Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti le acque minerali egli stabilimenti termali.

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1 Circolare del Ministero della sanità 5 febbraio 1979, n. 5. Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti le acque minerali egli stabilimenti termali. Come è noto, con l entrata in vigore della L. 23 dicembre 1978, n. 833, la competenza dello Stato per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari della materia relativa alle acque minerali e agli stabilimenti termali, è limitata al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali, siano esse destinate all imbottigliamento ovvero all utilizzazione in stabilimenti termali, e alla relativa pubblicità sanitaria (art. 6, lettera t) della legge sopra citata). È parimenti noto che la materia concernente le acque minerali e gli stabilimenti termali è disciplinata, sotto il profilo igienico-sanitario, dal R.D. 27 luglio 1934, n (testo unico delle leggi sanitarie, e successive modificazioni, artt. 194, 199, 200 e 201), dal R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, dal D.M. 20 gennaio 1927, dal D.C.G. 7 novembre 1939, n e dal D.M. 22 giugno 1977; l applicazione di tali norme ha formato oggetto di numerose circolari illustrative dell amministrazione sanitaria. Posto che il T.U. delle leggi sanitarie, sopra ricordato, prevede gli istituti dell autorizzazione sanitaria (per l imbottigliamento delle acque minerali, per gli stabilimenti termali e per la pubblicità), che il D.C.G. n dei 1939 concerne i Laboratori autorizzati per le analisi delle acque minerali ed il D.M. 22 giugno 1977 detta norme per le etichette delle acque minerali, è soprattutto nel R.D. 28 settembre 1919, n (Regolamento) e nel D.M. 20 gennaio 1927 (Istruzioni) che è contenuta la gran parte delle norme regolanti la materia. Non è fuor di luogo ricordare, innanzitutto, che l art. 1 del R.D. n reca la definizione delle acque minerali, e che l art. 14, lettera a) del decreto stesso definisce gli stabilimenti termali. Sulla base di quanto sopra, si ritiene opportuno richiamare l attenzione sui seguenti punti: I., Rilascio di autorizzazione alla vendita in recipienti chiusi,d -acque Minerali di competenza della Regione. I.l. Le domande di autorizzazione alla vendita in recipienti chiusi di acque minerali debbono specificare: I.1.a. Il nome dell acqua minerale e la località ove essa sgorga (non può essere attribuito ad una nuova acqua minerale il nome di altra acqua minerale né il nome della località ove essa sgorga); I.1.b. Se all acqua minerale verranno restituiti i gas della sorgente ovvero se l acqua minerale verrà addizionata di anidride carbonica; I.1.c. Se l acqua verrà sottoposta a decantazione e/o filtrazione; I.1.d. Il tipo, la capacità dei recipienti e il sistema di chiusura degli stessi. I.2. I documenti da allegare, alla domanda di cui al punto precedente sono: I.2.a. Certificato di analisi chimica e chimico-fisica effettuate da un Istituto Universitario di Chimica ovvero - ove autorizzati - da un Istituto Universitario di Igiene o Microbiologia o da un Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi. Il certificato deve essere corredato dal verbale di prelevamento redatto dal Medico Provinciale a norma dell art, 4 del D.C.G. n del 7 novembre 1939, secondo le modalità previste nel paragrafo II del D.M. 20 gennaio 1927.

