Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi

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1 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Fix può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive. Le note di rilascio, suddivise per macro aree (Fiscale - Paghe - Aziendale) sono consultabili dalla Barra degli strumenti Documentazione dove sono presenti anche manuali e guide operative. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Diagnostici 1 Unico PF/SC/ENC - Compensazione IRPEF/IRES 1 Modelli Unico - Deduzioni IRAP interessi passivi 1 Unico ENC - Calcolo Acconti 2014 in presenza di quadro RA - Reddito dei Terreni 2 Modello IRAP - Quadro IS - Prospetti vari 2 Modello File telematico 2 Modelli Unico PF - SP - SC 2 Prospetto "Ripartizione Utili" 2 Avvertenza 2 Modelli Unico PF - ENC - SC 2 Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero 2 Consolidato Nazionale e Mondiale 3 Gestione quadri 3 Modello IRAP 3 Tabulato ASCII 3 Immobili (IMU) 3 TAssa sui Servizi Indivisibili (L.147 del 27/12/2013): gestione e calcoli 3 Base Imponibile e Aliquote base 3 Versamenti 3 Immobili locati 3 Nuova Tabella Aliquote TASI 4 La gestione degli immobili 6 Imposta IMU - Enti Non Commerciali 7 Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. 8 Credito d'imposta Art.1 DL66/ Tabella Credito Art.1 DL 66/ Gestione Dipendente / Gestione Collaboratore 9 Avvertenza 10 Elaborazione Cedolino 10 Avvertenza 10 Elaborazione Versamenti 11 Avvertenza 11 Stampa CUD Provvisorio 11 Paghe e Stipendi 11 Detassazione DPCM 19/02/ Aggiornamento Tabelle Annuali 11 Codici di Corpo 12 Diagnostici Unico PF/SC/ENC - Compensazione IRPEF/IRES In presenza di saldo a Credito di IRPEF/IRES e opzione Utilizzo crediti per la compensazione degli acconti in dichiarazione valorizzata ad (S), la compensazione in dichiarazione veniva effettuata correttamente ma l'importo del credito, presente nel quadro RX, comprendeva anche l'importo compensato. Dopo l installazione di questo aggiornamento, al primo accesso ai moduli UNICO PF, SC ed ENC, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica. Al termine viene stampato l'elenco delle dichiarazioni individuate e ricalcolate dal diagnostico. Modelli Unico - Deduzioni IRAP interessi passivi In presenza di opzione Utilizzo crediti per la compensazione degli acconti in dichiarazione valorizzata ad (S), nel campo <Acconti/Saldo IRAP> riferito all'anno 2013, l'importo degli acconti versati nel 2013 veniva prelevato senza tenere conto del ricalcolo effettuato con l'aliquota del 102,5%.

2 Dopo l installazione di questo aggiornamento, al primo accesso ai moduli UNICO, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica. Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali è necessario ri-eseguire il "Prelievo dati". Unico ENC - Calcolo Acconti 2014 in presenza di quadro RA - Reddito dei Terreni Per tutti gli enti con almeno un quadro RA - Reddito dei Terreni compilato, non veniva considerato il relativo reddito ai fini del calcolo acconti per l'anno Dopo l installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo UNICO ENC, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica. Al termine viene stampato l'elenco delle dichiarazioni individuate e ricalcolate dal diagnostico. Modello IRAP - Quadro IS - Prospetti vari Le deduzioni di cui al rigo IS1 (Sezione I - Deduzioni art.11) venivano riportate con l'importo raddoppiato nel rigo IS18 (Sezione IV - Società di comodo). Dopo l installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo IRAP, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica. Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali è necessario eseguire un ricalcolo della dichiarazione. Modello 730 File telematico Abilitata la procedura di creazione del file telematico in modalità "simulata". Modelli Unico PF - SP - SC Prospetto "Ripartizione Utili" Allineata alle specifiche ministeriali 2014 la stampa del "Prospetto ripartizione utili" dei modelli: Unico Persone Fisiche - stampa del prospetto ripartizione utili dell Impresa Familiare/Coniugale Unico Società di Persone - stampa del prospetto ripartizione utili ai soci delle Società di Persone Unico Società di Capitali - stampa del prospetto ripartizione utili ai soci delle Società di Capitali Avvertenza La stampa viene abilitata solamente dalla scelta "Stampa quadri modello" (scelta ); deselezionare la prenotazione degli altri quadri utilizzando l'apposito bottone, per lasciare selezionata solo la "Stampa soci" (in quanto, al momento, è la sola ad essere allineata al Modello Ministeriale 2014): Modelli Unico PF - ENC - SC Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero Gestione e relativa stampa di controllo del quadro CE. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 12

