TRIBUNALE DI NOLA (NA) RICORSO PER INGIUNZIONE DI CONSEGNA (artt. 633 ss. c.p.c.)
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- Marcellina Riva
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1 AVV. ALFREDO RICCARDI - AVV. EDGARDO RICCARDI NAPOLI - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E S.GIUSEPPE VESUVIANO (NA) - VIA PESSONI, 22 TEL.: FAX: info@riccardilex.com - PEC: studio@pec.riccardilex.com TRIBUNALE DI NOLA (NA) RICORSO PER INGIUNZIONE DI CONSEGNA (artt. 633 ss. c.p.c.) La D Avino Giuseppe s.a.s. di D Avino Michele & c. (già D Avino Giuseppe s.p.a.), in persona del socio accomandatario e rapp.te legale sig. D Avino Michele (Codice fiscale: DVN MHL 57R07 I820H), con sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla Via Somma Brusciano - Contrada Cianciulli, Codice fiscale: , Partita IVA: , REA: NA , rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Riccardi (Codice fiscale: RCC LRD 70B11 C129C) ed Edgardo Riccardi (Codice fiscale: RCC DRD 78E08 C129D) - i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax: ovvero all indirizzo di posta elettronica certificata: studio@pec.riccardilex.com - ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Pessoni n. 22, giusta procura su atto separato ai sensi del D.M. Giustizia n. 44/2011 e del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2011 e ss.mm.ii. PREMESSO CHE - in data 26/03/1992 la società istante (all epoca D Avino Giuseppe s.p.a.) accendeva, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - filiale di Somma Vesuviana (NA), il contratto di conto corrente ordinario n (cfr. doc. n. 1), tuttora attivo (cfr. doc. n. 2); - con lettera raccomandata a.r. del 13/10/2014, ricevuta dal destinatario il 28/10/2014, la D Avino Giuseppe s.a.s. richiedeva alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ai sensi e per gli effetti degli artt. 117, comma 1, e 119, comma 4, del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), copia 1
2 degli estratti, per linea scalare e capitale, del conto corrente ordinario n per i seguenti periodi: a) dall accensione ( ) a dicembre 2003; b) da gennaio 2005 a dicembre 2008 (cfr. doc. n. 3); - quanto agli estratti conto di cui al periodo a) ( dicembre 2003), la società richiedente precisava che analoghe richieste (allegate alla medesima lettera raccomandata a.r. - cfr. doc. n. 3) erano state già inviate in data 31/05/2005 e 21/03/2006 ed alle stesse l Istituto di credito non aveva dato riscontro, pertanto il limite decennale di cui all art. 119, comma 4, T.U.Bancario era da intendersi retrodatato quantomeno al 31/05/1995; - ciononostante, con risposta del 06/02/2015 (cfr. doc. n. 4), la filiale di Somma Vesuviana (NA) della Banca Monte dei Paschi di Siena, in merito agli estratti conto più risalenti (periodo sub a, ovverosia quelli relativi al periodo ), dichiarava che era preclusa la possibilità di produrre duplicati per decorrenza del termine decennale di cui all art. 119, comma 4, T.U.B. ; per quanto concerne, invece, gli estratti conto più recenti (periodo sub b, ovverosia gennaio 2005-dicembre 2008), la banca si dichiarava disponibile al rilascio di copia; - in data 16/06/2015 la D Avino Giuseppe s.a.s. si recava presso la filiale di Somma Vesuviana della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ove, previa corresponsione dell importo richiesto, otteneva soltanto gli estratti conto del periodo più recente, e tra l altro incompleti perché mancanti dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2005 nonché del mese di agosto 2008 (cfr. doc. n. 5); CONSIDERATO CHE - ricorrono senza dubbio i requisiti di ammissibilità del procedimento monitorio per consegna di cosa determinata prescritti dagli artt. 633 ss. c.p.c. (in termini: Trib. Milano 21/06/1996, in Foro It. 1996, I, 3199; Trib. Bari, 11/03/2003, in Giur. merito, 2003, 5, Trib. Lecce 21/11/2006; Trib. To- 2
