STUDIO ANTONELLI A TUTTI I SIGG. CLIENTI LORO SEDI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "STUDIO ANTONELLI A TUTTI I SIGG. CLIENTI LORO SEDI"

Transcript

1 Dott. Alessandro Antonelli TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA REVISORE CONTABILE Rag. Fausto Amati COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott.ssa Giancarla Berti COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott. Alessandro Mengozzi COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott. Stefano Sgarzani COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Forlì, 31 ottobre 2002 A TUTTI I SIGG. CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 31/2002 Oggetto: Regime di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate in Stati o territori non appartenenti all Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati Art. 76, commi da 7-bis a 7-quater, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n Decorrenza: periodo d'imposta in corso al 1 gennaio Indice: 1. Premessa. Pag Ambito applicativo del nuovo art. 76, commi da 7-bis a 7-quater, del TUIR. 3 Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 1

2 2.1. Ambito soggettivo Ambito oggettivo Individuazione degli Stati e dei territori aventi regime fiscale privilegiato Disapplicazione del regime di indeducibilità (c.d. prova contraria ) Svolgimento di un attività commerciale effettiva Effettivo interesse economico e concreta esecuzione Indicazione dell onere nel Modello UNICO L attività di accertamento dell Amministrazione Finanziaria L interpello preventivo in materia di indeducibilità dei costi Effetti del regime di indeducibilità sulla disciplina IRAP Rapporti tra regime di indeducibilità dei costi e disciplina delle Controlled foreign companies (CFC) Decorrenza Le disposizioni della Legge 21 novembre 2000, n Le disposizioni della Legge Finanziaria per l anno Il completamento dell iter attuativo: l emanazione del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze di approvazione della nuova black list Premessa. L art. 76 del TUIR, per la parte che disciplina i rapporti tra imprese nazionali ed operatori residenti in paradisi fiscali ovvero in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, è stato di recente oggetto di correzioni in senso restrittivo. Dapprima, con l art. 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (c.d. Collegato fiscale alla Legge Finanziaria per l anno 2000), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, sono state introdotte nel nostro ordinamento importanti misure volte a contrastare i rapporti economici tra imprese residenti e: i cosiddetti paradisi fiscali, ossia quei Paesi caratterizzati da un regime di tassazione molto limitata o addirittura inesistente, che fanno uso di procedure amministrative non trasparenti ; e i Paesi le cui giurisdizioni sono dotate di regimi fiscali privilegiati, vale a dire quegli Stati a regime tributario normale, che, tuttavia, all interno della loro legislazione, prevedono anch essi particolari discipline di favore per talune fattispecie o situazioni, con lo scopo principale di attrarre capitali di fonte estera. Nell ambito di tali disposizioni particolare rilievo assumono le modifiche apportate all art. 76 del TUIR in tema di indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese residenti nel territorio dello Stato a seguito di transazioni commerciali intervenute con soggetti fiscalmente localizzati in paradisi fiscali o Paesi con regimi fiscali privilegiati non appartenenti all Unione europea. Successivamente ai cambiamenti apportati dalla Legge n. 342/2000, l art. 76 del TUIR è stato nuovamente modificato con l entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 2

3 (cosiddetta Legge Finanziaria per l anno 2002), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre Infatti l art. 9, comma 16, della Legge Finanziaria per l anno 2002 ha apportato alcune variazioni al comma 7-ter dell art. 76, al fine di rendere meno restrittivi, rispetto alla precedente formulazione, i motivi esimenti per la disapplicazione del regime di indeducibilità dei costi. Le nuove disposizioni si applicano, in linea generale, con effetto dai periodi di imposta che hanno inizio dal 1 gennaio 2002 (quindi dall anno 2002 se l esercizio coincide con l anno solare), tuttavia la stessa Legge Finanziaria per il 2002 (Legge n. 448/2001) ha sollevato un problema di decorrenza della nuova normativa a causa di una non chiara locuzione contenuta nel comma 17 dell art. 9, dando origine a non pochi dubbi interpretativi, che saranno approfonditamente esaminati nel prosieguo della presente trattazione. Premesso quanto sopra, con la presente Circolare ci si propone di illustrare in dettaglio il nuovo regime di indeducibilità dei costi, fornendo un quadro esaustivo della normativa vigente, delle istruzioni della prassi amministrativa e dei commenti della Assonime. A tal fine, nel corso della trattazione saranno analizzate le disposizioni di legge che regolamentano la fattispecie in oggetto, le modifiche normative intervenute e le istruzioni applicative emanate sul tema dal Ministero delle Finanze (C.M. n. 207/E del 16 novembre 2000; C.M. n. 9/E del 30 gennaio 2002; C.M. n. 40/E del 13 maggio 2002), nonché le principali osservazioni della Assonime (Circolari n. 65 del 18 dicembre 2000 e n. 52 del 18 luglio 2002). Saranno, inoltre, esaminate le disposizioni normative che, in qualche modo, presentano elementi di collegamento con la disciplina oggetto della presente Circolare. Ci si riferisce, in particolar modo, all art. 127-bis del TUIR, anch esso introdotto dall art. 1 della Legge n. 342/2000, in materia di imprese estere partecipate (c.d. Controlled foreign companies (CFC) legislation ) che, in sintesi, prevede l attrazione a tassazione in capo al soggetto controllante residente in Italia dei redditi prodotti dalle imprese, società od enti non residenti, localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cosiddetta imputazione per trasparenza ). 2. Ambito applicativo del nuovo articolo 76, commi da 7-bis a 7- quater, del TUIR. Come già anticipato, l art. 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 342/2000 ha apportato rilevanti modifiche al regime di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito relativi ad operazioni intercorse tra le imprese residenti e le imprese domiciliate in Stati o territori extra-ue, aventi regimi fiscali privilegiati, determinando un sostanziale inasprimento del regime in parola ed ampliandone l ambito applicativo sotto vari profili. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 3

4 Tali cambiamenti si sono concretizzati nella integrale sostituzione dei commi 7-bis e 7-ter dell art. 76 del TUIR e nell introduzione del nuovo comma 7-quater. Il comma 7-bis dell art. 76, nella versione attualmente in vigore, stabilisce il principio di indeducibilità dei costi, individuando l ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma e demandando ad apposito decreto del Ministero delle Finanze l individuazione degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato (cosiddetta black list ). Il comma 7-ter dell art. 76 disciplina le fattispecie esimenti, ossia le situazioni in cui le imprese residenti possono evitare l applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 7-bis. Dopo essere stato integralmente sostituito dall art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 342/2000, il comma 7-ter è stato poi nuovamente modificato dall art. 9, comma 16, della Legge n. 448/2001, al fine di rendere meno restrittivi, rispetto alla precedente formulazione, le cause di esclusione dal regime di indeducibilità dei costi. Il comma 7-quater dell art. 76 introduce un opportuno coordinamento tra la disciplina relativa alla indeducibilità dei costi e la normativa sulle c.d. CFC, regolamentata dal nuovo art. 127-bis del TUIR. Infine, in attuazione della previsione di cui al comma 7-bis dell art. 76 è stato emanato il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2002, pubblicato sulla Serie Generale n. 29 della Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2002, contenente la black list dei paesi a fiscalità privilegiata, mediante il quale si è concluso l iter attuativo delle disposizioni di cui all art Ambito soggettivo. L art. 76, comma 7-bis del TUIR, dispone ora che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra: imprese residenti in Italia e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Unione europea, aventi regimi fiscali privilegiati. Prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 342/2000, il comma 7-bis dell art. 76 limitava il suo ambito applicativo alle sole operazioni infragruppo, cioè alle operazioni poste in essere tra [...] imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 4