2 I.2.b. Relazione batteriologica, articolata in almeno 4 analisi effettuate nelle 4 stagioni da un Istituto Universitario di Igiene o Microbiologia ovvero - ove autorizzato - da un Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi. Anche tali certificati di analisi debbono essere corredati dai rispettivi verbali di prelevamento redatti dal Medico Provinciale. Si richiama, in proposito, oltre alle norme sopra ricordate, la circolare n. 61 del 9 agosto 1976, sulla batteriologia delle acque minerali. I.2.c. Relazioni farmacologica e clinica, con ampia casistica, redatte da Istituti a livello Universitario. I.2.d. Planimetria delle località dove scaturisce la sorgente in scala 1:1000, con curve di livello, estesa per un raggio di almeno 200 metri, con indicazione della zona di protezione igienica. Il documento deve essere firmato dal richiedente e da un ingegnere e vidimato dal sindaco. I.2.e. Relazione sul bacino geologico, idrogeologico ed imbrifero della sorgente, redatta da un tecnico esperto in materia, con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell acqua (paragrafo I del D.M. 20 gennaio 1927). Il documento deve essere vidimato dal sindaco. I.2.f. Documento comprovante che il richiedente è titolare di concessione o di sub-concessione mineraria, o che possiede, comunque, titolo per l utilizzazione dell acqua minerale. I.2.g. Relazione descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore ad 1:100 delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del materiale di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico, dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di decantazione, filtrazione, gassatura, per l imbottigliamento, per le sterilizzazioni, per l imballaggio, ecc. Tali documenti debbono essere firmati dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianto già in atto; debbono essere inoltre vidimati dal sindaco. I.2.h. Schema di regolamento interno compilato sulla base di quanto previsto dal paragrafo VII del D.M. 20 gennaio I.2.i. Esemplari di ogni tipo di etichetta, in conformità ai chiarimenti contenuti nel successivo punto I.3. Etichette destinate a contenitori di diversa capacità possono differire soltanto nelle dimensioni. I.2.l. Parere dell Ufficiale Sanitario vidimato dal sindaco. I.2.m. Dichiarazione di un dottore in medicina, ovvero in chimica o in farmacia, preferibilmente versato in idrologia, che assume la direzione tecnica dello svolgimento dei servizi inerenti l utilizzazione e la conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche dell acqua minerale. Tale dichiarazione deve essere controfirmata, per accettazione, dal richiedente e vidimata dal sindaco. I.2.n. Parere del Medico Provinciale.

3 I.3. Le etichette per le acque minerali naturali debbono rispondere ai requisiti previsti dal paragrafo IX del D.M. 20 gennaio 1927 e dal D.M. n del 22 giugno 1977 (1). Nel caso si richieda l autorizzazione alla vendita sia del tipo di acqua minerale «imbottigliata come sgorga dalla sorgente» che del tipo di acqua «addizionata di gas acido carbonico» le rispettive etichette debbono differire solamente nei colori di stampa e nelle diciture sopra riportate tra virgolette. Sulle etichette dovranno essere riportate le seguenti diciture: I.3.a. «acqua minerale naturale»; I.3.b. esatto nome dell acqua minerale; I.3.c. località dove sgorga l acqua minerale; I.3.d. qualità salienti dell acqua minerale; la dicitura relativa a tali qualità sarà quella autorizzata dal Ministero della sanità in occasione del «riconoscimento» dell acqua minerale; I.3.e. analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica (con indicazione dei Laboratori nei quali le analisi sono state eseguite, dei nomi degli analizzatori e delle date) nonché, eventualmente, la classificazione chimica dell acqua minerale; I.3.f. titolare del decreto di autorizzazione alla vendita; I.3.g. «addizionata di gas acido carbonico», nel caso che all acqua minerale venga aggiunta anidride carbonica in quantità superiore a quella naturale posseduta dall acqua alla sorgente; I.3.h. qualora l acqua risulti «naturalmente carbonica», potrà essere riportata la dicitura «effervescente naturale»; I.3.i. estremi del decreto ministeriale di riconoscimento dell acqua minerale e del provvedimento regionale di autorizzazione alla vendita; I.3.l. contenuto dei recipiente; I.3.m. data di imbottigliamento; I.3.n. altre eventuali diciture previste nel provvedimento ministeriale di riconoscimento («acqua filtrata», «agitare prima dell uso», «vendita riservata ai farmacisti», «modalità d uso...»). Le diciture di cui ai precedenti punti I.3.a., I.3.b. e I.3.g. dovranno avere particolare rilievo tipografico. La dicitura di cui al punto I.3.f. dovrà essere riportata in caratteri non superiori a quelli delle principali indicazioni, e comunque tali da non ingenerare confusione in merito alle indicazioni dei punti I.3.a. e I.3.b. I.4. Qualora venga richiesta l autorizzazione ad imbottigliare un acqua minerale, già autorizzata, con altra acqua minerale di nuova sorgente, in determinate proporzioni di miscela si segnala la necessità che la relativa domanda sia corredata dai certificati, verbali relazioni e documenti di cui ai precedenti punti I.2.a., I.2.b., I.2.d., I.2.e., I.2.f. e I.2.g., riferiti alla nuova sorgente ed alle relative nuove opere. Dovrà essere inoltre prodotto, per il necessario raffronto della composizione chimica delle due acque, il certificato di cui al suddetto punto I.2.a., relativo all acqua minerale già autorizzata. Una volta accertato che l acqua minerale della nuova sorgente ha le stesse caratteristiche dell acqua minerale già autorizzata (si richiama in proposito l importanza, al fine di tale valutazione, anche dell accurato esame della relazione (1) Il punto I.3. della circolare è da ritenersi superato in quanto l etichettatura delle acque minerali naturali è ora disciplinata dal D.M. 1 febbraio 1983.