3 rino 22/02/2012, in ilcaso.it); - in particolare il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza ed il rango di vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e per altro verso sulla disposizione dell art. 119, comma 4, del D.Lgs n. 385/1993 (Cass. civ., sez. I, n /2001; Cass. civ., sez. I, n /1999; Trib. Udine, sentenza n.64 del 17/1/2011, in unijuris.it; Trib. Varese, 02/11/2009, in ilcaso.it; Trib. Torino, ord. 12/4/2010, in ilcaso.it); - inoltre, la prova scritta del diritto si ritiene coincidere sostanzialmente con la prova del contratto (cfr. doc. n. 1) da cui il medesimo diritto scaturisce, essendo sufficiente a tal fine allegare al ricorso un recente estratto conto (cfr. doc. n. 2) o comunque altra comunicazione da cui risulti certa l esistenza del rapporto (cfr. Trib. Udine, sentenza n. 64/2011); - il diritto della società istante alla consegna degli estratti conto sussiste non solo per il periodo gennaio-giugno 2005 ed agosto 2008, in quanto ampiamente rientrante nel termine decennale di cui all art. 119, comma 4, T.U.Bancario, ma anche per il periodo maggio 1995-dicembre 2003 in quanto analoghe richieste (cfr. doc. n. 3) erano state già inviate in data 31/05/2005 e 21/03/2006 ed alle stesse l Istituto di credito non aveva dato riscontro, pertanto il limite decennale di cui all art. 119, comma 4, T.U.Bancario è da intendersi retrodatato quantomeno al 31/05/1995; - ricorre, senza dubbio, il presupposto del grave pregiudizio nel ritardo previsto dall art. 642, comma 2, c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione dell invocato decreto ingiuntivo, poiché ogni giorno di ritardo matura irreversibilmente la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate e percepite dall Istituto 3
4 di credito sul conto corrente ordinario n secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., ss.uu., n /2010); CHIEDE che l on.le Giudice designando del Tribunale di Nola (NA) voglia ingiungere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 633 ss. e 642 c.p.c., a: Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Siena alla Piazza Salimbeni n. 3, Codice fiscale e Partita IVA: , pec: segr.gen@postacert.gruppo.mps.it, la consegna immediata e senza dilazione, autorizzando l esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell opposizione ai sensi dell art. 642 c.p.c. ovvero, in via assolutamente subordinata, entro il termine dilatorio di legge, per le causali di cui in premessa ed in favore della società istante, degli estratti conto integrali, per linea scalare e per linea capitale, del conto corrente ordinario n IBAN: IT07 W acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - filiale di Somma Vesuviana (NA) il 26/03/1992 dalla (allora) D Avino Giuseppe s.p.a. per i seguenti periodi: (i) maggio dicembre 2003; (ii) gennaio giugno 2005; (iii) agosto 2008; con condanna al pagamento delle spese e dei compensi della presente procedura monitoria, oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore degli scriventi difensori per averne fatto anticipo. Si depositano, unitamente al presente ricorso, i seguenti documenti: 1) copia del contratto di conto corrente ordinario n acceso dalla (allora D Avino Giuseppe s.p.a.) presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - filiale di Somma Vesuviana (NA); 2) estratto del c/c n attestante la sua attuale esistenza; 3) lettera raccomandata a.r. del 13/10/2014, ricevuta dal destinatario il 28/10/2014, con la quale la D Avino Giuseppe s.a.s. richiedeva alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ai sensi e per gli effetti degli artt. 117, comma 1, e 119, comma 4, del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), copia degli estratti, per linea scalare e capitale, del conto corrente ordinario n. 1.46; 4