5 Pertanto, le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 342/2000 hanno ampliato l ambito applicativo della norma antielusiva e previsto un sostanziale inasprimento del regime in parola in quanto: prescindono dalla circostanza che l impresa estera appartenga allo stesso gruppo dell impresa italiana, risultando di conseguenza esteso il regime di indeducibilità anche alle operazioni intercorse con imprese terze, pur in assenza di alcun legame di controllo con l impresa italiana; fanno riferimento ad operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese estere domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-ue, aventi regimi fiscali privilegiati (cfr. C.M. n. 207/E del 16 novembre 2001, par ), risultando di conseguenza esteso il regime di indeducibilità anche alle operazioni intercorse con soggetti non costituiti in forma societaria, quali le imprese individuali. In relazione a tale ultimo aspetto, poiché la norma fa riferimento alle imprese, in linea di principio le disposizioni in materia di indeducibilità non dovrebbero trovare applicazione alle transazioni intervenute con persone fisiche che, sebbene residenti in paradisi fiscali, non esercitino attività riconducibili, ai fini tributari, tra quelle suscettibili di produrre reddito d impresa. Ci si riferisce, in particolare, ai costi sostenuti da soggetti residenti in Italia per prestazioni di lavoro autonomo (rese in via continuativa ovvero occasionale) o di collaborazione coordinata continuativa prestate da persone fisiche residenti in paradisi fiscali. Resta, ovviamente, impregiudicato il potere dell Amministrazione finanziaria di riqualificare la tipologia di reddito in questione, qualora ritenga che il soggetto non residente svolga una attività produttiva di reddito d impresa nonché, eventualmente, di applicare le disposizioni limitative alla deducibilità degli oneri previste dalla disciplina ordinaria del reddito d impresa. In ogni caso detti costi saranno deducibili se ed in quanto saranno rispettati i requisiti stabiliti dall art. 75 del TUIR (in particolare, inerenza, competenza e oggettiva determinabilità nonché congruità). Per quanto concerne il criterio di collegamento dell impresa estera con lo Stato o territorio avente regime fiscale privilegiato, la norma fa riferimento alle imprese domiciliate fiscalmente nel paradiso fiscale. A tale riguardo è stato osservato che, mancando nella norma una particolare definizione di tale concetto, questo aspetto potrà dar luogo a questioni interpretative di vario ordine che la formulazione finora vigente dell art. 76 non faceva sorgere proprio per il suo puntuale riferimento solo alle società appartenenti al medesimo gruppo dell impresa italiana residente (cfr. Assonime, Circolare n. 65 del 18 dicembre 2000). Al riguardo si evidenzia che nelle disposizioni di cui all art. 127-bis del TUIR in materia di imprese estere partecipate viene utilizzata la locuzione di soggetto residente o localizzato in paradisi fiscali; nel relativo regolamento di attuazione viene poi chiarito che si considerano Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 5

6 comunque residenti o localizzati in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato i soggetti ammessi comunque a fruire di tale regime (art. 1 del D.M. 21 novembre 2001, n. 429) Ambito oggettivo. Come già visto, ai sensi del comma 7-bis dell art. 76 del TUIR è fatto divieto alle imprese residenti di dedurre le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-ue, aventi regimi fiscali privilegiati. Data l ampia formulazione della norma, si ritiene che il regime di indeducibiltà in commento riguardi, in astratto, qualunque spesa o componente negativo di reddito che abbia un effetto sul conto economico dell impresa residente in Italia (ad esempio, costi per acquisti di beni o di servizi). Il Ministero delle Finanze (cfr. Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 39/E del 10 maggio 2002) ha chiarito che detto regime riguarda anche le perdite su crediti afferenti debitori localizzati in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati. Pertanto, l impresa italiana che si trovi a vantare crediti nei confronti di soggetti non residenti, localizzati in uno Stato o territorio incluso nella black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002, sarà legittimato a dedurre dal proprio reddito di impresa le eventuali perdite relative a detti crediti solo nel caso in cui siano soddisfatte sia le condizioni poste dall art. 66 del TUIR, in materia di perdite su crediti, sia quelle poste dall art. 76, comma 7-bis e seguenti, del TUIR, che consentono di disapplicare il regime di indeducibilità dei costi. A tal fine sarà dunque necessario che: ai sensi dell art. 66, comma 3, del TUIR le perdite risultino da elementi certi e precisi, ovvero il debitore sia assoggettato, secondo l ordinamento del paese di appartenenza, ad una procedura concorsuale assimilabile a quelle indicate nell art. 11 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi); e l impresa residente dimostri che il debitore (impresa estera) svolge prevalentemente un attività commerciale effettiva, ovvero che l operazione da cui deriva il credito, successivamente trasformatosi in perdita, risponde ad un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto concreta esecuzione, ai sensi dell art. 76, commi 7-bis e seguenti del TUIR (vedasi il successivo paragrafo 3 della presente Circolare). Non rientrano invece nel regime in commento le operazioni di aumento del capitale di società residenti in paradisi fiscali, partecipate da imprese residenti in Italia, in quanto dette operazioni Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 6

7 non influiscono di per sé sul conto economico delle imprese italiane (cfr. Parere n. 10 del 22 giugno 1998 del Comitato consultivo per l applicazione delle norme antielusive). Per quanto attiene, infine, la deducibilità dei componenti negativi di reddito riconducibili a rettifiche di valore (svalutazioni) di partecipate estere residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, in questa sede ci limitiamo ad evidenziare che, ai sensi dell art. 61, comma 3- bis, del TUIR, per i soggetti titolari di reddito d impresa è preclusa la deduzione delle minusvalenze da svalutazione di partecipazioni detenute in società o enti residenti in Stati extra- UE che non abbiano stipulato con l Italia una convenzione contro le doppie imposizioni che preveda lo scambio di informazioni. Tuttavia preme ricordare che le disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni in società ed enti sia residenti che non residenti sono attualmente oggetto di potenziali modifiche limitative (cfr. art. 1, comma 1, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209) e, quindi, tale fattispecie sarà oggetto di prossimo e specifico approfondimento da parte dello scrivente Studio Individuazione degli Stati e dei territori aventi regime fiscale privilegiato. Il comma 7-bis dell art. 76 del TUIR, dispone che si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. Con tale disposizione sono stati modificati rispetto al passato i criteri in base ai quali un regime fiscale deve essere considerato privilegiato (livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, mancanza di un adeguato scambio di informazioni, altri criteri equivalenti), giustificando pertanto l emanazione di una nuova black list rispetto a quella emanata con D.M. 24 aprile 1992, nel vigore della precedente normativa. Come già anticipato, in attuazione della previsione contenuta nel comma 7-bis dell art. 76 del TUIR, con il D.M. 23 gennaio 2002 è stata approvata la nuova black list, che risulta modificata e ampliata rispetto alla precedente di cui al citato D.M. 24 aprile Sia la precedente che l attuale black list sono strutturate su tre livelli, che sono contenuti nei tre articoli di cui si compone il decreto ministeriale che le approva. Il primo livello riguarda i territori e gli Stati ai quali si applica, sempre e comunque (fatti salvi i casi di disapplicazione di cui al successivo paragrafo n. 3) il regime di indeducibilità (cfr. Allegato n. 1 alla presente Circolare). Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 7

