di notifica dell'avviso di ricevimento della dd spedita il 21 febbraio 2011, nella parte in cui attesta la consegna del plico, in data 4 marzo 2011, al destinatario omissis in dddd 3) dichiara la falsità della relata di notifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata ddds, spedita il 13 giugno 2012 nella parte in cui attesta la consegna del plico in data 22 giugno 2011 al destinatario omissis in omissis; 4) dispone ex art. 226 ultimo comma c.p.c e art. 537 c.p.p. che il Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sugli originali o, in difetto, su copia autentica dei documenti di cui ai punti 2) e 3); 5) dichiara tenuto e condanna omissis a rimborsare a omissis s.p.a. le spese di

6 lite, liquidate in Euro 8.563, oltre a Euro 450 per esposti e oltre successive occorrende, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 D.M. n.55/2014, c.p.a. ex art. 11, legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa; 6) dichiara tenuti e condanna Ministero dell'economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate in solido a rimborsare a omissis le spese di lite, liquidate in Euro 8.563, oltre a Euro 450 per esposti e oltre successive occorrende, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 D.M. n.55/2014, c.p.a. ex art. 11, legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa; 7) nulla per le spese nei rapporti tra omissis e Commissione Tributaria Centrale di Torino.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 18.5.2017 La Nuova Procedura Civile, 3, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Corte d Appello di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, sentenza del , n. 881

Corte d Appello di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, sentenza del , n. 881 Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.03.2016 La Nuova Procedura Civile, 2, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Assegno divorzile: funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, con la firma delle Sezioni Unite

Assegno divorzile: funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, con la firma delle Sezioni Unite Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 11.7.2018 La Nuova Procedura Civile, 4, 2018 Edizioni Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Studio Legale AVV. Anna Panunzio

Studio Legale AVV. Anna Panunzio Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.1.2018 La Nuova Procedura Civile, 1, 2018 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Editrice. Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada- Nesso causale onere della prova soddisfacimento prova atipica - sussistenza

Editrice. Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada- Nesso causale onere della prova soddisfacimento prova atipica - sussistenza Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 25.1.2018 La Nuova Procedura Civile, 1, 2018 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, sentenza del [dott.ssa E. Coppola]

Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, sentenza del [dott.ssa E. Coppola] Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.9.2018 La Nuova Procedura Civile, 4, 2018 Edizioni Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.05.2016 La Nuova Procedura Civile, 3, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 14.11.2016 La Nuova Procedura Civile, 5, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Articolo di Maurizio VILLANI

Articolo di Maurizio VILLANI Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.1.2017 La Nuova Procedura Civile, 1, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Azione esecutiva del fisco, pretese della p.a.: quale regime per la prescrizione?

Azione esecutiva del fisco, pretese della p.a.: quale regime per la prescrizione? Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 17.5.2018 La Nuova Procedura Civile, 3, 2018 edizioni Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

NULLA LA NOTIFICA EFFETTUATA TRAMITE CORRIERI PRIVATI. Annotazione alla sentenza Cass. Civ., sez. VI, 30/01/2014 n Mariantonietta CROCITTO

NULLA LA NOTIFICA EFFETTUATA TRAMITE CORRIERI PRIVATI. Annotazione alla sentenza Cass. Civ., sez. VI, 30/01/2014 n Mariantonietta CROCITTO Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 2.4.2014 La Nuova Procedura Civile, 2, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.11.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore

Dettagli

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.11.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2018. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 27.6.2018 La Nuova Procedura Civile, 3, 2018 Edizioni Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Opposizione a decreto ingiuntivo: no alla produzione della copia notificata del decreto opposto a pena di improcedibilità.

Opposizione a decreto ingiuntivo: no alla produzione della copia notificata del decreto opposto a pena di improcedibilità. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 20.5.2014 La Nuova Procedura Civile, 4, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente - Se la notifica dell'avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo del servizio postale ordinario, si applica il principio secondo il quale ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.11.2014 La Nuova Procedura Civile, 6, 2014 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.04.2016 La Nuova Procedura Civile, 2, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Articolo di Alfonso CERRATO (Avvocato del Foro di Roma e Dottore di ricerca in Diritto processuale civile)

Articolo di Alfonso CERRATO (Avvocato del Foro di Roma e Dottore di ricerca in Diritto processuale civile) Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.10.2019 La Nuova Procedura Civile, 4, 2019 Centro Studi Edizioni Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) -

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 22.03.2016 La Nuova Procedura Civile, 2, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.10.2018 La Nuova Procedura Civile, 4, 2018 Centro Studi Edizioni Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) -

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 2868 Anno 2017 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: TADDEI MARGHERITA Data pubblicazione: 03/02/2017 SENTENZA sul ricorso 20683-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 14.6.2017 La Nuova Procedura Civile, 3, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.11.2014 La Nuova Procedura Civile, 6, 2014 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014 Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.9.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario

Dettagli

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco) Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N. Pur se è vero, infatti, che l'art.7 della

Dettagli

ORDINANZA. elettivamente domiciliato in ROMA. contro. avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di

ORDINANZA. elettivamente domiciliato in ROMA. contro. avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di ORDINANZA sul ricorso 23009-2013 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro EQUITALIA NORD SPA, elettivamente

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 26.2.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.10.2014 La Nuova Procedura Civile, 6, 2014 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.5.2017 La Nuova Procedura Civile, 3, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 2 I 1 7 e.z{ Oggetto Dott. MARCELLO IACOBELLIS Dott. MAURO MOCCI - Presidente - - Consigliere - IRPEG

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 14.11.2016 La Nuova Procedura Civile, 5, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 19.1.2017 La Nuova Procedura Civile, 1, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 22.6.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.12.2016 La Nuova Procedura Civile, 6, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.11.2016 La Nuova Procedura Civile, 5, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2018. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.2.2018 La Nuova Procedura Civile, 1, 2018 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 22.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 4049 Anno 2018 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 20/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 6799-2016 proposto da: MANENTI FERDINANDO, elettivamente

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2013

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2013 Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 228-8693 Pubblicazione del 7.0.203 La Nuova Procedura Civile, 4, 203 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario

Dettagli

L'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione

L'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 11.4.2014 La Nuova Procedura Civile, 3, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.1.2017 La Nuova Procedura Civile, 1, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2017. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 19.6.2017 La Nuova Procedura Civile, 4, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 363/13/13 del in materia di inammissibilità del ricorso

Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 363/13/13 del in materia di inammissibilità del ricorso Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 363/13/13 del 12.6.2013 in materia di inammissibilità del ricorso Autore: Redazione In: Giurisprudenza tributaria FATTO Con ricorso n. 2097/11 il

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.05.2016 La Nuova Procedura Civile, 3, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza

Dettagli

IANNONE, L azione diretta nella riforma Gelli-Bianco in tema di responsabilità sanitaria. Estratto (cap. III, par. 2) da R. F.

IANNONE, L azione diretta nella riforma Gelli-Bianco in tema di responsabilità sanitaria. Estratto (cap. III, par. 2) da R. F. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 25.6.2018 Edizioni Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 13319 Anno 2017 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 26/05/2017 SENTENZA sul ricorso 24572-2010 proposto da: ALFA SRL in persona dell'amm.re

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 27.8.2018 La Nuova Procedura Civile, 4, 2018 Edizioni Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 4616 Anno 2018 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data pubblicazione: 28/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 28564-2011 proposto da: COMUNE DI GATTATICO, elettivamente

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 2.03.2016 La Nuova Procedura Civile, 2, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

o-1099'ltg LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE- T ORDINANZA - ricorrente - contro -intimatacontro

o-1099'ltg LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE- T ORDINANZA - ricorrente - contro -intimatacontro 0 o-1099'ltg LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE- T Composta dagli Ili. mi Sigg.ri ~1agistrati: Dott. MARCELLO IACOBEILlS - Presidente - Oggetto JVA i\ccert i\mento Dott. i\l-\uro MOCCI

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 11759 Anno 2017 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 11/05/2017 ORDINANZA sul ricorso 11173-2016 proposto (la: COSTRUZIONI GARDINA SAS, elettivamente

Dettagli

I termini a ritroso non beneficiano dei commi 4 e 5 dell art. 155 c.p.c.

I termini a ritroso non beneficiano dei commi 4 e 5 dell art. 155 c.p.c. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.12.2013 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 13 16.02.2017 Accertamento per posta: notifica con compiuta giacenza A rischio la tempestività del ricorso A cura di Paola Mauro Categoria:

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 27.11.2017 La Nuova Procedura Civile, 5, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 50 30.06.2016 Impugnazioni: notifica attraverso operatori postali privati Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario In tema

Dettagli

Compiuta giacenza: l articolo 140 cod. proc. civ. non si applica alle società, ma nei confronti dell amministratore.

Compiuta giacenza: l articolo 140 cod. proc. civ. non si applica alle società, ma nei confronti dell amministratore. Notifica a società irreperibile: come si fa? Autore : Redazione Data: 18/12/2017 Compiuta giacenza: l articolo 140 cod. proc. civ. non si applica alle società, ma nei confronti dell amministratore. In

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.09.2016 La Nuova Procedura Civile, 5, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2018. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 15.1.2018 La Nuova Procedura Civile, 1, 2018 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Notifica di citazione in appello non seguita da iscrizione a ruolo: ammissibile una seconda impugnazione, ma attenzione ai termini.