5 4) risposta del 06/02/2015 della filiale di Somma Vesuviana (NA) della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; 5) estratti conto ritirati in data 16/06/2015 dalla D Avino Giuseppe s.a.s. presso la filiale di Somma Vesuviana (NA) della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con attestazione del pagamento delle spese di riproduzione. VALORE DELLA CONTROVERSIA Si dichiara che, ai sensi degli artt. 9 ss. del D.P.R. n.115/2002 (T.U. Spese di giustizia), il valore della presente controversia è indeterminabile e, pertanto, l importo del contributo unificato è pari a Euro 259,00. S.J. Napoli, 21 settembre 2015 firma avv. Alfredo Riccardi firma avv. Edgardo Riccardi 5
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7 Decreto ingiuntivo n. 1914/2015 del 09/10/2015 RG n. 5755/2015 TRIBUNALE DI NOLA - SEZIONE SECONDA CIVILE IL GIUDICE, DR. FABIO MAFFEI Letto il ricorso che precede; - visti gli articoli 633 ss. cod. proc. civ.; - considerato che ben può essere emesso nei confronti di una banca decreto che ingiunga la consegna al cliente dei documenti relativi alla stipulazione di un contratto di conto corrente, ed alla sua esecuzione (cfr. Trib. Bari, ); - letto l art. 119, comma 4, T.U.B.; - considerato che la prova dell esistenza del titolo sotteso alla richiesta monitoria emerge dai docc. 2 e 5 della produzione di parte ricorrente; - ritenuto che, nella fattispecie in esame, la normativa speciale fissata dall'articolo 119 del Tu 385/ che prevede, al punto quattro, il diritto del cliente ad ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni vada coordinata con il principio generale posto dall'articolo 2220 c.c., in tema di obbligo della tenuta delle scritture contabili [per dieci anni] da parte dell'imprenditore, disposizioni correlate al generale termine di prescrizione decennale ordinaria del diritto di credito vantato dall istante; - considerato, pertanto, che, in ragione delle richieste già inviate in data 31/05/2005 e 21/03/2006 allegate lettere di messa in mora, il ricorso deve essere accolto con riferimento a tutti i periodi indicati; - letto l art. 642 cod. proc. civ. e ritenuto che non sussistono gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione all emanando decreto; INGIUNGE Firmato Da: MAFFEI FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4544f 1
8 Decreto ingiuntivo n. 1914/2015 del 09/10/2015 RG n. 5755/2015 alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., di consegnare al ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del presente atto, la seguente documentazione: copia degli estratti conto integrali, per linea scalare e per linea capitale, del conto corrente ordinario n IBAN: IT07 W acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - filiale di Somma Vesuviana (NA) il 26/03/1992 dalla (allora) D Avino Giuseppe s.p.a. per i seguenti periodi: (i) maggio dicembre 2003; (ii) gennaio giugno 2005; (iii) agosto 2008; condanna l ingiunta al pagamento delle spese della presente procedura che si liquidano complessivamente in 1050,00, di cui 330,00 per esborsi, più 15% per rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario; AVVERTE il debitore della facoltà di proporre opposizione avverso il presente provvedimento nel termine di 40 gg. dalla notifica del presente atto e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Nola, Il Giudice Dr. Fabio Maffei ATTESTAZIONE DI CONFORMITA I sottoscritti avv. Alfredo Riccardi, codice fiscale: RCCLRD70B11C129C, ed avv. Edgardo Riccardi, codice fiscale: RCCDRD78E08C129D, procuratori domiciliatari di D'AVINO GIUSEPPE S.A.S. DI D'AVINO MICHELE & C., codice fiscale: , partita iva: , attestano, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che il RICORSO MONITORIO CON PEDISSEQUA INGIUNZIONE DI CONSEGNA N. 1914/2015 riprodotto nel presente documento informatico è stato estratto dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Nola al /2015 R.G. ed è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico predetto. Napoli, lì 09/10/2015 (documento firmato digitalmente - avv. Alfredo Riccardi - avv. Edgardo Riccardi) 2 Firmato Da: MAFFEI FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4544f
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