8 Il secondo livello riguarda, invece, i territori e gli Stati nei cui confronti si applica il regime di indeducibilità per tutte le tipologie di imprese, ad eccezione dei soggetti specificamente individuati sulla base di criteri ben definiti, quali, ad esempio, l attività svolta, la percentuale di fatturato realizzato fuori dal territorio dello Stato, ecc. (cfr. Allegato n. 2 alla presente Circolare). Il terzo livello riguarda, infine, quei territori e quegli Stati per i quali il regime di indeducibilità trova applicazione limitatamente ai soggetti ed alle attività specificamente individuati dal provvedimento (cfr. Allegato n. 3 alla presente Circolare). Per quanto concerne gli Stati ed i territori del terzo livello, occorre evidenziare che, in forza di una esplicita previsione contenuta nell art. 3, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2002, il regime di indeducibiltà riguarda anche i soggetti e le attività che pur non essendo espressamente indicati nella lista: risultino comunque insediati negli Stati in essa indicati, e fruiscano di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli espressamente previsti nella lista, in virtù di accordi o di provvedimenti dell Amministrazione Finanziaria dei medesimi Stati. Pertanto, se l impresa italiana effettua transazioni con una impresa estera che, per effetto di un ruling con l Amministrazione di un Paese incluso nel terzo gruppo della black list, ottiene una tassazione agevolata analoga a quella delle società citate nella lista, comunque troverà applicazione il regime di indeducibiltà dei costi. È il caso, ad esempio, di una società svizzera che pur astrattamente soggetta alle imposte municipali e cantonali, di fatto benefici, per effetto di accordi amministrativi, di trattamenti fiscali particolari, sostanzialmente analoghi alla esenzione dalle predette imposte, come la possibilità, concessa in via amministrativa, di deduzione di costi ed oneri non documentati o di applicazione delle imposte municipali e/o cantonali su una base imponibile determinata in via forfetaria oppure rappresentata da una frazione dell utile effettivo (vedasi, al riguardo, la Circolare Ministeriale n. 18/E del 12 febbraio 2002, in materia di CFC). Si ricorda, infine, che, come avvertono le premesse del decreto, la black list di recente emanazione è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri. Una prima modifica ha già riguardato lo Stato di Singapore, inizialmente incluso nell art. 1 del D.M. 23 gennaio 2002 (primo livello) e, quindi, fra gli Stati cui si applica sempre e comunque il regime di indeducibilità e, successivamente, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Ministeriale 22 marzo 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002), incluso all interno dell art. 2 del medesimo decreto (secondo livello), cosicché il regime di Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 8

9 indeducibilità risulta ora applicabile a tutte le tipologie di imprese, con esclusione della Banca centrale e degli organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato. 3. Disapplicazione del regime di indeducibilità (c.d. prova contraria ). Il comma 7-ter dell art. 76 del TUIR, come originariamente modificato dalla Legge n. 342/2000, disponeva espressamente che le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività industriale e commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede [ ]. La citata modifica normativa aveva introdotto una notevole ed ingiustificata restrizione delle cause di disapplicazione del regime di indeducibilità sia rispetto al passato, sia rispetto alle previsioni contenute nella normativa relativa alle CFC, sollevando le critiche di autorevole dottrina (cfr. Assonime, Circolare n. 65 del 18 dicembre 2002), che aveva immediatamente auspicato una riforma legislativa della disposizione in questione per le seguenti ragioni: il contribuente non era più ammesso a dimostrare, come in passato, la validità economica dell operazione intercorsa con il fornitore estero, ma aveva l onere di provare la effettività dell attività dell impresa svolta dal fornitore stesso nel proprio mercato locale. A tale riguardo l Assonime aveva evidenziato la difficoltà, proprio in relazione alle imprese terze, cioè alle imprese non riconducibili allo stesso gruppo societario dell impresa italiana, di ottenere le informazioni necessarie a soddisfare l onere probatorio in questione; la disposizione in questione era addirittura più restrittiva della disciplina in materia di CFC, posto che, ai sensi dell art. 127-bis, comma 5, del TUIR per la disapplicazione del regime delle imprese estere partecipate è sufficiente dimostrare lo svolgimento di una attività effettiva da parte del non residente, a prescindere dalla circostanza che tale attività produca ricavi principalmente sul mercato locale, mentre per la disapplicazione del regime di indeducibiltà dei costi era necessario dimostrare che l attività fosse principalmente rivolta al mercato locale. Nella consapevolezza delle incongruenze insite nella formulazione della norma il legislatore, con l art. 9, comma 16, della Legge Finanziaria per l anno 2002, ha provveduto a modificare le condizioni poste dal comma 7-ter dell art. 76 per la disapplicazione del regime di indeducibilità dei costi. Il comma 7-ter dell art. 76 del TUIR attualmente in vigore, dopo le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria per l anno 2002, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 9

10 essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. La norma identifica quindi le ipotesi al verificarsi delle quali il contribuente può ottenere la disapplicazione del regime di indeducibilità. A tale fine occorre fornire la prova che: le imprese estere svolgono prevalentemente un attività commerciale effettiva; ovvero le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Lo stesso comma 7-ter dell art 76 impone, inoltre, alle imprese interessate di evidenziare nelle dichiarazioni fiscali gli oneri sostenuti con imprese operanti in Paesi della black list Svolgimento di un attività commerciale effettiva. In relazione alla prima condizione, si osserva che la stessa è sostanzialmente identica a quella prevista dall art. 127-bis, comma 5, del TUIR, ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia di CFC (letteralmente in tale ultima disposizione si fa riferimento allo svolgimento di un effettiva attività industriale o commerciale ; tuttavia la sostanziale identità tra le due previsioni è stata riconosciuta, come vedremo nel prosieguo, dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 9/E del 30 gennaio 2002, al par. 6.4). Si ritiene pertanto che il concetto di attività commerciale effettiva possa essere individuato facendo riferimento sia alle disposizioni dettate dal Regolamento di attuazione della nuova disciplina sulle CFC (D.M. 21 novembre 2001, n. 429), sia dai chiarimenti contenuti nella C.M. n. 18/E del 12 febbraio 2002, da cui risulta che: per attività commerciale deve intendersi quella svolta nella più ampia accezione contenuta nell articolo 2195 del Codice Civile e, quindi, anche l attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, l attività intermediaria nella circolazione di beni, l attività di trasporto, l attività bancaria o assicurativa, nonché le attività ausiliarie alle precedenti; l effettivo svolgimento sussiste in presenza di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione. A tale riguardo il Ministero delle Finanze con la citata C.M. n. 18/E del 2002 ha fornito delle indicazioni esemplificative in merito alla documentazione che i contribuenti possono produrre in sede di interpello preventivo per la disapplicazione della disciplina delle CFC, al fine di provare l attività svolta dall impresa estera. Trattasi, in particolare, di: Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 10

11 atto costitutivo del soggetto estero da cui possano trarsi notizie circa l attività imprenditoriale svolta dallo stesso; relazione descrittiva della struttura organizzativa dedicata allo svolgimento dell attività esercitata in via prevalente con adeguata documentazione di supporto, quale normativa e delibere disciplinanti gli organi sociali e la loro attività, contratti di lavoro, descrizione delle mansioni svolte dai dipendenti di qualifica più elevata, autorizzazioni delle autorità locali, disponibilità di locali ad uso di civile abitazione o industriale, utenze, ecc.. Si tratta, evidentemente, di atti e documenti che ben difficilmente saranno in possesso dell impresa italiana, soprattutto nell ipotesi in cui il fornitore non faccia parte del suo stesso gruppo Effettivo interesse economico e concreta esecuzione. In relazione, poi, alla seconda condizione, si evidenzia che la disapplicazione del regime di indeducibilità può essere ottenuta anche provando che le operazioni intercorse con l impresa estera rispondono ad un effettivo interesse economico e che hanno avuto concreta esecuzione (entrambi i requisiti devono essere soddisfatti congiuntamente). Per quanto attiene la necessità che l operazione risponda ad un effettivo interesse economico, si evidenzia che il Comitato consultivo per l applicazione delle norme antielusive si è pronunciato in relazione agli oneri per provvigioni e per concorso alle spese di agenzia (riconducibili ad affitto locali, spese di vitto e viaggio in genere, postelegrafoniche e partecipazione a fiere), che una società residente in Italia si apprestava a riconoscere ad una società controllata ubicata in uno Stato incluso nella black list, con funzioni di agenzia commerciale. Nel caso prospettato il Comitato ha ritenuto sussistere in astratto un effettivo interesse economico idoneo ai fini del superamento dell onere probatorio di cui all art. 76, comma 7-ter, del TUIR, subordinando tuttavia la deducibilità dei costi ai principi di inerenza, certezza e congruità (cfr. Parere 22 giugno 1998, n. 10) Indicazione dell onere nel Modello UNICO. Come già accennato, in ogni caso la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis dell art. 76 del TUIR è subordinata, per espressa previsione normativa, alla ulteriore condizione consistente nell obbligo, per l impresa italiana, della separata indicazione nella dichiarazione dei redditi degli ammontari dedotti. Con tale disposizione il Legislatore ha inteso porre a carico dei contribuenti uno specifico onere di segnalazione delle spese in oggetto: il mancato assolvimento di tale onere comporterà la indeducibilità delle spese, anche in presenza delle condizioni di disapplicazione esposte nel presente paragrafo. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 11