4 idrogeologica di cui al citato punto I.2.e.), la relativa eventuale autorizzazione alla miscelazione delle sorgenti comprenderà anche l autorizzazione a nuove etichette ove saranno riportate le analisi chimica e batteriologica della miscelazione delle due acque minerali (eseguite secondo le modalità più volte ricordate). II. Rilascio di autorizzazione all apertura e all esercizio degli stabilimenti termali, di competenza della Regione. II.1. Le domande di autorizzazione all apertura e all esercizio degli stabilimenti termali debbono indicare l uso al quale lo stabilimento è destinato e le stagioni nelle quali sarà aperto al pubblico (art. 15 del R.D. n. 1924). II.2. I documenti da allegare alla domanda di cui al punto precedente sono: II.2.a. Schema di regolamento sanitario compilato sulla base di quanto previsto dal paragrafo VII dei D.M. 20 gennaio II.2.b. Dichiarazione di un dottore in medicina che assume la direzione tecnica dello stabilimento. La dichiarazione deve essere controfirmata, per accettazione, dal richiedente e visitata dal sindaco. II.2.c. Parere dell Ufficiale Sanitario. II.2.d. Certificato di analisi chimica e chimico-fisica effettuate da un Istituto Universitario di Chimica ovvero - ove autorizzati - da Istituto Universitario di Igiene e Microbiologia o da Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi. Qualora l acqua minerale sia destinata esclusivamente ad uso esterno, l analisi chimica può essere effettuata da qualunque Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi. Il certificato deve essere corredato dal verbale di prelevamento redatto dal medico provinciale. II.2.e. Relazione batteriologica, articolata in almeno quattro analisi effettuate nelle quattro stagioni da un Istituto Universitario di Igiene e Microbiologia ovvero - ove autorizzati - da un Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi. Anche tali certificati debbono essere corredati dai rispettivi verbali di prelevamento redatti dal medico provinciale. Qualora l acqua minerale sia destinata esclusivamente ad uso esterno, le analisi, sufficienti anche in numero di due, purché una effettuata in periodo di siccità e l altra dopo pioggia abbondante, possono essere eseguite da qualunque Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi. II.2.f. Relazioni farmacologica e clinica, con ampia casistica, redatte da Istituti a livello Universitario. II.2.g. Planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un ingegnere, della località dove scaturisce la sorgente, in scala 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno 200 metri, con indicazione della zona di protezione igienica. II.2.h. Relazione sul bacino geologico, idrogeologico ed imbrifero della sorgente, redatta da un tecnico esperto in materia, con dati relativi alla portata ed alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell acqua (paragrafo 1 del D.M. 20 gennaio 1927). II.2.i. Nota descrittiva, corredata da disegni in scala 1:100 firmata dal richiedente e da un ingegnere, vistata dal sindaco, delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura, degli apparecchi di sollevamento meccanico, dei locali e delle apparecchiature necessarie per i vari tipi di cura, delle cucine, dei bagni, delle lavanderie e delle fognature.

