L OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA"

Transcript

1 L OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA di Luca Palmerio 1 (26/10/2009) Si definisce comunemente obiezione di coscienza il rifiuto di assolvere ad un obbligo di legge gli effetti del cui espletamento si ritengano contrari alle proprie convinzioni ideologiche, morali o religiose. L obiezione di coscienza si fonda su una concezione tipicamente liberale e antiautoritaria del potere politico, sul rifiuto deliberato di una legge allo scopo di porre in essere un atto di testimonianza individuale di obbedienza ad un dovere ritenuto superiore 2. In questo senso, il comportamento dell obiettore non è, infatti, rifiuto della legalità, in nome di una mera anomia, ma in nome di un altra e superiore legalità 3. Tipico esempio di obiettore di coscienza è dato da colui che si rifiuta di svolgere il servizio militare obbligatorio, sia in tempo di pace che, soprattutto, in tempo di guerra, in quanto l assolvimento del servizio può comportare l uccisione di altre persone in battaglia 4. Sempre riguardo l obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare, la L. 230/1998, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza 5, ha riformato organicamente la relativa disciplina, abrogando contestualmente la precedente normativa che risaliva al All art. 1 della citata legge si fa espressamente riferimento all esercizio della libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici. 1 Consulente di Diritto Sanitario. 2 Test. D. BERTOLINI, Obiezione, opzione, imposizione di coscienza, in 3 R. BERTOLINO, Assistenza religiosa, obiezione di coscienza e problemi morali e psicologici nel prisma della struttura ospedaliera, in Studi in onore di Lorenzo Spinelli, Modena, L. 772/1972, c.d. Legge Marcora. 5 Il principio di fondo al quale è ispirata la legge consiste nel pieno riconoscimento al cittadino, del diritto di rifiutare, sulla base dei motivi di coscienza (non necessariamente di ordine religioso) e per contrarietà all uso delle armi, la prestazione del servizio militare. Coloro che non accettano l arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando un servizio civile, in sostituzione del servizio militare che, come questo, sia rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei principi fondamentali della Costituzione. La legge sopraccitata detta le modalità e le norme per lo svolgimento di tale servizio. 1

2 Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di libertà di coscienza, va subito detto che esso, a differenza di quanto accade in altre costituzioni, non è espressamente previsto dalla nostra Legge fondamentale. La dottrina è divisa riguardo il parametro costituzionale di copertura della libertà di coscienza e/o della possibilità di obiettare alla legge in nome di essa. Alcuni Autori lo individuano nell art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tale articolo rappresenta, infatti, una previsione normativa idonea a garantire le libertà non espressamente riconducibili a quelle tutelate negli articoli successivi. In altre parole, assunta quale clausola aperta di adattamento automatico, la norma in questione costituisce una fonte continua di diritti non compresi espressamente nella Costituzione ma ormai affermati per segni certi come nuove esigenze inviolabili oppure già positivamente previsti in convenzioni internazionali 6. E possibile, in definitiva, ritenere che anche il diritto di libertà di coscienza abbia trovato posto tra i diritti inviolabili, essendo i segni certi costituiti, nel nostro caso, dall art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell uomo e dall art. 9 della Convenzione europea, che espressamente, anche se in via generica, riconoscono all individuo la libertà di coscienza. Altri 7 collegano l obiezione di coscienza all art. 19 Cost., fondante la libertà religiosa; in tal modo viene meno così la necessità di interpretare l art. 2 come matrice di nuovi diritti già impliciti nella Costituzione. Per altri 8 ancora, l aggancio costituzionale andrebbe individuato nella lettura necessariamente sistematica degli artt. 2, 19 e 21 Cost., dal cui combinato disposto emergerebbe il riconoscimento l obiezione di coscienza. Quest ultima posizione è in linea con la sentenza n. 467/2001 della Corte Costituzionale, dove la centralità della coscienza e dei suoi diritti è affermata a chiare lettere quale valore costituzionale rilevante in sé e come prodromo essenziale all esercizio di altre libertà fondamentali e di altri diritti inviolabili. La Corte sostiene, infatti, che la protezione della coscienza individuale a livello dei valori costituzionali (<) si ricava dalla tutela delle 6 A. BARBERA, Commento all art.2, in Comm. della Cost. Branca, Bologna Roma, A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, MODUGNO D ALESSIO, Tutela costituzionale dei trattamenti sanitari e obiezione di coscienza,

3 libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all uomo come singolo, ai sensi dell art. 2 Cost. ; il che spinge il giudice delle leggi ad affermare il corollario secondo il quale, quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 Cost.) o della propria fede religiosa (art. 19 Cost.), la sfera intima della coscienza individuale (<) esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. L'obiezione all'aborto, invece, è stata introdotta in Italia dall art. 9 della legge 194/ Essa si fonda su due basi portanti della nostra Costituzione: sulla libertà religiosa e di coscienza, ex art. 19 Cost., e sulla libertà di pensiero, ex art. 21 Cost., ma anche sull art. 2 della Carta Costituzionale, dovendosi ritenere diritto inviolabile dell uomo anche quello di non essere obbligato a compiere atti che ritiene diretti, al di fuori dello stato di necessità, a sopprimere una vita umana, sia pure al suo inizio 10. Sullo stesso punto, si ritiene che se si ammette la sussistenza a livello costituzionale di un diritto di libertà di coscienza, non può non considerarsi l obiezione di coscienza come diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito, in considerazione del fatto che 9 Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all'interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente. 10 P. NUVOLONE A. LANZI, Gravidanza (interruzione della), in Digesto delle Discipline penalistiche, VI, Torino,

4 l obiezione è nient altro che la pretesa riconosciuta dall ordinamento costituzionale, per la quale il singolo può vantare nei confronti dei poteri dello Stato ivi compreso quello legislativo di non essere costretto ad agire contro i propri convincimenti. Non si tratta, quindi, di ritenere costituzionalizzato il diritto all obiezione di coscienza; ma in via del tutto diretta considerare tale diritto nient altro che un contenuto concreto della libertà di coscienza 11. Anche il Codice deontologico dei medici prevede l obiezione di coscienza. L art. 19 rubricato Rifiuto d opera professionale stabilisce che: Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita. Mentre l art. 41, relativo alla Interruzione volontaria di gravidanza, recita: Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito da altro collega altrettanto efficacemente, può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza. Tra gli ulteriori casi che danno luogo all obiezione di coscienza, oltre l aborto, si possono annoverare: la questione del rifiuto di determinati pazienti di subire particolari cure (ad esempio il caso della trasfusione di sangue per i Testimoni di Geova), il rifiuto di porre in essere atti configurabili come eutanasia 12, la sterilizzazione, la partecipazione ad atti di esecuzione capitale, la ricerca che implica la distruzione degli embrioni, e numerose altre questioni. L obiezione di coscienza è stata riconosciuta nel nostro ordinamento anche dalla L. 413/1993 che disciplina le Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale 13 e 11 G. DALLA TORRE, Obiezione di coscienza e valori costituzionali, in L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico, a cura di R. BOTTA, Milano, Vedi il caso dell Ordine dei Medici di Lecco nell ambito della vicenda Englaro. 13 I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso. 4

5 dall art 16 della L. 40/2004, riguardante le Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 14. Riguardo l obiezione di coscienza rispetto alla procreazione medicalmente assistita, i valori a rischio, o comunque offesi, sono, secondo un ordine gerarchico, la dignità della vita umana ed il conseguente diritto alla vita; la famiglia come istituzione e come diritto del concepito; il significato dell atto coniugale 15. Costituisce un orientamento incontrastato quello che riconosce la facoltà dei medici di opporre obiezione di coscienza, ex art. 9 della L. 194/1978, ricusando la prescrizione della c.d. pillola del giorno dopo 16, alle pazienti che lo richiedessero 17. Controversa è, invece, la possibilità di riconoscere l obiezione di coscienza ai farmacisti: sin dall avvio in Italia della vendita nelle farmacie della pillola del giorno dopo la Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. 14 Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento. Secondo autorevole dottrina, mentre il fondamento dell obiezione all aborto è che la coscienza morale avverte come insuperabile la lesione del diritto alla vita causata dall aborto. Nel caso, invece, della legge sulla Procreazione medicalmente assistita i valori a rischio, o comunque offesi, sono secondo un ordine gerarchico: la dignità della vita umana ed il conseguente diritto alla vita; la famiglia come istituzione e come diritto del concepito; i significati dell atto coniugale. 15 Così C. CASINI, M.L. DI PIETRO, M. CASINI, La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita, in Dir. famiglia 2004, Ru 486 o Norlevo. 17 Pillola del giorno dopo: Veronesi corregge il tiro, in Avvenire, 4 Novembre