12 3.4. L attività di accertamento dell Amministrazione Finanziaria. Infine, il comma 7-ter dell art. 76 del TUIR contiene disposizioni volte a regolare la fase di accertamento da parte dell Amministrazione Finanziaria delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con le imprese estere localizzate in territori extra-ue a regime fiscale privilegiato. È infatti espressamente previsto che, prima di procedere all emissione dell avviso di accertamento, l Amministrazione Finanziaria deve notificare all impresa residente in Italia un apposito avviso, con il quale viene concessa al contribuente la possibilità di fornire le prove previste per la disapplicazione del regime di indeducibilità. Il contribuente ha tempo 90 giorni per produrre le prove anzidette. Ove l Amministrazione non ritenga che le prove addotte dall impresa residente (cfr. precedenti paragrafi 3.1. e 3.2.) siano idonee alla disapplicazione del regime in argomento, dovrà darne specifica motivazione nell avviso di accertamento successivamente emesso. A tale riguardo si ritiene che le imprese abbiano l onere di mantenere in evidenza le fatture commerciali o gli altri documenti contabili relativi alle operazioni intervenute con le imprese estere in argomento (cfr. Assonime, Circolare n. 65, cit.). 4. L interpello preventivo in materia di deducibilità dei costi. Nessuna modifica è stata apportata al meccanismo dell interpello, disciplinato dall art. 11, comma 13, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, che mantiene, come in passato, natura facoltativa. In sostanza, in base alla citata previsione di legge, il contribuente ha la possibilità di interpellare preventivamente l Amministrazione Finanziaria, secondo le disposizioni dell art. 21 della medesima Legge n. 413/1991, al fine di conoscere l avviso dell Amministrazione stessa circa la natura ed il relativo trattamento tributario dell operazione che intende porre in essere. La procedura dell interpello preventivo, nel caso in cui abbia esito favorevole per il contribuente, esonera lo stesso dal fornire a posteriori qualsiasi elemento probatorio ai fini della disapplicazione del regime di indeducibilità. Resta confermato il potere dell Amministrazione Finanziaria di compiere i necessari controlli sull effettiva esecuzione della operazione che, in pratica, si sostanziano nell accertamento della conformità dell atto economico alla fattispecie rappresentata dal contribuente nella richiesta di Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 12

13 interpello ed assunta dall Amministrazione Finanziaria quale riferimento per l emissione del parere. 5. Effetti del regime di indeducibilità sulla disciplina IRAP. Ai sensi dell art. 11-bis del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento ed in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi (con alcune eccezioni espressamente disciplinate). Pertanto, le disposizioni limitative contenute nell art. 76, commi 7-bis e 7-ter del TUIR si applicano, alle medesime condizioni, anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. 6. Rapporti tra regime di indeducibiltà dei costi e disciplina delle Controlled foreign companies (CFC). Secondo quanto espressamente previsto dal comma 7-quater dell art. 76 del TUIR il regime di indeducibiltà delle spese fin qui analizzato non trova applicazione per le operazioni intercorse con soggetti non residenti, cui risultino applicabili le disposizioni in materia di imprese estere partecipate di cui all art. 127-bis del TUIR. La sovrapposizione tra le due discipline può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui un impresa residente in Italia controlli un impresa estera residente in un Paese incluso in entrambe le black list (sia quella di cui al D.M. 21 novembre 2001, rilevante ai fini delle CFC si veda, al riguardo, l Allegato n. 4 alla presente Circolare sia quella di cui al D.M. 23 gennaio 2002, rilevante ai fini del regime di indeducibilità) ed effettui operazioni con detta impresa estera da cui conseguono costi, oneri o spese. In sostanza, con tale norma si è inteso chiarire che la disciplina di imputazione per trasparenza dell utile dell impresa partecipata estera, ove ne ricorrano i presupposti, si rende applicabile prioritariamente rispetto al regime di indeducibilità in esame. Pertanto, nell ipotesi in cui sia operante la disciplina delle imprese partecipate estere, non trovano applicazione le disposizioni dell art. 76 alle eventuali transazioni commerciali che intervengono tra il soggetto partecipante italiano ed il soggetto partecipato estero. Tale principio di alternatività vale anche nelle ipotesi in cui l effettiva attrazione a tassazione in Italia dei redditi dell impresa estera partecipata sia la conseguenza della mancata presentazione da parte dell impresa residente in Italia della specifica istanza di interpello di cui all art bis, comma 5, del TUIR, ovvero della inammissibilità dell istanza presentata o dell ottenimento di un parere negativo da parte dell Amministrazione Finanziaria (vedasi, al riguardo, la Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 9/E del 30 gennaio 2002, risposta 6.3). Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 13

14 Può, infine, accadere che l impresa residente in Italia che controlla l impresa estera ottenga un interpello favorevole per la disapplicazione delle disposizioni in materia di CFC, fornendo la prova che detta impresa estera svolge un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede come richiesto dall art bis, comma 5, del TUIR. In tale ipotesi si pone la questione se, a seguito dell esito favorevole dell interpello, l impresa italiana (per la quale non opererà l attrazione dei redditi dell impresa estera partecipata) possa considerarsi comunque un soggetto cui risulta applicabile l art. 127-bis e, quindi, escluso dal regime di indeducibilità dei costi ai sensi dell art. 76, comma 7-quater del TUIR. A tale riguardo, l Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, risposta n. 6.4., ha chiarito che se l Amministrazione Finanziaria riconosce l effettivo svolgimento dell attività commerciale a seguito dell interpello proposto ai sensi dell art. 127-bis del TUIR, tale riconoscimento rileva anche ai fini della disapplicazione del regime di indeducibilità dei costi previsto dall art. 76, comma 7-ter del TUIR. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità per l Amministrazione Finanziaria di accertare eventuali violazioni di altre norme imperative quali, ad esempio, quella dettata dall art. 76, comma 5, in materia di congruità dei prezzi di trasferimento tra società appartenenti al medesimo gruppo. Si evidenzia, peraltro, che l esito favorevole dell interpello proposto ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia di CFC può derivare anche dalla dimostrazione che dalla partecipazione nell impresa estera non consegue l effetto di localizzare nello stato estero a regime fiscale privilegiato i redditi prodotti (vedasi, a tale riguardo, le recenti risposte dell Amministrazione finanziaria alle istanze di interpello contenute nelle Risoluzioni n. 275/E e 276/E del 9 agosto 2002). In tale ipotesi si ritiene che il regime di indeducibilità di cui all art. 76, commi 7-bis e seguenti, continui a trovare applicazione. 7. Decorrenza Le disposizioni della Legge 21 novembre 2000, n Ai sensi dell art. 1, comma 2, secondo periodo, della Legge n. 342/2000, le disposizioni in materia di deducibilità dei costi delle transazioni commerciali con soggetti localizzati in paradisi fiscali extra-ue si applicano ai redditi relativi al periodo di imposta che inizia successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministro delle Finanze di cui all art bis, comma 4, del TUIR volti ad individuare gli Stati o i territori aventi regime fiscale privilegiato. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 14