3 Consolidato Nazionale e Mondiale Gestione quadri Rilascio delle procedure di gestione: del Modello Consolidato Nazionale e Mondiale dei versamenti con trasferimento dei dati nella Delega F24 Con il prossimo aggiornamento verranno rilasciate le procedure per la stampa ministeriale del modello. Modello IRAP Tabulato ASCII Scelta FISCALE Nel tabulato, sia per le Persone Fisiche che Giuridiche, è stato inserito il dato relativo al codice attività. Immobili (IMU) TAssa sui Servizi Indivisibili (L.147 del 27/12/2013): gestione e calcoli Il nuovo tributo è dovuto per " il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (c. 669). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (c. 671). Sono esclusi dal calcolo i terreni agricoli." Base Imponibile e Aliquote base La base imponibile è quella definita ai fini del calcolo IMU (c.675). Le aliquote di base sono state fissate all'1 per mille per gli immobili diversi da abitazione principale e 0 per mille per le abitazioni principali. I comuni possono ridurre l'aliquota fino ad azzerarla (c.676) oppure innalzarla, tenendo conto che la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere maggiore di 11,4 per mille. Per il 2014, l'aliquota TASI massima non può eccedere il 3,3 per mille (c.677). Versamenti Il versamento della TASI è previsto in due rate: ACCONTO 16 giugno: sulla base dell aliquota dei 12 mesi precedenti SALDO 16 dicembre: sulla base delle delibere comunali che dovranno essere pubblicate entro il 28 ottobre Per il 2014, se il comune non ha deliberato entro il 31 maggio 2014: Abitazione Principale UNICA RATA entro il 16 dicembre Altri immobili DUE RATE: ACCONTO 16 giugno con l'applicazione dell'aliquota base 1 per mille SALDO 16 dicembre conguaglio con l'applicazione delle aliquote deliberate dal comune Immobili locati Per le unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, l'obbligo tributario grava su occupanti e titolari: OCCUPANTE nella misura stabilita dal comune nel regolamento, percentuale compresa fra 10 e 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI (c.681) PROPRIETARIO nella misura stabilita dal comune nel regolamento, percentuale compresa fra 70 e 90 per cento dell'ammontare complessivo della TASI (c.681) Per il 2014, in assenza del Regolamento comunale o specifiche delibere: OCCUPANTE 10 per cento dell'ammontare complessivo PROPRIETARIO 90 per cento dell'ammontare complessivo Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 12

4 Interventi software Nuova Tabella Aliquote TASI Scelta FISCALE Nlla tabella, simile alla "Tabella Aliquote IMU", sono state impostate le aliquote 0 per mille sulle abitazioni principali e 1 per mille su tutti gli immobili gli altri immobili. Per questi ultimi è stata impostata la "%occupante" al 10,00%: Prima di eseguire i calcoli TASI verificare se il comune ha deliberato in materia (molti comuni stanno deliberando detrazioni ancorate a fasce di rendita dell'immobile o a situazioni reddituali del contribuente) ed allineare i dati nella tabella per i campi: Aliquota TASI Detrazioni (per figli, per fasce di reddito, ) % TASI a carico dell'occupante [Copia Aliquote Comune] A partire dal secondo anno di imposta, se il comune ha deliberato entro il 31 maggio, è necessario che le modifiche apportate alla tabella siano presenti nell Anno corrente e nell'anno precedente. Utilizzare il bottone [Copia Aliquote Comune] per copiare i dati dell'anno precedente nell'anno corrente (e viceversa). Alcuni esempi Detrazione per fasce di RENDITA dell immobile Dalla Delibera del Comune di Maranello (MO): Aliquota TASI del 2,5 per mille per le Abitazioni Principali Se l Abitazione Principale è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell imposta complessivamente dovuta. La restante parte resta a carico del titolare del diritto reale Detrazione per l'abitazione Principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa e nei limiti di cui alla tabella che segue: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 12