6 Chiesa cattolica, nell esercizio della sua attività di magistero e di insegnamento, ha ammonito, attraverso la Pontificia Accademica per la Vita, non solo chi assume la pillola del giorno dopo, ma altresì chi la prescrive e la diffonde, ritenendo moralmente responsabili anche tutti coloro che, condividendone l intenzione o meno, cooperassero direttamente con una tale procedura; esortando tutti gli operatori del settore a mettere in atto con fermezza un obiezione di coscienza morale che testimoni coraggiosamente, nei fatti, il valore inalienabile della vita umana, soprattutto di fronte a nuove forme nascoste di aggressione agli individui più deboli e indifesi, come è il caso dell embrione umano 18. E recentemente anche il Papa, in occasione del Congresso internazionale della Federazione dei farmacisti cattolici, ha ribadito che la questione dell obiezione di coscienza deve essere affrontata come un diritto da riconoscere alla professione dei farmacisti, ai quali, secondo il Pontefice, deve essere permesso di non collaborare, direttamente o indirettamente, alla fornitura di prodotti finalizzati a scelte chiaramente immorali, come per esempio l aborto e l eutanasia 19. Il problema dell obiezione di coscienza del farmacista a somministrare farmaci abortivi si è posto anche precedentemente alla distribuzione in commercio della pillola del giorno dopo, in casi che sembrano non infrequenti nella prassi, allorché per evitare le procedure previste dalla L. 194/1978, e soprattutto per la pubblicità che ne consegue, medici compiacenti prescrivano a pazienti farmaci, di per sé diretti alla terapia di determinate malattie, ma che, se assunti con particolari modalità e con diverso dosaggio, producono effetti abortivi. Si tratta, cioè, di prescrizioni mediche chiaramente strumentali all interruzione della gravidanza, ancorché mascherate sotto una dichiarazione terapeutica 20. In contrasto con coloro che sostengono che il farmaco è registrato in tutto il mondo come farmaco anticoncezionale 21, si ritiene che la consegna alla donna del farmaco appositamente preordinato ad intercettare l'ovulo eventualmente fecondato, 18 Pontificia Accademica per la Vita, comunicato su Messa in vendita in Italia della c.d. pillola del giorno dopo 31 Ottobre Corriere della Sera 30 Ottobre G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto. Saggi, Torino, Ministero della Salute Turco scrive al presidente della FNOMCEO 3 Aprile

7 precludendone l'annidamento con esito letale, si configura come compimento di attività specificamente e necessariamente diretta a determinare l'interruzione della gravidanza, e rientra tra le attività legate in maniera indissolubile, in senso spaziale, cronologico e tecnico, all'intervento abortivo 22. Vale la pena ricordare che l'art. 9 della L. 194/1978 dilata la categoria dei soggetti abilitati all'obiezione, altresì, al personale (anche non sanitario) esercente le attività ausiliarie, con ciò dando atto della netta propensione per una vasta fruibilità di tale diritto. Meno convincenti sono le tesi secondo cui nella misura in cui l'art. 122 del t.u. delle leggi sanitarie stabilisce che la vendita al pubblico di medicinali deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima, viene a configurarsi un potere di controllo non meramente formale di costui nei confronti delle richieste di farmaci da parte dell'utente. Un controllo riguardante, tra l'altro, la congruenza del farmaco prescritto - con riferimento anche ai modi di assunzione ed alle dosi - con la terapia, con l'ovvia conseguenza di una specifica responsabilità civile, disciplinare e penale del farmacista in caso di omissione di tali controlli. Da ciò può desumersi la legittimità del rifiuto del farmacista di somministrare farmaci che siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, o che appaiano chiaramente non rispondenti - nella natura, nelle modalità di assunzione, o nelle dosi - all'indicazione terapeutica 23. Non sembra da potersi condividere nemmeno l immancabile riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, che verrebbe leso nella misura in cui si accorda l'obiezione di coscienza ai ginecologi, agli infermieri... e la si nega ai farmacisti, discriminando in maniera del tutto irragionevole la loro categoria professionale 24. Non è certo d aiuto, nella risoluzione della presente questione, il Codice deontologico dei farmacisti che nell art. 1 stabilisce che Il farmacista deve operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita; ma, in seguito, nello stesso articolo stabilisce: E sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell esercizio della professione e comunque 22 Pretura di Ancona, 9 ottobre 1979, in Giur. Merito, XIV, 1982, II. 23 G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto. Saggi, cit. 24 Questa è la tesi di G. BONI, Il dibattito sull immissione in commercio della c.d. pillola del giorno dopo: annotazioni su alcuni profili giuridici della questione, in particolare sull obiezione di coscienza, in Dir. famiglia, 2001, 2. 7