15 A tale riguardo si evidenzia che la disciplina sulle imprese controllate estere recata dal citato art. 127-bis del TUIR, ha trovato attuazione con l emanazione del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 21 novembre Tuttavia, in attesa della auspicata revisione dell art. 76, comma 7-ter, del TUIR (si veda il precedente paragrafo n. 2.1), il predetto Ministero ha rinviato l emanazione del decreto di black list previsto dall art. 76, comma 7-bis, successivamente avvenuta con D.M. 23 gennaio 2002 (si veda il successivo paragrafo 7.3) Le disposizioni della Legge Finanziaria per l anno Il quadro normativo fin qui delineato è stato successivamente modificato dall art. 9, commi 16 e 17, della Legge 28 dicembre 2001, n Con tale disposizione, infatti, è stato previsto che fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all art. 76, comma 7-bis, del TUIR (vale a dire fino all approvazione della nuova black list ), emanato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria per l anno 2002, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 24 aprile 1992 (c.d. vecchia black list ). Sulla non chiara portata di tale previsione normativa è intervenuto il Ministero delle Finanze (cfr. C.M. n. 9/E del 30 gennaio 2002) specificando che, stante il tenore letterale della norma, con l entrata in vigore della Legge Finanziaria per l anno 2002 e, pertanto, a partire dal 1 gennaio 2002, il nuovo regime di indeducibilità del comma 7-ter trova immediata applicazione sulla base delle previsioni di cui alla black list approvata con il decreto ministeriale del Il completamento dell iter attuativo: l emanazione del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze di approvazione della nuova black list. L atteso Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 23 gennaio 2002 intitolato Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato (c.d. nuova black list ) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2002, Serie Generale n. 29. Con tale decreto è stata quindi approvata la nuova black list rilavante ai fini dell applicazione del regime di indeducibilità dei costi in argomento, che risulta più estesa e comprende Stati e territori non presenti in quella individuata con il precedente D.M. 24 aprile Sul tema dell entrata in vigore delle disposizioni in commento, il Ministero delle Finanze ha chiarito (cfr. C.M. n. 40/E del 13 maggio 2002) che le operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori inclusi solo nella nuova lista individuata dal decreto 23 gennaio 2002 (e non in quella individuata dal decreto 24 aprile 1992) sono soggette alla disciplina di Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 15

16 cui al comma 7-bis dell art. 76 del TUIR solo se effettuate dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. A tale riguardo si evidenzia che nel decreto di black list non viene regolata espressamente l entrata in vigore, ma che nella versione disponibile sul sito del Ministero delle Finanze lo stesso Ministero individua la data di entrata in vigore dello stesso nel giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire il giorno 4 febbraio Alla luce delle disposizioni richiamate, considerati altresì i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 e nella Circolare n. 40/E del 13 maggio 2002, si può dunque concludere che, ai fini della individuazione degli Stati o territori extra-ue aventi regimi fiscali privilegiati, occorre far riferimento: per le operazioni effettuate nel periodo 1 gennaio 3 febbraio 2002, alla vecchia black list di cui al D.M. 24 aprile 1992; per le operazioni effettuate a partire dal 4 febbraio 2002, alla nuova black list di cui al D.M. 23 gennaio Tuttavia, in ordine alla questione della decorrenza della nuova disciplina occorre evidenziare il diverso orientamento dell Assonime (vedasi Circolare del 18 luglio 2002, n. 52, paragrafo 2.5.2), secondo cui l interpretazione più corretta sotto il profilo sistematico dovrebbe essere quella di far decorrere l applicazione dell art. 76 del TUIR nella nuova versione assunta a seguito delle modifiche apportate dall art. 9 della Finanziaria per il 2002 e sulla base della black list del 1992 avendo riguardo non alle operazioni tout court, ma ai periodi di imposta che iniziano dal 1 gennaio 2002, o meglio alle operazioni riconducibili a tale periodo. Secondo tale interpretazione, in sostanza, occorre aver riguardo, esclusivamente, ai periodi di imposta nei quali ricadono le transazioni soggette al regime di indeducibilità in commento e non alla data di effettuazione delle transazioni. Pertanto, mentre le nuove regole trovano applicazione immediata per i periodi di imposta che iniziano dal 1 gennaio 2002, ai fini della individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato occorre far riferimento: per le operazioni rientranti nei periodi di imposta che iniziano in una data compresa tra il 1 gennaio ed il 4 febbraio 2002, alla vecchia black list di cui al D.M. 24 aprile 1992; per le operazioni rientranti nei periodi di imposta che iniziano a partire dal 5 febbraio 2002, alla nuova black list di cui al D.M. 23 gennaio Le argomentazioni che l Assonime pone a fondamento di tale interpretazione sono molteplici e senza dubbio valide, prima fra tutte il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie in base al quale le modifiche relative ai tributi periodici dovrebbero applicarsi solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 16

17 che le prevedono. Tuttavia, come precisato dalla stessa Associazione, il tema, per la sua delicatezza, meriterebbe opportuni chiarimenti da parte dei competenti organi. Si evidenzia, infine, che l Assonime nella Circolare n. 52 del 2002 sembra indicare come data rilevante ai fini dell applicazione della nuova black list il 5 febbraio 2002, anziché il 4 febbraio, data, quest ultima, desumibile dalle indicazioni fornite nella Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 40/E del 13 maggio Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti. Alessandro Antonelli Allegati n. 4 Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 31/ pag. 17

18 ALLEGATO n. 1 Territori e Stati cui il regime di indeducibilità si applica sempre e comunque, fatti salvi i casi di disapplicazione di cui al paragrafo 3.1. della presente Circolare ( Primo livello, art. 1 del D.M. 23 gennaio 2002) DECRETO MINISTERIALE 24 APRILE 1992 (VECCHIA BLACK LIST) ANDORRA ANGUILLA (ISOLE LEEWARD) ANTILLE OLANDESI ARUBA BAHAMA BARBUDA (ISOLE LEEWARD), BERMUDA GIBUTI GRENADA HONG KONG ISOLE DEL CANALE (GUERNSEY, JERSEY E SARK) ISOLE CAYMAN ISOLA DI MAN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE LIECHTENSTEIN MACAO NAURU NEVIS (ISOLE LEEWARD) OMAN SAINT KITTS (ISOLE LEEWARD) SEYCHELLES VAUNATU (NUOVE EBRIDI) WESTERN SAMOA DECRETO MINISTERIALE 23 GENNAIO 2002 (NUOVA BLACK LIST) ALDERNEY (ISOLE DEL CANALE) ANDORRA ANGUILLA ANTILLE OLANDESI ARUBA BAHAMAS BARBADOS BARBUDA BELIZE BERMUDA BRUNEI CIPRO FILIPPINE GIBILTERRA GIBUTI (EX AFAR E ISSAS) GRENADA GUATEMALA GUERNSEY (ISOLE DEL CANALE) HERM (ISOLE DEL CANALE) HONG KONG ISOLA DI MAN ISOLE CAYMAN ISOLE COOK ISOLE MARSHALL ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE VERGINI STATUNITENSI JERSEY (ISOLE DEL CANALE) KIRIBATI (EX ISOLE GILBERT) LIBANO LIBERIA LIECHTENSTEIN MACAO MALDIVE MALESIA MONTSERRAT NAURU NIUE NUOVA CALEDONIA OMAN POLINESIA FRANCESE SAINT KITTS E NEVIS SALOMONE SAMOA SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE SANT'ELENA SARK (ISOLE DEL CANALE) SEYCHELLES SINGAPORE TONGA TUVALU (EX ISOLE ELLICE) VANUATU N.B. Il D.M. 22 marzo 2002, entrato in vigore il 3 aprile 2002, ha eliminato lo Stato di Singapore dal livello 1 (articolo 1) della nuova black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002.