5 aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti Allineamento "Tabella Aliquote TASI" - Comune di Maranello richiamo del rigo Abitazione Principale: nel campo <Detrazioni>: Detrazione per fasce di REDDITO oppure per VALORE ISEE Dalla Delibera del Comune di Alba (CN): Aliquota TASI Detrazione pari ad Euro 50,00 applicabile alla TASI dovuta dal possessore di immobili adibiti ad Abitazione Principale e relative Pertinenze, elevabile ad Euro 100,00 nel caso in cui il soggetto passivo possieda unicamente l Abitazione Principale e le relative Pertinenze e abbia un ISEE non superiore a Euro. Allineamento "Tabella Aliquote TASI" - Comune di Alba Non essendo possibile determinare automaticamente i valori necessari, dopo l'attenta lettura della delibera caricare le nuove tipologie dalla scelta Tipologie immobili per calcoli IMU standard utilizzando il bottone : Nella tabella "Aliquote TASI" richiamo il rigo delle detrazioni per inserire i valori della delibera. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 12

6 La gestione degli immobili È presente la nuova scheda [TASI] nella gestione degli immobili (applicativi mod.730/unico PF/Immobili): Per riportare i dati già presenti in archivio in questa scheda, utilizzare il bottone [Popolamento da IMU] oppure la funzione esterna FISCALE Attivazione TASI Funzione "TA Calcoli TASI" Scelta FISCALE Dichiarazioni Dati Generali Funzione utile per la verifica dei calcoli TASI di tutti i soggetti coinvolti. Il calcolo della TASI in presenza di proprietario ed occupante Fasi del calcolo: 1. Calcolo dell imposta lorda della TASI con le aliquote del soggetto passivo PROPRIETARIO 2. Ripartizione dell imposta lorda calcolata (punto 1.) sulla base delle % a carico di PROPRIETARIO e OCCUPANTE deliberate dal comune (o di base 90 e 10) 3. Applicazione delle detrazioni spettanti al PROPRIETARIO e OCCUPANTE Tre possibili casistiche di gestione di immobili locati: Calcolo della TASI solo per il proprietario Calcolo della TASI per entrambi i soggetti Calcolo della TASI solo per l'occupante Caso 1 - Calcolo della TASI solo per il proprietario Il proprietario decide di determinare il dovuto solo per sé senza procedere al calcolo TASI anche per l occupante dell immobile. Caricare l'anagrafica del PROPRIETARIO (se non già presente in archivio) Compilare la scheda [Dati IRPEF] (se non già presente in archivio) Compilare la scheda [Dati IMU] Compilare la scheda [TASI] barrando la casella «Presenza occupanti» e NON compilare i dati richiesti in [PF] e [PG] In questo caso viene calcolato l'importo dovuto dal proprietario sulla base di quanto indicato nella tabella "Aliquote TASI" ed abilitata e stampata la relativa Delega F24. Caso 2 - Calcolo della TASI per entrambi i soggetti Caricare l'anagrafica del PROPRIETARIO (se non già presente in archivio) Compilare la scheda [Dati IRPEF] (se non già presente in archivio) Compilare la scheda [Dati IMU] Compilare la scheda [TASI] barrando la casella «Presenza occupanti» ed inserire i dati richiesti in [PF] e [PG] In questo caso vengono calcolati gli importi dovuti dal proprietario ed occupante sulla base di quanto indicato nella tabella "Aliquote TASI" ed abilitate e stampate le relative Deleghe F24 per entrambi i soggetti. Caso 3 - Calcolo della TASI solo per l'occupante L'occupante decide di determinare il dovuto per sè. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 12