8 qualsiasi comportamento disdicevole al decoro professionale o che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino. Diverso è il discorso per la spirale e per le pillole contraccettive a basso dosaggio, per le quali si ritiene che l'obiezione di coscienza non possa essere avanzata, poiché la spirale non è un medicamento (ma presidio medico-chirurgico), per cui non esiste alcun obbligo per il farmacista di venderla, e le pillole contraccettive hanno lo scopo di prolungare per tutto il ciclo mensile il naturale periodo di sterilità della donna, mentre il loro uso massiccio dopo un rapporto «non protetto» è improprio, e comunque ignoto al farmacista 25. Nel panorama giurisprudenziale, si segnalano le seguenti pronunce, in quanto particolarmente significative. La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 9 e 12 L. 194/1978, nella parte in cui non prevedono l'obiezione di coscienza del giudice tutelare nel procedimento di autorizzazione della minore all'interruzione volontaria della gravidanza, in riferimento agli art. 2, 3, 19 e 21 cost. Secondo la Corte, tra l altro, non si ravvisa una disparità di trattamento tra il medico ed il giudice tutelare, stante il difetto di omogeneità nei differenti stadi della procedura di aborto. Infatti l autorizzazione del giudice tutelare all aborto della minorenne non è direttamente ed immediatamente orientata all intervento abortivo, come invece risulta essere l intervento medico, tecnicamente diretto a tale effetto 26. Il Consiglio di Stato ha espresso l illegittimità dell'ordine di servizio, rivolto a sanitari che abbiano presentato la dichiarazione di obiezione di coscienza prevista dall'art. 9 L. 194/1978, con il quale si dispone che gli stessi eseguano esami di laboratorio dichiaratamente finalizzati alla interruzione volontaria della gravidanza 27. Ed infine, il T.A.R. di Parma ha stabilito che un sanitario assunto in via provvisoria da un ospedale in base ad un avviso contenente una clausola che condizionava l'assunzione alla 25 G. BONI, Il dibattito sull immissione in commercio della c.d. pillola del giorno dopo: annotazioni su alcuni profili giuridici della questione, in particolare sull obiezione di coscienza, in Dir. famiglia, 2001, Corte Cost., 25 Maggio 1987, n Consiglio di Stato sez. V, 10 Ottobre 1983, n

9 non presentazione dell'obiezione di coscienza ex art. 9 della L. 194/1978, debba essere legittimamente dichiarato decaduto qualora in seguito presenti obiezione di coscienza 28. In chiusura si segnala come spesso tale istituto venga distorto nel suo reale significato: si pensi ai casi dell obiezione di coscienza richiesta dai sindaci spagnoli nelle celebrazioni di matrimoni gay 29 ; a quella dei parlamentari nel voto di norme ritenute eversive della famiglia 30 ; a quella degli attori nell interpretazione di scene di sesso 31 ed ai casi inglesi T.A.R. Parma Emilia Romagna, 13 Dicembre 1982, n Avvenire 27 Aprile Corriere della Sera 17 Marzo Corriere della Sera 13 Febbraio Corriere della Sera 8 Ottobre

VERSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE?? Sebastiano Miele - AISEC www.sebastianomiele.it - www.aisec.it

VERSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE?? Sebastiano Miele - AISEC www.sebastianomiele.it - www.aisec.it VERSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE?? Sebastiano Miele - AISEC www.sebastianomiele.it - www.aisec.it COSTITUZIONE E SERVIZIO CIVILE Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

Dettagli

Storia e valori del servizio civile

Storia e valori del servizio civile Storia e valori del servizio civile Il servizio civile nazionale rappresenta l ultimo passaggio in Italia del lungo viaggio durato oltre 50 anni dall obiezione di coscienza al servizio militare Il dovere

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

Preparare l orale dell esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico. A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009

Preparare l orale dell esame di Avvocato Schemi e appunti di Diritto Ecclesiastico. A cura del dott. Daniele Vaccari, anno 2009 5.14 IUS POENITENDI E TUTELA DELLA PRIVACY Con ius poenitendi si intende il diritto di cambiare confessione religiosa. Nel nostro ordinamento tale possibilità (implicitamente prevista dall art 19 Cost)