5 II.2.l. Documento comprovante che il richiedente è titolare di concessione o di sub-concessione mineraria, o che possiede, comunque, titolo per l utilizzazione dell acqua minerale. III. Provvedimenti di competenza del Ministero della sanità. III.1. Le funzioni statali previste dall art. 6, lettera t) della L. 23 dicembre 1978, n. 833 concernono, in sostanza, l accertamento delle qualità e delle caratteristiche, in base alle quali un acqua può essere riconosciuta «minerale» in funzione della definizione contenuta nell art. 1 del R.D. 28 settembre 1919, n L Autorità regionale rilascerà il decreto per l autorizzazione all imbottigliamento e all apertura degli stabilimenti termali, sulla base del decreto ministeriale con il quale si provvederà al suddetto riconoscimento. III.2. Ai fini di tale riconoscimento per le acque minerali da vendersi in recipienti chiusi, dovranno essere trasmessi al Ministero della sanità, unitamente alla domanda, i documenti di cui ai precedenti punti: I.2.a., I.2.b., I.2.c., I.2.e., I.2.i. e, limitatamente alla parte concernente gli eventuali impianti di filtrazione, la relazione di cui al punto I.2.g. III.3. Per quanto riguarda invece il riconoscimento delle acque minerali da utilizzarsi negli stabilimenti termali, dovranno essere trasmessi, unitamente alla domanda, i documenti di cui ai precedenti punti: II.2.a., II.2.d., II.2.e., II.2.f., II.2.h. e, per la parte concernente i locali e le apparecchiature necessarie ai vari tipi di cure, la nota descrittiva di cui al precedente punto II.2.i. Il provvedimento ministeriale di riconoscimento indicherà anche le cure praticabili in relazione alle proprietà terapeutiche dell acqua minerale. III.4. Restano di competenza dello Stato le autorizzazioni alla vendita, sul territorio nazionale, di acque minerali estere, che saranno rilasciate sulla base della documentazione di cui all art. 8 del R.D. 28 settembre 1919, n III.5. Negli ultimi anni, di alcune acque minerali, è stata autorizzata la vendita in contenitori diversi dal vetro (cloruro di polivinile e cartone politenato). Le relative autorizzazioni hanno avuto finora carattere di temporaneità con periodici rinnovi subordinati all esito favorevole di continui controlli di laboratorio su campioni di tali acque minerali prelevati dal commercio. Poiché dal 1 gennaio 1979 è di competenza regionale il rilascio delle suddette autorizzazioni, si ritiene opportuno richiamare in proposito l attenzione sull art. 6, lettera f) della legge n. 833, circa la competenza dello Stato in merito ai materiali ed ai recipienti destinati a contenere bevande e il D.M. 23 gennaio 1976 circa i recipienti a base di cloruro di polivinile per acque minerali. IV. Vigilanza igienico-sanitaria sulle acque minerali e gli stabilimenti termali. IV.1. La normativa sulla, vigilanza igienico-sanitaria è recata dal titolo IV dei R.D. 28 settembre 1919, n. 1924; in materia di batteriologia valgono le indicazioni contenute nella circolare n. 61 del 9 agosto 1977, ove sono allegate le metodiche unificate di analisi.