7 Caricare l'anagrafica dell'occupante (se non già presente in archivio) Compilare la scheda [Dati IRPEF] selezionando come <Tipo immobile> Escluso calcolo e stampa Compilare la scheda [Dati IMU] selezionando <Tipo calcolo> Esente Compilare la scheda [TASI] NON barrando la casella «Presenza occupanti» ed indicare la <% di possesso> pari alla quota stabilita dalla delibera comunale per gli occupanti (in mancanza quella di base 10%) In questo caso viene calcolato l'importo dovuto dall occupante. In presenza di Prima Nota Fiscale l'accesso ai dati TASI è consentito solamente dall'applicativo IMMOBILI e non dagli applicativi Mod.730 e Unico Persone Fisiche. Imposta IMU - Enti Non Commerciali La Legge 147/2013, c.721, stabilisce che il versamento IMU può essere eseguito, da questi soggetti, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, da versare secondo le normali scadenze (16/06 e 16/12) e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. La norma si applica solo agli Enti NON Commerciali aventi immobili a natura mista (commerciale/non commerciale), diversamente questi soggetti continuano a versare l'imposta in due rate. Interventi software Da questa versione è presente in "DA Dati Anagrafici" del menu "Dati Generali", la nuova opzione, valorizzata a (SI), per identificare gli Enti N/Commerciali con immobili a natura «mista»: Verificare e se necessario modificare il valore dell'opzione per consentire il corretto calcolo delle rate. In presenza di immobili "misti", per il calcolo del conguaglio, deve essere indicata la percentuale di utilizzo commerciale dell'immobile. Dalla scheda [Dati IRPEF] cliccare sul bottone [Dati IMU 2013] e selezionare il tipo di Esenzione Proporzionale e compilare il campo <% commerciale>: In "CO Comuni imposta/dichiarazioni" del menu "Dati Generali" si possono visualizzare gli importi calcolati (con questa versione non vengono ancora riportati nella Delega f24): Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 12

8 Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. Credito d'imposta Art.1 DL66/2014 La normativa In attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la Legge di stabilità 2015, il D.L. n.66/2014 riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Il credito è pari a 640 euro (80 euro mensili) per i possessori di reddito complessivo non superiore a euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a euro, da assumere al netto del reddito derivante dall abitazione principale e relative pertinenze. Per espressa previsione normativa il credito è rapportato al periodo di lavoro nell anno, considerando il numero di giorni lavorati nell anno. Per consentire una rapida fruizione del credito da parte dei beneficiari, il Decreto prevede che lo stesso sia riconosciuto automaticamente dai sostituti, senza attendere alcuna richiesta esplicita. Il credito è attribuito dai sostituti d imposta ripartendo l ammontare annuo previsto fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito spetta anche qualora l imposta lorda sia azzerata da altre categorie di detrazioni, per esempio da quelle per carichi di famiglia. Bonus in Busta Paga da maggio I sostituti d imposta dovranno riconoscere il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio Nel caso in cui il sostituto d imposta, per motivi organizzativi legati al pagamento degli stipendi, non sia in grado di riconoscere il credito a maggio, potrà iniziare con il mese di giugno, ripartendo il bonus annuo spettante sul minor periodo. Per i lavoratori senza sostituto il bonus è in dichiarazione La Circolare dell'agenzia delle Entrate n.8/e del 28 aprile 2014 precisa che i lavoratori in possesso dei requisiti per fruire del bonus ma privi di un sostituto d imposta, per esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il In particolare, i soggetti titolari nel corso dell anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (per es. colf e collaboratori domestici), nonché tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 ed utilizzarlo in compensazione oppure, richiederlo a rimborso. Le istruzioni in caso di credito non spettante La stessa Circolare chiarisce che i contribuenti che non siano in possesso dei requisiti per fruire del bonus, per esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se un contribuente ha comunque percepito dal sostituto d'imposta un credito, in tutto o in parte non spettante, dovrà procedere alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. Recupero da parte dei sostituti d'imposta Al fine di consentire ai sostituti d imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell art.1 del Decreto- Legge n.66 del 2014, mediante l istituto della compensazione di cui all art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, l'agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.48/e del 7 maggio 2014, istituisce il codice tributo: Recupero da parte dei sostituti d imposta delle somme erogate ai sensi dell art.1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 In compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna Importi a credito compensati con l indicazione, nei Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 8 di 12

