I SISTEMI ELETTORALI IN GENERALE

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1 I SISTEMI ELETTORALI IN GENERALE Il sistema elettorale è l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano il modo in cui avvengono le elezioni e gli effetti che ne derivano, I modelli di sistema elettorale esistenti sono diversi, ma possono essere ricondotti principalmente a due grandi tipologie: il sistema maggioritario e il sistema proporzionale. IL SISTEMA MAGGIORITARIO. I sistemi elettorali si distinguono in relazione alle formule elettorali adottate. Il territorio viene suddiviso in tante aree geografiche dette collegi, quanti sono i candidati da eleggere. All'interno dei collegi, ciascun partito (o coalizione. di partiti) presenta un solo candidato; risulta eletto, fra tutti i candidati, solo colui che ottiene il maggior numero di voti (per questa ragione si parla collegio uninominale: in ogni collegio viene eletto un solo candidato, gli altri vanno a casa ). La categoria della formula maggioritaria si suddivide in assoluta e relativa. La formula maggioritaria assoluta prevede che il candidato, per essere eletto, ottenga il 50% + 1 (ovvero la maggioranza assoluta) dei voti validamente espressi. La formula maggioritaria relativa consente che l assegnazione del seggio avvenga a favore del candidato che consegua il maggior numero di voti (maggioranza relativa o semplice) rispetto ai suoi avversari. Il candidato che ottiene più voti degli altri, viene eletto. IL SISTEMA PROPORZIONALE. I partiti presentano alle elezioni una lista di candidati. Gli elettori esprimono la loro preferenza per una lista (cioè per un partito). L elettore indica la propria preferenza per il partito e non per il singolo candidato. Ogni partito conquisterà un numero di seggi proporzionale ai voti ricevuti (se il partito X ottiene il 15 % dei voti, otterrà il 15 % dei seggi da attribuire). La formula proporzionale si distingue, poi, a seconda del metodo di calcolo usato per la distribuzione dei seggi : a) il metodo del quoziente; b) il metodo del divisore. a)il metodo del quoziente elettorale può essere naturale o corretto. Il primo è dato dal rapporto tra il numero dei voti espressi nel collegio ed il numero dei seggi messi in palio nel collegio stesso, cioè suddiviso il numero dei votanti per il numero dei seggi da assegnare, risulteranno eletti quei candidati di ciascuna lista che raggiungano tale quoziente ( cioè il risultato di tale divisione ). Il quoziente corretto, invece, consente di aumentare il numero dei seggi messi in palio, di uno o di due unità, in modo da diminuire il quoziente e quindi il numero dei voti sufficienti per ottenere un seggio. Si 1

2 precisa, inoltre, che ad un maggiore correttivo corrisponde un maggior favoritismo nei confronti dei partiti minori. Si prevedono poi, dei meccanismi volti a distribuire i seggi che non sono assegnati, cioè ad arginare il fenomeno dei resti, che sono proprio i voti che non sono risultati sufficienti al fine della diretta attribuzione dei mandati. b) Nel metodo del divisore si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista (cosiddetta cifra elettorale di lista) per un divisore, che corrisponde ad una serie di numeri successivi ed i seggi sono assegnati a chi ottiene i risultati più alti. Il divisore cambia a seconda del metodo. Il metodo D Hondt esige la divisione di tutte le cifre elettorali (i voti ottenuti da ciascuna lista) per un divisore comune che partendo da 1, in ordine crescente e successivo, arriva al numero dei seggi in palio, e poi si procede all assegnazione dei seggi alle liste che progressivamente hanno ottenuto i quozienti più alti. Il metodo Sainte-Lague presuppone la divisione del totale dei voti di ciascuna lista per un divisore che corrisponde ad una serie di numeri crescenti, i quali, però, non sono successivi, bensì distanziati ( cioè, per esempio, 1, 3, 5,,); i numeri divisori sono quanti i seggi messi in palio, i quali vengono assegnati alle liste che progressivamente hanno ottenuto i quozienti elettorali più alti. Al sistema proporzionale, possono essere applicati dei correttivi quali: - la clausola di sbarramento, detta anche clausola di accesso, consente l estromissione, dal processo di ripartizione dei seggi, di quelle liste che abbiano ottenuto una cifra elettorale di lista inferiore alla soglia di accesso. I voti delle liste escluse sono ripartiti proporzionalmente tra tutti i partiti che abbiano, invece, raggiunto la percentuale prestabilita. - il premio di maggioranza, attribuisce alla lista o alle liste che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti, un numero di seggi superiore rispetto a quelli ottenuti. Esso può essere: di lista, il premio è assegnato alla lista che risulta prima alle elezioni o a tutte le liste che superano un determinato quorum; di coalizione, il premio è assegnato al gruppo di liste, (appunto coalizione) che risulta primo; fisso, la quota dei seggi da assegnare è predeterminata; variabile, la quota varia a seconda della maggioranza stabilita da raggiungere. Oltre alle formule elettorali, vi sono almeno altri due fattori che incidono sui singoli sistemi elettorali : il collegio elettorale e il carattere del voto attribuito all elettore. Il collegio elettorale è l ambito territoriale entro il quale l elettore è chiamato ad eleggere uno o più candidati. Esso può essere uninominale o plurinominale, a seconda se serva ad eleggere, rispettivamente, un solo candidato, o ad assegnare più seggi. 2

3 In genere, pur con delle eccezioni (Stati Uniti d America e Germania) nei sistemi maggioritari coesistono i collegi uninominali, mentre i collegi plurinominali sono adottati nell ambito dei sistemi proporzionali. Il carattere del voto attribuito all elettore dipende dalla libertà che si riconosce all elettore. Ovviamente essa è maggiore quando l elettore dispone di uno o più voti di preferenza tra i candidati di una lista o a favore di candidati di una lista diversa da quella votata (voto disgiunto), mentre è ridotta nel caso di liste bloccate. Nella realtà sono più frequenti formule miste, basate sulla combinazione di meccanismi proporzionali e maggioritari. LA LEGGE ELETTORALE ( A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, che hanno inciso sulla disciplina del sistema elettorale, il Parlamento ha approvato, nel mese di ottobre 2017 (legge n. 165/2017) una nuova legge elettorale, basata - sia per il Senato, sia per la Camera - su un sistema misto di attribuzione dei seggi, per una parte proporzionale e per altra parte maggioritario. Il territorio nazionale è a tal fine suddiviso in collegi uninominali, collegi plurinominali e circoscrizioni. Per l'elezione alla Camera dei deputati sono definiti 231 collegi uninominali, cui si aggiunge un collegio in Valle d'aosta, e 63 collegi plurinominali; per l'elezione al Senato della Repubblica sono definiti 115 collegi uninominali, cui si aggiunge un collegio in Valle d'aosta, e 33 collegi plurinominali. LA LEGGE 165/2017 DI RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE La nuova legge elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 3 novembre 2017, n. 165) delinea un sistema elettorale misto. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. 3

4 La ripartizione del territorio nazionale Alla Camera il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni. Per alcune circoscrizioni il territorio coincide con quello dell'intera regione, mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicilia). Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. I 231 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d'aosta). Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio di ciascuna regione. Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. I 109 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (ad essi si aggiungono 1 collegio in Valle d'aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige). Al Senato i collegi plurinominali sono costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. La presentazione delle liste e delle candidature Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi alle elezioni sia alla Camera sia al Senato - è tenuto a depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno nei termini previsti; contestualmente al deposito del contrassegno deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica. Il nuovo art. 14 del d.p.r. n. 361/1957 prevede che il partito o gruppo politico organizzato è tenuto a depositare il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato; il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni. Si stabilisce inoltre che, in apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono 4

5 pubblicati in maniera facilmente accessibile: il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica. Sia alla Camera sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali. Sia alla Camera sia al Senato, in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. In sede di presentazione della lista sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale; ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. La lista - sia alla Camera sia al Senato - deve essere sottoscritta da almeno e da non più di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Per le elezioni politiche 2018 tali sottoscrizioni sono state ridotte ad un quarto. E' prevista inoltre che il Governo, entro sei mesi, definisca le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste. Nel caso di liste collegate in coalizione, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che possono presentare separatamente il proprio candidato; in ogni caso, nella lista e nei manifesti, un riquadro più ampio ricomprende tutte le liste collegate. Le pluricandidature e la rappresentanza di genere Sia alla Camera sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5. 5

6 Non può essere, infine, candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione Estero. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere. In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere. Al contempo, alla Camera è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni. Al Senato le medesime previsioni sono stabilite a livello regionale e spetta all'ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime. La modalità di espressione del voto Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati da due a quattro - nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. L'articolo 59-bis specifica altresì che se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è comunque valido a 6