6 È opportuno mettere in evidenza che l oggetto di tale normativa nel caso specifico delle acque minerali, è duplice: da un lato la preminente tutela del consumatore, dall altro la salvaguardia delle sorgenti e del loro buon governo igienico. Occorre inoltre ricordare che l Autorità Regionale esercita le funzioni di controllo igienico-sanitario su tutte le acque minerali in commercio nel territorio della Regione, molte delle quali imbottigliate in altre Regioni. IV.2. Conseguentemente sulla base di quanto sopra, l adozione dei provvedimenti previsti dall art. 26 del R.D. n deve essere tempestivamente comunicata al Ministero della sanità, unitamente alle motivazioni che l hanno determinata, per ogni eventuale conseguente provvedimento, in particolare nel caso che la sorgente sia situata in altra Regione. IV.3. Qualora si riscontrassero variazioni nella composizione chimica di un acqua minerale (in particolare in occasione degli aggiornamenti periodici previsti dall art. 4 del D.M. 22 giugno 1977) superiori a quelle «fisiologiche» che di norma si hanno in un acqua minerale, o quando comunque si verificassero circostanze (variazione di portata, temperatura, facies microbiologica, ecc.) tali da far nascere dubbi sulla conservazione delle proprietà terapeutiche riconosciute dal Ministero della sanità, dovrà essere il Ministero stesso a valutare se l acqua minerale abbia conservato o meno tali proprietà. A tal fine dovranno essere rese note al Ministero della sanità le variazioni intervenute nelle caratteristiche dell acqua minerale. Il Ministero provvederà in merito, richiedendo eventualmente l ulteriore documentazione di volta in volta ritenuta necessaria. IV.4. Si richiamano le circolari n. 169 del 14 ottobre 1966, n. 159 del 25 novembre 1972 e n. 51 del 2 aprile 1974, relative alla inapplicabilità delle acque minerali della L. 30 aprile 1962, n. 283 e provvedimenti successivi. IV.5. In tema di vigilanza sugli stabilimenti termali, si richiama in particolare l attenzione sul secondo comma dell art. 17 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, che prescrive una particolare forma di vigilanza: la visita dei Medico Provinciale in occasione della riapertura stagionale. V. Comunicazioni varie. V.1. Le autorizzazioni per le acque minerali, sia vendute in recipienti chiusi che utilizzate in stabilimenti termali, sono state sempre rilasciate in base alle comprovate proprietà possedute dalle acque minerali stesse (art. 1 dei R.D. n. 1924). V.2. Su conforme parere del Consiglio Superiore di sanità, da molti anni non si è più ritenuto opportuno rilasciare autorizzazioni per la vendita di acque minerali artificiali (art. 3 R.D. n. 1924). V.3. Si fa presente che un acqua minerale naturale non può essere sottoposta a trattamenti di potabilizzazione; in particolare non sono ammessi trattamenti di filtrazione che possano avere anche effetto potabilizzante.

7 V.4. Per quanto riguarda la revisione delle etichette delle acque minerali già autorizzate, prevista dal D.M. 22 giugno 1977, si fa presente che il Ministero della sanità ha provveduto, entro il 31 dicembre 1978, alla quasi totale revisione delle etichette stesse. V.5. L art. 11 del R.D. n comporta l obbligo dell annuncio sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti di autorizzazione. Poiché le nuove norme legislative comportano due distinti provvedimenti, l uno ministeriale di riconoscimento e l altro regionale di autorizzazione, le Autorità regionali dovranno trasmettere a questo Ministero copia dei provvedimento di loro competenza. Il Ministero della sanità curerà il consueto annuncio sulla Gazzetta Ufficiale, che riporterà anche gli estremi del provvedimento ministeriale. V.6. Si ritiene infine opportuno elencare i laboratori autorizzati ad eseguire analisi di acque minerali, ai sensi dell art. 3 dei Decreto 7 novembre 1939, n (oltre a quelli previsti dagli artt. 1 e 2 dello stesso decreto): Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi di Alessandria, Arezzo, Bologna, Cosenza, Firenze, Lucca, Milano, Padova, Pavia, Pisa, Trento, Trieste, sia per la parte chimica che microbiologica; Laboratori Provinciali di Bergamo, Caserta, Cremona, Como, Rimini, Matera, Modena, Novara, Pesaro, Reggio Emilia, Sassari, per la sola parte chimica; Laboratori Provinciali di Ancona, Catanzaro, Reggio Calabria e Verona per la sola parte batteriologica. Sono inoltre autorizzati ad eseguire analisi chimiche di acque minerali gli Istituti di Igiene delle Università di Firenze, Roma, Messina, Trieste e dell Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; l Istituto di Merceologia della Facoltà di Economia e Commercio dell Università di Roma. Questo Ministero rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento al riguardo.

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