19 ALLEGATO n. 2 Territori e Stati cui si applica il regime di indeducibilità per tutte le tipologie di imprese fatti salvi i soggetti specificamente individuati sulla base di criteri determinati ( Secondo livello, art. 2 del D.M. 23 gennaio 2002) DECRETO MINISTERIALE 24 APRILE 1992 (VECCHIA BLACK LIST) BAHARAIN SALVO CHE PER IL TRATTAMENTO RISERVATO ALLE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE, ESTRAZIONE E RAFFINAZIONE NEL SETTORE PETROLIFERO. DECRETO MINISTERIALE 23 GENNAIO 2002 (NUOVA BLACK LIST) BAHREIN, CON ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE, ESTRAZIONE E RAFFINAZIONE NEL SETTORE PETROLIFERO EMIRATI ARABI UNITI SALVO CHE PER IL TRATTAMENTO RISERVATO ALLE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE, ESTRAZIONE E RAFFINAZIONE NEL SETTORE PETROLIFERO. EMIRATI ARABI UNITI, CON ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEI SETTORI PETROLIFERO E PETROLCHIMICO ASSOGGETTATE AD IMPOSTA; KUWAIT, CON ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE STRANIERA SUPERIORE AL 47% SE SOGGETTE AD IMPOSIZIONE CON LE ALIQUOTE PREVISTE DALL'AMIRI DECREE N. 3 DEL 1955 O SUPERIORE AL 45% SE SOGGETTE AD IMPOSIZIONE CON LE ALIQUOTE PREVISTE DALLA LOCALE LEGGE N. 23 DEL 1961, SEMPRE CHE TALI SOCIETÀ NON USUFRUISCANO DEI REGIMI AGEVOLATI PREVISTI DALLE LOCALI LEGGI N. 12 DEL 1998 E N. 8 DEL 2001; MONACO, CON ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ CHE REALIZZANO ALMENO IL 25% DEL FATTURATO FUORI DAL PRINCIPATO. SINGAPORE, CON ESCLUSIONE DELLA BANCA CENTRALE E DEGLI ORGANISMI CHE GESTISCONO ANCHE LE RISERVE UFFICIALI DELLO STATO N.B. Il D.M. 22 marzo 2002, entrato in vigore il 3 aprile 2002, ha inserito lo Stato di Singapore al livello 2 (articolo 2, comma 4-bis) della nuova black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002.

20 ALLEGATO n. 3 Territori e quegli Stati cui il regime di indeducibilità trova applicazione limitatamente ai soggetti ed alle attività specificamente individuati ( Terzo livello, art. 3 del D.M. 23 gennaio 2002) DECRETO MINISTERIALE 24 APRILE 1992 (VECCHIA BLACK LIST) 1) ANTIGUA (ISOLE LEEWARD), CON RIFERIMENTO ALLE "SOCIETA` INTERNAZIONALI" ("INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES"), ESERCENTI LE LORO ATTIVITA` AL DI FUORI DEL TERRITORIO DI ANTIGUA, QUALI QUELLE DI CUI ALL'"INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION ACT" (IBCA) N. 28 DEL 1982 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHE` CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA` CHE PRODUCONO PRODOTTI AUTORIZZATI QUALI QUELLI DI CUI ALLA LOCALE LEGGE N. 18 DEL 1975 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2) BARBADOS, CON RIFERIMENTO ALLE "SOCIETA` INTERNAZIONALI" ("INTERNATIONAL COMPANIES"), QUALI QUELLE COSTITUITE AI SENSI DELL'"INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION ACT" DEL 22 DICEMBRE 1987 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHE` CON RIFERIMENTO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI ESERCENTI ATTIVITA` ALL'ESTERO, QUALI QUELLE DI CUI AL "COMPANIES AMENDMENT ACT" DEL 1986 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI; DECRETO MINISTERIALE 23 GENNAIO 2002 (NUOVA BLACK LIST) 1) ANGOLA, CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ PETROLIFERE CHE HANNO OTTENUTO L'ESENZIONE DALL'OIL INCOME TAX, ALLE SOCIETÀ CHE GODONO DI ESENZIONI O RIDUZIONI D'IMPOSTA IN SETTORI FONDAMENTALI DELL'ECONOMIA ANGOLANA E PER GLI INVESTIMENTI PREVISTI DAL FOREIGN INVESTMENT CODE; 2) ANTIGUA, CON RIFERIMENTO ALLE INTERNATIONAL BUNINESS COMPANIES, ESERCENTI LE LORO ATTIVITÀ AL DI FUORI DEL TERRITORIO DI ANTIGUA, QUALI QUELLE DI CUI ALL'INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION ACT, N. 28 DEL 1982 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHÉ CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ CHE PRODUCONO PRODOTTI AUTORIZZATI, QUALI QUELLI DI CUI ALLA LOCALE LEGGE N. 18 DEL 1975, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI; 3) COREA DEL SUD CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ CHE GODONO DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA TAX INCENTIVES LIMITATION LAW; 3) CIPRO, CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA` I CUI PROVENTI AFFLUISCONO DA FONTI ESTERE, QUALI QUELLE DISCIPLINATE DALLA LOCALE LEGGE N. 15 DEL 1977 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; 4) COSTARICA, CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ I CUI PROVENTI AFFLUISCONO DA FONTI ESTERE, NONCHÉ CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESERCENTI ATTIVITÀ AD ALTA TECNOLOGIA; 4) COSTA RICA, CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA` I CUI PROVENTI AFFLUISCONO DA FONTI ESTERE, NONCHE` CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA` ESERCENTI ATTIVITA` AD ALTA TECNOLOGIA; 5) DOMINICA, CON RIFERIMENTO ALLE "SOCIETA` INTERNAZIONALI" ("INTERNATIONAL COMPANIES") ESERCENTI ATTIVITA` ALL'ESTERO; 6) FILIPPINE, CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA` DIREZIONALI ("HEAD QUARTERS") DELLE SOCIETA` FINANZIARIE MULTINAZIONALI; 7) GIAMAICA, CON RIFERIMENTO ALLE "SOCIETA` INTERNAZIONALI" ("INTERNATIONAL COMPANIES") ESERCENTI L'ATTIVITA` ALL'ESTERO; 8) ISOLE COOK, CON RIFERIMENTO ALLE "SOCIETA` INTERNAZIONALI" ("INTERNATIONAL COMPANIES"); 9) LIBANO, CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA` I CUI PROVENTI AFFLUISCONO DA FONTI ESTERE, QUALI QUELLE DISCIPLINATE DAL LOCALE CODICE DELLE 5) DOMINICA, CON RIFERIMENTO ALLE INTERNATIONAL COMPANIES ESERCENTI L'ATTIVITÀ ALL'ESTERO; 6) ECUADOR, CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ OPERANTI NELLE FREE TRADE ZONES CHE BENEFICIANO DELL'ESENZIONE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI; 7) GIAMAICA, CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ DI PRODUZIONE PER L'ESPORTAZIONE CHE USUFRUISCONO DEI BENEFICI FISCALI DELL'EXPORT INDUSTRY ENCOURAGE ACT E ALLE SOCIETÀ LOCALIZZATE NEI TERRITORI INDIVIDUATI DAL JAMAICA EXPORT FREE ZONE ACT; 8) KENIA, CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ INSEDIATE NELLE EXPORT PROCESSING ZONES; 9) MALTA, CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ I CUI PROVENTI AFFLUISCONO DA FONTI ESTERE, QUALI QUELLE DI CUI AL MALTA FINANCIAL SERVICES CENTRE ACT, ALLE SOCIETÀ DI CUI AL MALTA MERCHANT SHIPPING ACT E ALLE SOCIETÀ DI CUI AL MALTA

Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.

Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5. Paesi Black list ordine alfabetico PAESE Alderney (Isole del Canale) Andorra Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono

Dettagli

I n f o r m a t i v a d e l 25 m a g g i o 2 0 1 5 P a g. 1 di 5

I n f o r m a t i v a d e l 25 m a g g i o 2 0 1 5 P a g. 1 di 5 I n f o r m a t i v a d e l 25 m a g g i o 2 0 1 5 P a g. 1 di 5 Informativa 19/2015 Oggetto NUOVE LISTE PER LA DISCIPLINA DELLE IMPRESE CONTROLLATE ESTERE CFC E PER LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI Sommario

Dettagli

STUDIO ANTONELLI. Forlì, 13 settembre 2004

STUDIO ANTONELLI. Forlì, 13 settembre 2004 Dott. Alessandro Antonelli TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA Dott.ssa Giancarla Berti COMMERCIALISTA Dott. Federico Mambelli ASSISTENTE Dott. Alessandro Mengozzi COMMERCIALISTA Dott. Stefano Sgarzani COMMERCIALISTA

Dettagli

Operazioni con soggetti black list

Operazioni con soggetti black list Ufficio Studi Operazioni con soggetti black list L ordinamento italiano, ai commi 10, 11, 12 e 12-bis dell art. 110 del T.u.i.r., disciplina la disposizione in tema di deducibilità dei costi sostenuti

Dettagli

Oggetto: OPERATIVI I NUOVI DECRETI SUI PAESI BLACK LIST

Oggetto: OPERATIVI I NUOVI DECRETI SUI PAESI BLACK LIST Oggetto: OPERATIVI I NUOVI DECRETI SUI PAESI BLACK LIST Il sistema tributario italiano fa spesso riferimento a liste di Paesi che, sotto vari aspetti, determinano l insorgere di conseguenze negative di

Dettagli

COSTI SOSTENUTI CON SOCIETÀ RESIDENTI NEI

COSTI SOSTENUTI CON SOCIETÀ RESIDENTI NEI ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE Studio monografico n. 2/2003 COSTI SOSTENUTI CON SOCIETÀ RESIDENTI NEI CD. PARADISI FISCALI a cura: Acerbi

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 27 MARZO 2008 Informativa n. 29 UTILI E MODELLO 730/2008

Dettagli

Circolare 14. del 18 maggio 2015. Revisione delle black list - Costi derivanti da operazioni con i Paradisi fiscali e controlled foreign companies

Circolare 14. del 18 maggio 2015. Revisione delle black list - Costi derivanti da operazioni con i Paradisi fiscali e controlled foreign companies Circolare 14 del 18 maggio 2015 Revisione delle black list - Costi derivanti da operazioni con i Paradisi fiscali e controlled foreign companies INDICE 1 Premessa... 2 2 Black list per la deducibilità

Dettagli

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Scali Olandesi n. 18 57125 LIVORNO Rag. Marco Migli Commercialista Tel. 0586891762 Rag. Michele Cinini Commercialista Fax 0586882512 Rag. Luciano

Dettagli

DIVULGAZIONE MODIFICA SW0003007

DIVULGAZIONE MODIFICA SW0003007 Divulgazione Implementazione/Modifica Software DIVULGAZIONE MODIFICA SW0003007 *** Comunicazione dati Black List *** 1. Gestione Tabelle (EX 0C) Implementare Tabella PAE per identificare i paesi di appartenenza

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo

Dettagli

studio associato zaniboni

studio associato zaniboni N. protocollo: 23/2010 10 agosto 2010 Oggetto: COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Con il Decreto del 30 marzo 2010, il Ministro dell Economia e delle Finanze ha previsto l obbligo, per

Dettagli

STUDIO PACCIANI - CANEPA Via Brigata Liguria 1/18 16121 Genova Tel. (010) 542631 - Fax (010) 542666 E-mail address: studiopc@studiopacciani.

STUDIO PACCIANI - CANEPA Via Brigata Liguria 1/18 16121 Genova Tel. (010) 542631 - Fax (010) 542666 E-mail address: studiopc@studiopacciani. STUDIO PACCIANI - CANEPA Via Brigata Liguria 1/18 16121 Genova Tel. (010) 542631 - Fax (010) 542666 E-mail address: studiopc@studiopacciani.com Circolare del 15 Gennaio 2015 NOVITA SULLE COMUNICAZIONI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A.

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. RISOLUZIONE N. 170/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. Con l interpello specificato in oggetto,

Dettagli

SCA STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI CONSULENZA ECONOMICO-GIURIDICA, FISCALE E SOCIETARIA

SCA STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI CONSULENZA ECONOMICO-GIURIDICA, FISCALE E SOCIETARIA DOTT. FRANCESCO FERRI DE LAZARA DOTT. ENRICO GRIGOLIN In collaborazione con STUDIO LEGALE LO PRESTI DOTT. LUISA STRITONI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/2010 Padova, 07 Ottobre 2010 AI SIGNORI CLIENTI GLI

Dettagli

L EFFICACIA DAL 2015 DEI NUOVI ELENCHI CFC E BLACK LIST

L EFFICACIA DAL 2015 DEI NUOVI ELENCHI CFC E BLACK LIST Ambrosia Corporate Solutions Newsletter L EFFICACIA DAL 2015 DEI NUOVI ELENCHI CFC E BLACK LIST FISCO E TRIBUTI Aprile 2015 La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre

Dettagli

C:\Users\Administrator\Desk...

C:\Users\Administrator\Desk... CIRCOLARE n. 13/2010 Spett.li Clienti Loro SEDI Pesaro, 15 ottobre 2010 1. Elenchi Clienti-Fornitori Black List Nonostante l obbligo di monitoraggio delle operazioni sia ufficialmente scattato il 1 luglio

Dettagli

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Periodico informativo n. 131/2015 OGGETO: Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato

Dettagli

Operazioni con controparti localizzate in paradisi fiscali - Obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate dall 1.7.2010

Operazioni con controparti localizzate in paradisi fiscali - Obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate dall 1.7.2010 Operazioni con controparti localizzate in paradisi fiscali - Obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate dall 1.7.2010 1 PREMESSA L art. 1 co. 1-3 del DL 25.3.2010 n. 40 (c.d. DL incentivi ), convertito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

RISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 100/E Roma, 08 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso \ OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, comma 13, legge 30 dicembre 1991 n. 413. Deducibilità di costi per attività

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

NOVELLATE NORME IN MATERIA DI MONITORAGGIO OPERAZIONI CON CONTROPARTI ESTERE E ADEMPIMENTI AI FINI IVA ANCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

NOVELLATE NORME IN MATERIA DI MONITORAGGIO OPERAZIONI CON CONTROPARTI ESTERE E ADEMPIMENTI AI FINI IVA ANCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI NOVELLATE NORME IN MATERIA DI MONITORAGGIO OPERAZIONI CON CONTROPARTI ESTERE E ADEMPIMENTI AI FINI IVA ANCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI Il coacervo di norme introdotte per l anno 2010 e più recentemente

Dettagli

www.eassociati.com posta@eassociati.com Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

www.eassociati.com posta@eassociati.com Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST www..com posta@.com Altavilla Vicentina, 6 settembre 2010 associati dottori commercialisti pierpaolo baldinato gabriele pantaleoni collaboratori dottori commercialisti sabrina gasparotto viviana gentile

Dettagli

ACQUISTI DA PAESI BLACK LIST DEDUCIBILITA DEI COSTI

ACQUISTI DA PAESI BLACK LIST DEDUCIBILITA DEI COSTI Risposte a quesiti ACQUISTI DA PAESI BLACK LIST DEDUCIBILITA DEI COSTI Le spese e i componenti negativi sostenuti da un'impresa italiana con un partner commerciale residente in Paesi a fiscalità privilegiata

Dettagli

Circolare n. 32. DLgs. 21.11.2014 n. 175 di semplificazioni fiscali - Novità in materia di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali

Circolare n. 32. DLgs. 21.11.2014 n. 175 di semplificazioni fiscali - Novità in materia di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali Circolare n. 32 del 1 dicembre 2014 DLgs. 21.11.2014 n. 175 di semplificazioni fiscali - Novità in materia di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali INDICE 1 Premessa 2 2 Soggetti obbligati

Dettagli

Comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali Nuovi termini e periodicità di presentazione.

Comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali Nuovi termini e periodicità di presentazione. Circolare 24 del 3 dicembre 2014 Comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali Nuovi termini e periodicità di presentazione. INDICE 1 Premessa...2 2 Soggetti obbligati alla comunicazione...2 3

Dettagli

CIRCOLARE TEMATICA REVISIONE DELLE BLACK LIST - COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON I PARADISI FISCALI E CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

CIRCOLARE TEMATICA REVISIONE DELLE BLACK LIST - COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON I PARADISI FISCALI E CONTROLLED FOREIGN COMPANIES Avv. GIORGIO ASCHIERI* Rag. Comm. SIMONETTA BISSOLI* Dott. Comm. MARCO GHELLI* Dott. Comm. ALBERTO MION* Dott. Comm. ALBERTO RIGHINI* Avv. ANTONIO RIGHINI* Dott. MONICA SECCO* Dott. Comm. ELISA ANGELI

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE

DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE INFORMAZIONE FLASH N. 35 17/11/2015 Gentili clienti Loro sedi DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che

Dettagli

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Prot.

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli

Torino, lì 28 giugno 2010. Circolare n. 11/2010

Torino, lì 28 giugno 2010. Circolare n. 11/2010 Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Chiara Valente Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 28 giugno 2010 Circolare n. 11/2010 OGGETTO: Operazioni con controparti localizzate

Dettagli

Pagina 1: Circolare Pagina 2-3: Decreto ministeriale 04/05/1999 Pagina 4-5: Decreto ministeriale 21/11/2001. Circolare n. 4-2010

Pagina 1: Circolare Pagina 2-3: Decreto ministeriale 04/05/1999 Pagina 4-5: Decreto ministeriale 21/11/2001. Circolare n. 4-2010 Pagina 1: Circolare Pagina 2-3: Decreto ministeriale 04/05/1999 Pagina 4-5: Decreto ministeriale 21/11/2001 Circolare n. 4-2010 Oggetto: Rapporti con operatori economici black list. A decorrere dal 1 luglio

Dettagli

1 STUDIO TRIBUTARIO E COMMERCIALE DOTT. DOMENICO PASCUZZI Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti

1 STUDIO TRIBUTARIO E COMMERCIALE DOTT. DOMENICO PASCUZZI Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti 1 STUDIO TRIBUTARIO E COMMERCIALE DOTT. DOMENICO PASCUZZI Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti Sedi: Recapito: Via Felice Casati, 32 Via L. Da Vinci, 9 Via S. Francesco 52 20124 Milano

Dettagli

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI Dario Dellacroce via Orazio Antinori n. 6 dottore commercialista 10128 TORINO revisore contabile consulente del giudice Telefono 011-50.91.524 Telefax 011-50.91.535 Alberto Miglia E-mail: info@areapro.it

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - CHIARI- MENTI

Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - CHIARI- MENTI A tutti i Clienti Loro sedi Ravenna, 26/10/2010 Circolare Informativa n. 21/2010 Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - CHIARI- MENTI Con la circolare n. 53/E/10 l Agenzia delle Entrate

Dettagli

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Novembre 2013 Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009 RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Novità fiscali 2014. 17 marzo 2014. Dott. Stefano Cesati

Novità fiscali 2014. 17 marzo 2014. Dott. Stefano Cesati Novità fiscali 2014 17 marzo 2014 AGENDA Compensazione dei crediti d imposta; Visto di conformità per le imposte dirette; Compensazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione; Riflessi fiscali della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

ELENCHI CLIENTI e FORNITORI BLACK LIST 2010

ELENCHI CLIENTI e FORNITORI BLACK LIST 2010 Circolare informativa per la clientela n. 25/2010 del 16 settembre 2010 ELENCHI CLIENTI e FORNITORI BLACK LIST 2010 In questa Circolare 1. Decreto «incentivi» Comunicazione delle operazioni con Paesi black

Dettagli

RISOLUZIONE n. 68/E QUESITO

RISOLUZIONE n. 68/E QUESITO RISOLUZIONE n. 68/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 febbraio 2008 OGGETTO:Istanza di Interpello. Imposta sostitutiva. Mutui concessi da istituti previdenziali per la rinegoziazione

Dettagli

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 19 Maggio 2010 E-MAIL: segreteria2@studiocastelli.com COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI Il D.M. 30.03.2010 ha dato attuazione alle disposizioni

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA Sede del soggetto e imposizione fiscale Prof. Giuseppe D ANDREA Obiettivi: analizzare i criteri di collegamento per la tassazione ai fini IRES ; esaminare i criteri di tassazione per le società ed Enti

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Menga Consulenza. Aziendale. dott. Antonio Menga dott. Michele Vigilante dott. Gianvito Pace

Menga Consulenza. Aziendale. dott. Antonio Menga dott. Michele Vigilante dott. Gianvito Pace Studio Menga Consulenza Aziendale dott. Antonio Menga dott. Michele Vigilante dott. Gianvito Pace Obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

ASSOCIAZIONE PROMOSER.IT. Nuove Black list

ASSOCIAZIONE PROMOSER.IT. Nuove Black list Periodico informativo n. 72/2015 OGGETTO: Le Nuove Black list Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che con il D.M. 27.04.2015 pubblicato sulla

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.

OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. RISOLUZIONE N. 147/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre

Dettagli

I NUOVI ELENCHI DEI CLIENTI / FORNITORI BLACK LIST

I NUOVI ELENCHI DEI CLIENTI / FORNITORI BLACK LIST BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Enrico Cecchinato Consulente del Lavoro Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Circolare n. 7/2010 Padova, 3 maggio 2010 A tutti i Clienti

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012 Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Gentile cliente,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 129/E RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

NUOVI OBBLIGHI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI IVA DEI PAESI BLACK LIST

NUOVI OBBLIGHI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI IVA DEI PAESI BLACK LIST Studio Contrino Rag. Gaspare - Seregno via Santuario n. 70 - Tel. (0362) 220979 Fax 328187 OGGETTO: Circolare n. 12 2010 Seregno, li 22 giugno 2010 NUOVI OBBLIGHI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI IVA DEI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

Giugno 2013. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette

Giugno 2013. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette Giugno 2013 I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Gabriella Antonaci, Studio Legale e Tributario

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014

La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l aliquota dal 20% al 26%, fatta

Dettagli

Il limite di esonero, entro il quale non vi è l obbligo di comunicazione, sale da 500 a 10.000 euro

Il limite di esonero, entro il quale non vi è l obbligo di comunicazione, sale da 500 a 10.000 euro Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 327 11.11.2014 Comunicazione black list: le novità Il limite di esonero, entro il quale non vi è l obbligo di comunicazione, sale da 500 a 10.000

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale. RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

fiavet CHIARIMENTI SU OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

fiavet CHIARIMENTI SU OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST CHIARIMENTI SU OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Con la circolare n. 53/E/10 l Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito al nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

Comunicazione delle operazioni con Paesi black list.

Comunicazione delle operazioni con Paesi black list. Ai Sigg. CLIENTI Loro Sedi Circolare n. 5.2010 Comunicazione delle operazioni con Paesi black list. A partire dal 01 luglio 2010, è stato introdotto l obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei

Dettagli

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE Dott. Danilo Cortesi A tutti i Clienti Loro sedi Ravenna, 11/02/2013 Circolare informativa n. 5/2013 Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.

Dettagli

CFC - Controlled Foreign Companies - rules

CFC - Controlled Foreign Companies - rules Attività di verifica svolte nei confronti di soggetti di rilevanti dimensioni UN CASO PRATICO Eseguita una verifica fiscale, ai fini delle II.DD. e dell IVA, relativamente alle annualità dal 2004 al 2007.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 dicembre 2013 OGGETTO: Interpello Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212. Tassazione di redditi di fonte estera - Redditi di capitale - Applicazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli