A FONDAZIONE INSIEME

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1 A000965, 1 A FONDAZIONE INSIEME onlus. SENTENZA N DEL 22/02/2006 FAMIGLIA SEPARAZIONE TRA CONIUGI PROCEDIMENTO GIUDIZIO DI APPELLO TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO INOSSERVANZA CONSEGUENZE La Corte fa il punto sul procedimento di appello avverso la sentenza di separazione personale tra coniugi, esaminando le conseguenze della mancata notificazione alla controparte del ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice d'appello. La sentenza afferma che, in tal caso, l'appello non deve, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile, in quanto la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di legge, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio. Il giudice, pertanto, è tenuto, in mancanza di costituzione dell'appellato, a fissare, ex art. 291 cod. proc. civ., un nuovo termine per la notifica. Tale nuovo termine, peraltro, assume, per espressa previsione legislativa, carattere perentorio, sicché dal mancato adempimento, da parte dell'appellante, dell'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non può discendere altro effetto che quello della inammissibilità della concessione di un nuovo termine. In tal caso il giudice deve, a norma dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Sentenza n del 22 febbraio 2006 (Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore S. Petitti) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata in data 12/2/2001, il Tribunale di S.Maria C.V. pronunciava la separazione personale tra i coniugi GE e AFC, respingendo le reciproche domande di addebito, nulla disponendo in ordine alla casa coniugale, respingendo la domanda di assegno proposta dalla AFC e dichiarando inammissibile la domanda di restituzione di somme di costei formulata. Avverso tale sentenza, notificata il 5/5/2001, proponeva appello la AFC, con ricorso depositato il 28/5/2001. Il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione dell udienza non venivano notificati entro il termine fissato, sicché l appellante prima chiedeva un mero rinvio dell udienza, e poi, chiedeva un termine per la notificazione dell atto introduttivo; quindi, non essendo riuscita ad effettuare la notifica, la medesima appellante chiedeva la concessione di un nuovo termine, termine che veniva concesso e rispettato. Nel costituirsi nel giudizio di appello, l appellato eccepiva preliminarmente l inammissibilità dell appello. L adita Corte d appello di Napoli, con sentenza depositata il 13/11/2002, dichiarava inammissibile l appello. La Corte ha ritenuto che il principio secondo cui il termine per la notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell udienza è ordinatorio, e che quindi la sua mancata osservanza non ha effetto preclusivo, non può essere applicato con riferimento alla inosservanza del nuovo termine di notifica che venga concesso dal giudice, giacché l art.291 c.p.c., che è la norma che consente la fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione nulla situazione alla quale è equiparabile la completa omissione della notificazione stessa-, espressamente qualifica detto termine come perentorio. Tale termine non è dunque prorogabile, ex art.153 c.p.c., e il suo inutile decorso produce l impossibilità di instaurare validamente il contraddittorio, determinando l inammissibilità del gravame. Nel caso di specie, ha rilevato la Corte, l appellante non aveva eseguito alcuna notificazione per l udienza inizialmente fissata per il 16/11/2001, limitandosi a chiedere in tale udienza un rinvio, senza nulla dedurre in ordine

2 A000965, 2 alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza e senza neanche chiedere e ottenere la concessione di un nuovo termine ex art.291 c.p.c.. L appellante non provvedeva alla notificazione del ricorso neanche in vista dell udienza del 18/1/2002, in occasione della quale chiedeva ed otteneva la fissazione di una nuova udienza e di un nuovo termine per la notificazione; termine che per altro non veniva osservato, sicché all udienza del 17/5/2002 chiedeva la fissazione di un ulteriore termine, erroneamente concesso dalla Corte stessa. In conclusione, poiché il termine per rinnovare la notificazione concesso all udienza del 18/1/2002 doveva qualificarsi come perentorio, al suo inutile decorso doveva riconoscersi effetto preclusivo, con conseguente inammissibilità del gravame. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la AFC sulla base di un unico motivo; non ha svolto attività difensiva in questo giudizio GE. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l unico motivo, la ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una volta riconosciuta l attitudine dell editio actionis (che si verifica con il deposito del ricorso) a instaurare il rapporto giuridico processuale d appello e a impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, la mancanza della vocatio in ius non può mai condurre alla dichiarazione dell inammissibilità del gravame, non differendo in nulla dalla mancanza di notificazione dell atto introduttivo nel giudizio di primo grado, la ricorrente rileva che all udienza del 18/1/2002 la Corte d appello aveva fissato un termine per la notifica rinviando all udienza del 17/5/2002. A tale udienza, soggiunge la ricorrente, il suo procuratore aveva rappresentato di non aver potuto procedere alla notifica nei termini in quanto il fascicolo non era stato rinvenuto nella cancelleria, e la Corte, proprio su tale premessa, aveva concesso un nuovo termine, perentorio, per la notifica, termine che veniva rispettato. Poiché in sede di udienza di concessione del termine perentorio la Corte nulla aveva rilevato, in sentenza la medesima Corte non avrebbe quindi potuto argomentare circa l erronea concessione di un ulteriore termine. In realtà, tale ulteriore temine era stato concesso dalla Corte proprio sulla base della dedotta impossibilità a notificare, esplicitata ed argomentata in udienza, sicché doveva escludersi che una valutazione ponderata e specifica potesse essere qualificata erronea. Di erroneità, al più, si sarebbe potuto parlare se a verbale non fossero state esplicitate le ragioni giustificative della richiesta di ulteriore termine; il che peraltro doveva escludersi nella specie. Ed ancora, rileva la ricorrente, il riferimento della sentenza impugnata all art.153 c.p.c. non sarebbe pertinente, in quanto, mentre tale disposizione pone il principio della improrogabilità dei termini perentori, l unico termine perentorio concesso dalla Corte era stato osservato. La ricorrente rileva inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimità, se la notifica è stata effettuata oltre il termine perentorio stabilito dal giudice, il contraddittorio è pur sempre instaurato, sicché l estinzione del giudizio non si sottrae in tale caso alla disciplina dettata dall ultimo comma dell art.307 c.p.c.: l evento estintivo si è verificato, ma i suoi effetti sono rimessi alla parte interessata, con la conseguenza che se il giudice non ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e il processo è proseguito fino alla pronuncia della sentenza, non sarebbe ravvisabile nullità. In sostanza, conclude la ricorrente, ove mai la Corte d appello avesse ritenuto non concedibile il termine perentorio, non avrebbe dovuto introitare la causa a sentenza per dichiarare l inammissibilità dell appello, ma tutt al più avrebbe potuto disporre, in udienza, la cancellazione della causa dal ruolo, il che avrebbe consentito la riassunzione ex art.307 c.p.c. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. La questione che viene all esame del Collegio presenta due profili. Sotto il primo profilo, si tratta di accertare quale sia la sorte del ricorso in appello avverso una sentenza resa secondo la disciplina di cui all art.4 della L. 1/12/1970, n.898, come modificato dalla L. 6/3/1987, n.74, nell ipotesi

3 A000965, 3 in cui il ricorso, tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice d appello, non sia stato notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell udienza; in particolare, il problema più direttamente coinvolto dalla prima parte del motivo di ricorso è quello di verificare se, una volta che l appellante non abbia notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell udienza, il giudice possa o meno concedere un nuovo termine e, nel caso in cui ciò sia ritenuto ammissibile, se l ulteriore inottemperanza all onere di notificazione possa dare o meno luogo alla concessione di latro termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Sotto un secondo profilo, si tratta di valutare se la Corte d appello, una volta accertata la inottemperanza all ordine di rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto, potesse dichiarare la inammissibilità dell appello ovvero fosse tenuta a disporre la cancellazione della causa dal ruolo. Quanto al profilo concernente gli effetti della mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza di comparizione, l orientamento prevalente di questa Corte, maturato in relazione al giudizio di divorzio, sia, più in generale, in riferimento alle controversie introdotte con ricorso, è nel senso che la proposizione dell appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli art.325 e 327 c.p.c., mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio, con la conseguenza che, depositato l atto di appello, e tenuto conto che il termine fissato dal presidente del collegio per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto non ha natura perentoria, l inosservanza di detto termine non dà luogo ad inammissibilità o improcedibilità del gravame, ma richiede trattandosi di nullità sanabile-, oltre la previsione dei casi di cui all art.160 c.p.c., in mancanza di costituzione dell appellato, la fissazione da parte del giudice, di una nuova udienza, nonché la rinnovazione della modifica (con indicazione di un termine, questa volta perentorio) ex art.291 c.p.c. (in tal senso, in tema di impugnazione di sentenza di divorzio, cass.15/1/2003, n.507; cass.15/9/2000, n.12182; in tema di controversie soggette al rito del lavoro, cass.s.u., 29/7/1996, n.6841; cass. S.U., 25/10/1996, n.9331; cass. 17/10/1998, n.10295; cass. 28/1/2000, n.968; cass. 27/5/2000, n.7013; cass. 21/7/2000, n.9645; cass. 17/7/2003, n.11211). A tale orientamento maggioritario, si contrappone quello espresso da cass. 21/11/1998, n.11774, secondo cui in tema di procedimento di appello avverso una sentenza di divorzio, la natura ordinatoria del termine presidenziale fissato, ex art.154 c.p.c., per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto (sul presupposto del tempestivo deposito del ricorso in appello nella cancelleria de giudice ad quem, ex art.8 della L. n.74 del 1987, 325 e 327 c.p.c.) non legittima la parte a disattenderlo tout court, con conseguente ingiustificata e pregiudizievole dilatazione dei tempi di instaurazione del contraddittorio e di definizione del giudizio. Ne consegue che la disposizione di cui all art.154 c.p.c. va interpretata nel senso che l inutile decorso del termine fissato dal giudice ha gli stessi effetti preclusivi di un termine perentorio e che risulta del tutto illegittima ogni eventuale proroga (richiesta e) concessa dopo la sua scadenza (in senso conforme, con affermazione di carattere generale, v. anche cass. 6/5/2003, n.6895). Il Collegio condivide il primo e maggioritario orientamento sopra richiamato, sicché deve escludersi che nell ipotesi in cui, come nella specie, la parte appellante non abbia notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell udienza, l appello debba per ciò solo essere dichiarato inammissibile, essendo il giudice tenuto a fissare, ex art.291 c.p.c., un nuovo termine per la notifica. Tale nuovo termine, peraltro, assume per espressa previsione legislativa carattere perentorio, sicché dal mancato adempimento, da parte dell appellante, dell ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza non può discendere altra conseguenza che quella della inammissibilità della concessione di un nuovo termine. Nella specie, la Corte d appello di Napoli ha rilevato che l appellante non aveva eseguito alcuna notificazione per l udienza inizialmente fissata per il 16/11/2001, limitandosi a chiedere in tale udienza un rinvio, senza nulla dedurre in ordine alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di

4 A000965, 4 fissazione dell udienza e senza neanche chiedere e ottenere la concessione di un nuovo termine ex art.291 c.p.c.; che l appellante non aveva provveduto alla notificazione del ricorso neanche in vista dell udienza del 18/1/2002, in occasione della quale aveva chiesto e ottenuto la fissazione di una nuova udienza e di un nuovo termine per la notificazione; che detto termine non era stato osservato; che all udienza del 17/5/2002 aveva quindi chiesto la fissazione di un ulteriore termine e che detto termine era stato erroneamente concesso dalla Corte stessa; che, poiché il termine per rinnovare la notificazione concesso all udienza del 18/1/2002 doveva qualificarsi come perentorio, il suo inutile decorso aveva comportato l effetto preclusivo, determinando l inammissibilità del gravame. La conclusione cui è pervenuto il giudice del merito è conforme ai principi dianzi richiamati e si sottrae pertanto alle censure della ricorrente. Né la deduzione svolta nel ricorso, secondo cui la mancata ottemperanza all ordine di rinnovo della notifica del ricorso e del decreto adottato all udienza del 18/1/2002 era stata determinata dal mancato reperimento del fascicolo d ufficio in tempo utile per eseguire la notificazione, può valere ad inficiare la valutazione della Corte d appello circa la erroneità della ordinanza emessa all udienza del 17/5/2002, con la quale è stato concesso un nuovo termine per procedere alla rinnovazione della notificazione. In proposito, è sufficiente rilevare che la caratteristica dei termini perentori è proprio quella di non poter essere né rinnovati né prorogati e che la dedotta impossibilità di notificazione risulta essersi verificata, per ammissione della stessa ricorrente, solo dopo che il termine ex art.291 c.p.c., concesso dalla Corte per rinnovare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza, era ormai decorso. Deve infatti ricordarsi che cass.14/2/2005, n.2899, ha affermato che l art.153 c.p.c. vieta la proroga, anche convenuta dalle parti, e comporta la perdita del potere di compiere l atto processuale a causa del solo fatto oggettivo del trascorrere di un certo tempo, e ciò per motivi di certezza e uniformità del diritto. Esigenze di giustizia e in particolare di tutela dell effettività del diritto, garantito dall art.24 Cost., di difendersi in giudizio possono comportare eccezioni alla regola, le quali però debbono essere disposte dal legislatore, come avviene per esempio con le non infrequenti leggi che prevedono la proroga dei termini perentori per il caso di non funzionamento degli uffici giudiziari a causa di eventi di carattere eccezionale; il che deve escludersi sia avvenuto nella specie, non risultando neanche dedotto in ricorso che la ricorrente, allora appellante, si sia attivata tempestivamente al fine di ottenere la copia degli atti da notificare. Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che è errato l assunto della ricorrente secondo cui la Corte d appello, ove avesse ritenuto non concedibile il termine perentorio, ravvisando la pretesa nullità originata dalla inosservanza del termine concesso all udienza del 18/1/2002- non avrebbe dovuto introitare a sentenza la causa per dichiarare poi la inammissibilità dell appello, ma tutt al più avrebbe dovuto disporre, in udienza, la cancellazione della causa dal ruolo, non determinandosi in tal guisa gli effetti preclusivi della riassunzione, ex art.307 c.p.c.. In proposito, è sufficiente osservare che le conseguenze della inottemperanza all ordine di rinnovazione della notificazione ex art.391 c.p.c. sono disciplinate da quella stessa disposizione, la quale stabilisce che se l ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell art.307, co. terzo. Ai sensi di quest ultima disposizione, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge è autorizzato a fissarlo. Alla luce delle disposizioni appare evidente come la conseguenza della mancata rinnovazione nel termine avrebbe dovuto essere la dichiarazione di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cass. 5/5/2001, n.6346; cass.10/4/2000, n.4529), e non anche quella di mera

5 A000965, 5 cancellazione della causa dal ruolo con la possibilità, per parte, di effettuarne la riassunzione. E se questa è la conclusione che pianamente deriva dalla applicazione delle citate norme, risulta del pari evidente la carenza di interesse della ricorrente alla caducazione, per questo profilo, della sentenza impugnata, giacché giammai potrebbe scaturirne un risultato positivo. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo l intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso addì 10 ottobre 2005.

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