7 favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. Resta in ogni caso fermo che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del testo unico, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. L'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti Nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità è eletto il più giovane per età. Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali, alla Camera il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. La soglia per accedere al riparto dei seggi è pari al 3% dei voti validi a livello nazionale per le liste singole ed al 10% dei voti validi a livello nazionale per le coalizioni, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale (la soglia per le liste infracoalizione è in ogni caso pari al 3% dei voti validi a livello nazionale anche qualora la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%). Per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti conseguiti dalle liste che non hanno superato la soglia dell'1% dei voti validi. Al Senato l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e avviene a livello regionale. La soglia per accedere al riparto dei seggi è come per la Camera pari al 3% dei voti validi a livello nazionale per le liste singole e al 10% dei voti validi a livello nazionale per le coalizioni, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale o il 20% dei voti validi in una regione (la soglia per le liste infra-coalizione è in ogni caso pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20% dei voti validi in almeno una regione, anche qualora la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%). Per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti conseguiti dalle liste che non hanno superato la soglia dell'1% dei voti validi (fatta salva la soglia del 20% regionale). Al Senato accedono infatti al riparto dei seggi nella regione le liste - singole o coalizzate - che hanno conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi almeno in una regione o, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche 7

8 nelle regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tale minoranze, che hanno eletto almeno due candidati nei collegi uninominali della circoscrizione regionale. Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. Sono altresì specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, alla proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale. Per la sola Valle d'aosta, dove è attribuito un seggio alla Camera e un seggio al Senato, sono previste disposizioni speciali per l'elezione in entrambi i rami del Parlamento: è infatti costituito un unico collegio uninominale, sia per l'elezione alla Camera sia al Senato, dove è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore ( ) L'articolo 6 del testo reca alcune disposizioni transitorie: in materia di esonero delle sottoscrizioni per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge; relativamente ai tempi per esercitare l'opzione per il voto degli italiani temporaneamente all'estero; in relazione ai requisiti di elettorato passivo per la circoscrizione Estero; in ordine ai soggetti abilitati all'abilitazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste. LA NUOVA LEGGE ELETTORALE IN SINTESI IL ROSATELLUM La nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis, prende il nome dal capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Ettore Rosato. Il nuovo sistema elettorale prevede il 36% dei deputati eletti con il sistema maggioritario e in collegi uninominali e il 64% con il metodo proporzionale. Ecco in sintesi il testo del Rosatellum bis: - Mix proporzionale e maggioritario: il nuovo sistema elettorale prevede una quota del 64% di collegi plurinominali proporzionali e del 36% di collegi uninominali maggioritari; 8

9 - Circoscrizioni: sono 20 le circoscrizioni per il Senato, una per ogni regione, mentre sono 28 quelle della Camera; - Collegi: al Senato i collegi uninominali sono 102, 206 quelli plurinominali; alla Camera sono 231 i collegi uninominali e 386 quelli plurinominali. Un collegio uninominale è riconosciuto alla Valle d Aosta sia per la Camera che per il Senato, mentre sono 6 i collegi plurinominali per l Estero al Senato e 12 alla Camera; - Soglie di sbarramento: i partiti e le singole liste che vogliono accedere in Parlamento devono ottenere almeno il 3% dei voti validi su base nazionale, sia alla Camera che al Senato. Per le coalizioni la soglia di sbarramento sale al 10%, sempre su base nazionale. - Listini: i listini per il proporzionale sono molto corti: non possono contenere un numero di candidati inferiori a 2 e superiori a 4. - Scheda e voto: l elettore avrà un unica scheda. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno della lista o delle liste collegate, corredate dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. L elettore vota il contrassegno della lista prescelta ed il voto è attribuito anche al candidato. Nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti. Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Per le coalizioni non vengono comunque computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell 1 per cento. L assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedono peraltro al riparto le coalizioni di liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi (con esclusione delle liste al di sotto dell 1 per cento) e le liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. 9

10 Questo è il modello per la parte interna della scheda per la votazione per la elezione della Camera dei Deputati - Quota di genere: il testo del Rosatellum bis riconosce una quota di genere nella proporzione di 60-40%. Dispone infatti che nei collegi uninominali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Nei collegi plurinominali, ovvero nei listini, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%. 10

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