Notifica di citazione in appello non seguita da iscrizione a ruolo: ammissibile una seconda impugnazione, ma attenzione ai termini. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario

Dettagli

Notifica verbale nulla senza la ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione

Notifica verbale nulla senza la ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione Notifica verbale nulla senza la ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione di Enzo Di Giacomo Pubblicato il 23 febbraio 2008 La notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento effettuata

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 5785 Anno 2018 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA Data pubblicazione: 09/03/2018 ORDINANZA sul ricorso 26703-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.12.2016 La Nuova Procedura Civile, 6, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Pvc a fede privilegiata

Pvc a fede privilegiata Pvc a fede privilegiata di Gianfranco Antico Pubblicato il 19 novembre 2018 La Corte di cassazione, con l ordinanza n. 23511 del 28 settembre 2018, ha tra l altro avuto modo di confermare che, in tema

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 13315 Anno 2017 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: LA TORRE MARIA ENZA Data pubblicazione: 26/05/2017 SENTENZA sul ricorso 21345-2010 proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE,

Dettagli

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 2314 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 30/01/2018 ORDINANZA sul ricorso 27875-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001,

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 13.9.2017 La Nuova Procedura Civile, 5, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI)

BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI) BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI) α) COSTITUZIONE DEL RICORRENTE α.1. Termine di costituzione: dies a quo. (Riferimenti normativi = Art. 22, comma 1, primo periodo: «Il ricorrente,

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.2.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore

Dettagli

Spedizione del ricorso tributario con raccomandata

Spedizione del ricorso tributario con raccomandata Spedizione del ricorso tributario con raccomandata di Antonio Terlizzi Pubblicato il 25 ottobre 2011 analisi delle problematiche che possono sorgere quando la notifica del ricorso tributario avviene con

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 1144 Anno 2018 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: TRICOMI LAURA Data pubblicazione: 18/01/2018 ORDINANZA sul ricorso 22442-2010 proposto da: GIOVANNINI SILVANA, domiciliata

Dettagli

La C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) e la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica)

La C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) e la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) La C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) e la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) (di Francesco Annunziata) La C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) e la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 21313 Anno 2018 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 29/08/2018 ORDINANZA sul ricorso 14616-2011 proposto da: PALLINI ALBERTO, elettivamente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.10.2017 La Nuova Procedura Civile, 5, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 26731 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 23/10/2018 ORDINANZA sul ricorso 14188-2016 proposto da: ViLI T,VIEILLE BIDERI MARIA IOLE,

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2018. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 13.12.2018 La Nuova Procedura Civile, 6, 2018 Centro Studi Edizioni Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) -

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2018. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.1.2018 La Nuova Procedura Civile, 1, 2018 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo). L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto

Dettagli

IL PROCESSO TRIBUTARIO

IL PROCESSO TRIBUTARIO IL PROCESSO TRIBUTARIO Dott. Saverio Marasco Dott.ssa Renata Carrieri Cosenza 10 maggio 2012 NORMATIVA La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n 546

Dettagli

La notifica delle sentenze tributarie

La notifica delle sentenze tributarie La notifica delle sentenze tributarie di Commercialista telematico Pubblicato il 15 gennaio 2011 analisi degli aspetti problematici della notificazione delle sentenze tributarie emersi dopo l approvazione

Dettagli

Commissione tributaria provinciale di Enna sezione prima sentenza n. 317 del : omessa ottemperanza a ordinanza chiamata in causa

Commissione tributaria provinciale di Enna sezione prima sentenza n. 317 del : omessa ottemperanza a ordinanza chiamata in causa Commissione tributaria provinciale di Enna sezione prima sentenza n. 317 del 29.1.10 : omessa ottemperanza a ordinanza chiamata in causa Autore: sentenza In: Magistratura tributaria SEZIONE REPUBBLICA

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 17.11.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 8861 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 04/05/2016 SENTENZA sul ricorso 17705-2010 proposto da: BAROLO ZITA, domiciliata in ROMA

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.09.2016 La Nuova Procedura Civile, 5, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.7.2018 La Nuova Procedura Civile, 4, 2018 Edizioni Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2018. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.3.2018 La Nuova Procedura Civile, 2, 2018 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2017. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 17.11.2017 La Nuova Procedura Civile, 6, 2017 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 09 ottobre 2015, n ).

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 09 ottobre 2015, n ). Nella sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che il principio secondo il quale il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20367 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 31/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 8253-2016 proposto da: COMUNE DI PALERMO, in persona del

Dettagli

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.09.2016 La Nuova Procedura Civile, 5, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI

Dettagli

Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario

Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 9 04.02.2016 Ricorso per Cassazione. Il difetto di procura L inammissibilità del ricorso in Cassazione per difetto di procura comporta la condanna

Dettagli

Fiscal News N Appello tributario notificato per posta. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N Appello tributario notificato per posta. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 150 27.05.2014 Appello tributario notificato per posta L avviso di ricevimento della raccomandata evita la sanzione dell inammissibilità Categoria:

Dettagli

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione

Dettagli

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54 Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,

Dettagli