Dettagli

Obiezione di coscienza

Obiezione di coscienza Associazione Scienza & Vita Obiezione di coscienza Gruppo di sostegno Associazione Scienza & Vita di MACERATA Roma, 10/11/2007 Circolare Ordine dei Medici di Macerata del 23-2-2007 2007 "PILLOLA DEL GIORNO

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1352

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1352 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1352 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore DE LILLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2009 Disposizioni in materia di regolamentazione del diritto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Consenso Informato e Privacy

Consenso Informato e Privacy Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 480 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

Dettagli

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

Riflessioni etiche e medico legali sulla tematica del fine vita

Riflessioni etiche e medico legali sulla tematica del fine vita Riflessioni etiche e medico legali sulla tematica del fine vita Ilaria Sandretti Infermiera specialista in emergenza e urgenza.c. Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale Sud - Azienda USL di Bologna

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

OGGETTO: Competenze professionali - Sentenza Tar Campania n.9772/2010. COMUNICAZIONI.

OGGETTO: Competenze professionali - Sentenza Tar Campania n.9772/2010. COMUNICAZIONI. FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE 60121 ANCONA - P.zza del Plebiscito 2 - tel. 071/54343 C.F. 93004690421 fax 071/2083436 info@federazioneingegnerimarche.it federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

Dettagli

MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA

MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA data 8 aprile 2015 4 MOZIONE In base all art. 23 e 27 del regolamento del consiglio comunale di Ancona Al sig. Sindaco e al sig. Presidente del Consiglio

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori Codice Deontologico Approvato dall Assemblea Ordinaria dei Consorziati con Delibera del 28/09/2011 INDICE 1. Premessa 2. Destinatari 3. Scopo 4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento

Dettagli

SENATO DELLE REPUBBLICA

SENATO DELLE REPUBBLICA Associazione di categoria non a scopo di lucro Presidente U.O.I. Nausicaa Oliverio D.O. SENATO DELLE REPUBBLICA Commissione Igiene e Sanità Commissione 12 Disegno legge 1324 Presidente: Senatrice EMILIA

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Roma 22 settembre 2004

Roma 22 settembre 2004 RISOLUZIONE N. 123/E Roma 22 settembre 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello. Fondazione XY - Onlus - Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Dettagli

Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012.

Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012. Prot.n.13 Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012. La presente nota nasce dall esigenza di una richiesta di chiarimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Codice Progetto COLUM/1

Codice Progetto COLUM/1 A.T.S. ERFAP LAZIO - ASSOCIAZIONE COLUMBUS (Università Cattolica del Sacro Cuore) Codice Progetto COLUM/1 Valutazione finale 23 Luglio 2014 Legislazione socio sanitaria ed aspetti giuridici della professione

Dettagli

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE . DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Moderna definizione della DEONTOLOGIA Strumento di informazione e guida permanente nell esercizio professionale, diretto sin dalla preparazione universitaria a realizzare una

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

I primi casi sulla volontà del paziente. Da notare: Paziente = libero cittadino Il diritto a sé stessi la precisazione however skilfull and eminent

I primi casi sulla volontà del paziente. Da notare: Paziente = libero cittadino Il diritto a sé stessi la precisazione however skilfull and eminent I primi casi sulla volontà del paziente Sentenza Mohr, Corte Suprema del Minnesota (1905): il primo e più importante diritto di un libero cittadino, che è alla base di tutti gli altri il diritto a sé stessi

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2337 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia

Dettagli

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Firenze, 18 febbraio 2014 NUOVI RUOLI NEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009 RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO. Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria primaria

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO. Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria primaria Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4952 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria

Dettagli

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti) TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

Circolare N.98 del 28 Giugno 2012. Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web

Circolare N.98 del 28 Giugno 2012. Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web Circolare N.98 del 28 Giugno 2012 Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga, di cui agli artt.1 e 3 Legge n.4/1953,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011)

EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011) FINALITA EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011) Il Decreto di equivalenza, in applicazione a quanto preannunciato dalla Legge n 42/99 art 4 comma 2, riconosce ESCLUSIVAMENTE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

Deliberazione n. 6/2009/PAR

Deliberazione n. 6/2009/PAR Deliberazione n. 6/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

I Diritti dell'uomo secondo la Costituzione italiana di Laura e Ilaria della 3 D

I Diritti dell'uomo secondo la Costituzione italiana di Laura e Ilaria della 3 D I Diritti dell'uomo secondo la Costituzione italiana di Laura e Ilaria della 3 D Bisogni da cui nascono Decidere come governarsi Avere diritti inviolabili Non essere inferiori né superiori a nessuno Avere

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. ALLEGATO A MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo in modo sistemico

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E QUESITO

RISOLUZIONE N.128/E QUESITO RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 dicembre 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - Applicabilità dell esenzione Iva alle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie Art. 10, n. 18),

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

Circolare n.20 Roma, 4 marzo 2011 Prot. n. 1483 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Circolare n.20 Roma, 4 marzo 2011 Prot. n. 1483 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Circolare n.20 Roma, 4 marzo 2011 Prot. n. 1483 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO Al Dirigente del Dipartimento Istruzione

Dettagli

Schema riassuntivo interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l assunzione di incarichi di RSPP/ASPP

Schema riassuntivo interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l assunzione di incarichi di RSPP/ASPP Schema riassuntivo interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l assunzione di incarichi di RSPP/ASPP schema riassuntivo e interpretativo pag. 2 di 11 Titoli abilitanti, decorrenze

Dettagli

Irregolarità e diritti alla persona in Italia e in Europa Filippo Scuto Corso Elettivo La salute della popolazione immigrata

Irregolarità e diritti alla persona in Italia e in Europa Filippo Scuto Corso Elettivo La salute della popolazione immigrata Irregolarità e diritti alla persona in Italia e in Europa Filippo Scuto Corso Elettivo La salute della popolazione immigrata 18 giugno 2013 - Aula Magna Clinica del Lavoro Premessa La gestione e la regolamentazione

Dettagli

COMUNE DI GONNOSNO PROVINCIA DI ORISTANO PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2013/2015

COMUNE DI GONNOSNO PROVINCIA DI ORISTANO PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2013/2015 COMUNE DI GONNOSNO PROVINCIA DI ORISTANO PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2013/2015 Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18/10/2013 Fonti Normative: La parità tra donne e uomini

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO Regolamento volontari a scuola Regolamento volontari a scuola REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Art.1 Oggetto

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE NELL AMBITO DEI CONTROLLI SUL TERZO SETTORE PREMESSE

PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE NELL AMBITO DEI CONTROLLI SUL TERZO SETTORE PREMESSE Prot. 27396 PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE NELL AMBITO DEI CONTROLLI SUL TERZO SETTORE tra Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Liguria, rappresentata dal Direttore Regionale, Alberta

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003 Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998 LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

La multidisciplinarietà delle cure a casa: quali competenze. F. Saverio Proia Ministero della Salute

La multidisciplinarietà delle cure a casa: quali competenze. F. Saverio Proia Ministero della Salute III GIORNATA NAZIONALE DELLE CURE A CASA Qualità, tecnologie e sostenibilità nelle cure domiciliari Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli, Sala Assunta Isola Tiberina, Roma 12 settembre 2011 -

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL UNIONE DELLE CURIE SARDE.1 - Soggetti obbligati Avvocati iscritti all Albo e praticanti dalla data di abilitazione al patrocino..2 - Decorrenza

Dettagli

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 572 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LAFFRANCO, BIANCONI Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione

Dettagli

LA TUTELA DELLA SALUTE

LA TUTELA DELLA SALUTE CAPITOLO I LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 1. Salute e Costituzione L articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo

Dettagli

EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011)

EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011) FINALITA EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011) Il Decreto di equivalenza, in applicazione a quanto preannunciato dalla Legge n 42/99 art 4 comma 2, riconosce ESCLUSIVAMENTE

Dettagli

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore

Dettagli

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Ai Consiglieri Nazionali Ai componenti il Comitato Amministratore AGROTECNICI/ENPAIA LORO SEDI e-mail

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Ai Consiglieri Nazionali Ai componenti il Comitato Amministratore AGROTECNICI/ENPAIA LORO SEDI e-mail Roma, 12 marzo 2013 Prot. n. 1130/ARA OR/ml Oggetto: competenze professionali in valutazioni di incidenza ambientale. Direttiva n. 92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Circolare pubblica. Ai Presidenti dei Collegi

Dettagli

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare 1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema

Dettagli

Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA

Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA Approvato con deliberazione di G.P. n. 794 del 19 ottobre 2006 INDICE Art. 1 Definizioni... 4 Art. 2 Finalità... 4 Art. 3 Principi generali...

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente

Dettagli

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia

Dettagli