9 campi <Rateazione/regione/prov./mese rif.> e <Anno di riferimento>, del mese e dell anno in cui è avvenuta l erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato 00MM e AAAA. Tabella Credito Art.1 DL 66/2014 Scelta PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI Distribuite due tabelle precaricate: per l'applicazione [Mensile] e per l'applicazione [Conguaglio]: Sezione Tipo divisore Mese inizio Descrizione Il campo può assumere i valori Giornaliero (consigliata): per eseguire il calcolo rapportando il valore credito spettante annuo ai giorni di detrazione del mese (es. per il mese di maggio 640/245*31=80,98). Mensile: per il calcolo rapportando il valore del credito spettante annuo a mese (es. 640/8=80 euro). Utilizzando questa opzione, in sede di conguaglio di Fine anno o di Fine rapporto, la procedura esegue in ogni caso il calcolo rapportando il credito ai giorni di detrazione dell'anno. Il campo può assumere i valori 5 o 6 e determina il mese di competenza (Maggio o Giugno) a partire dal quale si eroga il Bonus. Valore 5 (consigliato): la procedura rapporta il credito mensile a 245 o 8 in funzione se il divisore è giornaliero o mensile. Valore 6: la procedura rapporta il credito mensile a 214 o 7 in funzione se il divisore e giornaliero o mensile. Per le aziende con le paghe di Maggio già elaborate prima dell'installazione di questa versione, al fine di rapportare il credito mensile a 214 giorni o 7 mesi, è possibile inserire - nella Gestione ditta - sez. Tabella test. in corrispondenza del campo <Credito DL66> - il valore 6 = Competenze mese di Giugno. Gestione Dipendente / Gestione Collaboratore Scelta PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI Nella sezione [Reddito] è stato inserito il campo <Credito Art.1 DL66/2014> dove impostare l'opzione "No" per la non erogazione del credito ai dipendenti/collaboratori che ne fanno fatto esplicita richiesta. La procedura propone in questo campo, per i dipendenti in forza, l'opzione predefinita "Si" in modo da erogare automaticamente il credito ai dipendenti/collaboratori che hanno i requisiti reddituali. Per i dipendenti cessati viene proposta l'opzione "No". Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 9 di 12

10 Avvertenza Ai fini del controllo del requisito reddituale per l'erogazione mensile del credito, viene prelevato il reddito utilizzato per il calcolo delle detrazioni in funzione dell'opzione (C)alcolato/(D)ichiarato/(T)eorico specificata all'interno dell'anagrafica del dipendente/collaboratore. Il modulo "Rinuncia al Credito di cui all'art.1 D.L. n.66/2014" può essere stampato dalla scelta ARCHIVI E UTILITA' Stampa Immagini Modelli selezionando il modulo "dl66ri01" presente nell'archivio modulistica PAGHE. Elaborazione Cedolino Scelta PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI A partire dal mese di competenza di Maggio o Giugno, in funzione del mese di inizio indicato nella tabella "Credito Art.1 D.L.66" o in "Anagrafica ditta", la procedura eroga il credito con le seguenti modalità: Viene determinato l'importo annuo del credito teoricamente spettante in funzione del reddito (C)alcolato/(D)ichiarato/(T)eorico, già utilizzato ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente. Il credito annuo teoricamente spettante viene rapportato al periodo di lavoro se inferiore all'anno: per i dipendenti assunti nel corso dell'anno vengono calcolati i giorni di lavoro a partire dalla data di assunzione più gli eventuali giorni caricati nei "Progressivi altra azienda" relativi a precedenti rapporti di lavoro dell'anno; per i dipendenti assunti a tempo determinato vengono calcolati i giorni di lavoro fino alla data di fine rapporto di lavoro a tempo determinato. Viene calcolato l'importo del credito mensile rapportando il credito annuo teoricamente spettante ai giorni di detrazione del mese o a "mese", in funzione del <Tipo divisore> indicato in tabella: divisore = Giornaliero Credito mese di maggio = 640/245*31 = 80,98 Il credito viene erogato su tutti i cedolini di mensilità normale e ulteriore (mensilità da 5 a 12 e da 51 a 99) in funzione dei giorni di detrazione divisore = Mensile Credito per tutti i mesi = 640/8 = 80,00 Il credito viene erogato esclusivamente sulle mensilità normali (codice mensilità da 5 a 12) Viene verificato che il credito mensile più la sommatoria del credito erogato nei mesi precedenti, non sia superiore al credito annuo teoricamente spettante e, nel caso, viene erogata solo la parte rimanente del credito fino a concorrenza del credito teoricamente spettante. In caso di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, il credito viene sempre determinato con il <Tipo Divisore = Giornaliero>. Avvertenza Il bonus non spetta, e pertanto non viene erogato, qualora l'imposta lorda al netto delle detrazione per lavoro dipendente sia uguale o inferiore a zero. Al contrario è precisato che spetta il credito qualora l imposta lorda sia azzerata da altre categorie di detrazioni (per esempio da quelle per carichi di famiglia). Vengono generati dalla procedura i seguenti parametri di chiusura: Parametro Descrizione 390 Credito art.1 DL66/ Credito spettante 394 Credito non richiesto 395 Credito già erogato 396 Credito di conguaglio a credito 397 Credito di conguaglio a debito In caso di assunzione di dipendente in corso d'anno, per il quale il credito è stato già erogato da un precedente datore di lavoro, occorre caricare nei progressivi altra azienda, l'importo del credito in corrispondenza dell'accumulatore F395. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 10 di 12

11 Elaborazione Versamenti Scelta PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI Effettuando l'elaborazione dei versamenti, l'importo del credito erogato viene riportato in corrispondenza del codice tributo colonna importi a credito e seguirà le regole della corresponsione emolumenti. Questo codice viene riportato nella sezione erario della Delega F24. Avvertenza Il D.L. n.66/2014 prevede che per il recupero del credito "il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.... La Circolare n.9/e del 14 maggio 2014 invece, non pone alcun limite alla compensazione ( il menzionato recupero da parte dei sostituti d imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 ). Sulla base della predetta Circolare e da anticipazioni ricevute dall Agenzia delle Entrate, la procedura riporta in F24, nella colonna importi a credito compensati della sezione Erario, l intero credito riconosciuto in busta paga ai lavoratori. Stampa CUD Provvisorio Scelta PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI Per i dipendenti cessati viene riportata l'annotazione con l'indicazione del credito percepito: "ZZ - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati (art.1 D.L. n. 66/2014). Credito erogato: Euro, Paghe e Stipendi Detassazione DPCM 19/02/2014 La normativa Il DPCM del 19/02/2014 stabilisce che, nel periodo compreso tra 1 gennaio e 31 dicembre 2014, l agevolazione di cui all art.1, c.481, della L.228/2012, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2013, a euro (da assumere al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno alla relativa imposta sostitutiva). La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che potrà beneficiare della suddetta agevolazione, non potrà comunque eccedere, nel corso del 2014, l importo di euro lordi (per il 2013 l'importo era stabilito in euro). Ai sensi del provvedimento, entro il 30 giugno 2014 ai ministeri dell Economia, del Lavoro e dello Sviluppo Economico compete il monitoraggio sull agevolazione in esame, anche al fine dell eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione. Continuano ad essere applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel precedente DPCM 22 gennaio Aggiornamento Tabelle Annuali Scelta PAGHE È possibile aggiornare automaticamente la tabella "Detassazione" da questa funzione. Selezionare la voce "Tabelle installazione": Eseguire l'aggiornamento, per l'anno 2014, selezionando la voce Tabella detassazione : Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 11 di 12

12 Codici di Corpo Scelta PAGHE Valorizzare correttamente nella sezione [Detassazione] il campo <Tipologia Importo> dei codici di corpo interessati (per es. turni, lavoro notturno, lavoro festivo e domenicale). WEB SEMINAR Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi comodamente dallo Studio. Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva. Filo diretto con WKI: i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l evento. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 12 di 12

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